I RIFIUTI DI AMIANTO

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1 I RIFIUTI DI AMIANTO

2 Gli argomenti trattati: La tipologia dei rifiuti L accumulo e il deposito nei luoghi di formazione I criteri per il trasporto e lo smaltimento finale Cenni alla gestione dell amianto nel cantiere commentati attraverso le principali leggi nazionali e regionali: Legge 257/92 - DPR D.M D.Lvo 22/97 decreto Ronchi D.Lvo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 testo unico ambientale Dm Ambiente 17 dicembre 2009

3 Le principali leggi che disciplinano la gestione dei rifiuti di amianto

4 D.P.R n (Disposizioni speciali per la silicosi e l asbestosi) Circolare Ministero Sanità n. 45 (Prevede una serie di interventi negli edifici scolastici ed ospedalieri all interno dei quali sia stato utilizzato amianto o materiali che lo contengono) D.P.R n. 215 ( Limitazioni e divieti riguardanti l uso della crocidolite - Etichettatura all uso dei tipi di amianto diverso dalla crocidolite)

5 D.L.vo n. 277 (Protezione contro i rischi connessi all esposizione ad amianto durante il lavoro) Legge n. 257 (Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto) D.P.R (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

6 D.M (Norme e metodologie di applicazione della precedente legge relativa ad analisi ed interventi di bonifica) D.L.vo 22/1997 (Decreto Ronchi sui rifiuti) Delibera Regione Lombardia 6/ maggio 1998 (Linee guida per la gestione del rischio amianto)

7 Legge Regionale n. 17 (Norme per il risanamento dell ambiente, bonifica e smaltimento dell amianto) DGR VIII1526 del (Attuazione del Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) Dm Ambiente 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri)

8 Paesi nei quali è vietato l'uso dell'amianto: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Brasile (solo San Paolo), Cile, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Gabon, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Honduras, Honduras, India (divieto solo in Nuova Delhi), Irlanda, Islanda, Italia, Kuwait, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), Repubblica Ceca, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria e Uruguai.

9 La legge 27 marzo 1992 n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (G.U. 13 aprile 1992, n. 87, suppl. ord.).

10 Legge 257/92 - Art. 1 - comma 2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

11 Art. 9 (Legge 257/92) 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

12 Legge 257/92 - relazione a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

13 Legge 257/92 Art Sanzioni 1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, ( ndr. concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro) nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1 (ndr. sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto), sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. 2.

14 Legge 257/92 (art.15 - sanzioni) 3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4 (n.d.r. le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo), si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

15 IL D.P.R. 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

16 D.P.R. 8 agosto corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica (30 ore); b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica (50 ore).

17 IL D.Lvo 3 aprile 2006 n. 152 testo unico ambientale

18 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 182 (Smaltimento dei rifiuti) 1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. 6. Dal 1 gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche...

19 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 183 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell`allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l`obbligo giuridico di disfarsi;

20 Legge 257/92 - Art. 2. Definizioni Ai fini della presente legge si intendono per rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente.

21 Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) I codici dei rifiuti di amianto per il Decreto Ronchi Codice C.E.R. ora tutti pericolosi Denominazione rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici rifiuti della fabbricazione di amianto cemento rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto materiali da costruzione a base di amianto materiali isolanti contenti amianto

22 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 183 (segue Definizioni) a).. b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti ; c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

23 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 183 (segue Definizioni) g) smaltimento: le operazioni previste nell`allegato B; i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all`interno di un`area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B.;

24 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 183 (segue Definizioni) m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni : 1).. 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.

25 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 183 (segue Definizioni di deposito temporaneo) In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;

26 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 183 (segue Definizioni di deposito temporaneo) 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l`imballaggio e l`etichettatura dei rifiuti pericolosi.

27 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 184 (classificazione) 1. Ai fini dell`attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l`origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

28 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 184 (classificazione) 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo (esclusi i casi di cui all art.186); c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;..omissis.. 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell`elenco di cui all`allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.

29 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 188 (Oneri dei produttori e dei detentori) Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Tale responsabilità è esclusa: In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario

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32 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 189 (catasto dei rifiuti) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio n. 70 e smi (Dpcm 27/04/2010 e art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

33 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 189 (catasto dei rifiuti) Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.

34 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 190 (Divieto di abbandono) L`abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

35 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 193 (Trasporto dei rifiuti) c.3 Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. c.4 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

36 Il SISTRI (

37 Cos è il Sistri? Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI è stato affidato al Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente e nasce dal DM Ambiente 17 dicembre 2009 e smi

38 Perchè il Sistri? Il 9 febbraio 2012 (LEGGE 14 settembre 2011, n. 148) sarà pienamente operativo il SISTRI per combattere l illegalità e le azioni criminose nel mercato della gestione dei rifiuti. Il sistema SISTRI è nato per contrastare i reati ambientali in questo settore attraverso il monitoraggio costante degli oltre 147 milioni di tonnellate di rifiuti all anno, il 10% dei quali pericolosi. Il sistema SISTRI consente di seguire passo dopo passo, attraverso l ausilio di un sistema satellitare GPS, il percorso dell intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della regione Campania, dalla fase produttiva allo smaltimento nelle discariche

39 Chi si deve iscrivere? le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione. le imprese di cui all articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti xxxxxxxxxxxx

40 Il SISTRI e le Istituzioni il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con: l ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - che fornirà, attraverso il Catasto Telematico, i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell Ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire i medesimi dati alle competenti Province; l Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine ai dati relativi al trasporto dei rifiuti.

41 Quali sono gli strumenti di lavoro?

42 Quali sono i vantaggi? Maggiore legalità nei processi; Sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti, del registro di carico e scarico e del modello unico di dichiarazione ambientale con dispositivi elettronici; Gestione informatica della documentazione; Semplificazione degli adempimenti amministrativi e burocratici

43 Accesso al sistema L accesso al sistema avverrà tramite connessione internet, il Delegato-Addetto dovrà inserire l username, la password come una qualunque procedura criptata garantendo l autenticazione. Il Delegato accede al registro Cronologico che è un documento informatico che risiede sul server del Sistri e immette i dati come se fosse di fronte al registro di carico e scarico previsto dall art. 190 del Dlvo 152/2006 e seguendo la procedura guidata fino a firmare l operazione di carico.

44 La procedura di movimentazione Con il termine di movimentazione si intende la registrazione di carico e scarico che si effettuava sul registro cartaceo. La procedura è analoga alla precedente. Nel caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, i produttori sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza previsti dalla legge

45 Il trasportatore Dopo avere effettuato l immissione dei dati relativi ai rifiuti da movimentare, il sistema propone la scheda per la selezione del trasportatore. La finestra di ricerca mostra solamente i nominativi iscritti all Albo Nazionale dei gestori Ambientali ovvero i trasportatori abilitati al trasporto dei codici CER.

46 Il destinatario Analoga procedura vale anche per il destinatario del rifiuto che deve essere fra quelli iscritti al Sistri. Dopo tutte queste procedure, si ha la possibilità di firmare, annullare la scheda o tornare alla pagina precedente

47 Conferimento Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda Sistri relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore. Tale copia cartacea, sulla quale non si dovranno apporre ulteriori firme, riporta le seguenti informazioni:

48 Conferimento 2 informazioni sulla copia cartacea di trasporto 1. Informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato dell impresa che ha prodotto i rifiuti e dal delegato dell impresa di trasporto; 2. Data e ora di presa in carico del rifiuto generate automaticamente dal Sistri a seguito dell inserimento del dispositivo USB nel computer del produttore da parte del conducente; 3. Un codice a barre bidimensionale che ne certificherà l autenticità, certifica cioè che tale copia è stata generata da Sistri

49 E dopo il conferimento? La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a seguito dell invio, da parte di Sistri, della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell impianto di recupero tramite casella di posta elettronica dedicata (art.5 c.14 DM ).

50 Avvertenze -1 Ogni eventuale modifica riguardante: 1. L Unità Locale 2. L Unità Operativa 3. Il Delegato Dovrà essere immediatamente comunicata all Ufficio Gestione Rifiuti che provvederà all inoltro del dispositivo USB per le opportune modifiche

51 Avvertenze - 2 E prevista una rete di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi Gli operatori dovranno tempestivamente comunicare il malfunzionamento al Sistri: Entro 24 ore, se i vizi riguardano il software; Entro 72 ore se i vizi riguardano l hardware

52 Avvertenze - 3 I registri e i formulari dismessi dovranno essere conservati presso ciascuna Unità Locale per 5 anni. Trascorso tale periodo, dovranno essere trasmessi all Ufficio Gestione Rifiuti che provvederà, dopo autorizzazione ministeriale, alla loro distruzione

53 Avvertenze - 4 All inizio di ogni anno, bisognerà trasmettere all Ufficio Gestione Rifiuti, il numero dei dipendenti presenti in ogni Unità Locale e Unità Operativa, al fine di predisporre il pagamento annuale di iscrizione al Sistri

54 Sanzioni

55 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 ART. 255 c.1- Sanzioni (Abbandono di rifiuti) Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro Se l`abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 155 euro.

56 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 ART. 256 c.1 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1. Chiunque effettua un`attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro a euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

57 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 Art. 255 c.3 - Sanzioni (Abbandono di rifiuti) Chiunque non ottempera all`ordinanza del Sindaco, di cui all`articolo 192, comma 3, o non adempie all`obbligo di cui agli articoli 187, comma 3, è punito con la pena dell arresto fino ad un anno.

58 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 ART. 256 c.3 SANZIONI Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro a euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro a euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

59 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

60 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 ART Sanzioni (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 2. se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

61 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 ART Sanzioni c 3. nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da euro a euro per i rifiuti non pericolosi e da euro a euro per i rifiuti pericolosi

62 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 ART. 258 c.2 - Sanzioni (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

63 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 ART. 258 c.4 - Sanzioni (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all`articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Si applica la pena di cui all`articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

64 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 4 ART. 260 ecomafia (Attività organizzative per il traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

65 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 ART. 262 c.1 (Competenze delle province) 1. In attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle Province competono, in particolare: a).. b)... c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

66 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 parte 6 ART. 262 (Competenza e giurisdizione) All`irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall`articolo 261, comma 1, per le quali è competente il Comune.

67 4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all`interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all`obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

68 Le discariche

69 Delibera Regionale n. 6/36262 (cap.5 - i rifiuti) In base alla Delibera del Comitato Interministeriale , le discariche erano classificate in: seconda categoria tipo A (per rifiuti inerti), seconda categoria di tipo B (per rifiuti speciali non pericolosi + eternit), seconda categoria di tipo C (rifiuti speciali pericolosi + amianto)

70 D.Lvo 13 gennaio 2003 n.36 + Decreto Ministero Ambiente 3 agosto 2005 Cosa cambia a partire dal 1 gennaio 2006 In caso di mancato adeguamento, le discariche di seconda categoria di tipo B e C già autorizzate alla data del 27 marzo 2003, cesseranno definitivamente di esistere. In base alla nuova classificazione del D.Lvo 13 gennaio 2003 n.36: 1. Le nuove discariche per rifiuti inerti non potranno più ricevere rifiuti contenenti amianto 2. Le nuove discariche per rifiuti non pericolosi potranno ricevere i rifiuti di amianto (codice ) purchè dedicate o dotate di cella monodedicata 3. Le nuove discariche per rifiuti pericolosi dovranno essere dedicate o dotate di cella monodedicata

71 D.Lvo 13 gennaio 2003 n.36 + Decreto Ministero Ambiente 3 agosto 2005 Attualmente, anche ai fini dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, si identificano le seguenti tipologie di discarica: a) discarica per rifiuti inerti b) discarica per rifiuti non pericolosi c) discarica per rifiuti pericolosi

72 D.Lvo 13 gennaio 2003 n.36 + Decreto Ministero Ambiente 3 agosto 2005 a) Discariche per rifiuti inerti sono impianti nei quali possono essere smaltiti rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. La percentuale inquinante di eventuale percolato deve essere trascurabile e non danneggiare la qualità delle acque, superficiali o sotterranee. Qualora si sospetti una contaminazione, anche questi rifiuti devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti

73 D.Lvo 13 gennaio 2003 n.36 + Decreto Ministero Ambiente 3 agosto 2005 b) Discariche per rifiuti non pericolosi Sono impianti nei quali possono essere smaltiti i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c (vale a dire i rifiuti pericolosi) In queste discariche potranno essere conferiti i materiali da costruzione contenenti amianto senza essere sottoposti a prove

74 D.Lvo 13 gennaio 2003 n.36 + Decreto Ministero Ambiente 3 agosto 2005 b) Discarica per rifiuti non pericolosi (segue) possono altresì essere conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi anche i rifiuti contenenti amianto diversi dai materiali da costruzione, vale a dire con codice diverso da , a condizione che siano stati sottoposti a processi di trattamento (ai sensi di quanto previsto dal D.M e con valori conformi indicati dal D.M ) finalizzati al contenimento del potenziale inquinante.

75 D.Lvo 13 gennaio 2003 n.36 + Decreto Ministero Ambiente 3 agosto 2005 c) Discarica per rifiuti pericolosi Il Decreto Ministeriale stabilisce che i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica dedicata o dotata di cella dedicata.

76 Decreto Ministeriale n. 248/2004 Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248 (G.U. del 5 ottobre 2004, n. 234,) «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto». Prende in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell amianto, rendendo così possibile il suo riutilizzo, nonché i criteri di ammissibilità di questi rifiuti in discarica. In sostanza, tratta della gestione dei rifiuti contenenti amianto, della loro destinazione ultima, della loro ricopertura come pure dei trattamenti ai quali possono essere sottoposti.

- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta (150) a duecentocinquanta (250) quote.

- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta (150) a duecentocinquanta (250) quote. Sanzioni ex D. Lgs. 231/2001 e succ.modd. in relazione alla commissione di reati previsti dal Codice dell Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e succ.modd.) (cfr. art. 2 co. 2,6,7,8 D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121)

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