Dispositivi di protezione individuale. Uso dei DPI

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1 Dispositivi di protezione individuale Titolo III Capo II D. Lgs.. 81/08 Uso dei DPI

2 DEFINIZIONE Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa,, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

3 I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

4 Non sono dispositivi di protezione individuale: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell ordine pubblico;

5 REQUISITI DEI DPI essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio aggiuntivo essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza

6 Requisiti dei DPI È necessario che i DPI siano adeguati alle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro non comportando un rischio maggiore di quello che prevengono. Se i rischi sono multipli è necessario l uso simultaneo di più DPID che devono essere tra loro compatibili per mantenere la propria efficacia contro i corrispondenti rischi

7 ancora sui requisiti dei DPI Non devono creare impedimenti particolari o eccessivi all operatività della persona Devono essere adattabili alla persona, comodi e ben tollerati Devono essere resistenti e il più possibile economici Non devono avere parti pericolose Devono essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza La manutenzione deve essere facile e devono essere eventualmente resistenti alle operazioni di manutenzione. I DPI che vanno a contatto con l epidermide devono essere compatibili con la stessa.

8 Requisiti informativi Requisiti di sicurezza Requisiti economici Requisiti prestazionali Comfort Notizie sulle protezioni fornite Limiti d uso Tempo utile prima della scadenza Istruzione per l uso, manutenzione, pulizia Efficienza protettiva Durata della protezione, Data di scadenza Innocuità Assenza di rischi causati dai DPI/Solidità Costo unitario, Prevedibile durata ed efficienza Disagio ridotto Limitato impedimento Funzionalità pratica Compatibilità con altri DPI Leggerezza, Dimensioni limitate, Ergonomia Trasportabilità,, Comfort termico

9 CLASSIFICAZIONE DEI DPI I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere: dispositivi di protezione della testa dispositivi di protezione dell'udito dispositivi di protezione degli occhi e del viso dispositivi di protezione delle vie respiratorie dispositivi di protezione delle mani e delle braccia dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe dispositivi di protezione della pelle dispositivi di protezione del tronco e dell'addome dispositivi di protezione dell'intero corpo indumenti di protezione

10 Categorie dei DPI I categoria: : DPI per rischi fisici di modesta entità (contatti, urti con corpi a T non superiore a 50 C, vibrazioni, radiazioni che non raggiungono organi vitali); II categoria: quelli che non sono né di I né di II III categoria: proteggono da danni gravi e dalla morte (caschi, visiere, autorespiratori, dispositivi di trattenuta, temperature non inferiori a 100 C)

11 Scelta dei DPI Requisiti richiesti in base all analisi dei rischi; Caratteristiche delle sostanze; Modalità di impiego ed esposizione degli addetti. Vedasi Allegato VIII del D.Lgs.. 81/08:

12 Allegato VIII: P.to 1: Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale P.to 2: Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale P.to 3: Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale P.to 4: Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale

13 Obblighi di uso (art. 75) I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

14 Obblighi dei datori di lavoro (art. 77) Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta,, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d uso di cui all art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

15 Il datore di lavoro, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI.

16 Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (fissando le condizioni di uso e manutenzione); b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) fornisce DPI provvisti del marchio CE

17 e) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; f) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; g) rende disponibile nell azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI.

18 L addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI appartenente alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito

19 Art Obblighi dei lavoratori 1.I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell art. 43, commi 4, lettera g), e I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all informazione e alla formazione ricevute e all addestramento eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

20 DPI e segnaletica di sicurezza Protezione obbligatoria degli occhi Casco di protezione obbligatoria Protezione obbligatoria dell'udito Passaggio obbligatorio per i pedoni Protezione obbligatoria delle vie respiratorie Calzature di sicurezza obbligatoria Guanti di protezione obbligatoria Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) Protezione obbligatoria del corpo Protezione obbligatoria del viso Protezione individuale obbligatoria contro le cadute

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25 SEMIMASCHERA CON FILTRI EN 141 Marrone : gas a vapori organici con ebollizione > 65 C Giallo : Anidride solforoso, acido cloridrico e altri gas acidi Verde : Ammoniaca e suoi derivati organici Viola : determinato dal costruttore Blu/Bianco : Gas nitrosi Rosso/Bianco : Mercurio Nero : Monossido di carbonio Arancione : iodio radioattivo

26 Pieno facciale Filtri antigas Filtri combinati

27 FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE EN 143 A seconda della dimensione dei granuli di polvere si possono usare mascherine con diverso grado di protezione FFP1 FFP2 FFP3 Per polveri grossolane Es. cellulosa Per polveri di media finezza Es. amianto, cave Per polveri fini Es. polveri micronizzate

28 Respiratore a filtro Respiratore isolante con adduzione di aria compressa Autorespiratore

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33 PROTEZIONE DELLE MANI

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35 Pittogrammi I Pittogrammi sono utili al momento della scelta del DPI per individuare quelli più adatti alle proprie esigenze. Infatti oltre alle figure dei rischi che vengono protetti sono riportati dei numeri (indicati nella slide precedente dalle lettere) che suggeriscono il livello di prestazione Es. A: Resistenza all abrasione (4 livelli) B: Resistenza al taglio da lama (5 livelli) C: Resistenza allo strappo (4 livelli) D: Resistenza alla perforazione (4 livelli)

36 Esempi di pittogrammi usati per i marchi dei guanti e degli indumenti di protezione contro rischi di vario tipo: Rischi d'impatto Rischi meccanici Calore o fuoco Rischi microbiologici Elettricità statica Freddo Radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva Rischi chimici

37 Protezione delle mani I requisiti generali per tutti i tipi di guanti sono riportati nella norma EN 420 che definisce anche i pittogrammi per ogni tipo di rischio Protezione da rischi meccanici Protezione da elettricità Protezione da freddo Protezione da calore e fuoco Protezione da radiazioni Protezione da microorganismi Protezione da agenti chimici Guanti per uso alimentare

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39 .. a titolo di esempio.. Guanto realizzato in fibra para-aramidica di Kevlar per garantire un'eccellente resistenza al taglio. Ottima presa e resistenza all'abrasione. Veste la mano perfettamente e rimane flessibile e confortevole durante l'uso favorendo la destrezza e la tattilità. Polsino elasticizzato lunghezza 7 cm. Certificato CE come guanto di II categoria. Conforme alla norma: EN 388.

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