NEWSLETTER LUGLIO Nuove frontiere nella protezione e nell'ergonomia dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
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- Vanessa Di Mauro
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1 NEWSLETTER LUGLIO 2011 Nuove frontiere nella protezione e nell'ergonomia dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) L osservazione dei dati sugli infortuni sul lavoro evidenzia che numerose lesioni derivanti da infortunio si possono evitare con l utilizzo dei DPI. È evidente che in ordine di importanza i dispositivi di protezione collettiva (parapetti contro la caduta dall alto, ecc.) rivestano un ruolo predominante rispetto ai Dispositivi di Protezione Individuale; tuttavia i Dispositivi di Protezione Individuale, si utilizzati conformemente ai rischi specifici presenti in cantiere, contribuiscono notevolmente a migliorare i livelli di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Negli ultimi anni si è assistito ad un miglioramento del comfort e dell attenzione verso l ergonomia di tali dispositivi. L'ergonomia, secondo la I.E.A. (International Ergonomics Association), è quella scienza che si occupa dell'interazione tra gli elementi di un sistema (umani e d'altro tipo) e la funzione per cui vengono progettati (nonché la teoria, i principi, i dati e i metodi che vengono applicati nella ergonomia stessa.. L ergonomia è pertanto una disciplina in cui intervengono una serie di conoscenze interdisciplinari in grado di analizzare, progettare e valutare i sistemi in cui l uomo risulta l oggetto dello studio (come operatore o come utente). Le caratteristiche principali dell ergonomia sono l antropocentrismo, la globalità, l interdisciplinarietà e la partecipazione.. Con antropocentrismo si intende che l uomo è l elemento centrale come soggetto fruitore, come soggetto agente e come soggetto dell organizzazione. Con globalità si vuol dire che l oggetto dell azione ergonomica deve essere pensato nell intero spazio del sistema uomo-tecnologia. L interdisciplinarietà è data dal continuo interscambio di esperienze e di contributi culturali da parte delle diverse discipline. Partecipazione significa che l uomo, soggetto attivo e passivo dei diversi fattori, deve essere coinvolto sia nella fase progettuale che in quella di funzionamento. Il suo apporto contribuisce ad arricchire ogni progetto o ogni valutazione. 1
2 Normativa di riferimento Dir. 89/686/CEE Armonizzazione delle leggi sui DPI Questa Direttiva, recepita dal D.Lgs. 475/92, illustra: 1. i Requisiti Essenziali di Sicurezza che un prodotto deve soddisfare 2. le condizioni per la commercializzazione e la libera circolazione dei DPI all interno dell Unione Europea inclusi: o Iter di certificazione o Attestato di certificazione CE o Marcatura CE La Direttiva 89/686/CEE suddivide tutti i DPI in tre categorie differenti in base al grado di rischio. Più alto è il rischio per il quale il DPI è utilizzato, più severa è la procedura di certificazione. Categoria I Comprende tutti i DPI utilizzati per la protezione contro rischi minimi, per i quali l utente può valutare il livello di protezione necessario o gli effetti sono graduali e possono essere tempestivamente identificati dall utilizzatore. Procedura di Certificazione per la Categoria I Il produttore deve raccogliere tutta la documentazione tecnica che all occorrenza può essere presentata alle autorità competenti. Fondamentalmente è il produttore che autocertifica il prodotto. Il prodotto è marcato CE. Categoria II Comprende i DPI che proteggono contro un livello di rischio 'normale', quali protezioni per il capo, per il volto, protettori auricolari, protezioni oculari, indumenti, scarpe e guanti. Procedura di Certificazione per la Categoria II Il produttore presenta un modello del DPI ai fini della certificazione CE, insieme a tutta la documentazione tecnica relativa, ad un organismo indipendente autorizzato per il collaudo*, che 2
3 rileva e certifica che il DPI in questione soddisfa i requisiti richiesti dalla Direttiva. Il prodotto è marcato CE. Categoria III Comprende tutti i DPI utilizzati per la protezione contro rischi mortali o contro rischi che potrebbero danneggiare gravemente ed irreversibilmente la salute, oppure i dispositivi da utilizzare nelle situazioni in cui gli effetti non possono essere identificati in tempo sufficiente. Nella categoria rientrano, ad esempio, i respiratori e gli equipaggiamenti anticaduta. Procedura di certificazione per la categoria III Comprende tutti i DPI utilizzati per la protezione contro rischi mortali o contro rischi che potrebbero danneggiare gravemente ed irreversibilmente la salute, oppure i dispositivi da utilizzare nelle situazioni in cui gli effetti non possono essere identificati in tempo sufficiente. Nella categoria rientrano, ad esempio, i respiratori e gli equipaggiamenti anticaduta. Procedura di Certificazione per la Categoria III Il produttore presenta un modello del DPI ai fini della certificazione CE, insieme alla documentazione tecnica relativa, ad un organismo indipendente autorizzato per il collaudo, che rileva e certifica che il dispositivo in questione soddisfa i requisiti richiesti dalla Direttiva. Il produttore deve inoltre certificare che il processo di produzione garantisce l omogeneità della produzione e che i prodotti sono conformi al modello esaminato ed approvato. Questa seconda fase si può ottenere in due modi diversi: 1. Controllo di qualità CE del prodotto finale con riesame annuale da parte dell organismo di certificazione autorizzato 2. Garanzia della qualità CE della produzione mediante monitoraggio, generalmente attraverso un sistema di qualità riconosciuto come ISO Il prodotto è marcato CE XXXX, dove XXXX è il numero di identificazione dell organismo autorizzato coinvolto nel sistema di sorveglianza della qualità. [* Gli organismi indipendenti autorizzati per la certificazione sono designati dalla Commissione Europea e sono soggetti a monitoraggio continuo.] 3
4 Una volta che il produttore ha ottenuto l attestato di certificazione CE per un prodotto, rilascia una Dichiarazione di Conformità per il prodotto in oggetto e può apporre la marcatura CE sul prodotto e/o sulla confezione. Gli attestati di certificazione CE non hanno limiti di tempo. Il produttore è tenuto a ricertificare un prodotto soltanto se vengono apportate variazioni significative alla struttura del prodotto, alle sue prestazioni oppure se il processo di produzione subisce modifiche importanti..la Direttiva 89/686/CEE armonizza le condizioni per la commercializzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e per la loro libera circolazione all interno dell Unione Europea. La marcatura CE evidenzia la conformità alla Direttiva. Dir. 89/656/CEE Utilizzo dei DPI nell ambiente di lavoro Questa Direttiva, recepita dal D.Lgs. 626/94, riguarda l utilizzo corretto dei DPI e definisce il loro ruolo nel miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nell ambiente di lavoro. Con il termine DPI si intendono tutti i dispositivi che devono essere indossati o utilizzati dal lavoratore per proteggersi contro uno o più rischi che possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza sul lavoro. Nei casi in cui i rischi per la salute e la sicurezza possono essere identificati, è prioritario eliminare il rischio ricercando alternative più sicure, modificando le abitudini di lavoro oppure garantendo una protezione collettiva (ad esempio utilizzo di parapetti per evitare la caduta dall alto).. La Direttiva specifica che: tutti i DPI devono essere conformi alle Norme CEE relative, tra cui la Direttiva 89/686/CEE, tutti i DPI forniti devono essere idonei per l utilizzatore e l attività svolta, nel caso in cui sia necessario utilizzare più di un DPI, tutti i dispositivi utilizzati devono essere compatibili, ove fattibile, il DPI dovrebbe essere realizzato su misura, tutti i DPI devono essere utilizzati esclusivamente per la finalità designata e nel rispetto delle istruzioni del produttore. La Direttiva obbliga inoltre i datori di lavoro a: 4
5 garantire che tutti i DPI presenti sul posto di lavoro siano conformi alle Norme Europee relative effettuare una valutazione dei rischi definire le caratteristiche delle attrezzature necessarie per proteggere i dipendenti tenere registrazioni complete delle valutazioni e delle ragioni per cui si è deciso di scegliere determinati tipi di DPI. Infine, la Direttiva chiede agli Stati Membri di garantire l applicazione di regole generali per l uso dei DPI e/o normative a copertura delle situazioni in cui è obbligatorio l uso di DPI. Il Decreto legislativo n. 106/2099 (che modifica il D.Lgs. 81/2008) contempla diversi articoli nei quali si evidenzia il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro ed obblighi e modalità di scelta dei DPI. In particolare l art. 15 (Misure generali di tutela) contempla, fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo (lettera d).l art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) indica, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.. USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 106/2009) 5
6 Definizioni (Art. 74) Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Obbligo di uso (Art. 75) I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o 6
7 sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. [1] I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo , n. 475, e sue successive modificazioni. [2] I DPI di cui al primo comma devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; Requisiti dei DPI (Art. 76) b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. [3] In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. DPI: [1] Il datore di lavoro ai fini della scelta dei Obblighi del datore di lavoro (Art. 77) a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle 7
8 eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. [2] Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto concerne la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. [3] Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'art. 79, secondo comma, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 76. [4] Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle 8
9 informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. [5] In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo , n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito. [1] In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai 9
10 sensi dell'art. 77 commi 4, lettera h), e 5. Obblighi dei lavoratori (Art. 78) [2] In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. [3] I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. [4] Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. [5] I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Criteri per l'individuazione e l'uso (Art. 79) [1] Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 77, primo e quarto comma. [2] Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, 10
11 ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. La scelta dei DPI va effettuata in relazione ai rischi specifici presenti in cantiere Tuttavia, una volta individuati i DPI obbligatori occorrerà valutare, nell ambito dei prodotti presenti sul mercato, i dispositivi più idonei al caso specifico.. Criteri di ergonomia I recenti approcci per l individuazione di DPI ergonomici considerano diversi fattori per la realizzazione dei DPI, oltre alla rispondenza alle normative specifiche di settore: - peso del dispositivo; - adattabilità al soggetto che lo utilizza; - applicabilità di eventuali accessori; - idoneità di utilizzo in diverse situazioni e postazioni; - caratteristiche di visibilità; - utilizzo di diversi DPI nello stesso momento; - tipologia di impiego; - variabilità delle condizioni atmosferiche; - criteri di traspirabilità, ecc; - fastidio derivante dall utilizzo continuativo. I recenti dispositivi presenti sul mercato, proprio per le molteplici esigenze applicative, tengono conto degli aspetti citati tanto da poter affermare che ormai ogni dispositivo di protezione individuale va provato dall utilizzatore per tenere conto delle caratteristiche (ed esigenze) del lavoratore. Nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale si dovranno pertanto prendere in considerazione anche gli aspetti ergonomici. 11
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