PROCEDURA GESTIONE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PROCEDURA DI

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1 PROCEDURA DI GESTIONE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE N. REV. DESCRIZIONE MODIFICHE 1 Aggiornamento Normativa di riferimento Revisioni delle modalità di determinazione del fabbisogno DPI in funzione dei rischi di esposizione dei lavoratori Revisione delle schede di individuazione dotazione DPI in funzione della UOC di appartenenza, dell'attività specifica svolta, delle mansioni e dei consequenziali rischi di esposizione Introduzione delle modalità di verifica e controllo della dotazione dei DPI Revisione dei compiti svolti dai singoli attori della procedura nel rispetto del Regolamento D.C.S. n.66 del //2016 STATUS FUNZIONE NOME DATA FIRMA Elaborato RQ Servizio Prev. e Prot. 18/10/2016 Verificato DIR Dott.ssa A. Di Mella 24/10/2016 IN VIGORE DAL GIORNO: Tutte le copie cartacee sono ritenute di lavoro per le quali non si garantisce l aggiornamento. Le copie aggiornate sono archiviate a cura del RDQ QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ED USO ESCLUSIVO DELLA ASL BN; ESSO NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO IN ALCUN MODO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL RDQ Pagina 1 di 11

2 1 INDICE 1 INDICE OBIETTIVO PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) DEFINIZIONI NORMATIVA PROCEDURE ANALISI DEI RISCHI MODALITA DI ACQUISTO IMMAGAZZINAMENTO AGGIORNAMENTO DI DOTAZIONE D.P.I REINTEGRO DPI CONSEGNA E ADDESTRAMENTO GESTIONE INDUMENTI DPI ATTORI E COMPITI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DIRIGENTE RESPONSABILE E PREPOSTO LAVORATORE SCHEDE RISCHI D.P.I ALLEGATO 1 MODELLO VERBALE DI CONSEGNA D.P.I. ALLEGATO 2 MODELLO REGISTRO D.P.I. ALLEGATO 3 MODELLO TIPO SCHEDA D.P.I. Pagina 2 di 11

3 2 OBIETTIVO Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. regolamenta che la gestione della sicurezza, attribuendo responsabilità e ruoli del personale, razionalizzando le metodologie di lavoro e le modalità operative e gestionali. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l acquisizione, la gestione e l utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, degli indumenti di lavoro e altri accessori, necessari alla salvaguardia della salute ed all'integrità fisica dei lavoratori dell ASL Benevento, alla luce delle vigenti disposizioni di legge. 2.1 PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) I DPI devono essere impiegati ogni volta che le misure tecniche di prevenzione, i mezzi di protezione collettiva o l organizzazione del lavoro non consentano di evitare o ridurre il rischio. I DPI devono essere conformi ai requisiti indicati dal D.Lgs. 475 del 1992 fino all'applicazione, a decorrere dal 21 Aprile 2018, del Regolamento 2016/425, adattati all utilizzatore e adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche. La scelta dei DPI è in capo al datore di lavoro, a seguito di valutazione del rischio, la frequenza all esposizione, le prestazioni del DPI medesimo. I DPI devono essere costantemente adeguati. Il datore di lavoro o suo delegato dovrà assicurare attraverso una serie di adempimenti il corretto utilizzo dei DPI da parte dei dipendenti, utilizzo che comunque dovrà essere conforme alle indicazioni del fabbricante. Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti istruzioni comprensibili, assicurare una formazione adeguata e periodica, organizzando, se necessario, corsi di addestramento. Tra gli obblighi dei lavoratori, invece, vi è quello di utilizzare i dispositivi assegnati e di sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. E obbligatorio anche segnalare qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nell utilizzo dei DPI. È vietata la modifica del D.P.I. di propria iniziativa. 3 DEFINIZIONI DISPOSITIVIO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; Pagina 3 di 11

4 f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. INDUMENTI DI LAVORO Per indumenti di lavoro si intende tutti gli indumenti ed uniformi non destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; se questi indumenti hanno anche funzione di protezione dai rischi, anche sono da considerare DPI. SCHEDA D.P.I. Per scheda DPI si intende una scheda nella quale vengono riportati, a seguito della valutazione dei rischi di esposizione, i DPI da assegnare a ciascun lavoratore in funzione della struttura di appartenenza, del profilo professionale e della mansione svolta. 4 NORMATIVA Art. 75 Obbligo di uso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Art. 76 Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Art. 77 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); Pagina 4 di 11

5 d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito. Art. 78 Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Pagina 5 di 11

6 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Art. 79 Criteri per l'individuazione e l'uso 1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. Pagina 6 di 11

7 5 PROCEDURE 5.1 ANALISI DEI RISCHI Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, a seguito della valutazione dei rischi, ognuno secondo le proprie competenze, procedono all'analisi dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Qualora è ravvisata la necessità di introdurre uno o più D.P.I., il SPP: predispone le schede DPI secondo la definizione sopraccitata da inviare al Dirigente delegato di ciascuna macroarticolazione aziendale per la compilazione; raccoglie i dati inseriti nelle schede compilate e provvede ad individuare le caratteristiche di ciascun dispositivo da acquistare affinché sia adeguato ai rischi e alle esigenze dei lavoratori; consulta il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; trasmette il fabbisogno dei D.P.I. all U.O.C. Provveditorato per l approvvigionamento. In particolare: il Medico Competente curerà gli aspetti di tolleranza/adattabilità del DPI al singolo lavoratore; il Servizio Prevenzione e Protezione curerà il rispetto della conformità alle norme di riferimento. 5.2 MODALITA DI ACQUISTO Il Servizio Prevenzione e Protezione predispone il capitolato tecnico per l acquisizione dei DPI e lo trasmette alla UOC Provveditorato Economato che provvederà, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, a predisporre tutti gli atti ai fini dell'approvvigionamento dei D.P.I. tramite le centrali di acquisto nazionale e/o regionale o mediante l'espletamento di gara d'appalto. Nel capitolato speciale d'appalto saranno riportate, oltre le caratteristiche tecniche e classificazione di ciascun dispositivo da acquistare le seguenti indicazioni: l'offerta dovrà essere corredata dalla scheda tecnica e dalle certificazioni CE/attestazioni di conformità alle norma vigenti, dei D.P.I. oggetti di gara; il marchio CE dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs 475/92 e s.m.i.; la confezione di ogni singolo D.P.I. deve essere provvista di "nota informativa", rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante, contenente tra l'altro in modo preciso e facilmente comprensibile e in lingua italiana: - le istruzioni di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione se previste, nonché le istruzioni sul corretto immagazzinamento; - le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzo; - la data ed il termine di scadenza dei D.P.I. e di alcuni dei loro componenti, se previsto; Pagina 7 di 11

8 il D.P.I. dovrà possedere caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate sulla relativa scheda tecnica; la fornitura preliminare di campioni per consentire la possibilità di valutarne l'ergonomia; la formazione e l'addestramento dei D.P.I. al momento della consegna. 5.3 IMMAGAZZINAMENTO La UOC Provveditorato Economato provvederà affinché la fornitura dei DPI avvenga presso ciascuna Macroarticolazione che curerà il loro immagazzinamento, in luoghi idonei alla loro custodia e conservazione, seguendo le indicazioni del costruttore. 5.4 AGGIORNAMENTO DI DOTAZIONE D.P.I. I Dirigenti delegati a seguito dell'introduzione di nuove macchine, apparecchiature, prodotti e preparati chimici o in caso di variazioni del processo organizzativo, informano il Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico Competente per l'aggiornamento della valutazione dei rischi e la conseguente integrazione della dotazione dei DPI. 5.5 REINTEGRO DPI I Dirigenti delegati, a seguito di segnalazione da parte dei Preposti della necessità di fornitura DPI (ad es. DPI monouso terminati o scaduti, nuove unità lavorative, degrado o rottura dei DPI esistenti), inoltrano la richiesta al Servizio Prevenzione e Protezione e all' UOC Provveditorato Economato che provvederà all'acquisto secondo le modalità indicate nel par La UOC Provveditorato Economato provvederà anche, laddove si renda necessario, ad acquisire le eventuali parti di ricambio indispensabili a garantire una corretta manutenzione dei D.P.I., a seguito di richiesta del Servizio Prevenzione e Protezione e dei Dirigenti delegati. 5.6 CONSEGNA E ADDESTRAMENTO Il Dirigente delegato, per il tramite del Preposto, provvede a: - garantire l approvvigionamento dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), secondo le indicazioni contenute nel DVR ed in riferimento alle specifiche tecniche, in autonomia o attraverso l UOC Provveditorato/Economato, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente; - consegnare i D.P.I., conformi, al lavoratore compilando l apposito Verbale di consegna, completo della scheda DPI, firmato dal lavoratore; copia di detta scheda dovrà essere allegata al Registro Consegna DPI e trasmessa al Servizio Prevenzione e Protezione; - aggiornare e custodire il Registro Consegna DPI come da modello allegato; Pagina 8 di 11

9 - destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; - garantire che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; - informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; - rendere disponibile nell'azienda ovvero nell'unità operativa informazioni adeguate su ogni DPI e che queste siano comprensibili per gli operatori; - assicurare una formazione adeguata e, nei casi previsti, l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del D.P.I.; 5.7 GESTIONE INDUMENTI DPI Gli indumenti DPI, non solo devono garantire la funzione di protezione del lavoratore, ma devono mantenere tale capacità, nei termini prestabiliti, per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Il processo di mantenimento in stato di efficienza di un indumento DPI riutilizzabile consiste in una serie di attività periodiche riconducibili al ripristino igienico, al controllo funzionale, alla relativa manutenzione, ivi compreso, se previsto dal fabbricante, il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche del DPI. Il Dirigente delegato deve mantenere in efficienza i DPI, assicurandone le condizioni d'igiene, mediante la pulizia, la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. La gestione degli indumenti di lavoro, nel caso sono anche DPI, segue le procedure sopra riportate. Per gli indumenti di lavoro non DPI, sono confermate le procedure aziendali di fornitura già in essere. Pagina 9 di 11

10 6 ATTORI E COMPITI 6.1 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE Per consentire ai Dirigenti delegati la scelta e l'eventuale aggiornamento dei D.P.I., il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente: a seguito della valutazione dei rischi, ognuno secondo le proprie competenze, procedono all'analisi dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individuano le caratteristiche dei D.P.I. in riferimento alla tipologia di rischio lavorativo e alle esigenze dei lavoratori; valutano sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei D.P.I. sul mercato e le raffrontano con quelle individuate; propongono l'aggiornamento della dotazione di D.P.I. ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi che ne hanno influenzato la scelta; individuano le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) attività svolta dai lavoratori b) entità del rischio c) frequenza dell'esposizione al rischio d) caratteristiche del posto di lavoro e) prestazioni del D.P.I.; consultano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche al fine di acquisire informazioni sulla funzionalità reale dei D.P.I UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO Predispone gli atti necessari ai fini dell'approvvigionamento dei D.P.I., nel rispetto della normativa vigente in materia ( marcatura CE, ecc..) secondo procedura e delle disposizioni aziendali acquisto ; acquisisce i campioni di D.P.I. ; segnala tempestivamente ai Dirigenti delegati interessati, nonché al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente, eventuali difficoltà di approvvigionamento e/o innovazioni del mercato; in caso di sostituzione, accerta la restituzione del D.P.I. o delle sue parti usurate. 6.3 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Vengono consultati per l'analisi dei rischi e la successiva scelta dei D.P.I.. Pagina 10 di 11

11 6.4 DIRIGENTE DELEGATO E PREPOSTO Il Dirigente delegato fornisce ai lavoratori, secondo procedura, i necessari ed idonei DPI e stabilisce per il tramite dei preposti il quantitativo da richiedere al U.O.C. Provveditorato/Economato che provvede all acquisto, previo il parere del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente. Il Dirigente delegato, inoltre, per il tramite dei Preposti: controlla lo stato i DPI e le condizioni d igiene, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante; provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori anche tramite le note Informative dei singoli DPI; informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; stabilisce le procedure da seguire, al termine dell utilizzo, per lo smaltimento, per la riconsegna e il deposito dei DPI; assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento (per i D.P.I. di terza categoria e per quelli di protezione dell udito) circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. segnala al Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente ogni variazione del processo organizzativo o l'introduzione di nuove apparecchiature, macchine, prodotti o preparati chimici che impongano una revisione della valutazione del rischio e di conseguenza l'adozione di D.P.I. diversi o integrativi rispetto a quelli in dotazione. provvede a segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente e alla UOC Provveditorato Economato eventuali problematiche riscontrate nell'uso dei D.P.I. 6.5 LAVORATORE Il lavoratore: partecipa al programma di formazione e addestramento utilizza i DPI messi a sua disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. provvede alla cura dei DPI messi a loro disposizione; non vi apporta modifiche di propria iniziativa. al termine dell'utilizzo segue le procedure aziendali in materia di smaltimento o riconsegna dei DPI. segnala immediatamente al dirigente responsabile o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI o comunque inerente l utilizzo dei DPI messi a sua disposizione. 7 SCHEDE RISCHI D.P.I Sono state predisposta le Schede DPI, personalizzate e particolareggiata per ciascuna struttura, profilo professionale e mansione svolta dai lavoratori appartenenti ad ogni articolazione aziendale. In allegato alla presente procedura è riportato un FAC SIMILE di scheda D.P.I.. Pagina 11 di 11

12 ALLEGATO 1 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Via XXIV Maggio, Benevento Telefono /Fax servizio.prevenzione@aslbenevento1.it Centro di Costo : ACDGPP VERBALE DI CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Sig. Considerata la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.), le vengono consegnati in data odierna i Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento delle sue mansioni. Si ricorda che tali mezzi devono essere usati secondo le istruzioni che Le sono state impartite e che deve avere cura del materiale affidatole. Luogo, data, Il Dirigente Responsabile Dichiaro di aver ricevuto in consegna i seguenti mezzi personali di protezione: Mi impegno ad usare i mezzi ricevuti secondo le istruzioni che mi sono state impartite e mi impegno ad avere cura del materiale affidatomi rispondendo delle perdite, degli eventuali danni imputabili a mia colpa o negligenza nonché alle arbitrarie modifiche apportate ai medesimi oggetti, come previsto dalle vigenti normative. Luogo, data, Il Lavoratore Sede ASL Benevento 1: Via Oderisio BENEVENTO Centralino TC10 Rev. 2

13 Cognome e Nome Lavoratore NOTE: TC10 Rev. 2 SCHEDA D.P.I. Data Consegna/Sostituzione D.P.I. Tipo di D.P.I. Organo Parte da proteggere Attività lavorativa in cui è obbligatorio l uso Marchio CE: Si No A perdere: Si No FIRMA del LAVORATORE Sede ASL Benevento 1: Via Oderisio BENEVENTO Centralino

14 ALLEGATO 2 REGISTRO CONSEGNA D.P.I. Tale registro riporta cronologicamente tutti i D.P.I. consegnati / sostituiti ai lavoratori A.S.L. BN della sede sita alla Via in Distretto Sanitario Dipartimento P.O. Detto registro verrà conservato in loco e dovrà riportare le seguenti annotazioni: 1. Il nome del lavoratore cui è stato consegnato/sostituito il D.P.I. 2. La data in cui si è consegnato/sostituito il D.P.I. 3. Il tipo di D.P.I. 4. Le attività in cui è obbligatorio l utilizzo. Sede ASL Benevento 1: Via Oderisio BENEVENTO Centralino TC10 Rev. 2

15 FAC SIMILE SCHEDA D.P.I. Macroarticolazione: Qualifica Professionale: Unità Operativa di appartenenza: Attività specifica: Mansioni: Note: Scheda D.P.I. Infermiere Infermiere Caposala UOC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Attività Sanitaria Specifica Assistenza durante l esecuzione di toracentesi, paracentesi, salasso, artrocentesi esecuzione di prelievi venosi preparazione ed somministrazione di fleboterapia, insulinoterapia accompagnamento dei pazienti presso i servizi di diagnostica strumentale stoccaggio di farmaci e materiale sanitario medicazione di ferita chirurgica movimentazione di pazienti allettati utilizzo, pulizia e disinfezione apparecchiature elettromedicali. Rischio Area DPI da utilizzare Punture, tagli, abrasioni Mano Getti, schizzi Mano Guanti monouso cat.3 Batteri patogeni Mano Virus patogeni Mano Funghi produttori di micosi Mano Batteri patogeni Occhi Getti, schizzi Occhi Occhiali a stanghette con protezione laterale Virus patogeni Occhi Funghi produttori di micosi Occhi Getti, schizzi Volto Schermo facciale Batteri patogeni Vie respiratorie Mascherina chirurgica monouso Facciale Virus patogeni Vie respiratorie filtrante di protezione FFP3 99% di filtraggio, in caso di sospetta patologia a trasmissione Funghi produttori di micosi Vie respiratorie respiratoria Scivolamento Corpo Zoccoli antiscivolo

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