Circolare Informativa n 19/2014. Le ultime novità in materia di lavoro

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1 Circolare Informativa n 19/2014 Le ultime novità in materia di lavoro Pagina 1 di 8

2 INDICE 1) Congedi per assistenza disabili a parenti ed affini entro il terzo grado pag. 3 2) Utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi in aziende dimensionate fino a 50 lavoratori pag.4 3) Infortunio in missione e trasferta: i chiarimenti INAIL pag.4 4) Obbligo di formazione, informazione e addestramento per i lavoratori a domicilio pag.6 5) Procedura di licenziamento e agenzie di somministrazione pag.7 6) Lavoro intermittente e addetto agli inventari pag.8 Pagina 2 di 8

3 1) CONGEDI PER ASSISTENZA DISABILI ESTESI A PARENTI ED AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO In materia di congedi, l INPS con la circolare n.159/2013 ha comunicato l estensione del congedo per assistenza al familiare affetto da handicap grave anche ai parenti ed affini entro il terzo grado. Nella specie, la circolare richiama la sentenza n.203/2013 della Corte Costituzionale che sancisce l illegittimità dell art.42, co.5 del D.Lgs. n.151/2001 nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti preposti alla cura della persona disabile, i parenti e/o affini entro il terzo grado. In precedenza, la Consulta si era già pronunciata in materia ampliando la cerchia dei soggetti legittimati a beneficiare del congedo straordinario precisando che, la ratio del beneficio in esame era quella di facilitare l assistenza al disabile e garantire la continuità delle cure. Fermo restando il rispetto di taluni principi costituzionali atti a valorizzare la famiglia intesa quale centro di interessi tale da garantire il benessere e l assistenza dei suoi membri, la Consulta fissa un certo ordine gerarchico riguardo ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo. Per quanto precede, il congedo di cui all art. n.42, co.5 del D.Lgs. n.151/2001 viene riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado, convivente del disabile in situazione di gravità nell ipotesi di mancanza, decesso ovvero, in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti legittimati dalla normativa in materia, secondo il seguente ordine gerarchico: Coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona affetta da disabilità grave, nell ipotesi di mancanza, decesso o, in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; Uno dei figli conviventi della persona affetta da disabilità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del soggetto disabile siano mancanti, deceduti o, affetti da patologie invalidanti; Uno dei fratelli o, sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nell ipotesi in cui il coniuge convivente, i genitori ed i figli conviventi siano mancanti, deceduti o, affetti da patologie invalidanti; Un parente o, affine entro il terzo grado convivente della persona affetta da grave disabilità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o, affetti a loro volta da patologie gravi ed invalidanti. A riguardo, è importante specificare ulteriormente i requisiti indispensabili per fruire del beneficio, ovvero: mancanza : deve essere intesa non solo come assenza, bensì come qualsivoglia condizione giuridica assimilabile ad esempio: divorzio, separazione legale, abbandono. Tale condizione deve essere accertata dall autorità giudiziaria; patologie invalidanti : a riguardo si fa riferimento a quanto specificamente indicato dal Decreto Interministeriale n.278/2000 concernente la materia dei congedi per eventi e cause Pagina 3 di 8

4 particolari; convivenza : tale condizione deve essere accertata d ufficio. La domanda di congedo straordinario deve essere presentata unicamente in modalità telematica, utilizzando la modellistica specifica. 2) UTILIZZO DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AZIENDE DIMENSIONATE FINO A 50 LAVORATORI Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato istanza di interpello circa la corretta applicazione dell art.29 comma 6 del D.Lgs. n.81/2008 nella parte in cui prevede la possibilità di ricorrere all utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupino fino a 50 dipendenti ed il cui rischio chimico-biologico sia risultato basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori. Ulteriori chiarimenti vengono richiesti circa l impossibilità di applicare tali procedure standardizzate nell ipotesi di aziende dimensionate a 50 dipendenti che presentano un rischio chimico non basso in termini di sicurezza ed un rischio biologico non irrilevante per la salute dei lavoratori. L art.29 comma 6 del D.Lgs. n.81/2008 dispone che I datori di lavoro che occupano sino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Tale disposizione non trova applicazione nelle aziende in cui si svolgano attività tali da esporre i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connesse all esposizione ad amianto. Il T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro all art.223 obbliga il datore di lavoro di individuare preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute e pe la sicurezza degli stessi lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Per quanto precede, il Dicastero in risposta all interpello n.14/2013 dispone che, laddove i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, relativamente al tipo, alla quantità di agente chimico pericoloso, alle modalità di esposizione e dalla frequenza della stessa si rilevi un rischio basso (anche chimico) per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro di un impresa che occupa sino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate, diversamente non sarà possibile utilizzare le stesse, qualora dalle valutazioni fatte si rilevi un rischi chimicobiologico rilevante. 3) INFORTUNIO IN MISSIONE E IN TRASFERTA: I CHIARIMENTI DELL INAIL L INAIL con la circolare n.52/2013 ha fornito delle delucidazioni e dei chiarimenti circa gli infortuni occorsi ai lavoratori in missione e/o trasferta, sostenendo che tali eventi devono essere Pagina 4 di 8

5 considerati alla stregua di infortuni sul lavoro. Preliminarmente, l Ente assicurativo parte dalla definizione di due istituti, quali l occasione di lavoro e l infortunio in itinere. Occasione di lavoro Inizialmente, il concetto di occasione di lavoro era fortemente legato allo svolgimento di un attività lavorativa tale da comportare un rischio specifico, condizione essenziale ai fini del diritto alla prestazione assicurativa. Col tempo la Giurisprudenza ha ampliato tale concetto, per cui sono stati ritenuti indennizzabili tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi all esercizio della prestazione lavorativa intesa nella sua accezione più ampia, pertanto rientrano nella tutela assicurativa tutte le attività c.d. prodronomiche e strumentali ovvero, tutte le attività strettamente interconnesse alla prestazione e quelle accessorie alla stessa. L unico limite all indennizzabilità è rappresentato dal rischio elettivo, che rammentiamo trattasi di un rischio estraneo alla normale prestazione lavorativa in quanto correlato ad un comportamento volontario, arbitrario ed abnorme posto in essere dal lavoratore e dettato da impulsi o, ragioni del tutto personali. Infortunio in itinere L assicurazione INAIL ricomprende anche gli infortuni accorsi al lavoratore durante il normale percorso andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro. Nello specifico, affinché l infortunio in itinere possa essere indennizzabile è necessario che il percorso venga effettuato a piedi, ovvero utilizzando il trasporto pubblico, ovvero il mezzo privato se necessitato. Nel recepire tali criteri, l art. 12 del D.lgs. n.38/2000 ha espressamente sancito: Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Infortunio occorso in missione e in trasferta Per quanto precede, è necessario esaminare come i due istituti trovino applicazione con riguardo all ipotesi di infortunio in missione ed in trasferta. Laddove il lavoratore venga inviato a svolgere la prestazione lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, il tragitto dall abitazione al luogo di lavoro non è frutto di una libera scelta del lavoratore, bensì è imposto dal datore. A riguardo l INAIL afferma che, essendo la missione caratterizzata da scelte imposte dal datore, tutto ciò che vi accade deve essere considerato come verificato in attualità di lavoro, in quanto trattasi di Pagina 5 di 8

6 circostanze accessorie e/o funzionalmente interconnesse all attività lavorativa. Nell ambio della missione o, trasferta, l evento non risulta indennizzabile laddove avvenga con modalità o, circostanze tali da non identificare alcun collegamento di tipo finalistico o, topografico con l attività svolta in missione/trasferta, ovvero tutte le volte in cui il soggetto ponga in essere un comportamento tale da generare un rischio diverso da quello normale individuato secondo un criterio di ragionevolezza. (rischio elettivo) In breve, nell ipotesi di infortunio occorso al lavoratore in missione o, trasferta due sono le cause tali da comportare l esclusione dall indennizzo: infortunio riconducibile allo svolgimento di un attività che, non presenti alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa dettata dal datore di lavoro; infortunio riconducibile a scelte arbitrarie ed irragionevoli poste in essere dal lavoratore e prive di collegamento con la prestazione lavorativa. Infine, l INAIL precisa che, sono indennizzabili anche gli infortuni occorsi al lavoratore in missione/trasferta durante lo spostamento dall albergo al luogo di lavoro in quanto considerati infortuni in attualità di lavoro, allo stesso modo sono indennizzabili gli infortuni occorsi all interno della stanza d albergo, in quanto trattasi di infortuni avvenuti in occasione di lavoro poiché, trattasi di una condizione legata alla missione/trasferta. Tali disposizioni trovano applicazione con riguardo alle fattispecie in istruttoria ed a quelle relativamente alle quali sono in corso controversie amministrative o, giudiziarie. Restano esclusi dall indennizzo gli infortuni occorsi nella propria abitazione, stante la difficoltà di stabilire un eventuale collegamento fra la condotta (abituale) del lavoratore e la funzionalità con lo svolgimento della prestazione. 4) OBBLIGO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER I LAVORATORI A DOMICILIO Il Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n.13/2013 ha fornito dei chiarimenti riguardo agli obblighi di formazione, informazione e addestramento per i lavoratori a domicilio. L istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva ad oggetto i lavoratore a domicilio, nella specie si chiedevano chiarimenti in merito a quei lavoratori dipendenti di un azienda, i quali avevano come luogo di lavoro la propria abitazione e se il datore era obbligato nei loro riguardi a fornire tutta l informazione, la formazione e l addestramento secondo quanto normativamente disposto dal D.Lgs. n.81/2008 in particolar modo con riferimento alla formazione per addetto al primo soccorso e addetto antincendio. Preliminarmente, si rammenta che il lavoro a domicilio può essere reso sia in forma autonoma che subordinata. Tale ultima ipotesi ricorre qualora il lavoratore sia tenuto all osservanza delle direttive imprenditoriali circa le modalità di esecuzione, i requisiti e le caratteristiche del lavoro da svolgere, diversamente il vincolo di subordinazione non sussiste laddove il lavoratore a domicilio organizzi il lavoro autonomamente. Per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l art.3 del D.Lgs.n.81/2008 Pagina 6 di 8

7 sancisce fermo restando quanto disposto con la Legge n.877/1973, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di formazione ed informazione di cui agli artt. 36 e 37. Agli stessi devono essere forniti i dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Premesso ciò, la commissione per gli interpelli chiarisce che, il datore di lavoro deve fornire adeguata informazione e formazione secondo quanto disposto dagli accordi Stato-Regioni del 21/12/2012 e non anche quella specifica per il primo soccorso ed antincendio, altresì viene precisato che, il domicilio non è considerato luogo di lavoro secondo quanto disposto dall art.62 del D.Lgs. n.81/2008 nella specie per luoghi di lavoro, sono da intendersi i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda o dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell azienda o dell unità produttiva accessibile al lavoratore nell ambito del proprio lavoro. 5) PROCEDURA DI LICENZIAMENTO E AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE Il Ministero del Lavoro in risposta all interpello n.27/2013 ha specificato che, nell ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la procedura obbligatoria di conciliazione trova applicazione anche laddove il licenziamento venga posto in essere da un agenzia di somministrazione. Nella specie, l istante chiede delucidazioni circa la possibilità di applicare la normativa di cui all art.7 Legge n.604/1966 così come novellata dalla Riforma Fornero art.1 co.40 sia con riguardo ai dipendenti diretti dell agenzia che a quelli inviati in missione presso le diverse imprese utilizzatrici dislocate sul territorio nazionale. A riguardo, il Dicastero ricorda che l art.7 della legge n.604/1966 si applica con riferimento a tutti i datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori), i quali: in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità; nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti; occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale; occupano più di 5 dipendenti se imprenditori agricoli. Precedentemente, il Ministero del Lavoro con la circolare n.3/2013 aveva specificato che, ai fini del computo circa le soglie dimensionali di cui sopra, il numero dei prestatori non doveva essere conteggiato al momento in cui si procede con il provvedimento espulsivo, bensì sulla base della media occupazionale degli ultimi 6 mesi, inoltre secondo quanto disposto dall art.22 del D.lgs. n.276/2003 ai fini del conteggio, i lavoratori somministrati non rientrano nell'organico dell'utilizzatore. Per quanto precede, il Dicastero ha deliberato che non sussistono disposizioni tali da esimere le agenzie di somministrazione dal tentativo obbligatorio di conciliazione, pertanto l art.7 della Legge n.604/1966 trova applicazione anche, laddove il datore di lavoro che procede al licenziamento sia un agenzia di somministrazione purché sussistano i requisiti dimensionali normativamente previsti ed il licenziamento per giustificato motivo oggettivo riguardi quei lavoratori dipendenti dell agenzia assunti a tempo indeterminato, i quali si trovino alle dirette dipendenze dell agenzia stessa oppure, vengano inviati Pagina 7 di 8

8 in missione presso le imprese utilizzatrici. 6) LAVORO INTERMITTENTE E ADDETTO AGLI INVENTARI In risposta all interpello n.26 del 20 settembre scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti circa la possibilità di applicare l istituto del lavoro intermittente al soggetto addetto allo svolgimento di attività legate alla redazione dell inventario, incaricato al conteggio dei colli sia stoccati che in vendita, servendosi di specifiche attrezzature fornite dal datore. Nella specie, l istante (Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro) ha chiesto delucidazioni circa la possibilità di far rientrare tale figura professionale tra quelle contemplate nelle tabella di cui al R.D. n.2657/1923, nello specifico trattasi di Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti. Preliminarmente, il Dicastero ha chiarito che l elenco allegato al R.D. n.2657/1923 identifica in generale tra le attività caratterizzate da una certa discontinuità e per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente quelle categorie professionali impiegate nella quantificazione, sistemazione ed organizzazione di differenti tipologie di merce nei diversi periodi dell anno. Premesso ciò, è possibile assimilare le figure dei pesatori e magazzinieri a quella degli addetti agli inventari, laddove svolgano un attività consistente nel conteggio di prodotti sulla base delle direttive impartite dal coordinatore in occasione di chiusura di bilancio, ovvero del trimestre ovvero dell anno solare/fiscale. Il Ministero conclude ritendo legittima l applicazione della fattispecie del lavoro intermittente con riguardo alla figura dell addetto all attività di inventario ed in particolare ai pesatori e magazzinieri. Come sempre, il nostro quotidiano sforzo, tende a sintetizzare ed a segnalarvi le novità più rilevanti del mondo del lavoro e come di consueto, la Struttura resta a completa disposizione per qualsiasi approfondimento di sorta. Cordiali saluti Cafasso & Figli Circolari e News del Lavoro Pagina 8 di 8

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