REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE composta da: dott. Silvio Sorace- Presidente-

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE composta da: dott. Silvio Sorace- Presidente- dott.paolocosta-cons.rel.- dott.rosamariadell'erba-cons.- riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nellacausacivileingradodiappelloiscrittaaln.6439delruologeneralepergli affari contenziosi dell'anno 2007, posta in deliberazione all'udienza collegiale del , e vertente Tra S.L., elett.te dom.ta in Roma, via(...), presso l'avv.to S.G. che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello. - appellante- E M.U., elett.te dom.te in Roma, via(...), presso l'avv.to C.G. che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore. - appellato- Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Roma n del SVOLGIMENTO DEL PROCESSO M.U. conveniva in giudizio S.L., dinanzi al Tribunale di Roma, assumendo di aver compiuto in favore di questa una donazione indiretta, avendo acquistato, con risorse proprie, e intestato alla stessa il 50% della proprietà di un appartamento nell'ottica della successiva convivenza. In particolare di aver versato Lire per l'acquisto dell'appartamento di via (...) in Roma, intestato per il 50%allastessaedilrestante50%alladiluifigliaM.M.,ediavercontrattoun mutuo di Lire per il pagamento del prezzo d'acquisto di tale

2 immobile. Deduceva che la convivenza si era dimostrata da subito fortemente criticaechelas.sieraresaprotagonistadinumerosiepisodidiviolenzafisicae psichica verso lo stesso, e ciò anche a causa dell'abuso di alcolici, e la stessa poneva in essere ripetute aggressioni fisiche(percosse e lesioni) e verbali che oltre a compromettere il rapporto avevano gravemente. danneggiato la propria reputazione e immagine. Tali atti, infatti, avevano fatto emergere un'indegnità morale della donataria S. che costituiva il presupposto per la revoca della liberalità, essendo questa assoggettata, quale donazione indiretta, al regime della donazione, perciò revocabile in caso di manifesta ingratitudine del donatario. Si costituiva la S. contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto, ed eccependo sul piano procedurale la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia dell'attore M.M. in quanto proprietaria del restante 50% dell'immobile in contestazione, nel merito l'insussistenza dell'animus donandi giacché l'unica ragione che aveva motivato il M. all'acquisto dell'immobile era la prospettiva della comune convivenza in ragione della pregressa relazione sentimentale esistita tra gli stessi, e che dopo un iniziale periodo critico che aveva portato lo stesso M. ad abbandonare l'abitazione comune i rapporti erano ritornati normali. La causa veniva istruita con produzione di documenti, interrogatorio formale della S.eprovapertesti,edefinitaconlasentenzaimpugnatacomeindicatainoggetto che, accogliendo la domanda del M., riconosceva la natura di donazione indiretta dell'atto di acquisto del 50% della proprietà immobiliare intestato alla S. e conseguentemente, ravvisati i presupposti dell'ingratitudine del donatario, dichiarava la revoca della stessa donazione e condannava la convenuta al rimborso delle spese di lite. Avverso tale decisione interponeva appello la S.L. con citazione notificata al M. in data con la quale conveniva quest'ultimo in giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, per sentir rigettare, in riforma di tale sentenza, la domanda di revoca della donazione indiretta dallo stesso proposta in primo grado ed ingiustamente accolta dal Tribunale, oltre al rimborso delle spese per entrambi i gradi del giudizio. A sostegno dell'impugnazione lamentava che: 1. la sentenza doveva ritenersi nulla perché resa in violazione del contraddittorio in relazione alla mancata citazione di M.M. giacché proprietaria del restante 50% dell'appartamento oggetto di causa, essendo tale soggetto parte necessaria del giudizio di impugnazione del contratto di acquisto immobiliare; 2. non ricorreva alcuna ipotesi di ingratitudine del donatario rilevante ex art. 801 c.c., giacché gli episodi esposti del M. integravano mere discordie connesse alla criticità della convivenza e del rapporto sentimentale in essere tra gli stessi, oltre tutto originati da provocazioni compiute dallo stesso, sicché non ricorreva, nella specie, il grave e perdurante sentimento di avversione nei confronti del donante,

3 tenuto conto, inoltre, che superato tale periodo critico i rapporti si erano rasserenati; 3. le prove testimoniali assunte erano inattendibili in quanto le circostanze riferite da i testi non risultavano da questi conosciute direttamente ma de relato, non essendo stati presenti ai fatti dichiarati. Si costituiva in appello M.U. contestando i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La causa, istruita con sole prove documentali, veniva assunta in decisione all'udienza collegiale del sulla base delle suindicate domande e conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e va rigettato. La fattispecie in esame presenta i connotati effettivi della donazione indiretta, trattandosi all'evidenza di un atto di liberalità diversa dalla donazione(di cui infatti non ricorrono i requisiti di forma) assistito dall'elemento oggettivo (incremento patrimoniale gratuito conseguito dalla S.) e dall'elemento soggettivo costituito dall'animus donandi, ossia dal chiaro ed inequivocabile intento del M. di beneficiare quest'ultima. La stessa ricostruzione materiale della vicenda appare eloquente, giacché il M., con denaro proprio e assunzione di mutuo fondiario, forniva le sostanze economiche per l'acquisto dell'appartamento di Roma via (...) che veniva intestato, in pari misura del 50%, alla S. ed alla figlia dello stesso M.M.(circostanza pacifica tra le parti oltre che documentata), e la stessa motivazione dell'atto in questione conferma, ove ve ne fosse bisogno, l'esistenza di un atto di liberalità, in quanto (come confermato dalla stessa S.) l'acquisto- con dette modalità simulate rispetto ai soggetti intestatari dell'immobile - nasceva dall'intento avuto dal M. di realizzare, nell'appartamento, una relazione di convivenza con la S. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anchedapiùnegozitraloro collegati, come nel casoin cuiun soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso(cfr. Cass. n. 5333/2004 e Cass. n. 3134/2012). Dunque l'atto corrisponde pienamente ala fattispecie della donazione indiretta regolata dall'art. 809 c.c., come tale assoggettabile a revoca in caso di ingratitudine

4 secondo quanto disposto dall'art. 801 c.c. in caso di ingiuria verso il donante da parte del donatario(cfr. Cass. n /2009). A questo riguardo, va rilevato che l'esito della prova testimoniale - circa la cui consistenza non è dato dubitare come immotivatamente deduce l'appellante(non si trattava di deposizioni "de relato") - assunta in primo grado fornisce un quadro circostanziale ugualmente inequivocabile in ordine all'avversione emotiva maturata ed esternata dalla S. verso il donante M., dimostrativa di uno stato perdurante e definitivo di totale disistima verso lo stesso, sfociato in comportamenti ed episodi altamente lesivi dell'integrità e dignità morale dello stesso, oltre che accompagnati da aggressioni fisiche con conseguenze lesive (cfr. sentenza di primo grado) ugualmente nel complesso mortificanti, e tali da far legittimamente ricredere il donante degli effetti gratificanti dell'atto di liberalità compiuto. È sufficiente ripercorrere le dichiarazioni rese dai testi che hanno assistito direttamente(einciòsihalaconfutazioneimplicitadiunodeimotividigravame proposti dalla S., ossia della non attendibilità dei testi) ad alcuni episodi di per se stessi eloquenti del clima e stato dei rapporti esistenti tra i predetti soggetti e sopra tutto, per quel che qui interessa, del malanimo ed avversione morale serbata dall'odierna appellante nei confronti del M. Gli stessi, infatti, riferiscono di episodi e comportamenti della stessa materiali e verbali, davanti a persone di famiglia (come la figlia del M. e i vicini di casa) altamente mortificanti e lesivi della persona e dell'onore del M., con parole gergali e volgari (- fino ad averlo minacciato di conseguenze fisiche gravi alludendo ai propri legami con soggetti malavitosi della tristemente nota zona della Magliana-) parole il cui tenore esprime nel contempo il disprezzo nutrito verso l'offeso e minacciato nonché, in capo a quest'ultimo, la serietà e importanza della minaccia, onde incutere sullo stesso l'obiettivo timore di subire le rappresaglie fisiche minacciate. Dello stesso e identico grave tenore appaiono i fatti riferiti dai vicini di casa del M., allorché viene evocata l'ennesima lite tra i due con irruzione della S. nell'appartamento di tali soggetti dove il M. aveva trovato temporaneo rifugio ed assistenza, dato che mostrava la maglietta sporca di sangue e vagava in stato emozionale di forte disagio e spossatezza psico- fisica. In tale occasione, infatti, la S. una volta entrata in casa dei vicini(che quindi percepivano direttamente i fatti) si lanciava verso il M. per colpirlo dopo di che, mostrandosi praticamente nuda in modo sfrontato verso i vicini di casa poneva in essere comportamenti inequivocabilmente, sotto il profilo sessuale, di estrema volgarità nei confronti del M. che invitava a casa propria alludendo chiaramente ad una pronazione appunto sessuale con pubblico dileggio del M. stesso. Peraltro, la stessa S., secondo la testimonianza degli stessi vicini di casa, dava prova della concretezza di tali dichiarazioni verbali, allorché, infatti, veniva notata dai detti testi in atteggiamento riprovevole all'interno dello stabile condominiale ostentando- peraltro in presenza

5 di altri uomini - altrettanto comportamento con gli stessi inequivocabile esplicitamente dimostrativo sotto il profilo delle relazioni sessuali. Tali elementi probatori dimostrano la sussistenza dei presupposti materiali dell'ingratitudine del donatario secondo costante orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione, quindi la ricorrenza delle condizioni giuridiche per la revoca della donazione indiretta compiuta - con l'intestazione del 50% della proprietà dell'appartamentodivia(...)inroma-dalm.infavoredellas.,ragionepercui l'appello proposto da quest'ultima alla sentenza del Tribunale che riconosceva il diritto ad ottenere tale revoca va rigettato perché infondato, da cui segue la conferma della medesima decisione. Lespesedelgiudiziodiappelloseguonolasoccombenzaesiliquidanocomeda dispositivo. P.Q.M. La Corte di Appello di Roma, definendo il giudizio di appello, così provvede: 1. rigetta l'appello proposto da S.L. avverso la sentenza appellata come indicata in oggetto e così conferma la sentenza appellata; 2.condannaS.L.arifondereaM.U.lespesedelpresentegiudiziocheliquidain complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 2.200,00 per onorari di avvocato e Euro 700,00 per diritti, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. CosìdecisoinRomail6settembre2012. Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2012.

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