Unico PF 2016: novità

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1 : novità a cura del Dott. Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

2 Le novità del frontespizio

3 LE NOVITA DEL FRONTESPIZIO UNICO 2015 UNICO

4 Nella Sezione Tipo dichiarazione si segnalano: L eliminazione della casella Indicatori Con Comunicato Stampa 29 gennaio 2016 (relativo all approvazione degli studi di settore), l Agenzia delle Entrate ha reso noto che alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli adempimenti contenute nell Atto di indirizzo del Ministro dell Economia e delle Finanze per gli anni , è prevista l eliminazione dell obbligo di presentare: modelli INE (Indicatori di normalità economica); il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l attività nel corso del periodo d imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Il documento dell Agenzia precisa che: Con riferimento all anno d imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l integrazione e l analisi delle diverse banche dati a disposizione dell Agenzia delle Entrate. Diversa modalità di compilazione della casella Dichiarazione Integrativa Cod. 1, se la dichiarazione è presentata dopo la scadenza dei termini ordinari ma entro il del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per cui è possibile ricorrere al ravvedimento operoso Cod. 2 se la rettifica della dichiarazione è effettuata a seguito della comunicazione inviata dall Agenzia delle Entrate ex art. 1, commi da 634 a 636, Finanziaria

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6 Nella Sezione Firma della dichiarazione, si segnala la nuova casella Invio altre comunicazioni telematiche all intermediario contiene l indicazione della richiesta del contribuente che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi , della Legge n. 190/2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell applicazione degli studi di settore, siano inviate all intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Anche in questo caso, affinché l indicazione sia valida occorre la conferma «di accettazione incarico» accanto alla sottoscrizione dell intermediario Detta casella va associata alla nuova casella Ricezione altre comunicazioni telematiche presente nella Sezione Impegno alla presentazione telematica, che l intermediario deve barrare per indicare l accettazione della ricezione di dette comunicazioni. 6

7 Le novità sulle detrazioni: spese scolastiche, spese funebri, etc.

8 Unico PF LE NOVITA DEL QUADRO RP RIGHI DA RP8 A RP14

9 9 La Legge n. 107/2015 (c.d. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ), è intervenuta sull art. 15, comma 1, TUIR, modificando la disciplina relativa alla detraibilità delle spese di istruzione. modificando la lett. e), con la quale è ora disciplinata solamente la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilità per le tasse e i contributi delle università statali; SPESE SCOLASTICHE In particolare, l art. 1, c. 151, lett. a), L. n. 107/2015 è intervenuto sul c. 1, art. 15, TUIR: Per le università private si attende il Decreto sugli importi massimi I chiarimenti della Circolare n. 3/2016 aggiungendo la nuova lettera e-bis), dedicata alle spese sostenute per la frequenza delle seguenti scuole: - scuole dell infanzia (scuole materne ); - del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie inferiori); - scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori); rientranti nel sistema nazionale di istruzione di cui all articolo 1, Legge 10 marzo 2000, n. 62.

10 Vi rientrano tasse, contributi obbligatori (nonché contributi volontari) e altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma per finalità diverse da quelle di cui alla lett. i-octies) (es. tassa di iscrizione, tassa di frequenza e spese per la mensa scolastica). Rimangono indetraibili l acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 1. Dall imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare ilreddito complessivo: [ ] e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l ampliamento dell offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera Le spese di istruzione in esame sono, quindi, detraibili al 19% nel limite di 400,00 all anno per alunno o studente. 10 Si noti, inoltre, che, in base al sopracitato disposto normativo, la detrazione prevista per tale tipologia di spesa non è cumulabile con la detrazione prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l ampliamento dell offerta formativa disciplinata STUDIOdalla SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA lett. i-octies) del medesimo & ASSOCIATI art. 15, c. 1, TUIR

11 11 Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell interesse del coniuge, dei figli e degli altri familiari a carico. ad uno dei genitori la detrazione compete al genitore stesso Inoltre, se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l altro potrà detrarre integralmente la spesa. Se il documento è intestato: allo studente fiscalmente a carico la spesa può essere suddivisa in parti uguali fra i genitori dichiaranti; qualora essi intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la diversa percentuale di ripartizione nel documento d appoggio Per dimostrare il sostenimento delle spese scolastiche sono sufficienti i documenti di appoggio recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell anno d imposta di riferimento. Pertanto, sarà necessario conservare le attestazioni di versamento delle spese sostenute (bollettini, bonifici, ecc.).

12 12 LE NOVITA DEL MODELLO PER LE SPESE SCOLASTICHE l introduzione del nuovo codice 12 per le Spese di istruzione diverse da quelle universitarie Si ricorda che tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali agli istituti scolastici per l ampliamento dell offerta formativa (codice 31 ) l utilizzo del codice 13 soltanto per le Spese per istruzione universitaria A tal fine si rammenta che per le Università non statali italiane e straniere, le spese in esame non possono essere superiori a quelle stabilite annualmente da un apposito DM (ad oggi non ancora disponibile) per ciascuna Facoltà universitaria N.B. Resta ferma la detrazione per le spese di frequenza degli asili nido (età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni) per un importo non superiore a 632 a figlio (righi da RP8 a RP14, codice 33)

13 13 ESEMPIO 1 SPESE DI ISTRUZIONE FREQUENZA DI UNIVERSITA STATALE Tasse universitarie corrisposte all Università di Bologna in data 23 ottobre 2015: 958,00. Per le spese di istruzione universitaria non sono previsti limiti massimi ed essendo riferite ad un università statale possono essere interamente portate in detrazione. La detrazione spettante è pari a: 958,00 x 19% = 182,02 182,00. Uno dei righi da RP8 a RP14 sarà così compilato:

14 14 ESEMPIO 2 SPESE DI ISTRUZIONE FREQUENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Retta di 3.250,00 corrisposta al liceo classico di un istituto paritario da parte del figlio fiscalmente a carico. La spesa massima ammessa in detrazione, da indicare con codice 12, è di 400,00 e pertanto la detrazione spettante sarà pari a: 400,00 x 19% = 76,00. Uno dei righi da RP8 a RP14 sarà così compilato:

15 Altre novità : erogazioni liberali e spese funebri 15 l innalzamento da a dell importo massimo sul quale è possibile fruire della detrazione del 26% in caso di erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS o iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, negli Stati non appartenenti all OCSE, da indicare con il codice 41. Resta ferma che, per la verifica del limite, va considerato anche l importo indicato con il codice «20» (calamità) l introduzione di un più ampio ambito di applicazione della detrazione per le spese funebri (codice 14 ) ad opera dall art. 1, c. 954, Legge di Stabilità Dette spese, infatti, nel limite massimo di per decesso, sono detraibili, già retroattivamente dal 2015, anche se relative a persone non legate da un vincolo di parentela con il dichiarante Nei righi da RP8 a RP14 per l indicazione delle spese funebri si utilizza il codice 14, comprendendo le spese eventualmente indicate con lo stesso codice nella Certificazione Unica 2016.

16 I vari bonus «edilizi»

17 17 IL QUADRO RP SEZ. III A E III B SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

18 18 La struttura delle Sezioni III A e III B, nelle quali vanno esposti i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione d imposta (36% - 50% -65%) non presenta novità di rilievo. Ai fini della compilazione si rammenta che: anche per il 2015 la detrazione è fruibile nella misura del 50% su una spesa massima di ; in caso di acquisto di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, la detrazione spetta a condizione che la vendita/assegnazione dell immobile sia effettuata entro18 mesi (non più 6 mesi) dal termine dei lavori; in caso di lavori su parti comuni condominiali, nella dichiarazione di ciascun condòmino nella Sezione III A va indicato il codice fiscale del condominio, nella Sezione III B va barrata la casella Condominio e non vanno riportati i dati catastali del condominio in quanto gli stessi sono comunicati dall amministratore. In caso di condominio minimo (fino a 8 condòmini), se è presente l amministratore e il codice fiscale del condominio, trovano applicazione dette indicazioni mentre se non è stato nominato l amministratore e non è stato richiesto il codice fiscale del condominio, nella Sezione III A va indicato il codice fiscale del condòmino che ha pagato la spesa agevolata con il bonifico

19 19 LAVORI EFFETTUATI NEL «CONDOMINIO MINIMO» Con Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, l Agenzia delle Entrate ha superato l orientamento precedentemente tenuto nella Circolare n. 11/2014 e nella Risoluzione n. 74/2015 (fermi restando i comportamenti già posti in essere sulla base di tali chiarimenti) e ha chiarito che, in assenza del codice fiscale del condominio minimo, i contribuenti, per beneficiare della detrazione, indicano il codice fiscale del condòmino che, non essendo stato nominato l amministratore, ha effettuato il bonifico. Il contribuente, in sede di controllo, è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell edificio, e, se si avvale dell assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta, un autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Tutto ciò, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell obbligo di operare la ritenuta disposta dall art. 25 del D.L. n. 78 /2010 all atto dell accredito del pagamento,.

20 IL QUADRO RP SEZ. III C SPESE PER L ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI 20 Considerato che la detrazione spettante per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio è riconosciuta anche per il 2015, con le stesse modalità previste per il 2014, la Sez. III C presenta la medesima struttura e modalità di compilazione dello scorso anno. In particolare si rammenta che: la detrazione è subordinata all esecuzione di lavori di recupero edilizio per i quali spetta la detrazione del 50% eseguiti a decorrere dal In merito nella citata Circolare n. 3/E l Agenzia delle Entrate ha precisato che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di «manutenzione straordinaria», consente l accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente ; la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella di sostenimento delle spese per l acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici; la detrazione spetta nella misura del 50% su una spesa massima di (a prescindere dalla spesa sostenuta per la ristrutturazione) ed è ripartita in 10 rate; il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico bancario/postale STUDIO ovvero SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA con carta di debito/credito. & ASSOCIATI

21 BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI 21 I chiarimenti della Circolare n. 7/2016 Ai sensi dell articolo 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (come prorogato da ultimo ad opera della Legge n. 208/2015) le spese sostenute: dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l acquisto di mobili o elettrodomestici destinati agli immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio sono detraibili nella misura del 50% e fino ad un massimo di per unità immobiliare. Per fruire dell agevolazione in commento: è necessario aver sostenuto (dal 26 giugno 2012) spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF per recupero edilizio (art. 16-bis, c. 1, TUIR) nella maggior misura del 50%; l acquisto dei mobili ed elettrodomestici deve essere finalizzato all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione.

22 22 L Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 7/2016, chiarisce che possono usufruire dell agevolazione: bonifico bancario o postale sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell immobile nel 2016 Per fruire della detrazione, l acquisto dei mobili ed elettrodomestici deve essere effettuato mediante carte di credito o debito (possibilità introdotta dalla Circolare n. 29/2013). Va considerata la data dell operazione, quindi il giorno di utilizzo della carta evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non rileva il giorno di addebito sul conto corrente. sia i contribuenti che hanno sostenuto le spese in anni precedenti, a decorrere dal 26 giugno 2012 finanziamento a rate (possibilità che si evince dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del Mod. 730). Come confermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/2013, non sono ammesse altre modalità di pagamento, quali assegni bancari o contanti.

23 23 La Circolare 18 settembre 2013, n. 29, aveva affermato che il pagamento mediante bonifico degli arredi o elettrodomestici andava effettuato rispettando le regole proprie dell agevolazione per recupero edilizio, ovvero indicando: il codice fiscale del beneficiario della detrazione la partita IVA/codice fiscale del fornitore la causale di riferimento relativa ai lavori di recupero edilizio (art. 16-bis, TUIR) L utilizzo del bonifico per il pagamento (con indicazione della causale relativa al recupero edilizio) comporta l applicazione della ritenuta ex art. 25, D.L. n. 78/2010 (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, quesito n. 5.3) pari all 8% dal 1 gennaio Nella Circolare n. 7/2016, l Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini del bonus mobili giovani coppie (e anche ai fini del «bonus mobili» ordinario), il pagamento delle spese può essere effettuato mediante bonifico ordinario, non soggetto a ritenuta.

24 24 Con Circolare n. 11/2014, l Agenzia delle Entrate aveva ammesso la detraibilità delle spese per recupero edilizio sostenute mediante finanziamento (pagamento a rate). Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del Mod. 730 si evince che tale modalità di pagamento è ammessa anche con riferimento ai mobili ed elettrodomestici acquistati per l immobile oggetto dei lavori. Le condizioni richieste per fruire di detta modalità di pagamento sono le seguenti: la società che eroga il finanziamento deve pagare il corrispettivo al fornitore mediante bonifico bancario o postale Considerato il nuovo orientamento dell Agenzia, non è più necessario che il bonifico sia effettuato con le modalità proprie del recupero edilizio (bonifico soggetto a ritenuta); il contribuente conservi copia della ricevuta del bonifico

25 25 LE NOVITA DEL QUADRO RP SEZ. IV SPESE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO Ferma restando la struttura della Sezione, va evidenziata l introduzione di 2 nuovi codici, da indicare a colonna 1 dei righi da RP61 a RP64, per fruire della detrazione del 65% delle spese sostenute per i nuovi interventi agevolabili introdotti dall art. 1, comma 47, Finanziaria 2015.

26 Cod. col. 1 Agevolazione spettante (detrazione) 26 Limite massimo col.8 Spese sostenute fino al Spese sostenute dal al Interventi di riqualificazione energetica ( ) , , Interventi su strutture opache e infissi per riduzione trasmittanza termica ( ) Installazione di pannelli solari per produzione acqua calda ( ) Sostituzione impianti di climatizzazione invernale ( ) Acquisto e posa in opera di schermature solari ex art. 14, comma 2, DL n. 63/2013, a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all interno, all esterno o integrate purché mobili e tecniche. Non devono essere autonome (aggettanti) e applicate a vetrate esposte a nord ( ) Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse ex art. 14, comma 2-bis, DL n. 63/2013. Si tratta di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili ( ) , , , , , ,00 / / NOVITA ,00 (solo spese sostenute dal 2015) ,00 (solo spese sostenute dal 2015)

27 Le varie detrazioni per i canoni di locazione

28 QUADRO RP SEZ. V DETRAZIONI PER INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE 28 Al rigo RP71 vanno indicate (suddividendo per codice) le seguenti detrazioni forfettarie (tutte legate ad un limite di reddito complessivo del dichiarante e ad un immobile utilizzato come abitazione principale): generica per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale relativa agli immobili locati con contratto a canone convenzionale spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni per contratti di alloggi sociali La detrazione per i dipendenti titolari di un contratto di locazione con trasferimento di residenza per motivi di lavoro va indicata a rigo RP72. La detrazione per gli studenti universitari fuori sede non va indicata qui ma nei righi generici (RP8-RP14) con il codice 18, in quanto non è forfetaria ma è pari al 19% del canone sino all importo massimo di 2.633,00.!

29 Il limite reddituale e le detrazioni per i familiari a carico

30 30 FAMILIARI A CARICO

31 31 SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO Il limite reddituale di 2.840,51 per essere considerati a carico si calcola: al lordo degli oneri deducibili al lordo delle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica al lordo del reddito soggetto a cedolare secca (v. rigo RN1, colonna 1) al lordo dell agevolazione ACE (rigo RS37, colonna 11) al lordo dell abitazione principale e delle sue pertinenze (per le quali non sia stata pagata l IMU) al lordo della quota esente per i frontalieri (per il 2015 pari a euro) al lordo del reddito d impresa o di lavoro autonomo per i soggetti che applicano il regime di vantaggio (minimi) e per i soggetti forfetari al netto dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d imposta o a tassazione separata

32 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO 32 Gli oneri per i quali spetta una detrazione d imposta anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico sono: spese sanitarie, anche per persone con disabilità (righi RP1, col. 2 e RP3) spese per veicoli per persone con disabilità (rigo RP4) spese per l acquisto di cani guida (rigo RP5) spese di istruzione (righi da RP8 a RP14, codici 12 e 13) spese per addetti all assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15) spese per attività sportive praticate dai ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16) spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18) contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria (righi da RP8 a RP14, codice 32) spese per frequenza asili nido (righi da RP8 a RP14, codice 33) assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l invalidità e non autosufficienza STUDIO (righi SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA da RP8 a RP14, codici & ASSOCIATI 36 e 37)

33 33 Si ricorda inoltre che dal periodo d imposta 2001, nel caso di mutuo ipotecario per l acquisto dell abitazione principale intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi (art. 15, comma 1, lett. b), TUIR). Gli oneri per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo anche se sostenuti nei confronti di familiari fiscalmente a carico sono: contributi previdenziali ed assistenziali deducibili (rigo RP21) contributi di previdenza complementare (righi da RP27 a RP31) e contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale (rigo RP26, codice 6) per la quota non dedotta da parte del familiare stesso

34 34 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO spese sanitarie sostenute nell interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP2), per la quota di detrazione che non trova capienza nell imposta dovuta dal familiare malato Il Legislatore ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione/deduzione spettante anche per talune tipologie di spese sostenute nell interesse di familiari non a carico, vale a dire: spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità (rigo RP25) spese per addetti all assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15) spese funebri NEW (righi da RP8 a RP14, codice 14)

35 I quadri RA e RB: redditi dei terreni e dei fabbricati

36 Unico PF 2016 IL QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI 36

37 37 In linea generale, per i terreni non affittati permane la tassazione IRPEF sul reddito agrario e quindi l IMU sostituisce esclusivamente la tassazione sul reddito dominicale. Per il 2015 l esenzione IMU riguardava tutti i terreni la cui ubicazione risultava essere, alternativamente in un Comune: totalmente montano (lettera T, colonna S dell elenco dei Comuni elaborato dallistat - Con Risoluzione 3 febbraio 2015, n. 2/DF, il MEF ha chiarito che tale esenzione è applicabile su tutti i terreni agricoli, a prescindere dalla qualifica del possessore; parzialmente montano, se posseduti e condotti da CD o IAP iscritti nella previdenza agricola (lettera P, colonna S). Tale esenzione opera anche se detti terreni erano concessi in affitto/comodato a CD/IAP iscritti nella previdenza agricola; delle isole minori (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Ustica, Eolie, Sulcitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure). L esenzione, inoltre: ha validità per tutte le ipotesi previste, anche nel caso di terreni non coltivati. riguarda anche i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (a prescindere dal Comune di ubicazione);

38 L art. 1, comma 909, Legge di Stabilità 2016, interviene nuovamente sul comma 512, Legge n. 228/2012 disponendo che, a decorrere dal 2016, l ulteriore rivalutazione del reddito dominicale e agrario si applica nella misura del 30%. 38 Tale modifica non riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/iap iscritti nella previdenza agricola, i quali dal 2016 saranno tenuti ad operare la sola rivalutazione prevista dalla Legge n. 662/96 (80% e 70%). Ferma restando la struttura del quadro, si evidenzia che, in applicazione dell art. 1, c. 512, Finanziaria 2013 e dell art. 7, c. 4, DL n. 91/2014: per il 2015, l ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni è pari al: 30% per la generalità dei soggetti 10% per i terreni agricoli di coltivatori diretti/iap iscritti nella previdenza agricola Nel Mod. UNICO/2016 i redditi dominicale ed agrario vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione verrà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile (colonne 11, 12 e 13). per il calcolo dell acconto 2016 va applicata l ulteriore rivalutazione del 30% (come per il saldo 2015) mentre non va applicata la rivalutazione del 10% per i terreni di coltivatori diretti/iap.

39 IL QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI 39

40 40 Per le dichiarazioni relative al 2015 valgono i criteri già conosciuti con riferimento alla scorsa dichiarazione (redditi 2014) Anche quest anno, ai fini di una corretta tassazione IRPEF si dovrà tener conto dei fabbricati ad uso abitativo (A1-A11, escluso A10) non locati e soggetti ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l abitazione principale (anche se fabbricato rurale); tali immobili concorrono infatti alla formazione della base imponibile IRPEF e addizionali nella misura del 50%.

41 41 se non locati o abitazione principale soggetta ad IMU (di lusso): scontando l IMU non sono soggetti ad IRPEF, e il 50% della rendita rivalutata (eventualmente maggiorata di 1/3) viene riportata a rigo RN50 per l ISEE/RED etc. Immobili di interesse storico-artistico se abitazione principale non soggetta ad IMU: la rendita catastale rivalutata e ridotta al 50% concorrerà a formare il reddito complessivo ma fruirà della deduzione prevista per l abitazione principale se non locati ma nello stesso Comune dell abitazione principale: concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50% della rendita catastale rivalutata e maggiorata di 1/3 (se abitativo), ulteriormente ridotta del 50% (quota residua a rigo RN50) se locato, l imponibile consiste nel maggiore importo tra il 65% del canone di locazione e la rendita catastale, rivalutata e ridotta al 50%. In caso di canone convenzionale si applicherà una ulteriore riduzione del 30% se locati a cedolare secca, l aliquota del 10% (canone concordato) o del 21% si applica sul maggior importo tra il 100% del canone di locazione e la rendita catastala rivalutata e ridotta del 50%

42 Gli immobili all estero (aspetti reddituali)

43 43 TASSAZIONE IMMOBILE DETENUTO ALL ESTERO SITUAZIONE Immobile a disposizione Immobile a disposizione Immobili locati Immobili locati TASSAZIONE STATO ESTERO SI, su base catastale ART. 70 TUIR (TASSAZIONE IN ITALIA) SI, imponibile estero IVIE SI CONSEGUENZE NO tassazione SI RL12, col. 1 e RN50 NO NO SI NO RL12 SI, imponibile NO, non imponibile SI, sul canone deliberato all estero con credito d imposta SI, sull 85% del canone SI SI Nessuna, tassazione a rigo RL12, col. 2 Nessuna, tassazione a rigo RL 12, col. 2

44 44 I REDDITI DEGLI IMMOBILI NON IMPONIBILI IRPEF PER EFFETTO DELL IMU O DELL IVIE Rendita dell abitazione principale soggetta ad IMU (di lusso) Redditi relativi agli altri immobili non locati soggetti ad IMU, compresi quelli (al 50%) situati nel Comune in cui vi è l abitazione principale del contribuente. Sempre in questo rigo vanno riportati i redditi dominicali dei terreni non affittati e soggetti ad IMU. Redditi degli immobili non locati situati all estero e soggetti all IVIE I redditi indicati in questi rigo sono ininfluenti ai fini IRPEF, ma assumono rilievo ai fini della richiesta di prestazioni previdenziali ed assistenziali

45 Il quadro RC: redditi di lavoro dipendente

46 Unico PF LE NOVITA DEL QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

47 47 Si segnala: l eliminazione della Sezione Somme per incremento della produttività considerato che per il 2015 non è stata riproposta la tassazione agevolata di tali somme l innalzamento a (anziché 6.700) del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo l aumento da 640 a 960 (80 x 12) dell importo annuo riconosciuto a titolo di bonus IRPEF ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a , di cui all art. 1, DL n. 66/2014, fermo restando che, superata la soglia di , il bonus si riduce proporzionalmente fino ad azzerarsi per i redditi pari o superiori a È confermato che per consentire di determinare correttamente la spettanza/non spettanza del bonus IRPEF tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo RC14.

48 Il quadro CR per i crediti d imposta «nazionali» ed il quadro CE per il credito relativo alle imposte estere

49 Unico PF 2016 LE NOVITA DEL QUADRO CR CREDITI D IMPOSTA 49 sono state eliminate le Sezioni I-A e I-B presenti nel mod. UNICO 2015 PF riservate al credito d imposta per redditi prodotti all estero. Al fine di gestire le novità introdotte dall art. 15, D.Lgs. n. 147/2015 ( Decreto Internazionalizzazione ), per fruire di detto credito è ora necessario compilare il quadro CE (Fascicolo 3)

50 50 LE NOVITA DEL QUADRO CE CREDITI D IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO Ai fini della compilazione del quadro CE è necessario tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione, nonché dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la Circolare , n. 9/E. In particolare si evidenzia che tale quadro: riguarda anche i soggetti che hanno prodotto redditi diversi da quelli d impresa (nel quadro CR non è infatti più possibile esporre i dati per fruire del credito per le imposte pagate all estero dalle persone fisiche) va compilato anche per fruire del nuovo credito internazionalizzazione ex art. 167, comma 5, TUIR (modificato dall art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione)

51 Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo

52 Unico PF 2016 LE NOVITA DEL QUADRO RE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 52

53 53 Nel quadro RE Reddito di lavoro autonomo derivante dall esercizio di arti e professioni si evidenzia che: a rigo RE2 Compensi derivanti dall attività professionale o artistica non devono essere ricomprese le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente in quanto detti importi, a decorrere dal 2015, non costituiscono più compenso in natura per il professionista a seguito delle modifiche apportate all art. 54, comma 5, TUIR ad opera del D.Lgs. n. 175/2014. Detti importi, non costituendo più un costo deducibile per il professionista, non vanno ricompresi neppure a rigo RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi dove sono state eliminate le colonne 1 e 2; a rigo RE7 Quote di ammortamento e spese per l acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 e a rigo RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili è presente la nuova colonna 1 commi 91 e 92 L. 208/2015 riservata al maxi ammortamento introdotto dall art. 1, commi 91 e 92, Finanziaria In particolare in detto campo va indicata la differenza tra la quota ordinariamente deducibile e la maggiorazione connessa all'agevolazione spettante; tale importo è ricompreso nell ammontare delle quote di ammortamento riportato a colonna 2 (col. 1 rappresenta un di cui di col. 2)

54 54 ESEMPIO LAVORATORE AUTONOMO Alfio Bianchi, libero professionista esercente la professione di dottore commercialista, ha acquistato in data 1 dicembre 2015 un fotocopiatore multifunzione nuovo del valore di 1.800, oltre IVA, e un monitor nuovo del valore di 230, oltre IVA. Per il periodo d imposta 2015 il dott. Bianchi può dedurre, con riferimento al fotocopiatore 360 a titolo di quota di ammortamento ordinaria (1.800*20%) ed 144 a titolo di maxi ammortamento (((1.800*1,4)*20%)-360). Per quanto riguarda il monitor, invece, essendo un bene di valore inferiore a 516,46, il relativo costo risulta interamente deducibile nell anno di acquisto; pertanto la spesa deducibile ammonta ad 322 (230*1,4), di cui 92 a titolo di maxi-ammortamento. Il rigo RE del Mod. UNICO PF 2016 risulterà così compilato:

55 55 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI Tra le novità contenute nel quadro RE del modello UNICO 2016 Persone fisiche, occorre prestare particolare attenzione alle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande indicate nel rigo RE15, dal quale è stata eliminata l indicazione delle spese integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. FINO AL Le spese di vitto e alloggio erano integralmente deducibili dalla formazione del reddito del professionista se sostenute dal committente e se addebitate in fattura dal professionista stesso. Inoltre, l Agenzia aveva chiarito che tutte le spese di vitto e alloggio, sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, erano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, rimanevano fuori dal limite di deducibilità del 2% parametrato all ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta. Con la nuova normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura.

56 I chiarimenti della Circolare n. 31/E/ L esclusione dai compensi in natura delle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente, introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente DAL ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente Tale deroga comporta che le citate spese - di cui il professionista beneficia, anche se acquistate dal committente - sono irrilevanti sia quali compensi in natura sia quali spese per la produzione del reddito da addebitare in fattura. Ne consegue che, per il committente, le spese in esame saranno deducibili secondo le regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.

57 57 LE NOVITA DEL FRONTESPIZIO UNICO 2015 UNICO 2016

58 58 IPOTESI 1: Il servizio alberghiero e/o di ristorazione verrà fatturato direttamente al committente, con indicazione in fattura del professionista che ne ha usufruito. Le spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente non devono essere indicate al rigo RE2 colonna 2 Compensi derivanti dall attività professionale e artistica del modello UNICO 2016 Persone fisiche. IPOTESI 2: Il professionista sostiene direttamente le spese di vitto e alloggio necessarie allo svolgimento dell incarico e chiede il rimborso delle stesse al committente. In questo secondo caso, la spesa è fatturata direttamente al professionista e riaddebitata in fattura al committente Tali spese concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista. Il professionista dovrà pertanto sommare i rimborsi spese di vitto e alloggio riaddebitati al committente agli altri compensi professionali incassati nel 2015 indicando l importo complessivo nel rigo RE2 colonna 2 Compensi derivanti dall attività professionale e artistica.

59 59 Dall altro lato, le spese di vitto e alloggio intestate al professionista saranno deducibili dal professionista stesso nel rispetto dei limiti previsti dall art. 54, comma 5, TUIR e quindi, nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta (risultante dalla differenza tra l importo indicato al rigo RE6 Totale compensi e l importo indicato nel rigo RE4 Plusvalenze patrimoniali ). L importo deducibile così determinato dovrà essere indicato al rigo RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande. Il nuovo regime non trova applicazione nel caso in cui le spese di vitto ed alloggio sono sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente in fattura al committente (ipotesi 2), né con riguardo a prestazioni diverse come, per esempio, le spese di trasporto, anche se acquistate direttamente dal committente (Circolare n. 31/2014). Rimangono, quindi, deducibili in misura piena dal reddito professionale le spese di viaggio sostenute dal committente ed addebitate in fattura dal professionista stesso.

60 60 Inoltre, l esclusione delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande dai compensi in natura, comporta che non si considerano compensi percepiti e non devono essere considerate nell ammontare dei compensi che costituiscono la base di commisurazione: del limite del 2% di deducibilità delle spese in esame, fermo restando la loro deducibilità nella misura del 75% del relativo importo; del limite dell 1% di deducibilità delle spese di rappresentanza. Di contro, il suddetto limite di deducibilità del 75% non opera per il committente in relazione alle spese sostenute per l acquisto di spese di vitto e alloggio di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. Rimane fermo, in ogni caso, la dimostrazione, per il committente, dell inerenza della spesa, dell effettività della stessa e che, dalla documentazione fiscale, risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

61 Lavoro autonomo 61 Un Ddl autonomo nell ambito della Legge di Stabilità 2016 prevede alcune modifiche al lavoro autonomo. In ambito tributario viene modificato l art. 54, c. 5, TUIR con riferimento alle spese di aggiornamento professionale Inoltre, per le spese di vitto e alloggio sostenute in tale ambito, scatta la doppia penalizzazione Attualmente, esse sono deducibili al 50% per le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio o di soggiorno Si aggiunge il 75% di cui allo stesso comma 5 dell art. 54 Secondo il provvedimento, dal 2016 vi sarà deducibilità integrale per le spese per l iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni, congressi Con il limite annuo di di spese sostenute (principio di cassa) Sparisce il riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno, le quali rientreranno, quindi, nelle regole generali di deducibilità.

62 Lavoro autonomo 62 Saranno inoltre integralmente deducibili, entro il limite annuo di euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione della competenze, orientamento, ricerca e sostegno all auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì interamente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà

63 LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE 63 Interrogazione a risposta immediata n del 10 marzo 2016 Chiarimenti circa l imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d acconto operata al professionista dal sostituto d imposta L'articolo 22 del Tuir consente la detrazione dall'imposta delle ritenute d'acconto «operate» e l'articolo 36-ter prevede la possibilità di escludere lo scomputo se le ritenute non risultano dalle dichiarazioni o dalle certificazioni dei sostituti d'imposta. Poiché tali disposizioni non pongono come condizione il versamento delle ritenute, la risoluzione 68/E/2009 ha affermato che se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto può comunque scomputare le ritenute subite esibendo la fattura e la documentazione bancaria nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata. Il fisco si è, quindi, concentrato solo sull'idoneità della prova sull'effettuazione della ritenuta; la sentenza della commissione tributaria di Sondrio riprende quindi la tesi della risoluzione 68/E/2009 non condivisa, però, dalla Corte di cassazione che, nelle sentenze 10082/2003, 14033/2006, 8316/2009, 24962/2010 e 23121/2013 ha, invece, subordinato lo scomputo delle ritenute all'effettivo versamento, perché anche il sostituito sarebbe originariamente obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto; l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973 limita, però, la responsabilità solidale del sostituito alle ritenute a titolo d'imposta non «effettuate né versate» : non ritenga opportuno assumere apposite iniziative per indicare la giusta interpretazione della fattispecie normativa esposta in premessa al fine di chiarire l'imputabilità della responsabilità sulle ritenute d'acconto non versate dal sostituto d'imposta, tenendo conto che la richiesta di versamento dell'importo già «trattenuto» provocherebbe una duplicazione impositiva, evitabile solo con un'azione esercitabile in sede civile con mezzi meno rapidi ed efficaci di quelli a disposizione delle stessa amministrazione finanziaria per richiedere le ritenute direttamente al sostituto. DOMANDA Camera dei Deputati Comm.ne Finanze Seduta del

64 64 Interrogazione a risposta immediata n del 10 marzo 2016 Chiarimenti circa l imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d acconto operata al professionista dal sostituto d imposta RISPOSTA Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano talune criticità concernenti lo scomputo delle ritenute d'acconto operate al professionista in sede di liquidazione del compenso ma non versate dal committente sostituto d'imposta. Al riguardo, gli Onorevoli richiamano una recente pronuncia della Commissione Tributaria di Sondrio che ha accolto il ricorso del contribuente che ha scomputato la ritenuta in sede di dichiarazione precisando che la responsabilità solidale del sostituito d'imposta è prevista solo per le ritenute non effettuate né versate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del Pertanto, tenuto conto dell'assenza di un uniforme indirizzo interpretativo da parte della Suprema Corte di Cassazione in merito alla fattispecie in esame, gli Onorevoli chiedono che si prevenga ad una soluzione della questione prospettata in maniera tale da evitare un'ingiusta duplicazione impositiva a carico del professionista. Al riguardo, l'agenzia delle entrate ribadisce che, come precisato nella risoluzione n. 68 del 18 marzo 2009, richiamata dagli Onorevoli interroganti, se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata. 2 PROBLEMI la prova dell incasso al netto della ritenuta la solidarietà con il sostituto che non versa

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