Assicurazione Infortuni della circolazione e della navigazione
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- Gioacchino Sartori
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1 Tutela persona Per la famiglia Viaggio ok Assicurazione Infortuni della circolazione e della navigazione Il presente Fascicolo informativo contenente: Nota Informativa e Glossario Condizioni Generali di Assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa N a t i o n a l e S u i s s e S. p. A. Società appartenente al Gruppo Nationale Suisse
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3 Nota Informativa
4 NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2011) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie GLOSSARIO Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 2 di 9 Modello A840 - Ediz. 01/2012
5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società uninominale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera). Sede legale La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI) Italia. Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel , info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2011) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 17,76 milioni di euro, così ripartiti: capitale sociale 12,00 milioni di euro riserve patrimoniali 0,61 milioni di euro utile degli esercizi 5,15 milioni di euro Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,99. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza che nella forma senza tacito rinnovo. Qualora fosse scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente ad ogni scadenza per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dallo articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora, invece, fosse scelta la seconda forma, la polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la copertura assicurativa cessa alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all articolo Proroga dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 3 di 9 Modello A840 - Ediz. 01/2012
6 NOTA INFORMATIVA 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Assicurazione infortuni La polizza offre la copertura contro le conseguenze economiche degli infortuni subiti durante un incidente di circolazione, di navigazione o aeronautico. Indennizzo in caso di invalidità permanente In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la Società corrisponde un indennizzo (pari alla somma assicurata per la percentuale d invalidità permanente riconosciuta), che è liquidato in funzione della somma assicurata, del grado di invalidità permanente accertato e dell eventuale franchigia, come meglio precisato negli articoli Caso di invalidità permanente e Franchigia assoluta per invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZA ESEMPIO n. 1 (franchigia base) Somma assicurata: Grado di invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata fino a % 9% da a % 4% Somma liquidata: x 9% + ( ) x 4%= = ESEMPIO n. 2 (franchigia 3% operante solo se espressamente richiamata la relativa condizione particolare) Somma assicurata: Grado di invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata fino a % 6% da a % 4% Somma liquidata: x 6% + ( ) x 4%= = Indennizzo in caso di morte Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell assicurato in parti uguali, come meglio precisato nell articolo Caso di morte delle Condizioni Generali di assicurazione. Indennità giornaliera per il caso di ricovero In caso di infortunio la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza ospedaliera e per la durata massima di 60 giorni per infortunio, così come precisate nell articolo Indennità giornaliera per ricoveri delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rimborso spese di cura La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute a seguito del verificarsi del sinistro, così come precisate nell articolo Rimborso spese di cura delle Condizioni Generali di Assicurazione. La Società rimborsa fino al limite del 10% del massimale assicurato per le spese di: medicinali, trattamenti fisioterapici, cure termali, trasferimento dell infortunato. AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Rischi esclusi. Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Assicurazione assistenza All assicurazione infortuni è possibile abbinare un insieme di servizi focalizzati sull'aiuto prestato al domicilio dell infortunato, mediante assistenza di primo soccorso e/o post ricovero, o sulla risoluzione dei problemi di chi è in viaggio, gestendo situazioni di emergenza in ogni parte del mondo. AVVERTENZA Il limite massimo di età assicurabile è 75 anni. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto l Assicurando fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa il proprio stato di salute e sui propri precedenti assicurativi. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 4 di 9 Modello A840 - Ediz. 01/2012
7 NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione come espressamente indicato all articolo Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Particolare rilevanza assumono poi le condizioni d inassicurabilità dell Assicurato, che si esplicano nella presenza di malattie gravi che necessitano di terapie in corso o che abbiano residuato conseguenze permanenti od inabilitanti, sieropositività al virus HIV, alcolismo e tossicodipendenza, infermità mentali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso della assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. 6. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l Intermediario cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso, il pagamento del premio, gravato dall addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. AVVERTENZA L Intermediario ha facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell autonomia riconosciutagli dalla Società. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il Contraente ha facoltà di chiedere che le somme e i massimali assicurati siano adeguati ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza in base all andamento dell indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Contestualmente all aumento delle somme assicurate e dei massimali il premio viene adeguato, in pari misura, dalla Società. Le percentuali annue di adeguamento non potranno comunque essere inferiori al 5% ove le variazioni siano inferiori alla predetta percentuale. Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, superi del 50% gli importi iniziali delle somme assicurate, dei massimali e del premio, il Contraente e la Società hanno facoltà di rinunciare in via definitiva all ade-guamento delle predette entità, che rimangono pertanto quelle risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Esempio valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 somma assicurata alla decorrenza: ,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro somma assicurata alla ricorrenza annuale successiva: x ( ) = ,00 euro premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x ( ) = 79,50 euro Per aspetti di dettaglio si rimanda all articolo Indicizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 5 di 9 Modello A840 - Ediz. 01/2012
8 NOTA INFORMATIVA 8. Diritto di recesso Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo scelga di recedere unilateralmente dal contratto. AVVERTENZA Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro riportato nelle Norme che regolano i sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recesso per volontà del Contraente Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dall assicurazione senza oneri e con preavviso di 60 giorni, così come previsto dal primo comma dell art del Codice civile. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto; detto giorno coincide con il momento in cui l Assicurato è in grado di quantificare alla Società i postumi invalidanti che gli sono residuati dall infortunio, come risultante dall ultimo certificato medico di stabilizzazione. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 11. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti ad imposta nella misura del 2,50%. I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10,00%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio, la detrazione spetta sempreché l'assicurato se persona diversa dal Contraente sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il suindicato limite massimo di 1.291,14 euro. In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore ai premi pagati. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 12. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 6 di 9 Modello A840 - Ediz. 01/2012
9 NOTA INFORMATIVA Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri liquidazione dell indennizzo È onere dell Assicurato procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certificato medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni) fermo restando che il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici: una denuncia di sinistro e- seguita in modo chiaro e soprattutto completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. AVVERTENZA Infortuni Premesso che l insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell infortunio (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Norme che regolano i sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Denuncia del sinistro - obblighi dell Assicurato e del Contraente. L onere delle spese per l accertamento del sinistro sono a carico dell Assicurato. La Società si riserva di sottoporre l Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione. Assistenza In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso alla Struttura organizzativa descritta nelle ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA delle Disposizioni relative all assicurazione Assistenza contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione nei termini e con le modalità previste. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la struttura suindicata al verificarsi del sinistro. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento all assicurazione Infortuni; con riferimento all assicurazione di Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterna in ragione di specifico accordo stipulato con la Società stessa. AVVERTENZA La gestione dei sinistri per l assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., alla quale l Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro. 14. Reclami Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Nationale Suisse S.p.A. Servizio Qualità Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; servizioqualita@nationalesuisse.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d Interesse Collettivo), corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: ISVAP Via del Quirinale, ROMA I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 7 di 9 Modello A840 - Ediz. 01/2012
10 NOTA INFORMATIVA - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmentee presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relativee circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsa- bilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricor- rere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all ISVAP. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: /finnet/index_en.htm. 15. Arbitrato In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno e sull applicazione dei criteri di indennizzabilità del- delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e lo stesso è possibile evitare una controversia processualee ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze che riguardano l insussistenza del diritto all indennizzo. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina egale più vici- na al domicilio dell Assicurato. AVVERTENZA In relazione a eventuali controversiee tra le Parti inerenti l operatività delle prestazioni previstee nel contrat- to permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l Assicurato di rivolgersi all Autorità giudiziaria. 16. Mediazione per la conciliazione delle controversiee In base al Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla concilia- zione delle controversiee civili e commerciali, fatta eccezione per le controversie in materia di risarci- mento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali le disposizioni del decreto decorreranno dal 20 marzo 2012, è previsto l obbligo per la risoluzione di controversie civili, anche in ma- teria di contratti assicurativi, di esperire il procedimento di mediazione, che dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa (soltanto in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraentee o l'assicurato potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto). In concreto, per tentaree la risoluzione stragiudiziale della controversia l esponente dovrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraentee o l Assicurato intendano avvalersi di tale procedimento, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, allaa Sede legale della Società. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Lodovico Radice Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento contenute. redatto nel mese di dicembre 2011, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 8 di 9 Modello A840 - Ediz. 01/2012
11 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all assicurazione Infortuni 3. definizioni specifiche per l assicurazione Assistenza Definizioni generali Assicurato : la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; Beneficiario : gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte; Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A. Definizioni relative all assicurazione Infortuni Franchigia : la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intervento chirurgico : l atto medico, praticato in istituto di cura od ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Invalidità permanente : la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Istituto di Cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; Nucleo familiare : il Contraente e le persone con lui iscritte nello stesso certificato di Stato di famiglia ; Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Definizioni relative all assicurazione Assistenza Assicurato : il Contraente ed i suoi familiari conviventi risultanti al momento del sinistro dal certificato di stato di famiglia; Struttura Organizzativa : la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società; Prestazioni : le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all Assicurato; Sinistro : il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 9 di 9 Modello A840 - Ediz. 01/2012
12 Condizioni Generali di Assicurazione
13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A840; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; la Scheda di Polizza modello A842 Individual riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza; l Allegato - modello A106 - valido per l eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: Norme che regolano l'assicurazione in generale... pag. 3 Norme che regolano l'assicurazione Infortuni... pag. 5 Norme che regolano l assicurazione Assistenza... pag.10 Norme che regolano i sinistri... pag. 9 Condizioni Particolari... pag.10 Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Cesare Bignami di Milano in data 15 novembre 2010, con atto n del suo repertorio (raccolta n ). Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 2 di 15 Modello A840 - Ediz. 01/2012
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