Si pone un quesito relativo al rapporto tra comunione legale dei beni e diritto di abitazione.

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1 DIRITTO DI ABITAZIONE E COMUNIONE LEGALE DEI BENI Si pone un quesito relativo al rapporto tra comunione legale dei beni e diritto di abitazione. Premesso che Tizio, coniugato in regime di comunione legaletende acquistare il diritto di abitazione su un certo bene immobiletervenendo lui soltanto al relativo atto di acquisto, si chiede: 1. se il diritto di abitazione cada in comunione; 2. se può stabilirsi che la durata del diritto sia rapportata alla vita dello stesso Tizio, estinguendosi con la di lui morte; 3. se, una volta costituito il diritto di abitazione, Tizio possa rinunziarvi senza il consenso della moglie; 4. se, ammesso che il diritto di abitazione cada in comunione, Tizio possa godere delle agevolazioni prima casa per intero oppure si debba escludere la quota della moglie. In relazione al punto 1), può osservarsi che la dottrina prevalente propende per la caduta in comunione legale anche del diritto di abitazione. In dottrina sono state realtà, prospettate diverse soluzioni. Un autore (DI TRANSO, Comunio ne legale, 2 a ed., Napoli, 1999, p. 36) esclude che il diritto in esame possa cadere in comunione legale considerazione della sua natura strettamente personale. Maggiori riscontri hanno invece altre due tesi su cui occorre soffermarsi. Parte della dottrina (COMPORTI, Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale Riv. not., 1979, I, p. 72 e ss.), che tuttavia appare minoritaria, sostiene che il diritto di abitazione possa cadere in comunione, ma unicamente nei rapporti interni tra i coniugi, stante in divieto di cessione previsto dall art c.c. 1 / 7

2 In particolare, si afferma che è vero che la norma da ultimo citata vieta la alienazione del diritto di abitazione, ma tale divieto, secondo la giurisprudenza, non avrebbe rilevanza pubblicistica ed anzicidendo su diritti patrimoniali disponibili, sarebbe liberamente derogabile. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, la sua violazione non appare così grave da determinare la perdita del diritto (COMPORTI,, p. 73 e giurisprudenza ivi indicata; su questa conclusione dubbi sono stati evidenziati da CACCAVALE-RUTOLO, Il diritto di abitazione nella circolazione dei beni Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, 6, , Milano, 2001, p. 595 e ss.). Dalla constatazione, dunque, che la norma dell art c.c. non ha carattere imperativo con conseguente nullità assoluta in caso di sua violazione, questa dottrina conclude ammettendo l efficacia dell atto di disposizione nei limiti del rapporto interno tra cedente e cessionario. «Trasferita tale conclusione nel tema della comunione legale, ne segue che i diritti di uso e di abitazione sembrano acquisiti alla comunione stessa, nell ambito, peraltro, del rapporto meramente interno fra i coniugi» (COMPORTI,, p. 74). Un altro autore (SCHLESINGER, Sub. art. 177 c.c. Commentario al diritto italiano della famiglia, dir. da CIAN-OPPO-TRABUCCHI, III, Padova, 1992, p. 105) ha sostenutooltre, che un acquisto che, sebbene oneroso, sia legato a requisiti personali del solo coniuge agente, non potrebbe comunicarsi all altro e, poiché l elencazione dei beni personali contenuta nell art. 179 c.c. è da considerarsi tassativa, conclude nel senso che i beni in comunione non sarebbero solo quelli in cui il regime di contitolarità è opponibile ai terzi, ma anche quelli che, nei rapporti esterni, si presentano nella titolarità esclusiva di un solo coniuge, ma per i quali nei rapporti interni tra i coniugi sorge un diritto del coniuge estraneo nei confronti del titolare. Una tale affermazione è stata criticata da altra parte della dottrina, obiettandosi che essa muove da una premessa dogmatica inconsistente, «quale è quella di considerare la comunione legale come una forma, sia pure speciale, di contitolarità di diritti e di configurare l acquisto compiuto s eparatamente da un coniuge, non come una fattispecie unitaria di effetti giuridici, ma come la somma di due distinti titoli di acquisto, uno ex contractu per il coniuge stipulante ed uno ex lege per il coniuge non contraente» (DE PAOLA, 2 / 7

3 , p , nota 38). Tuttavia, occorre sottolineare che la conclusione in discorso sembra riferita dall Autorevole autore ad ipotesi diverse da quella in esame, quali in particolare il caso della servitù acquistata post nuptias a titolo oneroso a favore di un fondo personale del coniuge acquirente, ovvero all alloggio assegnato ad uno dei coniugi in virtù di particolari requisiti soggettivi (es. alloggi E.R.P.). Lo stesso Autorevece, ammette la caduta in comunione del diritto di abitazione, affermando che «anche l usufrutto, l uso e l abitazione se costituiti in forza di un atto a titolo oneroso e non in forza di successione o donazione (art. 179, comma 1 o, lett. b) cadono senz altro in comunione, quand anche la loro durata commisurata alla vita del coniuge acquirente (art. 979, comma 1 o ), non diversamente da quanto accade in caso di cessione dell usufrutto» (SCHLESINGER,, p ). La dottrina prevalente (DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1995, p. 335 e ss.; SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione nell attività negoziale, IV, Regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1989, p. 238;A.-M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, I, p. 893; VERGER, L oggetto della comunione legale: i componente e gli estranei Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di CENDON, Torino, 2000, p. 158; AULETTA, La comunione legale: oggetto I rapporti patrimoniali fra coniugi, a cura di AULETTA, III, Torino, 2011, p. 283 e ; GALASSO, Del regime patrimoniale della famiglia Commentario del codice civile SCIALOJA-BRANCA, a cura di GALGANO, I, Bologna-Roma, 2003, p. 201; SPITALI, Il regime legale,iii, L oggetto 3 / 7

4 Regime patrimoniale della famiglia, a cura di ANELLI-SESTA, Milano, 2002, p. 90; PINO, Il diritto di famiglia, 2 a ed., Padova, 1984, p. 117; DI MARTINO, La comunione legale tra coniugi, I, L oggetto Il diritto di famiglia, Trattato dir. da BONILINI-CATTANEO, II, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, 2007, p. 71; CAPALDI, Acquisto di usufrutto in comunione legale e accrescimento Rass. dir. civ., 1991, I, p. 7-8; SCHLESINGER,, p ; OBERTO, La comunione legale tra i coniugi Tratt. di dir. civ. e comm., dir. da CICU-MESSINEO-MENGONI, I, Milano, 2010, p )vece, ammette che anche il diritto di abitazione possa costituire oggetto della comunione legale, non solo nei rapporti interni tra i coniugi, ma anche nei rapporti esterni, pur conservando la sua natura e disciplina. Anzitutto, l ambito familiare del godimento proprio di questo diritto ben si presta alla sua caduta in comunione (AULETTA,, p. 283). In caso, poi, di acquisto di tale diritto da parte di un coniuge in regime di comunione legale, non si attua un trasferimento di quota del diritto stesso in favore dell altro coniuge, non essendo pertinente in richiamo all art c.c. Inoltre, decisiva conferma di tale conclusione si trae dall art. 179, comma 1, lett. a, c.c., il quale dispone che sono beni personali quelli di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario, o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (FINOCCHIARO,, p. 893). Anche i diritti reali in re aliena (e tra questi il diritto di abitazione), allora, rientrano nell oggetto della comunione legale se acquistati successivamente al matrimonio, e ciò sia nei rapporti 4 / 7

5 interni che nei rapporti esterni. Si aggiunge ancora che, essendo ammissibile l attribuzione per via negoziale del diritto in esame in favore di una pluralità di soggetti relativamente ad un unico bene, la differenza tra questa fattispecie e quella dell acquisto in comunione risiede solo nella fonte del diritto. Nel primo caso, l autonomia privata; nel secondo, la legge (art. 177, comma 1, lett. a, c.c.) (VERGER,, p. 158). Alla luce delle considerazioni esposte, sembra potersi condividere l orientamento prevalente che ammette la caduta in comunione legale anche del diritto di abitazione, e ciò tanto nei rapporti tra i coniugi, quanto nei confronti dei terzi. Solo al ricorrere dei presupposti di cui all art. 179 c.c. potrà dunque affermarsene la natura di bene personale. Per quanto attienevece, al punto 2) (ossia se possa rapportarsi la durata del diritto di abitazione alla vita del solo coniuge contraente), una volta ammessa la caduta in comunione del diritto in esame, sembra possibile richiamare, vista l affinità tra gli istituti in commento, il discorso relativo alla durata del diritto di usufrutto nel caso in cui in atto sia intervenuto uno solo dei coniugi (cfr. DI MARTINO, La comunione legale tra coniugi, cit., p. 71). Al riguardo, la dottrina afferma che la durata del diritto di usufrutto non può che essere commisurata alla vita del solo coniuge stipulante, estinguendosi per intero nel caso di morte di costui. Tale soluzione è coerente con la dinamica dell acquisto separato: il diritto si estende ex lege all altro coniuge secondo i caratteri che lo contraddistinguono al momento dell acquisto; «poiché mancanza di un termine finale, l estinzione avviene con la morte dell originario titolare, la regola troverà integrale applicazione in regime di comunione legale, senza che l avvenuto acquisto in capo anche all altro coniuge ne comporti una modifica» (AULETTA, La comunione legale: oggetto, cit., p. 285; in tal senso si vedano anche AA.VV., La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000, p. 483 e ss.; OBERTO, La comunione legale tra i coniugi, cit., p. 513 e ss.; DI PETRILLO, L acquisto dell usufrutto mediante contratto in regime di comunione legale: fattispecie acquisitiva e momento estintivo Famiglia e circolazione giuridica, atti del convengo organizzato dal Comitato Notarile Pontino, svoltosi a Gaeta nei giorni 31 5 / 7

6 maggio e 1 giugno 1996, a cura di FUCCILLO, IPSOA, 1997, p. 106 e ss.; CAPALDI, Acquisto di usufrutto in comunione legale e «accrescimento» Rass. dir. civ., 1991, p. 8 e ss.; GENGHINI, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Padova, 2010, p. 350). Nel caso prospettato, dunquetervenendo nell atto di acquisto il solo Tizio, il diritto di abitazione mancanza di un più breve termine fissato dalle parti, sarà commisurato unicamente alla vita di costui, estinguendosi per intero con la di lui morte. Quanto al punto 3), una volta ammessa la caduta in comunione legale anche del diritto di abitazione, sembra da escludere che uno dei coniugi possa legittimamente rinunziarvi senza il consenso dell altro coniuge. La rinunzia al diritto di abitazione certamente configura, determinando l estinzione del diritto in esame, un atto eccedente l ordinaria amministrazione, il quale, ai sensi dell art. 180 c.c., deve essere compiuto congiuntamente da entrambi i coniugi. Un eventuale rinunzia posta in essere dal solo Tizio, tuttavia, non sarebbe nulla, ma solo annullabile, su domanda dell altro coniuge, entro il termine fissato dall art. 184 c.c. Restafine, da esaminare in punto 4), ossia se, una volta ammesso che il diritto di abitazione cade in comunione tra i coniugi, Tizio possa chiedere le agevolazioni prima casa per intero o solo per metà, esclusa la quota spettante alla moglie. Il tema è realtà, controverso, essendo emerse due diverse soluzioni interpretative, che qui si sintetizzano, rinviando per una più puntuale disamina alla risposta a quesito di questo Ufficio, n /T, a cura di A. LOMONACO, Decadenza dalle cd. agevolazioni prima casa in caso di riacquisto entro l anno di altro immobile da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale, pubblicato su CNN Notizie in data 10 maggio / 7

7 Secondo un primo orientamento, i benefici per l acquisto della prima casa spetterebbero per intero anche nel caso di acquisto separato da parte dei coniugi, anche qualora solo il coniuge stipulante abbia i requisiti di legge quanto l acquisto di un bene in comunione legale si differenzia ontologicamente da un acquisto in comunione ordinaria, e il coniuge non intervenuto in atto non è acquirente del bene, ma lo riceve per volontà della legge. Tale ricostruzione risulta avallata anche dalla Corte di Cassazione particolare con le ordinanze nn e del 2009, le quali sembrano considerare principio consolidato caso di acquisto separato in comunione legale, la spettanza dei benefici per l intero, dovendo i requisiti di legge sussistere unicamente in capo al coniuge acquirente. Un diverso orientamento è invece stato sostenuto dall Amministrazione finanziaria, con la circolare 38/E del 12 agosto 2005 cui si è affermato che le agevolazioni spetterebbero nella misura del 50 per cento in caso di acquisto di una prima casa in regime di comunione legale, nell ipotesi in cui uno solo dei coniugi possegga i requisiti per fruire del trattamento agevolato. Si è aggiunto, poi, che per la concessione delle agevolazioni rispetto all intero immobile acquistato dai coniugi in comunione legale sarebbe necessario che entrambi rendano le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) della nota II-bis, art.1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, nonostante che, ai fini civilistici, non sia necessario che tutti e due i coniugi partecipino all atto di acquisto. Questa ricostruzione, che ha lasciato insoddisfatti gli interpreti e indirettamente contestata dalla Suprema Corte, non è stata ad oggi tuttavia riveduta dall Agenzia delle entrate; pertanto, la valutazione sulla soluzione concretamente adottabile non può che essere rimessa alla sensibilità del notaio. Marco Bellinvia 7 / 7

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