La riforma fiscale: il decreto sulla fatturazione elettronica tra privati

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1 n. 37, 24 novembre 2015 Circolare Fiscale Sommario 1. Premessa 2. Fatturazione elettronica facoltativa tra privati 3. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 4. Incentivi per i soggetti che optano per la fatturazione elettronica 5. Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per i contribuenti minori 6. Cessazione degli incentivi La riforma fiscale: il decreto sulla fatturazione elettronica tra privati (D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) 1. Premessa Facendo seguito alle nostre precedenti circolari n. 25/2015 e n. 34/2015, con la presente continuiamo a evidenziare le principali novità contenute nei decreti attuativi della delega fiscale, con riferimento al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (G.U. 18 agosto 2015, n. 190) contenente Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23 (cd. decreto fatturazione elettronica tra privati). Il decreto, sebbene sia entrato in vigore con decorrenza 2 settembre 2015, di fatto inizierà ad applicarsi a decorrere dal Come noto nel nostro Paese l obbligo di emissione di fattura elettronica sussiste solo nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione

2 della spesa pubblica 1, mentre l utilizzo della fatturazione elettronica tra soggetti privati è facoltativo. Con il decreto in esame si vuole quindi incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi anche tra soggetti IVA diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché introdurre adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, come meglio specificato nei successivi paragrafi. Il provvedimento è in linea con l impostazione dell Ocse, secondo cui il Fisco deve trasformarsi da verificatore ex post a soggetto che facilita gli adempimenti fiscali sfruttando le leve della tecnologia. 2. Fatturazione elettronica facoltativa tra privati Al fine di diffondere l uso della fatturazione elettronica nel nostro Paese: a decorrere dal 1 luglio 2016, l Agenzia delle Entrate metterà gratuitamente a disposizione dei contribuenti interessati (in particolare tutti i soggetti passivi IVA), un servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche tra fornitore e cliente. Specifiche categorie di soggetti (individuati con apposito decreto) potranno avvalersi - anche con riferimento alle fatture elettroniche scambiate tra privati del servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione attualmente distribuito da Unioncamere (in collaborazione con l Agenzia per l Italia Digitale), già utilizzato per la fattura PA (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015); a decorrere dal 1 gennaio 2017, il MEF (Ministero dell economia e delle finanze) metterà a disposizione, sempre gratuitamente, il Sistema di Interscambio (cd. SDI) (oggi già utilizzato dalle imprese per trasmettere le fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione), per consentire la trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio delle Stato secondo il formato della fattura elettronica definito fattura PA (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015) 2 ; sempre a decorrere dal 1 gennaio 2017, sarà messa a disposizione una piattaforma web" dove i contribuenti possono sempre gratuitamente consultare in tempo reale lo stato delle loro operazioni rilevanti ai fini IVA e le informazioni ad esse riferite, qualora i contribuenti scelgano di sfruttare il Sistema di lnterscambio per veicolare le fatture elettroniche scambiate tra di loro (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015). 1 Come noto, l obbligo generalizzato di fatturazione nei confronti dell Amministrazione Pubblica introdotto con la Legge Finanziaria è in vigore dal 31 marzo 2015 (art. 25, D.L. n. 66/2014 modificativo dell art. 6, comma 3, D.M. 3 aprile 2013, n. 55; circ. 9 marzo 2015, n. 1/DF). n merito si rinvia alla nostra precedente circolare n. 20/ Si ricorda che il SDI è un sistema informatico gestito dalla stessa Agenzia delle Entrate, in grado di: ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA (ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55); effettuare controlli sui file ricevuti; inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie. 2 di 7

3 Una volta messe a disposizione (gratuitamente) le predette misure a supporto dei contribuenti, a decorrere dal 1 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA potranno optare per l invio telematico all Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni), anche mediante l utilizzo del Sistema di Interscambio; in particolare: l opzione ha effetto per 5 anni a decorrere dall inizio dell anno solare in cui è esercitata e se non revocata si rinnova automaticamente ogni 5 anni (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015); per coloro che usufruiscono del SDI per emettere e ricevere le proprie fatture elettroniche, la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate delle sole fatture generate elettronicamente e scambiate con i propri clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato è automaticamente assolta 3 ; In caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015) 4. Con apposito Provvedimento saranno stabilite le relative regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato secondo i principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015). Un ulteriore provvedimento del MEF stabilirà nuove modalità semplificate di controlli a distanza (da remoto) al fine di riscontrare i dati comunicati dai soggetti passivi IVA con le transazioni effettuate, in moda da ridurre gli adempimenti dei contribuenti e da evitare di ostacolare il normale svolgimento della loro attività, nonché la duplicazione di adempimenti (art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015). 3. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi Sempre con decorrenza dal 1 gennaio 2017: i commercianti al minuto e loro assimilati (ex art. 22 D.P.R. n. 633/1972) potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi. L'opzione ha effetto per 5 anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituisce gli obblighi di registrazione (ex art. 24, comma 1, D.P.R. n. 633/1972). A tal fine si utilizzeranno strumenti tecnologici atti a garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (art. 2, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 127/2015); 3 Infatti, il Sistema di Interscambio acquisirà per conto dell'agenzia delle Entrate le informazioni delle fatture di cui effettuerà la veicolazione (relazione illustrativa al decreto). 4 Si tratta della sanzione amministrativa da 258,23 euro a 2.065,83 euro in caso di omissione delle comunicazioni prescritte dalla legge tributaria o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri. Si segnala che con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (cd. decreto sanzioni), a decorrere dal 1 gennaio 2017 a seguito della rivisitazione del D.Lgs n. 271/1997 sono previste nuove sanzioni amministrative (oggetto di prossima circolare). 3 di 7

4 per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sarà invece obbligatoria. Con apposito decreto saranno definite le informazioni da trasmettere, le modalità tecniche e i termini, nonché individuate le soluzioni che consentano di non incidere sull attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori (art. 2, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 127/2015). La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono le vigenti modalità di assolvimento dell obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi (scontrino e ricevuta fiscale) con una più al passo con i tempi e volta alla semplificazione dell adempimento originario (art. 2, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 127/2015). Resta comunque fermo l obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto) (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015). Infine sono previste le seguenti sanzioni nei diversi casi di violazione delle sopracitate disposizioni ( art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015): applicazione di una sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997); in caso di quattro distinte violazioni - nel corso di un quinquennio - dell obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio dell attività ovvero dell esercizio dell attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997). Si segnala che a decorre dal 1 gennaio 2017, viene abrogata la disposizione che concedeva alle imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all Agenzia delle entrate l ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri distinti per ciascun punto vendita delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art. 1, commi da 429 a 432, L. n. 311/2004 abrogato dall art. 7 D.Lgs. n. 127/2015). 4. Incentivi per i soggetti che optano per la fatturazione elettronica Il decreto prevede una serie di incentivi volti ad ampliare la platea dei contribuenti che opteranno per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendone i presupposti, anche per la trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, per i soggetti che decidono di avvalersi del nuovo metodi di fatturazione elettronica è prevista l eliminazione dei seguenti obblighi (art. 3, D.Lgs. n. 127/2015): comunicazione dei dati rilevanti a fini IVA (cd. spesometro, ex art. 21 D.L. n. 78/2010), da effettuarsi avvalendosi del cd. Modello di comunicazione polivalente; 4 di 7

5 comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (ex art. 7, comma 12, D.P.R. n. 605/1973) da effettuarsi tramite lo specifico modello o il citato Modello di comunicazione polivalente; comunicazione dei dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list (art. 1, comma 1, D.L. n. L. n. 40/2010 come modificato dall art. 21 D.Lgs. n. 175/2014), utilizzando la specifica sezione all interno del Modello Polivalente; comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sanmarinesi (art. 16, lettera c, D.M. 24 dicembre 1993), da effettuarsi anch essa all interno del Modello Polivalente; presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute da soggetti stabiliti in un altro Paese comunitario (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993). Sono previste anche altre forme di incentivazione, ovvero: i rimborsi IVA (ex art. 30 D.P.R. n. 633/1972) sono eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei presupposti richiesti dalla norma; i termini di accertamento ai fini IVA (ex art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) e imposte dirette (ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con successivo decreto. 5. Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per i contribuenti minori Con effetto dal 1 gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni (da individuarsi con apposito decreto), che abbiano optato (art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015): per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni, (vedi precedente paragrafo 2), per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (vedi precedente paragrafo 3), sono previste le seguenti agevolazioni: servizio di assistenza fornito dall Agenzia delle Entrate per la presentazione delle liquidazioni IVA periodiche e delle dichiarazioni annuali IVA; tale servizio sarà fornito in modo differenziato per categorie di soggetti interessati che potranno accedere telematicamente alle informazioni necessarie con riferimento ai citati adempimenti; esonero dall obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute (ex artt. 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972); 5 di 7

6 esonero dall obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nonché di prestazione della garanzia, richiesti in caso di rimborsi IVA superiori a euro (ex art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972). Infine, con apposito decreto del MEF saranno individuate apposite categorie di soggetti che abbiano intrapreso attività d impresa, arte o professione, tra i quali possono rientrarvi anche soggetti non di minori dimensioni per i quali queste agevolazioni/esenzioni si applicheranno solo per il periodo di inizio attività e per i due successivi (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015). 6. Cessazione degli incentivi Le agevolazioni riconosciute ai contribuenti che optano per il nuovo sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA - precedentemente descritte al paragrafo 4 (esonero dagli adempimenti di presentazione dello spesometro, comunicazione operazioni black list e presentazione modelli INTRASTAT; accesso al rimborso in via prioritaria e riduzione dei tempi di accertamento) e paragrafo 5 (esonero da obbligo di registrazione e da obblighi previsti dall art. 38-bis del DPR 633/72) - vengono meno nei casi in cui lo stesso abbia commesso le seguenti violazioni (art. 5 D.Lgs. n. 127/2015): ometta l invio telematico all'agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche emesse e ricevute e relative variazioni; ometta la trasmissione dei dati dei corrispettivi; ovvero trasmetta dati incompleti o inesatti. Tuttavia, le agevolazioni non sono perse se il soggetto passivo IVA trasmette correttamente e telematicamente le fatture o i corrispettivi entro un termine da individuarsi, in via generale, nei provvedimenti attuativi. Per qualsiasi informazione, potete contattare: Contatti Nicoletta Mazzitelli Nicoletta.Mazzitelli@it.ey.com (+39) Stefano Pavesi Stefano.Pavesi@it.ey.com (+39) Valentina Casale Valentina.Casale@it.ey.com (+39) Emanuele Muolo Emanuele.Muolo@it.ey.com (+39) di 7

7 EY Assurance Tax Transactions Advisory EY EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo. EY indica l organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una Private Company Limited by Guarantee di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young Lo Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young è la struttura specializzata in consulenza fiscale e legale del network EY in Italia, organizzazione globale leader mondiale nei servizi professionali di revisione e di consulenza, operante in 140 paesi con professionisti. Lo Studio Legale Tributario offre assistenza e servizi professionali nell area del diritto tributario, societario, amministrativo e commerciale, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale. Assiste clienti primari, medie imprese e aziende leader nel proprio settore grazie a un approccio integrato, multidisciplinare e personalizzato. In ambito fiscale, avvalendosi della professionalità di un team integrato di oltre 250 fiscalisti e dell'operatività di un capillare network internazionale, lo Studio Legale Tributario è in grado di fornire consulenza in campo nazionale e internazionale a società multinazionali o a chi intenda cogliere le opportunità connesse a una gestione efficiente della propria fiscalità. Inoltre offre un'ampia gamma di servizi che spaziano dalla tradizionale consulenza all assistenza sulle operazioni straordinarie e di pianificazione. La practice si è sviluppata garantendo una molteplicità di specializzazioni: Transaction Tax, International Tax Services, Global Financial Services, Business Tax Services, Indirect Taxes, Tax Controversy, Human Capital, Tax Accounting & Risk Advisory Services Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young. All Rights Reserved. ey.com A cura di: Tax Professional Practice Group Via Wittgens 6, Milano Responsabile: Francesco Crovato Per informazioni: Circolari.Fiscali@it.ey.com La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. EY non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

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