PS MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106"

Transcript

1 PS MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 15 novembre 2007; VISTO il proprio provvedimento del 28 settembre 2011, con il quale, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Sig.ra Patrizia Rigon, titolare dell impresa individuale Mara Fashion (di seguito Mara Fashion ), in qualità di professionista ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. L impresa è attiva nel commercio al dettaglio, tramite televendita, di prodotti di bigiotteria, pelletteria, accessori da abbigliamento, confezioni uomo, donna e bambino, nonché articoli da regalo con un reddito di impresa pari a euro. II. LE PRATICHE COMMERCIALI 2. Il presente procedimento riguarda alcune condotte poste in essere da parte della Sig.ra Patrizia Rigon, titolare dell impresa individuale Mara Fashion consistenti: a) nella diffusione di informazioni non veritiere in merito alle caratteristiche principali di una borsa (pubblicizzata attraverso una televendita), b) nell aver omesso o presentato in modo incomprensibile informazioni rilevanti in merito al diritto di recesso, nonché c) nell aver fornito informazioni ingannevoli in materia di garanzia legale di conformità. 3. Più nel dettaglio le pratiche commerciali oggetto del procedimento consistono nelle seguenti condotte: a) Comunicazione di informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche principali del prodotto. 4. In occasione di una vendita televisiva, trasmessa in data 8 gennaio 2011, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, sull emittente televisiva LA 9, il professionista ha pubblicizzato una borsa da donna a marchio Le Camp, il cui peso sarebbe stato pari a 35 grammi. Contrariamente a quanto descritto e promesso nel corso della trasmissione, il prodotto consegnato è risultato una normale borsa non griffata del peso di circa 875 grammi. b) Omissione di informazioni rilevanti in merito al diritto di recesso 5. Con riguardo all esercizio del diritto di recesso, nella televendita in oggetto è comparso un super a scorrimento veloce (circa 9 secondi), che è risultato non leggibile, relativo ai contenuti delle disposizioni di cui agli articoli 64 e ss. del Codice del Consumo. c) Comunicazione di informazioni ingannevoli in merito alla garanzia legale di conformità 6. Inoltre, con riguardo alle informazioni in materia di garanzia legale di conformità sui beni di consumo, di cui agli articoli 129 e ss. del Codice del Consumo, la fattura di acquisto relativa al prodotto ordinato indica che la merce in promozione non viene cambiata ne rimborsata e che gli indumenti vengono sostituiti solo in caso di taglia sbagliata. 7. Ciò premesso, le pratiche commerciali oggetto del presente procedimento sono le seguenti: A) comunicazione di informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche del prodotto venduto per mezzo della televendita; B) omissione di informazioni rilevanti in merito al diritto di recesso; C) comunicazione di informazioni ingannevoli in materia di garanzia legale di conformità per i beni di consumo.

2 III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 8. In data 15 febbraio 2011 è stata inviata alla società LA 9 S.p.A. 1 una richiesta di informazioni ai sensi dell articolo 4, comma 1, del Regolamento a cui LA 9 ha fornito riscontro in data 2 marzo Attività istruttoria 9. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 20 giugno 2011 è stato comunicato alla Sig.ra Patrizia Rigon, titolare dell impresa individuale Mara Fashion l avvio del procedimento istruttorio n. PS6992 per tre distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettera b) e g), e 22, comma 2, del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata: a) Comunicazione di informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche principali del prodotto. 10. Il professionista ha diffuso, relativamente ad una borsa pubblicizzata attraverso una televendita, informazioni non corrispondenti al vero circa la marca ed il peso della stessa. b) Omissione di informazioni rilevanti in merito al diritto di recesso 11. In secondo luogo, con particolare riferimento al diritto di recesso, ha invitato all acquisto i consumatori presentando in modo poco comprensibile i diritti loro riconosciuti dagli articoli 64 e ss. del Codice del Consumo, contrariamente a quanto disposto dal legislatore all articolo 52, comma 1, lettera f) e g), e comma 2, del suddetto Codice. c) Comunicazione di informazioni ingannevoli in merito alla garanzia legale di conformità 9. Le informazioni contenute nella fattura di acquisto relativa al prodotto ordinato sono idonee a indurre in errore il consumatore medio riguardo ai propri diritti in materia di garanzia legale di conformità. In particolare, nel caso di specie, le informazioni secondo le quali la merce in promozione non viene cambiata ne rimborsata e gli indumenti vengono sostituiti solo in caso di taglia sbagliata suscitano nel consumatore l erroneo convincimento di non avere diritto a richiedere la riparazione o la sostituzione dei prodotti oggetto di promozione, nonché una riduzione adeguata del prezzo sostenuto per il loro acquisto ovvero la risoluzione del contratto qualora questi presentino difetti di conformità. 12. Successivamente all avvio del procedimento istruttorio sono pervenute, in data 21 e 28 settembre e 18 ottobre 2011, tre segnalazioni, due delle quali attraverso la Federconsumatori e l Associazione Sportello Consumatori, nelle quali sono state lamentate le medesime condotte sopra descritte. 13. In data 1 agosto 2011 la comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita all Autorità in quanto il destinatario non l ha ritirata dall ufficio postale di competenza nel periodo di giacenza prescritto. 14. In data 5 settembre 2011 gli uffici hanno ritenuto opportuno inviare nuovamente la comunicazione di avvio al professionista. 15. In data 4 novembre 2011 la comunicazione di avvio del procedimento è stata nuovamente restituita all Autorità in quanto il destinatario ancora non l ha ritirata nel periodo di giacenza prescritto. In data 7 novembre 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 16. Nella risposta, pervenuta il 2 marzo 2011, alla richiesta di informazioni, formulata in fase preistruttoria la società LA 9 S.p.A. (emittente televisiva che ha trasmesso la televendita oggetto di procedimento), ha rappresentato quanto segue: 17. La televendita è stata trasmessa sulla LA 9 il giorno 8 gennaio 2011, dalle ore alle ore 13.00, come registrazione di una precedente trasmissione effettuata in diretta il 7 gennaio 2011 dalle ore alle ore La società ha inoltre precisato che la ditta Mara Fashion utilizza, per la diffusione delle televendite, anche il canale contraddistinto dal marchio LA8, in quanto lo stesso fa parte del gruppo LA9, e che le stesse televendite sono state a loro volta trasmesse sui canali satellitari della piattaforma Sky 828 e 876 nonché sul canale 10 nei giorni 7 gennaio 2011, dalle ore alle ore 19.00, e nel giorno 9 gennaio, dalle ore alle ore Il giorno 10 gennaio 2011, dalle ore alle ore 12.30, la suddetta televendita è stata trasmessa sul canale LA 14. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 18. La parte non ha presentato memorie difensive. 1 [La società La 9 S.p.A. è una emittente televisiva privata sita a Padova il cui Mux digitale comprende i seguenti marchi LA8- LA LA11-LA12- Orler TV. ]

3 IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso televendita su vari canali televisivi e sui canali satellitari della piattaforma Sky, in data 15 novembre 2011 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Con parere pervenuto in data 14 dicembre 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: la pratica commerciale diffusa dalla ditta Mara Fashion è idonea a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori, le informazioni che vengono fornite al pubblico in modo non chiaro riguardano le caratteristiche del prodotto offerto, la cui conoscenza è imprescindibile ai fini dell adozione di una decisione commerciale consapevole; infatti, le informazioni concernenti la garanzia legale di conformità e quella contrattuale dei beni di consumo costituiscono uno dei principali parametri cui fanno riferimento i consumatori allorché compiono proprie valutazioni sull opportunità di acquistare o meno un determinato bene. Pertanto, la pratica commerciale diffusa dal professionista risulta idonea ad indurre in errore le persone alle quali è rivolta o da essa raggiunte sulle caratteristiche essenziali dei servizi pubblicizzati e, a causa della sua scorrettezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 19. Il procedimento concerne la valutazione delle seguenti pratiche: a) comunicazione di informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche del prodotto venduto attraverso televendita; b) omissione di informazioni rilevanti in merito al diritto di recesso; c) comunicazione di informazioni ingannevoli in materia di garanzia legale di conformità per i beni di consumo. 20. Le citate condotte rappresentano tre distinte pratiche commerciali, separatamente valutabili in quanto funzionalmente autonome e suscettibili di indurre il consumatore ad assumere comportamenti tali da pregiudicare il comportamento economico nella fase di acquisto del prodotto, nonché il pieno ed effettivo esercizio di specifici diritti ad esso espressamente riconosciuti, nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, dalla normativa in materia, di garanzia legale di conformità (ex artt. 130 e ss. del Codice del Consumo) e di recesso nei contratti di compravendita a distanza (ex artt. 64 e ss. del Codice del Consumo). a) Comunicazione di informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche principali del prodotto 21. Con riferimento a tale condotta, indicata nell avvio di procedimento, si ritengono insufficienti i dati agli atti del fascicolo, per ritenere che siano state diffuse informazioni ingannevoli circa il prodotto oggetto della televendita. Infatti è stata ricevuta una sola richiesta di intervento in cui una consumatrice ha riferito che le caratteristiche della borsa in promozione non corrispondevano a quelle proposte, in particolare la marca e il peso. b) Omissione di informazioni rilevanti in merito al diritto di recesso 22. In merito alla seconda pratica contestata con l avvio del procedimento de qua, alla luce delle previsioni di cui all articolo 52 del Codice del Consumo, che stabilisce che il consumatore, in tempo utile prima della conclusione del contratto a distanza, deve ricevere informazioni sull esistenza del diritto di recesso e sulle modalità e tempi di restituzione del bene, si rileva che nel caso di specie le indicazioni sono state rese in modo non intelligibile per i destinatari delle stesse. 23. Risulta agli atti che con riguardo all esercizio del diritto di recesso, nella televendita in oggetto compare un super a scorrimento veloce (circa 9 secondi), che, per la dimensione delle scritte, nonché per la velocità con cui viene trasmesso, non risulta leggibile. Sul punto si rileva che la norma del Codice del Consumo prevede che l informativa ai consumatori, sul diritto di recesso, deve essere data in modo chiaro e comprensibile ai destinatari pertanto non è sufficiente che il professionista riporti il contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 64 e ss. del Codice del Consumo quando queste risultano comunque incomprensibili, come nel caso di specie, per la velocità e le dimensioni del super con cui vengono veicolate. 24. La condotta descritta, pertanto, integra una violazione dell articolo 22, commi 2 e 4, lettera e), del Codice del Consumo in quanto il professionista ha invitato all acquisto i consumatori presentando in modo poco comprensibile i diritti a loro riconosciuti dagli articoli 64 e ss. del Codice del Consumo. Le informazioni fornite nel super a scorrimento veloce, infatti, risultano del tutto illeggibili, in tal modo i destinatari dell offerta sono indotti in errore in ordine all esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti offerti nella televendita. 25. Inoltre, il comportamento del professionista risulta non conforme all ordinaria diligenza, di cui all articolo 20 del Codice del Consumo, che ci si può ragionevolmente attendere da un operatore che svolge la sua attività di vendita attraverso il mezzo televisivo, in considerazione della rilevanza che le informazioni sui diritti dei consumatori assumono, nei confronti del venditore, al fine di determinare in modo pienamente consapevole il comportamento economico dei soggetti ai quali è rivolta l offerta del professionista. Il rispetto dei principi di correttezza e buona fede avrebbe, infatti, richiesto al professionista, nell interesse dei consumatori, che nei contratti di vendita a distanza risultano parte debole, di fornire informazioni circa il termine, le modalità e le condizioni di esercizio del diritto di recesso.

4 c) Comunicazione di informazioni ingannevoli in merito alla garanzia legale di conformità 26. In merito alla terza pratica contestata al professionista si segnala che la garanzia legale, prevista dall articolo 130 del Codice del Consumo, stabilisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In questi casi, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene difettoso, mediante riparazione o sostituzione (a sua scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all altro) ovvero, nei casi previsti dal comma 7 del medesimo articolo, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale esso è stato acquistato. Il venditore è responsabile della garanzia legale quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (articolo 132, comma 1). 27. Ciò premesso, con riguardo alle informazioni in materia di garanzia legale di conformità sui beni di consumo, di cui agli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo, risulta dalla fattura di acquisto, depositata agli atti dal segnalante, che questa riporta che la merce in promozione non viene cambiata ne rimborsata, e che gli indumenti vengono sostituiti solo in caso di taglia sbagliata. Quanto indicato risulta chiaramente in contrasto con le previsioni del Codice del Consumo su citato. 28. La condotta qui descritta indica una violazione dell articolo 21 comma 1, lettera g), del Codice del Consumo in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ai propri diritti in materia di garanzia legale di conformità. In particolare, nel caso di specie, le informazioni fornite potrebbero ingenerare nel consumatore l erroneo convincimento di non avere diritto a richiedere la riparazione o la sostituzione dei prodotti oggetto di promozione, nonché una riduzione adeguata del prezzo sostenuto per il loro acquisto ovvero la risoluzione del contratto qualora questi presentino difetti di conformità. 29. Inoltre, il comportamento del professionista risulta non conforme all ordinaria diligenza, di cui all articolo 20 del Codice del Consumo, che un consumatore medio può ragionevolmente attendersi, da un professionista nel campo delle televendite, che avrebbe dovuto prestare la massima attenzione nel fornire un informazione ampia e completa, tale da consentire ai destinatari un adeguata conoscenza del regime della garanzia legale di conformità, indispensabile ai fini di un esercizio consapevole dei propri diritti. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 30. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 31. Inoltre, in caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come l articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, enunciando principi generali in materia di sanzioni amministrative, sia pienamente applicabile anche alle materie di competenza dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze 26 del 2007 e 1271 del 2006). In particolare, la sentenza n del 2006 ha precisato quanto segue: [ ] l articolo 8, l. n. 689/1981, consente il cumulo giuridico delle sanzioni solo nel caso di <<concorso formale>> di illeciti amministrativi (unica condotta con cui si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si viola una pluralità di disposizioni normative), e non anche nel caso di <<concorso materiale>> di illeciti amministrativi (più condotte con cui si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si violano più disposizioni normative) e che [ ] L articolo 8, co. 2, l. n. 689/1981 consente di tener conto della <<continuazione>> (identità del disegno criminoso), nel caso di <<concorso materiale>> di illeciti amministrativi, solo se si tratta di violazioni amministrative in materia di previdenza e assistenza. L intento del legislatore è stato quello di non estendere il regime del cumulo giuridico delle sanzioni ad altre tipologie di illeciti amministrativi. 32. Alla luce del quadro giurisprudenziale così delineato, poiché nel presente procedimento sono state accertate due distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali dotata di autonomia strutturale, poste in essere con condotte prive del requisito dell unitarietà, non appare applicabile né l istituto del concorso formale né quello della continuazione, con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni. 33. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 34. Con riguardo alla gravità della violazione per quanto attiene alla pratica di cui al punto II, sub b), si tiene conto nella fattispecie in esame della modesta dimensione economica del professionista.

5 35. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale sub b) è stata posta in essere dal 7 gennaio 2011 a luglio , per un totale di sette mesi. 36. Con riguardo alla gravità della violazione per quanto attiene alla pratica di cui al punto II, sub c), si tiene conto nella fattispecie in esame della modesta dimensione economica del professionista e della limitata ampiezza della pratica. 37. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale sub c) è stata posta in essere almeno dal 7 gennaio 2011 al 10 gennaio 2011 relativamente alle fatture di acquisto allegate ai prodotti che sono stati ordinati in seguito alla visione della televendita trasmessa in quel periodo. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Sig.ra Patrizia Rigon, titolare della impresa individuale Mara Fashion nella misura del minimo edittale a pratica pari a di (diecimila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame di cui al punto II, lettera b), posta in essere dalla Sig.ra Patrizia Rigon, titolare dell impresa individuale Mara Fashion, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 22, commi 2 e 4, lettera e), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ha presentare ai consumatori in modo poco comprensibile i diritti a loro riconosciuti dagli articoli 64 e ss. del Codice del Consumo; RITENUTO, inoltre, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame di cui al punto II, lettera c), posta in essere dalla Sig.ra Patrizia Rigon, titolare dell impresa individuale Mara Fashion risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettera g), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo ai propri diritti in materia di garanzia legale di conformità; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, posta in essere dalla sig.ra Patrizia Rigon, titolare dell impresa individuale Mara Fashion, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22, commi 2 e 4, lettera e), del Codice del Consumo; b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera c), del presente provvedimento, posta in essere dalla sig.ra Patrizia Rigon, titolare dell impresa individuale Mara Fashion, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21 comma 1, lettera g), del Codice del Consumo; c) di irrogare alla sig.ra Patrizia Rigon, titolare dell impresa individuale Mara Fashion, una sanzione amministrativa pecuniaria di (cinquemila euro) per la pratica di cui alla lettera b); d) di irrogare alla sig.ra Patrizia Rigon, titolare dell impresa individuale Mara Fashion, una sanzione amministrativa pecuniaria di (cinquemila euro) per la pratica di cui alla lettera c). Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 2 [Doc. 8 da una segnalazione pervenuta in data 21 settembre 2011, successivamente all avvio di procedimento nei confronti della Mara Fashion, è risultato che la televendita della ditta segnalata veniva ancora trasmessa nel mese di luglio 2011.]

6 Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL VICE SEGRETARIO GENERALE Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PI Provvedimento n

PI Provvedimento n 40 PI5597 - WWW.CNSF.IT-C.A.R.TUR Provvedimento n. 16805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2007; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTO

Dettagli

PS6635 - IDEA TRATTAMENTO ACQUE-KIT PROMOZIONALE Provvedimento n. 23076

PS6635 - IDEA TRATTAMENTO ACQUE-KIT PROMOZIONALE Provvedimento n. 23076 PS6635 - IDEA TRATTAMENTO ACQUE-KIT PROMOZIONALE Provvedimento n. 23076 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150

PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150 PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n

PS AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n PS6541 - AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n. 23039 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n PS7361 - EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n. 23216 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Barucci; VISTA la

Dettagli

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di adozione del provvedimento

Dettagli

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n PS5854 - STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n. 22673 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXVI - n. 48

Bollettino. Settimanale. Anno XXVI - n. 48 Bollettino Settimanale Anno XXVI - n. 48 Pubblicato sul sito www.agcm.it 9 gennaio 2017 BOLLETTINO N. 48 DEL 9 GENNAIO 2017 31 PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA PB802 - RINNOVO MARCHI ITALIANI Provvedimento

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2019 53/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS5237 - AIAZZONE-SCONTO 50% Provvedimento n. 22712

PS5237 - AIAZZONE-SCONTO 50% Provvedimento n. 22712 PS5237 - AIAZZONE-SCONTO 50% Provvedimento n. 22712 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTO il Titolo

Dettagli

PS TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n

PS TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n PS6102 - TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n. 22190 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n. 25022 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 191/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Italgas

Dettagli

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti.

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti. PS6975 - CENTAINE GIOIELLIMETALLO PURO 24 CARATI Provvedimento n. 22714 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26547 5 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

PS6323 - GESTISHOP VICENZA-FALSI SALDI Provvedimento n. 22234

PS6323 - GESTISHOP VICENZA-FALSI SALDI Provvedimento n. 22234 PS6323 - GESTISHOP VICENZA-FALSI SALDI Provvedimento n. 22234 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO

Dettagli

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n PS9601 - D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n. 25370 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n

PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8905 - TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n. 24700 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

PS7524 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 24794 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS7524 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 24794 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS7524 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 24794 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 193/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Toscana

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019 11/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010- VIS 192/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Compagnia

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017 195/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi.

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi. PS9143 - MIRKO ORO-PREZZO ACQUISTO ORO Provvedimento n. 24948 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19315 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per violazioni degli artt. 114 e 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018 540/2018/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI PERFORMANCE DEL

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 15 settembre 2011 - VIS 84/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Multiservizi Azzanese

Dettagli

PS PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n

PS PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24470 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014 545/2014/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo.

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo. PS9328 - GPM-RILEVATORI DI GAS Provvedimento n. 25048 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 luglio 2014; SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9101 - C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24800 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 169/17/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE GOLD TV ITALIA

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XVI - n aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

Bollettino. Settimanale. Anno XVI - n aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA Bollettino Settimanale Anno XVI - n. 12 10 aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA 120 BOLLETTINO N. 12 DEL 10 APRILE 2006 PI5115 - BOLLETTINI POSTALI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ 6C S.r.l. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE SATELLITARE SUPERFLUO ) PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 DEL

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA FREEDOM LOGISTIC [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 177/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE A SMMART POST S.r.l. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2, E 8, COMMA 3, LETT. F), DELLA DIRETTIVA GENERALE

Dettagli

MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013 134/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

PS8585 - KIA-GARANZIA AUTO Provvedimento n. 24271

PS8585 - KIA-GARANZIA AUTO Provvedimento n. 24271 PS8585 - KIA-GARANZIA AUTO Provvedimento n. 24271 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 marzo 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE POSTA PRIVATA NAZIONALE PETROSINO DI [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19555 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Retelit S.p.A. per violazioni dell art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2018; SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo

Dettagli

PS7264 - AMEL MEDICAL TRIVENETO-AUTORIZZAZIONE DISPOSITIVO MEDICO PER ELETTROMAGNETOTERAPIA Provvedimento n. 22919

PS7264 - AMEL MEDICAL TRIVENETO-AUTORIZZAZIONE DISPOSITIVO MEDICO PER ELETTROMAGNETOTERAPIA Provvedimento n. 22919 PS7264 - AMEL MEDICAL TRIVENETO-AUTORIZZAZIONE DISPOSITIVO MEDICO PER ELETTROMAGNETOTERAPIA Provvedimento n. 22919 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 26 ottobre 2011;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2019; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo

Dettagli

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); PS8936 - OCCHIALI RAYBAN CONTRAFFATTI -1 Provvedimento n. 24617 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n PS8239 - UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n. 23976 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n PS7688 - POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n. 23332 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n PS6862 - CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22857 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 638/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

PS ROGER VIVIER-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ROGER VIVIER-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8976 - ROGER VIVIER-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24701 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 649/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n PS9559 - AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n. 25196 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9054 - CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n. 24799 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8943 - AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n. 24645 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2013; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

Dettagli

PS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n

PS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n PS10219 - SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25917 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 158/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE. EVENTUALE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante.

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante. PS6292 - SICILY BY CAR-MARCHIO BUDGET Provvedimento n. 23305 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24167. L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013;

PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24167. L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013; PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24167 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

Dettagli

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012;

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012; DELIBERA N. 290/12/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE CANALE ITALIA 84) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 5 TER, COMMI

Dettagli

2. Due consumatori, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

2. Due consumatori, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo. Pagina 1 di 6 Provvedimento PS2346 - IN VIAGGI tipo Chiusura istruttoria numero 20619 data 22/12/2009 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 1/2010 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento

Dettagli

PS6514 - ITALIANA ASSICURAZIONI-DISDETTA POLIZZA Provvedimento n. 22173

PS6514 - ITALIANA ASSICURAZIONI-DISDETTA POLIZZA Provvedimento n. 22173 PS6514 - ITALIANA ASSICURAZIONI-DISDETTA POLIZZA Provvedimento n. 22173 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

1. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Greenfit nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti commercializzati.

1. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Greenfit nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti commercializzati. PS8135 - GREEN FIT-CARATTERISTICHE TECNICHE CYCLETTE Provvedimento n. 24291 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero

Dettagli

PS BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n

PS BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n. 23710 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 3/18/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE

Dettagli

PS EURO ELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA PRODOTTI Provvedimento n

PS EURO ELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA PRODOTTI Provvedimento n PS9209 - EURO ELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA PRODOTTI Provvedimento n. 24950 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017 786/2017/S/EFR IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2015 E PER MANCATA COMPENSAZIONE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 (CONTESTAZIONE N. 14/17/DTC) L AUTORITÀ

Dettagli