Aree Pubbliche della Città Storica REGOLAMENTO D USO
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- Ottavia Giovannini
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1 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma COMUNE DI ROMA Sovraintendenza Comunale ai Beni Culturali Aree Pubbliche della Città Storica REGOLAMENTO D USO 1
2 Premessa Art. 1 Individuazione dei siti Art. 2 Attività consentite Art. 3 Manifestazioni estive Art. 4 Criteri generali di utilizzazione Art. 5 Durata occupazione Art. 6 Pubblicità Art. 7 Arredi e Strutture Art. 8 Emissioni Sonore Art. 9 Copertura Assicurativa Art. 10 Procedure e tempi di Autorizzazione Premessa Il centro storico di Roma è stato dichiarato nel 1980 Patrimonio dell umanità in quanto sito di inestimabile valore storico artistico - culturale, unico al mondo. Nella città di Roma sono vigenti numerosi provvedimenti di tutela emanati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i nonché norme di salvaguardia inserite negli strumenti urbanistici territoriali. Il presente Regolamento norma le modalità di utilizzazione delle piazze storiche e delle aree monumentali soggette alle citate disposizioni. Articolo 1 Individuazione dei siti Le aree monumentali soggette alla disciplina del presente Regolamento e le categorie di occupazione di suolo pubblico che possono essere concesse sono individuate nell Allegato A; le relative modalità, i tempi e le caratteristiche delle concessioni sono specificate nelle schede di sito raccolte nell Allegato B. L allegato A e l allegato B sono parte integrante del presente Regolamento e potranno essere aggiornati con successivi provvedimenti. Articolo 2 Attività consentite Nelle aree individuate si possono svolgere le attività di seguito elencate: - eventi istituzionali - eventi politici e sindacali - promozione sociale e raccolta firme - eventi religiosi - feste tradizionali - eventi e manifestazioni sportive - installazioni e performance artistiche - spettacoli - manifestazioni estive - mostre / mercati - esposizioni artistiche/artigianali - promozione pubblicitaria. Nell allegato A sono individuate le attività consentite per ciascuna area. 2
3 Articolo 3 Manifestazioni estive Le manifestazioni estive dovranno essere valutate nell ambito di apposite conferenze dei servizi, attivate secondo le procedure previste dalle vigenti normative. La progettazione della manifestazione si espliciterà attraverso una documentazione grafica, nelle opportune scale, una relazione tecnica, un cronoprogramma, report fotografico ed eventuale rendering. Le localizzazioni non potranno comunque superare le indicazioni riportate nelle schede di sito. Articolo 4 Criteri generali di utilizzazione In ogni sito lo spazio utilizzabile per le attività è commisurato alle dimensioni ed alle presenze tutelate in modo da garantirne il decoro, la visibilità e la godibilità e da assicurare la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, come definito nei singole schede dell allegato B. Lo spazio destinato alle installazioni necessarie allo svolgimento dell evento/manifestazione non potrà comunque superare il 30% della superficie disponibile individuata con apposito segno grafico nelle schede dell allegato B. Gli allestimenti non dovranno interferire con le attività già esistenti e con la residenza privata. In casi particolari, eventuali postazioni di commercio ambulante o concessioni di suolo pubblico ad uso commerciale potranno essere rimosse per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell evento; le postazioni ambulanti potranno essere eventualmente ricollocate sempre per il tempo strettamente necessario. Articolo 5 Durata occupazione Nelle schede di sito (allegato B) sono indicati la frequenza ed il periodo massimo di concessione annua. La durata e la frequenza compatibili sono specificate per ogni tipo di attività. Dal periodo massimo di concessione previsto per ogni singolo sito andranno sottratti i giorni di occupazione di volta in volta autorizzati fino ad esaurimento della disponibilità. Indipendentemente dalla durata delle attività, le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture allestitive, tranne gli eventi istituzionali, le manifestazioni estive e le feste tradizionali, non dovranno superare i 3 giorni. Per la sola attività di raccolta firme i giorni autorizzati non sono computati nel monte giorni concedibili. La contestualità di eventi diversi potrà essere valutata caso per caso. Articolo 6 Arredi e strutture I criteri di allestimento delle singole aree sono determinati dalle specificità dimensionali, storico-artistiche e paesaggistiche del sito in rapporto alla tipologia delle attività. Tali criteri concorrono a garantire il decoro, la visibilità, la godibilità, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree e dei monumenti nel corso dello svolgimento delle iniziative; nelle schede di sito (allegato B) sono riassunte le puntuali prescrizioni che servono ad assicurare tali condizioni. Fatte salve le attrezzature tecnologiche, strettamente funzionali alle singole attività, non è ammessa l installazione di strutture e attrezzature che non rappresentino per forme di arredo e per tradizioni elementi ed espressioni tipici e caratteristici dell ambiente romano e della vita cittadina. Forme, tipologie, materiali e colori- fatti salvi quelli istituzionali - devono essere in sintonia con l ambiente storico, architettonico e paesaggistico circostante. 3
4 Le dimensioni dei singoli componenti di arredo devono essere proporzionate allo spazio concesso per gli allestimenti e, comunque, commisurate allo spazio architettonico e paesaggistico circostante. I servizi ristorazione con l installazione di cucine da campo sono ammesse solo ove manchino servizi di ristorazione alternativi e laddove non siano in contrasto con il decoro e la salvaguardia dei luoghi. Non è ammessa l installazione di strutture sportive (piscine, piste di pattinaggio etc. ) che richiedano rilevanti impianti tecnologici e strumentali. E fatto divieto di utilizzare ancoraggi infissi al suolo o vincolati a elementi architettonici e/o monumentali e a presenze arboree. Non è consentito l impiego di corpi scaldanti a gas o similari. I mezzi mobili non possono essere parcheggiati in adiacenza ai gazebo di vendita, ma dovranno essere sistemati altrove. Per lo svolgimento della attività di promozione sociale / raccolta firme è consentito esclusivamente l utilizzo di strutture agili e di minimo impatto, quali gazebo di tela (dimensioni max. 4x4), tavoli, sedie. Per quanto riguarda l allestimento di Mostre/Mercato è consentito l uso di gazebo di tela (dimensioni max. 4x4), ombrelloni di tipo tradizionale e banchi per l esposizione di prodotti. E fatto divieto di utilizzare camion bar o similari. E fatto divieto di esposizione pubblicitaria, fatta salva l identificazione del prodotto esposto o del produttore. Nel caso dei Mercatini natalizi potranno essere prese in considerazione proposte di allestimento che prevedano l utilizzo di banchi chiusi, previa presentazione di apposito progetto. Per le esposizioni artistiche e/o artigianali è consentito esclusivamente l utilizzo di strutture agili e di minimo impatto adatte a ospitare manufatti artistici e/o artigianali quali: cavalletti, pannelli, basi, tavolini, gazebo di tela (dimensioni max. 4x4). Nel caso di promozioni pubblicitarie (presentazione al pubblico di un prodotto mediante l esposizione dello stesso) è consentito l utilizzo di strutture agili e di minimo impatto (gazebo in tela - max. 4x4 -, totem, tavolo, pedana). E vietato l utilizzo di truck e schermi. Per quanto riguarda le attrezzature di tipo igienico-sanitario si rimanda alle normative vigenti in materia; la loro collocazione dovrà essere specificatamente indicata nell elaborato di progetto. Articolo 7 Pubblicità A parte le aree compatibili con attività a carattere pubblicitario individuate nell Allegato A, potrà essere concessa solo l esposizione pubblicitaria degli sponsor dell evento. Tale esposizione si intende limitata al logo, marchio, simboli dello sponsor con l esclusione di oggetti e manufatti invasivi. Le dimensioni massime consentite non potranno superare quelle per le quali la normativa comunale vigente prevede l esenzione del canone. Articolo 8 Emissioni sonore Le emissioni sonore collegate allo svolgimento dell evento dovranno essere contenute entro il limite di legge evitando tassativamente ogni nocumento alle cose immobili fragili. 4
5 Gli organizzatori dovranno produrre certificazione atta a dimostrare il rispetto dei limiti di legge. Articolo 9 Copertura Assicurativa Eventuali danni, ancorché involontari, causati alle strutture monumentali, agli elementi di arredo urbano nonché alle pavimentazioni del suolo pubblico, saranno ricondotti alla responsabilità degli organizzatori, i quali dovranno sottoscrivere apposita assicurazione o polizza fideiussoria preventiva a favore dell Amministrazione Comunale. Gli organizzatori sono tenuti a mantenere il decoro e la pulizia delle aree nel corso delle attività e in ogni caso a ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell attività stessa. Al fine di evitare controversie e contenziosi per lo svincolo dell assicurazione, l Amministrazione Comunale effettuerà sopralluoghi con gli organizzatori per la verifica dello stato dei luoghi prima e dopo le attività; gli organizzatori sono tenuti a presentare, congiuntamente con la richiesta, adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi. Articolo 10 Procedure e tempi di autorizzazione Le richieste di OSP per le attività indicate all art. 2 del presente Regolamento dovranno essere presentate al competente Ufficio del Comune di Roma, il quale predisporrà l istruttoria per il rilascio dell autorizzazione. L autorizzazione sarà rilasciata direttamente dall Ufficio laddove le richieste, corredate da tutta la documentazione necessaria, risultino conformi al presente Regolamento. Nel caso di difformità o di eventi straordinari, il Comune di Roma convocherà apposita Conferenza dei Servizi con tutti gli Uffici e gli Enti competenti. Le richieste di concessione delle aree e delle piazze dovranno pervenire all Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni almeno quarantacinque (45) giorni prima della prevista data d inizio dell attività. Roma, Dicembre
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