UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
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- Beniamino Rocchi
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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA Diritto per il marketing anno accademico 2015/2016 primo semestre - seconda parte prof. avv. Laura Cavandoli CORSO INTEGRATIVO I contratti di LICENZA e di CESSIONE DI MARCHIO 1 CESSIONE E LICENZA DI MARCHIO -CESSIONE: CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DEL MARCHIO O ALTRO DIRITTO DI PROPRIETA INTELLETTUALE DAL TITOLARE (=CEDENTE) A UN ALTRO SOGGETTO (=CESSIONARIO) -LICENZA: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GODIMENTO DEL MARCHIO O ALTRO DIRITTO DI PROPRIETA INTELLETTUALE DAL TITOLARE (=CONCEDENTE/LICENZIANTE) CHE NON SI SPOGLIA DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO A UN ALTRO SOGGETTO (=CONCESSIONARIO/LICENZIATARIO) PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO 2
2 CESSIONE E LICENZA DI MARCHIO LIBERA TRASFERIBILITÀ DEI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALI (salvo DIVIETI e OBBLIGHI di legge) A TITOLO ONEROSO (generalmente) A TITOLO GRATUITO ESCLUSIVA NON ESCLUSIVA TOTALE PARZIALE PER TUTTO O PER PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE O COMUNITARIO 3 CESSIONE E LICENZA DI MARCHIO OGGETTO: DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE MARCHI NAZIONALI O COMUNITARI BREVETTI DISEGNI O MODELLI KNOW HOW? Sì! ATIPICITÀ o NUMERO CHIUSO DIRITTO DI AUTORE E CREAZIONI INTELLETTUALI -SFRUTTAMENTO DEL SEGNO DISTINTIVO (nuovo o già affermato) PER AVVIAMENTO O VALORE SUGGESTIVO 4
3 DIRITTI ESCLUSIVI DEL TITOLARE DEL MARCHIO (41 CPI per disegno/modello e 66 CPI per brevetto) 20 CPI- Diritti conferiti dalla registrazione 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci. 5 AUTONOMIA CONTRATTUALE E SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO NASCITA DI NUOVE FORME CONTRATTUALI CHE HANNO PER OGGETTO FORME PECULIARI DI LICENSING FRANCHISING E MERCHANDISING ACCORDI DI COESISTENZA per evitare interferenze sul mercato (regolamentano marchi simili, prodotti affini o identici) Forme speciali di LICENZA OBBLIGATORIA di brevetto 6
4 CESSIONE E LICENZA LICENZA = CONCESSIONE DEL MARCHIO IN GODIMENTO A TERZI DA PARTE DEL TITOLARE (licenziante) CHE RESTA TALE, AL LICENZIATARIO. - DISTACCO FRA MARCHIO E IMPRESA CUI SI RIFERISCE IL MARCHIO PRIMA DELLA LICENZA (come nella cessione): CAUTELE PER TUTELARE L INTERESSE DEL CONSUMATORE FINALE. - SE TRASFERIMENTO E LICENZA HANNO PER OGGETTO UN MARCHIO NON ANCORA USATO, MANCA L ESIGENZA DI TUTELA DEI CONSUMATORI. 7 VICENDE MODIFICATIVE DEL DIRITTO P.I. FINO AL 1992: -IL MARCHIO NON POTEVA CIRCOLARE SE NON CON L AZIENDA O CON IL RAMO PARTICOLARE DI AZIENDA RILEVANTE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO CONTRADDISTINTO. - RATIO: RISCHIO DI INGANNO PER IL PUBBLICO. D.Lgs. 480/1992: PRINCIPIO DELL AFFRANCAMENTO DEL VINCOLO DI TRASFERIMENTO AZIENDALE -IL MARCHIO PUÒ CIRCOLARE AUTONOMAMENTE E LIBERAMENTE (2573 c.c. e 23 CPI) -RESTA IL RISCHIO DI INGANNEVOLEZZA VERSO IL PUBBLICO PER CUI IL LEGISLATORE HA INSERITO CAUTELE NELL INTERESSE DEL CONSUMATORE/UTENTE FINALE. 8
5 VICENDE MODIFICATIVE DEL DIRITTO P.I. FINO AL 1992: DECADENZA DEL MARCHIO IN CASO DI NON USO (3 anni) E PER CESSAZIONE DELL IMPRESA DOTTRINA CONTRARIA! PER GIURISPRUDENZA DI MERITO: VALIDA LICENZA TEMPORANEA ANCHE SE ESCLUSIVA VALIDO TRASFERIMENTO PER MARCHIO NON UTILIZZATO 9 VICENDE MODIFICATIVE DEL DIRITTO P.I. TRASFERIMENTO DEL MARCHIO D.Lg.480/92: - A TITOLO DEFINITIVO (=CESSIONE): - CON O SENZA TRASFERIMENTO DI AZIENDA - VINCOLO DI NON INGANNEVOLEZZA IN QUEI CARATTERI ESSENZIALI NELL APPREZZAMENTO DEL PUBBLICO - TOTALE O PARZIALE (in base ai prodotti) - A TITOLO TEMPORANEO (=LICENZA): - IN ESCLUSIVA O SENZA ESCLUSIVA - PER TUTTI O PARTE DEI PRODOTTI/SERVIZI SUI QUALI IL LICENZIANTE HA IL DIRITTO - VINCOLO PER CUI I PRODOTTI/SERVIZI MANTENGONO STESSI STANDARDS QUALITATIVI DEL DANTE CAUSA - ESPANSIONE DEL MARCHIO E DEL PRODOTTO SUL MERCATO - IN CASO DI LIMITAZIONE DELL ATTIVITÀ DEL TITOLARE CHE IN SEGUITO POTRÀ RIUTILIZZARE IL MARCHIO 10
6 VICENDE MODIFICATIVE DEL DIRITTO P.I. 23 CPI- Trasferimento del marchio 1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 2. Il marchio può essere oggetto di licenzaanche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. ART C.C. Trasferimento del marchio 1. Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. 2. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta 11 derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda. TRASFERIMENTO TOTALE O PARZIALE IN CASO DI CESSIONE PARZIALE: - LA TITOLARITA SI SDOPPIERÀ IN RELAZIONE AI PRODOTTI CHE SONO RIMASTI AL CEDENTE E QUELLI PERIQUALIILMARCHIOÈCEDUTOALCESSIONARIO - NESSUN PROBLEMA PER SDOPPIAMENTO DEL MARCHIO PER PRODOTTI ETEROGENEI - PROBLEMI PER SDOPPIAMENTO SU PRODOTTI AFFINI (perché il marchio è tutelato contro i prodotti uguali o affini): non potrà esserci esclusiva ma situazione analoga alla CONTITOLARITÀ DI UNO STESSO MARCHIO PER PRODOTTI DIVERSI: cedente e cessionario godranno di una tutela che si sovrappone - CO-USO 12 - Divieto di cessione territoriale parziale???
7 TRASFERIMENTO TOTALE O PARZIALE LA CONTITOLARITÀ DI UNO STESSO MARCHIO PER PRODOTTI DIVERSI: - contrasta con funzione distintiva del marchio - NON si può affermare l ammissibilità della cessione parziale del marchio solo quando riguarda prodotti non affini (perché si stravolgerebbe il valore del marchio e il 1322 c.c.) - in base alla CRESCENTE SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA per cui i prodotti apparentemente affini dal punto di vista merceologico in realtànonlosonoononlosonopiù. LA POSSIBILITÀ DELLE LICENZE NON ESCLUSIVE comporta un FRAZIONAMENTO DEL MARCHIO che NON PUÒ E NON DEVE INGANNARE IL PUBBLICO per le cautele imposte dalla legge. SANZIONE: NULLITÀex1418perviolazionedell art.22n.2cpi DECADENZADELMARCHIOex14/2e26CPI 13 LICENZA DI MARCHIO SDOPPIAMENTO TRA TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEL MARCHIO FORMA DEL CONTRATTO (TRASCRIZIONE) INDIVIDUAZIONE DEI MARCHI LICENZIATI CLASSI MERCEOLOGICHE, PRODOTTI/SERVIZI PER I QUALI Può ESSERE ESERCITATO IL MARCHIO FACOLTÀ LICENZIATE LIMITI TERRITORIALI DELLA LICENZA CORRISPETTIVO CONTROLLI SULLE VENDITE E SU MINIMO RICHIESTO OBBLIGO DI COOPERAZIONE RECIPROCA PER DIFESA 14 E SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO
8 LICENZA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA 23.2 CPI-Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. LICENZA PARZIALE (ESCLUSIVA): -si usa per MERCHANDISING DEI MARCHI DI NOTORIETÀ che si basa sulla concessione di una serie di licenze parziali (esclusive) per prodotti diversi ma anche molto vicini tra loro. LICENZA NON ESCLUSIVA: -concessa a più soggetti una licenza di marchio relativa agli stessi prodotti/servizi (che possono a loro volta anche essere prodotti dal concedente) -più imprenditori immettono nel mercato gli stessi prodotti/servizi contraddistinti dallo stesso marchio speciale: i prodotti devono essere tutti uguali anche come qualità (23/2 cpi) OBBLIGO CONTRATTUALE per titolare del marchio (che può non rispettarlo e tollerare le difformità) E DECETTIVITÀ: la tolleranza da parte del titolare del marchio potrebbe ingannare il pubblico e fare scattare le sanzioni di legge (nullità 15 o decadenza per decettività) UTILIZZO DEL MARCHIO IN ESCLUSIVA AMBITO TEMPORALE: 10 anni dal deposito della domanda rinnovabili di altri 10 anni e anche in perpetuo AMBITO SPAZIALE: intero territorio nazionale/comunitario anche se il marchio non è effettivamente diffuso -LICENZA PER DIVERSI PRODOTTI AFFINI IN TERRITORI RISTRETTI E LIMITATI (=COMPARTIMENTAZIONE DEI MERCATI) CON IL LIMITE DEL «PRINCIPIO DELL ESAURIMENTO» per cui il titolare non può vietare l uso del marchio se un bene è messo in circolazione del titolare o con il suo consenso (v. importazioni parallele). ESAURIMENTO DELL ESCLUSIVA: 5/1 CPI. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. 16
9 INADEMPIMENTO DEL LICENZIATARIO 23.3CPI-Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. INADEMPIMENTI SPECIFICAMENTE INDICATI DALLA NORMA CHE NORMALMENTE CONFIGUREREBBERO IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. IN REALTÀ SI TRATTA DI IPOTESI DI CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO CHE SUPERANO LA TUTELA CONTRATTUALE, ANCHE SE IL LICENZIATARIO potrà difendersi affermando di avere rispettato gli obblighi indicati nel contratto. Le azioni contrattuale ed extracontrattuali sono tra loro indipendenti, altrimenti si potrebbe agire per la contraffazione solo dopo la risoluzione (v importanza dell inadempimento). POSSIBILITÀ DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA? 17 DIVIETO DI INGANNO PER IL PUBBLICO /4 CPI: In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. IN CASO DI MARCHIO SPECIALE: -CI SONO OBBLIGHI E VINCOLI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL LICENZIATARIO INERENTI ALLA QUALITÀ DEL PRODOTTO/SERVIZIO -LA NORMA NON IMPONE PRODOTTI UGUALI MA DI NON INGANNARE I CONSUMATORI: PUÒ NON ESSERCI LA STESSA QUALITÀ MA SOLO PER MIGLIORAMENTI O DETERIORAMENTI TRASCURABILI IN CASO DI MARCHIO GENERALE: -MANCA UN SINGOLO PRODOTTO/SERVIZIO DI RIFERIMENTO, QUESTA NORMA FA PARTE DELLO STATUTO DI NON DECETTIVITÀ E LA FUNZIONE D ORIGINE È FONDAMENTALE NEL MARCHIO, QUINDI LA CESSIONE/LICENZA DI UN MARCHIO GENERALE È LEGITTIMA SOLO OVE OGNI INGANNO AL PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA SUA ORIGINE IMPRENDITORIALE SIA ESCLUSO (CIOÈ IL MARCHIO CIRCOLA 18 CON L AZIENDA O UN RAMO PRODUTTIVO DI ESSA)
10 DIVIETO DI INGANNO PER IL PUBBLICO SANZIONI: NULLITÀ (1418 c.c.) DECADENZA DEL MARCHIO APPLICABILITÀ DI QUESTO DIVIETO ANCHE IN CASO DI USO CONFUSORIODEL MARCHIO DA PARTE DI UN TERZO CON IL CONSENSO DEL TITOLARE 19 IL MARCHIO COSTITUITO DA UN SEGNO FIGURATIVO, DA UNA DENOMINAZIONE DI FANTASIA O DA UNA DITTA DERIVATA, SI PRESUME iuristantum CHE IL DIRITTO ALL USO ESCLUSIVO DI ESSO SIA TRASFERITO INSIEME CON L AZIENDA (2573/2 c.c.) Di conseguenza: in caso di trasferimento di azienda il contemporaneo trasferimento del marchio costituito dalla DITTA ORIGINARIA è subordinato all espresso consenso dell alienante (2565/2 c.c.). I marchi registrati sono simili ai beni mobili registrati: 138 CPI impone trascrizione nell UIBM degli atti tra vivi e mortis causa. EFFICACIA DICHIARATIVA e non costitutiva DELLA TRASCRIZIONE: opponibilità per i terzi e criterio di risoluzione del conflitto tra più acquirenti del medesimo dante causa. 20
11 VANTAGGI DEL CONTRATTO DI LICENZA 1. PER IL LICENZIANTE: AUMENTA SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE RISPARMIO ECONOMICO E DI TEMPO ESPANSIONE VERSO NUOVI MERCATI SENZA COSTI RESTA LA TITOLARITÀ (licenza sempre temporanea) UTILIZZATA ANCHE PER TRANSIGERE UNA LITE PER CONTRAFFAZIONE (con buon competitor) 2. PER IL LICENZIATARIO: ACCESSO DIRETTO E IMMEDIATO A UN MERCATO GIÀ AFFERMATO ABBATTIMENTO E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI FISSI NUOVE FASCE DI CLIENTELA SU VARI LIVELLI AUMENTO DELLA CREDIBILITÀ AZIENDALE 21 SVANTAGGI DEL CONTRATTO DI LICENZA 1. PER IL LICENZIANTE: RISCHIO DI SVILIMENTO DEL MARCHIO PER INCAPACITÀ DEL LICENZIATARIO RISCHIO DI CONCORRENZA DA PARTE DEL LICENZIATARIO (es. prodotti affini) MINORI VANTAGGI RISPETTO ALLO SFRUTTAMENTO DIRETTO 2. PER IL LICENZIATARIO: TOTALE DIPENDENZA DALLE IMPOSIZIONI DEL LICENZIANTE PRODUZIONE DEL PRODOTTO TROPPO ONEROSA RISPETTO AL MERCATO TECNOLOGIA IMPOSTA DAL LICENZIANTE EFFETTIVAMENTE NON SFRUTTABILE COMMERCIALMENTE 22
12 FASI PRELIMINARI AL CONTRATTO 1. DUE DILIGENCE SULLE PARTI CONTRAENTI 2. ACCORDI DI SEGRETEZZA su informazioni delle Due diligence(non utilizzo, non divulgazione, eventuale clausola penale) 3. LETTERE DI INTENTI sul contenuto del futuro contratto 4. ACCORDO DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE? 5. EVENTUALE CONTRATTO DI RICERCA E SVILUPPO (v. prefranchising) 23 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA 1. PREMESSA: TITOLARITÀ DEL MARCHIO (MARCHIO DI FATTO?) INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI CONCESSI: descrizione, caratteristiche, estremi registrazione 2. DEFINIZIONI 3. CLAUSOLA SU MIGLIORAMENTI DI TECNOLOGIA: obbligo di informazione reciproca titolarità dei miglioramenti eventuale opzione di licenza/uso dei miglioramenti per licenziante o licenziatario 4. CONCESSIONE DEI DIRITTI: indicazione dei prodotti e servizi, classe merceologica territorio di riferimento 24
13 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA 5. EVENTUALE CONCESSIONE IN SUB-LICENZA 6. LIMITI ALL UTILIZZO DEL MARCHIO: compresi i divieti di legge (decettività o illiceità) 7. MODALITÀ PER UTILIZZO CORRETTO IN RELAZIONE AI SINGOLI PRODOTTI O SERVIZI 8. CLAUSOLA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI CON IL MARCHIO LICENZIATO 9. PROCEDURE TECNICHE CHE IL LICENZIATARIO DEVE RISPETTARE 25 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA 10.DURATA DEL CONTRATTO 11.CLAUSOLA DI GARANZIA RISPETTO AI DIRITTI DEI TERZI CON EVENTUALE LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL CONCEDENTE PER FATTO DEL LICENZIATARIO 12.CLAUSOLA «QUALITYCONTROL»/DIRITTO DI ISPEZIONE PER REVISIONE PRODOTTI, MATERIALE PROMOZIONALE E STANDARD QUALITATIVI PATTUITI 13.OBBLIGO DEL LICENZIATARIO DI ADEGUARSI ALLE PRESCRIZIONI DEL CONCESSIONARIO IN ESITO AL QUALITY CONTROL 26
14 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA 14.EVENTUALE OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LICENZIATARIO 15.CLAUSOLA «PRIVACY POLICY» per protezione dei dati e obbligo di segretezza 16.EVENTUALE CLAUSOLA DI PROTEZIONE DEGLI INTERESSI: del concedente e di eventuali terzi co-utilizzatori del marchio Obbligo di tutela dei diritti del licenziatario in caso di violazione da parte di terzi Obbligo di informativa e collaborazione nelle azioni a tutela del marchio Divieto di transazione senza il consenso del titolare 27 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA 17.EVENTUALI CLAUSOLE DI INDENNITÀ O PENALI PER VIOLAZIONI DEL LICENZIATARIO 18.EVENTUALI E VARIABILI CLAUSOLE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL LICENZIATARIO nell esercizio dei diritti licenziati in caso di violazione a carico di terzi 19.CLAUSOLE PER RINNOVO: Automatico Opzione Prelazione 20.CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE: «TERMINATION EVENTS» 28
15 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA 21.CONDIZIONI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO 22.EFFETTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO (rimanenze, segreto, patto di non concorrenza) 23.DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO FISSO (flat fee) VARIABILE (royalties): su base percentuale crescente/decrescente Corrispettivo minimo fisso anticipato o no 23.MODALITA DI PAGAMENTO: Immediato rateale a scadenze fisse o variabili 29 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA 24.DETTAGLIO SULLE MODALITA DI RENDICONTAZIONE 25.LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 26.CLAUSOLA COMPROMISSORIA 27.MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI TRA LE PARTI E FORMA PER MODIFICA CONTRATTUALE 28.ONERE DI TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO: - SPESE E OBBLIGO A CARICO DI CHI? - MARCHIO DI FATTO 30
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