COMUNE di BUCCINASCO. Provincia di Milano. Settore Servizi alla Persona

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1 Regolamento per la Concessione di contributi economici in ambito socio-assistenziale Approvato con deliberazione Commissario Straordinario n 86 del 6/10/2011 Sommario CAPO I OGGETTO E FINALITÀ...3 Articolo 1 Definizione campo di interventi...3 Articolo 2 Stato di bisogno: definizione...3 Articolo 3 Destinatari...4 Articolo 4 Tipologia degli interventi di natura economica...4 Articolo 5 - Finanziamento...4 CAPO II MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDURE...5 Articolo 6 Modalità di accesso...5 Articolo 7 Istruttoria della domanda...5 Articolo 8 Commissione valutativa contributi...6 Articolo 9 Procedimento amministrativo...7 CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA...7 Articolo 10 Contributo economico straordinario...7 Articolo 11 Contributo economico ordinario...8 Articolo 12 Contributo economico a favore di persone anziane, per il pagamento delle rette in strutture residenziali...9 Articolo 13 Recupero del credito...10 CAPO IV MANCATA ASSISTENZA ECONOMICA...11 Articolo 14 Motivi di diniego...11 p a g. 1 d i 1 2

2 CAPO V DISPOSIZIONI FINALI...12 Articolo 15 Legislazione in materia...12 Articolo 16 Disposizioni abrogate...12 Articolo 17 Disposizioni transitorie...12 Articolo 18 Entrata in vigore...12 p a g. 2 d i 1 2

3 CAPO I OGGETTO E FINALITA Articolo 1 DEFINIZIONE CAMPO DI INTERVENTI 1. Con il presente regolamento si intende disciplinare l area del sostegno economico a favore di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, volta, insieme alla promozione di capacità e risorse, ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime e a sostenere temporaneamente i soggetti, compatibilmente alle disponibilità finanziarie a disposizione dall Amministrazione Comunale. 2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell autonomia della persona. 3. Pertanto, il contributo economico deve di norma avere una durata predefinita e si pone all interno del progetto di intervento individualizzato, finalizzato al pieno recupero dell autonomia individuale e/o familiare. 4. Gli interventi di natura economica sono messi a disposizione di tutti i cittadini aventi diritto, che si trovino in stato di bisogno. Articolo 2 STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE 1. Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l accesso ai contributi economici oggetto del presente Regolamento. 2. Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o i cui familiari non siano in grado di assicurare l assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso b) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio assistenziali c) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione. p a g. 3 d i 1 2

4 Articolo 3 DESTINATARI 1. Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento: i cittadini residenti nel Comune di Buccinasco i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e aventi dimora abituale nel Comune di Buccinasco. Articolo 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA 1. Gli interventi possono concretizzarsi in : a) contributo economico straordinario b) contributo economico ordinario c) contributo economico a favore di persone anziane, per il pagamento delle rette in strutture residenziali. Articolo 5 FINANZIAMENTO 1. Il Consiglio Comunale, nell ambito dei suoi poteri di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, con l'approvazione del Bilancio di Previsione, i finanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui all articolo 1. p a g. 4 d i 1 2

5 CAPO II MODALITA DI ACCESSO E PROCEDURE Articolo 6 MODALITA DI ACCESSO 1. In conformità a quanto previsto dalla normativa, la porta di accesso per l erogazione di interventi di natura economica, salvo i casi già in carico al Servizio Sociale, è costituita dal segretariato sociale professionale del Comune. Pertanto, le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate, per iscritto, dall interessato o da chi ne cura gli interessi, previo colloquio con l assistente sociale. 2. Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali, si procederà d ufficio ad acquisire una relazione aggiornata, ove ritenuto necessario. Analogamente potrà essere richiesta, d ufficio, documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente. 3. Sulla base delle informazioni acquisite attraverso la procedura di cui sopra, l Assistente Sociale formulerà una proposta motivata e discussa in Commissione Valutativa Contributi di cui all art. 8. Articolo 7 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 1. La richiesta scritta di prestazioni economiche (denominata Richiesta di Intervento Sociale ) seguirà il seguente iter che si articolerà in due fasi distinte: 1. Primo accesso: l assistente sociale consegna al richiedente il modello di Richiesta di intervento sociale, indicando la documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda di contributo 2. Secondo accesso: l assistente sociale raccoglie e verifica la correttezza della documentazione di cui al comma precedente del presente articolo. Una volta accertata la conformità della documentazione prodotta, la richiesta di intervento sociale dovrà essere consegnata dal richiedente p a g. 5 d i 1 2

6 all Ufficio Protocollo del Comune, ai fini della registrazione della domanda. 2. La richiesta dovrà essere consegnata unitamente alla dichiarazione I.S.E.E., completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica, e all idonea documentazione comprovante le dichiarazioni riportate nel modulo, nonché ad ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per chiarire le circostanze, la natura, l origine e l entità del bisogno. Dovranno, altresì, essere indicate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., nonché gli eventuali contributi già erogati dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune. In caso di soggetti in carico a servizi specialistici, dovrà essere presentata idonea attestazione comprovante l effettivo stato di presa in carico. 3. I richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa, ed il controllo, sia diretto sia indiretto, teso ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare. 4. A tal fine, il Servizio Sociale dispone visite domiciliari, si avvale dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali ovvero può ricorrere ad accertamenti per il tramite degli organi competenti. 5. Qualora il procedimento di cui al presente articolo dovesse concludersi con la concessione di contributi economici, i beneficiari sono tenuti a presentare idonea attestazione dell impiego delle somme percepite. 6. I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Articolo 8 COMMISSIONE VALUTATIVA CONTRIBUTI 1. Le richieste di contributo sono sottoposte al vaglio di una commissione valutativa tecnica interna, denominata Commissione Valutativa Contributi, costituita dal Responsabile di Settore e dagli Assistenti Sociali. 2. La Commissione può essere convocata d urgenza dal Responsabile del Settore. Di norma, si riunisce una volta alla settimana. p a g. 6 d i 1 2

7 3. Per ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale. 4. Ai fini dell individuazione dei requisiti di accesso per il riconoscimento di contributi economici straordinari e ordinari, di cui agli artt. 10 e 11, e per un adeguata analisi della situazione dei richiedenti, la Commissione si avvale della griglia di valutazione di cui all ALLEGATO A. 5. Gli importi massimi erogabili, in caso di contributi economici ordinari e/o straordinari, sono definiti dall ALLEGATO B. Articolo 9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. L esito del procedimento amministrativo sarà comunicato al richiedente entro 30 giorni, che decorrono dalla data di protocollazione della domanda. 2. Qualora si rendessero necessari gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 4 dell art. 7, i termini saranno sospesi per il periodo di tempo corrispondente. CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA Articolo 10 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 1. Qualora venga rilevato dal Servizio Sociale un bisogno legato ad un evento critico non prevedibile, tale per cui sopraggiunga una grave difficoltà temporanea, può essere concesso un contributo economico straordinario. 2. Con la dizione contributo economico straordinario si intende, quindi, l erogazione di somme una tantum, risolvibile con un unico intervento economico. 3. Si connotano come evento critico non prevedibile, di cui al comma 1 del presente articolo, le seguenti fattispecie: - decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all interno del nucleo famigliare p a g. 7 d i 1 2

8 - cambio alloggio di nuclei famigliari con figli minori, verso nuova soluzione abitativa che comporti spese di locazione inferiori a quelle sostenute al momento della presentazione della domanda (entrambe certificabili) - in presenza di figli minori, sostegno al pagamento di debiti significativi (esclusi i debiti finalizzati alla copertura di utenze domestiche e/o di servizi/tributi comunali), che possano compromettere la situazione socioeconomica del nucleo richiedente. 4. L ammontare del contributo economico straordinario, non potrà superare l importo massimo di 2.000,00, come specificato all ALLEGATO B. Articolo 11 CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO 1. Qualora venga rilevata dal Servizio Sociale una problematica temporanea legata a situazioni a forte rischio di marginalità sociale provocata da un accertato stato di disagio e/o di isolamento sociale al fine di scongiurarne la cronicizzazione, può essere concesso un contributo economico ordinario. 2. Con la dizione contributo economico ordinario si intende l erogazione di somme di denaro, di cui all ALLEGATO B, per un massimo di sei mesi nell arco temporale di un anno a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di contributo economico. 3. L ammontare mensile del contributo economico ordinario non potrà superare l importo massimo di 500, L erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento, nei casi in cui: si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate i beneficiari del contributo economico non abbiano presentato idonea attestazione dell impiego delle somme percepite, come disciplinato dal comma 5 dell art Nel caso in cui una richiesta di contributo economico venga diniegata con provvedimento espresso, sarà possibile presentare una nuova domanda trascorsi mesi sei a decorrere dalla data di protocollazione della richiesta, p a g. 8 d i 1 2

9 fatti salvi casi particolari valutati di volta in volta dalla Commissione ed adeguatamente motivati all interno di un progetto di assistenza individuale. Articolo 12 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI 1. Il Comune si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone anziane in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita. Il ricorso al collocamento di anziani in strutture residenziali è, pertanto, subordinato alla verifica dell impossibilità della permanenza al proprio domicilio dei soggetti richiedenti. 2. L onere del pagamento della retta è a carico, in ordine di priorità: del soggetto ricoverato dei parenti tenuti per legge al mantenimento, così come disciplinato dall art. 433 del Codice Civile del Comune, che interverrà nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. 3. Qualora il Comune intervenga economicamente al pagamento, parziale o totale, della retta ricovero, la scelta della struttura residenziale e l opportunità dell eventuale inserimento dovrà essere concordata con il Servizio Sociale. 4. L importo del contributo economico del Comune corrisponderà alla differenza tra l ammontare della retta e la capacità dell assistito di farvi fronte autonomamente e/o con l aiuto dei familiari tenuti agli alimenti. 5. Ai fini del calcolo della contribuzione che l Amministrazione Comunale riconoscerà, verranno dedotti, dal costo effettivo della retta, i flussi di reddito continuativi (pensione Inail, di invalidità, civile o di guerra, indennità di accompagnamento, rendite vitalizie di qualsiasi natura, ecc.) e quanto previsto ai commi 2 e 4, rispettivamente degli artt. 7 e 12 del presente Regolamento. 6. Il costo delle spese personali verrà sommato al costo della retta. 7. Nelle procedure d urgenza, in particolare a seguito di dimissione ospedaliera, è possibile provvedere all integrazione della retta senza la valutazione della capacità contributiva dei famigliari tenuti al mantenimento e p a g. 9 d i 1 2

10 l impegno degli stessi alla compartecipazione della spesa, per un periodo massimo di mesi quattro, termine entro il quale devono essere completate tutte le procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo. 8. Non si procede all erogazione del contributo per i richiedenti che siano proprietari d immobili, fatte salve situazioni eccezionali valutate dalla Commissione di cui all art. 8 del presente Regolamento. Articolo 13 RECUPERO DEL CREDITO 1. In caso si proceda all erogazione del contributo per situazioni eccezionali di cui al comma 8 dell art. 12, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possegga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero, al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge. 2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente: l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati), dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del noi credito maturato l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato o degli eredi per i beni ereditati, previe idonee garanzie formali da parte dello stesso o degli stessi eredi, affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza il recupero dei beni alienati nei due anni precedenti al ricovero (azione revocatoria). 3. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero. Sono da considerarsi beni anche gli arretrati dell indennità di accompagnamento o eventuali eredità. p a g. 1 0 d i 1 2

11 CAPO IV MANCATA ASSISTENZA ECONOMICA Articolo 14 MOTIVI DI DINIEGO Costituiscono motivi di diniego del contributo economico: 1) attestazione ISEE superiore ai ,00 Euro, fatte salve situazioni eccezionali valutate dalla Commissione di cui all art. 8 del presente Regolamento 2) mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso all erogazione di contributi economici ordinari e/o straordinari di cui all allegato A 3) aver percepito un contributo economico ordinario, di cui al comma 2 dell art. 11, per la durata massima di mesi sei e/o per gli importi massimi erogabili di cui all allegato B 4) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese per servizi e/o tributi comunali 5) incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente, come attestato dagli accertamenti effettuati dal Comune 6) mancata presentazione della documentazione che attesti l effettiva finalità del contributo economico percepito precedentemente 7) svolgimento di un tirocinio full-time attivato dal Comune, a favore di almeno un componente del nucleo famigliare del richiedente, alla data di protocollazione della domanda 8) aver percepito, attraverso un tirocinio attivato dal Comune, l importo massimo erogabile a titolo di contributo economico ordinario, nel corso dell anno, a far tempo dalla data di attivazione del tirocinio stesso 9) mancata adesione al progetto formulato (es. ricerca attiva del lavoro, di una casa, richiesta di invalidità, mancata accettazione dell assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in assenza di adeguata motivazione, ecc.). p a g. 1 1 d i 1 2

12 CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 LEGISLAZIONE IN MATERIA Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali. Articolo 16 DISPOSIZIONI ABROGATE 1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili. Articolo 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell ordinamento giuridico. 2. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione. Articolo 18 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell atto di approvazione. p a g. 1 2 d i 1 2

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