Lezione 3. La tutela del software
|
|
- Valeria Viola
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Lezione 3 La tutela del software
2 Software e diritto d autore Legge 633/41 Articolo 2 Sono protetti i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
3 Tutela Protetti programmi risultato della creazione intellettuale materiale preparatorio necessario alla progettazione del programma Non protetti idee e i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfaccie
4 Titolari dei diritti Regola generale Rapporto di lavoro subordinato Rapporto di committenza Diritti morali Colui che ha creato il programma Colui che ha creato il programma Colui che ha creato il programma Diritti patrimoniali Colui che ha creato il programma Datore di lavoro Colui che ha creato il programma *** *** Anche se il software è sviluppato su incarico di terzi, i diritti sul programma spettano all autore dello stesso a meno che il contratto non stabilisca diversamente
5 Durata Fino al termine del 70^ anno solare dopo la prima pubblicazione o messa a disposizione del pubblico
6 Diritti del titolare: la riproduzione Effettuare o autorizzare: * La riproduzione del programma - permanente o temporanea - con qualsiasi mezzo e forma - totale o parziale * Il caricamento, la visualizzazione, l esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione quando richiedono la riproduzione
7 Effettuare o autorizzare: - la traduzione - l adattamento - la trasformazione Diritti del titolare la modificazione - ogni altra modificazione - la riproduzione conseguente alle modifiche I diritti di chi modifica il programma non devono essere pregiudicati
8 Diritti del titolare la distribuzione Effettuare o autorizzare: - qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore o copie dello stesso compresa la locazione La vendita di una copia del programma nella CE da parte del titolare dei diritti o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
9 Licenze La licenza è un contratto con cui il titolare esercita i propri diritti patrimoniali
10 Tipi di licenze Software proprietario generalmente la licenza consente il semplice diritto di utilizzo (licenza d uso) Freeware la licenza permette la libera distribuzione ma non la modificazione (non viene distribuito il sorgente) Shareware la licenza permette la libera distribuzione, ma l utilizzo dopo un determinato periodo è condizionato (ad una registrazione, al pagamento di un corrispettivo etc.) Public domain rinuncia ai diritti sul software Free software (Free Software Foundation) Software Open Source (Open Source Iniziative)
11 Il software open source Free Software Foundation Open Source Iniziative 2 caratteristiche principali: - libero accesso al codice sorgente - effetto a cascata delle licenze
12 Le libertà fondamentali della Free Software Foundation 0. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo 1. Libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo eventualmente alle proprie necessità. L accesso al codice sorgente ne è una precondizione 2. Libertà di ridistribuire copie 3. Libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne possa trarre beneficio. L accesso al codice sorgente ne è una precondizione
13 Open source Iniziative Open source definition Libera distribuzione Distribuzione del codice sorgente e in forma compilata Modificazione e realizzazione di prodotti derivati Se file patch, allora possibili limitazioni alla modifica del codice sorgente Nessuna discriminazione verso singoli o gruppi Nessuna modificazione verso campi di applicazione I diritti sul programma trovano applicazione a tutti coloro a cui viene ridistribuito Il programma è libero sempre, non solo quando fa parte di un prodotto specifico La licenza non pone limitazioni su altro software che venga distribuito insieme al software in licenza
14 Licenze Alla Free Software Foundation e alla Open Source Iniziative sono riconducibili alcune licenze che sono considerate conformi ai principi dichiarati dall una e dall altra. La licenza GPL (General Public License) è una di queste.
15 La licenza GPL Termini generali La licenza si applica non solo al programma oggetto di licenza ma anche a qualsiasi programma che contenga il primo o una porzione di esso, anche testuale, modificata o tradotta E possibile copiare e distribuire copie testuali del codice sorgente, sempre però associate alla licenza. E possibile modificare intere copie o porzioni del programma e distribuire le modifiche a queste condizioni: - indicazione delle modifiche, della data e dell autore - applicazione della stessa licenza anche alle modifiche - le condizioni di licenza devono poter essere visibili all avvio del programma effetto a cascata
16 Licenza GPL Termini generali (continuazione) E possibile copiare e distribuire il programma in codice oggetto o in forma eseguibile a queste condizioni: - deve essere allegato il codice sorgente - deve essere presente un offerta scritta, valida tre anni, di rilasciare a chiunque al prezzo massimo del costo effettivo il codice sorgente - deve essere presente l offerta di cui sopra se se ne è stati a sua volta destinatari La licenza non si applica a parti di un lavoro che si possano chiaramente identificare come non derivate dal programma; ma se queste parti sono distribuite come parti integrante di un lavoro considerato nella sua interezza come derivato dal programma, la licenza si applica all intera distribuzione.
17 Licenza BSD Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
18 Facoltà dell utilizzatore legittimo* Facoltà Attività di riproduzione, traduzione, correzione, etc. Effettuare una copia di riserva Osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del programma Decompilazione (riproduzione del codice e traduzione della sua forma) Condizioni Se necessarie per l uso del programma in modo conforme alla sua destinazione Se necessaria per l uso Per determinare le idee e i principi su cui è basato il programma Per conseguire l interoperabilità con altri programmi Note E ammesso patto contrario Non è ammesso patto contrario Non è ammesso patto contrario Non è ammesso patto contrario * La legge riconosce a chi usa legittimamente il software (ad esempio chi abbia acquisito la licenza d uso sullo stesso) alcune facoltà, che possono essere esercitate anche se la licenza nulla dice in merito. In alcuni casi la licenza può negare la facoltà (è ammesso patto contrario), in altri non lo può fare (non è ammesso patto contrario). In tali ultimi casi, una clausola che negasse la facoltà sarebbe nulla.
19 Condizioni per la decompilazione - attività eseguita da personale legittimato; - informazioni sull interoperabilità non accessibili in altro modo; - attività di decompilazione limitata alla parte del programma mecessaria per l interoperabilità; - le informazioni ottenute non possono essere comunicate a terzi; - le informazioni ottenute non possono essere usate per fini diversi - le informazioni ottenute non possono essere utilizzate per lo sviluppo o la commercializzazione di un programma per elaboratore simile a quello sul quale si è eseguita la decompilazione
20 Il ruolo della SIAE La tenuta del Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa; ha lo scopo di precostituire una prova, che può essere utilizzata in giudizio L apposizione del contrassegno sul supporto contenente programmi per elaboratore programmi multimediali suoni, voci o immagini in movimento
21 il contrassegno può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
22 Tutela civile Provvedimenti di urgenza Descrizione dei programmi, accertamento, perizia, sequestro dei programmi e supporti, sequestro dei proventi, inibitoria provvisoria a produrre e commercializzare Provvedimenti in via definitiva Distruzione delle copie abusive, rimozione dello stato di fatto illecito, aggiudicazione al titolare delle copie contraffatte, risarcimento del danno, pubblicazione a spese del contraffattore
23 Tutela penale 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. ( )
24 Duplicazione abusiva di software Sentenze - il concetto di duplicazione La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta. Cass. Sez. III, sent. n del La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato, ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore, atteso che l'art. 171 bis della legge 633/41 sanziona ogni attività di riproduzione che contrasti con la volontà del titolare del bene, indipendentemente dalle modalità di successiva utilizzazione del programma riprodotto, e che l'art. 64-quater della stessa legge vieta espressamente lo sfruttamento dei codici del prodotto originale per la elaborazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva. Cass. Sez. III, sent. n del
25 Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto Cassazione Penale n del 6 settembre 2001 In tema di detenzione di prodotti privi di contrassegno S.I.A.E., la modifica del primo comma dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (apportata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore.
26 Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto Cassazione Penale n settembre 2001 Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della S.I.A.E., atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quella dell'espressione "detenzione per scopo commerciale" con "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.Lgs. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art. 171-bis).
27 Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto In tema di tutela del diritto d'autore, le differenti espressioni utilizzate dal legislatore nelle varie formulazioni, succedutesi nel tempo, degli art. 171-bis e 171-ter, hanno esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, allargandola allorchè è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto", e restringendola allorchè si è ritenuto configurabili i reati de qua se commessi a "fini di profitto". Cass. pen. Sez. III, , n. 149 (rv ) Sentenza contraria alla precedente!
28 Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto In tema di illecita duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore, l'art. 171 bis l.d.a. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 248/00, richiede il dolo specifico del fine di lucro, che non si identifica con qualsiasi vantaggio, nè con un mero risparmio di spesa, ma si riferisce ad un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, con conseguente restrizione della soglia di punibilità(in applicazione di tale principio la Suprema corte - annullando senza rinvio la sentenza di merito di condanna - ha escluso il fine di lucro nella condotta degli imputati, che gestivano un sito Ftp - "file transfer protocol" - mediante un computer, sul quale venivano scaricati - "download" - programmi tutelati dal diritto d'autore, i quali potevano poi essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server, atteso che gli imputati in oggetto non traevano alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server in oggetto, da cui invece traevano profitto gli utenti). Cass. pen. Sez. III, , n. 149 Attenzione! La sentenza è recente ma fa riferimento ad un caso avvenuto prima della modifica normativa che ha sostituito fine di lucro con scopo di profitto
29 La fattispecie La Guardia di Finanza ha svolto un controllo di routine presso una ditta e nei computer di essa ha trovato numerosi programmi (software) in cui mancava il numero di registrazione, o che non erano sul supporto originale, o che erano privi di manuali, o che, pur essendo muniti della prova di acquisto dal produttore, erano installati su più computer di quanti previsti dal contratto. Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il reato di cui all art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 che punisce Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societ ietà italiana degli autori ed editori ritenendo che gli accertamenti svolti costituissero prova sufficiente di una acquisizione di un uso illecito del software.
30 La sentenza (Tribunale di Bolzano 31 marzo 2005) Ciò che è stato accertato non prova affatto che l imputato l abbia detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o che abbia agito con il dolo richiesto nè che abbia agito a scopo imprenditoriale. Non è sufficiente essere imprenditore perché si realizzi lo scopo imprenditoriale richiesto dalla legge. L art. art.171- ter, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, si riferisce alla condotta di chi commette il fatto esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal l diritto d'autore. Quindi l illecito l llecito configurabile è semmai quello di cui all art. 174-ter (sanzione amministrativa) Non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto. Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur in mancanza di licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria: Il programma non è registrato perchè l acquirente ha ritenuto legittimamente di non registrarsi o perché ha omesso di far ciò per dimenticanza; Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta dalla copia in uso; Il supporto non è quello originale perchè viene usata la copia di riserva; Il venditore o installatore ha rifilato all acquirente inesperto una copia pirata; Accade che programmi un po vecchi vengano offerti gratuitamente dal produttore su riviste per indurre il pubblico ad acquistare la versione più aggiornata e compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi; Il programma è stato acquistato usato; Il programma è stato acquistato all estero ed è quindi privo (legittimamente) di contrassegno SIAE. Sono in regolare commercio in Internet i cosiddetti programmi OEM i quali sono programmi sul CD originale, destinati ad essere installati sui computer nuovi per la vendita con esso e privi di manuale; il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito contrattuale e di conseguenza la copia è del tutto legittimamente in circolazione. E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette password o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore. Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma che in ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.
31 La questione della brevettabilità del software Tutela del diritto d autore oggetto opera dell ingegno E tutelata la forma di espressione del codice sorgente o del codice oggetto ma non le idee o i principi che ne sono alla base Tutela brevettuale oggetto invenzione industriale E tutelata l invenzione. Condizioni: - novità - attività inventiva - idoneità ad un applicazione industriale
32 art. 52 Convenzione sul brevetto europeo I programmi per elaboratore, in quanto tali, non possono essere considerati invenzioni. Cosa vuol dire in quanto tali? Vuol dire privi di carattere tecnico.
33 La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici Condizione un invenzione per essere brevettabile deve costituire un contributo tecnico allo stato dell arte La giurisprudenza europea è molto variabile in materia con la conseguenza che un invenzione attuata attraverso elaboratori elettronici trova tutela in uno stato e non in un altro
34 Brevetti concessi in sede europea Esempi: sistema per scegliere degli oggetti attraverso il riconoscimento automatico degli oggetti; sistema per progettare un contenitore tridimensionale; sistema per ottimizzare i raggi X evitando sovraesposizioni; metodo per convertire automaticamente da una forma ad un altra un testo al fine di trasformarsi in comandi di stampa; sistemi di miglioramento del monitor sistema di configurazione di immagini sullo schermo
35 La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici... continuazione A questo si aggiunga il diverso regime previsto negli Stati Uniti e in Giappone dove sono brevettabili non solo i softwares ma anche i metodi commerciali informatici (business method patents) In particolare, negli Stati Uniti, non è richiesto per l assegnazione del brevetto che l invenzione fornisca un contributo tecnico
36 La proposta di direttiva COM (2002)92 Brevettabilità dell invenzione attuata attraverso elaboratori elettronici invenzione la cui esecuzione implica l uso di un elaboratore e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore; Condizioni deve essere adatta ad un applicazione industriale deve presentare un carattere di novità deve implicare un attività inventiva deve cioè arrecare un contributo tecnico, inteso come un contributo allo stato dell arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia
37 La proposta è decaduta nel 2005! Ad oggi non vi sono ancora iniziative comunitarie in materia!
Lezione 4. La tutela del software
Lezione 4 La tutela del software Software e diritto d autore Legge 633/41 Articolo 2 Sono protetti i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione
DettagliAmbito della tutela del software I diritti esclusivi sul software Le licenze d uso Le licenze del software libero Le facoltà dell utilizzatore
/H]LRQ TXDUWD Ambito della tutela del software I diritti esclusivi sul software Le licenze d uso Le licenze del software libero Le facoltà dell utilizzatore legittimo Il ruolo della SIAE Tutela civile
DettagliLe licenze d uso. Le principali tipologie di licenze
Le licenze d uso La legge 633/41 attribuisce in via esclusiva all autore dell opera software tutti i diritti derivanti dall opera stessa, e vieta e punisce ogni abuso che leda questi diritti esclusivi.
DettagliIl software: la tutela d autore
Il software: la tutela d autore Avv. Beatrice Cunegatti Il brevetto di software Dottorato di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell informatica Bologna, 24 novembre 2003 Fonti normative Convenzione
DettagliDiritto d autore e banche di dati
Introduzione al diritto d autore: Le banche di dati Dott.ssa Michela Rossi Corso di laurea Giurisprudenza Informatica giuridica 2012/2013 Diritto d autore e banche di dati Diritto d autore Diritto d autore
DettagliLICENZE D'USO E TIPOLOGIE DI SOFTWARE
LICENZE D'USO E TIPOLOGIE DI SOFTWARE Il software è tutelato dalle leggi sul diritto d'autore, in maniera simile a quanto avviene per le opere letterarie. Il contratto che regola l'uso del software è la
DettagliCorso di Informatica
Corso di Informatica Modulo 1 1.7-Informatica e legislazione 1 Prerequisiti Utilizzo elementare del calcolatore 2 1 Introduzione Il calcolatore come strumento di lavoro o svago, può far nascere problemi
DettagliModulo 1. Concetti di base della Tecnologia dell Informazione ( Parte 1.8) Rielaborazione dal WEB: prof. Claudio Pellegrini - Sondrio.
Modulo 1 Concetti di base della Tecnologia dell Informazione ( Parte 1.8) Rielaborazione dal WEB: prof. Claudio Pellegrini - Sondrio Copyright Tutte le software house tutelano il loro diritto a impedire
DettagliDirettiva 98/84/CE del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.
Direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. Decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 OBIETTIVO Armonizzazione delle
DettagliLicenze d uso libere. Rossetto Stefano Seminario di Commercio Elettronico
Licenze d uso libere Rossetto Stefano Seminario di Commercio Elettronico Open Source L OSI definisce un elenco di condizioni per definire una licenza Open Source: 1. Redistribuzione libera; 2. Codice sorgente
DettagliAspetti legali. Tutela legale del software
Aspetti legali Tutela del Sw Tutela della privacy informatica dati personali azioni che invadono la sfera personale Censura su Internet 1 Tutela legale del software 2 Normative Legge 22/4/41 n. 633 sul
DettagliGuida alla prevenzione della pirateria software SIMATIC
Guida alla prevenzione della pirateria software SIMATIC Introduzione Questa guida è stata realizzata per aiutare la vostra azienda a garantire l utilizzo legale del software di Siemens. Il documento tratta
DettagliALTRA ECONOMIA. Le licenze nel software. di virtualmondo. terza parte del seminario sul software libero. per contatti luciano@aniene.
ALTRA ECONOMIA Le licenze nel software di virtualmondo terza parte del seminario sul software libero per contatti luciano@aniene.net Le licenze L'utilizzo del software può essere concesso gratuitamente
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche
Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento
DettagliCONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL
CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL Versione del 01 Dicembre 2015 DEFINIZIONI Cliente: persona fisica o giuridica, consumatore o professionista,
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente
DettagliLICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI
LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI IMPORTANTE AVVISO: LEGGERE ACCURATAMENTE ED ASSICURARSI DI AVER COMPRESO IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L UTENTE FINALE PRIMA DI ACCETTARE
DettagliRegistrazione I soggetti del diritto d autore
Cosa sono i beni informatici? I beni informatici Corso Nuove tecnologie e diritto Lezione 2-4 maggio 2004 Claudia Cevenini Beni in senso giuridico = cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810
Dettagliesurv Contratto di licenza per l utente finale
esurv Contratto di licenza per l utente finale Indice Definizioni... 3 Contratto di licenza... 3 Licenza, installazione e restrizioni di utilizzo... 3 esurv Smart... 4 esurv FirstOne... 4 esurv Premium...
Dettagli20.03.2015. REV. 2015/00 Pag. 1 di 5
REV. 2015/00 Pag. 1 di 5 PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE INDICE: 1. OBIETTIVI 2. DESTINATARI 3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI 4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE 4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
DettagliPRIVACY POLICY DEL SITO WEB
PRIVACY POLICY DEL SITO WEB Via Cola di Rienzo, 243 I - 00192 ROMA Tel. +39 06.97614975 Fax +39 06.97614989 www.aido.it aidonazionale@aido.it C.F. 80023510169 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI
DettagliTecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara ghbncl@unife.it
Tecniche Informatiche di ricerca giuridica Nicolò Ghibellini Università di Ferrara ghbncl@unife.it Sesta lezione I contratti del software Modelli di tutela Distribuzione commerciale Tutela giuridica del
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 4.90.1H2. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 4.90.1H2 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO... 3 2 STAMPA DELLA SCHEDA DI TRASPORTO...
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliProvincia Autonoma di Bolzano Disciplinare organizzativo per l utilizzo dei servizi informatici, in particolare di internet e della posta
Provincia Autonoma di Bolzano Disciplinare organizzativo per l utilizzo dei servizi informatici, in particolare di internet e della posta elettronica, da parte degli uffici provinciali e dell amministrazione
DettagliCOMUNICATO RELATIVO ALLA TUTELA DEI NOSTRI MARCHI
COMUNICATO RELATIVO ALLA TUTELA DEI NOSTRI MARCHI Informazioni relative a Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale, Diritto all ambiente ed altri copyright registrati e protetti Diritto all ambiente Corsi
DettagliLA PRIVACY DI QUESTO SITO
LA PRIVACY DI QUESTO SITO 1) UTILIZZO DEI COOKIES N.B. L informativa sulla privacy on-line deve essere facilmente accessibile ed apparire nella pagina di entrata del sito (ad esempio mediante diciture
DettagliSoftware Libero. Terra Futura - Firenze
Cosa è il Software Libero Terra Futura - Firenze Simone Piccardi: piccardi@softwarelibero.it April 10, 2005 1 L Associazione Software Libero L Associazione Software Libero, è una associazione culturale
DettagliINFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it
INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it redatto ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 2 GENNAIO 2014 documento pubblico 1 PREMESSA 3 SEZIONE
DettagliVCC-HD2300/HD2300P VCC-HD2100/HD2100P
VCC-HD2300/HD2300P VCC-HD2100/HD2100P Avviso relativo al copyright Come utilizzare questo manuale Informazioni sul Copyright/Come utilizzare questo manuale1/8 Il presente manuale di istruzioni è coperto
DettagliSottoscrizione dell accordo
Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»
DettagliIn questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
LE POLICY SULLA PRIVACY DI QUESTO SITO PERCHE QUESTO AVVISO In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliIl software. E' una serie di istruzioni eseguite dal PC.
Corso "Software Open Source per il commercio elettronico Modulo: Applicazioni di ecommerce L'OPEN SOURCE Il software E' una serie di istruzioni eseguite dal PC. I programmatori Sono degli informatici che
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliEVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI
EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI Dott.ssa Stefania Ercolani Società Italiana degli Autori ed Editori WEB TV, WEB RADIO E VIDEO ON DEMAND: UN REBUS NORMATIVO? LE FONTI Direttiva
DettagliL'Open Source nella cultura giuridica italiana. -e anche al di fuori di essa
L'Open Source nella cultura giuridica italiana. -e anche al di fuori di essa Alberto Di Cagno Law student at Università Degli Studi di Bari Aldo Moro Specializing in tech law, italian certified electronic
DettagliArea Sistemi Sicurezza Informatica
InfoCamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni Note sull installazione di CardOS API 2.2.1 Funzione emittente 70500 Area Sistemi Sicurezza Informatica NOTE su
DettagliPRIVACY POLICY SITO INTERNET
I H A D S.R.L. VIALE CAMPANIA 33 I - 20133 MILANO PRIVACY POLICY SITO INTERNET Tel. +39 029941767 Fax +39 02700506378 www.ihad.it info@ihad.it Cap Soc: 10000 C.F. e P.IVA 04558090967 R.E.A. 1756291 PERCHÉ
DettagliINFORMATIVA SULLA PRIVACY. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
INFORMATIVA SULLA PRIVACY In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di una informativa che
Dettagli1) GESTIONE DELLE POSTAZIONI REMOTE
IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE DATI VIA FTP Per FTP ( FILE TRANSFER PROTOCOL) si intende il protocollo di internet che permette di trasferire documenti di qualsiasi tipo tra siti differenti. Per l utilizzo
DettagliApprovato dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012
Robert Bosch S.p.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 PARTE SPECIALE G: REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI Approvato
DettagliIl compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE.
Il contrassegno La Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941), stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE FOTOCOPIE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE FOTOCOPIE ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO SCUOLA DELL INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO Via G. D Annunzio 157-73020 SCORRANO (LE) Tel. (+39) 0836/466074 Fax (+39) 0836/465052
DettagliEUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy
Privacy Policy EUROCONSULTANCY-RE di Concept Design 95 Ltd Registered in England - Co. Reg. no. 3148248 - VAT no.690052547 (GB) No. Iscrizione Camera di Commercio di Milano (REA) 1954902 Codici Fiscale
DettagliIntroduzione al diritto d autore
Introduzione al diritto d autore Lezione n. 1 Il diritto d autore Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Art. 1 Sono protette ai sensi
DettagliPosta elettronica, Internet e controlli sui dipendenti Relatore Avv. Giampiero Falasca
Area Professionale Posta elettronica, Internet e controlli sui dipendenti Relatore Avv. Giampiero Falasca Lo Statuto dei lavoratori Art. 4 La norma vieta l utilizzo di impianti audiovisivi per finalità
DettagliProf.ssa Enrica Morena AZIENDA
Prof.ssa Enrica Morena AZIENDA Definizione Art. 2555 c.c. È il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa AZIENDA E IMPRESA Sono concetti differenti AZIENDA è il complesso
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.20.1H4. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.20.1H4 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 2 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO... 3 1.1 Aggiornamento Patch Storica...
DettagliCircolazione e tutela del software nella federazione russa
Circolazione e tutela del software nella federazione russa Nell esercizio di attività di impresa e commerciali nella Federazione Russa rivestono crescente importanza i software e le banche dati. Presentiamo
Dettaglill sito Internet www.nesocell.com è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I-10144 Torino - Italia P. IVA 10201820015
ll sito Internet www.nesocell.com è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I-10144 Torino - Italia P. IVA 10201820015 Nesocell Srl rispetta la privacy dei visitatori del sito sopracitato e si impegna
DettagliRegime IVA Moss. Premessa normativa
Nota Salvatempo Contabilità 13.0 15 GENNAIO 2014 Regime IVA Moss Premessa normativa La Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE, art. 5 prevede che dal 1 gennaio 2015 i servizi elettronici, di telecomunicazione
DettagliLa responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società
La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società Se non vi è prova certa su queste condizioni, il proprietario di un azienda. risponde anche penalmente dell operato
DettagliLe copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia?
Università degli studi dell'insubria L'amministrazione digitale italiana a 10 anni dal CAD (2015-2015): e poi? Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia? Gea Arcella Notaio
DettagliPRIVACY POLICY DI LattinaDesign S.r.l.s
PRIVACY POLICY DI LattinaDesign S.r.l.s INFORMATIVA SULLA PRIVACY In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano
DettagliSAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)
SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA
DettagliIndice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------
DettagliLa legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
DettagliDIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 23 aprile 2009. relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D Autore Servizio III Diritto D Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
DettagliXVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CASSINELLI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1921 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CASSINELLI Modifiche all articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di definizioni
DettagliSchermata principale NOTA. (1) La Libreria è la schermata principale di questa app. Toccare per visualizzare i file e le cartelle dell'app.
Progettato per iphone, ipod touch e ipad, MusicSoft Manager può essere utilizzato per eseguire le seguenti operazioni di gestione per song, dati di stile e altri file utilizzati su strumenti musicali digitali.
DettagliLE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO
LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO di Claudio Venturi Sommario: 1. Premessa. 2. Le sanzioni per il commercio all ingrosso e al dettaglio
DettagliGLI ASPETTI GIURIDICI DELL INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE SOMMARIO 1. Chi non comunica non esiste! Diritto all informazione 2. Tutela della privacy Privacy e riservatezza 3. Diritto d autore 4. Software
DettagliIL SOFTWARE E LA SUA TUTELA
IL SOFTWARE E LA SUA TUTELA UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DIRITTO PRIVATO DELL INFORMATICA A.A. 2006/2007 DOCENTI:PROF.BRUNO TROISI DOTT.MASSIMO FARINA AUTORE:ENRICO LOI
DettagliCambio Codice IVA (dal 21% al 22%)
Cambio Codice IVA (dal 21% al 22%) Sommario CAMBIO CODICE IVA (DAL 21% AL 22%) PREMESSA... 2 CREAZIONE NUOVI CODICI IVA... 3 LINEA AZIENDA... 7 Cambio codice iva prodotti... 8 LINEA CONTABILE... 9 Contabilità...
DettagliEnte Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Via Turi, 27 70013 Castellana Grotte (BA) PRIVACY POLICY DEL SITO ISTITUZIONALE
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliDISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE
DettagliLa privacy policy di questo sito
La privacy policy di questo sito In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un informativa
DettagliRegolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia
Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.04.2010 INDICE TITOLO I - PATROCINIO...2
DettagliComune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Sommario Art. 1 Titolarità, denominazione ed uso del marchio Art. 2
DettagliNOTE LEGALI E PRIVACY
NOTE LEGALI E PRIVACY L'accesso a questo sito web da parte dei visitatori è soggetto alle seguenti condizioni. Le informazioni, i loghi, gli elementi grafici, le immagini, e quant'altro pubblicato e/o
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliPRIVACY POLICY DI digitaldictionary.it. Digital Dictionary Servizi s.r.l. Milano via Paleocapa 1, 20121 (MI) P.IVA/CF: 08492830966 REA: MI-2029601
2015 Digital Dictionary Servizi s.r.l PRIVACY POLICY DI digitaldictionary.it 1 Informativa ai sensi dell art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La
DettagliCassazione Penale Sez. II, 27 febbraio 2013 n. 9220 - Pres. Petti, Est. Gentile RITENUTO IN FATTO
DETENZIONE PER FINI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SUPPORTI AUDIOVISIVI ABUSIVAMENTE RIPRODOTTI E RICETTAZIONE: LA LEX MITIOR SI APPLICA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE VIENE MODIFICATA IN SENSO PEGGIORATIVO Cassazione
DettagliLa valutazione delle immobilizzazioni immateriali
CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione
DettagliCIE_CSP GUIDA INSTALLAZIONE. Versione 1.0
CIE_CSP GUIDA INSTALLAZIONE Versione 1.0 Data Preparazione 31.10.2001 Nota sul manuale Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano obbligo
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
DettagliDiritto d'autore L. 633/41
Diritto d'autore L. 633/41 Il diritto d'autore nel SW contempla tutti gli aspetti originali, compreso il materiale alla base della preparazione, tipicamente il lavoro di analisi e progettazione. Sono esclusi
DettagliProtocollo Informatico (D.p.r. 445/2000)
Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000) Ricerca veloce degli atti, archiviazione, fascicolazione ed inventario semplice e funzionale Collegamento tra protocolli tramite la gestione dei fascicoli e visualizzazione
DettagliGestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del 11.11.08
1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO Descrivere la gestione della documentazione e delle registrazioni del sistema di gestione 3. APPLICABILITÀ La presente procedura
DettagliCitySoftware PROTOCOLLO. Info-Mark srl
CitySoftware PROTOCOLLO Info-Mark srl Via Rivoli, 5/1 16128 GENOVA Tel. 010/591145 Fax 010/591164 Sito internet: www.info-mark.it e-mail Info-Mark@Info-Mark.it SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA Realizzato
DettagliDEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO E BILANCIO DEL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE
DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO E BILANCIO DEL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE Ai sensi dell art. 2615 bis del codice civile, i consorzi, entro due mesi dalla chiusura dell esercizio, devono
DettagliDIRETTIVE. DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
L 111/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.5.2009 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO ALL ACCESSO MEDIANTE VPN AI CENTRI SERVIZI DI INNOVAPUGLIA
Pagina: 1 di 7 ALL ACCESSO MEDIANTE VPN AI CENTRI SERVIZI DI INNOVAPUGLIA Copia a distribuzione controllata n.ro. Distribuita a:.. Pagina: 2 di 7 Storia delle revisioni: EDIZIONI E REVISIONI Edizione e
DettagliNOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE
Università degli Studi di Macerata NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE La società dell informazione e della conoscenza Tutte le organizzazioni, pubbliche
DettagliGli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:
Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliCaratteristiche della prestazione intellettuale:
LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia
DettagliDOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
DettagliAMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE RAPPORTO DI LAVORO 1 Il rapporto individuo azienda si basa su un contratto per lo scambio di una prestazione di lavoro a fronte di un corrispettivo economico retribuzione
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
Dettagli18, 21 febbraio, 5, 11, 18 marzo 2008
18, 21 febbraio, 5, 11, 18 marzo 2008 Informazioni generali Legge 22 aprile 1941, n. 633 più volte modificata modifiche disorganiche farraginosa in corso di revisione integrale (presentata bozza il 18.12.2007)
DettagliPaolo Zatelli. Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università di Trento. Open Source e Free Software. Open Source e Free Software
Paolo Zatelli Università di Trento 1/11 Paolo Zatelli Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università di Trento Paolo Zatelli Università di Trento 2/11 Free Software Il termine free si deve tradurre
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.10.2H2. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.10.2H2 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO... 3 1.1 Aggiornamento Patch Storica...
DettagliPrincipali adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti speciali
MODULO 3 Gestione dei rifiuti speciali Principali adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti speciali Dott. Michele Santoro I principali adempimenti amministrativi connessi alla produzione
Dettagli