Il certificato successorio europeo. Paolo Pasqualis Notaio in Portogruaro
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- Viviana Cocco
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1 Paolo Pasqualis Notaio in Portogruaro
2 Il regolamento 650/2012 (artt. 62 e ss.) istituisce il certificato successorio europeo, documento standardizzato destinato a semplificare le procedure necessarie a dare la prova della qualità di erede o legatario o di amministratore dell eredità o di singoli beni che ne fanno parte. Illustrazione dei motivi e dei criteri tenuti in considerazione dal legislatore europeo si ha nei considerando da 67 a 72.
3 L utilità avuta di mira dal legislatore europeo è stata quella di porre rimedio alla varietà delle regole oggi vigenti, diverse da Stato a Stato, e che non sempre permettono di dare la prova della qualità di erede, legatario o amministratore in forza dei propri documenti o delle proprie procedure nazionali. L art. 63 precisa in dettaglio lo scopo. Il certificato non sostituisce i documenti nazionali che già esistono ed il suo uso è facoltativo (art. 62).
4 Il rilascio del certificato avviene secondo un procedimento dettagliato che il regolamento stesso disciplina (artt. 64 e ss.). In primo luogo deve essere individuata l autorità competente. Così l art. 64: Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell articolo 4, dell articolo 7, dell articolo 10 o dell articolo 11..
5 E ancora l art. 64: L autorità di rilascio è: a) un organo giurisdizionale quale definito all articolo 3, paragrafo 2; o b) un altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione. Gli Stati membri dovranno indicare quali sono le rispettive autorità nazionali competenti al rilascio del certificato.
6 Il legislatore italiano, con l art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis) ha disposto: 1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 [ ] è rilasciato [ ] da un notaio[ ]. 2. Avverso le decisioni adottate dall autorità di rilascio ai sensi dell articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisone impugnata.
7 Le regole di competenza per il rilascio del certificato sono modellate su quelle previste per la competenza giurisdizionale: - Art. 4, residenza abituale - Art. 7, scelta di legge - Art. 10, competenza sussidiaria - Art. 11, forum necessitatis
8 La ratio fondamentale di queste norme è quella di consentire, per quanto possibile, che l autorità competente ad emettere il certificato si trovi a dover applicare la propria legge (infatti la regola generale è quella dell art. 21, che prevede l applicabilità della legge del luogo di residenza abituale del defunto; in parallelo l art. 4 prevede la competenza giurisdizionale della autorità dello stesso luogo).
9 In caso di scelta della legge applicabile (ai sensi dell art. 22) sarà l art. 7 che guiderà l individuazione della autorità competente, con la conseguenza che le regole previste dagli artt. 5 e 6 diventeranno applicabili anche al rilascio del certificato successorio: in questi casi, allora, potrà essere competente una autorità chiamata ad applicare una legge diversa da quella nazionale.
10 L art. 10 riguarda il caso in cui il defunto non fosse residente in uno Stato membro. Potrà comunque provvedere al rilascio del certificato l autorità di uno Stato membro: a) se il defunto ne era cittadino; b) se aveva avuto ivi la propria residenza abituale, c) potrà essere competente anche l autorità del luogo in cui sono situati dei beni (cfr. art. 10, par. 3).
11 L art. 11 dispone per il caso di impasse totale (forum necessitatis): da notare che queste regole che sono chiaramente improntate al criterio di evitare al massimo il diniego di giurisdizione si applicano anche alle autorità competenti al rilascio del certificato (sono espressamente richiamate all art. 64).
12 Il contenuto della domanda è dettagliatamente indicato all art. 65. Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 16 dicembre 2014) sono stati pubblicati i moduli previsti, tra l altro, per la domanda e per il rilascio del certificato.
13 Da notare che, per la domanda di certificato, l art. 65, par. 2, prevede che il richiedente può utilizzare il modulo (non deve). Per il rilascio, invece, l uso del modulo è obbligatorio (art. 67, par. 1, in fine).
14 La fase istruttoria che precede il rilascio del certificato è regolata dall art. 66 e si presenta di delicata definizione. Il notaio, infatti, nel nostro ordinamento non possiede alcun particolare potere di indagine, ispezione o accesso che consenta di operare d ufficio (salvo ispezione ai pubblici registri).
15 Occorrerà, quindi, ben individuare gli spazi che lo stesso art. 66 consente all autorità emittente. Una prima questione, molto italiana, è quella che nasce dalla lettura del par. 3, circa l utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, al momento di uso limitato nell ambito amministrativo. La previsione del regolamento ne amplia automaticamente la possibilità di utilizzo anche davanti all autorità nazionale emittente o no?
16 Esigenza pratica sentita è quella di dare pubblicità all esistenza di una domanda di rilascio (art. 66, par. 4), anche al fine di evitare duplicazioni o attività in conflitto tra loro. Naturalmente il migliore risultato potrebbe essere ottenuto con l uso di uno schedario centrale elettronico delle domande, preferibilmente seguito da un archivio centrale elettronico dei certificati, una volta rilasciati.
17 Il contenuto del certificato è indicato in dettaglio nell art. 68 (che mostra, se ve ne fosse bisogno, l impegno richiesto all autorità emittente). Da notare, tra le molte indicazioni, quella prevista dalla lett. h, relativa al regime patrimoniale familiare del defunto, anche derivante da eventuali convenzioni o dalla esistenza di rapporti che abbiano effetti comparabili con il matrimonio.
18 Probabilmente proprio per l esigenza di massima chiarezza e leggibilità del certificato (data la mole di dati che esso può contenere), il regolamento prevede che l autorità lo emetta utilizzando il modulo previsto dall art. 67. Anche dell emissione del certificato occorre dare la massima informazione possibile ai beneficiari (art. 67, par.2).
19 L originale del certificato resta presso l autorità emittente. Ne circoleranno le copie, che possono essere rilasciate non solo ai richiedenti ma anche a chiunque dimostri di avervi interesse (art. 70, par. 1). Le copie sono valide per un periodo di sei mesi (dall emissione del certificato), salvo motivato rinnovo (art. 70, par. 3).
20 Il certificato potrà essere rettificato, modificato o revocato (art. 71). E prevista una procedura di ricorso avverso le decisioni (positive o negative) dell autorità competente al rilascio (art. 72). Gli effetti del certificato possono essere sospesi (art. 73), anche dalla stessa autorità emittente.
21 Gli effetti del certificato (art. 69). Per produrre i suoi effetti il certificato non richiede alcuna ulteriore procedura (non delibazione, né deposito in atti, legalizzazione, Apostille). La sua stesura su di un formulario/schema standard potrebbe anche dispensare da traduzione (o limitarla solo ad alcune parti di esso).
22 Il certificato crea una presunzione circa la sussistenza e l esattezza degli elementi che esso contiene (art. 69, par. 2). Chi negozia con il portatore di un certificato può presumere di contrattare con persona legittimata (art. 69, par. 3), a meno che sia a conoscenza del contrario (o lo ignori per sua colpa grave).
23 Così anche nel caso di atti di disposizione si presume che il portatore del certificato sia legittimato a disporre, salvo conoscenza diversa o ignoranza per colpa grave (art. 69, par. 4). Questione tra le più controverse: il certificato è veramente (art. 69, par. 5) titolo idoneo per la trascrizione [ ] nel pertinente registro?
24 La stessa norma da ultimo richiamata (art. 69, par. 5) lo dice e poi lo nega, tramite il richiamo all art. 1, par. 2, lettere k) e l). I considerando 18 e 19 fanno capire come il legislatore comunitario abbia cercato un (difficile, se non impossibile) compromesso. Aggrava la situazione il fatto che i testi di questa norma siano diversi nelle diverse lingue.
25 Non ci aiuta neppure un approccio più generale: siamo in grado di definire quale è la natura giuridica del certificato? Il regolamento non lo dice. Occorre probabilmente tentare una ricostruzione mettendo insieme gli elementi che il regolamento ci offre e collocandoli tra quelli già noti al nostro sistema. Ma questo consentirà una qualificazione europea? Buona per tutti i Paesi dell UE?
26 Grazie per l attenzione! Paolo Pasqualis ppasqualis@notariato.it
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