Art. 18 statuto dei lavoratori: reintegrazione e indennità sostitutiva
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1 Art. 18 statuto dei lavoratori: reintegrazione e indennità sostitutiva Prosegue il tentativo della giurisprudenza di merito di smarcarsi dall orientamento consolidato della Corte di Cassazione circa gli effetti che l esercizio del diritto di opzione ex art. 18, comma quinto, stat. lav., comunicato in esito ad una sentenza di reintegrazione, esprime sulla persistenza del rapporto di lavoro sottostante. Nulla quaestio sulla facoltà per il lavoratore, in presenza dei requisiti dimensionali per l applicazione della tutela reale, di operare la propria scelta di monetizzare il diritto alla reintegrazione in servizio optando per il versamento di un indennità sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione. Il punto controverso, sul quale si misurano le tesi contrapposte della giurisprudenza di merito e della giurisprudenza di legittimità, risiede nella valutazione delle conseguenze che derivano, sul piano contrattuale, dalla comunicazione al datore di lavoro della volontà di usufruire, ai sensi del comma quinto dellart. 18 stat. lav., dell indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione. Costituisce insegnamento consolidato della Suprema Corte, da una parte, che la sola manifestazione di volontà del lavoratore di opzione per le quindici mensilità non sia idonea ad estinguere il rapporto di lavoro, essendo ulteriormente richiesto che sia versata in misura piena l indennità sostitutiva della reintegrazione. In senso contrario, osserva la prevalente giurisprudenza di merito che l esercizio del diritto di opzione, una volta che la relativa comunicazione sia pervenuta alla parte datoriale, comporta la cessazione del
2 rapporto di lavoro, a prescindere dal momento in cui sia effettuato il pagamento delle mensilità sostitutive di legge. Il problema si era posto, nei termini in cui viene tutt oggi dibattuto, a seguito dell interpretazione dell art. 18, comma quinto, stat. lav. resa ad opera della Corte Costituzionale, che nel respingere alcuni rilievi di incostituzionalità della norma, sollevati in relazione alla sua riformulazione ad opera della l n. 108 aveva accostato il diritto di opzione per le 15 mensilità sostitutive della reintegrazione ad una obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris. Affermava, in questo senso, il Giudice delle leggi che il diritto alla reintegrazione rientrasse nell ambito di applicazione degli artt e segg. del codice civile e che, all interno di questa disciplina, fosse da inquadrare nello schema della obbligazione con facoltà alternativa, in forza della quale al lavoratore/creditore era attribuito il potere di sostituire alla prestazione principale della ricostituzione del rapporto di lavoro una prestazione di natura economica, costituita dal versamento dellindennità sostitutiva nella misura di quindici mensilità. Partendo da questa ricostruzione, che la Consulta aveva espresso nella sentenza n. 81 del 4 marzo 1992 (in Foro it. 1992, I, 2044 e in RIDL 1993, II, 20) e riproposto nelle due ordinanze n. 160 del 2 aprile 1992 (in Foro it. 1992, I, 2044 e in LPA 1992, 1788) e n. 426 del 9 novembre 1992 (in Gazzetta Uff. 1992, n. 48), si raggiungeva la conclusione per cui la cessazione del rapporto di lavoro non si verificherebbe con il semplice esercizio dell opzione per l indennità sostitutiva della reintegrazione, ma richiederebbe l adempimento della prestazione indennitaria a carico del datore di lavoro. Diretta conseguenza della qualificazione del diritto alla reintegrazione ex art. 18, quinto comma, stat. lav. come una obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore,
3 secondo l autorevole insegnamento della Corte Costituzionale, è che il rapporto di lavoro rimane in vita sino alla effettiva corresponsione delle 15 mensilità, senza che la previa comunicazione del lavoratore di optare per l indennità sostitutiva e, quindi, di rinunciare al reintegro possa comportare lo scioglimento del vincolo contrattuale. Testualmente, si legge in Corte Cost. 4 marzo 1992 n. 81 che il rapporto non cessa per effetto della dichiarazione di scelta del lavoratore, come si dovrebbe pensare se essa avesse la valenza di dichiarazione di recesso, bensì solo al momento e per effetto del pagamento dellindennità sostitutiva. Da queste premesse ha mosso l orientamento consolidatosi in seno alla Corte di Cassazione, per il quale permane in capo al datore di lavoro, anche dopo l esercizio del diritto di opzione e sino alla effettiva corresponsione dell indennità sostitutiva di cui all art. 18, quinto comma, stat. lav., l obbligo di versare le retribuzioni mensili ed effettuare i versamenti contributivi proprio in ragione della persistente validità del contratto di lavoro. La Suprema Corte aggiunge un tassello alle argomentazioni sviluppate dal Giudice delle leggi, fa un passo ulteriore in avanti, e conclude che, poichè il rapporto di lavoro non può dirsi risolto sino a quando non sia adempiuta l obbligazione alternativa prescelta dal lavoratore in sostituzione della reintegrazione, restano a carico del datore di lavoro/debitore anche le obbligazioni di natura retributiva e previdenziale riconducibili al contratto di lavoro. E solo nel momento in cui viene adempiuta la prestazione alternativa mediante il pagamento delle quindici mensilità sostitutive della reintegrazione che il rapporto di lavoro si estingue e il datore di lavoro è liberato dalle obbligazioni economiche e contributive che ne discendevano a suo carico. In termini, ha ripetutamente affermato la Corte di Cassazione che L obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al datore di lavoro a norma dell art. 18 della l. n.
4 300 del 1970, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione (introdotta in sede di novellazione dellart. 18 da parte dell art 1, l. n. 108 del 1990), prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da questultimo, di scegliere tale indennità in luogo della reintegrazione. Ne consegue che, fino a quando permane l obbligo del datore di lavoro di reintegrare, egli è tenuto al risarcimento del danno cui il lavoratore ha parimenti diritto, posto che il citato art. 18, comma quinto, attribuisce al lavoratore la facoltà di optare per lindennità sostitutiva, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto dal quarto comma, e che il diritto a far valere quale titolo esecutivo la sentenza che, nel disporre la reintegrazione del lavoratore licenziato, ha attribuito a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della riassunzione, non viene meno per effetto della dichiarazione di opzione per le quindici mensilità comunicata al datore di lavoro, sino a quando quest ultimo non abbia eseguito la suddetta prestazione. (Cass n , in Mass. Giur. Lav. 2003, 11, 861; ex plurimis, Cass n. 2891, in Guida al lavoro 2006, 9, 43; Cass n in Lav. giur. 2003, 7, 679; Cass n , in Rep. Foro it. 2000, v. Lavoro (rapporto), 608; Cass n. 7581, in RIDL 1998, II, 312). Con ammirevole insistenza, continua a contrapporsi a questo orientamento una parte significativa della giurisprudenza di merito, pronunciatasi a più riprese, anche nel recente periodo, con decisioni di segno contrario che vengono riproposte con ampio spazio dalle riviste di settore. Ritiene questa giurisprudenza, pur senza discostarsi dal presupposto qualificatorio enunciato dalla Corte Costituzionale e ripreso dalla Corte di Cassazione, che il vincolo contrattuale si scioglie con l esercizio del diritto
5 di scelta per le quindici mensilità in sostituzione della reintegrazione o, ancor meglio, trattandosi di atto recettizio, nel momento in cui la comunicazione del lavoratore di optare per l indennità sostitutiva perviene nella sfera del datore di lavoro. Seguendo questa prospettiva, il rapporto di lavoro si interrompe immediatamente per effetto dell esercizio del diritto di opzione, mentre il datore di lavoro non è più tenuto ad alcuna prestazione risarcitoria nei confronti del lavoratore che abbia optato per l indennità sostitutiva. Il ritardo successivo accumulato nel versamento delle quindici mensilità sostitutive del diritto alla reintegrazione, ormai rinunciato, non potrà comportare il versamento delle retribuzioni mensili medio tempore, secondo la formulazione dell art. 18, quarto comma, stat. lav., ma unicamente produrre le conseguenze della mora debendi (ovvero, il versamento di interessi legali e rivalutazione monetaria). In senso conforme, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di merito, osservando che Il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui il lavoratore opta per l indennità sostitutiva, provocando con ciò la trasformazione dell oggetto della primitiva obbligazione datoriale (quella di reintegrare il prestatore): dal tale momento il lavoratore è infatti esonerato dall obbligo di rendere la prestazione, che il datore non potrà pertanto più chiedergli, talchè eventuali ritardi nella corresponsione dellindennità potranno avere rilevanza unicamente sul piano degli accessori del credito tardivamente soddisfatto, non invece determinare una sorta di ultrattività del rapporto, che per le parti non è più, né può essere, fonte di alcuna futura obbligazione (Trib. Torino , in Mass. Giur. Lav. 2006, 4, 250, con pregevole nota di E. Bagianti; anche, Trib. Torino e Trib. Roma , ibid. 2006, 4, 250). Questa conclusione è stata, vieppiù, spiegata dalla giurisprudenza con il carattere irreversibile dell opzione
6 per l indennità sostitutiva ex art. 18, quinto comma, stat. lav., nel senso che, una volta esercitata la scelta per le quindici mensilità in sostituzione della reintegrazione, il lavoratore non può modificare la propria volontà e pretendere la ricostituzione del rapporto. L esercizio del diritto di opzione esprime un effetto conclusivo sulla prosecuzione del rapporto e interrompe definitivamente il sinallagma contrattuale, con il conseguente venir meno delle reciproche obbligazioni cui erano tenuti il datore di lavoro, da un lato, e il prestatore di lavoro, dallaltro. In questo senso, se il lavoratore, a seguito della rinuncia alla prosecuzione del rapporto, non può più adempiere alla prestazione lavorativa, neppure il datore di lavoro è più tenuto alla corrispondente controprestazione retributiva. Questa argomentazione è stata efficacemente espressa da Trib. Roma (in Lav. giur. 2006, 9, 905), per il quale Il danno risarcibile per licenziamento illegittimo ai sensi del comma 4 dellart. 18 St. lav. può comprendere tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell esercizio dell opzione ai sensi del comma 5 dello stesso art. 18 St. lav., non potendosi configurare un diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla comunicazione di voler esercitare lopzione, per cui il ripristino della attualità del rapporto non è più possibile; infatti dall esercizio dell opzione cessa la disponibilità alla ripresa del servizio e viene meno il rapporto sinallagmatico tra retribuzione e prestazione. Un altro indirizzo, sostenuto da autorevole dottrina (per una ricostruzione della quale, v. M. DAntona, Licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva della reintegrazione: la Corte Costituzionale gioca danticipo, in Foro it. 1992, I, 2045; M. D Antona, Art. 1 Reintegrazione, in D Antona, De Luca Tamajo (a cura di), La disciplina dei licenziamenti individuali, in Nuove leggi civ. 1991, 172; Niccolai, Art. 18 Reintegrazione, in Mazzotta (a cura di), I licenziamenti,
7 Milano 1992, 801), è pervenuto alla medesima conclusione, per la quale il rapporto contrattuale è interrotto con la mera comunicazione della scelta per l indennità sostitutiva, sul presupposto che l esercizio del diritto d opzione configura una ipotesi di dimissioni per giusta causa legalmente tipizzate. La giusta causa sarebbe da rinvenire, seguendo questa tesi, nel licenziamento dichiarato illegittimo, che integra una situazione oggettiva tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, così legittimando il recesso immediato del lavoratore. Optando per l indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione, in altri termini, il lavoratore si dispone a risolvere il contratto di lavoro avvalendosi di una specifica ipotesi di recesso per giusta causa, che è stata tipizzata, giustappunto, nell art. 18, quinto comma, stat. lav. Ha aderito a questa ricostruzione Trib. Napoli (in questa Rivista, 1997, 3, 647), per il quale La richiesta di corresponsione dell indennità prevista dal 5 comma dellart. 18 SL, configura un ipotesi di dimissioni, determinando l effetto legalmente predeterminato di sostituire alla reintegrazione l obbligo di pagare l indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. Questultimo indirizzo, che configura il diritto di opzione per le quindici mensilità sostitutive in luogo della reintegrazione come una ipotesi di recesso del lavoratore legalmente tipizzata, potrebbe offrire lo spazio per superare quel contrasto tra gli orientamenti contrapposti espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Questi orientamenti, infatti, pur arrivando a conclusioni opposte, muovono dalla medesima qualificazione del diritto di opzione ex art. 18, comma quinto, stat. lav., riconducendolo nello schema civilistico della obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore. La tesi espressa dalla dottrina giuslavoristica maggioritaria
8 ha, invece, il pregio di pervenire al risultato della risoluzione immediata del rapporto di lavoro sulla base di un presupposto del tutto autonomo e svincolato dalle precedenti elaborazioni della giurisprudenza, per cui l esercizio del diritto di opzione integra una fattispecie ulteriore, espressamente disciplinata dall art. 18, quinto comma, stat. lav., di dimissioni del lavoratore per giusta causa. Per una consulenza in merito non esitare a contattarci. info@iltuolegale.it E assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.
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