COMUNE DI SCANDICCI. (Provincia di Firenze)

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1 COMUNE DI SCANDICCI (Provincia di Firenze) PIANO COMUNALE/REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE (Legge Regionale 7 Febbraio 2005, n. 28 art. 40 comma 5) Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 32 in data INDICE Titolo 1 Norme generali Articolo 1 Ambito di applicazione Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Esercizio dell attività Articolo 4 Modalità di esercizio dell attività Articolo 5 Durata delle concessioni Articolo 6 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi Articolo 7 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli Articolo 8 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai portatori di handicap Articolo 9 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Articolo 10 Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze nei mercati e nelle fiere Articolo 11 Modalità di utilizzo del posteggio Articolo 12 Limiti e divieti per gli operatori Articolo 13 Vendita a mezzo di veicoli Articolo 14 Commissione consultiva Articolo 15 Pagamento dei tributi comunali Articolo 16 Sospensione e decadenza dell autorizzazione Articolo 17 Trasferimento e modifiche di mercati, fiere e posteggi fuori mercato 1

2 Articolo 18 Sub ingressi Articolo 19 Circolazione pedonale e veicolare Articolo 20 Modalità di assegnazione dei nuovi posteggi a seguito del trasferimento di mercati, fiere e posteggi fuori mercato Articolo 21 Attività e manifestazioni non previste Articolo 21 bis Affidamento della gestione Titolo 2 Mercati Articolo 22 Svolgimento del mercato Articolo 23 Svolgimento dei mercati Articolo 24 Festività Articolo 25 Mercati Straordinari - Capo I - Mercato Settimanale - - Capo II - Mercati Rionali- - Capo III - Mercati Straordinari - Titolo 3 Fiere Articolo 26 Scandicci Fiera Articolo 27 Festa di San Zanobi Articolo 28 Mercatini di Natale Articolo 29 Altre fiere Titolo 4 Fiere Promozionali Articolo 30 Fiere promozionali Articolo 31 Vetrina Antiquaria Articolo 32 Mostra dei Fiori Articolo 33 Alberi di natale Titolo 5 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario 2

3 Articolo 34 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario Titolo 6 Posteggi fuori mercato (posteggi isolati) Articolo 35 Individuazione e criteri di assegnazione Articolo 36 Svolgimento dell attività Articolo 37 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi Articolo 38 Posteggi occasionali Articolo 39 Attività stagionali Articolo 39 bis Riqualificazione posteggi Titolo 7 Commercio itinerante Articolo 40 Modalità di svolgimento Articolo 41 Zone vietate Articolo 42 Produttori Agricoli Titolo 8 Concessioni temporanee Articolo 43 - Autorizzazioni e concessioni temporanee di posteggio. Titolo 9 Norme finali Articolo 44 Variazione localizzazione e dimensionamento posteggi Articolo 45 Validità delle presenze Articolo 46 Sanzioni Articolo 47 Pubblicita Graduatorie Articolo 48 Schede allegate Articolo 49 Orari di vendita Articolo 50 Abrogazioni Titolo 1 Norme generali 3

4 Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti statali e regionali. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per Decreto: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59 per le parti ancora applicabili; b) per Legge Regionale: la L. R. n 28 del 7 febbraio 2005 e s.m.i, dal titolo codice del commercio testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti. c) Per commercio sulle aree pubbliche: l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità. d) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. e) Per mercato: l area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Piano/Regolamento Comunale, per l offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande. f) Per mercato rimesso: l'edizione anticipata o posticipata dello stesso qualora il giorno di ordinario svolgimento cada in giorno festivo. g) Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi, salvo quanto previsto dal Piano/Regolamento Comunale. h) Per posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l esercizio dell attività commerciale. i) Per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione. j) Per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. 4

5 k) Per fiera promozionale: la manifestazione commerciale, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. l) Per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. m) Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio: l atto rilasciato dal Comune sede di posteggio che consente agli operatori l utilizzo dello stesso. in un mercato, fuori mercato o in una fiera; n) Per posteggio/giorno: il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere. o) Per presenze in un mercato: il numero delle volte che l operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale. p) Per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato l attività in tale fiera. q) Per miglioria: la priorità stabilita nei concorsi per l assegnazione dei posteggi vacanti in una fiera o in un mercato a favore di operatori già lì titolari di posteggio. r) Per posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli, soggetti portatori di handicap ed imprenditoria giovanile. s) Per settore merceologico: quanto previsto dall articolo 12 della legge regionale per esercitare l attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare. t) Per spunta: operazione con la quale dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. u) Per spuntista: l operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall operatore in concessione o non ancora assegnato. Articolo 3 Esercizio dell attività 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all art. 71 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n. 59, secondo le seguenti tipologie: a) su posteggi dati in concessione; 5

6 b) in forma itinerante, con esclusione delle aree vietate di cui all art. 41 del presente regolamento. 2. L'esercizio dell attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione se effettuato su posteggio dato in concessione ed a dichiarazione di inizio attività o ad altra forma autorizzatoria, se effettuato in forma itinerante. 3. L'autorizzazione all'esercizio dell attività e la concessione decennale di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio, in base all art. 32 della legge regionale L.R. 28/2005 e s.m.i., l'autorizzazione abilita a: a) all esercizio nell ambito del territorio regionale dell attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato; b) alla partecipazione alle fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario. 4. l'esercizio dell attività di vendita in forma itinerante è soggetto a dichiarazione di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, da presentare al Comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, nel caso di società di cui al comma 1 del presente articolo, e può essere effettuato dalla data di ricevimento della dichiarazione. La dichiarazione di inizio attività di cui al precedente comma abilita anche a: a) all esercizio dell attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; b) all esercizio nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato; c) alla partecipazione alle fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario. 5. La cessione o l affidamento in gestione dell attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse costituiranno titolo per il subentrante al fine dell assegnazione in concessione decennale dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Articolo 4 Modalità di esercizio dell attività 1. L attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante deve essere svolta personalmente dal titolare del titolo abilitativo. In caso di società di persone l attività può essere esercitata dai singoli soci. 2. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, ai sensi dell art 39 della Legge Regionale, l esercizio dell attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori purché in possesso dei requisiti di cui all Art. 71 del Decreto Legislativo 26 Marzo Il rapporto con l impresa titolare e il possesso dei requisiti di cui all Art. 71 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all art. 46 del dlgs 445/2000. Tale 6

7 dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dell attività di vigilanza e controllo. Articolo 5 Durata delle concessioni 1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate previa verifica, da parte dell Amministrazione Comunale, della sussistenza in capo al concessionario dei requisiti per l esercizio dell attività. 2. La concessione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni a meno che l Amministrazione Comunale, con apposita e motivata deliberazione, disponga di non procedere al rinnovo e non ne venga dato preavviso al titolare almeno sei mesi prima della scadenza della concessione. 3. Nel caso in cui l area in cui si trova il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell area da parte dell Amministrazione. 4. La durata temporale della concessione di suolo pubblico per il posteggio non può in ogni caso superare la durata dell autorizzazione amministrativa. Articolo 6 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi 1. Ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale, l Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando nel quale sono specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità ed i requisiti per la presentazione delle domande. 2. L assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri: Maggiore numero di presenze maturate nell ambito del mercato, nella fiera, nel posteggio fuori mercato; A parità di presenze, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio attività che risulta dal registro delle imprese. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione; Ulteriori criteri possono essere stabiliti dall Amministrazione comunale in sede di approvazione del bando, sulla base delle eventuali specificità dei posteggi da assegnare; I bandi di cui al comma 1 sono inviati alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. Articolo 7 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli 7

8 1. L assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli è formulata secondo i criteri di cui all art Per i produttori agricoli, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese viene sostituito facendo riferimento alla data di rilascio dell autorizzazione di cui al Dlgs 228/01, ovvero alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi della Legge n. 241/ E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere: a) decennale annuale, ovvero con validità estesa all'intero anno solare; b) decennale stagionale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Articolo 8 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai portatori di handicap 1. L assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi degli art. 3 e 4 della Legge n. 104 del , avviene sulla base di una graduatoria specifica, formulata secondo i criteri di cui all art. 6. Articolo 9 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 1. L operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera non occupi il posteggio entro le ore 8.00, è considerato assente e si procede all assegnazione del posteggio ad altro operatore (spuntista). 2. L assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'art. 29, lettere i e j, della Legge Regionale. 3. Allo scopo mantiene piena efficacia la graduatoria redatta ai sensi della precedente Legge Regionale n. 10/ A parità di numero di presenze nel mercato o nella fiera, si tiene conto dell anzianità complessiva maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, con riferimento alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l attività di commercio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l Iscrizione al Registro delle Imprese del de cuius. 5. In caso di spostamento della data di svolgimento del mercato si procede comunque alla rilevazione delle presenze degli spuntisti. 6. L assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap ed ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente ai soggetti aventi gli 8

9 stessi requisiti. 7. Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, i soggetti interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, il proprio titolo abilitativo entro le ore Articolo 10 Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari nei mercati e nelle fiere 1. La registrazione delle presenze e effettuata dalla Polizia Municipale, o da altri incaricati dalla Amministrazione Comunale, mediante annotazione dei dati anagrafici dell operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo. 2. Mantengono piena efficacia le registrazioni relative alle presenze dei concessionari effettuate nella vigenza della precedente legge regionale n. 10 del Il concessionario che non occupi il proprio posteggio entro le ore 8.00 sarà considerato assente ed il posteggio verrà assegnato alla spunta. L assenza non sarà conteggiata, qualora l assegnatario del posteggio produca nei giorni successivi idonea documentazione comprovante cause di forza maggiore. 4. Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di anticipazione e di spostamento dei mercati. 5. La Polizia Municipale, o altri incaricati dalla Amministrazione Comunale, provvedono ad annotare le assenze dei concessionari e le presenze degli spuntisti. 6. Nei mercati straordinari, intesi come edizioni aggiuntive dei mercati con lo stesso organico delle edizioni ordinarie, verranno conteggiate solo le presenze degli spuntisti. 7. Nelle fiere è obbligatoria la presenza dell operatore per tutta la durata dell evento. In caso contrario salvo casi di forza maggiore, l operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. Articolo 11 Modalità di utilizzo del posteggio 1. E vietato occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito e comunque qualsiasi altro spazio non indicato in concessione. E altresì vietato modificare i limiti spaziali del posteggio assegnato. 2. E vietato collocare le tende in modo da costituire impedimento ai mezzi di soccorso e autorizzati. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, è vietato collocare le tende ad un altezza dal suolo inferiore nella parte più bassa a 2.5 mt. è vietato altresì sporgere dallo spazio concesso oltre la metà del corridoio di separazione tra i banchi. Qualora si tratti di posteggi isolati, le tende di protezione al banco di vendita non dovranno eccedere per forma e dimensione la superficie concessionata. E vietato inoltre esporre la merce utilizzando le tende di protezione o qualsiasi altra struttura o attrezzatura al di fuori dei limiti dell area concessa. 4. E vietato, nell allestimento delle strutture destinate alla vendita, piantare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo, e comunque danneggiare il posteggio assegnato. In tal caso, l operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. 9

10 5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia tale da non recare disturbo al pubblico ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E altresì vietato provocare clamori e lanciare grida per attirare i clienti. 6. E' vietato agli operatori dei mercati e delle fiere di non osservare l allineamento dei banchi sulla parte frontale, salvo diversa disposizione degli addetti al controllo. 7. E vietato all operatore di lasciare rifiuti nel posteggio al termine dell occupazione. Articolo 12 Limiti e divieti per gli operatori 1. E vietato non rispettare gli orari di accesso e rimozione delle attrezzature indicati nel presente regolamento; 2. L attività di vendita deve essere svolta secondo le modalità di cui all art. 4 del presente regolamento. In ogni caso, durante l esercizio dell attività è obbligatorio esporre il titolo autorizzatorio in originale. 3. Il concessionario ha l obbligo di corrispondere all Amministrazione Comunale gli importi relativi al canone per l occupazione del suolo pubblico, della tariffa servizi e di ogni altra somma riferibile alla occupazione ed all utilizzo del posteggio,, salvo diversa disposizione, entro i termini stabiliti dai regolamenti comunali vigenti in materia. 4. In caso di subingresso nell attività, il nuovo concessionario succede al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti, compreso, qualora sussistano importi non onorati, negli oneri dovuti all Amministrazione Comunale comprensivi di sanzioni e interessi. 5. Il concessionario è obbligato ad esibire le ricevute degli avvenuti pagamenti di cui al comma precedente ai soggetti incaricati dal comune per l attivita di vigilanza e controllo. 6. Gli operatori che intendono partecipare all assegnazione dei posteggi eventualmente vacanti (spuntisti) devono essere presenti entro le ore 8, se non diversamente specificato. In caso di mancato rispetto l operatore è escluso dalle operazioni di assegnazione del posteggio e dall assegnazione della presenza. All operatore a cui viene assegnato il posteggio e che vi rinuncia, non viene assegnata la presenza. 7. In caso di decadenza, revoca o cessazione dell attività è fatto divieto all operatore trattenere il titolo autorizzatorio, lo stesso dovrà essere restituito entro 30 giorni all ufficio che ha provveduto al suo rilascio. Articolo 13 Vendita a mezzo di veicoli 1. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli è consentito solamente mediante l utilizzo di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione sanitaria. 2. E vietato, salvo diversa disposizione, il mantenimento dei veicoli nei posteggi isolati fuori dell orario di attività Tale possibilita è subordinata ad apposita autorizzazione ed al pagamento degli oneri previsti dalle 10

11 norme sull occupazione del suolo pubblico. I veicoli autorizzati non devono essere approntati per la vendita e non devono occupare spazi eccedenti per forma e dimensione lo spazio concessionato. Articolo 14 Commissione Consultiva 1. E istituita una Commissione con funzione consultiva composta da: Dirigente del Settore Sviluppo Economico Un rappresentante del Settore Polizia Municipale Un membro per ciascuna delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative Un rappresentante dell Associazione dei Consumatori. 2. La Commissione di cui al comma precedente viene sentita dall Amministrazione Comunale in merito a problematiche inerenti i mercati ed all attuazione del presente regolamento. Articolo 15 Pagamento dei tributi comunali 1. Il pagamento di qualsiasi somma riferibile all occupazione del posteggio ed all attivita è disciplinato dalla vigente legislazione e dai regolamenti comunali in materia. 2. Il pagamento del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente in materia; Articolo 16 Sospensione e decadenza della autorizzazione/concessione 1. L autorizzazione/concessione viene sospesa dall Amministrazione Comunale con propri provvedimenti: nei casi di cui all art. 104 comma 5 della legge regionale; nel caso di ritardato pagamento, oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza, di almeno uno degli oneri relativi all esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche. 2. Ai sensi dell'art. 108 della Legge Regionale, costituiscono cause di decadenza dall autorizzazione e concessione di posteggio: il venir meno dei requisiti di cui agli art. 13 e 14 della Legge Regionale; il mancato inizio dell attività entro centottanta (180) giorni dalla data di rilascio dell autorizzazione/concessione o dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio attività, salvo proroga da concedersi da parte dell Amministrazione Comunale in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine. il mancato utilizzo del posteggio nel mercato o fuori mercato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro (4) mesi nell anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività ove 11

12 questo sia inferiore all anno solare, fatti salvi i casi di cui all art. 71 commi 2, 3 e 3 bis della Legge Regionale. il mancato utilizzo nella fiera del posteggio per un numero di giorni superiore ad un terzo di quelli previsti in un triennio, fatti salvi i casi di cui all art 71 commi 2, 3 e 3 bis della Legge Regionale. il mancato pagamento, oltre 90 giorni dalla scadenza, di almeno uno degli oneri relativi all esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche. Articolo 17 Trasferimento e modifiche di mercati, fiere e posteggi fuori mercato 1. Ai sensi dell art 40 commi 6 e 7 della L.R., per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato, delle fiere. Al riguardo il Comune consulta le associazioni di cui al comma 3 dell art. 40 della L.R. e definisce congrui termini per le nuove collocazioni. Articolo 18 Subingressi 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta per il subentrate il diritto alla reintestazione del titolo abilitativo. La comunicazione di subingresso, corredata dalla idonea documentazione deve essere presentata al Comune nei termini e con le modalità previste dalla legge Regionale. 2. Nel caso in cui la documentazione non sia completa, l ufficio competente provvede a richiedere le dovute integrazioni ed i termini del procedimento vengono sospesi. Le integrazioni devono pervenire entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto l ufficio provvederà ad archiviare la pratica e il subentrante non risulterà abilitato all esercizio dell attività. 3. Nel caso in cui la comunicazione pervenga oltre i termini stabiliti dalla vigente legge regionale, saranno applicate le sanzioni ivi previste. Articolo 19 Circolazione pedonale e veicolare 1. Le aree di svolgimento dei mercati e delle Fiere, individuate ai sensi del Piano/Regolamento, sono soggette ai necessari provvedimenti di viabilità, determinati con apposita ordinanza emanata ai sensi dell art. 7 del vigente Codice della Strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione. Articolo 20 Modalità di assegnazione dei nuovi posteggi a seguito del 12

13 trasferimento di mercati, fiere e posteggi fuori mercato In caso di trasferimento di mercati, fiere e posteggi fuori mercato effettuati ai sensi dell articolo 17, l assegnazione dei nuovi posteggi agli operatori avverrà con le seguenti modalità: 1. Facendo scegliere il posteggio all operatore, sulla base della priorità determinatasi dalla graduatoria. In caso di assenza dell operatore al momento della scelta, il posteggio, una volta terminate le operazioni di scelta da parte degli operatori presenti, verrà assegnato mediante estrazione a sorte. 2. Mediante sorteggio qualora non esista una graduatoria di un bando di concorso o non sia possibile ricostruirla. Il sorteggio è consentito anche qualora in presenza di una graduatoria, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non sia possibile eseguire con la dovuta celerità la procedura di cui al comma 1. Articolo 21 Attività e manifestazioni non previste 1. Per motivate e particolari esigenze, le attività di natura commerciale e/o promozionale non previste dal presente Piano/regolamento potranno essere autorizzate dall amministrazione mediante delibera di Giunta Comunale. La deliberazione dovrà prevedere: Periodo o data di svolgimento; Soggetto organizzatore e/o affidatario della gestione se previsto; Individuazione della tipologia dell attività in riferimento alle disposizioni legislative; Luogo e modalità di svolgimento e disciplina della manifestazione; Modalità di assegnazione dei posteggi; Termini per la presentazione delle domande; Eventuali prescrizioni; 2. Quanto sopra dovrà essere contenuto anche negli atti dirigenziali previsti dal presente Regolamento. Articolo 21 bis Affidamento della gestione 1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 8, della Legge Regionale, il Comune, al fine di qualificare l esercizio dell attività commerciale, può affidare l intera gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e delle altre manifestazioni di cui al presente regolamento, a consorzi e cooperative di operatori, associazioni senza fine di lucro o associazioni di categoria, compresa l ammissione degli operatori e la verifica del possesso dei requisiti morali e professionali degli stessi, l affidatario dovrà inoltre provvedere alla cura ed al rispetto di gli adempimenti di ordine igenico sanitario e di sicurezza imposti dalle vigenti normative. In caso di fiera promozionale tematica, cioè limitata a determinate specializzazioni merceologiche e/o produttive, spetterà all affidatario la verifica sull idoneità degli articoli esposti a fini della compatibilità con gli scopi della manifestazione, pena la revoca dell affidamento. E fatta salva la facoltà di controllo da parte degli 13

14 organi preposti. La Giunta Comunale con proprio atto determinerà le modalità per l individuazione dei soggetti di cui al presente articolo e le garanzie eventualmente richieste. Titolo 2 Mercati 14

15 Capo I - Mercato Settimanale Articolo 22 Svolgimento del mercato 1. Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge ogni sabato nella Piazza Togliatti e nella attigua cd. Piazzetta Rossa. Qualora il giorno del sabato risulti festivo, il mercato avrà luogo, di norma, il primo giorno feriale antecedente, ad eccezione del 6 Gennaio, 10 Maggio e 8 Dicembre, giorni in cui il mercato, anche se concomitante con giorno festivo, viene confermato anziché anticipato al giorno precedente, salvo diversa disposizione stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale, consultate le organizzazioni di categoria. 2. In occasione della Fiera annuale di Ottobre, la localizzazione del mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, in accordo con il Comando Polizia Municipale. 3. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 7.30 alle ore Nel periodo estivo, dal giorno 16 Giugno incluso al primo sabato di Settembre compreso, la fine delle operazioni di vendita è anticipata alle ore 13, E vietata la circolazione veicolare all interno dell area del mercato secondo quanto disposto dalla segnaletica posta agli accessi dello stesso. E fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. L accesso all area di mercato è consentito ai concessionari entro le ore In ogni caso è obbligo lasciare liberi gli spazi comuni da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura come segue: dai concessionari entro le ore 8.30,oppure le se non svolgono l attività nel pomeriggio; dagli operatori che abbiano ottenuto il posto con le operazioni di spunta entro le ore Gli operatori che hanno ottenuto il posto a seguito delle operazioni di spunta delle ore 13.00, hanno l obbligo di accedere all area mercato e occupare il posteggio entro le ore Le operazioni di rifornimento di merci ai banchi devono essere effettuate solo con veicoli a braccia. E vietato all operatore di lasciare rifiuti nel posteggio al termine dell occupazione. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un ora dalla chiusura delle operazioni di vendita. 7. Nel mese di agosto ed in occasione dei mercati rimessi e dei mercati straordinari, al fine di compattare il mercato settimanale, gli operatori concessionari dei posteggi contrassegnati dai numeri 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148, potranno trasferirsi nei posteggi non assegnati nell area principale del mercato. L assegnazione è effettuata, su richiesta degli interessati, da parte degli incaricati dell amministrazione, prima della assegnazione dei posteggi agli spuntisti. L assegnazione è effettuata in base a quanto previsto nell Art. 9 del presente regolamento. Qualora risultino presenti operatori che partecipano alla spunta in numero superiore ai posti liberi dell area principale, tali operatori potranno occupare i posteggi indicati nel primo capoverso del presente comma, rimasti liberi a seguito dello spostamento. 15

16 8. Gli operatori che intendono lasciare il posteggio entro le ore devono comunicarlo entro le ore agli addetti al controllo, terminare le operazioni di vendita entro le ore e lasciare libero il posteggio entro le ore Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno svolgere l attività di vendita fino alle ore e lasciare il posto non prima delle In caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati. 9. Nel periodo invernale alle ore si procede ad assegnare i posteggi resisi liberi a coloro che, avendo partecipato alle operazioni di spunta della mattina, non abbiano ottenuto il posteggio. Capo II - Mercati Rionali Articolo 23 Svolgimento dei mercati 1. I mercati rionali per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolgono nei giorni infrasettimanali nei luoghi indicati nelle specifiche schede allegate al presente Regolamento. 2. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 7.30 alle ore L accesso alle aree di mercato è consentito ai veicoli dei concessionari entro le ore 8.00 ed entro le 9.00 ai veicoli degli spuntisti. In ogni caso gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all attività di vendita entro e non oltre le ore 8.30 per i concessionari, e non oltre le 9.00 per gli spuntisti. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un ora dalla chiusura delle operazioni di vendita. 3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al Capo I del presente Titolo. Articolo 24 Festività 1. Nel periodo delle festività natalizie dall 8 Dicembre al 5 Gennaio tutti i mercati rionali possono osservare l orario del mercato settimanale. Gli operatori che intendono avvalersi di tale facoltà devono comunicarlo al personale incaricato al momento della rilevazione delle presenze/assenze e provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di integrazione per la COSAP. Non è prevista la riassegnazione dei posteggi non utilizzati nell orario pomeridiano 2. Nella domenica antecedente il Natale si svolgono tutti i mercati rionali con l organico previsto per lo stesso giorno in cui cade il Natale. 3. Nel caso in cui il Natale cada di sabato il mercato settimanale verrà anticipato al venerdì, di conseguenza il mercato rionale di Piazza Togliatti del venerdì sarà a sua volta anticipato alla domenica precedente. Capo III - Mercati Straordinari 16

17 Articolo 25 Mercati straordinari 1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive dei mercati tradizionali, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno; 2. Ai mercati straordinari possono partecipare i concessionari dei mercati ordinari e le adesioni dovranno pervenire di norma 21 giorni prima della data di svolgimento attraverso la presentazione della certificazione del pagamento degli oneri dovuti per il mercato. 3. Il mercato straordinario potrà aver luogo solo se le adesioni raggiungeranno almeno il 40% degli operatori del mercato ordinario. 4. I mercati straordinari si svolgono nell area individuata all interno della sede ordinaria, fatta salva la facoltà di individuare con deliberazione della Giunta Comunale una sede diversa. 5. Nel caso in cui le adesioni siano inferiori al numero dei posteggi presenti nel mercato, si procederà al compattamento degli operatori mediante estrazione a sorte del posteggio. 6. La deliberazione di Giunta Comunale di istituzione del/i mercato/i straordinaro/i, per motivate e particolari esigenze, potrà disporre ulteriori e/o diversi criteri per la partecipazione e lo svolgimento. 7. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati rimessi o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti. Titolo 3 Fiere 17

18 Articolo 26 Scandicci Fiera 1. La manifestazione Scandicci Fiera si svolge, dal sabato antecedente il secondo giovedì del mese di Ottobre alla domenica successiva ( 9 gg.), in un area individuata di norma nel centro cittadino fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di individuare aree diverse per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze dell Amministrazione. 2. All interno di Scandicci Fiera si svolge per un (1) giorno, il secondo giovedì di Ottobre di ogni anno, la manifestazione Fierone di Scandicci costituita da operatori su aree pubbliche. Le operazioni di vendita relative a tale manifestazione si svolgono dalle ore 7.30 alle ore e l accesso all area è consentito ai concessionari dalle ore In ogni caso gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all attività di vendita entro e non oltre le ore Gli spuntisti dovranno lasciare liberi gli spazi comuni entro un ora dall assegnazione. Il posteggio dovra essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un ora dalla chiusura delle operazioni di vendita. 3. Gli operatori che intendono partecipare alle operazioni relative alla spunta dovranno essere presenti entro le ore A Scandicci Fiera hanno titolo a partecipare, per l intera durata della manifestazione, n. 21 operatori su aree pubbliche del settore alimentare denominati Fondatori (operatori su area pubblica che hanno partecipato alla Fiera fino dalle prime edizioni e considerati pertanto fondatori della Fiera). Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore Partecipano inoltre a Scandicci Fiera cinque operatori su aree pubbliche, del settore alimentare, collocati all interno del parco dei divertimenti. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore L Amministrazione comunale, nell ambito della manifestazione, può autorizzare fino a due mercati straordinari di cui all Art.25. Articolo 27 Festa di San Zanobi 1. Alla Fiera denominata Festa di San Zanobi, che si svolge ogni anno il 10 maggio, hanno titolo a partecipare gli operatori su aree pubbliche, fino all esaurimento dei posteggi individuati e messi a disposizione dall Amministrazione con delibera della Giunta. La deliberazione della Giunta Comunale dovrà individuare il luogo, la modalità di svolgimento e la disciplina della manifestazione nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi e le eventuali prescrizioni. 2. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un ora dalla chiusura della manifestazione. Articolo 28 Mercatini di natale 18

19 1. In occasione delle festività natalizie, nel periodo compreso dall 8 dicembre al 5 gennaio, si svolge la Fiera Mercatini di Natale, ubicata all interno di Piazza Togliatti fatta salva una diversa ubicazione individuata con delibera di Giunta. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al competente ufficio Comunale entro il 10 Novembre. I giorni, l esatta collocazione dei posteggi e le modalità di realizzazione della manifestazione saranno determinati con apposito provvedimento dirigenziale. 2. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 7.30 alle ore Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un ora dalla chiusura della manifestazione. Articolo 29 Altre Fiere Sono individuate le seguenti fiere: Madonna dei Fiori si svolge la prima domenica dopo Pasqua. Madonna di Scandicci Alto si svolge la prima domenica del mese di Maggio. Ognissanti 8 Marzo San Valentino Festa della Befana Luna Park della Quaresima 1. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al competente ufficio Comunale 30 giorni prima dell inizio della manifestazione. 2. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 7.30 alle ore Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un ora dalla chiusura della manifestazione. Titolo 4 Fiere Promozionali Articolo 30 19

20 Fiere promozionali 1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. 2. Per motivate e particolari esigenze, il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dal Piano, previo confronto con le Associazioni di Categoria, in tal caso l assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dei criteri di cui all art. 9 del presente Regolamento, specificati nell atto istitutivo di cui all art Nel caso in cui la manifestazione assuma carattere di periodicità, il Comune può procedere all inserimento di questa all interno del Piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo. Articolo 31 Vetrina Antiquaria 1. La Fiera promozionale Vetrina Antiquaria è disciplinata da quanto disposto nella specifica convenzione di gestione stipulata tra l Amministrazione ed il soggetto gestore, individuato ai sensi del comma n. 8 art 40 della L.R. e sulla base di quanto disposto dal presente regolamento. 2. La Fiera promozionale Vetrina Antiquaria si svolge con cadenza mensile nell ultima domenica di ogni mese, escluso Giugno, Luglio e Agosto. 3. L area interessata dalla manifestazione di cui al comma precedente, è localizzata in Piazza Matteotti nell area antistante la sede dell ex Palazzo Comunale. 4. Alla Fiera promozionale Vetrina Antiquaria hanno titolo a partecipare operatori su aree pubbliche ed in sede fissa sia in possesso dei requisiti per la vendita di cose antiche o usate, sia del settore collezionismo, operatori iscritti all albo artigiani/restauratori ed operatori su aree pubbliche del settore alimentare. 5. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 20,00. L accesso all area della manifestazione è consentito dalle ore 7.00 alle ore Articolo 32 Mostra Dei Fiori 1. La domenica precedente alla manifestazione di cui all articolo 27, salvo diversa disposizione, si svolge la fiera promozionale Mostra dei Fiori in P.za Matteotti, alla quale sono ammessi a partecipare operatori su aree pubbliche, produttori agricoli e imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese per la vendita di piante e fiori. 2. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al competente ufficio Comunale 30 giorni 20

21 prima dell inizio della manifestazione 3. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 7.30 alle ore Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un ora dalla chiusura della manifestazione. Articolo 33 Alberi di Natale 1. In occasione delle festività natalizie, nel periodo compreso dall 8 Dicembre al 24 Dicembre, si svolge la fiera promozionale Alberi di Natale. 2. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al competente ufficio Comunale 30 giorni prima dell inizio della manifestazione 3. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 7.30 alle ore Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un ora dalla chiusura della manifestazione. Titolo 5 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario 21

22 Articolo 34 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario. 1. Manifestazioni commerciali a carattere straordinario, tali manifestazioni, per cui il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio, possono essere effettuate al fine di promuovere il territorio, favorire iniziative tese alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche; per promuovere l integrazione tra operatori comunitari ed extra comunitari; per favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale, per valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive. 2. Mercati in festa e mercati serali, tali manifestazioni commerciali, si svolgono, prioritariamente, nel centro cittadino, preferibilmente nel corso che collega P.zza Togliatti con P.zza Matteotti, compatibilmente con le esigenze di viabilità, previa domanda di partecipazione. Possono essere organizzate dall Amministrazione Comunale oppure essere gestite da un ente organizzatore, previo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e degli altri oneri previsti. 3. Si applica per le suddette manifestazioni quanto previsto dall articolo 21. Titolo 6 Posteggi fuori mercato Articolo 35 Individuazione e criteri di assegnazione 22

23 1. I posteggi isolati sono individuati nelle specifiche schede allegate. I posteggi possono essere generici o specializzati. Questi ultimi possono, a loro volta, essere individuati per tipologia merceologica o riservati ai produttori agricoli. 2. Può essere, inoltre, prevista una operatività del posteggio limitata a periodi specifici in ragione della commercializzazione di particolari prodotti stagionali o di particolari flussi turistici. 3. L assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale nel quale dovranno essere specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità ed i requisiti per la presentazione delle domande. I bandi sono formulati secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale. 4. Il Comune rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione sulla base di una graduatoria formata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: Maggiore numero di presenze maturata nell ambito del posteggio; A parità di presenze, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio attività che risulta dal registro delle imprese. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione; Articolo 36 Svolgimento dell attività 1. Il concessionario è libero di determinare in base alle esigenze dell utenza, gli orari di apertura e di chiusura della propria attività nella fascia oraria , con il limite minimo di sette ore e massimo di tredici ore giornaliere, da comunicare all ufficio competente al momento della richiesta del rilascio dell autorizzazione. 2. Le variazioni di orario possono essere effettuate con cadenza non inferiore a tre mesi e devono essere comunicate con le modalità di cui sopra. Articolo 37 Criteri di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi 1. L operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell attività non occupi il posteggio entro l orario prescelto per l inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all assegnazione del posteggio ad altro operatore. 2. L assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi avverrà con le modalità di cui all'art. 34, comma 3, della Legge Regionale. 3. Nel caso in cui sul posteggio siano installate strutture permanenti o semipermanenti, autorizzate ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, non è prevista l assegnazione ad altro operatore in caso di assenza del concessionario, ma verrà comunque rilevata l assenza dello stesso. 4. Nel caso di posteggi privi di concessionario (revoca, decadenza o mancata assegnazione a seguito di bando) l assegnazione avverrà da parte degli incaricati dell amministrazione previa richiesta scritta del potenziale assegnatario e del pagamento degli oneri prima dell inizio dell attività. L assegnazione avverrà 23

24 seguendo i criteri di cui all Art. 34 comma 3 della L.R.; 5. I posteggi fuori mercato di nuova istituzione, così come individuati dal Piano, non possono essere utilizzati dall amministrazione fino all espletamento del concorso pubblico per il rilascio della concessione decennale. Articolo 38 Posteggi occasionali 1. Posteggi occasionali possono essere istituiti temporaneamente per particolari esigenze e per un periodo limitato, in occasione di particolari festività o in determinati periodi dell anno, anche a servizio di manifestazioni a carattere non commerciale. L istituzione del posteggio, la collocazione e i criteri di attribuzione saranno determinati con delibera della giunta comunale ai sensi dell art. 21, anche contestualmente all atto che istituisce la manifestazione non commerciale. Articolo 39 Posteggi per attività stagionali 1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. 2. Le due principali tipologie di posteggi stagionali sono: a) posteggi ove è consentita la vendita dal 16 aprile al 14 ottobre; b) posteggi ove è consentita la vendita dal 15 ottobre al 15 aprile. 3. Il numero dei posteggi, e più in generale, degli spazi da destinarsi all esercizio dell attività, come i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e ogni altro interesse pubblico. 4. I titolari di concessioni per i posteggi stagionali, rilasciate in data anteriore all approvazione del presente regolamento hanno facoltà di richiedere la trasformazione da stagionale a permanente a seguito di espressa rinuncia a tutti gli altri posteggi in concessione al medesimo titolare. L operatività di tali posteggi sarà definita con l atto di trasformazione Articolo 39 bis Riqualificazione dei posteggi fuori mercato 1. I titolari di concessioni rilasciate in data anteriore all approvazione del presente regolamento, hanno la facoltà di riqualificare il posteggio e le strutture esistenti autorizzate, secondo le linee guida che 24

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