La disciplina dei prodotti alimentari
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- Camilla Poletti
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1 Associazione Italiana di Diritto Alimentare La disciplina dei prodotti alimentari Roma Cassa Avvocati 12, 19, 26 ottobre 2010
2 I PRODOTTI DI QUALITA AVV. FABIO GIUSEPPE LUCCHESI
3 Denominazione di Origine Protetta (DOP) Marchio di tutela giuridica che viene attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali) che umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo. Il marchio DOP è riconoscibile dai colori rosso e giallo.
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5 Indicazione Geografica Protetta (IGP) Indica un marchio di origine che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un area geografica determinata. Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo. Il marchio IGP è riconoscibile dai colori blu e giallo.
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7 Regolamento (Cee) del 14 luglio 1992, n Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari Consiglio della Comunità Europea adotta un quadro giuridico relativo alla protezione delle Dop e delle Igp dei prodotti agricoli e alimentari. Tali prodotti beneficiano, quindi, di un sistema volontario di protezione che conferisce ai produttori interessati la possibilità di proteggere determinate denominazioni attraverso la loro registrazione e l ottenimento dei relativi diritti
8 Regolamento (CE) del 20 marzo 2006, n. 510 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari A far data dalla sua pubblicazione, detto regolamento modifica la previgente disciplina, semplificando le norme relative alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
9 Ambito di applicazione Prodotti suscettibili di riconoscimento: - Allegato I del Trattato CEE - Allegato I Reg. (Ce) 510 / prodotti alimentari - Allegato II Reg. (Ce) 510 / prodotti agricoli La tassatività di tale elencazione trova quale presupposto la preventiva verifica operata dal Legislatore comunitario sull esistenza di un legame tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica. Attualmente in Italia le denominazioni registrate sono 202.
10 Allegato I Trattato CEE Tra gli altri: - Carne e relativa preparazione - Latte e derivati - Prodotti di origine animale - Legumi, ortaggi, frutta - Oli vegetali e grassi - Pesce e relativa preparazione - Zuccheri - Vini
11 Allegato I del Reg. (Ce) n. 510 / Birre Prodotti alimentari - Bevande a base di estratti di piante - Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria - Gomme e resine naturali - Pasta di mostarda - Paste alimentari - Sale
12 Allegato II del Reg. (Ce) n. 510 /2006 Prodotti agricoli - Fieno - Oli essenziali - Sughero - Cocciniglia - Fiori e piante ornamentali - Lana - Vimini - Lino stigliato - Cotone
13 Reg. (Ce) del 29 aprile 2008, n. 479 Il vino escluso esplicitamente dall applicabilità del Reg. (Ce) n. 510 / 2006 è divenuto oggetto della tutela garantita a livello comunitario dal Reg. (Ce) del 29 aprile 2008, n. 479 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo definitivamente entrato in vigore il 1 agosto 2009.
14 Disciplinare di produzione Al fine di ottenere il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica protetta il prodotto agricolo o alimentare deve essere prodotto in maniera conforme al disciplinare (art. 4, comma 1). Il disciplinare di produzione consiste nell insieme delle indicazioni e/o prassi operative alle quali il produttore deve attenersi per poter usufruire della tutela ad esso riservata. CASI GIURISPRUDENZIALI Grana Padano e Prosciutto di Parma CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 20 MAGGIO 2003 Grattugiatura e affettamento fuori zona di produzione
15 2^ comma dell art. 4 del Reg. (Ce) n. 510 /2006 Il disciplinare di produzione richiede contestualmente la presenza di due categorie di requisiti: la specifica descrizione dei vari elementi di cui si compone il prodotto; la prova storica della sussistenza del legame tra la qualità del prodotto e l ambiente geografico di riferimento.
16 Il bene giuridicamente protetto L interesse a preservare la tradizione, allorchè di qualità; La difesa del consumatore al momento della scelta dello specifico prodotto. Ed è in tale prospettiva che si ritiene debba essere intesa la nozione di Qualità allorché riferita ad un prodotto a denominazione di origine.
17 Il concetto di Qualità (Direttiva 2002/99 CE) Regole di polizia sanitaria che regolamentano la produzione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti d origine animale destinati al consumo da parte dell uomo (Reg. 852/2004) Nuovo regime relativo all igiene dei prodotti alimentari Reg. 178/2002 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (Reg. 854/2004) Controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell uomo (Reg. 853/2004) Regole specifiche d igiene applicabili ai prodotti alimentari di origine animale (Reg.882/2004) Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti
18 Il concetto di Qualità Non già una valutazione di prevalenza preordinata per legge rispetto ad altro prodotto pur appartenente alla medesima categoria merceologica, bensì l acquisita certezza di trovarsi di fronte ad un prodotto unico perché connotato da quelle caratteristiche ambientali ed umane non riscontrabili altrimenti.
19 Secondo il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 13 del Reg. (Ce) n. 510 /2006 Il bene giuridicamente protetto può dirsi coincidere tanto con l interesse a preservare la tradizione, allorché di qualità, quanto con la difesa del consumatore nel momento della scelta di uno specifico prodotto agricolo e/o alimentare.
20 Il marchio Segno distintivo capace di riconnettere direttamente un bene ad una specifica unità imprenditoriale, orientando così il consumatore tanto per il primo atto di acquisto quanto per quelli successivi. Il marchio non assolve alcuna funzione di garanzia circa la qualità del prodotto e pertanto non può ricevere sotto tale profilo alcuna protezione giuridicamente rilevante.
21 Nell ordinamento giuridico italiano non v è alcuna norma di diritto positivo che imponga al produttore di raggiungere un predeterminato standard qualitativo e mantenerlo invariato nel tempo. Tale funzione è rilasciata alle logiche del mercato ed alle valutazioni imprenditoriali dei produttori avuto riguardo alle specifiche fasce di consumatori ai quali gli stessi intendono rivolgersi. Sarà il produttore a valutare di volta in volta la propria convenienza a garantire un dato livello qualitativo proprio con riguardo al prezzo che il mercato intende riconoscergli.
22 L indicazione geografica non assolve in via esclusiva alla funzione c.d. distintiva del prodotto inteso quale collegamento tra il prodotto e la singola unità imprenditoriale. Le indicazioni geografiche attribuiscono un carattere di garanzia di qualità allo specifico prodotto commercializzato, cosicché il consumatore finale sia tutelato in ordine al costante rispetto di precisi standard che certificano il rapporto tra il prodotto di qualità e lo specifico territorio in ogni sua fase, per le Dop, ovvero in parte di esse, per le Igp.
23 La delocalizzazione (La libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento) L assenza del rapporto vincolante tra prodotto e marchio consente al produttore la facoltà di delocalizzare, scegliendo liberamente l ubicazione dei propri stabilimenti aziendali, in ragione di una valutazione di opportunità e convenienza. Il fenomeno della delocalizzazione è invece escluso nel caso dei prodotti Dop ed Igp poiché verrebbe meno il presupposto stesso della tutela garantita a detti prodotti rappresentata dal legame esclusivo allo specifico territorio
24 Relazione tra marchi e denominazioni geografiche Art. 14 Reg. (Ce) 510 /2006, 1^ comma Qualora una indicazione geografica sia registrata conformemente al regolamento, la successiva domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all art. 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta. Vi è un giudizio di rilevanza e prevalenza dell indicazione geografica rispetto al marchio, con apparente affievolimento delle tutele codicistiche di cui all art c.c. in tema di preuso.
25 Art. 14 Reg. (Ce) 510 / 2006 Riconosce la facoltà di prosecuzione nell utilizzo del marchio depositato, registrato o acquisito con l uso in buona fede unicamente per i marchi antecedenti alla indicazione della denominazione geografica ovvero per quelli antecedenti al 1 gennaio 1996.
26 Il regime sanzionatorio Il regime sanzionatorio nelle ipotesi di violazione delle norme comunitarie è rilasciato alla normativa nazionale ed in Italia, in particolare, alla previsione di cui al D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 La medesima materia risulta regolata da fonti di diverso livello, comunitario e nazionale, può dirsi pertanto configurabile il complesso delle fonti che producono diritto a livello comunitario ed a livello statale come un unico sistema multilevel
27 D. Lgs. 297 / 2004 Prevede pesanti sanzioni per coloro che mettono in vendita prodotti alimentari tipici Dop e/o Igp privi delle caratteristiche indicate dalla legge. Tutela applicabile unicamente ai prodotti agroalimentari che abbiano già ottenuto la protezione quali Dop o Igp. Per gli altri prodotti, ancorché si trovino in regime di protezione transitoria, tale tutela è esclusa.
28 Riserva di legge penale Gli articoli del Capo I dei produttori riferiti alle sanzioni concretamente applicabili, esordiscono con l inciso salva l applicazione delle norme penali prevedendo espressamente una riserva di legge penale. Tale precisazione determina quindi la prevalenza dell applicazione della sanzione penale rispetto a quella amministrativa.
29 Norme penali applicabili per violazioni della disciplina relativa alle Dop e Igp art. 515 c.p. Frode nell esercizio del commercio art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci art. 517 bis c.p. Circostanza aggravante L introduzione nel 1999 di circostanze aggravanti nel caso in cui i reati in riferimento siano commessi nei confronti di alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica risultino protette evidenza la crescente attenzione riposta anche dal legislatore nazionale verso Dop e Igp.
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