Avvocati: sì alla pubblicità "commerciale", cade il vincolo del "decoro" (Guida al Diritto)

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1 Avvocati: sì alla pubblicità "commerciale", cade il vincolo del "decoro" (Guida al Diritto) Eugenio Sacchettini La quinta puntata dell'analisi della riforma forense (testo approvato alla Camera il 31 ottobre scorso ed ora all'esame del Senato) affronta l articolo 10 che ha riscritto il regime della pubblicità superando i richiami al decoro ed alla dignità professionale e avvicinando la disciplina al settore del commercio. In 15 articoli il punto degli esperti di Guida al Diritto sui principali aspetti della riforma in cantiere. Liberalizzazione a tutto campo della pubblicità degli avvocati, non più le remore tuttora emergenti dal Codice deontologico forense: così il testo approvato dalla Camera dei deputati, che ha emendato quel che rimaneva dei richiami a decoro e dignità professionale che si trovavano nel precedente testo approvato dal Senato. Ne sortisce una disciplina in concreto non dissimile da quella appena varata per tutti i professionisti, e che alla fine non si distanzia troppo dalla pubblicità commerciale in generale. Oggetto della pubblicità L'articolo 10 del Progetto, nell'ammettere in via normativa per la prima volta la pubblicità degli avvocati, esordisce col definirne l'oggetto: si tratta di una pubblicita`informativa sulla propria attivita` professionale, sull organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Il comma 1 dell'articolo 4 Dpr n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) nel consentire quanto alle professioni regolamentate in generale con ogni mezzo la pubblicità informativa, a propria volta indica espressamente ad oggetto oltre le

2 specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale, anche i compensi richiesti per le prestazioni. Sembra quindi che le due normative si differenzino in sostanza, con riguardo all'oggetto della pubblicità soltanto quanto all'esternazione dei compensi, ma non appare che l'omissione di tale indicazione nella riforma forense impichi un divieto per gli avvocati di tale indicazione, salvo semmai discutere sui limiti delle modalità di diffusione, di cui in appresso. Informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo L'articolo 10 del Progetto, riprendendo peraltro quanto già indicato dal citato articolo 4 Dpr 2012 n. 137 per le professioni regolamentate in generale, espressamente disciplina al comma 2 la pubblicita` e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, limitandosi, come si vedrà di seguito, ad esigere che esse siano veritiere, corrette e non debbano essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Peraltro già la lettera g) del comma 5 dell'articolo 3 della Manovra di Ferragosto (Dl 13 Agosto 2011 n. 138) aveva indicato che la pubblicità nelle professioni liberali avrebbe potuto essere attuata con ogni mezzo. Si tratta proprio, quanto ad "ogni mezzo" di uno dei punti di maggiore frizione rispetto agli indirizzi finora segnati dal Cnf e dalla Cassazione, secondo cui invece anche in quest'ambito vanno seguiti decoro e dignità professionale. Ferma rimanendo ogni libertà di diffondere il messaggio pubblicitario nei siti internet e con tanti altri mezzi d'informazione, il canone 17, comma 3, del codice deontologico forense vieta infatti di adottare condotte dirette all acquisizione di clienti con modi non conformi alla correttezza e al decoro, e in particolare di offrire prestazioni al domicilio degli utenti e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Divieto questo ritenuto valido dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 18 Novembre 2010 n (in <<Guida al Diritto>> n. 48/2010 pag. 34) che ha confermato la sanzione disciplinare disposta dal Cnf a carico di chi abbia

3 tentato di attirare clientela con insegne e offerte non consone a decoro e dignità. E così pure, più recentemente (Sezioni unite sentenza 10 agosto 2012 n ) per l avvocato che apra lo studio a piano strada definendolo negozio, indicandone gli orari di chiusura ed apertura come una qualsiasi attività commerciale e reclamizzandone le tariffe a forfait a mezzo di vetrofonia. Una retromarcia su tutta la linea, sotto questo versante, quello del testo approvato dalla Camera anche rispetto a quello uscito dal Senato, il cui comma 2 recitava che il contenuto e la forma dell informazione dovessero essere coerenti con la finalita` della tutela dell affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice deontologico; mentre a norma del successivo comma 3 il Cnf avrebbe determinato i criteri concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione. Non ci si richiama ora più, nel testo emendato dalla Camera al codice deontologico, e tanto meno si demanda al Cnf la determinazione di criteri per la pubblicità, né si vincola il messaggio pubblicitario a criteri di segretezza e riservatezza: su quest'ultimo punto tuttavia va ricordato che già il comma 1 dell'articolo 6 del Progetto stabilisce che l avvocato sia tenuto verso terzi, nell interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. Contenuto del messaggio pubblicitario Il comma 3 dell'articolo 10 del Progetto stabilisce che in ogni caso le informazioni offerte debbano fare riferimento alla natura e ai limiti dell obbligazione professionale. Fin qui ci si muove sul piano dell'ovvietà, mentre più specifico suona il precedente comma 2, a norma del quale la pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo (vedi sopra) anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri

4 professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Il testo approvato dal Senato si mostrava assai più rigoroso : oltre all'ammonire sulla coerenza dell'informazione con la finalità della tutela dell affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione, vietava la pubblicità esternata in maniera elogiativa, divieto che non risulta ripetuto nel testo approvato dalla Camera, e perciò alla fin fine non rimane che al buon gusto del professionista di osservarlo. Quello della pubblicità comparativa in ambito forense è stato uno dei temi che ha trovato il massimo scontento da parte dell'antitrust: si è da tempo battuta per l'eliminazione del relativo divieto, perché ciò a suo avviso comporterebbe un miglioramento della concorrenza tra professionisti e, di conseguenza, un vantaggio per i consumatori, posto che la concorrenza incentiva la fornitura di prestazioni migliori a prezzi minori. Nel testo partorito dalla Camera le informazioni non devono essere comparative con altri professionisti, il che sembra nella sostanza precludere la pubblicità comparativa: con chi difatti, se non rispetto ad altri professionisti, potrebbe farsi una comparazione? Quanto alla portata non denigratoria del messaggio pubblicitario evidentemente siamo tutti d'accordo, e perfino l'antitrust nella relazione 18 Novembre 2005 (in <<Guida al Diritto>>, n. 46/2005, pag. 98). Della nozione di pubblicità ingannevole si sono occupati vari testi normativi, il Dpr 10 ottobre 1996 n. 627 (in "Guida al Diritto" n. 1/1997), il Dlgs 2 agosto 2007 n. 145 (Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, in <<Guida al Dritto>> n. 37/2007 pag. 14), il Dlgs 2 Agosto 2007 n. 146 (in <<Guida al Diritto>> n. 39/2007 pag. 14), gli articoli

5 Dlgs 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo, in <<Guida al Diritto>> n. 48/2005 pag. 8). L'illecito disciplinare A norma del comma 4 del Progetto l inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare conformemente peraltro a quanto già disposto dal comma 3 dell'articolo 4 Dpr n. 137 per la pubblicità dei professionisti in generale, il quale inoltre precisa che tale inosservanza integra pure violazione dei soprarichiamati Dlgs 6 settembre 2005 n. 206 e Dlgs 2 Agosto 2007 n L INDICE DEGLI ARGOMENTI (In nero corsivo gli articoli già pubblicati) 1) Art. 1, 3, 6 e 8: Funzione e ruolo dell avvocato con corollario dei doveri deontologici e del segreto professionale e dell impegno solenne (di Giuseppe Sileci) 2) Art. 2: Competenze e materie riservate (di Eugenio Sacchettini) 3) Art. 4, 5: Associazioni professionali e società (di Giuseppe Sileci) 4) Art. 9, 11, 22 e 41: Tirocinio, formazione continua, specializzazione ed accesso alle giurisdizioni superiori (di Eugenio Sacchettini)

6 5) Art. 10: Pubblicità (di Eugenio Sacchettini) 6) Art. 12: Assicurazione obbligatoria (di Filippo Martini) 7) Art. 13: Tariffe (di Eugenio Sacchettini) 8) Art. 14: Rapporti di collaborazione (di Eugenio Sacchettini) 9) Art. 18, 19, 20 e 21: Iscrizione all albo (incompatibilità sospensione e mantenimento della iscrizione) (di Eugenio Sacchettini) 10) Art. da 25 a 33: Governance e rappresentanza istituzionale territoriale (di Eugenio Sacchettini) 11) Art. da 34 a 38: Governance e rappresentanza istituzionale nazionale (di Giuseppe Sileci) 12) Art. da 46 a 50: Esame di stato e disciplina transitoria (di Eugenio Sacchettini) 13) Art. 51 e 64: Disciplina (organi disciplinari, e cioè Consiglio distrettuale di disciplina e consiglio nazionale forense) (di Ettore Randazzo) 14) Art. 52, 53, 54, 59 e 60: disciplina (procedimento davanti al cdd decisione e sanzioni) (di Ettore Randazzo)

7 15) Art. 62: Disciplina (impugnazione e procedimento) (di Ettore Randazzo)

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