L APPOSIZIONE DEL MADE IN

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1 SEMINARIO La normativa sulla sicurezza e l etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature Camera di Commercio di Treviso Treviso, 29 ottobre 2012 L APPOSIZIONE DEL MADE IN Intervento del dott. Vincenzo De Deo Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia

2 PREMESSE GENERALI Con l espressione made in Italy si indica il processo di rivalutazione della produzione artigianale e industriale italiana che ha spesso portato (soprattutto a partire dagli anni 80) i prodotti italiani ad eccellere nella competizione commerciale internazionale. Diversamente dal significato odierno le origini di tale espressione non sono così nobili; infatti, l indicazione di provenienza di un prodotto veniva imposta ai produttori italiani negli anni 60 dagli importatori europei tedeschi e francesi sui prodotti tessili e calzaturieri i per indicare ai consumatori dil dei loro paesi che le merci non erano prodotte nelle proprie nazioni. Di fatto il made in italy si traduce nella indicazione sui prodotti di espressioni, parole o simboli, spesso associati al marchio, che identificano la provenienza o l origine italiana dei prodotti stessi.

3 PREMESSE GENERALI Nel commercio internazionale il made in identifica il paese o luogo di fabbricazione di ciascun prodotto e lo accompagna in tutte le fasi della sua commercializzazione. Attualmente non esistono norme che impongano l obbligo di indicare, sia sui prodotti importati che su quelli immessi in consumo sul territorio nazionale l origine lorigine geografica dei prodotti stessi (fatta eccezione per particolari tipologie di prodotti: agricoli, alimentari, cosmetici, medico/farmaceutici). Esistono, tuttavia, norme che, nel combinato disposto tra loro, impongono l obbligo di non fornire al consumatore, indicazioni false, fallaci o ingannevoli circa l origine geografica dei prodotti (sia nella fase della loro vendita sul territorio i nazionale, che nella fase anticipata i t dll della loro importazione).

4 REGOLE DIORIGINE Dal punto di vista doganale, l origine geografica, al pari della qualità e del valore costituisce un elemento di fondamentale rilevanza ai fini della corretta applicazione della tariffa doganale cioè dei dazi e delle altre misure di politica commerciale alle merciimportate/esportate. Anche le norme di legge nazionali emanate a tutela del made in Italy l art.4comma49e49bis della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) fanno espresso riferimento alla normativa europea sull origine,, come definita dalla legislazione comunitaria.

5 REGOLE DIORIGINE Le regole di determinazione dell origine geografica delle merci sono stabilite nel codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913/1992, di seguito CDC ora sostituito dal Reg. CE n. 450/2008 codice doganale aggiornato CDA non ancora applicabile) e nel relativo regolamento di applicazione (Reg. CE n. 2454/1993, di seguito DAC). Allo stato, le Amministrazioni doganali dei paesi aderenti al WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) hanno adottato, pur nel rispetto di principi generali comunemente accettati, REGOLE AUTONOME DI ORIGINE. Le regole comunitarie, notificate a tutti gli statiaderentialwto, hanno carattere neutro, in quanto trovano uniforme applicazione in tutti i paesi UE e per tutte le merci in libera circolazione nel territorio i comunitario i (e pertanto t sia alle merci iii ivi importate t che a quelle ivi prodotte e destinate all esportazione).

6 REGOLE DOGANALI SULL ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE COMUNE O NON PREFERENZIALE ORIGINE PREFERENZIALE

7 ORIGINE NON PREFERENZIALE L origine comune o non preferenziale determina l origine geografica dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da accordi preferenziali ed è attestata dai certificati di origine rilasciati dalle Camere di Commercio o dai corrispondenti organismi esteri abilitati (art. 26 All. 12 DAC istruzioni di cui all Allegato alla nota prot. n del 26 agosto 2009, emanata dal MI.S.E. in collaborazione con Unioncamere) FINALITA certificazione i di origine i dei prodotti comunitari i inesportazione i applicazione di misure di salvaguardia non tariffarie all importazione (divieti, contingenti, massimali, embarghi commerciali, ilidazi antidumping ) i statistiche del commercio internazionale etichettatura di origine made in

8 ORIGINE PREFERENZIALE L origine preferenziale comporta il riconoscimento di un trattamento tariffario a agevolato ato (dazio ridotto o nullo) uo) alle ae merci ec che sono o originarie di taluni paesi o aree geografiche con cui la UE ha stipulato particolari accordi economici (corredati da specifici protocolli di origine) o ha deliberato unilateralmente di sostenerne l economia (c.d. paesi in via di sviluppo Sistema delle Preferenze Generalizzate). Essa è attestata da particolari certificati (es., EUR 1, EUR MED, FORM A) rilasciati, a richiesta di parte, dalle autorità doganali o dalle dichiarazioni su fattura, rilasciate dagli operatori. Spesso le regole dell origine preferenziale sono più restrittive di quelle relative all origine non preferenziale (ad es., per taluni prodotti tessili le regole dell origine preferenziale spesso richiedono la fabbricazione a partire dal filato non originario, anziché dal tessuto, come prevede, invece, la regola della confezione completa per l acquisizione dell origine non preferenziale): in tali casi, pertanto, i requisiti per l apposizione dell etichetta etichetta made in sussistono anche in relazione all acquisizione dell origine preferenziale del prodotto preso in considerazione

9 ORIGINE NON PREFERENZIALE Sono tuttoratt in corso, in ambito WTO, i negoziati iti relativi ltii all armonizzazione, a livello mondiale, delle regole comuni dell origine non preferenziale, allo scopo di arrivare alla compilazione di un elenco con indicata, accanto ad ogni capitolo o voce del Sistema Armonizzato, la relativa lavorazione conferente origine. L UEhagiàdatempopresentato,inambitoWTO,unelencodiregole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato; detto elenco, pur non essendo ancora recepito nell ordinamento legislativo comunitario, rappresenta la posizione ufficiale dell UE in materia e ad esso può essere fatto utile riferimento per conoscere le regole di attribuzione dell origine non preferenziale delle merci alla cui produzione contribuiscono più paesi e per dirimere le problematiche derivanti dall applicazione delle norme contenute nel codice doganale. L elenco Lelenco è consultabile sul sito internet della Commissione UE: preferential/article_1622_en.htm

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11 ORIGINE NON PREFERENZIALE FONTI NORMATIVE Reg. CEE 2913 /1992 (CDC: artt. da 22 a 26); Reg. CEE 2454/1993 (DAC: artt. da 35 a 65); Reg. CE 450/2008 (CDA: artt. da 35 a 38 già in vigore, ma applicabili successivamente all emanazione delle disposizioni di applicazione del codice e comunque non oltre il 24 giugno 2013); Allegati alle DAC: 9: note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni di cui ai successivi allegati 10 e 11; 10: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario (riguarda taluni prodotti tessili); 11: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario (riguarda taluni prodotti non tessili ); 12: fac simile certificato di origine; 13: certificato di origine per l importazione di prodotti agricoli nella UE.

12 ORIGINE NON PREFERENZIALE (CDC: art. 23) 1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute inunpaesesi intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali i di un paese, da navi immatricolate i t oregistrate it t in tl tale paeseebtt battentibandiera dl del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui i risultanti ti da operazioni i manifatturiere i e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino. 3. Per l applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

13 ORIGINE NON PREFERENZIALE (CDC: art. 24) Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. In via generale, il criterio dell ultima trasformazione sostanziale trova applicazione per mezzo di 3 distinte regole: cambiamento della voce tariffaria (cod. S.A. a 4 cifre) regola generale indicazione delle lavorazioni specifiche atte a conferire l origine del paese ove sono effettuate (es. confezione completa per i prodottitessili) incremento percentuale del valore aggiunto acquisito dal prodotto per effetto delle lavorazioni effettuate, superiore a determinati limiti (comparazione tra il valore franco fabbrica di tutti i materiali non originari e il valore del prodotto finito)

14 ORIGINE NON PREFERENZIALE (CDC: art. 25 norma antielusiva) Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell articolo 24, alle merci così ottenute l origine del paese in cui è effettuata. La CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ha più volte affermato che si configura una trasformazione sostanziale solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione.

15 ORIGINE NON PREFERENZIALE (DAC : artt. 35 e ss.) Con le norme di applicazione del CDC la Commissione Europea ha definito per il settore tessile e dell abbigliamento (All. 10) e per alcuni altri prodotti di particolare interesse (All. 11), le specifiche lavorazioni (c.d. regole di lista ) che permettonoal prodotto finito, per la cuiproduzione sono stati utilizzati materiali aventi origini diverse, di acquisire l origine del paese dove è avvenuta la trasformazione in questione, che, in tal modo, viene considerata sostanziale (nell intento di ridurre i dubbi interpretativi). Le modalità di applicazione delle regole contenute negli allegati 10 e 11 sono illustrate nelle note introduttive dell allegato 9. lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=consleg:1993r2454: :it:pdf

16 ORIGINE NON PREFERENZIALE (DAC : allegato 10) Per i PRODOTTI TESSILI e loro manufatti (sez. XI della nomenclatura combinata) è necessaria una trasformazione completa, consistente, di massima, in una lavorazione che ha per effetto di classificare il prodotto ottenuto in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati. Tuttavia, per i prodotti elencati nell All. 10 delle DAC, si considerano complete le trasformazioni i indicate in relazione a ciascun prodotto che figura in dtt detto allegato, a prescindere che vi sia o meno cambiamento della voce doganale. Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 dell allegato possono essere inquadrate in alcune categorie generali, quali: fabbricazione a partire da fabbricazione a partire da il cui valore non supera il X% (40% o 50%) del prezzo franco fabbrica del prodotto finito confezione completa Nel caso in cui siano presenti entrambe le prime due condizioni, ioni, in alternativa tra di loro, l operatore potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una delle due è rispettata il prodotto finito potrà essere considerato originario.

17 ORIGINE NON PREFERENZIALE (DAC : allegato 10 prodotti tessili) Esempi: I tessuti di stoffe a maglia (cap.60), richiedono la fabbricazione a partire da filati, oppure, nel caso di tessuti stampati o tinti, la stampa o tintura di stoffe a maglia grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura Gli indumenti ed accessori diversi da quelli a maglia (ex cap. 62), finiti o completi, e gli indumenti a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente t nella forma voluta (cap.61), richiedono ihid la confezione completa Tutti gli altri tipi di indumenti richiedono la fabbricazione a partire da filati

18 ORIGINE NON PREFERENZIALE (DAC: allegato 10 prodotti tessili) Per confezione completa si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia, comprese le operazioni di rifinitura. Tali operazioni sono elencate, a titolo esemplificativo, nella nota introduttiva 7.2 dell Allegato 9 e consistono in: applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; confezione di asole; rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure di orli inferiori di camicie, gonne o abiti; apposizione di guarnizioni ed accessori, quali tasche, etichette, distintivi; stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere confezionati. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica necessariamente che la confezione debba considerarsi incompleta. In particolari procedimenti di fabbricazione si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura: in tali casi la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.

19 ORIGINE NON PREFERENZIALE (DAC : allegato 11 calzature ) Per quanto concerne il settore delle calzature, il criterio i di attribuzione dell origine non preferenziale alle calzature di cui alle voci NC da 6401 a 6405, nel caso di lavorazioni o trasformazioni effettuate su materiali non originari, è la fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori, della voce 6406.

20 ORIGINE NON PREFERENZIALE (DAC: art. 38) (valesolo per le materie tessili e manufatti della sez. XI della nomenclatura combinata) Si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi; c) i) i cambiamenti d imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento; e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo; f) il cumulo di due o più operazioni indicate in precedenza. In linea generale si può affermare che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitano a modificare nell aspetto esteriore la merce (ad es., cambio di packaging, di imballaggio o di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa.

21 ORIGINE NON PREFERENZIALE (DAC: artt. 41 e ss.) Sezione Seconda Disposizioni di applicazione relative ai pezzi di ricambio Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo (ricompresi nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata) e facenti parte della sua normale attrezzatura, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell apparecchio dellapparecchio o del veicolo ai quali sono destinati. I pezzi di ricambio destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente importati o esportati sono considerati della stessa origine ii del materiale, della macchina, dell apparecchio odl del veicolo ai quali sono destinati, a condizione che si tratti di pezzi di ricambio essenziali, vale a dire: costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci, sono caratteristici di queste merci e destinati alla loro normale manutenzione, in sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati o inutilizzabili.

22 ORIGINE NON PREFERENZIALE Percorso per determinare l origine non preferenziale delle merci 1. merci interamente ottenute (es.: grano seminato e raccolto in Italia pasta ottenuta da esso prodotto fabbricato con apporto esclusivo di materiali originari: art. 23 CDC) 2. merci ottenute con l apporto di materiali originari di due o più paesi: art. 24 CDC prodotti tessili art. 38 DAC: operazioni sempre insufficienti a conferire l origine prodotti compresi nell allegato 10 delle DAC: consultare le note introduttive dell allegato 9 delle DAC e poi verificare se le operazioni effettuate sui prodotti non originari siano quelle descritte come atte a conferire l origine prodotti non compresi nell allegato 10 delle DAC: origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce NC diversa da quella del/i prodotto/i di partenza (art. 24 CDC) prodotti non tessili prodotti compresi nell allegato 11 delle DAC: consultare le note introduttive dell allegato 9 delle DAC e verificare poi se le operazioni i effettuate sui materiali non originari siano quelle descritte come atte a conferire l origine. prodotti non compresi nell allegato 11 delle DAC regola generale: art. 24 CDC 3. Casi dubbi: si può consultare l elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale presentato al WTO

23 ORIGINE NON PREFERENZIALE E MADE IN ITALY L origine i geografica di un prodotto è dt determinata t in base alle regole dell origine non preferenziale. Pertanto: NON è possibile rivendicare l origine nazionale (MADE IN ITALY) diqueibeni per i quali una parte rilevante ( sostanziale ) del processo produttivo è stato realizzato all estero; laddove in un paese straniero avvenga l ultima lavorazione sostanziale (ai sensi del CDC) lavorazione che non deve consistere nel mero assemblamento/etichettatura/confezionamento / dei prodotti NON sarà possibile apporre in etichetta l indicazione MADE IN ITALY o altre indicazioni fallaci relative all origine dei prodotti; Analogamente, laddove nel paese terzo non si realizzi la lavorazione sostanziale, in conformità delle regole di origine stabilite dal CDC, il prodotto MADE IN ITALY precedentemente esportato può rientrare in Italia senza aver mutato la propria origine ed essere considerato legittimamente MADE IN ITALY.

24 MADE IN ITALY FONTI NORMATIVE Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891 riveduto da ultimo a Lisbona il 31 Ottobre 1958 ratificato in Italia con legge n. 676/1967 Disposizioni applicative dell Accordo di Madrid: DPR n. 656/1968 Legge finanziaria 2004 (n. 350/2003) : art. 4, comma 49 Codice penale : art.517 Codice del consumo : D.Lgs. n.206/2005 D. L.vo n. 146/2007 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori Legge n.99/2009 : art.17 (abrogato dall art. 16 del D.L. n. 135/2009) D.L. n.135/2009 convertito nella L. n. 166/2009 (D. Ronchi): art.16. Legge 8 aprile 2010, n.55 (Reguzzoni Versace): disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (non è tuttora applicabile in assenza dell adozione della normativa di dettaglio: vedasi Direttiva P.C.M. 30/09/2010)

25 ACCORDO DIMADRID del 14 aprile 1891 riveduto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958 ratificato in Italia con legge n. 676/1968 DISPOSIZIONI APPLICATIVE NAZIONALI: DPR n. 656/1968 Repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza delle merci. Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica a cura degli uffici doganali che ne danno immediata notizia all autorità giudiziaria e agli interessati (art. 1 DPR n. 656/1968). E consentita agli interessatila facoltà àdi chiedere laregolarizzazionel i della merce mediante l asportazione della indicazione falsa o fallace. Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione all autorità giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro della merce, gli uffici doganali possono procedere alla restituzione della stessa previamente regolarizzata.

26 ACCORDO DIMADRID Il venditore (inteso come colui che mette in circolazione le merci a fini commerciali) può indicare il proprio nome o indirizzo sui prodotti provenienti dall estero, alla condizione che l indirizzo o il nome sia accompagnato dall indicazione precisa, a caratteri ben chiari, del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci (art. 3 Accordo di Madrid). Questa disposizione riveste grande attualità se correlata alla previsione di cui all art. 6, lett b), delcodice del Consumo, circa l obbligo di indicare, nei prodotti destinati al consumatore, il nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell Unione Europea.

27 LEGGE FINANZIARIA2003 La legge 350/2003 (art. 4, comma 49), a tutela della corretta indicazione dell origine italiana dei prodotti, stabilisce che l importazione e l esportazione a fini di commercializzazione, ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell art. 517 del codice penale. E punito anche il tentativo. FALSA INDICAZIONE: la stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dell Italia ai sensi della direttiva europea sull origine. FALLACE INDICAZIONE: anche qualora sia indicata l origine estera dei prodotti, l uso di segni o figure o quant altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine ii italiana, incluso l uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (contenuta nel codice del consumo).

28 LEGGE FINANZIARIA2003 Il funzionario doganale che ravvisi la sussistenza delle fattispecie sopradescritteprocedealsequestrodellemercieinoltralarelativa notizia di reato al PM competente, che provvederà a convalidare o meno il sequestro, attivando l azione penale. E sempre ammessa, su istanza di parte, la regolarizzazione prevista dall Accordo di Madrid, che comporta, a seconda dei casi, l esatta indicazione dell origine, l asportazione della dicitura made in Italy ovvero l asportazione dei segni e delle etichette che inducono a ritenere trattarsi di prodotto di origine italiana. Tuttavia la eventuale regolarizzazione, stante la pendenza del procedimento penale, dovrà essere autorizzata dal magistrato competente ed esplica effetti ai soli fini del rilascio della merce alla disponibilità della parte (previa assunzione delle fonti di prova).

29 Art. 517 Codice Penale vendita di prodotti industriali con segni mendaci : è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro , se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, i nazionali oesteri, atti a trarre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell opera o del prodotto. E prevista la pubblicazione della sentenza di condanna. Per effetto della legge n. 99/2009 il reato è stato inserito tra gli illeciti cui si rendono applicabili le disposizioni del D. L.vo n. 231/2001 concernenti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti privatistici per i reati previsti dal codice penale.

30 Art. 517 Codice Penale Secondo il costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale (Corte di Cassazione), ai fini dell applicazione dell art art. 517 c.p., per origine e provenienza deve intendersi la provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo. In altre parole, secondo la giurisprudenza consolidata (anche se non mancano le eccezioni, soprattutto nell ambito dei giudici di merito), ciò che assume rilievo nei prodotti industriali, la cui qualità dipende dall affidabilità tecnica del produttore, è l origine lorigine imprenditoriale, cioè la fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità del processo produttivo, con l eccezione significativa dei prodotti agricoli o alimentari, per i quali non a caso sussiste un particolare complesso normativo volto a garantire la rilevanza geografica dell origine i e dll della provenienzageografica dl del prodotto. Pertanto escludendo i casi (evidenti) di falsa indicazione di origine l apposizione apposizione, sui prodotti presentati per l importazione importazione, di fallaci indicazioni e, in particolare, del marchio, dei segni distintivi e dell indirizzo o della sede dell importatore o del titolare del marchio, non integra gli estremi del reato (ma costituisce pur sempre fallace indicazione suscettibile di regolarizzazione, i sul piano amministrativo, i i ai sensi dell Accordo d di Mdid) Madrid).

31 CODICE DEL CONSUMO (D.L.vo 206/2005) Art. 6, comma 1, lett. b): stabilisce che tutti i prodotti commercializzati sul territorio italiano riportino, i inmodo visibile iibil e leggibile, la sede legalel dl del produttore o dell importatore comunitario. Pertanto, se tali requisiti sono presenti sui prodotti già all atto atto della loro importazione, ai sensi dell art. 3 dell Accordo di Madrid, occorre indicare, sui prodotti stessi, anche il paese di origine geografica (secondo l Agenzia delle Dogane è possibile usare la dicitura prodotto importato ). Art. 6, comma 1, lett. c): impone di indicare il paese di origine del prodotto qualora extracomunitario (tale obbligo, a tutt oggi, non è in vigore, in mancanza dei regolamenti ministeriali di attuazione della norma). 31

32 DECRETO LEGISLATIVO N. 146/2007 Il D. Lgs. n. 146/2007, di attuazione della Direttiva 2005/29/CE / relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori recepito nel Codice delconsumo definisce all art. art. 21, comma 1 pratica commerciale sleale e ingannevole, quella che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppur di fatto corretta, in qualsiasi li imodo, anche nella suapresentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio su uno o più dei seguenti elementi: a) l esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, la composizione, gli accessori, l idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l origine geografica o commerciale.

33 DL D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) L art. 16, commi 5 e ss., introduce, nel corpo dell art. 4, comma 49, dellal. n. 350/2003, il comma 49 bis che amplia la casistica della fallace indicazione di origine, definendo tale anche: l uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull origine origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull effettiva origine del prodotto ovvero da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione i sullaeffettiva origine i estera dl del prodotto.

34 DL D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) Pertanto, mentre l art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003 continua a sanzionare penalmente, ai sensi dell art. 517 c.p., sia tuttett le ipotesi i di fl falsa indicazione, i che i casi di fll fallace indicazione i che non riguardano prodotti contrassegnati da marchi aziendali (a meno che non si tratti di violazioni alla disciplina delle pratiche commerciali sleali) il comma 49 bis prevede che nei casi di fallace indicazione di origine ii su prodotti contrassegnati ti da marchi aziendali legittimamente apposti, qualora le indicazioni sulla effettiva origine estera della merce non vengano apposte, acuradelresponsabile dell illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di 10 mila ed il massimo di 250 mila e si procede alla confisca della merce.

35 D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) Nella circolare esplicativa n del 9 novembre 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la nuova norma impone l obbligo ai titolari o licenziatari di marchi (registrati o non) di accompagnare i prodotti o le merci, nella fase della loro importazione, alternativamente con: indicazioni precise ed evidenti sull origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull effettiva origine del prodotto; un attestazione (da rendere con le modalità di cui al fac simile allegato alla circolare stessa) circa le informazioni i iche gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera di prodotti o merci.

36 D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) Poiché, in entrambe i casi sopra delineati, le informazioni da rendere dovranno essere comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull effettiva origine del prodotto, il Ministero stesso ha ritenuto che non sussiste l obbligo di indicare, sui prodotti posti in vendita sul territorio nazionale (e su quelli presentati in dogana per l importazione), accanto al marchio, il paese di fabbricazione o di produzione, ma basta che i prodotti stessi siano accompagnati da una appendice informativa (che può assumere anche la forma di cartellino o targhetta applicata sul prodotto o sulla confezione in modo conforme alla prassi dl del settore ed alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati, ovvero in elementi amovibili come hang tags g osimilari), che rechi, a titolo meramente esemplificativo, una delle seguenti diciture:

37 DL D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) Prodotto fabbricato in Prodotto fabbricato in paesi extra UE Prodotto di provenienza extra UE Prodotto importato da paesi extra UE Prodotto non fabbricato in Italia. Infine, il Ministero ha chiarito che la nuova norma non si applica ai prodotti sottoposti a regimi doganali sospensivi ovvero immessi in libera pratica ma non destinati al mercato italiano (per i quali resta comunque impregiudicata l applicazione delle norme doganali vigenti in materia).

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39 D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) Per quanto concerne l individuazione dell autorità competente per l esecuzione lesecuzionedei controlli finalizzati ad accertare il rispetto degli impegni assunti in dogana con la presentazione dell attestazione di cui sopra e per l applicazione della sanzione amministrativa e della confisca delle merci previste it di dai commi 49 bis e49 ter della legge n. 350/2003, si segnala che l art. 43 del D.L n.83 ( Misure urgenti per la crescita del Paese Potere sanzionatorio in materia di made in Italy ), ha integrato l art. 4 della legge n. 350/2003, introducendo il comma 49 quater che ha devoluto la potestà sanzionatoria di cui al comma 49 bis alle CCIAA territorialmente competenti. Con l occasione è stato confermato quanto già in precedenza affermato dall Agenzia delle Dogane, in ordine all applicazione della procedura generale di cui alla legge n.689/1981, che prevede, in particolare, la contestazione dell illecito da parte degli uffici doganali e la facoltà della parte di estinguere l illecito con il pagamento della somma di euro (1/3 del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, ildoppio del minimo)

40 D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) 100% made in Italy full made in Italy tutto italiano L art. 16 (commi da 1 a 4) ha altresì introdotto il principio del prodotto realizzato interamente in Italia, intendendosi per tale il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Viene prevista l emanazione di decreti ministeriali (a tutt oggi non avvenuta) per la definizione delle concrete modalità di applicazione del principio sopra delineato. Viene altresì stabilito che chiunque indebitamente fa uso di un indicazione di vendita fin dalla presentazione in dogana per l immissione in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia (quali 100% made in Italy, 100% Italia, tutto italiano ) in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, risponde del reato di cui all art. 517 del c.p., le cui pene sono aumentate fino ad un terzo. 40

41 D. L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) art % made in Italy full made in Italy tutto tutto italiano In merito alla concreta applicazione delle prescrizioni contenute nei commi da 1 a 4 dell art. 16, l Agenzia dll delle Dogane ha chiarito che la possibilità di apporre, sulle merci prodotte in Italia (ed eventualmente destinate all esportazione) le diciture quali 100% made in Italy, 100% Italia, tutto italiano riguarda le merci di origine italiana ai sensi della normativa europea sull origine già qualificabili, pertanto, come made in Italy che abbiano subito, sul territorio italiano, tuttett le fasi di lavorazione (disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento) tassativamente contemplate dalla norma in esame.

42 confezione Legge anonima n. 350 o con logo Art.4 comma 49 dell azienda (art.517 C.P.) (marchio non registrato) Importazione Legge , o con marchio n. 676 (Accordo di registrato Madrid) (FALSA INDICAZIONE)

43 Prodotto con o confezione senza indicazione Legge anonima dell origine, con n. 350 Art.4 comma 49 (senza segni, figure, o marchio o logo dell azienda) quant altro (logo-sito webstyled-designed- conceived bycartina dell Italiagondola-colosseo, ecc.) Importazione (art.517 C.P.) Legge , n. 676 (Accordo di Madrid) (FALLACE INDICAZIONE)

44 marchio o logo dell azienda (marchio non registrato) con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana Esempi: indirizzo oppure sito internet oppure bandiere o elementi similari (cartina dell Italia-gondolacolosseo) oppure styled designed conceived in Italy IMPORTAZIONE (fatta salva la presentazione dell apposita attestazione) Legge n. 350 Art.4 comma 49 bis (S.A.) (uso fallace del marchio)

45 marchio o logo dell azienda (marchio non registrato) Made in (Paese) evidente oppure Prodotto importato da (nome, sede importatore) Prodotto fabbricato in.. Prodotto fabbricato in Paesi extraue Prodotto di provenienza extraue Prodotto importato da Paesi extraue Prodotto non fabbricato in Italia (anche con indirizzo, sito internet) Importazione Legge n. 350 Art.4 comma 49 bis

46 «100% made in Italy» «100% Italia» indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzatoato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o Decreto-legge 25/09/09, n. altra che sia analogamente 135 convertito idonea ad ingenerare nel Importazione con modificazioni consumatore la convinzione i con Legge 166 della realizzazione interamente del 20/11/09 in Italia del prodotto, ovvero Art. 16 segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione (FALSA ATTESTAZIONE)

47 «100% made in Italy» «100% Italia» Indicazioni di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, in quanto: disegno, progettazione, i lavorazione, confezionamento, eseguiti in Italia. Esportazione Decreto legge 25/09/09, n. 135 convertito con modificazioni con Legge n. 166 del 20/11/09 art.16

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50 CONCLUSIONI Sebbene ancora non esista una norma che espressamente imponga l indicazione dell origine geografica nell etichettatura dei prodotti importati e destinati all immissione in consumo, il reticolo dll delle norme poste a tutela di dei consumatori è costituito da maglie talmente strette, che omettere o dissimulare la vera origine geografica del prodotto significa assumersi il concreto e consapevole rischio di incorrere in una denuncia penale o in una pesante sanzione amministrativa e nel sequestro della merce, con gravi ripercussioni di natura commerciale, notevoli oneri e spese impreviste e, ancora, con il rischio di dover subire la pubblicazione i dll della sentenza penale di condanna e/o un provvedimento interdittivo dell autorità dellautorità garante della concorrenza e del mercato.

51 GRAZIE PER L ATTENZIONE! vincenzo.dedeo@agenziadogane.it La presente esposizione riflette esclusivamente il pensiero del suo autore e non vincola in alcun modo l Agenzia delle Dogane

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