CANALE VERDE. - NC : indica che l ufficio non procede al controllo documentale né alla visita delle merci (Canale Verde)

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1 CANALE VERDE All atto della registrazione delle dichiarazioni doganali l elaboratore completerà il messaggio di risposta con una delle seguenti sigle del circuito di controllo: - NC : indica che l ufficio non procede al controllo documentale né alla visita delle merci (Canale Verde) - CD : indica che l ufficio limita il controllo all esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione allo scopo di accertare la qualità, quantità, il valore e l origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti (Canale giallo). Resta ferma la facoltà dell ufficio di estendere il controllo alla visita totale o parziale delle merci in tutti i casi di fondato sospetto, di irregolarità o di abusi. - VM : indica che, oltre al controllo documentale, l ufficio procede alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, all analisi o

2 CANALE VERDE A seguito dell introduzione degli SCANNER potrebbe essere introdotto un quarto canale di controllo: CS (controllo scanner): che si porrebbe come intermedio tra il semplice controllo documento ( CD ) e la visita fisica dei prodotti ( VM ). Restano ovviamente da affinare molti aspetti operativi poiché non tutte le merci si prestano al solo controllo radiografico. Il processo di informatizzazione delle Dogane porterà inevitabilmente all utilizzo sempre più diffuso di questo forma di controllo

3 NOMENCLATURA COMBINATA Con il termine nomenclatura combinata si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti. Negli scambi intracee è sempre un codice di 8 numeri Negli scambi con l extracee può essere di 10 o 12 numeri

4 VOCE DOGANALE Per individuare l esatta voce doganale si può consultare: - La Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre vengon pubblicati i codici validi per l anno successivo) - Il sito internet - Un doganalista di fiducia - Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per la compilazione dei modelli instrastat - La Dogana

5 INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE La I.T.V. è un parere, relativo alla classificazione delle merci, rilasciato ad personam ad ogni operatore che ne faccia richiesta per i propri prodotti. Ha validità di 6annia partire dalla data del suo rilascio. La domanda di I.T.V. deve essere preventiva alla presentazione della merce in dogana. E stata introdotta in Germania sin dal 1902, ma solamente con il Regolamento 1715/90 è stata adottata anche in ambito Comunitario.

6 INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE Chiunque può chiedere una I.T.V. (anche un operatore non comunitario). Il titolare di una I.T.V., in caso sopravvenuta incompatibiltà con nuove note esplicative della nomenclatura combinata o in caso di revoca della stessa, può esigere che la I.T.V. resti efficace per 6 mesi qualora egli abbia già stipulato contratti giuridicamente validi. Il richiedente può opporre ricorso contro una I.T.V. da lui stesso provocata qualora la decisione non sia conforme alle aspettative.

7 ORIGINE DELLE MERCI Esistono due concetti di origine: Origine non preferenziale: mira a tutelare il consumatore sull effettiv luogo di produzione delle merci ( Made in ). Origine preferenziale: consente di ridurre o eliminare i dazi nello scambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi Il concetto di origine preferenziale risulta più restrittivo rispetto a quello non preferenziale. Un prodotto Made in Italy non necessariamente è di origine preferenziale. Una merce di origine preferenziale Italia è facilmente Made in Italy

8 ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI La definizione di origine non preferenziale delle merci viene stabilita dall art.24 del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2913/92): Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione

9 PRODOTTI TESSILI In base a quanto stabilito dall art.37 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2454/93), si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari ottenuti. ALLEGATO 10 Tuttavia nell allegato 10 del Reg. Cee 2454 per le voci doganali espressamente richiamate deve farsi riferimento alla specifica regola prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno

10 LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili) L art.38 del Reg. Cee 2454 elenca le lavorazioni che per loro natura debbono considerarsi sempre insufficienti a conferire l origine: 1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti 2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi 3) I cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite (semplice insaccatura, collocamento in astucci, scatole o su tavolette

11 LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili) 4) L apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento 5) La semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito 6) Il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate

12 PRODOTTI NON TESSILI Per determinare l acquisizione del carattere originario di tutti i prodotti non tessili si deve fare riferimento all allegato 11 del Reg. Cee 2454/93

13 ATTESTAZIONE DI ORIGINE L origine non preferenziale delle merci viene attestata con il certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio

14 MADE IN Convenzione di Madrid: E vietato indicare sulle merci, o sulle confezioni, origini delle merci che possano trarre in inganno il consumatore sull effettivo luogo di produzione dei beni Non è fatto obbligo di indicare l esatta origine dei prodotti

15 MADE IN In base alla Convenzione di Madrid è possibile importare le merci: - Indicando l esatto Made in - Senza indicare l esatto Made in a condizione di non indicarne uno falso

16 MADE IN Se non si indica l esatto Made in è possibile apporre il solo logo legalmente depositato dell azienda importatrice a condizione che non tragga in inganno il consumatore con nomi e/o lughi che richiamino il territorio italiano (Italian Food, Prosciutto Parma, ecc..) E consentita pertanto l importazione con il solo logo depositato: FIAT Barilla Ecc.. In questo caso l azienda importatrice si rende responsabile, verso il consumatore, dello standard qualitativo della merce importata

17 MADE IN Risulta peraltro possibile importare le merci apponendo le seguenti diciture: Importato da. (seguito dalla denominazione sociale dell importator che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano) Distribuito da (seguito dalla denominazione sociale dell importatore che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano) (Quest ultima soluzione non viene sempre accettata dall Agenzia delledogane)

18 ORIGINE PREFERENZIALE L origine non preferenziale delle merci deve essere valutata con riferimento alle regole fissate dagli accordi siglati dall Unione Europea con i singoli Paesi o gruppi di Paesi extracomunitari

19 4) L apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichett o altri segni distintivi di condizionamento LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE) 1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti 2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi 3) I cambiamenti di imballaggio, la scomposizione o composizione di confezioni (semplice operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento

20 LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE) 5) La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate per poter essere considerate originarie del Paese beneficiario o della Comunità 6) Il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo 7) il cumulo di una o più delle operazioni sopra elencate 8) La macellazione di animali

21 EUR 1 - FORM A - ATR I documenti che attestano l origine preferenziale delle merci risultano essere: Eur 1: valido nell intescambio con quasi tutti i Paesi firmatari di accordi FormA: valido solo in import dai Paesi in via di sviluppo ATR: valido solo nell interscambio con la Turchia

22 INFORMAZIONE VINCOLANTE ORIGINE A decorrere dal 1 gennaio 1997, gli operatori che pongono in essere transazioni con i Paesi non appartenenti alla Comunità, possono richiedere alla dogana l informazione vincolante relativa all origine delle merci da loro importate o esportate. L informazione rilasciata dalla dogana, certifica dunque, per un periodo di 3 anni, di fronte a qualsiasi dogana comunitaria e per qualsiasi operazione inerente ai prodotti oggetto della informazione, l origine della merce.

23 REVISIONE ACCERTAMENTO BOLLETTA DOGANLE Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante doganale chiede spontaneamente la revisione dell accertamento di cui all articolo 11 del decreto legislativo n.374. ENTRO 3 ANNI DALL OPERAZIONE ORIGINARIA

24 REINTRODUZIONE IN FRACHIGIA DOGANALE E possibile ottenere, in presenza di determinate condizioni l importazione in franchigia dai diritti di confine (dazio) e l esenzione dal pagamento dell iva. Le condizioni necessarie: - La reintroduzione è ammessa, con esclusione di particolari prodotti, entro 3 anni dall esportazione - Dovranno essere restituiti eventuali premi ottenuti per l esportazione a suo tempo effettuata. La non assoggettabilità all iva è subordinata a: - i beni che si vogliono reintrodurre debbono trovarsi nel loro stato originario - i beni debbono essere reintrodotti dallo stesso soggetto che li aveva esportati

25 REINTRODUZIONE IN FRACHIGIA DOGANALE Reintroduzione di merce esportata nel medesimo anno solare: - Richiesta di reintroduzione all Agenzia delle Dogane (se è la stessa nella quale si è fatto l export originaria è preferibile) - Presentazione fattura originaria e nota credito per il reso - Dichiarazione di non inserire nel conteggio del plafond la fattura di vendita originaria - Viene emessa una bolletta di import definitiva nella quale il dazio e l iva risultano pari a 0.

26 REINTRODUZIONE IN FRACHIGIA DOGANALE Reintroduzione di merce esportata in anni solari precedenti: - Richiesta di reintroduzione all Agenzia delle Dogane (se è la stessa nella quale si è fatto l export originaria è preferibile) - Presentazione fattura originaria e nota credito per il reso - Versamento dell iva o presentazione di dichiarazione d intento - Viene emessa una bolletta di import definitiva nella quale il dazio risulta pari a 0 mentre l iva può essere 0 solo in presenza della dichiarazione d intento.

27 IMMISSIONE LIBERA PRATICA MERCI ALLO STATO ESTERO: Sono merci provenienti da extracee che devono ancora assolvere il dazio e l iva (possono circolare in ambito UE sotto controllo doganale) MERCI IMMESSE IN CONSUMO: Sono merci che provengono da extracee che hanno già assolto il dazio e l iva (ai fini della circolazione sono equiparate a merci comunitarie) MERCI IMMESSE IN LIBERA PRATICA: Sono merci che provengono da extracee che hanno già assolto il dazio ma non l iva (sono equiparate ai fini della circolazione a merci comunitarie

28 IMMISSIONE LIBERA PRATICA Una merce proveniente da extracee può essere immessa in libera pratica in un qualsiasi Paese dell Unione Europea (es: NL) da parte di un operatore italiano previo rilascio di apposita partita iva locale o nomina di un rappresentante fiscale La merce può essere spostata liberamente all interno dell UE Si può realizzare una cessione intracomunitaria tra la partita iva estera dell operatore italiano e la partita iva italiana. Si compilano i modelli intrastat (cessione in NL ed acquisto in IT) La fattura che viene registrata in Italia deve essere integrata con l iva al pari di un normale acquisto intracomunitario

29 RAPPRESENTANTE FICALE IL RAPPRESENTANTE FISCALE LEGGERO: effettua operazioni non imponibili per conto del rappresentato nell ambito del Paese di appartenenza IL RAPPRESENTANTE FISCALE PESANTE: effettua operazioni rilevanti ai fini iva per conto del rappresentato nell ambito del Paese di appartenenza

30 TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO Con il T.P.P. gli operatori hanno l opportunità di spedire merci in territorio extracomunitario, sottoporle ad un processo di lavorazione/trasformazione al termine del quale i beni sono destinati a rientrare in Italia. Le merci possono essere spedite con emissione di: Bolletta di temporanea esportazione: necessaria preventiva autorizzazione, il prodotto deve essere riconoscibile al rientro Bolletta di esportazione definitiva: non necessita alcuna autorizzazion ed i prodotti non devono essere riconoscibili al rientro

31 TEMPORANEA ESPORTAZIONE I vantaggi dell utilizzo di un bolletta di temporanea esportazione: - Al rientro dei prodotti lavorati non si deve pagare il dazio e versare l iva sul valore delle merci precedentemente esportate Gli svantaggi: - I tempi per le autorizzazioni - I controlli doganali molto rigidi al rientro delle merci lavorate - Il rispetto dei tempi concessi con l autorizzazione

32 ESPORTAZIONE DEFINITIVA I vantaggi nell utilizzo della bolletta di export definitiva: - Tempi rapidi per spedire la merce (non serve autorizzazione) - Minori controlli doganali all atto del rientro dei prodotti lavorati (non serve un riscontro con quelli precedentemente esportati) Svantaggi: - Si deve pagare il dazio (solo se i beni non beneficiano delle esenzion daziarie proprie di un regime preferenziale) e versare l iva su tutto il valore delle merci (anche delle materie prime esportate)

33 LISTA VALORIZZATA L esportazione definitiva viene effettuata scortando le merci con una lista valorizzata (fattura pro-forma) riportante il valore ai soli fini doganali (valore reale) delle materie prime. Si precisa che tale documento non può concorrere alla costituzione del plafond L importazione definitiva al termine della lavorazione viene effettuat sulla base di una fattura a debito, emessa dall operatore estero, che dovrà riportare il valore ai soli fini doganali delle materie prime ricevute ed a debito il compenso della lavorazione effettuata. Totale ai fini doganali sarà la somma dei due valori mentre il totale a debito sarà il solo compenso di lavorazione.

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