andranno poi, ad uso avvenuto, individualmente restituite. La prestazione deve essere determinata

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1 Inadempimento e danni nel contratto di somministrazione Il contratto di somministrazione è - a norma dell art c.c. - quel «contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell altra, prestazioni periodiche o continuative di cose»; il codice civile lo disciplina negli artt Il rapporto di somministrazione s inquadra nei contratti di durata o ad esecuzione continuata, che hanno la particolare funzione - e questa li distingue nettamente dai contratti istantanei - di soddisfare bisogni continuativi attraverso la costituzione di rapporti duraturi di Ezio Guerinoni - Studio Legale Guerinoni - Università di Milano Il contratto in esame, peraltro, trova applicazione in contesti economici differenziati, che coinvolgono rapporti intercorrenti tra produttori e distributori, distributori e consumatori e tra produttori o anche tra distributori; con il contratto di somministrazione, infatti, si possono soddisfare le esigenze di beni e servizi dei consumatori, può essere utilizzato per fornire ai produttori materie prime o semilavorati o, ancora, per realizzare «un integrazione verticale» tra produttori e distributori (o tra distributori). Tradizionalmente si distingue tra somministrazione di consumo e somministrazione d uso: la prima ipotesi si avrebbe quando devono essere consegnate reiteratamente determinate cose, di cui il somministrato acquista o può aver acquistato la proprietà; la seconda, invece, nel caso in cui devono essere consegnate reiteratamente determinate cose, che andranno poi, ad uso avvenuto, individualmente restituite. La prestazione deve essere determinata o determinabile: possono essere determinate le singole prestazioni o il loro ammontare complessivo. Qualora non sia determinata l entità della somministrazione, a norma dell art. 1560, primo comma, c.c. si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto. Fuori dalla forma detta «a piacere» o «a richiesta», nella quale il somministrato ha la facoltà discrezionale di richiedere o meno, per il se e per il quanto, la somministrazione - forma che deve essere stipulata espressamente o che può desumersi dalle clausole convenute - il silenzio del contratto sul quantitativo della somministrazione importa che la determinazione legale di tale quantitativo, da intendersi commisurato al fabbisogno del somministrato, opera con efficacia vincolante non solo riguardo al somministrante ma anche riguardo al somministrato stesso, sicché questi è tenuto a richiederlo (Cass. 20 ottobre 1975, n. 3450, FI, 1976, I, 67). Nel caso in cui siano stabiliti un quantitativo minimo ed un quantitativo massimo, la determinazione in concreto spetta al somministrato, il quale meglio di ogni altro è il grado di giudicare delle proprie necessità (art. 1560, secondo comma). Sarà cura del somministrato, attraverso la richiesta, stabilire l effettiva entità della cosa che corrisponde al suo fabbisogno (sempre Giannattasio 1974, 257). Il prezzo Il prezzo può essere determinato dalle parti con riferimento alle singole prestazioni o al quantitativo globale da somministrare, può essere determinato con riferimento al consumo effettivo oppure a forfait, può essere previsto, oltre al corrispettivo per il consumo, un corrispettivo per l uso degli impianti, può aversi un prezzo «imposto». In ipotesi di omessa determinazione, il prezzo nelle somministrazioni di consumo deve essere determinato ai sensi degli artt e 1474, come si evince non solo dal richiamo alle «regole che disciplinano il contratto cui corrispondono le singole prestazioni» nell art c.c., ma anche dall espresso rinvio all art contenuto nell art Ai sensi di quest ultima norma, infatti, nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo 16

2 deve essere determinato secondo le norme dell art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite. Il prezzo nelle somministrazioni d uso deve essere parimenti determinato secondo i criteri contenuti nell art. 1474: infatti, da un lato, manca nella disciplina della locazione una disposizione ad hoc, dall altro, l art rinvia all art in ogni ipotesi di somministrazione a carattere periodico. Nelle somministrazioni di servizi il prezzo deve essere determinato a norma dell art Per quanto riguarda il tempo del pagamento del prezzo, l art c.c. distingue la somministrazione a carattere periodico da quella a carattere continuativo: nella prima il prezzo è corrisposto all atto delle singole prestazioni ed in proporzione di ciascuna di esse; nella seconda è pagato in relazione alle scadenze di uso (mensili, quindicinali, settimanali). Si tratta ovviamente di criteri legali la cui applicazione presuppone la mancata determinazione convenzionale. Connotato tipico della somministrazione a carattere continuativo è la rateizzazione del corrispettivo, alla quale spesso si accompagna il versamento di un deposito, anticipato a garanzia. Adempimento e inadempimenti L inadempimento può riguardare sia i singoli atti esecutivi e rimanere limitato ad essi, senza che la prestazione complessiva risulti necessariamente pregiudicata, sia i singoli atti esecutivi e di riflesso la prestazione integrale. In caso di mancata o inesatta esecuzione della prestazione, sono utilizzabili nella somministrazione i normali rimedi contrattuali previsti dal codice civile. In attuazione degli impegni assunti, il somministrante deve eseguire la sua prestazione a favore del somministrato il quale deve riceverla nei tempi, nel luogo e secondo le modalità concordate. L esecuzione della prestazione si configura come atto continuato «in cui i successivi comportamenti, per quanto indipendenti, vengono unificati dalla particolare funzione giuridica attribuita al complesso, che resta distinto dai singoli elementi costitutivi» (Zuddas). La casistica in tema di inadempimento del somministrante è particolarmente ampia. La giurisprudenza ha stabilito in più occasioni che la somministrazione d acqua non avente le caratteristiche di potabilità costituisce inesatto adempimento del contratto di fornitura che dà diritto al somministrato, non essendo ipotizzabile la risoluzione del contratto, ad un equa riduzione del canone al fine di rimediare all alterazione dell equilibrio patrimoniale tra prestazione e controprestazione causata dal mancato adempimento da parte dell ente della sua prestazione di fornire acqua potabile (secondo Giudice pace Pordenone 23 giugno 1997, Gpac, 1997, 252 e Giudice pace Rocca Sinibalda 20 febbraio 1998, Temi rom., 1998, 506, la somministrazione d acqua non potabile costituisce inesatto adempimento, per cui il somministrato ha diritto alla riduzione del canone per il periodo di mancata utilizzazione dell acqua, oltre al risarcimento dei danni; si veda anche Cass. 25 giugno 2002, n. 9240, RFI, 2002, voce Comune, n. 6). La stessa soluzione è stata accolta anche per la fornitura di latte, annacquato alla misura del 36%, bene che poteva evidentemente essere reperito altrimenti (Trib. Cagliari 18 maggio 1998, Rass. giur. sarda, 2001, 33). I contratti di somministrazione spesso attribuiscono al somministrante una serie di poteri i quali hanno lo scopo di agevolare l esecuzione della sua prestazione e consentirgli al contempo un rigoroso controllo dell adempimento della controparte. In applicazione di questo principio si afferma in termini abbastanza generali che il somministrante assume l obbligo di apprestare i mezzi necessari per l adempimento, che mutano in considerazione dell oggetto della prestazione, e al contempo il somministrato assume altri obblighi che sono tendenzialmente di deposito e di custodia (Cass. 9 luglio 1968, n. 2359, RFI, 1968, voce Energia elettrica, nn ). Nel caso in cui il somministrante abbia eseguito la sua prestazione, occorre procedere alla sua misurazione (con una valutazione espressa in chili, litri, metri cubi, ecc.), «circostanza questa che, in diverse occasioni, potrebbe apparire problematica, rendendo così ardua la conseguente determinazione del prezzo da corrispondere, ad esclusione delle ipotesi in cui sia stato de- 17

3 terminato in maniera forfetaria» (Zuddas). È questo un problema che riguarda proprio i contratti di somministrazione di maggiore diffusione, posto che se talvolta è l utente a controllare la quantità che gli è stata somministrata attraverso contatori appositamente installati (vedi ad es. contatori dell energia elettrica e dell acqua), in altri casi i medesimi impianti, pur essendo nella sfera di protezione dell utente, potrebbero non essere da lui controllabili (v. ad es. gas) oppure sono addirittura nella disponibilità esclusiva del somministrante (v. ad es. telefoni). Solitamente gli apparecchi di misurazione sono forniti dal somministrante che ne rimane proprietario essendo tenuto a mantenerli in buono stato di conservazione; per l uso che ne viene fatto il somministrato potrebbe essere tenuto a corrispondere un canone per il noleggio. Quali che siano le modalità di conservazione degli impianti, è pacifico che ognuno dei contraenti ha il diritto di controllare e verificare la quantità e l esattezza dei consumi, per cui, di solito a scadenze fisse, ma talvolta in modo saltuario o, addirittura, in base a consumi presunti, il somministrante, una volta accertato in qualche modo il consumo, emette un prospetto (la c.d. bolletta) contenente l indicazione dei consumi e tutti i dati relativi al pagamento. La bolletta costituisce un mero atto unilaterale di natura contabile (al pari della fattura), con la conseguenza che è rettificabile, in caso di divergenza tra realtà effettiva e quella dichiarata, dall emittente, senza essere sottoposta alla disciplina di cui all art c.c. (Cass. 17 febbraio 1986, n. 947). In relazione a contratto di somministrazione di energia elettrica, il fatto che il consumo dell energia da parte del somministrato non sia stato registrato dal contatore per avvenuto guasto dei relativi meccanismi non esonera il somministrato medesimo dall obbligo contrattuale, ex art. 1562, comma 1 (a prescindere, quindi, da espressa previsione nel detto contratto), di pagare il quantitativo di energia la cui consistenza risulti accertata con metodo scientifico e coerenza logica in riferimento alla natura e all epoca della insorgenza del guasto suddetto, nonché alla misura dei consumi di energia non registrati e quindi non pagati (Trib. Reggio Emilia 11 ottobre 1980, RGEnel, 1981, 653). Sull importo così determinato, va aggiunto quanto il somministrante abbia subito, a titolo di maggior danno, come conseguenza del diminuito potere di acquisto della moneta e sulla somma complessiva rivalutata decorrono gli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo (Cass. 8 giugno 1963, n. 1533, in Rep. Foro it., 1963, voce Energia elettrica, n. 15). Si è anche precisato, al riguardo, che il somministrante non può interrompere la fornitura per il mancato pagamento di presunti consumi non registrati dal contatore a causa di un difetto di funzionamento (Pret. Spoleto, 13 agosto 1997, in Rass. giur. ENEL, 1997, p. 961, con riferimento all energia elettrica fornita dall Enel a un cantiere). Nella prassi, comunque, in caso di irregolare funzionamento del contatore, i fornitori sogliono addebitare al consumatore un canone forfetario determinato sulla base del consumo medio dell ultimo semestre o dell ultimo anno, ma a tal fine deve essere inserita nel contratto un apposita clausola. A questo criterio deve farsi ricorso anche se manchi una specifica previsione contrattuale, al fine di evitare un arricchimento ingiustificato. Il somministrato deve ricevere la prestazione che il somministrante intende eseguire - sempre che sia conforme a quanto dedotto in contratto (e quindi egli potrebbe rifiutare una prestazione parziale o diversa) - facendo quanto sia stato espressamente previsto nel contratto al riguardo e, in ogni caso, tenendo un comportamento conforme a buona fede. Non potrebbe quindi rifiutare il pagamento di merci deperibili che, pur rientrando nel quadro del suo fabbisogno (tante porzioni di carne o di pesce quanti sono i passeggeri della nave o i ricoverati in ospedale), non fossero poi consumate (a causa, ad esempio, del mal di mare); né potrebbe a suo piacimento ridurre o modificare la fornitura, in quanto per arrivare a questa soluzione occorre che sia stata espressamente pattuita la forma della somministrazione a piacere. Integra un comportamento contrario a buona fede il comportamento del somministrato che, dopo aver trascurato di ricevere le singole prestazioni alle rispettive scadenze, le pretenda poi tutte insieme non tenendo conto dei limiti delle capacità produttive del somministrante (Cass

4 luglio 1977, n. 3360, RFI, 1977, voce Somministrazione (contratto di), n. 2). Ove esistano, il somministrato ha l obbligo di custodire con la diligenza del buon padre di famiglia gli impianti (compresi i cavi conduttori), che dovrà restituire alla fine del rapporto, dovendogli anche proteggere dai danneggiamenti (App. Torino 7 luglio 1965, Mon. Trib., 1965, 965; Pret. Acireale 7 settembre 1990, Rass. giur. ENEL, 1991, 1077); qualora li abbia presi in consegna, dovrà altresì restituire, secondo le modalità pattuite, i recipienti che abbia ricevuto dal somministrante (Zuddas 2003, 103 ss.). Nel caso, poi, che il somministrato non dovesse consentire l accesso al contatore ai collaboratori del somministrante incaricati di effettuare le dovute misurazioni, tale condotta integrerebbe un inadempimento di una certa gravità che potrebbe condurre alla risoluzione del contratto; non solo: lo stesso fatto potrebbe essere sufficiente per ottenere dal giudice un provvedimento d urgenza (cfr. Pret. Asti 20 settembre 1984, Rass. giur. ENEL, 1984, 1042). Spesso nei contratti vengono inserite apposite clausole che subordinano l esecuzione della prestazione al compimento da parte del somministrato di determinate attività e al mantenimento degli impianti occorrenti, che restano di proprietà dell ente somministrante e possono essere utilizzati anche il favore di terzi, senza il consenso del proprietario (Trib. Catania 3 luglio 1987, Rass. giur. ENEL, 1988, 415). Tali clausole non integrano un contratto costitutivo di servitù, ma prevedono solo un obbligazione di natura personale, in forza della quale il somministrato non può pretendere la rimozione degli impianti, neppure di quella parte posta a servizio di altri utenti (App. Napoli 23 giugno 1992, Dir. Giur., 1993, 590; App. Napoli 13 gennaio 1986, in Rass. giur. ENEL, 1986, 711). La sospensione dell esecuzione A norma dell art c.c., se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente ma l inadempimento sia di lieve entità, il somministrante non può sospendere l esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso. Dalla formulazione della norma si evince che se l inadempimento non è di lieve entità, l erogazione può essere sospesa immediatamente. Occorre dunque distinguere due differenti ipotesi: a) che l inadempimento sia di lieve entità; b) che l inadempimento rivesta una notevole entità. Nel primo caso (inadempimento di lieve entità) la sospensione può considerarsi legittima solo se preceduta da congruo preavviso (Trib. Lanciano 11 novembre 1995, Rass. giur. ENEL, 1996, 1002); nel secondo, di notevole entità, è consentita la sospensione senza preavviso e/o la risoluzione del contratto, qualora sia venuta meno la fiducia. In ogni caso, si deve rilevare che le imprese di somministrazione di acqua, gas ed elettricità tendono nei loro capitolati a prevedere una disciplina della sospensione della fornitura, nella quale sia preclusa al giudice ogni valutazione circa l entità dell inadempimento e l esercizio in buona fede dell eccezione, in modo da stabilire una rigidità di regolamento, che dia sicurezza ai loro rapporti con gli utenti, evitando ogni rischio diverso da quelli valutati nella determinazione del costo di gestione. L exceptio non adimpleti contractus opera, poi, non soltanto nell ipotesi di integrale inadempimento della controparte, ma anche quando vi sia stato un adempimento soltanto parziale, sempre che sussista adeguatezza tra la parte non eseguita del contraente adempiente e l entità dell inadempienza dell altro contraente. La giurisprudenza ha avuto occasione di rilevare che il somministrante può sospendere l adempimento anche delle obbligazioni nascenti da un altro contratto stipulato con lo stesso somministrato, ma solo se ciò sia stato espressamente pattuito (Trib. Brescia 17 febbraio 1999, Finanza locale, 1999, 673; Pret. Milano 13 luglio 1989, cit.; Pret. Bari 8 aprile 1986, Rass. giur. ENEL, 1986, 724; contra Pret. L Aquila 6 luglio 1983, GC, 1984, I, 987). La facoltà del somministrante di sospendere la prestazione in caso di ritardato pagamento anche di una sola fornitura costituisce una reazione all inadempimento dell utente; tale sospensione, tuttavia, è legittima finché permane l inadempimento, per cui, se attuata quando il debito sia stato pagato, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga il somministrante al risarcimento del danno (Cass. 2 ottobre 19

5 1997, n. 9624, NGCC, 1999, I, 154; Pret. Matera 4 aprile 1984 e Pret. Melito Porto Salvo 18 aprile 1984, in Rass. giur. ENEL, 1984, 751). È legittima la sospensione del contratto a carico del somministrato che abbia omesso di vigilare sull integrità del misuratore di energia (App. Napoli 1 marzo 1995, Rass. giur. ENEL, 1996, 725; Trib. Napoli 24 novembre 1990, Rass. giur. ENEL, 1992, 717), ovvero abbia alterato il funzionamento degli apparecchi di misurazione (Pret. Martina Franca 12 gennaio 1984, Rass. giur. ENEL, 1984, 750), mentre invece è illegittimo il distacco senza alcun preavviso per il mancato pagamento di una sola bolletta quando il somministrante non sia in grado di documentare l invio della bolletta al destinatario (Pret. Roma 26 luglio 1985, FI, 1989, I, 270). È consentito al somministratore di opporre al somministrato l eccezione di inadempimento anche con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire (App. Roma 10 dicembre 1984, RGEnel, 1985, 461). La risoluzione per inadempimento L art c.c., dispone che: «in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell esattezza dei successivi adempimenti». L art c.c. dispone, in via generale, che riguardo ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, che «l effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite». In base all art c.c., la risoluzione del contratto di somministrazione è condizionata al verificarsi di un inadempimento che sia: di notevole importanza e tale da menomare la fiducia nell esattezza dei successivi adempimenti. La regola vale sia con riferimento all inadempimento del somministrante, sia con riferimento all inadempimento del somministrato (a differenza della disciplina speciale della sospensione del contratto che riguarda, invece, solo l inadempimento del somministrato). Perché l effetto risolutivo si verifichi occorre, dunque, che l importanza dell inadempimento sia tale da menomare la fiducia nell esattezza dei successivi adempimenti (art c.c.), «il che si verificherà allorquando si tratti di un adempimento che turbi notevolmente l equilibrio del contratto in tutte le sue attuazioni, da lasciar ritenere che le parti, se lo avessero previsto, non avrebbero stipulato» (Giannattasio). Altri rimedi In base all art c.c., alla somministrazione si applicano le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni, in quanto compatibili con le disposizioni particolari che la riguardano. Al contratto di somministrazione si applicano le norme in tema di garanzia per i vizi e per l evizione relative alla vendita, almeno qualora si tratti di somministrazione di consumo e con il limite della compatibilità (Cagnasso), con esercizio delle relative azioni, come la Suprema Corte di recente ha puntualizzato precisando che la normativa applicabile, per il rinvio effettuato dall art c.c., è quella della vendita (perché le prestazioni possono considerarsi separatamente) e, quindi, quella contenuta negli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c. (secondo Cass. 11 ottobre 2000, n , RFI, 2000, voce Somministrazione (contratto di),n.4, se la domanda è di risoluzione, si applica la norma di cui all art c.c. - secondo la quale l inadempimento deve avere una notevole importanza e deve essere tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti - in deroga all art c.c., e gli effetti sono quelli disciplinati dall art. 1458, primo comma, c.c. e non dall art c.c.). La normativa della vendita in tema di garanzia, e in particolare i brevi termini di prescrizione e decadenza, sono puntualmente applicabili anche alla somministrazione: la denunzia dei vizi deve perciò essere fatta entro i termini previsti, che decorrono dalle singole consegne o scoperte somministrazione (Zuddas). Nella somministrazione di consumo - se il somministrato ha la qualità di consumatore - possono essere esperiti i rimedi previsti dagli artt. 128 ss. cod. cons. (già introdotti nel 2002 nel testo del Codice Civile - artt bis ss. - con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, in attuazione della direttiva n. 1999/44/CE). Si deve premettere che l art. 128 cod. cons. equipara espressamente ai contratti di vendita quelli di somministrazione (pri- 20

6 mo comma), ma prevede al contempo che la disciplina relativa ai beni di consumo (da fabbricare, produrre o assemblare) non si applichi all acqua e al gas (quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata), né all energia elettrica (secondo comma). In caso di difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene somministrato, il consumatore avrà diritto, senza spese, al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (art. 130 cod. cons.). Il somministrante è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene; il consumatore decade dai suoi diritti se non ha fatto denuncia del difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta e se non li esercita entro ventisei mesi dalla consegna del bene (art. 132 cod. cons.), fermo restando che è nullo ogni patto volto a limitare o escludere i diritti del consumatore (art. 134 cod. cons.). I danni risarcibili Per il caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione, il codice civile non contiene alcuna specifica previsione in merito al danno risarcibile; conseguentemente, in base alle norme generali dettate in tema di inadempimento e risarcimento del danno, i pregiudizi risarcibili saranno quelli che siano conseguenza immediata e diretta dell inadempimento (art c.c.) e, salvo il caso di dolo del debitore, che potevano prevedersi al tempo in cui è sorta l obbligazione (art c.c.). Il contraente adempiente potrà chiedere all inadempiente o la risoluzione del contratto o l esecuzione specifica dell obbligazione, col risarcimento dei danni in entrambi le ipotesi, compresi quelli verificatisi posteriormente alla domanda di risoluzione (art c.c.). Dal principio per cui il danno da risarcire per inadempimento contrattuale va accertato con riferimento al momento dell inadempimento, consegue che, nel caso di mancata esecuzione di un contratto di somministrazione, il quale importa che una parte sia obbligata a eseguire a favore dell altra non una singola prestazione, ma periodiche o continuative prestazioni di cose, il danno va accertato con riferimento a tutta la durata del contratto stesso (Cass. 14 gennaio 1949, n. 26, Giur. compl. Cass. civ., 1949, I, 288). Se il contratto è a tempo indeterminato, il danno va commisurato al periodo che intercorre dal momento della inadempienza a quello in cui cessa il periodo di preavviso. Non è da escludere, inoltre, l applicazione della disciplina prevista dall art. 1227, comma 2, c.c., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l ordinaria diligenza (cfr. ad esempio Cass. 13 settembre 2004, n , Juris Data Online). Per procedere alla quantificazione del danno, in caso di inadempimento consistente nel rifiuto di ricevere la prestazione pattuita, salvo l ulteriore danno, devono essere calcolati il lucro cessante, consistente nel calore differenziale tra il prezzo di costo (inteso come prezzo di acquisto che il somministrante ha dovuto sopportare, se l ha dovuto acquistare da altri, ovvero di produzione, se ha curato personalmente la produzione) e il prezzo di vendita concordato con il somministrato (Cass. 23 ottobre 1968, n. 3433, RFI, 1968, voce Somministrazione (contratto di), n. 4). In una vicenda che si presenta nella realtà con una certa frequenza - l erogazione di acqua torbida non potabile da parte dell azienda comunale - l ammontare del danno conseguente, da liquidarsi in via equitativa, è stato calcolato tenendo conto del prezzo medio giornaliero (Giudice pace Napoli 16 marzo 1998, Gpac, 1998, 198). Il somministrante non è comunque tenuto a risarcire il danno provocato ad un utente in occasione della sospensione dell erogazione del servizio, se lo ha preventivamente avvertito dell impossibilità, non riconducibile a propria colpa, di eseguire la prestazione (Cass. 9 giugno 1997, n. 5144, cit.; Trib. Terni 28 giugno 1996, Rass. giur. umbra, 1997, 449; Trib. Roma, 19 dicembre 1988, Rass. giur. ENEL, 1989, 702). L impossibilità della prestazione Può accadere che si verifichino eventi fortuiti che rendano oggettivamente ed assolutamente impossibile la prestazione da un cer- 21

7 to momento e per tutto il residuo periodo, in cui era dovuta, o sopravvenga una disposizione di legge, che per un analogo periodo renda illecita la prestazione. In questi casi il debitore è liberato dall obbligo di realizzare il risultato complessivo garantito (con le conseguenze previste in via generale dagli artt e 1464 c.c.) ed i singoli atti di prestazione leciti e possibili già intervenuti riaffermano la loro rilevanza autonoma di atti di adempimento di un rapporto con contenuto complesso. Maggiore complessità presenta il caso in cui per un fatto non imputabile al debitore la prestazione diventi impossibile per un certo periodo intermedio fra la sua costituzione e la sua estinzione o quando per un analogo periodo sia vietata da una disposizione eccezionale per esigenze di ordine pubblico. Per questi casi è dubbio se debba applicarsi la disciplina dell art. 1256, secondo comma, o dell art Il primo, in particolare, prevede che «se l impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell obbligazione o alla natura dell oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla»; per il secondo, invece, «quando la prestazione di una arte è divenuta solo parzialmente impossibile, l altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto quando non abbia un interesse apprezzabile all adempimento parziale». La giurisprudenza ha precisato che in ipotesi di interruzione nell erogazione dell energia elettrica, il somministrante non è tenuto a risarcire il danno patito dall utente qualora provi che la interruzione si sia verificata per il fatto illecito del terzo (App. Ancona 23 novembre 1982, GM, 1984, 1110). 22

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