Comune di SAN FIORANO Provincia di LODI

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1 Comune di SAN FIORANO Provincia di LODI STUDIO PER L INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE NEL COMUNE DI SAN FIORANO E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI Aggiornato secondo prescrizioni della Regione Lombardia, STER di Lodi (parere prot. n. A del ) Data stesura: marzo 2006 data revisione: luglio 2006 dott. Marco Daguati GEOLOGO via A. Diaz, Codogno (Lo) tel e fax portatile marco.daguati@geolambda.it

2 INDICE PARTE PRIMA INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE Premessa Individuazione del reticolo idrico e relative competenze 2.1 Il reticolo idrico del Comune di San Fiorano Breve descrizione del reticolo idrico minore di competenza comunale PARTE SECONDA NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI IN COMUNE DI SAN FIORANO TITOLO I: PRINCIPI GENERALI e COMPETENZE Art. 1 - Finalità ed obiettivi Art. 2 - Competenze Art. 3 - Normativa di riferimento Art. 4 - Definizione delle fasce di rispetto dei corpi idrici TITOLO II: ATTIVITÀ VIETATE SUI CORPI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE Art. 5 - Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione e delle fasce di rispetto Art. 6 - Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d acqua Art. 7 - Infrastrutture in alveo TITOLO III : ATTIVITÀ CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE SUI CORPI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE Art. 8 - Opere di difesa idraulica e opere di derivazione Art. 9 - Tombinature ed impermeabilizzazioni imposte da ragioni di pubblica incolumità o igiene Art Attraversamenti dei corsi d acqua Art Manufatti sotto l alveo e attraversamenti aerei Art Manufatti su palo Art Scarichi Art Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d acqua Art Attività edilizia Art Nuove aree di espansione urbanistica

3 Art Obblighi dei privati Art Corsi d acqua utilizzati ai fini irrigui Art Interventi sui canali irrigui e di colo non appartenenti al reticolo idrico principale, di bonifica o minore Art Sdemanializzazione Art Autorizzazione paesistica Art Ripristino di corsi d acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica TITOLO IV : INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA Art Richiesta di autorizzazione idraulica (senza occupazione demaniale) e di concessione (con occupazione demaniale) Art. 24 Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate Art Richiesta di autorizzazione e/o concessione in sanatoria di opere esistenti Art Iter amministrativo Art. 27 Rilascio di autorizzazione e di concessione Art Canoni di polizia idraulica Art Norme finali PARTE TERZA ALLEGATI ALLEGATO 1: decreto tipo di autorizzazione idraulica ALLEGATO 2: decreto tipo di concessione idraulica ALLEGATO 3: disciplinare tipo di concessione idraulica ALLEGATO 4: canoni regionali di polizia idraulica (Allegato C, D.G.R n. 7/13950) ALLEGATO 5: riferimenti normativi

4 PARTE PRIMA INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE PREMESSA Per effetto dell art. 1 della L. 36/94 e del successivo regolamento di applicazione (D.P.R. 238/99), il concetto di acqua pubblica è stato innovato rispetto al vecchio T.U. n. 1775/1933, introducendo nell ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee. La L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha previsto l obbligo per la Regione Lombardia di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica (ex R.D. n. 523/1904), trasferendo ai comuni o ai consorzi le competenze sul reticolo idrico minore (D.G.R n. 7/7868) ed ai consorzi di bonifica le competenze sul reticolo principale di bonifica (D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950). Sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del Determinazione del reticolo idrico principale e della successiva modifica con D.G.R. n. 7/13950 del , il Comune di San Fiorano ha affidato allo scrivente il compito di predisporre gli elaborati tecnici e cartografici richiesti dalla specifica normativa della Regione Lombardia.

5 2.0 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO e RELATIVE COMPETENZE Nella Tavola 1 sono stati cartografati tutti i corpi idrici superficiali, così come definito sulla base dei criteri disposti dalla D.G.R. n. 7/7868 del e s.m.i. e, in particolare: - i corsi d acqua individuati come demaniali nella cartografia catastale; - i corsi d acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; - i corsi d acqua rappresentati nella cartografia ufficiale (C.T.R. e I.G.M.). Cartografando la rete idrografica, è stata operata una logica semplificazione, omettendo il reticolato irriguo costituito da canali in terra o in cemento (alimentati da derivazioni dal reticolo principale o minore), all interno dei quali la presenza d acqua è solo saltuaria (stagione irrigua) o occasionale (eventi meteorici): ad essi è stata applicata l esclusione prevista dall art. 1 comma 2 del regolamento di attuazione della L. 36/94. Nella cartografia di Tavola 1, redatta su base cartografica della C.T.R. alla scala 1:10.000, per il reticolo idrico principale e quello minore di competenza dei consorzi di bonifica è stata utilizzata come nomenclatura di riferimento quella degli elenchi di cui alla D.G.R. n. 7/7868 del e s.m.i. Per il reticolo idrico minore la cui competenza appartiene al Comune di San Fiorano, invece, è stata utilizzata la denominazione locale dedotta dalle carte catastali e dalla cartografia ufficiale mentre per i corpi idrici privi di nome è stata utilizzata la toponomastica della località più vicina.

6 RETICOLO PRINCIPALE di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA (allegato A della DGRL n. 7/13950) ASSENTE SUL TERRITORIO COMUNALE Elenco 1 RETICOLO IDRICO di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA (DGRL n. 7/20552) Codice SIBITER SE066 Denominazione ABBADESSA BF015 ACQUALUNGA 2 BF016 ACQUALUNGA 3 BF018 BF013 BF020 SE071 BF012 CB009 SE067 BF017 ACQUE BASSE COSTA EMISSARIO PRIORA RESMINA RIALE SAN FIORANA TENCAROLA

7 Elenco 2 RETICOLO MINORE di COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN FIORANO Codice Denominazione Tratto di competenza del Comune di San Fiorano SF01 Roggia BASSA FOSSADAZZO Tutto il corso d acqua dalla sua origine nei pressi di Ca Nuova sino alla foce nel Canale Riale SF02 Roggia FOSSADAZZO L intero alveo dal suo ingresso nel territorio comunale sino alla foce nel Canale Emissario SF03 SF04 SF05 SF06 SF07 SF08 Roggia GUARDALOBBIA BALBANA Roggia GUARDALOBBIA BATTAINA Roggia GUARDALOBBIA CORRADINA Derivatore della ROGGIA SAN FIORANA Cavo della ROGGIA SAN FIORANA Scaricatore della ROGGIA SAN FIORANA L intero alveo sviluppato all interno del territorio comunale dalla località C.na Balbana sino alla foce nel C. Riale La sola sponda sinistra in corrispondenza del confine con il Comune di Codogno e l intero alveo nel tratto interamente incluso nel territorio comunale Il breve tratto di alveo che si sviluppa per intero nel territorio comunale e la sola sponda sinistra lungo il confine con il Comune di S. Stefano L.no L intero corso d acqua La sola sponda settentrionale lungo il confine comunale con S. Stefano L.no L intero corso d acqua SF09 Colatore SAN FIORANO Il tratto d alveo compreso nel territorio comunale sviluppato tra il centro abitato e il confine di S. Stefano L.no SF10 Colatore TENCAROLA OCCIDENTALE L intero corso d acqua SF11 Colatore TRIULZA Il tratto d alveo compreso nel territorio comunale sviluppato tra il centro abitato e il confine di S. Stefano L.no

8 Nella Tavola 1 è stato rappresentato il reticolo idrografico sulla base Carta Tecnica Regionale alla scala 1: mentre nella Tavola 2 lo stesso reticolo è riportato sulla base del vigente Piano Regolatore Generale; la scelta di utilizzare entrambe le basi cartografiche è stata dettata dalla necessità di rendere più agevole l individuazione del reticolo anche alla scala dello strumento urbanistico locale. Come elaborato finale, nella Tavola 3 (alla scala 1:5.000 su base cartografica del vigente P.R.G.) sono state evidenziate le fasce di rispetto relative a tutto il reticolo idrico.

9 2.1 Il reticolo idrico del Comune di San Fiorano Una prima analisi del territorio comunale di San Fiorano porta alla individuazione di due unità topograficamente e morfologicamente distinte, separate dalla netta scarpata morfologica che si sviluppa con direzione media NW-SE sfiorando il capoluogo: il lineamento morfologico terrazza a N il Livello Fondamentale della Pianura (noto anche come Terrazzo Lodigiano o Piano Generale Terrazzato ) sulla più recente depressione valliva del fiume Po. La prima unità morfologica (Piano Generale Terrazzato) si presenta come una superficie sub-pianeggiante, modestamente immergente verso S e caratterizzata da una significativa monotonia planare; nel sottosuolo, la falda idrica si sviluppa a profondità anche superiore a 10 m ed il reticolato idrografico, alimentato per intero da derivazioni poste a N del territorio comunale, assolve principalmente la funzione irrigua e quella di raccolta delle acque di colo in occasione di precipitazioni meteoriche o durante la stagione irrigua. L area S-occidentale del territorio comunale, articolata a valle delle scarpata morfologica principale, occupa la depressione olocenica del fiume Po ed è caratterizzata da un reticolo alimentato quasi esclusivamente dalle acque di colo e da quelle di drenaggio di una falda poco soggiacente. La bassa pianura di San Fiorano, infatti, è il risultato di importanti modificazioni idro-geomorfologiche e di interventi di bonifica dei terreni che, un tempo, erano pertinenza fluviale del Po: le acque che anticamente insistevano sul territorio di San Fiorano a valle della scarpata morfologica principale provenivano in parte dal reticolato idrografico del sovrastante terrazzo ed in parte da fenomeni di esondazione del Po, da fenomeni di alimentazione e filtrazione dallo stesso corso d acqua e da fenomeni di affioramento della falda idrica sotterranea. Gli interventi di bonifica e difesa idraulica, pertanto, hanno raggiunto lo scopo di migliorare il drenaggio di aree topograficamente depresse e di proteggere estesi lembi di pianura dalle esondazioni del Po. Un intenso intervento di trasformazione del territorio si è avuto solo dopo la costituzione del Consorzio di Bonifica della Bassa Lodigiana, avvenuta con Decreto Ministero LL.PP.

10 nel 1928 ai sensi del R.D. del 1923, come trasformazione del preesistente Consorzio idraulico del Po e del Lambro. Questa riorganizzazione ha portato da una parte ad una difesa dal fiume Po con nuovi argini e, dall altra, ad un opera di bonifica basata proprio sul concetto della divisione tra acque alte (ovvero quelle provenienti dal Piano Generale Terrazzato) e acque basse ; esistono pertanto due reticoli idrografici topograficamente separati: quello di irrigazione, sviluppato sul Piano Generale Terrazzato, e quello di bonifica, sviluppato all interno della depressione valliva del fiume Po ed interamente afferente (in modo diretto o attraverso impianti di sollevamento) al Collettore Generale di Bonifica. Il Collettore è composto dai corsi del Canale Ancona, del Canale Mortizza, del Canale Allacciante e del Canale Gandiolo, con origine nel Comune di Orio Litta e foce nel fiume Po a Castelnuovo Bocca d Adda dopo un percorso complessivo di circa 37 chilometri. Per quanto sopra descritto, cartografando il reticolo idrografico nella Tavola 1, il territorio è stato suddiviso in due zone omogenee (definite comprensori idraulici ), all interno delle quali i corpi idrici superficiali assumono peculiari caratteristiche: - Comprensorio Nord: svolge funzioni principalmente irrigue e/o di colo e si sviluppa sul Piano Generale Terrazzato; - Comprensorio Sud: sviluppato nella valle olocenica del Po, è alimentato sia dalle acque provenienti dal sovrastante terrazzo morfologico, sia dal drenaggio delle acque sotterranee. Nel complesso, il reticolato idrografico minore e di bonifica del territorio di S. Stefano L.no presenta una modesta pendenza (ad eccezione dei tratti in cui attraversa la scarpata morfologica principale), riducendo a valori minimi sia i fenomeni di trasporto solido, sia quelli di erosione e/o di deposizione all interno delle aste dei corsi d acqua. L osservazione circa il generale stato di equilibrio dei corsi d acqua ha assunto particolare significato soprattutto nella definizione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore: nella stesura del regolamento locale, infatti, per i corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale è stata proposta una riperimetrazione da 10 m a 4 m della fascia di rispetto prevista dall art. 96 del T.U. n. 523/1904, fatta eccezione per la Roggia Fossadazzo: quest ultima, infatti presenta serie problematiche di natura idraulica e

11 idrogeologica. Va segnalato come il corso d acqua si sviluppi con direzione N-S attraversando il centro abitato dopo aver raccolto molteplici colature e gli scarichi della rete fognaria di Codogno. Nei pressi dell abitato di San Fiorano, e precisamente in corrispondenza della S.P. 116, il Fossadazzo subisce gli effetti di una sezione di deflusso sottodimensionata, seguita, immediatamente a valle, da erosione sulle sponde lungo l attraversamento della scarpata morfologica principale.

12 2.2 - Breve descrizione del reticolo idrico minore di competenza comunale SF01 La Roggia Bassa Fossadazzo ha origine nei pressi di Cà nuova e si sviluppa, con percorso circa N-S, lambendo la C.na Carbonera I, II, III e IV per sfociare nel Canale Riale al limite meridionale del territorio comunale. SF02 La Roggia Fossadazzo riceve gli scarichi della rete fognaria cittadina di Codogno attraverso un ramo della Roggia Guardalobbia. All interno del territorio comunale di San Fiorano, a N del capoluogo, nel Fossadazzo confluiscono le acque della Roggia Guardalobbia Battaina e quelle dello Scaricatore della Roggia San Fiorana. Attraversato dalla S.P. 116 (il ponte è causa di gravi problematiche di natura idraulica), il Fossadazzo sfocia nel Canale Emissario a S del rilevato ferroviario. SF03 La Roggia Guardalobbia ramo Balbana è una derivazione dalla Roggia Guardalobbia con origine a Codogno a W della stazione ferroviaria; lambisce verso E l abitato di Retegno e, approfondendosi progressivamente, supera il Piano Generale Terrazzato per giungere nella bassa pianura di S. Fiorano. Il corso d acqua, dopo aver superato il Colatore Costa e il Colatore Acqualunga 2, lambisce la Cascina Bellaguardia e Cascina Dossena per sfociare nel C. Riale. SF04 La Roggia Guardalobbia Battaina nasce dalla Roggia Guardalobbia attraverso un partitore posto in Comune di Codogno a monte della stazione ferroviaria; entra in territorio di S. Fiorano a S di Cascina Battaina e, superata la linea ferroviaria e la S.P. 116, sfocia nella Roggia Fossadazzo all estremità settentrionale del territorio comunale. SF05 la Roggia Guardalobbia Corradina è un colatore che nasce a E della C.na Corradina e interessa solo per poche centinaia di metri il territorio di S. Fiorano.

13 SF06 Il Derivatore della Roggia San Fiorana nasce dalla Roggia S. Fiorana a N dell abitato e confluisce nella Roggia Abbadessa a S di C.na Corradina. SF07 Il Cavo della Roggia San Fiorana è un breve corso d acqua che ripercorre il confine comunale tra S. Fiorano e S. Stefano Lodigiano. SF08 Lo Scaricatore della Roggia San Fiorana si origina dalla San Fiorana nei pressi della località Cassinetto e sfocia nella Roggia S. Fiorana a N dell abitato. SF09 Il Colatore San Fiorano nasce dalla Roggia San Fiorana in corrispondenza del centro abitato e si sviluppa con direzione N-S sino al limite S-occidentale del territorio comunale; il corso d acqua ha una duplice funzione: irrigua e di raccolta delle acque di colo. SF10 Il Colatore Tencarola Occidentale è un breve colatore sviluppato nel comprensorio Sud tra la Cascina Dossena e la Cascina Camparina. SF11 Il Colatore Triulza nasce dal Colatore San Fiorano a S del capoluogo e si sviluppa verso S per entrare nel territorio comunale di S. Stefano L.no a E di Villa Piantada.

14 PARTE SECONDA NORME PER LA REGOLAMENTAZI ONE DELLE ATTIVITA DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI IN COMUNE DI SAN FIORANO

15 TITOLO I PRINCIPI GENERALI e COMPETENZE Art. 1 - Finalità ed obiettivi Il presente regolamento disciplina le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e quelle di polizia idraulica sul reticolo minore del territorio comunale di San Fiorano, così come previsto dalla L.R. 1/2000 e attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i.. Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi: la salvaguardia e il mantenimento della rete idrica territoriale; l individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici sul territorio comunale di San Fiorano; la definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione delle acque stesse; il rispetto e l attuazione dei criteri e delle normative vigenti in materia di polizia idraulica (T.U. n. 523/1904 e s.m.i; D.G.R.L. n. 7/7868 del e s.m.i.); il rispetto e l attuazione dei criteri e delle normative relative al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

16 Art. 2 - Competenze Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e, nonchè il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, sono svolte: sul reticolo di bonifica di cui all elenco 1 dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana; sul reticolo minore di cui all elenco 2 dal Comune di San Fiorano. Rientrano fra le attività previste sul reticolo idrico minore di cui all elenco 2 di competenza del Comune di San Fiorano: la pianificazione urbanistica nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento, ovvero l autorizzazione o il diniego delle attività di trasformazione territoriale; la pianificazione idraulica, ovvero l autorizzazione o il diniego di opere e di interventi di difesa, regimazione e stabilizzazione dell alveo dei corsi d acqua del reticolo minore; la realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d acqua appartenenti al reticolo minore; la vigilanza e l accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica; l introito dei canoni concessori. Elenco 1 RETICOLO IDRICO di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA Codice SIBITER SE066 Denominazione ABBADESSA BF015 ACQUALUNGA 2 BF016 ACQUALUNGA 3

17 BF018 BF013 BF020 SE071 BF012 CB009 SE067 BF017 ACQUE BASSE COSTA EMISSARIO PRIORA RESMINA RIALE SAN FIORANA TENCAROLA Elenco 2 RETICOLO MINORE di COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN FIORANO Codice SF01 SF02 SF03 SF04 SF05 SF06 SF07 SF08 SF09 SF10 SF11 Denominazione Roggia BASSA FOSSADAZZO Roggia FOSSADAZZO Roggia GUARDALOBBIA BALBANA Roggia GUARDALOBBIA BATTAINA Roggia GUARDALOBBIA CORRADINA Derivatore della ROGGIA SAN FIORANA Cavo della ROGGIA SAN FIORANA Scaricatore della ROGGIA SAN FIORANA Colatore SAN FIORANO Colatore TENCAROLA OCCIDENTALE Colatore TRIULZA Art. 3 - Normativa di riferimento Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d acqua sono disciplinate dalle seguenti norme:

18 1. per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale vige la disciplina prevista dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all interno delle fasce di rispetto dei corsi d acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all interno delle fasce di rispetto dei corsi d acqua pubblici, previa autorizzazione); 2. per i canali e le opere di bonifica di cui all elenco 1 dell art. 2 (reticolo di competenza del Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana), non rientranti nelle tipologie sopra specificate, vige la norma prevista dagli artt. 133 (attività vietate all interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze), 134 e 135 (attività consentite all interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, previa autorizzazione), 138 (nulla osta idraulico) del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, con portata residuale rispetto al R.D. 523/1904; 3. per il reticolo di cui all elenco 2 dell art. 2 (reticolo minore di competenza comunale) vige la disciplina prevista dal R.D. 523/1904 e s.m.i. e, ad integrazione e parziale deroga, dal presente regolamento di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d acqua. Art. 4 - Definizione delle fasce di rispetto dei corpi idrici Le fasce di rispetto si sviluppano su tutti i corpi idrici di cui agli elenchi dell art. 2 e valgono, così come le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione e concessione, anche per i tratti in cui i corsi d acqua sono tombinati. Nel calcolo delle fasce di rispetto, le distanze dai corsi d acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria ( 1 ). 1 Si precisa che negli allegati cartografici, la rappresentazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione e concessione sarà necessario riportare la delimitazione delle fasce di rispetto

19 1. Ai sensi dell art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale interessano l alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci; 2. Ai sensi dell art. 133 del R.D. 368/1904, per il reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, le fasce di rispetto sono calcolate in misura variabile tra 2 e 10 m (secondo la tipologia di intervento previsto e/o l importanza del corso d acqua); 3. Ai sensi dell art. 96 del T.U. n. 523/1904 e s.m.i. ed a parziale deroga della stessa norma, le fasce di rispetto su tutto il reticolo idrico di competenza comunale di cui all elenco 2 dell art. 2 sono ridotte a 4 m, ad eccezione della Roggia Fossadazzo per la quale restano invariate le distanze di cui al T.U. n. 523/1904, art. 96. nelle planimetrie, verificando l esatto sviluppo degli elementi idrografici riportati nella cartografia allegata. Per i tratti tombinati, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l area demaniale di un corso d acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

20 TITOLO II ATTIVITÀ VIETATE SUI CORPI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE Oltre a quanto già previsto dal R.D. 523/1904 e s.m.i., fatte salve le disposizioni vigenti, sono vietate le seguenti attività ed opere. Art. 5 - Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione e delle fasce di rispetto Al fine di moderare le piene dei corsi d acqua, è vietata l occupazione e la riduzione delle fasce di rispetto (previste dall art. 4 del Regolamento) e delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d acqua. Ai sensi dell art. 96 del T.U. n. 523/1904 e s.m.i., oltre a manufatti stabili e non removibili di qualsiasi tipo, è vietato lo scavo di terreno e lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui organici dello stallatico e di ogni tipo di fango. In particolare, sono interventi vietati: a. tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitano la possibilità di accesso alla fascia di rispetto; b. qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quegli interventi consentiti previa autorizzazione indicati nel titolo III del presente Regolamento; c. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere; d. ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d acqua, alla regolazione del deflusso e alle derivazioni; e. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dal Titolo III per le attività soggette ad autorizzazione; f. i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;

21 g. le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti che s inoltrino sulle alluvioni, sulle sponde, sulle isole e dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque; h. limitatamente ai primi 4 m, le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e per gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone o naturalizzate previsti da specifici piani o progetti, purchè valutati compatibili con la stabilità delle sponda e con il regime del corso d acqua di riferimento; in tal caso, gli interventi dovranno rispondere a quanto previsto dal Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 ed essere corredati da adeguato piano di manutenzione; i. l apertura di cavi, fontanili e simili per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; j. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. Lgs. n. 22/97, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione; k. l accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all art. 38 del D. Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.; l. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione; m. la realizzazione di complessi ricettivi all aperto. Art. 6 - Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d acqua Al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del

22 territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco). Art. 7 - Infrastrutture in alveo Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture in alveo che riducano la sezione di deflusso, indipendentemente dal tipo od uso alla quale esse siano destinate. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrate.

23 TITOLO III ATTIVITÀ CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE SUI CORPI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE A parziale deroga del R.D. 523/1904, sono consentiti, secondo quanto previsto al punto 5.2 dell allegato B alla D.G.R.L. 1 agosto 2003 n. 7/13950 e previa autorizzazione e concessione rilasciate dall Autorità comunale, gli interventi previsti dal presente titolo. Andranno comunque applicate, qualora ricorrano i casi previsti, le seguenti direttive previste dall Autorità di Bacino del fiume Po: Piano stralcio per l Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 DIRETTIVE DI PIANO Direttiva 1 Direttiva 2 Direttiva 3 Direttiva 4 Deliberazione n. 2/99 dell Autorità di Bacino Direttiva 5 Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica. Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all interno delle fasce A e B. Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione. Inoltre, per gli interventi consentiti previa autorizzazione e concessione di polizia idraulica dovranno essere adottate, in via preferenziale, tecniche di ingegneria naturalistica; a tal fine, il Comune di San Fiorano propone l applicazione delle tecniche illustrate nel Quaderno di

24 Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/ Art. 8 - Opere di difesa idraulica e opere di derivazione a. Sono consentite le difese radenti, le quali dovranno essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell alveo e dovranno essere realizzate a quota non superiore al piano campagna. Le opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e tipologie costruttive tali da permettere l accesso dal corso d acqua. La realizzazione di muri di sponda verticali o, comunque, ad elevata pendenza, è consentita unicamente all interno dei centri abitati e dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili. b. E consentita, previa autorizzazione e concessione, la formazione di nuove opere per la derivazione e la captazione di acqua per approvvigionamento idrico a qualsiasi scopo destinato. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere progettati secondo le prescrizioni della deliberazione n. 2/99 dell Autorità di Bacino del fiume Po. Art. 9 - Tombinature ed impermeabilizzazioni imposte da ragioni di pubblica incolumità o igiene 1. Fermo restando il divieto espresso nel precedente art. 6 del presente Regolamento, sul reticolo idrico è ammessa la copertura, la tombinatura e l impermeabilizzazione, parziali o totali, imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco). 2. Nel caso di tombinature esistenti e di quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione ordinarie e straordinarie. Nella fascia di

25 rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni. 3. Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d arte particolare. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l agevole intervento del personale addetto. Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. Servizio Tecnico Centrale 7 gennaio 1974, n Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto e, in particolare: i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili. Per i corsi d acqua coperti esistenti o nuovi, all imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione. 4. In relazione ai tratti di corsi d acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, sussiste l obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e

26 progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero. Art Attraversamenti dei corsi d acqua Sono consentiti gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature ed infrastrutture in genere) che, qualora di luce superiore a 6 m, dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva 4 (Deliberazione 2/99) dell Autorità di Bacino del fiume Po. Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6 m, rimanendo facoltà dell Autorità competente richiedere l applicazione, in tutto o in parte, della sopraccitata direttiva 4 dell Autorità di Bacino, il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologicaidraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.0 m. Solamente in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori. Nella progettazione di nuove opere o nella demolizione di quelle esistenti andrà verificato che tali operazioni non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante anche per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno: restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso; avere l intradosso a quota inferiore al piano campagna; comportare una riduzione della pendenza del corso d acqua mediante l utilizzo di soglie di fondo.

27 Art Manufatti sotto l alveo e attraversamenti aerei 1. Sono consentiti i manufatti al di sotto dell alveo, i quali dovranno essere realizzati a quote inferiori di quelle raggiungibili in base all evoluzione morfologica prevista per l alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d acqua. 2. Sono consentiti gli attraversamenti aerei di ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere a condizione che non interferiscano in alcun modo con l alveo inciso del corso d acqua. Art Manufatti su palo All interno della fascia di rispetto di ciascun corpo idrico è ammessa la posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche o infrastrutture a rete in genere, a condizione che non interferiscano con l alveo inciso del corso d acqua e non ne impediscano l accesso, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda. Art Scarichi 1. Sono consentiti gli scarichi che, qualora provenienti dallo scolo di superfici, dovranno rispettare i sotto riportati limiti, secondo quanto previsto al punto 6 dell allegato B alla D.G.R. L. 1 agosto 2003 n. 7/13950: - 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale; - 40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

28 2. I manufatti di recapito delle acque di scarico dovranno essere realizzati nella medesima direzione del flusso idrico e dovranno essere adottati accorgimenti tecnici (quali opere di dissipazione dell energia) per evitare l innesco di fenomeni erosivi nel corso d acqua. 3. L autorizzazione allo scarico nei corsi d acqua di cui al presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico rilasciata dalle competenti Autorità e prevista dal D.Lgs. n. 152 del e s.m.i.. 4. L istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata da specifico studio di compatibilità idrologica e idraulica. In particolare, nell ambito del suddetto studio, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati della Delibera dell Autorità di Bacino n. l8/2001 (Direttiva 2) Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica. 5. Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali appartenenti al reticolo principale (di competenza regionale) o di bonifica, od interferisca con gli stessi, oltre all istanza di autorizzazione allo scarico all autorità competente, dovrà essere richiesto parere alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e/o al Consorzio di Bonifica idraulicamente competente del ricettore finale per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate. Il suddetto parere avrà lo scopo di fornire indicazioni su eventuali interventi e azioni necessari a mantenere le opportune situazioni di sicurezza. 6. In conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto nell allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla riduzione delle portate meteoriche drenate. 7. Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o sia affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione, smaltimento in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa adeguata verifica idraulica e/o idrogeologica. In tali casi, nelle aree destinate ad

29 insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. 8. Qualsiasi intervento di urbanizzazione sottoposto a piano attuativo, nonché ogni progetto di infrastrutturazione che preveda l impermeabilizzazione di nuove superfici, dovrà essere corredato da studio idraulico e/o idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire il corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio. Per le stesse ragioni, ogni intervento che possa modificare il fitto reticolato secondario, costituito dai vasi di colo ed irrigui (anche se non classificati come reticolo idrico principale o minore), dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso. Art Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d acqua Sono consentite le attività di manutenzione ordinaria e pulizia dell alveo senza modifiche della sezione di deflusso. Sono altresì consentite le manutenzioni straordinarie volte a garantire la corretta sezione di deflusso. Tali interventi dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva 4 e della direttiva 5 del P.A.I.. Art Attività edilizia 1. All interno delle fasce di rispetto e delle aree di divagazione ed espansione dei corsi d acqua non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile (ivi incluse le recinzioni); l attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio così come definiti dal D.P.R. 380/2001 art. 3 comma 1 lettera a)

30 manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo e s.m.i.. Gli interventi consentiti non potranno ad ogni modo prevedere aumento di superficie o volume e cambiamenti di destinazione d uso che comportino aumento del carico insediativo. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. 2. La norma di cui al comma 1 non si applica a tutto quanto già edificato all interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione: per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione. 3. Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l onere dell intervento ai proprietari. Art Nuove aree di espansione urbanistica In presenza di un corso d acqua nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale è consigliabile l affiancamento al corpo idrico di zone a verde pubblico e/o di strade; solo in via eccezionale è consentito il contatto diretto con zone a verde privato. In ogni caso dovrà essere assicurata l accessibilità al corso d acqua a scopo manutentivo. In relazione ai corsi d acqua, demaniali e non, ubicati nelle suddette aree edificabili è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso: la sostituzione di terminali irrigui o di canali aventi l unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di sviluppo urbanistico con sostituzione di tale funzione drenante con la rete comunale di fognatura bianca;

31 lo spostamento di corsi d acqua in alveo diverso dall originale con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato. I progetti di sistemazione idraulica di un area edificabile dovranno comunque essere sottoposti all approvazione del Comune e dovranno essere corredati: da una relazione idraulica a firma di tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l aspetto della funzionalità idraulica; da un progetto ambientale riguardante l inserimento nel territorio dei corsi d acqua; dall individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione e concessione; dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente inerente il reticolo idrico minore. Art Obblighi dei privati 1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto di un corso d acqua devono: - tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore; - aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni; - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con la fascia di rispetto o con il corso d acqua stesso; - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d arte d uso particolare e privato di uno o più utilizzatori. 2. E consentito ai proprietari di realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l erosione ad opera dei corsi d acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni

32 non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti (art. 58 del T.U. n. 523/1904) e in generale ai diritti di terzi. Art Corsi d acqua utilizzati ai fini irrigui Nel caso di corsi d acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l approvvigionamento e la condotta di acque per l irrigazione, i soggetti titolari della concessione o utilizzatori dell acqua irrigua sono obbligati a provvedere alla ordinaria manutenzione del corso d acqua e a rendere noti al Comune le modalità e i tempi d esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse e alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo e il recapito del responsabile di dette operazione. In ogni caso, l attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche. Tutti gli interventi sui corsi d acqua irrigui, anche se non facenti parte del reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento e al ripristino, ove necessario, dell efficienza delle canalizzazioni. Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, qualora non appartenenti al reticolo minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici secondo quanto previsto dal successivo art. 19. Art Interventi sui canali irrigui e di colo non appartenenti al reticolo idrico principale, di bonifica o minore 1. Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) intenda procedere ad interventi di modifica, alla soppressione o alla realizzazione di canali irrigui e/o di colo, anche se non appartenenti al reticolo idrico principale o minore, dovrà chiedere espressa autorizzazione

33 all Autorità comunale competente, allegando il provvedimento di cui al successivo comma Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell opera o dell intervento in progetto di cui al comma precedente con il reticolo idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico di competenza ed il relativo corpo idrico principale o minore che costituisce la destinazione finale delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico provvedimento di autorizzazione e concessione per il recapito delle nuove acque di colo. Art Sdemanializzazione Le istanze di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall attività antropica, vanno presentate all agenzia del Demanio che deciderà in merito all alienazione, previa acquisizione del parere regionale secondo le modalità previste dalla D.G.R. 15 gennaio 2005 n. 7/ Ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nel caso di sdemanializzazione di area derivante dalla variazione di tracciato di un corso d acqua, il progetto di variante (da sottoporre ad approvazione demaniale) dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto. Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell autorizzazione, l accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia di rispetto. Sarà obbligo di chi ottiene l autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

34 Art Autorizzazione paesistica Qualora l area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia Direzione Territorio e Urbanistica U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/05 e dalle successive modificazioni. Art Ripristino di corsi d acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino stato potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

35 TITOLO IV INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA Art Richiesta di autorizzazione idraulica (senza occupazione demaniale) e di concessione (con occupazione demaniale) Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore. A tal fine il Comune dovrà accertare, innanzitutto, se l opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l opera in questione, ricadente nella fascia di rispetto, è autorizzabile ai soli fini idraulici. In riferimento ad istanze di autorizzazione idraulica (opere per le quali non è prevista l occupazione di area demaniale) e/o di concessione (con occupazione demaniale), il progetto dovrà essere redatto con i seguenti documenti tecnici (documentazione minima): a. istanza bollata a firma del richiedente recante i propri dati anagrafici e fiscali, la tipologia dell intervento, l ubicazione e l indicazione del foglio e mappale; b. dichiarazione a firma del richiedente e del tecnico redattore del progetto di non occupazione di area demaniale (autorizzazione idraulica) o di espressa occupazione di area demaniale (concessione) relativa all intervento oggetto della richiesta di autorizzazione/concessione; c. dichiarazione a firma del richiedente di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati all opera per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d acqua e di assunzione dell onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;

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