La nuova regolamentazione dei mercati finanziari: i principi di fondo delle direttive e del regolamento MIFID'

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La nuova regolamentazione dei mercati finanziari: i principi di fondo delle direttive e del regolamento MIFID'"

Transcript

1 La nuova regolamentazione dei mercati finanziari: i principi di fondo delle direttive e del regolamento MIFID' I1 tema che mi i: stato affidato i: sicuramente impegnativo, vista la "mole" della normativa di cui devo occuparmi (due direttive ed un regolamento), vista la complessita dell'impianto di tale normativa e visto il tempo necessariamente limitato che ho a disposizione. Mi sforzero di non deludere - o almeno di non deludere troppo - le aspettative di chi si accinge ad ascoltarmi. 1. E opportuno, naturalmente, partire dagli obiettivi che la nuova normativa comunitaria si prefigge. E stato detto da fonte autorevole che nel nuovo quadro offerto dalla normativa Mifid risulta ((piu complesso l'intreccio tra final& da perseguireu. 10 credo che gli obiettivi ultimi della normativa Mifid siano in realti semplici e chiari: pervenire alla creazione di un mercato interno dei servizi finanziari che sia, a1 tempo stesso, assolutamente integrate, pienamente concorrenziale in tutti i suoi segmenti, altamente efficiente ed affiabile. Integrato, nel senso del completo superamento delle barriere nazionali e della piena operativita del c.d. passaporto europeo; concorrenziale, nel senso della massima apertura alla competizione fra operatori anche in segmenti finora caratterizzati da chiusure, come quello dei sistemi di negoziazione; efficiente, nel senso dell'idoneiti ad assolvere la funzione tipica e propria del mercato finanziario, vale a dire quella di tramite dei flussi finanziari dai settori in surplus ai settori in deficit; affidabile, nel senso dell'idoneiti ad assicurare un elevato grado di fiducia negli operatori e negli investitori. Complesso mi pare, piuttosto, il percorso che il legislatore comunitario ha disegnato per arrivare a realizzare quegli obiettivi: un percorso che appare ar- " Kelazione a1 Convegno di Lecce su Regola?nentazioize del tnercato fi~zanzt'arzo e coiztratti con gli inuestitori (30 novembre-l" dicembre 2007).

2 4 Saggi Alessandro Nigro 5 ticolato su piu linee che variamente si intersecano e si sovrappongono. A me sembra che il legislatore comunitario si sia mosso secondo sei lirzee guida fondamentali: - l'ampliamento dell'area sottoposta a regolarnentazione; - la "omogeneizzazione" delle regole destinate a governare il settore; - il potenziamento e coordinamento dclla vigilanza; - il rafforzamento, in termini di competenza e solidita, delle imprese di investimento; - I'affinamento e l'articolazione degli strumenti di protezione del risparmiatore-investitore; - l'innalzamento del grado di concorrenza, pur mantenendo alti i presidi a tutela dell'integrita e dell'efficienza dei mercati. 2. Iniziamo, naturalmente, dalla prima di tali linee, cioe l'ampliamento dell'area sottoposta a regolamentazione. In questa linea si iscrivono alcune fra le innovazioni piu significative. Da un lato, P stata allargata la gamma dei servizi di investimento: vi sono stati inclusi, infatti, la consulenza in materia di investimenti, la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e, come servizio accessotio, l'attiviti di analisi e di ricerca finanziaria. Dall'altro, i. stata allargata la gamma degli strumentifinanziari, in cui sono stati inclusi tutti i derivati, da quelli su merci e rischi di credit0 a quelli di ultima generazione (sull'emissione di CO 2, ecc.). Si tratta di innovazioni che certamente debbono apprezzarsi in mod0 positivo, specificamente quella in materia di consulenza. Sia sotto il profilo, in s6, dell'assoggettamento anche di tale attiviti alla stessa regolamentazione degli altri servizi di investimento compreso il particolare regime di protezione assicurato ai clienti; sia perch6 dovrebbe risultarne favorita la diffusione della consulenza finanziaria indipendente, che k fattore importante per 10 sviluppo di un mercato finanziario caratterizzato da un forte grado di consapevolezza dei clienti nelle scelte di investimento. Resta il dubbio, perb, se il grado di attenzione mostrato, a livello comunitario, per i derivati possa considerarsi sufficiente. Se, in altri termini, questi strumenti non avrebbero meritato discipline apposite, piu articolate e piu stringenti, in relazione alla loro particolare pericolosita, confermata - i- appena il caso di sottolinearlo - da talune recentissime vicende nazionali. Sui derivati, comunque, tornero piu avanti. 3. Passiamo alla seconda linea. I1 processo di integrazione comunitaria dei mercati finanziari nazionali si era finora basato su due pilastri fondamentali: il mutuo riconoscimento e l'armonizzazione minima. Questa strategia aveva perb determinato il permanere di diversita anche rilevanti di regolamentazione, l'impossibilita di garantire un'effettiva operativita del principio del passaporto europeo, fenomeni di arbitraggi regolamentari e di concorrenza "a1 ribasso" e cosi via. Di qui, il cambiamento di rotta. Da un lato, attribuzione del controllo sulla prestazione di servizi finanziari transfrontalieri alla sola Autoriti del paese d'origine, salvo che si tratti di prestazioni effettuate con stabilimento, che restano allora assoggettate a1 controllo del paese ospitante. Dall'altro e soprattutto, come mezzo a1 fine, non piii un'armonizzazione minima ma una armonizzazione forte o addirittura massima, per assicurare una sostanziale identiti di regole. Come si precisa nel V11 considerando della direttiva attuativa del 2006, <<per assicurare l'applicazione uniforme delle varie disposizioni della direttiua 2004/39/CE, 2 necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati in materia di organzizazione e di esercizio dell'attivita delle imprese di investimento. Di conseguenza gli stati membri non devono aggiungere regole vincolanti supplementari all'atto del recepimento e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva, salvo qualora quest'ultima lo preveda espressamente>>. E l'art. 4 di tale direttiva stabilisce perentoriamente appunto il divieto per gli stati membri di mantenere o imporre obblighi aggiuntivi, salvo casi eccezionali in cui tali obblighi siano obiettivamente giustificati e proporzionati. L'integrazione comunitaria - questa i- la scelta di fondo - esige ormai un "terreno di giuoco livellato" per tutti gli operatori di tutti gli stati membri per assicurare la piena pariti di condizioni, anche e proprio concorrenziali, fra tutti e dappertutto. Naturalmente la linea che P stata prescelta ha un costo. L'armonizzazione forte o addirittura massima, infatti, richiede inevitabilmente una normativa comunitaria che contenga non solo l'enunciazione di principi ma anche regole di dettaglio: il che i: awenuto con la tecnica della direttiva-quadro seguita da una normativa di esecuzione, qui addirittura contenuta in ben due distinti atti, un regolamento ed una direttiva. I1 risultato finale di tutto questo e che - almeno con riguardo ad ordinamenti come il nostro - si ha o avra una disciplina articolata su ben quattro livelli: - la normativa comunitaria di principi; - la normativa comunitaria di esecuzione; - la normativa nazionale primaria di attuazione; - la normativa nazionale secondaria di attuazione. Con un carico regolamentare complessivo del cui grado di efficacia, per un verso, e di sopportabilitii, per altro verso, non i: facile essere sicuri.

3 Saggi 4. Vengo alla terza linea, quella del rafforzamento e del coordinamento della vigilanza, anzi, piu correttamente, delle vigilanze. In un sistema ormai intessuto di un fitto reticolo di regole a tutti i livelli il ruolo delle autorita di vigilanza e owiamente fondamentale; d'altra parte, P ugualmente fondamentale assicurare I'applicazione uniforme di tali regole comuni in sede di attuazione del principio del controllo del paese d'origine. Di qui: - la specificazione analitica dei poteri delle autoriti di vigilanza nazionali (e si veda, in particolare, l'art. 50 dir , che peraltro riprende in larga misura quanto gia stabilito nella direttiva sugli abusi di mercato (n. 2003/6/CE); - I'imposizione a tali autoriti di precisi obblighi in termini di coordinamento e cooperazione transfrontaliera. Non ho la possibilita di approfondire, qui, i due profili. Mi limito, con riferimento a1 secondo, a segnalare la rilevante innovazione rappresentata dalla previsione, in ordine alla cooperazione transfrontaliera, del principio del "punto di contatto unico" nazionale (art. 56 dir. 2004), destinato a facilitare soprattutto lo scambio di informazioni, ma non solo quello. 5. La quarta linea 6 quella - ho detto - del rafforzamento, in termini di competenza e solidita, delle imprese di investimento. La normativa comunitaria detta una regolamentazione minuziosa e pervasiva in ordine dell'organizzazione che le imprese di investimento devono costituire e mantenere e delle procedure di cui si devono dotare. L'idea di fondo i. che tali imprese debbono avere un'organizzazione ed una politica aziendale pienamente adeguate all'oggetto della loro attivita e perfettamente in grado di consentire di assolvere gli obblighi ad esse imposti. Particolare attenzione, in questa chiave, i: dedicata: - al controllo della conformita; - alla gestione del rischio; - alle operazioni personali ed ai conflitti di interesse; - all'esternalizzazione; - alla salvaguardia dell'attiviti della clientela. 6. La quinta linea guida riguarda il tema, cruciale, dei rapporti intermediario-risparmiatore/investitore e I'ho prima sintetizzata in questi termini: affinamento, da un lato, e articolazione, dall'altro, del regime di protezione dei risparmiatori/investitori. Alessandro Nigro 7 a. Sotto il profilo dell'affinamento, mi pare di poter dire che il regime delineato dalla normativa comunitaria poggia su tre "pilastri": - la previsione della stipulazione, fra impresa di investimento e cliente, di un "accordo di base", in cui siano precisati i diritti e gli obblighi delle parti in ordine alla prestazione di servizi di investimento (art. 19, par. 7, dir. 2004; art. 39 dir. 2006); - la fissazione degli obblighi fondamentali a carico dell'impresa di investimento: da un lato, l'obbligo di agire <<in modo onesto, equo e professionale>> (art. 19, par. 1) e, dall'altro, l'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni piu favorevoli per il cliente, la c.d. best execution (art. 21), che potrebbe considerarsi, a ben vedere, semplice specificazione del primo, ma che si pone in effetti come regola-cardine del rapporto intermediario - cliente ed anche, d'altra parte, come condizione di efficienza dei mercati; - la previsione di un ampio ventaglio di obblighi informativi - come obblighi di informare e di informarsi - a carico dell'intermediario (art. 19, par. 2 ss.; art. 18), che coprono la fase precontrattuale e quella dell'esecuzione del contratto, che riguardano tutti i profili coinvolti, quelli soggettivi di chi fornisce e di chi riceve il servizio e quelli oggettivi del servizio o prodotto fornito e che sono soprattutto finalizzati, da un lato, a consentire a1 cliente o potenziale cliente di prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa e, dall'altro, a far si che il cliente riceva un servizio coerente con le sue caratteristiche soggettive. b. Sotto il profilo dell'articolazione, P da evidenziare la differenziazione di regime in funzione, per un verso, della tipologia dei clienti (in senso lato) del'intermediario e, per altro verso, della tipologia del servizio. Cosi, innanzi tutto, vi P la distinzione fra controparti qualifcate e clienti, da un lato, e, dall'altro, nell'ambito dei secondi, fra clientiprofessionalie clienti al dettaglio (art. 24; art. 19, par. 10, lett. c). Le controparti qualificate (per tali intendendosi: le stesse imprese di investimento, gli enti creditizi, ecc.) sono escluse dall'applicazione di regole di condotta particolari, la disciplina del rapporto restando rimessa esclusivamente a1 diritto comune. La distinzione, invece, fra clienti professionali (per tali dovendosi intendere quelli che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono) e clienti a1 dettaglio rileva soprattutto sul piano degli obblighi informativi: meno stringenti per i clienti professionali, piu stringenti per quelli a1 dettaglio (ma rileva anche, per esempio, sul piano della best execution). Vi P, poi, la "enucleazione" nell'ambito dei servizi di investimento di quei servizi che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione di ordini del cliente (i servizi c.d. execution only): i quali servizi possono essere prestati

4 8 Saggi Alessandro Nigro 9 dall'impresa di investimento senza alcuna valutazione di adeguatezza ove ricorrano certe condizioni (che 10 strumento finanziario sia semplice: azioni, obbligazioni, ecc.; che il servizio sia prestato ad iniziativa del cliente e che quest'ultimo sia chiaramente informato che non potra beneficiare della protezione assicurata dalle disposizioni in materia, appunto, di valutazione da parte dell'intermediario del1'"appropriatezza" del servizio proposto o richiesto). E, ancora, la distinzione, nell'ambito dei servizi diversi da quelli execution only, fra consulenza e servizi di gestione individuale, da un lato, e collocamento di prodotti e raccolta di ordini, dall'altro: per i primi, P stabilito il criterio dell'adeguatena (l'intermediario deve cioi. valutare la rispondenza fra situazione finanziaria ed obiettivi del cliente e servizio o prodotto suggerito); per i secondi i. stabilito il criterio dell'appropriatezza (l'intermediario deve verificare che il cliente abbia la conoscenza e l'esperienza sufficienti per comprendere 1e caratteristiche e i rischi del10 strumento finanziario oggetto del servizio). Potrei fermarmi qui, visto che oggetto principale del nostro Convegno P proprio la disciplina del rapport0 intermediario/risparmiatore-investitore, che molte delle relazioni che seguiranno sono dedicate appunto alla ricostruzione ed all'analisi di quella disciplina e che occorrerebbe evitare il rischio di invadere campi altrui. Reputo peraltro necessario svolgere qualche considerazione su quattro punti, che mi sembrano meritevoli di particolare attenzione, pur nello sguardo d'assieme della normativa Mifid a cui mi sto dedicando. Primo punto. I1 regime di protezione del risparmiatore-investitore disegnato dal legislatore comunitario poggia largamente su obblighi dell'intermediario di tipo, per cosi dire, procedimentale. Questo i. da dire per gli obblighi informativi (di informare e di informarsi) ai quali ho prima fatto cenno; questo P da dire anche per la disciplina dei conflitti di interesse. Su questo argomento, delicato quanto centrale, la normativa Mifid adotta la linea fondata su due capisaldi: - l'obbligo per l'impresa di investimento di adottare ogni misura per identifcare i conflitti di interesse e gestirli in mod0 da euitare che essi incidano negativamente sugli interessi dei clienti (artt. 13, 18 dir. 2004); - I'obbligo, nell'ipotesi che non vi sia la ragionevole certezza di evitare il rischio per i clienti, di comunicare preventivamente e chiaramente al cliente la sussistenza e la natura del conflitto (art. 18 dir. 2004). Orbene. Gli obblighi di tip0 procedimentale e in particolare qelli informativi sicuramente possono, in generale, concretare vincoli all'azione di una certa efficacia: personalmente ho sempre ritenuto, per esempio, che l'obbligo di informare condiziona ex ante il comportamento di chi a tale obbligo P soggetto. I1 problema i. se, con riguardo a110 specific0 problema del conflitto di interesse, simili obblighi possano considerarsi sufficienti. Non c'e dubbio che una regolamentazione dei mercati finanziari che voglia essere attenta alla equi- librata salvaguardia di tutti gli interessi in giuoco cleve (o dovrebbe) prefiggersi come obiettivo primario la realizzazione di una sostanziale ed effettiva neutralita delle imprese di investimento. La normativa comunitaria che stiamo considerando sembra in piu punti sensibile a questa prospettiva: proprio nel senso della neutraliti, infatti, mi pare possa essere letta, per un verso, la previsione della execution only e, per altro verso, la disciplina degli "incentivi" (di cui all'art. 26 della direttiva di attuazione del 2006). Parrebbe esserlo meno, invece, proprio in ordine a quelle situazioni, i conflitti di interesse, in cui piu nettamente la neutraliti dell'intermediario viene posta in pericolo, tanto che un osservatore malizioso - ma io non 10 sono - potrebbe arrivare a sostenere che su questo aspetto il legislatore comunitario sia stato piu attento alle esigenze degli intermediari, all'esigenza, per esempio, di non vedere "inceppata" la loro operativita con divieti e/o obblighi di astensione, che a quella di una piena tutela dell'investitore. I1 discorso riguarda, naturalmente, soprattutto gli intermediari polifunzionali e, fra questi, soprattutto le banche. I1 legislatore comunitario non ha i- gnorato owiamente la realtj. di questi intermediari: e ne P manifestazione l'art. 22 della direttiva del 2006, il cui par. 3 stabilisce che gli stati membri devono assicurare che le procedure e le misure per la gestione dei conflitti di interesse <csiano volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attiuiti professionali che implicano un conflitto di interesse... svolgano dette attivita con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attivita dell'impresa di investimento e del gruppo cui essa appartie~ e per la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati>>. Si i. limitato, perb, ad imporre ancora una volta obblighi procedimentali (tipo: le ben note muraglie cinesi) la cui scarsa efficacia P stata da tempo dimostrata. E il caso di sottolineare, peraltro, che 10 stesso par. 3 rivela come il legislatore comunitario sia stato tutt'altro che sicuro della piena idoneith delle misure da esso prospettate. L'ultimo capoverso di tale paragrafo, infatti, dispone: <<Se l'adozione o I'applicazione di una o pi2 fra le suddette rnisure o procedure non assicura il grado richiesto di indipendenza, gli Stati mernbri prescrivono ale imprese di investimento di adottare tutte le misuvc e procedure alternative o aggiuntive che siano necessarie e appropriate a talifinih. Questo significa - e non P cosa da poco - che resta sullo sfondo, almeno in teoria, la possibiliti per i sistemi nazionali, ove non si dovesse riuscire a raggiungere un assetto soddisfacente, idoneo a neutralizzare effettivarnente i conflitti di interesse, di imporre agli intermediari polifunzionali di abbandonare il modello, appunto, polifunzionale e di adottare cpello della rigorosa specializzazione. NC sembri questa una prospettiva utopistica: P proprio di questi giorni il dibattito innescato dalla spinta esercitata sulle banche dal Governatore della Banca d'italia perchc si "disimpegnino" dalle societa di gestione del risparmio.

5 Alessandro Nigro 11 Conclude su quest0 punto rilevando che la disciplina comunitaria del conflitto di interessi finisce con il risultare meno incisiva di quella finora vigente a livelio nazionale, nella quale si richiedeva l'espresso consenso scritto del cliente a1 cornpimento dell'operazione in conflitto di interessi (espresso consenso scritto che concreta, owiamente, una sia pur minima garanzia in piu rispetto a1 consenso implicit0 ora sufficiente). Secondo punto. La normativa comunitaria tocca in piu occasioni il profilo della tipologia degli strumenti finanziari, include nell'oggetto della regolamentazione - come gii detto - i derivati, ma non prevede (n6 parrebbe consentire) meccanismi obbligatori di classlficazione, tipizzazione e selezione. Essa si limita a prescrivere - a1 solito - obblighi procedimentali a carico dell'intermediario, il quale - secondo quanto stabilise I'art. 31 dir. attuazione - deve fornire ai clienti <<una de.scrizione generale della nntura e dei rischi degli strumentifinanziari, tenendo conto in particolare della classifcazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente profcssionale>>, una descrizione che <<dew spiegare le caratteristichc del tipo specifico di strumento interessato, noncht: i ri.schi propri a tale tipo di strumento>> e, quanto ai rischi, deve indicare specificamente una serie di elementi analiticamente indicati: I'effetto leva, il rischio di perdita totale, ecc. A mio mod0 di vedere, la mancata previsione dei meccanismi in questione concreta una lacuna non facilmente giustificabile: in un sistema che contempla (opportunamente) la classificazione dei clienti non si comprende perch6 non si sia contemplata anche, quanto meno, una classificazione degli strumenti finanziari. Si tratta comunque di una lacuna, sempre a mio modo di vedere, assai grave. A mio awiso, infatti, le esigenze di tutela, in generale, degli investitori richiedono ormai interventi regolatori proprio sull'oggetto dei servizi di investimento, sia in termini, appunto, di tipizzazione e classficazione dei titoli e degli strumenti finanziari, sia anche in termini di selezione dei titoli e degli strumenti che possano essere oggetto di rapporti con gli investitori. Confesso di non essere mai riuscito a comprendere perch&, anche a livello comunitario, non si possano immettere sul mercato, per esempio, automobili che non siano dl un tipo omologato e si possano invece liberamente vendere e comprare, oltre agli strumenti finanziari tipici, anche strumenti finanziari atipici quali che ne siano la struttura ed i rischi. Gli strumenti finanziari sono prodotti pericolosi e come tali ne andrebbe disciplinata la circolazione: cosi come awiene per le armi, per i farmaci, ecc. N6 si dica che un control10 preventivo degli strumenti finanziari in termini di grado di rischiosita sarebbe difficile e che, d'altra parte, anche strumenti finanziari particolarmente rischiosi possono apportare in piccole dosi benefici agli investitori. Perch6 gli strumenti finanziari che espongono a rischi non i- dentificabili ex ante dovrebbero per cio stesso essere espunti dal mercato; e perch6 anche l'arsenico, a piccole dosi, ha effetti curativi importanti, ma cii, non significa che possa essere venduto liberamente nei supermercati. 10 credo che sul punto che sto considerando la normativa comunitaria segni un netto arretramento rispetto a110 stadio cui era arrivata la nostra normativa interna. Mi riferisco, in particolare, alla riformulazione dell'art. 21 t.u.f. che era stata operata dalla legge sul risparmio con la previsione dell'obbligo degli intermediari di classificare, sulla base di criteri generali minimi stabiliti dalla Consob, il grade di rischiosita dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli: norma che si inscriveva in una linea che avrebbe meritato di essere (non abbandonata, come ora 2 accaduto, ma) potenziata, con la previsione anche, per esempio, di particolari requisiti per gli strumenti destinati ad essere collocati dagli intermediari presso la clientela indifferenziata, ed anche con la previsione, per converso, della non collocabilita presso tale clientela di certi particolari strumenti. Qui il discorso necessariamente tocca il tema dei derivati, che meriterebbe un convegno a s6. Ricordo che i derivati sono stati brutalmente definiti ccarmi di distruzione di massa>> e la fondatezza di questa definizione sta ricevendo continue conferme proprio in questo periodo. Nessuno dubita dell'utilita dei derivati come strumento di copertura dei rischi. I1 punto 2 che ormai i derivati sono sempre piu spesso utilizzati come strumento meramente speculativo: ed allora bisogna capire se un mercato finanziario che voglia essere integro ed affidabile possa tollerare la utilizzazione e circolazione senza limiti di simili strumenti. Terzo punto. La normativa comunitaria, se, per un verso, ha cura di imporre ai legislatori nazionali l'apprestamento di un sistema di sanzioni amministrative <<efficaci, proporzionate c di.s.suasive)) per il mancato rispetto delle disposizioni emanate in attuazione di tale normativa (art. 50 dir. 2004), per altro verso trascura pressoch6 completamente il profilo dei "rimedi" privatistici a quelle violazioni: si limita infatti a stabilire l'obbligo per gli Stati membri di prevedere che organismi collettivi di un certo tip0 possano, nell'interesse dei consumatori, adire i tribunali per ottenere l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione (art. 52) e a prevedere 1'"incoraggiamento" da parte degli Stati membri all'istituzione di procedure per la risoluzione extragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi di investimento (art. 53). I1 profilo dei "rimedi" privatistici resta quindi rimesso pressochi integralmente ai diritti nazionali (e, aggiungerei, ai diritti nazionali "comuni"). Questa 2, a mio avviso, una lacuna abbastanza grave. I "rimedi" privatistici - e in primii, naturalmente, quello dato dalla responsabilith risarcitoria - rappresentano un tassello fondamentale nel regime complessivo degli intermediari finanziari e dei servizi di investimento: un tassello rispetto a1 quale la mancanza di linee guida comunitarie rischia di far riemergere quelle disomogeneita di posizione e di trattamento nei singoli ordinamenti che la normativa comunitaria intende invece superare. Quarto punto. La disciplina di cui stiamo trattando certamente va nel senso della valorizzazione della consapevolezza del risparmiatore-investitore: gli ob-

6 12 Saggi Alessandro Nigro 13 blighi informativi dell'intermediario, 10 si 6 detto prima, mirano a consentire a1 risparmiatore-investitore appunto scelte di investimento consapeuoli. Si tratta di una linea che va - a mio awiso - pienamente condivisa: come ho detto in altra occasione, credo che la vecchia distinzione fra risparmio inconsapevole (quello che affluisce alle banche) e risparmio consapevole (quello che affluisce agli intermediari finanziari) sia tuttora valida e debba essere mantenuta. Non solo: si tratta di una linea che, in sede di attuazione della normativa comunitaria, dovrebbe essere rafforzata con interventi diretti proprio sul versante dei risparmiatori-investitori. Mi riferisco a meccanismi di incentivazione della consulenza finanziaria indipendente e del ricorso alla stessa; a campagne di educazione finanziaria, ecc. 7. L'ultima linca e quella dell'innalzamento del grado di concorrenza. Vistosa 6, sotto questo aspetto, la noviti costituita dall'introduzione della piena concorrenza fra sistemi di negoziazlone. E stata abolita la regola della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati; sono stati previsti tre tipi di sistemi: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione; gli lizternalizzatori sistematici, tutti abilitati a prestare attivita in tutti i paesi dell'unione; sono state dettate regole uniformi per tutti i sistemi. La regolamentazione - che mira a mantenere alto il live110 di protezione degli investitori, per un verso, e dell'integriti dei mercati, per altro verso - it ispirata ad un approccio di tip0 funzionale, coerente con la despecializzazione soggettiva: cosi, in particolare, in materia di trasparenza - sia prenegoziazione che postnegoziazione - ai fini della corretta formazione dei prezzi. 8. Mi awio alla conclusione. La normativa comunitaria, di cui ho cercato di tracciare qui - e spero di esservi riuscito - le principali coordinate di fondo,? frutto di un disegno riformatore di ampio respiro e destinato a modificare profondamente il modo di essere e di operare dei mercati finanziari dell'unione. E difficile owiamente formulare previsioni circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi che il legislatore comunitario si era prefisso. Occorrera attendere e non 6 escluso che la regolamentazione di cui ci stiamo occupando debba registrare ulteriori interventi, anche e proprio sui punti "critici" su cui mi sono soffermato prima. Tutto dipenderi comunque dal mod0 in cui i diversi protagonisti, ed in primis le imprese di investimento, da un lato, e le autorita di vigilanza, dall'altro, svolgeranno il loro ruolo. Si yu6 soltanto sottolineare che la nuova normativa, se per un verso, corn'; stato detto, parrebbe porre a1 centro dell'industria finanziaria il risparmiatore-investitore, per altro verso pub essere letta come espressione di un vero e proprio atto difiducia nelle imprese di investimento, nella loro autonoma capaciti di strutturarsi e di operare in mod0 efficiente e, al tempo stesso, riguardoso degli interessi delle controparti. Alle imprese di investimento vengono imposti, di regola, obiettivi, non percorsi puntuali per conseguirli: sta ad esse, dunque, scegliere le strategie, le politiche piu idonee. I1 che - oltre a lasciare ampio spazio per l'autoregolamentazione, attraverso codici di condotta, protocolli, ecc. - sembrerebbe innalzare il grado di responsabilita delle imprese verso il mercato e verso i risparmiatori-investitori. Debbo subit0 precisare, peraltro, che 6 questa una lettura della nuova normativa, per cos? dire, in bonam partem. Perch6 i: possibile anche un'altra, diversa, lettura, che porta a guardare alla nuova normativa, in particolare per cio che attiene agli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti degli investitori, come rispondente, al fondo, ad una logica di protezione, non gia di questi ultimi, ma proprio degli intermediari, ai quali i: consentito escludere o ridurre la loro responsabilita verso gli investitori con un "accorto" uso di quegli obblighi: una protezione tanto piu forte ove dovesse ritenersi che l'obbligo di agire <<in modo onesto, equo e pvofessionale>> sia adempiuto sol che vengano soddisfatti gli obblighi di informare e di inforrnarsi posti dall'art. 19. E, quest'ultima, una lettura certo "maliziosa", ma che potrebbe trovare conferma in certe prassi che - a quanto mi risulta personalmente - taluni intermediari (banche, in specie) stanno adottando e che sono imperniate: sulla formale riconduzione di qual~ivo~lia operazione di investimento, anche se richiesta dal cliente, fra quelle oggetto di consulenza; sulla espressa attestazione del rifiuto da parte del cliente di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria; sull'espressa qualificazione dell'operazione come non adeguata e non appropriata. 10, per6, non sono malizioso; quindi accolgo, almeno per ora, la lettura che ho prima definito in bonam partcm. 9. AI termine della mia relazione - e qui veramente concludo - mi rendo conto di due cose. La prima 6 che non sono stato capace di resistere alla tentazione di inserire, in un discorso che avrebbe dovuto consistere in una rappresentazione "neutrale" dei principi di fondo della normativa comunitaria, taluni miei personali, ed anzi personalissimi, convincimenti. La seconda 6 che, forse proprio per aver ceduto a quella tentazione, ho probabilmente "peccato" in termini di non sufficiente chiarezza, coerenza e completezza. Naturalmente me ne scuso.

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI 1. LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento

Dettagli

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIFID Markets in Financial Instruments Directive MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata

Dettagli

Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE)

Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE) Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE) Aspetti essenziali La MiFID è una direttiva di armonizzazione massima che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari Intermediari Si introduce un nuovo

Dettagli

recepimento della Direttiva MiFID (2004/39/CE)

recepimento della Direttiva MiFID (2004/39/CE) Le principali novità introdotte con il recepimento della Direttiva MiFID (2004/39/CE) Direttiva 2004/39/CE ( dirett. di 1 livello ) Markets in Financial Instruments Directive o MiFID Direttiva 2006/73/CE

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA FEBBRAIO 2013

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA FEBBRAIO 2013 DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA LA NORMATIVA MIFID FEBBRAIO 2013 La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la

Dettagli

CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI

CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI La fiducia dei Risparmiatori in un mercato amico dei loro diritti è il primo e fondamentale requisito su cui i Promotori finanziari basano le prospettive di sviluppo

Dettagli

STRATEGIA DI BEST EXECUTION

STRATEGIA DI BEST EXECUTION STRATEGIA DI BEST EXECUTION Execution policy e best execution La normativa MiFID supera la facoltà lasciata agli Stati membri d imporre la concentrazione degli scambi nel mercato regolamentato, per cui

Dettagli

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro Mario ALVINO Formazione efficace : perché? è una misura di sicurezza, infatti svolge una

Dettagli

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Febbraio 2014 1 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI... 1 1 FINALITÀ... 3 2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI...

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC di LEVERANO

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC di LEVERANO DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC di LEVERANO LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento

Dettagli

La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2

La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2 La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2 tra conferme, novità e condizioni Prof. Maria-Teresa Paracampo Associato di Diritto del Mercato Finanziario Università degli Studi di Bari Aldo

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Agg. 01/20 /2014 ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI CASSA RURALE RURALE DI TRENTO

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI CASSA RURALE RURALE DI TRENTO DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI LA NORMATIVA MIFID CASSA RURALE RURALE DI TRENTO Marzo 2014 La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 di Paolo Moretti L «International Accounting Standards Board» (IASB), nell ambito del progetto di revisione («Improvement») dei princìpi contabili internazionali,

Dettagli

Direttiva di primo livello, 2004/39/CE, (MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Direttiva di primo livello, 2004/39/CE, (MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Torniamo ai nostri lettori con una edizione del nostro Bollettino Informativo interamente dedicata alla nuova disciplina comunitaria che riguarda i mercati, gli strumenti finanziari ed i servizi di investimento:

Dettagli

BCC BARLASSINA. Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da

BCC BARLASSINA. Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da BCC BARLASSINA (ai sensi delle Linee-Guida interassociative ABI-Assosim-Federcasse per l applicazione delle misure di attuazione della Direttiva

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

Sui criteri di scelta per selezionare un consulente finanziario

Sui criteri di scelta per selezionare un consulente finanziario Sui criteri di scelta per selezionare un consulente finanziario Blog http://epsilon-intervallo-grande.blogspot.com/ Linked in http://www.linkedin.com/in/guidogiaume 1/11 Criteri per selezionare un consulente

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure,

Dettagli

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari AGGIORNATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE 2014 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. RELAZIONI CON ALTRE

Dettagli

CRITICITA, PRIORITA E PUNTI DI FORZA NELL AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE a cura di Andrea Pellegrino

CRITICITA, PRIORITA E PUNTI DI FORZA NELL AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE a cura di Andrea Pellegrino CRITICITA, PRIORITA E PUNTI DI FORZA NELL AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE a cura di Andrea Pellegrino In un contesto normativo e sociale caratterizzato da una costante evoluzione, al Comune,

Dettagli

Documento di sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Documento di sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Documento di sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO I SERVIZI DI INVESTIMENTO Tali investimenti danno origine alla raccolta bancaria indiretta, termine con il quale si identificano alcuni

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE SSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE SSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE SSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA ********** CDA 09/11/2011 VALIDITA DAL 10/11/2011 Confermato cda 27/03/2012 DOCUMENTO SULLA STRATEGIA

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.

Dettagli

IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:

IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE: IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:! definisce i bisogni e i desideri insoddisfatti! ne definisce l ampiezza! determina quali mercati obiettivo l impresa può meglio servire! definisce i prodotti

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Agg. 9/2015 **********

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Agg. 9/2015 ********** Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Agg. 9/2015 ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano Cda del 26/08/2015 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari. Documento di Sintesi

Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari. Documento di Sintesi Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari Documento di Sintesi Documento redatto ai sensi dell art. 48, comma 3, del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n.

Dettagli

SCHEMA DI DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC del Carso

SCHEMA DI DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC del Carso SCHEMA DI DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC del Carso LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Strategia. degli ordini

Strategia. degli ordini Strategia di Trasmissione degli ordini Edizione 05/2012 INDICE Premessa 2 Fattori e criteri di esecuzione 2 Strategia di trasmissione degli ordini 2 Trattamento di ordini disposti in particolari condizioni

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 17/12/2015

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 17/12/2015 DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 17/12/2015 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure, le

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI LA NORMATIVA MIFID CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA (08 giugno 2010) La Markets in Financial Instruments

Dettagli

WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO

WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO Prendendo spunto dalle definizioni di cui alla direttiva 94/46/CE, con parere 1/2010 (WP 169) il Gruppo di Lavoro art. 29 si è soffermato sui concetti di Responsabile

Dettagli

CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI

CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI A seguito dell'attuazione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) nell'unione Europea e in accordo con i servizi e attività di investimento e

Dettagli

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ( BY INTERNAL AUDITING FACTORIT SPA ) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI L azienda Factorit ha da qualche anno costituito una funzione di presidio del monitoraggio dei rischi aziendali strettamente connessi

Dettagli

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario

Dettagli

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 244 del 20/07/2010 L importanza di un sistema operativo di valutazione comune e riconoscibile

Dettagli

Cos è un consorzio. Aspetti Generali

Cos è un consorzio. Aspetti Generali Cos è un consorzio Cos è un consorzio Aspetti Generali I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi ex art. 2602 Codice Civile, ai quali si applica la disciplina generale dettata dallo

Dettagli

GUIDA ALLA LETTURA DELL INFORMATIVA TITOLO

GUIDA ALLA LETTURA DELL INFORMATIVA TITOLO GUIDA ALLA LETTURA DELL INFORMATIVA TITOLO 1 AVVERTENZE GENERALI COSA NON DIMENTICARE MAI DI FARE Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, l'investitore non deve mai dimenticarsi di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? Dalla Direttiva Europea al art. 22 del DL Cresci Italia 2.0 PREMESSA E QUADRO GENERALE DALLA PRIMA DIRETTIVA EUROPEA ALLA LEGGE BERSANI PASSANDO

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano (Ultimo aggiornamento:10.04.2013) LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca del Valdarno

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca del Valdarno Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca del Valdarno ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche,

Dettagli

La consulenza finanziaria nel private banking

La consulenza finanziaria nel private banking La consulenza finanziaria nel private banking Paolo Magnani Vice Direttore Generale Milano, 10.2.2011 Premessa 2 Il mondo è cambiato ma ancora noi non vogliamo accorgercene... Perchè il private banker

Dettagli

SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. PAG. 1 SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DISTRIBUITI ALLA CLIENTELA AL VERSIONE N. 1/12 DEL 30/08/2012

Dettagli

Diventa fondamentale che si verifichi una vera e propria rivoluzione copernicana, al fine di porre al centro il cliente e la sua piena soddisfazione.

Diventa fondamentale che si verifichi una vera e propria rivoluzione copernicana, al fine di porre al centro il cliente e la sua piena soddisfazione. ISO 9001 Con la sigla ISO 9001 si intende lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la Gestione della Qualità, che rappresenta quindi un precetto universale applicabile all interno

Dettagli

DCO 106/2013/R/GAS Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Revisione della componente QVD

DCO 106/2013/R/GAS Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Revisione della componente QVD DCO 106/2013/R/GAS Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Revisione della componente QVD Commenti e proposte Anigas Milano, 5 aprile 2013 1 PREMESSA Anigas

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

CODICE ETICO 1. PREMESSA

CODICE ETICO 1. PREMESSA 1. PREMESSA a. Le Sim di Consulenza e le Società di Consulenza Finanziaria associate ad ASCOSIM ( le società ) concordano sui principi contenuti nel presente Codice Etico ( Codice ) e si impegnano applicarne

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 03/12/2014

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 03/12/2014 DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 03/12/2014 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure, le

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 12.3.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 12.3.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.3.2014 C(2014) 1553 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI 1. INTRODUZIONE Come previsto dalla disciplina in materia di best execution della direttiva MiFID 2004/39/CE e della direttiva 2010/43/UE (recante modalità

Dettagli

SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE della Bcc di Flumeri soc. coop.

SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE della Bcc di Flumeri soc. coop. SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE della Bcc di Flumeri soc. coop. Revisione del 15/02/11 a seguito circolare ICCREA 62/2010 (Execution Policy di Iccrea Banca aggiornamento della Strategia di trasmissione

Dettagli

IL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA. Avv. Luca Zitiello, 22 settembre 2011

IL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA. Avv. Luca Zitiello, 22 settembre 2011 IL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA Avv. Luca Zitiello, 22 settembre 2011 1 Inquadramento normativo - la Mifid La Mifid ha introdotto nuove ed importanti modifiche alla disciplina del servizio di consulenza

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Documento di Sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA COOPERATIVA

Documento di Sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA COOPERATIVA Documento di Sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA COOPERATIVA Delibera C.d.A. del 23 dicembre 2010 LA NORMATIVA MIFID La Markets

Dettagli

ESTRATTO DELLA POLITICA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE GENERALI Investments Europe S.p.A. SGR

ESTRATTO DELLA POLITICA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE GENERALI Investments Europe S.p.A. SGR ESTRATTO DELLA POLITICA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE GENERALI Investments Europe S.p.A. SGR Politica per la gestione dei conflitti d interesse di GENERALI INVESTMENTS EUROPE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

SINTESI DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE. Iccrea Banca S.p.A. E DOCUMENTO INFORMATIVO SUGLI INCENTIVI

SINTESI DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE. Iccrea Banca S.p.A. E DOCUMENTO INFORMATIVO SUGLI INCENTIVI SINTESI DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE E DOCUMENTO INFORMATIVO SUGLI INCENTIVI Iccrea Banca S.p.A. SINTESI DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE 1 PREMESSA Iccrea Banca

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI

REGOLAMENTO EMITTENTI REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013

NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013 NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013 E stato introdotto nell ordinamento di vigilanza italiano il concetto di risk appetite framework (RAF). E contenuto nella

Dettagli

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L.

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. D.Lgs 231/2001 Codice Etico 1 INDICE 1. Introduzione Pag. 3 2. Politiche di condotta negli affari Pag. 3 2.1 Dipendenti, collaboratori e consulenti Pag. 5 3. Salute,

Dettagli

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni derivati DEGIRO Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution

Dettagli

CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA

CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA 1. Premessa ISI Italia srl ( di seguito ISI e/o Società ) adotta il seguente Codice di comportamento al fine di promuovere l insieme dei principi etici a cui la società

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini ********** Banca del Valdarno Credito Cooperativo 1 1. LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Oggetto: Documento di consultazione sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail.

Oggetto: Documento di consultazione sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail. Spett.le C O N S O B Divisione Intermediari Via Broletto, n. 7 20121 MILANO Milano, 20 giugno 2014 Oggetto: Documento di consultazione sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail. Spett.le

Dettagli

BANCA ALETTI & C. S.p.A.

BANCA ALETTI & C. S.p.A. BANCA ALETTI & C. S.p.A. in qualità di Emittente e responsabile del collocamento del Programma di offerta al pubblico e/o quotazione dei certificates BORSA PROTETTA e BORSA PROTETTA con CAP e BORSA PROTETTA

Dettagli

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015)

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) prof. Mauro Aliano mauro.aliano@unica.it 1 Premessa La redazione del bilancio da parte degli amministratori rappresenta un attività di valutazione, ma soprattutto di

Dettagli

Associazione Nazionale Promotori Finanziari. La Carta dei diritti dei Risparmiatori

Associazione Nazionale Promotori Finanziari. La Carta dei diritti dei Risparmiatori Associazione Nazionale Promotori Finanziari La Carta dei diritti dei Risparmiatori 2 La fiducia dei Risparmiatori in un mercato amico dei loro diritti è il primo e fondamentale requisito su cui i Promotori

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

LE NUOVE REGOLE DI CONDOTTA NEL RAPPORTO BANCA - CLIENTE

LE NUOVE REGOLE DI CONDOTTA NEL RAPPORTO BANCA - CLIENTE LE NUOVE REGOLE DI CONDOTTA NEL RAPPORTO BANCA - CLIENTE Roberto Galbiati Milano, 28 giugno 2014 dell autore e non rappresentano necessariamente quelle di Intesa Sanpaolo Spa 1 Agenda L informativa pre-contrattuale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

Convegno Federconsumatori Toscana. Al centro i cittadini. Equità, tutela e partecipazione nei servizi pubblici locali

Convegno Federconsumatori Toscana. Al centro i cittadini. Equità, tutela e partecipazione nei servizi pubblici locali Al centro i cittadini. Equità, tutela e partecipazione nei servizi pubblici locali Firenze, 12 aprile 2011 Auditorium Monte dei Paschi di Siena Intervento di Luciano Baggiani, Presidente dell ANEA Pagina

Dettagli