Brescia, 24 gennaio 2013 Prot. n. 39/P. A tutti i Direttori dei CFA Loro sedi. CIRCOLARE n. 5. Oggetto: Accreditamenti regionali ed AiFOS
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1 Brescia, 24 gennaio 2013 Prot. n. 39/P A tutti i Direttori dei CFA Loro sedi CIRCOLARE n. 5 Oggetto: Accreditamenti regionali ed AiFOS Premessa Le circolari e le norme A seguito dei diversi Accordi Stato Regioni in applicazione del D. Lgs. 81/2008 ed alle circolari ministeriali nonché alle deliberazioni regionali l AiFOS ha precisato in tre circolari i diversi aspetti che coinvolgono la struttura periferica dei C.F.A. Centri di Formazione Aifos. Le circolari emesse sono: Circolare n. 4 Svolgimento Corsi e Attestati Definizione dei riferimenti giuridici e normativi relativi allo svolgimento dei Corsi di formazione svolti dall AiFOS, quale ente ope legis, e dai C.F.A. Centri di Formazione Aifos nonché al rilascio degli Attestati. Circolare n. 5 Accreditamenti regionali e AiFOS La differenza tra Accreditamento ed ope legis e le ricadute organizzative sui C.F.A. per lo svolgimento della formazione quali strutture di diretta emanazione. Circolare n. 6 Collaborazione Organismi Paritetici (e Bilaterali) Chiarimenti e semplificazioni per l attuazione della collaborazione in applicazione del comma 12 dell art. 37 del D. Lgs. 81/2008. Destinatari I corsi sono svolti dai CFA quali strutture di diretta emanazione dell AiFOS per lo svolgimento delle attività formative. Si richiama l attenzione sul fatto che le aziende convenzionate quali CFA devono obbligatoriamente svolgere i corsi quali CFA. Tale indicazione deve essere ben presente nei programmi dei corsi e nelle lettere e materiali correlati. Altre attività ed iniziative svolte dall Azienda non rientrano nel quadro degli accordi con i CFA. La struttura di diretta emanazione vale, quindi, per la formazione di cui AiFOS è soggetto ope legis precisando che i CFA non sono ope legis ma una diretta emanazione dell AiFOS solo per lo svolgimento dei corsi.
2 CIRCOLARE n. 5 ACCREDITAMENTI REGIONALI E AiFOS Una premessa di chiarezza Nell ambito della collaborazione che caratterizza i rapporti di AiFOS con le Istituzioni pubbliche - le Regioni in particolare - si vuole dare un elemento di chiarezza al fine di evitare dubbi e confusioni che possono ingenerare arbitrarie applicazioni della norma con ricadute organizzative che non aiutano lo sviluppo di un sistema di qualità della formazione della sicurezza sul lavoro. È chiaro che, alla luce della legislazione vigente, i soggetti organizzatori dei corsi di formazione sono di due tipologie: a) I soggetti legittimati ope legis b) I soggetti accreditati alle singole regioni e gli ulteriori soggetti previsti negli Accordi Stato- Regioni 1. Gli enti ope legis nel D. Lgs. 81/2008 Il termine ope legis (letteralmente così dice la legge ) lo si trova nell art. 32, comma 4 del D. Lgs. 81/2008 allorquando viene definito che i corsi di formazione per RSPP e ASPP sono organizzati da una serie di soggetti di cui la legge fa un elenco e che, per la precisione, sono: - Regioni, Università, INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Amministrazioni dello Stato, Associazioni sindacali dei datori di lavoro, Associazioni sindacali dei lavoratori, Organismi paritetici (e non gli Enti Bilaterali a meno che gli stessi non operino in base all art. 51 ovvero come previsto per gli Organismi Paritetici). I soggetti legittimati ope legis in alcuni casi sono definiti dagli Accordi Stato regioni in quanto il D. Lgs. (1/2008 ne demanda la definizione dei soggetti. Altri soggetti formatori sono previsti dal punto 4 dell Accordo Stato Regioni del 26 gennaio (Atto n. 2407, GU n. 37 del 14/02/2006) mentre altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i Rapporti Stato Regioni e che saranno oggetto di successivi Accordi. Altri richiami ai soggetti definiti dalle legge si trovano al comma 7-bis dell art. 37 riferito alla formazione dei lavoratori che può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici (e non gli enti bilaterali. ndr) o le scuole edili o presso le Associazioni sindacali dei Datori di Lavoro o dei lavoratori. Pertanto l AiFOS è soggetto formatore ope legis e, come precisato in altri Accordi, opera tramite le proprie strutture di diretta emanazione. Sempre nel D. Lgs. n. 81/2008 sono definiti all art. 98, c.2 (Coordinatore per la progettazione e l esecuzione dei lavori) una serie di soggetti tra cui, per quanto riguarda l AiFOS, le Associazioni sindacali dei datori di lavoro. Nell Allegato XXI sono invece riportati i soggetti formatori per i corsi relativi ai lavori in quota. 2. C.F.A. Centri di Formazione AiFOS soggetti formatori di diretta emanazione L AiFOS quale soggetto formatore ope legis è soggetto alla legge e tutti gli Accordi Stato-Regioni ne confermano lo stato. Vale la pena ricordare come nell Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 è previsto al punto che qualora i soggetti formatori intendano avvalersi di soggetti formatori
3 esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di accreditamento definiti a ogni Regione. Successivamente con l Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 (Atto n. 2635, GU n. 285 del 7/12/2006) al punto 4 viene precisato che Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del punto dell Accordo ovvero l Accreditamento alle Regioni. Tali concetti sono espressamente richiamati e precisati nell Accordo del 21 dicembre 2012 (Atto n. 223, GU n. 8 dell 11 gennaio 2012) relativo alla formazione dei datori di lavoro dove si precisa che per Università, INAIL, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Scuole delle singole amministrazioni, fondi interprofessionali di settore e ordini e collegi professionali, qualora intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura devono essere in possesso dell Accreditamento regionale. Dopo questa chiara ed evidente formulazione che, a secondo la prassi è a valere anche sui precedenti accordi, vi è una precisa nota esplicativa: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione : Sulla base di questa definizione, più volte confermata dagli Accordi Stato-Regioni l AiFOS, quale soggetto formatore ope legis, effettua la propria attività di formazione sia direttamente o avvalendosi di strutture formative di propria diretta ed esclusiva emanazione che assumono la denominazione di Centri di Formazione AiFOS. Il Centro di Formazione AiFOS sul territorio opera quale struttura di diretta emanazione dell associazione e applica le procedure che sono state determinate dal sistema di qualità di AiFOS ISO 9001:2008 certificato dal RINA n /08/S. In considerazione di ciò, i CFA sono periodicamente soggetti a verifiche da parte di ispettori di AiFOS e sottoposte al controllo dell Organismo di Vigilanza creato in applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Come si evince dall Accordo Stato-Regioni succitato, per i Centri di Formazione AiFOS quali strutture di diretta emanazione, non sono richiesti i requisiti di accreditamento previsti per altri soggetti di cui al punto dell Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 rientrando questi ultimi al punto 4 dell Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre Tale impostazione viene confermata dalla nota in calce al punto 1 dell Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre Si precisa che l Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Atto n. 53 GU n. 60 del 12/3/2012) relativo alla formazione per i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature di cui all art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, non prevede la possibilità per i soggetti ope legis di utilizzare le strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione. Detti corsi verranno organizzati direttamente dall AiFOS o tramite le strutture formative accreditate alle Regioni. 3. Gli Accordi Stato-Regioni La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti dagli Accordi Stato- Regioni a valere sia per i soggetti ope legis e sia per gli eventuali ulteriori soggetti formativi individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni. I requisiti dei docenti, l organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, la metodologia di insegnamento e apprendimento, l articolazione del percorso formativo, la valutazione e la certificazione nonché il rilascio degli Attestati sono definiti dai singoli Accordi Stato-Regioni.
4 Ne conseguono due distinti modelli e sistemi operativi: a) I soggetti formatori operanti ope legis - i soggetti formatori di diretta ed esclusiva emanazione che nella loro attività seguono le prescrizioni indicate dagli Accordi Stato-Regioni b) I soggetti formatori Accreditati dalle singole regioni che nella loro attività seguono le direttive della Regione, presso cui sono accreditati, e sui quali la Regione esercita poteri di vigilanza e controllo. 4. Accreditamento alle Regioni L accreditamento è di esclusiva competenza delle Regioni in conformità del modello definito in ogni Regione ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 gennaio Ogni Regione segue, al momento, un proprio e differente sistema di accreditamento che, nel riconoscimento dei titoli e dagli attestati emessi da ciascuna regione, non consente ad un ente accreditato in una regione di svolgere attività formativa in altra regione Soggetti Accreditati e soggetti di diretta emanazione (CFA) Si verifica, in diverse occasioni, che molti CFA siano, allo stesso tempo, soggetti di diretta emanazione dell AiFOS ed allo stesso tempo Accreditati presso una Regione. Non vi è nessun conflitto. Il soggetto può scegliere liberamente se svolgere la formazione utilizzando il sistema gestionale dell Associazione, ed operare quindi come struttura formativa di diretta emanazione dell AiFOS oppure operare quale ente accreditato alla Regione seguendone le regole e le norme definite dalla singola Regione. Per qualsiasi tipologia di corsi, anche quelli finanziati dai Fondi Interprofessionali, i soggetti Accreditati o CFA possono liberamente scegliere il sistema da seguire. Le norme per l organizzazione dei corsi per i CFA sono definiti dal sistema di gestione dell AiFOS, mentre per gli enti accreditati tali indicazioni sono differenti in ogni singola regione. Naturalmente, solo quando si tratta di corsi finanziati dalla Regione è obbligatorio utilizzare gli strumenti previsti e le regole dell accreditamento regionale. Tutti gli attestati emessi sia dal soggetto formatore ope legis AiFOS e sia dalle singole Regioni hanno il medesimo valore e sono riconosciuti, entrambi, su tutto il territorio nazionale Accreditamento AiFOS Al fine di fare ulteriore chiarezza, si precisa che AiFOS, nella struttura della Direzione Nazionale dell associazione, sita in Brescia, via Branze n. 45, è ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia nella filiera Istruzione, Formazione e Lavoro, sezione B, operatore n Tale accreditamento, tuttavia - preme precisarlo - non si estende in alcun modo alle strutture, pure proprie dell associazione, dei Centri di Formazione AiFOS. 5. Delibere, Decreti, Circolari delle Regioni La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni sancisce gli accordi denominati Accordi Stato-Regioni. Le Regioni attraverso un processo alquanto complesso che deve essere approvato all unanimità (parere tecnico del Coordinamento istruzione e lavoro e del Coordinamento salute, assenso sul testo definitivo da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni) e, pertanto l Accordo al momento della sua approvazione è di fatto approvato sia dal Governo e sia dalle Regioni.
5 Successivamente l Accordo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, salvo diversa indicazione, entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. Gli Accordi, pertanto, entrano in vigore su tutto il territorio nazionale. Le Regioni, che di fatto hanno approvato gli Accordi, agiscono in maniera differente utilizzando le seguenti tipologie attuative: a) Regioni che non adottano nessun provvedimento in quanto ritengono approvato ed applicabile l Accordo così come è stato definito e pubblicato in G.U. b) Regioni che con Delibera di Giunta recepiscono l Accordo e lo ripropongono tale e quale senza alcuna modifica. c) Regioni che con Decreti o Delibere di Giunta ne recepiscono l Accordo con piccole modifiche, integrazioni ed interpretazioni. d) Regioni che con Circolari ne danno orientamenti, linee applicative, operative ed organizzative. Ci si trova di fronte ad un sistema differente da Regione a Regione con evidenti difficoltà unificanti sull intero territorio nazionale. Risulta naturalmente, nella lettura attenta di ogni atto o documento delle Regioni, che sono sempre considerati i due sistemi di identificazione dei soggetti formatori: a) I soggetti formatori ope legis b) I soggetti formatori Accreditati alle Regioni Pertanto le indicazioni contenute negli atti delle singole regioni si applicano agli enti Accreditati sui quali le Regioni hanno poteri di indirizzo e di vigilanza. Eventuali indicazioni delle Regioni ai soggetti formatori ope legis devono essere conformi a quanto previsto dagli accordi stessi. 6. L emissione degli Attestati L AiFOS quale associazione sindacale datoriale nello svolgimento delle azioni formative, attenendosi ai programmi ed alle indicazioni previste dagli Accordi Stato Regioni, direttamente o avvalendosi delle strutture formative di propria e diretta emanazione ne rilascia gli Attestati sulla base delle indicazioni dei citati Accordi Stato Regioni. Si rileva, al proposito, come correttamente molte Regioni che con proprie circolari, delibere o decreti di recepimento degli Accordi Stato Regini ne definiscano sempre e correttamente i due livelli dei soggetti formatori: i soggetti ope legis per i quali valgono le sole indicazioni degli Accordi ed i soggetti Accreditati per i quali valgono esclusivamente le indicazioni e gli atti delle rispettive regioni. I corsi sono progettati e strutturati con docenti e formatori qualificati e competenti nelle differenti materie. La Direzione Nazionale ne valida la progettazione didattica. I corsi svolti dall AiFOS rappresentano la messa in pratica di nuovi modelli didattici ed organizzativi nell ambito della formazione alla sicurezza sul lavoro la cui finalità è l efficacia della formazione stessa che deve essere sostanziale e partecipativa e non puramente formale nell osservanza normativa. Gli attestati rilasciati ai singoli partecipanti ai corsi sono rilasciati direttamente da AiFOS quale soggetto formatore ope legis. In tutti i casi valgono le norme del riconoscimento della reciprocità fra le Regioni di tutti gli Attestati emessi sia dai soggetti ope legis e sia dai soggetti Accreditati. Gli Attestati AiFOS individuali per ogni partecipante, contengono tutti i dati previsti negli Accordi, sono numerati ed inseriti nel registro associativo nazionale della formazione. L Attesto AiFOS è sempre presente, in formato elettronico pdf, nell area riservata del sito e può essere richiesto, in qualsiasi momento, da parte degli organismi che esercitano la Vigilanza.
6 Gli attestati in originale e muniti di un bollino olografo e numerato, vengono firmati dal direttore del Centro di Formazione AiFOS che ne ha curato gli aspetti organizzativi e dal legale rappresentante di AiFOS. In considerazione dei richiami sull utilizzazione del Libretto Formativo del Cittadino, di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m., previsto nei diversi articoli del Titolo I del D. Lgs. 81/2008 se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni non è di fatto realizzato dalle Regioni l AiFOS ne ha redatto un modello per la sola parte terza, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma. Tale Libretto Formativo consegnato ad ogni partecipante ai corsi è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi dei datori di lavoro. (comma 14, ultimo capoverso, art. 37 del D. Lgs. 81/2008). Conclusioni Questa circolare potrà essere utilizzata quale strumento di comunicazione ed informazione, improntate nell ambito della trasparenza e della chiarezza dei rapporti e della collaborazione con le istituzioni pubbliche e private ed in modo particolare le Regioni, le ASL, le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro nonché le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori. In particolare si forniscono gli elementi normativi al fine di una corretta e seria applicazione degli Accordi Stato Regioni in relazione ai soggetti formatori confermando che vi sono due tipologie così definite: a) Soggetti formatori ope legis b) Soggetti formatori Accreditati alle singole Regioni In questi ambiti è auspicabile una sempre correttezza e collaborazione tra i soggetti formatori sia essi ope legis o accreditati. Ovvero le Regioni hanno il compito, nei propri atti, di tenerne conto nelle forme e nelle modalità utili ai fini dello sviluppo della sicurezza sul lavoro. I C.F.A. potranno utilizzare questa circolare per quanto consentito dalla legge ed in modo particolare con aziende e datori di lavoro per conto dei quali svolgono corsi di formazione. L AiFOS ed i CFA, con chiarezza e senso di responsabilità, continueranno nello spirito di reciproca collaborazione e nella consapevolezza di portare un serio contributo su un aspetto importante e qualificante nello sviluppo della formazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. IL SEGRETERAIO GENERALE (dott. Francesco Naviglio) IL PRESIDENTE DELL AiFOS (prof. Rocco Vitale) Referente: dott.ssa Maria Frassine Tel maria.frassine@aifos.it
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