PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. 3/2012: LINEE GUIDA OPERATIVE

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1 PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. 3/2012: LINEE GUIDA OPERATIVE (Dicembre 2015)

2 AUTORE DEL DOCUMENTO A cura di Maria Cristina Catalani (coordinatore) Stefano Malatesta Ornella Amedeo Commissione Crisi da sovraindebitamento Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Indirizzo mail : sovraindebitamento@odcec.roma.it Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 2 di 94

3 INDICE INTRODUZIONE 1. PREMESSA 8 2. PROCEDURA PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PRESUPPOSTI OGGETTIVI 9 3. PREISTRUTTORIA DEL PROFESSIONISTA COMPOSITORE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEPOSITO DELLA DOMANDA E DELLA PROPOSTA DI ACCORDO APERTURA DELLA PROCEDURA RACCOLTA DELLE ADESIONI DEI SINGOLI CREDITORI OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE ESECUZIONE DELL ACCORDO ADEMPIMENTI FINALI PIANO DEL CONSUMATORE ADEMPIMENTI DELL OCC ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA VERIFICHE FINALI RELAZIONE ATTESTATIVA LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE, FORMAZIONE DELL INVENTARIO E DELL ELENCO DEI CREDITORI 6.2 ACCERTAMENTO DEL PASSIVO FORMAZIONE DEL PASSIVO LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 3 di 94

4 7. RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO L ESDEBITAZIONE RESPONSABILITA CIVILI E PENALI EFFETTI FISCALI PREMESSA APPLICABILITA' DELLA TRANSAZIONE FISCALE EFFETTI FISCALI SUL DEBITORE ESDEBITAZIONE E EFFETTI FISCALI APPENDICI LEGISLATIVE 46 Legge 3 del 27 gennaio D.L. 179/ Decreto Ministero Giustizia n. 202 del 24 settembre Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 maggio ISTANZE 86 1) Domanda di ammissione alla procedura. 86 2) Accettazione del professionista nominato gestore della crisi. 87 3) Richiesta autorizzazione accesso banche dati art. 15, comma ) Lettera di richiesta di precisazione del credito 88 5) Lettera di circolarizzazione 88 6) Comunicazione della proposta agli enti fiscali 88 7) Istanza al Tribunale per la nomina del professionista O.C.C. Legge n. 3/2012 art. 15,comma ) Descrizione delle attività e delle passività del debitore ed la preistruttoria del professionista gestore della crisi MODULISTICA Richiesta certificato/visura protesti 1 Equitalia richiesta di estratto debitorio e delega 2 Certificato carichi pendenti Anagrafe Tributaria 5 Richiesta di accesso alla Centrale di allarme interbancaria dati nominativi, 8 dati non nominativi e delega Certificato iscrizioni casellario giudiziale e delega 13 Richiesta accesso archivio Centrale rischi finanziari 15 Richiesta accesso sistema informativo Consorzio per la Tutela del Credito 16 Richiesta di accesso alla Centrale Rischi della Banca d Italia persone fisiche e persone giuridiche giuridiche e delega per richiesta e ritiro dei dati 18 Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 4 di 94

5 14. APPENDICE GIURISPRUDENZIALE Tribunale stralcio della proposta di Accordo - Bergamo 28 Tribunale stralcio della proposta di Accordo - Livorno 33 Tribunale decreto del Giudice di Approvazione del Piano - Catania 36 Tribunale decreto di omologa del piano - Milano 42 Tribunale decreto sul reclamo di approvazione del piano del consumatore - Pistoia 46 Tribunale omologa piano del consumatore - Pistoia 58 Tribunale domanda di liquidazione del patrimonio - Terni 68 Tribunale inammissibilità di una procedura - Vicenza 77 Tribunale decreto per la fissazione dell'udienza di omologa - Lodi 79 Tribunale ricorso ex art. 15 nomina esperto - Ivrea 80 Tribunale inammissibilità della domanda di accordo con i creditori - Cremona 84 Tribunale sospensione della richiesta di esecuzione - Macerata 86 Tribunale nomina del professionista - Barcellona Pozzo di Gotto 88 Tribunale omologa piano del consumatore Equitalia - Busto Arsizio 89 Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 5 di 94

6 INTRODUZIONE Con questo lavoro la nostra Commissione prosegue l attività di pubblicazione iniziata lo scorso anno con lo Studio per la costituzione dell Organismo di composizione della crisi dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (del e disponibile sul sito dell Ordine) nell ambito della disciplina sulla composizione delle crisi da sovra indebitamento (L. 3/20012), nel tentativo di fornire ausili teorico-pratici e tecnico-operativi per tutti coloro, professionisti, enti ed istituzioni che, a vario titolo, si occupano della nuova materia oggetto di studio. Il diffuso e positivo riscontro ottenuto dal precedente documento ci ha infatti incoraggiato a proseguire in tale pioneristica direzione, ben consapevoli dei limiti e delle difficoltà dell opera ma altrettanto convinti della possibile utilità della stessa, sotto vari profili. Il documento nasce dall esperienza maturata in aula lo scorso anno in occasione degli eventi formativi organizzati dalla nostra Commissione e dedicati all analisi delle c.d. procedure di sovraindebitamento, l accordo del debitore, il piano dl consumatore e la liquidazione del patrimonio, quale compendio di tutte quelle indicazioni pratiche ed operative fornite ai colleghi per lo svolgimento di eventuali incarichi in tale ambito, quali professionista facente funzioni, di nomina giudiziale, od Organismo di composizione della crisi (anzi, secondo la definizione recentemente introdotta dal D.M. 202/2014, pubblicato il e recante il Regolamento dei requisiti di iscrizione nel registro degli Occ, gestore della crisi ). Troviamo così, oltre ad una breve introduzione delle procedure e descrizione delle relative fasi di svolgimento, strumenti ed utilità per l espletamento delle varie attività previste (istanze, modulistica, check list, etc.), il tutto corredato da un appendice normativa e giurisprudenziale, dove sono state raccolte le ancora poche ma più significative pronunce fino ad oggi rese note sull argomento. Non si tratta, evidentemente, di principi né di norme di comportamento ma di semplici e prime linee guida operative mutuate in prevalenza dalla prassi professionale maturata nell ambito delle procedure concorsuali maggiori e di quelle esecutive individuali, con le quali le procedure di sovraindebitamento condividono alcune fasi, finalità e metodologie operative, chiaramente da completare e migliorare e che, allo stato, vanno quindi considerate come un work in progress ; a tal proposito, infatti, sarà più che gradita ogni indicazione e contributo volto a correggere ed Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 6 di 94

7 integrare eventuali errori ed omissioni commessi nella loro stesura. Ringraziamo, infine, i componenti della Commissione che hanno curato i suddetti eventi formativi ed, in particolar modo, coloro che si sono occupati della presente redazione. Gabriele Felici Vice Presidente Commissione Andrea Giorgi Presidente Commissione Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 7 di 94

8 1. PREMESSA La legge 3 del 27/1/2012 Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in vigore dal 29/2/2012 e successivamente modificata dal D.L. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la nuova procedura concorsuale destinata al superamento della crisi da sovraindebitamento di debitori non fallibili, tra cui anche consumatore, imprenditore agricolo e start up innovativa 1. La scrivente Commissione di studio, facendo seguito al documento pubblicato nel marzo 2014 (studio per la costituzione dell organismo di composizione della crisi), intende ora, con il presente documento fornire uno strumento tecnico di supporto ai professionisti che operano in questo settore specialistico. In tema di aggiornamenti normativi si segnala che il Ministero della Giustizia ha emanato il regolamento che disciplina i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento con decreto ministeriale n 202 del 24/09/14. Il D.M. n 202; è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ed è entrato in vigore il Sotto il profilo giurisprudenziale numerosi Tribunali italiani si sono recentemente pronunciati con diversi orientamenti sulla crisi da sovra indebitamento ( Allegati Appendice Giurisprudenziale Pagg.28-88). Si allegano al presente documento copie delle suddette sentenze. Dal punto di vista operativo, nel corso dell anno 2014 la Commissione ha preparato e svolto i seguenti convegni sull argomento : presentazione dello studio di fattibilità dell Organismo di composizione della crisi; l accordo del debitore; 1 Imprenditori commerciali sotto soglia, imprenditore cessato, socio illimitatamente responsabile, professionisti, artisti, società professionali, associazioni professionali, enti privati non commerciali, enti pubblici, onlus, associazioni e fondazioni non riconosciute, associazioni sportive, etc. Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 8 di 94

9 Il piano del consumatore come procedura di composizione ex L. 3/2012. Applicabilità e ruolo del professionista; liquidazione del patrimonio ed esdebitazione nell ambito della Legge 3/2012. Profili di applicabilità. Il lavoro di preparazione dei suddetti convegni ha prodotto documenti e materiale che, insieme al presente documento, rappresentano un panorama aggiornato sul tema oggetto di trattazione. 2. PROCEDURA L art. 6 della L. 3/2012 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla stessa legge e che, con le medesime finalità, il consumatore 2 può anche proporre un piano fondato sulle previsioni ed avente il medesimo contenuto dell accordo da sovraindebitamento. 2.1 Presupposti soggettivi Il sovraindebitamento viene così definito dal secondo comma dell art. 6: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero b) la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Le cause di inammissibilità all accesso delle procedure per il debitore, anche consumatore, sono: - la soggezione a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dallla legge; - aver ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedura di sovraindebitamento; - aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (revoca, risoluzione o annullamento dell accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell omologazione del piano del consumatore); - aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 2.2 Presupposti oggettivi I soggetti ammessi alla procedura vengono individuati nella Legge 3/2012 tra quelli non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali e, quindi, la loro identificazione deve essere fatta in termini negativi; possono pertanto accedere alla procedura i soggetti, persone fisiche e giuridiche che: 2 Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 9 di 94

10 - non svolgono attività di impresa (professionisti, artisti e lavoratori autonomi) e le società professionali ex L. 183/2011, ; - sono imprenditori commerciali sotto soglia 3 (art. 1 l. fall.) o che hanno cessato l attività da oltre un anno (art. 10 l. fall.); - sono imprenditori non commerciali; - sono enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, enti lirici, Onlus, etc; - imprenditori agricoli (art. 7 L. 3/2012); - start up innovativa. 3. LA PREISTRUTTORIA DEL PROFESSIONISTA COMPOSITORE Il professionista, nel momento in cui incontra il soggetto interessato alle procedure per affrontare crisi da sovraindebitamento, ha necessità di fotografare tempestivamente la situazione economica e patrimoniale del richiedente. Il professionista può utilizzare una check list come di seguito indicata Analisi preliminare. Dati anagrafici: Persona fisica Il sottoscritto Nato a Residente in Via/piazza Telefono Fax Cellulare P. IVA/ Codice fiscale n. civico ovvero (da compilare solo se il richiedente è società o altro soggetto collettivo): Denominazione ente/società Sede Legale Legale rappresentante Nato a Residente in Via/piazza Telefono Fax n.civico 3 Attivo patrimoniale non superiore a 300 mila, ricavi lordi non superiori a 200 mila, debiti non superiori a 500 mila. Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 10 di 94

11 Cellulare P. IVA/ Codice fiscale dell ente/società Stato di famiglia (composizione) Moglie Primo figlio Figli Figli Altri conviventi Causa del sovraindebitamento o Elenco dei debiti distinti in: o debiti scaduti Allegato A Atro allegato o debiti da scadere Allegato B Atro allegato o debiti esattoriali Allegato C Atro allegato o debiti finanziari Allegato D Atro allegato o debiti previdenziali Allegato E Atro allegato o debiti verso coniuge, figli Allegato F Atro allegato o altri debiti Allegato G Atro allegato o elenco dei beni di proprietà o elenco dei crediti Allegato A1 Atro allegato Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 11 di 94

12 o scaduti Allegato B1 Atro allegato o da scadere Allegato C1 Atro allegato o liquidità Allegato D1 Atro allegato o depositi bancari Allegato E1 Atro allegato o depositi postali Allegato F1 Atro allegato o elenco delle esposizioni degli ultimi 5 anni o protesti Allegato A2 Atro allegato o segnalazioni centrale rischi Allegato B2 Atro allegato o fidi Allegato C2 Atro allegato o regime fiscale, o ultime dichiarazione dei redditi, o redazione di apposito verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali. Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 12 di 94

13 4. L ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO Regolato dall art. 8 la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede: - la ristrutturazione dei debiti, - la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nomina dell OCC (gestore della crisi) L OCC è un soggetto iscritto nell apposito registro (di cui all art.15 c.2 ), la nomina del professionista gestore della crisi è demandata all Organismo di composizione. Verifiche preliminari Prendere contatto con il debitore per verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 e art 7. Nomina giudiziale Se l OCC è un professionista (un Avvocato, un Commercialista (art 28 L.F.), oppure un Notaio,), la nomina sarà giudiziale ed è opportuno accettare la carica entro il termine indicato dal G.D. nel provvedimento di nomina la nomina non risulta soggetta ad adempimenti pubblicitari presso il registro imprese. Requisiti soggettivi del debitore: - Imprenditore commerciale non assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all art. 1 L.F. (Piccoli imprenditori art. 2083, enti non commerciali, lavoratori autonomi, associazioni fra professionisti),- Start up innovative art. 31 D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, - Imprenditori esercenti attività agricola art Requisiti oggettivi: - L esistenza di una situazione di sovraindebitamento (art. 6), - Non essere soggetto a procedure concorsuali, Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 13 di 94

14 - Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione), - Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis), - Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, - Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D. ai sensi del art 10, c. 3). Il procedimento si articola in 6 fasi: fase del deposito della domanda e della proposta di accordo; fase dell apertura della procedura; fase della raccolta delle adesioni dei singoli creditori; fase dell omologazione da parte del Tribunale; fase dell esecuzione dell accordo; fase degli adempimenti finali. 4.1 Deposito della domanda e della proposta di accordo Assistenza nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (Art.7 C.1) e con il contenuto dell art. 8 e gli allegati di cui all art. 9 c. 2 e 3 - elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi), - elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza), - elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, - attestazione sulla fattibilità del piano, - elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, - indicazione della composizione del nucleo familiare, - certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell art 46 DPR 445/2000), - le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, - dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all originale, Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 14 di 94

15 - dichiarazione di eventuali redditi percepiti, Il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.. Redazione di apposito verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali. -chiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti, - attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze), - chiedere documenti d identità (verificare la validità), - chiedere perizie o offerte ricevute sui beni, - chiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti) (Allegati Modulistica Pag. 13), - chiedere estratti di ruolo presso Equitalia (Allegati Modulistica Pag. 2), - chiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali (Allegati Modulistica Pag. 5), - effettuare richiesta precisazione credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore (pag. 69), - effettuare visure camerali - effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie - effettuare visure presso il P.R.A. - fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali (pag.69), - esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni, - verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore, - verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni, - verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari, Accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a: - anagrafe tributaria, Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 15 di 94

16 - SIC (sistemi di informazioni creditizie), - Centrali rischi, - Centrale di allarme interbancaria, - Archivio informatizzato degli assegni, - altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010, Verificare la veridicità dei dati (art 15 c.6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività ed in particolare: Crediti tributari: Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori; Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie; Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore; Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale; Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15 c.10, a: - anagrafe tributaria (Allegati Modulistica Pag. 5); - SIC (sistemi di informazioni creditizie) (Allegati Modulistica Pag. 8); - Centrali rischi (Allegati Modulistica Pag. 8); - Centrale di allarme interbancaria (Allegati Modulistica Pag. 8); - archivio informatizzato degli assegni; - altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010; Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati, Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di ruolo Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 16 di 94

17 presso Equitalia (Allegati Modulistica Pag. 2) del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. A questo punto si passa a : - Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 ), - Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione (art.7 C.1) in paragone alla alternativa della liquidazione; Proporre al G.D. la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 LF (ex art 13 c.1): - Se è prevista la liquidazione di beni pignorati, - Ovvero se il piano lo prevede. Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore, in quanto lasciare l esecuzione in mano al consumatore comporterà probabilmente maggior oneri in capo all OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall art 13 c.2). Si ricorda che il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva: - dei beni sottoposti a pignoramento, - delle somme incassate. Tale funzione può essere svolta dall OCC se il G.D. lo dispone ex art 15 c.8, il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1: - gestisce la liquidazione - custodisce il patrimonio del consumatore - distribuisce il ricavato ai creditori Sono 2 figure con requisiti ex art 28 LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti, e riconducibile anche ad un solo soggetto. Ogni altra funzione parrebbe demandata all OCC proponente ex art 15 c.5. Quindi operativamente Il debitore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale (l OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente). Al fine del decorso dei termini di cui all art 10 c 1, in caso di assegnazione del termine di cui all art 9 c. 3 ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti. Presenta la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 17 di 94

18 ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti: - all'agente della riscossione, - agli uffici fiscali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente. 4.2 Apertura della procedura Adempimenti successivi all apertura della procedura di accordo del debitore. Il G.D. fissa l udienza per le votazioni con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal deposito della documentazione (o delle integrazioni) (art. 10 c.1). Il termine è considerato ordinatorio. Comunicare sia la proposta che il decreto ai creditori almeno 40 gg prima dell udienza per le votazioni (combinato disposto artt. 10 c. 1 e 11 c. 1). Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli art. 10, c. 1 e 15, c.7) a mezzo: - posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso ovvero dall' Indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all art 6 bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L n. 221); - telefax; - lettera raccomandata con ricevuta ritorno; - telegramma. Il G.D., con il decreto di cui all art. 10 c.1, dispone/ordina: - una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto (presumibilmente a carico dell OCC); - se esercita attività d impresa la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese (presumibilmente a carico dell OCC); - che l OCC provveda alla trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art 13 c.1 o gestore della liquidazione ex art 7 c.1) di beni immobili o mobili registrati l OCC trascriverà il decreto nel relativo registro: Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 18 di 94

19 - in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica; - in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell OCC) all indirizzo PEC ACI competente allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione. Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate (il tutto presumibilmente a cura dell OCC ex art 15 c.7) su disposizione del G.D. all udienza di votazione. 4.3 Raccolta delle adesioni dei singoli creditori Almeno 10 giorni prima dell udienza: OCC riceve espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di comunicazione previsto dall art 11 c.1). Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo, vale il silenzio assenso. L OCC verifica il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art 11 c.2): - Verificare creditori con diritto di voto, - Verificare eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca, Sono, in ogni caso, esclusi dal diritto di esprimersi sulla proposta: - il coniuge del debitore; - i suoi parenti e affini fino al quarto grado; - i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. 4.4 Omologazione da parte del Tribunale A. In caso di raggiungimento dell accordo: OCC trasmette con sollecitudine (anche se la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai creditori: - una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto; - il testo dell accordo. Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione, l OCC trasmette al Giudice: - la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori consenzienti; Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 19 di 94

20 - le eventuali contestazioni; - attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano. Pubblicare il decreto di omologa ai sensi dell art. 12 c. 2, utilizzando tutte le forme di cui all art. 10 c. 2. (Ai sensi dell art. 12 c. 3 bis l omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta art. 10 c.1); Chiedere con ricorso al Tribunale, ai sensi dell art. 12 c. 4 e a seguito del generico richiamo dell art 15 c. 5, l accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell Erario, di cui all art 7 c. 1 terzo periodo. Proporre al G.D. la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13 c.1): Se è prevista la liquidazione di beni pignorati, Ovvero se il piano lo prevede, L OCC ai sensi dell art. 13 c. 2 e dell art. 15 c. 5: - Risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere G.D. con istanza), - Vigila sull'esatto adempimento dello stesso, - Comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità, - Informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi, - Può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi. Ai sensi dell art. 13 c. 3 l OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/debitore predisporrà ai sensi dell art 13 c, 3 istanza con cui richiedere al G.D.: - Svincolo delle somme, - Cancellazione trascrizioni del pignoramento, - Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10 c.1, - Cancellazione iscrizione titoli di prelazione, - Cessazione pubblicità che il G.D. avrà disposto in sede di omologa, - Sarà necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine, così come serve copia autentica del decreto. Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 20 di 94

21 La stessa istanza dovrà: - Contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto), - Contenere la verifica della conformità dell atto dispositivo al piano, - Contenere la verifica puntuale del corretto pagamento: -Dei crediti impignorabili (ciè devo averli pagati ai sensi dell art. 7 c.1) -Dell Erario (art. 7 c.1 terzo periodo), - Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art. 13 c. 4 bis prima degli altri. B. In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni: - Sospendere la procedura preparatoria - Trasmettere immediatamente gli atti al Giudice - Nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità, ma rimetta gli atti all OCC, quest ultimo deve provvedere all informativa dei creditori. 4.5 Esecuzione dell accordo Proporre al G.D. la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13 c.1): - Se è prevista la liquidazione di beni pignorati, - Ovvero se il piano lo prevede. - L OCC ai sensi dell art. 13 c. 2 e dell art. 15 c. 5: - risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere G.D. con istanza), - vigila sull'esatto adempimento dello stesso di fatto vigila sul debitore che eseguirà il piano ovvero sullo stesso (se l esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si ritiene essere affidata all OCC proponente ex art 15 c.5) ovvero sul liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto, - comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità, informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi, - può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi. Ai sensi dell art. 13 c. 3 l OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/debitore predisporrà ai sensi dell art. 13 c. 3 istanza con cui richiedere al G.D.: Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 21 di 94

22 - svincolo delle somme, - cancellazione trascrizioni del pignoramento, - cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10 c.1, - cancellazione iscrizione titoli di prelazione, - cessazione pubblicità che il G.D. avrà disposto in sede di omologa, - sarà necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine così come serve copia autentica del decreto. La stessa istanza dovrà: contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto), contenere la verifica della conformità dell atto dispositivo al piano, contenere la verifica puntuale del corretto pagamento: - dei crediti impignorabili, - dell Erario. Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4 bis prima degli altri. In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni: - Sospendere la procedura preparatoria, - Trasmettere immediatamente gli atti al Giudice, - Nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità, ma rimetta gli atti all OCC, quest ultimo deve provvedere all informativa dei creditori. 4.6 Adempimenti finali Adempimenti finali (art. 15, c. 11) - alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art. 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione, - comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima. Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 22 di 94

23 5. PIANO DEL CONSUMATORE Riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti e prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all omologazione da parte del giudice. Il D.L 179/2012 introduce per il solo consumatore la possibilità di proporre un piano in alternativa all accordo. Esso non ha carattere negoziale e prevede: - «la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri» (art. 8, c.1); - la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione, attestato dagli organismi di composizione della crisi (art. 7, c.1); - la moratoria fino ad un anno dall omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (art. 8, c 4). Analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, per i crediti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell Unione europea, all imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può avere esclusivamente carattere dilatorio. L art. 11, co. 5, prevede che in caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni dalle scadenze previste per questi crediti, l accordo cessi di diritto di produrre effetti. L iter processuale si articola: nella presentazione della proposta con l assistenza dell OCC, nella pronuncia da parte del G.D. del decreto di fissazione dell udienza che va comunicato, almeno 30 giorni prima, ai creditori da parte dell organismo di composizione della crisi al fine di assicurare il contraddittorio. Quanto al procedimento la principale differenza rispetto all accordo di composizione della crisi è rappresentata dal fatto che il G.D., presentata la proposta, fissa con decreto l udienza di Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 23 di 94

24 comparizione dei creditori, ma non adotta i provvedimenti relativi alla sospensione delle azioni esecutive e cautelari ed alla pubblicità del decreto. Omologazione L omologazione deve avvenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. Ad essa il G.D. provvede con decreto disponendo idonee forme di pubblicità da eseguirsi da parte dell OCC. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (art. 12 ter). Revoca o Cessazione Il piano del consumatore può essere oggetto di revoca o cessazione di diritto, qualora il consumatore non esegua integralmente entro 90 giorni dalla scadenza, i pagamenti dovuti, secondo il piano, alle Amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L accordo è inoltre revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Oltre a tali ipotesi l art. 14 bis considera ipotesi di cessazione: a) l aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave, ovvero la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell attivo ovvero la dolosa simulazione di attività inesistenti; b) il mancato adempimento da parte del proponente degli obblighi derivanti dal piano, la mancata costituzione delle garanzie promesse la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del piano anche per ragioni non imputabili al debitore. Va sottolineato che la cessazione del piano e la revoca comportano, ai sensi dell art. 14 quater, la conversione della procedura in quella di liquidazione di tutti i beni, salvo che la cessazione del piano nelle ipotesi ricordate sub b) sia avvenuta per cause non imputabili al debitore. 5.1 Adempimenti dell O.C.C. Le funzioni che la L. n. 3/2012 affida all O.C.C. riguardano l intero arco temporale del procedimento. Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 24 di 94

25 Alcuni adempimenti preliminari sono comuni ai tre istituti di accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione ex art. 14-ter. A- Adempimenti preliminari Nomina Giudiziale: Se l O.C.C. è un professionista, una STP (entrambi con i requisiti art 28 L.F.), oppure un notaio, la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno: accettare la carica nel termine indicato dal G.D. nel provvedimento di nomina ovvero entro un termine congruo dalla conoscenza della nomina. Nel caso di STP sarà necessario che l incarico sia effettuato dal socio professionista. Da parte dell Organismo di composizione della crisi: L O.C.C. è un soggetto iscritto nell apposito registro (art.15 co.2), tenuto presso il Ministero di giustizia, che nomina il gestore della crisi. B- Adempimenti per accesso alla procedura Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 6 e 7; - verificare i requisiti soggettivi: persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c.2 lett. b); - verificare i requisiti oggettivi: 1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art.6, c. 2 lett. a), 2. Non essere soggetto a procedure concorsuali, 3. Non avere utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui e stato corrisposto l ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione), 4. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: - impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art.14), - revoca o cessazione degli effetti dell omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis), 5. La documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale. Verificare la non effettuazione da parte del consumatore di atto in frode ai creditori. (Verifica di competenza del G.D. ai sensi dell art. 12 bis c.1). Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 25 di 94

26 5.2 Assistenza nella predisposizione della proposta Assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano fondato sulle previsioni di cui all art.7 co.1, ed avente il contenuto di cui all art.8 e gli allegati di cui all art.9 co.2 e 3.: - elenco dei creditori con l indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi, ecc..); - elenco di tutti i beni del consumatore (conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, ecc ); - elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni; - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; - attestazione sulla fattibilità del piano; - elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; - indicazione della composizione del nucleo familiare; - certificato dello stato di famiglia (autocertificabile); - dichiarazione di eventuali redditi percepiti. Verbale 1. Redigere un dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati e delle informazioni prodotte ed alla assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali. 2. Verificare l attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore Documentazione da acquisire: Richiesta apertura cassetto fiscale Documento di identità Eventuali perizie o offerte ricevute su beni Richiesta carichi pendenti Richiesta estratti di ruolo presso Equitalia (Allegati Modulistica Pag. 2); Carichi pendenti(allegati Modulistica Pag. 13), Richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, Inail, Uffici Tributi Enti Locali Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 26 di 94

27 Il debitore può richiedere all'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale, il rilascio dell'attestazione della "regolarità fiscale ". Va precisato che la certificazione di regolarità fiscale viene rilasciata a quei contribuenti nei cui confronti non sia stata contestata alcuna violazione degli obblighi tributari con un atto definitivo. L'atto è da considerarsi definitivo se sono passati 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale senza che il contribuente abbia opposto ricorso, ovvero, se a seguito del ricorso incardinato, la Commissione Tributaria abbia condannato il contribuente in via definitiva. L'irregolarità fiscale viene meno qualora la pretesa dell'amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata (pagamento del debito a rate). In tali casi, dopo le verifiche dell Ufficio, l Agenzia delle Entrate rilascia l attestazione della regolarità fiscale. Accesso rapido all'estratto conto Inps le persone fisiche che utilizzano i servizi telematici dell'inps potranno usufruire, utilizzando il medesimo pin rilasciato dall Istituto di Previdenza, dei servizi messi a disposizione da Equitalia tramite l acceso rapido all estratto conto; ciò consente di conoscere la situazione debitoria con il Fisco, dal 2000 a oggi, senza necessità di ulteriori registrazioni. L'estratto conto on line consente al cittadino di verificare rapidamente e con facilità, dal proprio computer, eventuali cartelle esattoriali a suo carico, debiti pendenti, procedure attivate, sospensioni e rateazioni in corso. Per accedere all'estratto conto on line di Equitalia, i possessori delle credenziali Inps (codice fiscale e pin) hanno una doppia scelta: o attraverso i siti del Gruppo Equitalia o tramite quello dell'inps. Chi è sprovvisto delle credenziali dell'istituto previdenziale, può richiederle collegandosi al sito e cliccando su "Servizi online - Richiesta pin online". Per accedere all'estratto conto on line di Equitalia, i possessori delle credenziali Inps (codice fiscale e pin) hanno una doppia scelta: o attraverso i siti del Gruppo Equitalia o tramite quello dell'inps. Chi è sprovvisto delle credenziali dell'istituto previdenziale, può richiederle collegandosi al sito e cliccando su "Servizi online - Richiesta pin online". Effettuare richiesta precisazione del credito ai debitori ed ai creditori segnalati dal consumatore Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 27 di 94

28 Compito dell OCC è verificare i crediti e i debiti del consumatore. Oltre alla documentazione consegnata dal consumatore, l OCC deve comprovare la veridicità dei dati. In questo caso è utile richiedere, tramite raccomandata A.R., P.e.c. ai creditori/debitori la precisazione delle loro posizioni creditorie/debitorie (pag. 72). Effettuare visure camerali E opportuno effettuare le visure camerali al fine di verificare se il consumatore sia socio, legale rappresentante, titolare di ditte. Utilizzando le piattaforme telematiche collegate con la C.C.I.A.A., muniti del codice fiscale del consumatore, l OCC può ottenere tutte le informazioni presenti nelle Camere di Commercio presenti sul territorio nazionale. Effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie Molto importante, ai fini della determinazione dell attivo potenziale del consumatore, è l effettuazione di visure catastali ed ispezioni ipotecarie. Tramite il Servizio Entratel, ogni Dottore Commercialista abilitato, può effettuare una visura nazionale sia sul Catasto terreni, che su quello dei fabbricati. Può accadere che il Catasto non sia aggiornato, pertanto si consiglia di farsi consegnare le copie dei rogiti da parte del consumatore. Ispezione ipotecaria: L ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliari ( Conservatoria dei RR II). L ispezione può riguardare ogni nominativo censito e viene richiesta presso gli uffici provinciali. Territorio, con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, nelle quali il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome. E possibile anche recarsi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari competente per territorio, o in alternativa affidarsi ad un Agenzia di propria fiducia. E possibile utilizzare il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico. Il servizio telematico Consultazione personale permette di consultare la banca dati ipotecaria, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Per utilizzare il servizio è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel/Fisconline. Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria: le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni. Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 28 di 94

29 a) Trascrizioni In relazione a queste formalità, per lo più attinenti ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili, il soggetto referenziato nell ispezione può comparire come parte a favore (per esempio, l acquirente) o come parte contro (per esempio, il venditore). Mediante l ispezione delle trascrizioni è possibile visionare anche quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di vario genere (pignoramenti, sequestri, domande giudiziali). b) Iscrizioni L ispezione delle iscrizioni consente la visione delle formalità relative alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, per esempio, da contratti di finanziamento. c) Annotazioni L annotazione è l'atto che rende pubblico il trasferimento dell'ipoteca a favore di altra persona (es. per cessione del credito, per surrogazione, ecc.). Per tale motivo è necessario visionare se sul bene del consumatore vi siano formalità che modifichino precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti. Effettuare visure presso il P.R.A. Il P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico, è gestito dall Automobile Club d Italia. Poiché è un Pubblico Registro ognuno può richiedere dati ed informazioni relative ad ogni veicolo, motoveicolo e rimorchio iscritto sulla base del numero di targa. La visura al P.R.A. è possibile effettuarla on line all indirizzo La visura è un documento rilasciato dalla banca dati telematica del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nel quale sono riportate le informazioni riguardanti i dati tecnici del veicolo (marca, modello, n. telaio, cilindrata, cavalli, uso, ecc.), i dati anagrafici del proprietario (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) e la presenza di eventuali ipoteche. Non sono registrati nella banca dati del PRA i ciclomotori (50cc), i veicoli agricoli, gli autobus e le targhe di vecchio tipo (es. MI ) immatricolate prima del L altra attività che l OCC deve svolgere prima di redigere lo stato passivo del debitore consumatore e prima di determinare il potenziale attivo da distribuire è la circolarizzazione dei crediti e debiti ai fornitori/debitori. Molto importante è coinvolgere gli enti istituzionali quali Erario-Banche (pag. 69). Esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012:Linee guida operative 29 di 94

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