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1 Edizione 06/06/2014 Contratto di assicurazione in caso di: - Decesso a seguito di Infortunio - Invalidità Permanente da Infortunio - Diaria da ricovero Il presente fascicolo informativo contenente: a) la Nota Informativa comprensiva del Glossario b) le Condizioni di Assicurazione c) il Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima dell adesione alla proposta di assicurazione. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. è un prodotto di Distribuito da

2 INDICE NOTA INFORMATIVA A. Informazioni sull impresa di assicurazione.... 1/4 B. Informazioni sul contratto... 1/4 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami... 3/4 - Glossario... 4/4 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.... 1/19 norme specifiche... 2/19 garanzie prestate... 5/19 garanzia medico nostop.... 9/19

3 Nautilus Disability Nautilus Disability è l esclusiva polizza creata da Mediolanum Assicurazioni che garantisce una copertura per la persona e la sua famiglia in caso di infortunio ed offre una serie di interessanti servizi e garanzie modulari. In particolare Nautilus Disability prevede le seguenti coperture: indennizzo in caso di invalidità permanente diaria da ricovero e gessatura indennizzo in caso di morte. Nautilus Disability consente una scelta flessibile di prestazioni e di capitali assicurati, tra le opzioni presenti sulla scheda di polizza. Una copertura per tutta la famiglia Nautilus Disability protegge contro gli infortuni l Assicurato Principale nello svolgimento delle attività professionali e delle attività extra-professionali. La prestazione assicurativa può essere estesa anche al Nucleo Familiare nell ambito delle attività extra professionali, con la suddivisione dei capitali assicurati per ciascun componente il nucleo stesso. Assistenza della Centrale Operativa: 7 giorni su 7, 24 ore su 24 Nautilus Disability prevede un pacchetto di garanzie di assistenza in collaborazione con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A.. Tale servizio comprende tra l altro: consulenza medica 24 ore su 24 rientro sanitario assistenza domiciliare per cure fisioterapiche e di convalescenza cellulare a disposizione in caso di ricovero in Italia. Gli altri vantaggi di Nautilus Disability Oltre a quelle sopra elencate, Nautilus Disability possiede altre interessanti caratteristiche: la polizza può essere stipulata sino al raggiungimento dei 75 anni di età. l importo del premio di polizza rientra negli oneri fiscalmente detraibili. Per conoscere meglio i servizi offerti da questo prodotto leggere attentamente il contratto allegato. Anticipo di indennizzo L Assicurato ha la possibilità di usufruire di un anticipo indennizzo, in caso di invalidità permanente, prima che avvenga la liquidazione definitiva del danno.

4 1/4 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell impresa: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Mediolanum. L impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - Recapito telefonico: Sito Internet: - Indirizzo di posta elettronica: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it - Posta elettronica certificata: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it Mediolanum Assicurazioni è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del ) ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2013 Il patrimonio netto dell impresa è di , di cui: - la parte relativa al capitale sociale è di ; - la parte relativa alle riserve patrimoniali: è di L indice di solvibilità della gestione 3,86. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. AVVERTENZA Gli eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet dell Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo. AVVERTENZA: Il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così successivamente, sempreché non sia inviata disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. In caso di disdetta, la garanzia cesserà alla scadenza annuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall Art. 1901, secondo comma C.C. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (Artt. 6 e 7). 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di attività professionali e non professionali e, opzionalmente, anche per quelli non professionali subiti dai componenti il suo nucleo familiare; l insieme delle garanzie è variamente componibile con le prestazioni qui di seguito illustrate secondo le conseguenze dell infortunio (vedi Condizioni di Assicurazione Artt ). - In caso di decesso, un indennizzo ai beneficiari designati pari alla somma assicurata prescelta (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 21). - In caso di invalidità permanente, un indennizzo all assicurato commisurato al grado di invalidità, con franchigia del 5%, e alla somma assicurata prescelta (vedi Condizioni di Assicurazione Artt ). Ad esempio, qualora venga riconosciuta un invalidità permanente del 20%, sarà liquidato un indennizzo pari al 15% (invalidità 20% meno franchigia 5%) della somma assicurata. - In caso di ricovero con pernottamento in istituto di cura, un indennità giornaliera all assicurato dell importo prescelto con il massimo di 90 giorni per evento ed anche, nel caso si renda necessaria una gessatura, per tutto l ulteriore periodo durante il quale la gessatura è mantenuta con il massimo di 30 giorni per evento; queste prestazioni sono previste con il massimo di 180 giorni per anno assicurativo (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 20). Ad esempio, qualora sia ni 06/06/2014

5 2/4 occorso un ricovero di 100 giorni e una gessatura per i successivi 40 giorni, sarà liquidato un indennizzo pari all importo prescelto di diaria per un totale di 120 giorni (massimo 90 giorni per il ricovero più massimo 30 giorni per la gessatura). Sono inoltre sempre prestati i seguenti servizi di assistenza (massimo 3 volte l anno), in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A., in caso di necessità derivanti dall infortunio: consulenza medica, informazioni sanitarie, invio di medico generico a domicilio in Italia, trasporto in autoambulanza in Italia, rientro sanitario, rientro con familiare, viaggio di familiare, autista a disposizione, invio di medicinali urgenti, rientro della salma, trasferimento in ospedale attrezzato, telefono cellulare a disposizione per ricovero in Italia, invio di fisioterapista a domicilio, assistenza per cure di convalescenza (vedi Garanzia Medico Nostop ). AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggior dettagli si rinvia agli Artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie e di massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 19, 20 e 21 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell Assicurato. Può essere espressa in cifra fissa o in percentuale. Esempio: Grado invalidità accertato Somma assicurata Indennizzo corrisposto 3% % (55%-5%= 50% della somma assicurata) AVVERTENZA: il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile. Per maggiori dettagli si rinvia all Art.16 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: dichiarazioni inesatte o reticenti alla stipulazione del contratto, su circostanze influenti sulla valutazione del rischio, possono comportare effetti sulle prestazioni assicurative. In merito a tali conseguenze, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 1. Non sono previsti particolari casi di nullità, se non quelli stabiliti dalla Legge. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di aggravamenti e diminuzioni del rischio e variazioni della professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la cessazione della copertura assicurativa (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 4). Ad esempio, nel caso l Assicurato cambi la propria occupazione da impiegato a commesso viaggiatore senza che la Società ne sia informata, l indennizzo sarà ridotto del 20% (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 27). Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce i premi successivi (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 5). 6. Premi Il premio annuale può essere frazionato semestralmente senza maggiorazioni ma è comunque dovuto per intero. La prima rata di premio, da versare alla sottoscrizione, può essere pagata mediante bonifico bancario o con assegno non trasferibile all ordine di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo Sepa Direct Debit - SDD. Per i soli correntisti di Banca Mediolanum il premio può essere frazionato anche mensilmente. In tale caso la prima rata di premio, pari alla prima mensilità, sarà versata tramite addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato sul modulo di Proposta. Le mensilità successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo Sepa Direct Debit - SDD. 7. Diritto di recesso AVVERTENZA: la Società non si avvale del diritto di recesso ma è facoltà delle Parti risolvere il contratto alla scadenza annuale della polizza così come previsto dalla Condizioni di Assicurazione (vedi Art. 6). 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell Art del Codice Civile, se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Società ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subìto.

6 3/4 9. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 10. Regime fiscale 10.1 Imposta sui premi Ai premi è applicata un imposta del 2,5% per le garanzie infortuni e del 10% per l assistenza Detrazione dei premi versati Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n.917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell anno solare nel limite massimo definito dal citato articolo di legge. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. In caso di Sinistro, il Contraente, l Assicurato o gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società entro 5 giorni indicando il momento, luogo e modalità dell evento, nonché le lesioni subite documentandole - come pure il decorso successivo - con certificati medici. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti medici che la Società può disporre e fornire alla stessa, a proprie spese, ogni informazione e documentazione sanitaria eventualmente richiesta (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 22). La Società, ricevuta la documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio riferibili a una persona fisicamente integra e sana (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 23). I sinistri di assistenza sono gestiti dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. (vedi Garanzia Medico Nostop ). 12. Reclami I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - fax: ufficioreclami@mediolanum.it oppure ufficioreclami@pec.mediolanum.it. Qualora non sia soddisfatto dall esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, l esponente potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, presentando la documentazione del reclamo trattato dalla Società. I Contraenti non italiani di nazionalità UE possono in alternativa ricorrere al sistema estero competente (individuabile su finservices-retail/finnet/index_en) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In caso di disaccordo tra l Assicurato e/o il Contraente e la Società, relativamente all esecuzione della polizza/contratto, ciascuna parte dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Rimane comunque sempre valida la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 13. Arbitrato AVVERTENZA: qualora insorgano controversie su natura del sinistro o quantificazione dell indennizzo, permanendo comunque la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria, la decisione può essere demandata all arbitrato di tre medici, nominati uno per parte (che ne sostiene le relative spese) e il terzo (le cui spese sono sostenute per metà da ciascuna parte) di comune accordo da questi; l arbitrato si svolge nell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 26). Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Massimo Grandis

7 4/4 glossario Definizioni generali Nel testo che segue si intendono per: Assicurato Il fruitore del servizio assicurativo. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Beneficiario Il soggetto od i soggetti ai quali la Società liquida l indennizzo in caso di sinistro. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Documento di Polizza Il documento rilasciato dalla Società, in caso di accettazione da parte della stessa della Proposta contrattuale di Assicurazione, che contiene gli elementi essenziali del contratto di assicurazione e che prova l assicurazione stessa; Franchigia La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato ovvero l importo che in caso di sinistro l Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce indennizzo. Gessatura/apparecchio immobilizzante Il mezzo di contenzione rigido e non asportabile, determinante immobilità articolare o costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o da altro materiale che possa essere considerato equivalente. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura Istituto universitario, Clinica, Ospedale o Casa di cura regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza ospedaliera. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che a decorrere dal 1 gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP. Nucleo Familiare Tutte le Persone conviventi con l Assicurato Principale e tali risultanti dal certificato stato di famiglia. In deroga, con esplicita pattuizione contrattuale, l Assicurato Principale potrà far rientrare nel Nucleo Familiare un ulteriore soggetto, anche se non iscritto nel Suo certificato stato di famiglia, purché tale soggetto risulti convivente e domiciliato presso l Assicurato Principale. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Proposta contrattuale di Assicurazione è il documento contrattuale di assicurazione sottoscritto dal Contraente e inviato alla Società. Ricovero La permanenza in Istituto di cura con pernottamento. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società La Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. Le suddette Definizioni Generali vengono integrate dalle definizioni specifiche di ciascuna sezione del contratto e delle prestazioni di Assistenza Medico Nostop. glo 13/05/2013

8 1/19 condizione di assicurazione Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Fermi restando l accettazione da parte della Società della Proposta di assicurazione mediante invio al Contraente del documento di polizza ed il buon fine dei mezzi di pagamento del primo premio da parte del Contraente medesimo, le coperture assicurative e tutti gli obblighi e oneri che il contratto pone a carico della Società hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora il Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell Art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell Art Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Durata dell assicurazione - Termini di disdetta L assicurazione ha durata annuale. Le Parti possono risolvere il contratto di assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Art. 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 8 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, prima della stipulazione della presente Proposta contrattuale di Assicurazione e successivamente, l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni che prevedano le stesse garanzie prestate con il presente contratto. Non sono comprese in questo obbligo le assicurazioni collettive o di gruppo aventi per Contraente una persona diversa dall Assicurato e dal Contraente di questa Proposta contrattuale di Assicurazione ed assicuranti una pluralità di persone sconosciute all Assicurato. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 9 - Assicurazione per conto di chi spetta Qualora le prestazioni assicurative previste dalla presente Polizza fossero state stipulate dal Contraente, CdA 13/05/2013

9 2/19 in nome e nell interesse di chi spetta, resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato così come disposto dall Art Codice Civile. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art.10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. NORME SPECIFICHE Premessa Le prestazioni assicurative previste nella presente polizza, sono vincolate alla condizione che nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni sia garantito l Assicurato Principale. Qualora nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni vengano opzionate solo le garanzie prestate a favore dei componenti il Nucleo Familiare, il contratto si intende nullo e privo di ogni effetto ed il premio versato dal Contraente sarà dalla Società rimborsato. Art Oggetto dell assicurazione - Persone assicurate L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato Principale, identificato con Cognome e Nome nella opportuna sezione della proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni, subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate ; di ogni altra attività che l Assicurato Principale svolga senza carattere di professionalità, purché tali attività non rientrino in quelle espressamente escluse nell Art. 15. Qualora fosse stata opzionata nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni, l assicurazione vale anche per gli infortuni che i componenti il Nucleo Familiare dell Assicurato Principale subiscano nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale, purché tali attività non rientrino in quelle espressamente escluse nell Art.15. Restano quindi esclusi per i componenti il Nucleo Familiare tutti gli Infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività di carattere professionale e, comunque, per coloro i quali siano soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero verificare in circostanze da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria. Sono considerati infortuni anche: l asfissia non di origine morbosa, compreso l annegamento; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti. Non sono considerate infortunio, bensì malattia, le ernie da sforzo; infortuni causati da malore. La presente assicurazione vale per il mondo intero. Comunque gli indennizzi spettanti a termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente. Art Rischi aggiunti a) Infortuni derivanti da colpa grave e tumulti popolari. A deroga dell Art Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato. A deroga dell Art Codice Civile, si

10 3/19 considerano in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. b) Rischio di calamità naturali. A deroga dell Art Codice Civile, l assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Sono compresi nella presente assicurazione gli infortuni causati da alluvioni e inondazioni. Resta comunque convenuto che, in caso di evento - movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione - che colpisca più Assicurati con la Società, l esborso massimo da parte di quest ultima non potrà superare la somma di EURO per l intero evento. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. c) Rischio guerra. A deroga del comma 4) dell articolo 15), sono compresi gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un periodo massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l Assicurato mentre già si trovava nello Stato nel quale si sono manifestati. d) Servizio militare. L assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace, durante il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni, e ciò limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento di attività tipiche di detto servizio. è considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. L assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo restando il diritto dell Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto dell Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. e) Rischio volo. L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei, di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, escluso quelli effettuati: su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; su aeromobili di aeroclub; su apparecchi per il volo da diporto o sportivo, ovvero sia ultraleggeri, deltaplani, parapendii e simili. Nell ambito del servizio contemplato nel presente punto (rischio volo) resta inteso che la copertura assicurativa inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto o sportivo. Resta inoltre convenuto che, in caso di incidente aeronautico che colpisca più persone assicurate con la presente polizza-comprese eventuali altre persone assicurate con altre polizze della Società- l esborso massimo della Società non potrà superare la somma di: euro per persona ed euro per aeromobile per il caso morte; euro per persona ed euro per aeromobile per il caso di invalidità permanente totale. Nel caso gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. Art Determinazione delle garanzie prestate e dei capitali assicurati - Criteri di ripartizione Per l Assicurato Principale l assicurazione è prestata per le garanzie ed i capitali previsti dalle combinazioni prescelte nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni. Per i componenti il Nucleo Familiare l assicurazione è prestata per le garanzie prescelte nella proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni. In caso di sinistro, le somme garantite per ciascuna persona si determinano suddividendo in parti uguali

11 4/19 le somme corrispondenti alla garanzia prescelta per il numero delle persone componenti il Nucleo Familiare al momento del sinistro (escludendo da tale numero l Assicurato Principale). Art Rischi esclusi dall assicurazione Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia al momento dell infortunio, i requisiti per il rinnovo; 2) da intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcol-stupefacenti-farmaci); 3) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato (Art. 43 Codice Penale) e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché da atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (Art Codice Civile); 4) da guerre ed insurrezioni, salvo quanto previsto al comma c) dell articolo 13). Sono esclusi anche: 5) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti resi necessari da infortuni non indennizzabili a termini di polizza; 6) gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); 7) le cure conservative, endodontiche e parodontali, le protesi dentarie, l implantologia e l ortodonzia; 8) le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del contratto. Sono esclusi anche gli infortuni causati dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare): 9) di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria; 10) di sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; 11) di sport comportanti l utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio, kitesurfing e elibike; 12) dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3 grado, free climbing, canoa fluviale oltre il 3 grado, rafting, speleologia, salto dal trampolino con sci ed idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, bungee jumping, torrentismo, motocross, trial, hydrospeed, canyoning, freestyle sky, supermotard. Sono esclusi inoltre gli infortuni derivanti dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di qualsiasi sport, salvo che non si tratti di: sport di pratica comune effettuati nel tempo libero, purché tale attività non sia svolta a carattere professionale; partecipazione a corse e gare aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo; Tali ultime estensioni comunque non sono operanti per gli sport espressamente esclusi in questo articolo. Art Limiti di età dell Assicurato L assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni e cessa per quelle che raggiungono tale limite di età alla prima scadenza annuale del contratto come di seguito specificato: a) qualora l Assicurato Principale raggiunga il limite di età sopra indicato nel corso dell annualità assicurativa, le prestazioni assicurative cesseranno alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 anno per tutte le persone assicurate (l Assicurato Principale e, se previste, anche per i componenti il Nucleo Familiare). L eventuale incasso dei premi da parte della Società scaduti successivamente al compimento dell età sopraindicata dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione; b) qualora il limite di età sopra indicato venga raggiunto nel corso dell annualità assicurativa da uno dei componenti il Nucleo Familiare, le prestazioni assicurative cesseranno solo per tale persona alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 anno; il contratto assicurativo continuerà ad avere effetto e le prestazioni assicurative saranno operanti per i restanti Assicurati. Nel caso l esclusione per raggiunti limiti di età del componente il Nucleo Familiare determini la cessazione di tale prestazione per mancanza

12 5/19 di componenti il Nucleo Familiare, le prestazioni assicurative saranno operanti solo per l Assicurato Principale. In tal caso, l eventuale incasso dei premi da parte della Società per le prestazioni relative al Nucleo Familiare, scaduti successivamente al compimento dell età sopraindicata, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione. Art Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - farmaci), infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità organica. Non sono inoltre assicurabili le persone affette da sindromi organiche cerebrali. L assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. GARANZIE PRESTATE Sono operanti le garanzie espressamente richiamate sulla proposta di polizza mod. 671 ed. 05/2013 e successive edizioni. Art Invalidità permanente Se l infortunio ha per conseguenza un invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, avuto riguardo a quanto previsto al successivo articolo 19) ed adottando, per tale calcolo, la Tabella (vedi pag. 16) delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive Modifiche, relative al settore «Industria», con rinuncia della Società alla franchigia ivi prevista e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita. La perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100% (cento percento). Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto superiore sinistro. Qualora l invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% (sessantasei percento) l indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% (cento percento) della somma assicurata senza l applicazione di alcuna franchigia. L indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Fermo restando quanto previsto all Art. 14, secondo

13 6/19 comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Si precisa che la valutazione dell Invalidità Permanente da parte della Società non è soggetta a revisione periodica come invece è prassi per l INAIL. Art Franchigia per invalidità permanente A parziale deroga dell articolo 18), la somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta alla franchigia del 5% (cinque percento). Pertanto la Società non liquida indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% (cinque percento) della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Art Diaria da ricovero e gessatura/ applicazione di un apparecchio immobilizzante In caso di ricovero con pernottamento dell Assicurato in un Istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l indennità giornaliera convenuta per ogni notte di degenza trascorsa nell Istituto di Cura, con il massimo di 90 (novanta) giorni per evento e di 180 (centottanta) giorni per anno assicurativo. Fermo restando quanto previsto all Art. 14), secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Nel caso di infortunio che renda necessaria la gessatura o l applicazione di un apparecchio immobilizzante, la Società corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera garantita in polizza, per tutto il periodo durante il quale la gessatura o l applicazione dell apparecchio immobilizzante è mantenuta e fino al giorno della sua rimozione, con il massimo di 30 (trenta) giorni per evento e fermo il massimo di 180 (centottanta) giorni per anno assicurativo. Fermo restando quanto previsto all Art. 14), secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Sono considerati apparecchi immobilizzanti e quindi compresi in garanzia: - apparecchi immobilizzanti in fibra di vetro (scotchcast, dyna-cast), in materiale acrilico; - bendaggi amicati; - docce/valve gessate; - bendaggi Desault; - minerve (anche in cuoio); - apparecchio di trazione cranica (tipo Halo); - trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin); - ginocchiera Donjoy; - stecca di Zimmer. Non sono considerati equivalenti ad apparecchio immobilizzante e quindi non sono compresi in garanzia: - bendaggi, apparecchi, busti, corsetti cosidetti semirigidi ; - apparecchi toraco bronchiali non gessati ed amovibili; - bendaggi elastici adesivi (Tensoplast); - ortesi in genere (plantari ect..); - collari di Schantz, Camp, simili. Il periodo di gessatura o di applicazione di un apparecchio immobilizzante contemporaneo al periodo di ricovero con pernottamento viene indennizzato esclusivamente come diaria da ricovero. Art Morte e morte presunta L indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza di polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio. Salvo diversa pattuizione contrattuale, tale indennizzo viene liquidato agli eredi legittimi o testamentari dell Assicurato. L indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio. Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto alla differenza se l indennizzo per morte è superiore a quello già pagato per invalidità permanente. Se il corpo dell Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da circolazione terrestre o da navigazione aerea o marittima, non venisse più ritrovato, la Società liquida la somma dovuta a termini di polizza, purché siano trascorsi almeno due anni dal giorno dell infortunio, o se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell anno in cui l infortunio è avvenuto. Nel caso in cui il pagamento dell indennità sia stato effettuato ed in seguito l Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie certe, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso

14 7/19 i diritti eventualmente spettanti all Assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi della presente polizza. Fermo restando quanto previsto all Art. 14, secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Art Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro cinque giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell Art Codice Civile. La denuncia dell infortunio (presente in fac-simile a pag. 19) deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo il medico dal segreto professionale. I beneficiari in caso di morte dell Assicurato devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare, ai sensi dell art 1915 del Cod. Civile, la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Nell ipotesi di ricorso all arbitrato irrituale, regolato dall articolo 26), l Assicurato ha l obbligo di esibire la documentazione completa prima di richiedere l arbitrato stesso. Tutti i costi relativi ai certificati medici e alla documentazione sopra indicata sono a carico dell Assicurato. Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Art Anticipo indennizzo per invalidità permanente da infortunio L Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Società un anticipo di indennizzo da computarsi nella liquidazione definitiva del danno, il cui accertamento, di comune accordo tra le Parti, sia rinviato ad oltre 6 (sei) mesi dal giorno dell infortunio. Detto anticipo sarà corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sull indennizzabilità dell infortunio e sarà liquidato in misura non superiore al 50% (cinquanta percento) del presumibile indennizzo definitivo, con il massimo di euro = (trentamila), sulla base della valutazione del medico legale della Società. Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi eventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all Art Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Art Procedura per la valutazione del danno - Controversie - Arbitrato irrituale La quantificazione dell indennizzo definitivo spettante all Assicurato a seguito del sinistro, può essere demandato dalle Parti a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano l accordo, le divergenze di natura medica su quanto sopra indicato, nonché sui criteri di indennizzabilità previsti dall articolo 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono essere demandate, per iscritto, a un Collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo, fermo quanto disposto all Art. 24.

15 8/19 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al sinistro prima dell inizio dell arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell arbitrato stesso l Assicurato proceda all esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Società il riesame del sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del sinistro, sono a carico dell Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. Tabella delle percentuali di indennizzo A /B /C /D: classe di rischio dell attività professionale dichiarata alla stipula del contratto. A /B /C /D : classe di rischio dell attività professionale svolta al momento del sinistro. A B C D 100% 100% 100% 100% A 80% 100% 100% 100% B 50% 65% 100% 100% C 40% 50% 80% 100% D Art Attività diversa da quella dichiarata Fermo quanto disposto dall Art. 15) e dagli Artt. 1, 4 e 5 delle Norme che regolano l assicurazione in generale, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell attività professionale dell Assicurato Principale dichiarata in polizza, senza che l Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: l indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in relazione alla classificazione dei rischi così come indicati nell «Elenco delle attività» a pag. 15, che forma parte integrante del presente contratto. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nel citato elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad altre attività elencate.

16 9/19 GARANZIA MEDICO NOSTOP Servizio di assistenza in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A. Definizioni specifiche Estensione territoriale Mondo Malattia improvvisa Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato. Prestazioni Sono le assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa all Assicurato. Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità del servizio. Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell assicurazione che determina la richiesta di assistenza dell assicurato e che rientra nei termini di polizza. Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società. Validità Le prestazioni di cui ai punti D, E, F e I sono operanti quando, in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato, determinano la richiesta di assistenza da parte dell Assicurato dalla medesima località ove si è determinato il sinistro. Premessa Il servizio di assistenza Medico Nostop per effetto dell accordo stipulato fra Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ed Europ Assistance Service S.p.A., è prestato dalla Struttura Organizzativa. Art Prestazioni Medico Nostop A) Consulenza medica Qualora a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l Assicurato necessiti di un consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. B) Invio di un medico generico al domicilio in Italia Qualora a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare, in via sostitutiva, il trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. C) Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). D) Rientro sanitario Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, le condizioni dell Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura

17 10/19 Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: aereo sanitario; aereo di linea classe economica, eventualmente barellato; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europi. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alle prestazioni: le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio; le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali. E) Rientro con un familiare Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora si provveda al rientro sanitario dell Assicurato, in base alle condizioni della prestazione Rientro sanitario di cui al punto D) precedente, ed i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare anche il viaggio di rientro di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo di trasporto previsto per l Assicurato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. La Società ha il diritto di richiedere al familiare dell Assicurato, qualora ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o altri documenti di viaggio non utilizzati. F) Viaggio di un familiare Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, l Assicurato necessiti di un ricovero in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l assicurato ricoverato. La società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un amssimo di 500 euro per sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. G) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell Assicurato; ad organizzare il trasporto dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario; aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza, senza limiti di percorso. La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europi; ad assistere l Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. La presente prestazione non sarà fornita quando la valutazione, da parte dei medici curanti, della patologia da cui è affetto l Assicurato e la non curabilità nell ambito della struttura ospedaliera della regione di residenza dello stesso sia dovuta a deficienze strutturali e/o organizzative della struttura ospedaliera stessa. Non danno inoltre luogo alla prestazione le

18 11/19 terapie riabilitative e le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. H) Autista a disposizione Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora l Assicurato, a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, che comporti il ricovero presso una struttura ospedaliera o istituto di cura, non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo stesso, ed eventualmente i passeggeri trasportati, fino alla città di residenza dell Assicurato secondo l itinerario più breve. Oppure, a scelta dell Assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un biglietto aereo in classe economica o ferroviario di prima classe, per permettergli di andare a recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. Rimangono a carico dell Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). L Assicurato deve comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l Assicurato rientrasse senza attendere l autista, deve specificare il luogo dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di circolazione, l autorizzazione alla guida del veicolo, e, se si trova all estero, la carta verde. I) Assistenza per cure di convalescenza Qualora l Assicurato, a seguito di malattia o di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio, che abbia comportato il ricovero presso una struttura ospedaliera o istituto di cura, abbia bisogno di essere assistito da: un accompagnatore per recarsi dal proprio domicilio presso le strutture sanitarie pubbliche o private per indagini diagnostiche e/o cure ambulatoriali; un infermiere a domicilio. La Struttura Organizzativa, riscontrati giustificati motivi, d intesa con il medico curante dell Assicurato, procurerà direttamente all Assicurato un accompagnatore o un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Società i costi fino ad un massimo di euro 260. L Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome del proprio medico curante ed il suo recapito telefonico. L) Rientro della salma Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di malattia improvvisa o di intervento chirurgico reso necessario da malattia improvvisa o da infortunio, l Assicurato sia deceduto,la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare e ad effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l eventuale recupero della salma. Art Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni - Ogni prestazione non è fornita più di tre volte per ogni anno di validità della polizza. - La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni. - Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

19 12/19 e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza;malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) l espianto e/o il trapianto di organi. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. - L Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto questa polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti delle persone o enti eventualmente investiti dall esame del sinistro stesso. - Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Mediolanum non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. - Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell Art del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana. - Il diritto alle assistenze decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l utente comunichi con precisione: 1) indirizzo e numero telefonico del luogo da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche sono a carico della Struttura Organizzativa; 2) il tipo di assistenza che necessita; 3) nome e cognome; 4) numero di polizza preceduto dalla sigla AMIN. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Utente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in caso contrario l utente perderà il diritto a ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme del servizio, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall utente, a: Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano. In ogni caso l intervento, dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Art Istruzioni per la richiesta di Assistenza - Modalità di intervento Ogni intervento deve essere richiesto a «Medico Nostop» che interverrà direttamente o ne darà esplicita autorizzazione per l effettuazione. Tutti gli utenti hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno si potrà rivolgere: Tutti gli utenti hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno si potrà rivolgere: - telefonando al Numero Verde per le chiamate dall Italia. Per telefonate dall estero comporre il numero preceduto dal prefisso per chiamate dall Estero; - inviando un fax al numero ; - inviando un telegramma a Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano.

20 13/19 Tabella INAIL Valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/65 N. 1124) Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare 40% senza possibilità di applicazione di protesi Altre menomazioni della facoltà visiva (vale quanto previsto per gli infortuni oculari dalla tabella per l industria) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% b) senza possibilità di applicazione di protesi 30% efficace Perdita di un rene con integrità del rene supersiste 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi 15% ematica Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, 5% senza limitazioni dei movimenti del braccio Dx Sx Anchilosi completa dell articolazione scapoloomerale 50% 40% con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell articolazione scapoloomerale 40% 30% con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazioni scapolo omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale 75% 65% dell avambraccio Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita 70% 60% della mano Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra gradi: a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i 25% 20% movimenti in pronosupinazione Anchilosi totale dell articolazione del gomito in 55% 50% flessione massima o quasi Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione 40% 35% b) in pronazione 45% 40% c) in supinazione 55% 50% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i 35% 30% movimenti in pronosupinazione Anchilosi completa dell articolazione radio-carpica 18% 15% in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione 22% 18% b) in pronazione 25% 22% c) in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in 45% estensione e in posizione favorevole Perdita totale di una coscia per disarticolazione 80% coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l applicazione di un apparecchio di protesi Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di 65% essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo superiore quando 55% sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un 50% piede Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non 3% si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-torsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che 11% superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

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