DAMNUM 'CORPORE SUO' DARE REM 'CORPORE'- POSSIDERE

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1 ISABELLA PIRO DAMNUM 'CORPORE SUO' DARE REM 'CORPORE'- POSSIDERE L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possessio nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani Edizioni Scientifiche Italiane

2 INDICE SOMMARIO Premessa. Finalità dell'indagine. L'inappagante interpretazione in chiave materialistica dell'espressione corpore usata dai giuristi romani per descrivere l'evidenza della causazione del danno e la nferibilità fattuale della possessio; le perplessità che tale approccio dottrinario solleva, ai fini della comprensione del significato dell'ablativo corpore e della storia della sua emersione CAPITOLO PRIMO PARTE PRIMA DAMNUM 'CORPORE SUO' DARE IL PRINCIPIO DAMNUM 'CORPORE SUO' DARE E LA INTERPRETAZIONE DOTTRINARIA CORRENTE 1. La previsione aquiliana. Il processo interpretativo che, muovendo dal significato letterale dei verbo, legis, avrebbe portato all'enunciazione del principio giurisprudenziale del damnum corpore suo dare. L'accezione materialistica dottrinariamente riconosciuta, nel contesto causale, all'espressione corpore suo, ritenuta descrittiva del contatto fisico e diretto (tra il soggetto agente e l'oggetto danneggiato) necessario per l'imputazione della responsabilità Il damnum corpore suo dare come espressivo del ed. principio di «causalità fisica ed immediata» precocemente elaborato dalla giurisprudenza: l'opinione corrente, con particolare riguardo ai contributi che hanno più specificamente rivolto l'attenzione alla nostra vicenda Prime perplessità in ordine all'accoglimento dell'interpretazione tradizionale del damnum corpore suo dare Ragioni di dubbio di natura logica: la diffusa affermazione, da un lato, della risalenza ai giuristi tardo-repubblicani del principio, e il convincimento, dall'altro, che lo stesso aveva già assunto invece, proprio in tale epoca, una valenza semantica e concettuale esorbitante l'ambito descrittivo di una condotta connotata dalla corporalità e dalla violenza: la precoce estensione, in particolare, di rumpere in corrumpere, inclusivo del frangere e àdì'urere, e il tenore di D pr., in cui Labeone descrive come occidere un comportamento non caratterizzato dalla violenza

3 3.2. Le ragioni di dubbio di natura testuale: Gai e Ulp. D configurano in modo speculare rispetto all'intendimento dottrinario il rapporto tra il damnum corpore suo datum e la necessità di una continuità materiale tra il comportamento e l'evento; per Gaio il damnum corpore suo datum prescindeva dalla sussistenza di un'ininterrotta relazione fisica e diretta tra condotta ed evento, per Ulpiano aveva natura di danno arrecato non corpore suo un damnum derivante da un comportamento del soggetto agente che sembra concretizzarsi proprio in quell'attività corporale e violenta invocata dalla dottrina come esaustiva del significato del principio. L'estraneità al linguaggio ed alla mentalità delle fonti romane dell'espressione damnum {corpore) corpori dare: I , il corrispondente luogo della Parafrasi di Teofilo e le possibili ragioni della fortunata tradizione della locuzione 42 CAPITOLO SECONDO IL PROBLEMA DELLA RIFERIBILITÀ CAUSALE DEL DANNO NEL PENSIERO DEI GIURISTI ROMANI Premessa. Il metodo di indagine. La verifica della tesi dottrinaria intorno alla presunta concezione materialistica espressa dal principio del damnum corpore suo dare attraverso l'esame delle numerose testimonianze giurisprudenziali da cui risulta incrinata la ritenuta stretta correlazione tra condotta materiale e risultato dannoso ai fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana, o perché risulta attribuita l'azione diretta anche in assenza di un contatto fisico tra agente e cosa, ovvero perché risulta, al contrario, esclusa la stessa nonostante la presenza di quel contatto 65 SEZIONE I Le testimonianze nelle quali risulta attribuita /'actio directa in assenza di un'attività fisica e immediata sulla cosa danneggiata 1. La casistica relativa all'epoca tardo-repubblicana Esame di D pr.: la concessione da parte di Q. Mucio dell'actio legis Aquiliae directa al proprietario di una cavalla gravida (scacciata dal fondo altrui in modo da causarle un aborto) sia che l'animale abbia subito percosse fisiche sia che sia stato solo incitato, ma con eccessiva veemenza, ad allontanarsi; il rapporto con D , contenente un parere di Bruto, e con la previsione contenuta in Gai.3.219; i tentativi dottrinari volti a giustificare la concessione dell'azione diretta in assenza di contatto fisico e la loro fragilità: la concessione dell'azione appare conseguenza dell'indagine sulla riconducibilità certa del comportamento dannoso all'agente Esame di D : la tutela aquiliana diretta prevista da Servio in caso di danno imputabile a causa della conduzione di un animale per luoghi impervi, o a causa della caduta di un peso su qualcuno conseguente al sovraccarico col quale si era oberato un animale, o an- 444

4 cora a causa di generica culpa del mulio; le difficoltà dottrinarie all'accoglimento delle risultanze del testo; la spiegazione di esso, invece, sulla base della indifferenza per il giurista circa la sussistenza o meno di una relazione materiale nella causazione del danno e la sua preoccupazione, per contro, di accertare la riferibilità dell'evento al comportamento attraverso l'esame dell'attività posta in essere dal soggetto responsabile Esame di due frammenti di Alfeno: D e il complesso caso relativo alla morte di uno schiavo rimasto schiacciato da un carro, precipitatogli addosso a causa di una catena di accadimenti; D e la richiesta di azione, a seguito di avvenuta ruptio di animali, contro chi mulas agitasset: anche in tali fattispecie la concessione dell'azione diretta non appare conseguenza di valutazioni di tipo meccanicistico del nesso che lega il comportamento all'evento Esame di due frammenti contenenti responsa di Fabio Mela: D pr. relativo al danno occorso al cliente sgozzato col rasoio dal barbiere, a causa di un accidentale colpo di palla che aveva colpito le mani di quest'ultimo; D e la morte del mulo precipitato dopo essersi imbizzarrito ed avere staccato ad un servo, per l'impeto, le dita alle quali quegli aveva legato le redini dell'animale; in entrambi i casi la prospettazione delle vicende e la tutela diretta accordata evidenziano un intendimento del nesso di causalità come riferibilità certa dell'evento dannoso al suo autore e non come esito di una correlazione materialistica (assente in entrambi i casi) tra condotta ed evento; i tentativi della dottrina di spiegare la presunta anomalia La casistica di epoca alto-imperiale. Premessa Esame di D pr.: la responsabilità ex lege Aquilia nei confronti di chi abbia scavato per istrada delle fosse per la cattura di animali, nelle quali sia poi finito qualcuno o qualcosa, riconosciuta da Sabino pur in assenza di un rapporto diretto e materiale tra la condotta tenuta dall'autore della buca ed il danno determinatosi; la critica alle giustificazioni addotte dalla dottrina per spiegare la decisione sabiniana in assenza di relazione fisica tra comportamento ed evento Esame di D : il parere di Proculo intorno alla responsabilità ex lege Aquilia del padrone del cane aizzato e non trattenuto al guinzaglio che cagioni danno a taluno; le difficoltà incontrate dalla dottrina dinanzi al dato testuale; l'individuazione della chiave di lettura del testo nella valutazione dello 'strumento' utilizzato per arrecare il danno, che riporta l'indagine all'accertamento della riferibilità certa dell'evento all'agente; la posizione di Proculo anche a proposito del già esaminato D pr Esame di D : l'azione diretta concessa da Pegaso contro chi abbia schiacciato lo schiavo altrui col proprio carico, a seguito dello scivolamento nel quale sia incorso, o rovinandogli addosso per aver perso l'equilibrio; la riconducibilità inequivoca al soggetto agente della catena di eventi poi sfociata nella morte dello schiavo, quale indicatore fattuale del nesso di causalità D : la paradigmatica fattisp». :ie celsina della morte occorsa allo schiavo spinto giù dal ponte e la concessione deìì'actio directa sia in 445

5 ipotesi di collegamento immediato dell'esito letale al colpo subito che in ipotesi di successivo annegamento; le esitazioni della dottrina; l'evidente approccio giurisprudenziale alla materia anche da parte di Celso nell'ottica causale sin qui emersa La riferibilità causale del danno, sanzionato con actio àirecta pur in assenza di un'attività fisica ed immediata, nella riflessione di Gaio ed Ulpiano. Premessa La testimonianza gaiana: D pr.-l e la concessione deìì'actio directa in ipotesi di danneggiamento colposo in cui non si ravvisi una diretta e materiale relazione tra condotta illecita ed evento dannoso; il raffronto con Coli La concezione causale di Ulpiano emersa tra le righe dalle testimonianze già considerate (D pr.; D ); l'esame di D , relativo ad un damnum consistente nella ruptio o nella fractio di una res determinatasi a causa del mal posizionamento sul carro delle pietre trasportate; l'esame di D riguardante Yocdsio dello schiavo altrui, determinata dal peso eccessivo col quale si è oberato il soggetto responsabile ed il suo collegamento con D, : le difficoltà dottrinarie circa l'inclusione di tali fattispecie nella tutela aquiliana; l'esame di D relativo al danno arrecato dall'aggressione del cane sfuggito asperitate sua al controllo del soggetto che lo tratteneva: confronto con D da cui emerge una più prudente valutazione di Ulpiano del danno arrecato mediante strumento, nella teorica previsione di un evento esterno interferente sul nesso certo di causalità; l'esame di D e la morte (arrecata mediante strumento) del servo colpito da un dardo mentre attraversava intempestivamente un campo di gioco Prime considerazioni di sintesi. Le difficoltà che la concezione materialistica del damnum corpore suo dare ha innescato nella piana comprensione delle testimonianze esaminate e le conseguenti perplessità che solleva il modus procedendi della dottrina dinanzi alla univocità di un panorama testuale - considerato nel suo storico divenire - da cui risulta smentita la necessità di una relazione corporale e diretta tra condotta ed evento ai fini del riconoscimento della tutela aquiliana; la crisi dell'assunto dottrinario circa il significato attribuito al principio del damnum corpore suo dare 135 SEZIONE II Le testimonianze nelle quali risulta negata /'actio directa pur in presenza di un'attività fisica e immediata sulla cosa danneggiata 1. Premessa Esame di D relativo alla morte di uno schiavo schiacciato da un soggetto a seguito della spinta da questi a propria volta ricevuta da un terzo; la previsione di Proculo, nonostante l'occhio consegua immediatamente al contatto fisico e diretto, di uriactio in factum contro l'autore della spinta che ha innescato l'evento dannoso; la determinante rilevanza, ancora una volta, del ruolo giocato dallo strumento nella valutazione giurisprudenziale del nesso causale

6 1.2. Esame di D concernente il perimento di animali da taluno accalcati in un luogo angusto dal quale precipitano; la decisione di Nerazio fondata sulla mancata evidenza circa la riferibilità certa del danno alla condotta, nonostante la rawisabile continuità materiale tra comportamento ed evento Esame delle testimonianze ulpianee: D , relativa al caso della nave affondata a seguito della recisione della fune che la tratteneva e D , intorno alla morte per raffreddamento dello schiavo al quale siano stati sottratti i vestiti; l'esclusione in entrambi i casi, sulla base della considerazione delle dinamiche causali, di una consequenzialità evidente tale da poter imputare con certezza all'agente l'esito dannoso, nonostante l'esistenza di una relazione fisica e diretta tra condotta ed evento 147 SEZIONE III Le ulteriori testimonianze utili all'indagine 1. L'esame di D , concernente la previsione di uriactio in factum da parte di Ofilio contro chi avesse provocato l'imbizzarrimento di un cavallo, a causa del quale lo schiavo che lo sta montando precipita nel fiume e muore, correlato alla discordante valutazione di Mela in D : la differente rilevanza che nella valutazione della dinamica del fatto può assumere, a seconda delle circostanze, la riconducibilità certa al soggetto, autore dell'incitamento, della reazione animale. La più prudente interpretazione dell'incidenza dello strumento nel pensiero di Ulpiano: D ; D D pr. (Labeone) e D (Celso): la riflessione giurisprudenziale su occidere e causam mortis praestare e le difficoltà che l'accoglimento dottrinario di tale distinzione intesa come 'corollario della regola ermeneutica del damnum corpore illatum' comporta ai fini della comprensione del significato del nostro principio; una diversa possibile lettura della relazione storica tra l'elaborazione della distinzione tra occidere e causam mortis praestare ed il principio del damnum corpore suo dare 158 SEZIONE IV La ricerca della causalità 'certa' quale criterio ispiratore delle decisioni dei giuristi romani 1. Esiti dell'indagine testuale. La ricerca della causalità 'certa' quale criterio ispiratore delle decisioni dei giuristi romani, nel quale si risolvono tutte le apparenti disarmonie registrate Conferme: le fattispecie descrittive di danno conseguente ad eventi derivanti da comportamenti plurimi posti in essere in successione ovvero contestualmente. Esame di D relativo alla ocdsio dello schiavo ferito mortalmente da un soggetto e successivamente colpito da un altro: la decisione di Celso nel contesto di D e 4, in cui si prevedono anche casi di danno cagionato da condotte plu- 447

7 rime contestuali, improntata alla ricerca del comportamento al quale ricondurre con certezza l'esito finale Esame di D pr.-2: l'impostazione della duplice problematica in Giuliano; l'estensione, in qualunque circostanza relativa al concorso di persone, della responsabilità aquiliana a tutti i soggetti che abbiano partecipato attivamente all'evento dannoso - a prescindere dalla sua riconducibilità alla singola condotta - purché il comportamento tenuto si possa considerare in sé idoneo alla determinazione del risultato dannoso; la difforme valutazione giulianea del principio di causalità rispetto alla riflessione giurisprudenziale precedente e coeva, proiettata oltre il limite della 'certezza sensibile' della riferibilità dell'evento alla condotta lesiva Ulteriori conferme circa l'assenza, anche nelle ipotesi in cui l'evento dannoso risulta conseguenza di fatti plurimi imputabili ad una molteplicità di soggetti, di una valutazione di tipo meccanicistico del rapporto intercorrente tra condotta ed evento: esame di D e di D La formulazione espressa del principio damnum corpore suo dare come sintesi della plurisecolare riflessione giurisprudenziale sul problema; il ricorso all'ablativo corpore suo: uso in senso metaforico del sostantivo (attraverso il 'corpo') espressivo dell'idea 'di ciò che è apprezzabile come causa del comportamento esteriorizzato, e perciò constatabile secondo l'umana esperienza', rafforzato dall'aggettivo possessivo, atto a circoscrivere l'indagine dell'interprete ali' 'agire' del soggetto La conferma derivante dal riesame di Gai , e l'affermazione testuale di D pr.-l Ulp , collegato al tenore dei successivi paragrafi 8 e Conclusioni 208 CAPITOLO PRIMO PARTE SECONDA REM 'CORPORE' POSSIDERE IL SIGNIFICATO DI REM 'CORPORE' POSSIDERE NELLE MO- DERNE RICOSTRUZIONI DELLA TEORIA ROMANA DEL POS- SESSO 1. Considerazioni introduttive. L'eredità storica derivante dalla concezione, desunta dalla teoria del Savigny, del corpore possidere come espressione indicativa della modalità fisica e materiale necessaria alla individuazione del momento detentivo del possesso e la sua incidenza sulle moderne concezioni possessorie. La marginale attenzione da sempre prestata dalla dottrina al ed. elemento materiale del possesso a causa della sua apparente evidenza concettuale e la conseguente difficoltà di tracciare una storia della storiografia in ordine a tale vicenda L'aspetto materiale del possesso secondo la concezione elaborata dal Savigny nella sua teoria romana del possesso

8 3. La riflessione sul corpore possidere nella storiografia romanistica successiva a Savigny: il pensiero di Jhering; l'atteggiamento critico della dottrina di fine 800 e di inizio secolo scorso in ordine al ricorso al termine corpus per indicare l'elemento del possesso e la conseguente adozione della più appropriata espressione corpore (possidere); la presenza, nell'ambito delle teorizzazioni possessorie dell'epoca, di una visione sostanzialmente imperniata sulla materialità del fatto del possedere. L'apertura del Bonfante verso una concezione dell'elemento materiale del possesso non costretta entro la dimensione definita dalla relazione corporale con la res ma intesa in senso economico-sociale; l'adesione raccoltasi intorno a tale impostazione La coeva riflessione dottrinaria 'critica' intorno alla concezione possessoria tradizionale: la teoria del Perozzi e la concezione dell'animo e del corpore possidere non come elementi costitutivi del possesso, bensì quali 'condizioni sensibili necessarie' al sorgere ed alla conservazione di esso; i successivi contributi sostanzialmente ispirati da tale innovativa visione La riflessione sul corpore possidere nella considerazione della più recente dottrina: il generale constatato ritorno alla tradizionale configurazione dell'elemento materiale del possesso, inteso come descrittivo del contatto fisico che si instaura tra il soggetto e la res, connesso al recuperato utilizzo del termine corpus Lo stato della questione. Le apprie presenti nella proposizione dottrinaria corrente 258 CAPITOLO SECONDO LA RIFERIBILITÀ FATTUALE DELLA POSSESSIO NELLA RIFLES- SIONE E NEL LINGUAGGIO DEI GIURISTI ROMANI Premessa. Le ragioni che inducono a ritenere insoddisfacente il comune orientamento dottrinario in ordine al significato da riconnettere all'espressione corpore in materia possessoria e l'esigenza di una verifica della valutazione giurisprudenziale del fatto del possedere corpore. Il metodo di indagine: preliminare disamina delle testimonianze che espressamente contengono il riferimento all'ablativo corpore muovendo da quelle di età più matura, nelle quali il significato dell'espressione appare oramai consolidato; riconsiderazione del pensiero giurisprudenziale intorno al momento della evidenza sensibile del possesso, nel suo storico divenire 263 SEZIONE I Le testimonianze nelle quali ricorre l'espressione corpore per esprimere la riferibilità fattuale della possessio 1. Corpore nelle testimonianze di Paolo Esame dei testi in cui l'espressione viene utilizzata in relazione all'acquisto del possesso. D contenente la nota previsione della presa di possesso di un fondo mediante un comportamento consi- 449

9 stente non già nel circumambulare omnes glebas fundi bensì nel semplice introire quamlibet partem eius fundi, supportato dall'intenzione di possederlo per intero; ragioni dell'inappagante spiegazione dottrinaria dell'ablativo corpore come espressione meramente descrittiva del contatto fisico con la res; suo riferimento piuttosto al comportamento visibile (nel senso di evidente, inequivocabile, che dunque si può massimamente estrinsecare attraverso il contatto, non esaurendosi tuttavia in esso), la cui avvenuta attuazione consente, in base ad una valutazione di esperienza, di riferire con certezza al soggetto l'appartenenza della res che ne costituisce oggetto Conferme derivanti dall'uso dell'ablativo corpore in D , D e D : la constatata connessione tra l'esigenza di certezza ed inequivocabilità che il momento acquisitivo richiede e il necessario esplicarsi del comportamento del possessore attraverso modalità visibilmente espressive della relazione sensibile instauratasi con la res Esame dei testi in cui l'espressione viene utilizzata in relazione alla conservazione ed alla perdita del possesso: D e la ritenzione animo del possesso del fondo abbandonato dal servo o dal colono; corpore come indicativo della persistente riconducibilità sociale della res al possessore (fin tanto che non si determinino fatti che inducano a considerare interrotta quella riferibilità iniziale); le conferme derivanti dalla presenza dell'espressione in D (D ) La presenza dell'espressione corpore nelle testimonianze di Ulpiano e Papiniano. Premessa Esame dei testi di Ulpiano in cui compare corpore: lo scarso contributo risultante dal tenore di D ; l'importante testimonianza fornita da D e e D , relativi alla circostanza della deiectio subita dal possessore impedito di rientrare nel proprio immobile o trattenuto lontano da esso, e la loro controversa interpretazione dottrinaria; la locuzione corpore possidere indicativa, nella fattispecie, del comportamento che consente di riferire inequivocabilmente al soggetto la res, a prescindere dal suo esteriorizzarsi in fatti che presuppongono una relazione fisica con il bene Esame dei testi di Papiniano: corpore in D e 2, descrittivo non già del contatto fisico con la res, bensì del fatto comportamentale in cui si sostanzia la condizione di soggetto possessore; la conferma, tratta in particolare dal secondo frammento, del sufficiente persistere - ai fini della conservazione del possesso - della sua riferibilità certa al soggetto, in assenza di accadimenti interruttivi di essa; il mutamento di scenario determinato, nel caso di possesso dell'immobile esercitato corpore alieno, dal fatto dell'intrusione in esso di un estraneo; corpore in D Prime considerazioni sul significato dell'espressione nel linguaggio della giurisprudenza severiana Corpore nelle testimonianze dei giuristi pre-severiani. Premessa: il diradarsi dell'uso dell'espressione nel linguaggio giurisprudenziale meno recente, in uno con la sua constatabile minore forza sintetico-descrittiva Le scarne informazioni sul significato dell'ablativo corpore desumibili 450

10 da D di Marcello e da D di Pomponio; il maggiore interesse suscitato al riguardo da D , concernente una quaestio in ordine alla possibile conservazione solo animo del possesso in caso di occupazione da parte di altri della res, in cui l'argomentazione condotta da Pomponio appare incentrarsi sulla rilevanza e sulla graduazione dei comportamenti necessari alla evidenziazione del momento della perdita del possesso, senza riferimento a valutazioni in termini fisici del fatto del possedere L'uso promiscuo di corpus e delle espressioni derivate nel linguaggio di Giavoleno: l'esame di D e D da cui emerge traccia di una già avviata riflessione giurisprudenziale sulla riferibilità fattuale della possessio (individuata nel comportamento che si instaura con un corpus identificato, col quale la relazione è oggettivamente possibile) - non ancora tuttavia 'formalizzatasi' linguisticamente; la conferma derivante da D ; l'affiorante valenza sintetico-descrittiva dell'espressione corporaliter in D e in D Conclusioni 347 SEZIONE II Le testimonianze nelle quali la riferibilità fattuale della possessio viene descritta senza ricorrere all'uso dell'espressione corpore Premessa. La necessità di estendere l'indagine oltre il fronte delle testimonianze testuali contenenti esplicito riferimento all'ablativo corpore, per valutare come si venne storicamente atteggiando la riflessione giurisprudenziale - dalla quale sarebbe poi scaturita l'adozione della nostra espressione - in ordine all'individuazione degli indicatori che consentono di ritenere instauratasi una relazione possessoria I presupposti fattuali dell'appartenenza: la riflessione giurisprudenziale sulle modalità di identificazione della res, come presupposto necessario per l'accertamento della sua possibile riferibilità al soggetto, storicamente documentata dal tenore di D (Paolo) in relazione alla fattispecie dell'acquisto del tesoro sepolto nel fondo. Le diverse posizioni a confronto: la concezione dei giuristi repubblicani, che svincolano il momento dell'acquisto del possesso dalla necessità di una relazione sensibile con la res (il tesoro è posseduto se si possiede il fondo, anche senza che si abbia consapevolezza della sua esistenza); l'opinione di Nerazio e Proculo, sostenitori dell'acquisto del possesso del tesoro conseguente solo alla intervenuta scientia della sua esistenza nel fondo, a prescindere dalla conoscenza della sua concreta consistenza fisica; l'orientamento di Sabino, condiviso da Paolo, che ritiene insufficiente la sola consapevolezza dell'esistenza della res nel fondo, richiedendo invece la necessità di una constatazione fisica della esistenza del tesoro. Il testo come sintesi del percorso compiuto dalla giurisprudenza romana in materia di 'percezione sensibile' del fatto che conferisce certezza alla relazione di appartenenza della cosa al soggetto La riferibilità fattuale dell'appartenenza: la riflessione sull'accertamento 451

11 della riferibilità della res al soggetto nella giurisprudenza di età repubblicana ed alto-imperiale Le testimonianze concernenti l'acquisto del possesso mediante occupatio: l'esame di D (Gaio) relativo alla quaestio che oppone l'opinione di Trebazio a quella dei plerique, cui aderisce Gaio, relativa alla possibilità o meno di considerare immediatamente occupato l'animale cacciato, che sia stato ferito in modo tale da renderne possibile l'apprensione; l'attenzione mostrata nella fattispecie dalla giurisprudenza al problema dell'individuazione del momento che rende riconoscibile la possessio: l'assenza di presupposti puramente materialistici. L'esame di D relativo alla quaestio sorta intorno al caso dell'occupatio del cinghiale rimasto imbrigliato nelle reti poste dal cacciatore e poi successivamente scioltosi (o liberato da un terzo); la natura comportamentale dell'indagine condotta da Proculo e l'attenzione all'efficacia dello strumento utilizzato, la cui valutazione consente di ritenere sorta l'appartenenza anche in relazione ad una res di cui non sia nota l'identità fisica Le testimonianze concernenti l'acquisto del possesso mediante traditio: l'esame di D (14).l e di D in materia di traditio di res obsignatae e le posizioni di Alfeno, Trebazio, Labeone (ed Ulpiano); la valutazione dell'idoneità del comportamento dell'emptor, in relazione alle specifiche circostanze fattuali, quale unico criterio attraverso cui viene accertata dai giuristi la realizzazione dell'effetto traslativo, a prescindere dal rilievo della avvenuta o meno apprensione materiale della res La riferibilità fattuale dell'appartenenza: la riflessione sull'accertamento della riferibilità della res al soggetto nella giurisprudenza del I e del II secolo d.c La continuità, con la prospettiva ermeneutica sin qui emersa, riscontrabile nel pensiero di Giavoleno; la conferma derivante dall'esame di D Esame di D , che vede da Nerva affermata la conservazione della possessio sulle res mobili che, pur non essendo materialmente possedute, sub custodia nostra sint (potendosene acquistare la naturalis possessio finché perdura tale circostanza); la rilevanza che nel contesto assume la custodia quale parametro 'sociale', per determinare la riferibilità attuale di una res ad un soggetto; il consonante tenore di D pr. e D , rivelatori dell'attenzione prestata al comportamento, e non al fatto della fisica relazione con la res, ai fini della persistenza del possesso. Il contesto nel quale il frammento di Nerva trova collocazione: esame di D , da cui emerge rafforzata l'idea della insufficienza della visione materialistica della possessio, che viene infatti riconosciuta e conservata attraverso l'utilizzazione di parametri valutativi diversi dal contatto fisico e tra i quali spicca quello della custodia La riflessione celsina contenuta in D e l'emersione della costante esigenza, nella diversità di fattispecie rappresentate, di riconoscibilità della possessio attraverso indicatori inequivoci del fatto che si è certamente instaurata tra soggetto e res una relazione possesso- 452

12 ria, la quale perdura in assenza di comportamenti socialmente apprezzabili come idonei a rivelare un intervenuto mutamento nell'ambito di quella relazione certa L'esame del controverso tenore di D di Africano (Giuliano), relativo alla vicenda della sorte del fondo conseguente alla morte dell'intermediario; le difficoltà dottrinarie in ordine ad una piana comprensione del testo; la sua distensione nella valutazione del fatto sensibile del possedere operata attraverso il criterio della riferibilità certa della res al soggetto Le conferme nella riflessione di Pomponio in D e D relativi alla conservazione del possesso nonostante il sopraggiungere di eventi che colpiscono l'intermediario, e dunque in assenza di continuità materiale: la spiegazione nella natura dei fatti occorsi all'intermediario, che non hanno potuto incidere sulla riferibilità della res al titolare, rimasta inalterata nella considerazione sociale; ulteriori conferme da D pr. e da D CONCLUSIONI GENERALI 423 INDICE DEGLI AUTORI CITATI 429 INDICE DELLE FONTI

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