INVALIDITA PERMANENTE:

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1 GLOSSARIO Nel testo che segue si intende per: ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; POLIZZA: il documento che prova l assicurazione; CONTRAENTE: il soggetto che stipula l assicurazione; ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; BENEFICIARIO: la persona o le persone designate in polizza quali titolari del diritto all indennizzo in caso di morte dell assicurato; PREMIO: la somma dovuta all Impresa; SINISTRO: il fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; IMPRESA: Filo diretto Assicurazioni Spa; INDENNIZZO: la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro; INFORTUNIO: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea; INVALIDITA PERMANENTE: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta; MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; FRANCHIGIA: la percentuale od il numero di giorni deducibili dal computo dell indennizzo dovuto dall Impresa; RICOVERO: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura - pubblico o privato regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera; GESSATURA: applicazione di apparecchio gessato, mezzo di contenimento o tutore che abbia le seguenti caratteristiche: rigidità, immobilizzazione di una o più articolazioni, rimuovibilità solo mediante demolizione o asportazione da parte di sanitari; 1 di 15

2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Condizioni di Assicurazione mod /S ed Ultimo aggiornamento 01/03/2011 ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO L Impresa presta il suo consenso all assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 2 ESONERO DAL DENUNCIARE ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e/o l Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che vengano stipulate dopo l entrata in vigore del presente contratto. ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Intermediario alla quale è assegnata la polizza o all Impresa. ART. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto a mezzo raccomandata. ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art C.C.). ART. 6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato, o gli aventi diritto, deve darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o la possibilità ai sensi dell'art C.C.. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art C.C. ART. 7 RINUNCIA ALLA RIVALSA (valida solo per la sezione I.P.M.) L Impresa rinuncia a favore dell Assicurato o dei suoi aventi di diritto ad ogni azione di regresso verso le persone responsabili dell evento per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto. ART. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. L eventuale rivalsa, ai sensi dell art del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall Impresa per lo stesso titolo dell indennizzo pagato 2 di 15

3 SEZIONE I INFORTUNI ART. 9 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento: dell'attività professionale dichiarata in polizza; di ogni altra attività che l'assicurato svolga senza carattere di professionalità, dell'attività familiare, della vita di relazione e del tempo libero fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 20. ART. 10 MORTE In caso di: 1. infortunio che abbia come conseguenza diretta la morte dell'assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza non oltre due anni dal giorno dell'infortunio; 2. scomparsa dell'assicurato a seguito di affondamento o naufragio di nave, semprechè ne sia stata accertata dall'autorità Giudiziaria la presenza a bordo, ed il corpo dell'assicurato non sia stato ritrovato entro un anno dalla data dell'incidente e siano comunque trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di "morte presunta" a termini degli artt. 60 e 62 C.C., l Impresa corrisponde, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato, in parti uguali, il capitale indicato in polizza per il caso morte da infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennizzo ed in seguito l'assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, l Impresa ha diritto alla restituzione della somma pagata e relative spese e l'assicurato stesso, a restituzione avvenuta, potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente. L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, gli eredi testamentari o legittimi non sono tenuti a rimborsare quanto eventualmente percepito in più ma hanno diritto a percepire la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato dall Impresa per invalidità permanente. ART INVALIDITA' PERMANENTE In caso di infortunio che abbia come conseguenza diretta una invalidità permanente dell'assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza ma comunque non oltre due anni dalla data dell'infortunio, l Impresa corrisponde l'indennità calcolata sulla somma assicurata in base al grado di invalidità permanente accertata. L Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti: perdita totale di una mano oppure del pollice o dell'indice o del medio 100% perdita totale di un anulare o di un mignolo 20% perdita contemporanea di anulare e mignolo di una mano 100% perdita totale e contemporanea dei piedi 100% anchilosi di una spalla, di un braccio, di un gomito o di un polso 100% alienazione mentale 100% paralisi organica 100% perdita facoltà visive di un occhio 100% sordità completa di ambedue le orecchie 100% sordità completa di un orecchio 40% perdita di un arto inferiore (al di sopra. all'altezza o al di sotto del ginocchio) 100% perdita di un piede 40% perdita di un alluce 5% 3 di 15

4 perdita di una falange dell'alluce 3% perdita di ogni altro dito di un piede 3% perdita di una falange di ogni altro dito del piede 1% perdita della milza 10% perdita di un rene 20% perdita totale della seconda falange del pollice, o della terza falange dell'indice o del medio della mano operativa 100% perdita totale della seconda falange del pollice della mano non operativa 100% stenosi nasale bilaterale 30% esisti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali 10% esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre dorsali 7% esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento della 12a dorsale 12% esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento delle 5 lombari 12% esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5% perdita totale della voce 50% Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Se, al momento dell'evento, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali come innanzi determinate saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per i casi non previsti nella tabella di cui sopra, la percentuale di invalidità permanente sarà stabilita in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente da infortunio viene effettuata con le seguenti modalità: Fino ai primi ,00 di capitale assicurato: - Se l'invalidità permanente accertata è di grado pari od inferiore al 3% del totale, non viene riconosciuto alcun indennizzo. - Se l invalidità permanente accertata è superiore al 3% e inferiore all 11%, l indennizzo viene riconosciuto solo per la parte eccedente il 3%. - Se l invalidità permanente accertata è pari o superiore all 11%, l indennizzo viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia. Sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 e fino a ,00: - Se l'invalidità permanente accertata è di grado pari od inferiore al 5% del totale, non viene riconosciuto alcun indennizzo. - Se l invalidità permanente accertata è superiore al 5%, l indennizzo viene riconosciuto solo per la parte eccedente il 5%. Sulla parte di somma assicurata eccedente ,00: - Se l'invalidità permanente accertata è di grado pari od inferiore al 10% del totale, non viene riconosciuto alcun indennizzo. - Se l invalidità permanente accertata è superiore al 10%, l indennizzo viene riconosciuto solo per la parte eccedente il 10%. 4 di 15

5 ART INABILITA' TEMPORANEA, INDENNITA' GIORNALIERA PER RICOVERO E INDENNITA GIORNALIERA IN CASO DI GESSATURA 1) Inabilità temporanea e indennità giornaliera per ricovero L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto, per un periodo massimo di 365 giorni: a) integralmente per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; b) al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto, sempreché la denuncia sia stata presentata all Impresa entro tre giorni dalla data dell'infortunio, a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia di infortunio, indipendentemente dalle somme assicurate a tale titolo. La garanzia viene estesa, a fronte di comprovato ricovero in Ospedale o Casa di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, ad una indennità giornaliera di pari importo di quella per Inabilità Temporanea per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 150 giorni per evento e per anno assicurativo. Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono considerati, ai fini della liquidazione, come un unico giorno. Se la denuncia viene presentata in ritardo, rispetto al suddetto termine di tre giorni, avranno inizio dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 6. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da certificazione medica da rinnovare alle rispettive scadenze, fino a completa guarigione; in mancanza, la liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che l Impresa possa stabilire una data anteriore. L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente e per morte. 2) Indennità giornaliera in caso di gessatura Qualora l infortunio comporti immobilizzazione con gesso, materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione ivi compresi osteosintesi e fissatori esterni ( escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, verrà liquidato all Assicurato, fino alla rimozione della gessatura, la indennità giornaliera assicurata con il massimo di 30 giorni per ciascun infortunio. L indennizzo di cui sopra è cumulabile con l indennità giornaliera per inabilità temporanea se prevista. ART RISCHIO H.I.V. A) Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per il rischio di contagio da virus H.I.V. avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in polizza. L Impresa assicura l'indennizzo indicato in polizza qualora l'assicurato risulti sieropositivo, secondo gli accertamenti previsti e disposti al punto b). b) Denuncia di sinistro ed obblighi relativi - Criteri di indennizzabilità L'Assicurato che ritiene di essere contagiato dal virus H.I.V. a causa di un evento accidentale occorsogli nello svolgimento dell' attività per la quale è prestata l'assicurazione, deve entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto darne avviso all Impresa (anche per il tramite del Contraente) a mezzo telegramma o telex o fax indirizzato all'intermediario. Contemporaneamente deve essere inviata per raccomandata all Impresa una descrizione dettagliata dell'evento. Entro 6 giorni dall'evento l'assicurato deve sottoporsi ad un primo testo H.I.V. presso un centro specializzato indicato dall Impresa. Qualora dal test risulti che l'assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun indennizzo; l'assicurazione nei suoi confronti cessa ed il premio diminuirà a partire dalla scadenza successiva. Se il primo test immunologico fornisce un risultato negativo l'assicurato entro i 180 giorni successivi dovrà sottoporsi ad un secondo test : se da questo risulterà che l'assicurato è diventato sieropositivo l Impresa liquiderà l'indennizzo previsto dall'assicurazione. Tutte le spese mediche relative ai test H.I.V. sono a carico dell'assicurato; tuttavia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza anche dette spese saranno rimborsate dall Impresa. L'Assicurato ha l'obbligo di farsi identificare, pena la decadenza del beneficio dell'assicurazione, al momento di sottoporsi al test immunologico. 5 di 15

6 c) Liquidazione L Impresa, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio certificato dal secondo test immunologico descritto nel precedente art. b) corrisponde l'indennizzo pattuito. d) Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del virus H.I.V. prima della denuncia del sinistro. Parimenti non sono assicurabili le persone affette da tossicomanie. ART RIMBORSO SPESE DI CURA In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che ha per conseguenza diretta oneri derivanti all Assicurato per spese di cura, l Impresa rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per: - gli accertamenti diagnostici; - gli onorari dei medici; - i diritti di sala operatoria; - le rette di degenza. Entro il limite del massimale garantito per sinistro, ma fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale stesso, l Impresa rimborsa inoltre le spese sostenute per: - le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera; - i medicinali ed i trattamenti fisioterapeutici e rieducativi: L Impresa effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi e a cure terminate, con l intesa che per le spese sostenute all estero il rimborso verrà effettuato in Italia, con valuta italiana, al cambio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta ricavato dalla quotazione dell Ufficio Italiano cambi. GARANZIE : PRESTAZIONI E LIMITI ART RISCHIO DI GUERRA A parziale deroga dell'art. 20, lett. l), delle Condizioni Generali, l'assicurazione vale anche per gli infortuni all'estero derivanti da atti di guerra, dichiarata o non, o di insurrezione popolare, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, nel caso in cui l'assicurato venga sorpreso da tali eventi, e sia impossibilitato ad abbandonare il paese stesso, mentre si trova al di fuori del territorio nazionale, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, a condizione che non vi abbia preso parte attiva. La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici. ART RISCHIO CALAMITA' NATURALI A parziale deroga dell'art. 20, lett. l), delle Condizioni Generali, l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche semprechè tali calamità colpiscano l'assicurato al di fuori del Comune di residenza. La garanzia di cui al presente articolo non è operante nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. ART ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il mondo intero. L'inabilità temporanea, conseguente ad infortunio avvenuto al di fuori dell'europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro dell'assicurato in Europa. ART DIRITTO DI SURROGAZIONE L Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio. ART ESTENSIONI Si intendono parificate ad infortunio, a parziale deroga della relativa definizione contenuta nel Glossario, le ernie traumatiche o da sforzo restando convenuto che: 6 di 15

7 la copertura assicurativa delle ernie ha effetto soltanto dal 181 giorno successivo a quello di dec orrenza della garanzia; qualora l'ernia risulti operabile verrà corrisposta, se prevista, la sola indennità per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà per la stessa riconosciuto un grado percentuale di invalidità non superiore al 10% (diecipercento); qualora insorga contestazione in ordine alla natura e/o alla operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'art. 25. Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri -senza soluzioni di continuità - ad altra eguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre: - dalla data di decorrenza della precedente copertura per gli Assicurati, somme e prestazioni dalla stessa gia previsti; - dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme ed alle nuove persone e prestazioni da essa assicurata. GARANZIA ALLE EPATITI VIRALI Si intendono parificate all'infortunio le epatiti virali trasmesse per via sierologica purchè conseguenti a ferite riportate dall'assicurato nell'effettuare interventi chirurgici inerenti alla propria attività. Resta confermata l'esclusione per le infezioni da microbi o da virus assorbite attraverso le vie respiratorie o tubo digerente o per contatto o che comunque non abbiano origine, diretta o provata, da una ferita. NON OPERATIVITA' DELLE GARANZIE ART RISCHI ESCLUSI Con riferimento alle garanzie prestate, l'assicurazione non è operante per gli infortuni causati: a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione; c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili; dalla pratica del volo da diporto o sportivo anche con l'uso di deltaplani con o senza motore, di ultraleggeri, di alianti, nonché dalla guida ed uso di mezzi subacquei; d) dall'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali nelle loro varie forme, rugby, football americano, hockey, snowboard, skate-board, scalata di roccia o ghiaccio, free climbing (arrampicata libera), discesa di rapide, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; e) dalla partecipazione a competizioni, e relative prove, ippiche, calcistiche e sciistiche, ciclistiche, di pallacanestro, di pallavolo organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinate dagli stessi; sono comunque comprese le gare aziendali e interaziendali; f) da delitti compiuti o tentati dall'assicurato e da atti contro la propria persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; h) da abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; i) da ubriachezza quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; l) guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, od eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto dagli artt. 15 e 16; n) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc..). ART LIMITI DI ETA' 7 di 15

8 Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 75 anni di età (salvo diversa pattuizione), fermo restando che rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato. ART PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. ART SERVIZIO MILITARE Durante il servizio militare in tempo di pace e durante il servizio sostitutivo dello stesso, l'assicurazione resta sospesa limitatamente dalla garanzia di inabilità temporanea. In ogni caso, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio o rata di premio. successiva all'inizio del servizio, l'assicurato ha diritto di ottenere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo. SINISTRI: ADEMPIMENTI E DIRITTI DELLE PARTI ART DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI Fermo quanto previsto dall'art. 6, delle Condizioni, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi testamentari o legittimi, devono consentire all Impresa le indagini e gli accertamenti necessari. ART CONTROVERSIE Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonchè sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 13 delle Condizioni Generali sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti ART PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO. Ricevuta la necessaria documentazione, valutato il danno e concordato l'indennizzo, l Impresa provvederà alla liquidazione del sinistro entro 30 giorni. Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l Impresa, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare l'importo di ,00. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. ART CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) 01 - ANTICIPI SU INDENNIZZI L'Assicurato può richiedere all Impresa un anticipo sugli indennizzi: a) per inabilità temporanea (sempre che sia prevista dal contratto), trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia dell'infortunio, anche prima che intervenga la completa guarigione, limitatamente al periodo intercorrente tra la data della denuncia e quella della richiesta; 8 di 15

9 b) per invalidità permanente, trascorsi almeno 120 giorni dalla data della denuncia dell'infortunio, fino ad un massimo del 40% del presumibile indennizzo stesso, a condizione che la presunta percentuale d invalidità stimata dall Impresa, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 25% della totale; tale valutazione provvisoria deve ritenersi non impegnativa rispetto alla definitiva valutazione del danno. Le richieste d anticipo indennizzo potranno essere accolte dall Impresa a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia. Il pagamento degli anticipi sugli indennizzi sarà effettuato dall Impresa entro 30 giorni dalla data della richiesta avanzata dall'assicurato, salvo il diritto dell Impresa stessa alla restituzione di quanto corrisposto qualora emergessero successivamente fatti tali da invalidare, in tutto od in parte, la garanzia assicurativa. Resta in ogni caso inteso che gli anticipi corrisposti saranno dedotti da quanto dovuto, al netto delle franchigie, in sede di liquidazione definitiva INTERVENTI DI CHIRURGIA PLASTICA Se l'infortunio purché rientrante nelle garanzie di polizza, ha per conseguenza lesioni al volto (esclusa ogni altra parte del corpo) che determinino deturpazioni o sfregi permanenti, l Impresa rimborsa, nel limite di 5.164,57 per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resa necessaria dalla deturpazione o dallo sfregio permanente VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE INDIPENDENTEMENTE DA OGNI OBBLIGO DI LEGGE L'assicurazione è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge e rimane in vigore anche nei casi in cui tale obbligo risulti o sia stabilito successivamente RISCHIO VOLO A parziale deroga dell'art. 20, lett. c), l'assicurazione è estesa, a titolo gratuito, agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da Aeroclubs. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che la somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre stipulate dall'assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non superi i seguenti importi: ,00 per il caso morte; ,00 per il caso d invalidità permanente totale; 200,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale; e complessivamente per ciascun aeromobile: ,00 per il caso morte; ,00 per il caso di invalidità permanente totale; 1.000,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale; Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui n è disceso. In caso di scomparsa dell'assicurato a seguito di caduta di aeromobile, si applica quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali. Gli associati e/o iscritti alla Spett. le Contraente possono aderire alle coperture assicurative previste dal presente contratto compilando la specifica scheda di adesione e corrispondendo il relativo premio che sarà determinato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi, più eventuale frazione di mese che intercorrono dalla data dell'adesione alla prima scadenza annuale della presente polizza. SEZIONE II INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA 9 di 15

10 ART. 28 PRESTAZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA Nei casi di: malattia, intendendo Invalidità Permanente la perdita o la diminuzione definiva ed irrimediabile della capacità all esercizio dell attività propria dell Assicurato e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini, diagnosticata nel corso del periodo di validità dell assicurazione, che ha per conseguenza una invalidità permanente, manifestatasi non oltre un anno dalla cessazione dell assicurazione, l Impresa corrisponde: l indennità calcolata sulla somma assicurata secondo i criteri di indennizzabilità e di valutazione e secondo le percentuali di seguito specificate. Criteri di indennizzabilità L impresa corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia denunciata. Sono in ogni caso escluse preesistenti infermità o invalidità determinanti perdita o diminuzione della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo. Criteri di valutazione La percentuale dell invalidità permanente da malattia viene accertata, non prima che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della malattia, con riferimento alla Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di Invalidità Permanente allegata al D.P.R. 30/06/1965, n Per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la perdita totale o anatomica o funzionale, le percentuali di invalidità prevista dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla definitiva perduta funzionalità di detti organi o arti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella sopra menzionata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. La minorazione o la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti, comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovuta per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nessuna indennità spetta quando l invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 20% della totale. Quando l invalidità permanente accertata sia invece di grado pari o superiore al 21%, l Impresa liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le percentuali seguenti: GRADO % DI I.P. ACCERTATA INDENNIZZO % DA LIQUIDARE GRADO % I.P. ACCERTATA ART. 29 DECORRENZA DELLA GARANZIA E TERMINI DI ASPETTATIVA. INDENNIZZO % DA LIQUIDARE 10 di 15

11 La garanzia decorre dal 90 giorno successivo al mo mento in cui, ai sensi dell art. 3, ha effetto l assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest ultima previsti; - dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previsti; Analogamente in caso di variazioni intervenute in corso di contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme o per le diverse persone o prestazioni assicurate. ART. 30 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. Tuttavia la valutazione dell Invalidità permanente da malattia e la corresponsionie della relativa indennità verranno effettuate in Italia ed in valuta italiana. ART. 31 RISCHI ESCLUSI L assicurazione non è operante per: a) le conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie, malformazioni e stati patologici, che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi, anteriori alla stipulazione della polizza, sottaciuti all Impresa con dolo o colpa grave all atto della stipula dell assicurazione; b) intossicazioni conseguenti all abuso di psicofarmaci, all uso di stupefacenti o allucinogeni; c) le conseguenze di guerre e/o insurrezioni; d) le conseguenze delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; e) le conseguenze derivanti dalle cure e gli interventi per la eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza, intendendosi per tali le formazioni anomale di parti anatomiche obiettivamente visibili o clinicamente diagnosticate prima della stipulazione della polizza; f) le invalidità: - derivanti da azioni dolose compiute o tentate dall Assicurato - causati da abuso di alcolici e psicofarmaci e psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni; Si conviene tuttavia che l assicurazione è operante per le conseguenze derivanti da stato di guerra e/o insurrezioni, per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio del predetto stato, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi all estero, con esclusione della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli stessi sono in atto; g) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc); h) le conseguenze di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche; i) le conseguenze di asbestosi Per le maggiori somme di movimenti e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute in corso di contratto, quanto indicato alle lettere a) e d) si applicherà con riguardo alla data di variazione, anziché a quella di stipulazione del contratto. ART. 32 LIMITI DI ETA Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 65 anni di età (salvo diversa pattuizione), fermo restando che rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato. ART. 33 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive e stati paranoidei. ART. 34 CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE 11 di 15

12 L Assicurazione cessa, oltre al compimento del 65 anno di età: - dal momento in cui, prima della predetta data, l Assicurato acquisisca il diritto ad un trattamento pensionistico pubblico; - dal momento in cui l Assicurato non eserciti alcuna attività professionale. Anche nel caso in cui siano stati corrisposti i premi successivamente al verificarsi delle predette condizioni, l assicurazione cessa e tali premi verranno dall Impresa restituiti a richiesta del Contraente. ART. 35 OBBLIGHI DELL ASSICURATO L Assicurato deve denunciare la malattia entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia di cui sopra. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dall Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria richiesta, sciogliendo a tal fine qualsiasi medico dal segreto professionale. L inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 36 CRITERI DI LIQUIDAZIONE L impresa, compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo che risulti dovuto e provvedere al pagamento. Il diritto all indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l Impresa paga agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. In ogni caso il limite massimo per evento è fissato in ,00. ART. 37 CONTROVERSIE In caso di disaccordo sul diritto all indennizzo e/o sul grado di invalidità permanente, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si deve riunire il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio Medico di inviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente da malattia ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti ART.38 DECORRENZA E DURATA DELLE APPLICAZIONI La durata delle applicazioni decorre dalla data di inclusione e termina con la data di scadenza della polizza. In caso di esclusione anticipata il premio relativo all'applicazione esclusa resta comunque acquisito dall Impresa ed il termine della copertura corrisponderà alla data di scadenza della polizza. Il premio relativo a ciascuna applicazione è calcolato in 365. Si procede cioè al calcolo del premio giornalier o e lo si moltiplica per gli effettivi giorni di copertura che intercorrono tra la data di ingresso e la data di scadenza della polizza. ART. 39 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione. 12 di 15

13 Qualora i contratti collettivi di cui al comma precedente prevedano un assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma precedente il Contraente consegna un documento concordato con l Impresa che riporti la denominazione dell Impresa, l oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Il contraente ha l obbligo di consegnare tale ultimo documento in occasione dell acquisto del prodotto o del servizio. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all anno, telefonando al seguente numero verde dall estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero comunicando subito le seguenti informazioni: Nome e Cognome Numero di polizza Motivo della chiamata Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi. La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Via Paracelso, 14 Centro Colleoni AGRATE BRIANZA (MB) Per eventuali reclami scrivere a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, Agrate Brianza Mi - fax 039/ reclami@filodiretto.it in caso di mancato riscontro scrivere a: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, ROMA (RM) In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa. INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 196/ di 15

14 In conformità di quanto previsto dall art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato Codice Privacy ), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa. In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l Impresa intende precisare che: il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente; il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei dati sensibili di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy. 1) Finalità del trattamento I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dall Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità: a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l assistenza richiesta, nonché per l espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all attività assicurativa svolta dall Impresa che è autorizzata ai sensi di legge; b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo; c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario. 2) Modalità del trattamento Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità. Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate. Il trattamento è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4). I dati non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere trasferiti all estero, nel mondo intero. 3) Conferimento dei dati a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l espletamento delle attività strettamente connesse all adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri. b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste. c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale. 14 di 15

15 4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all estero, all Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall Impresa. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione). I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto. 5) Diritti dell interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy) L art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. Per l esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso Agrate Brianza (MB). 6) Titolare del trattamento Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso Agrate Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità. Condizioni di Assicurazione mod /S ed Ultimo aggiornamento 01/03/ di 15

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