CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ITALIANO SETTORE INDUSTRIA ALIMENTARE

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1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ITALIANO SETTORE INDUSTRIA ALIMENTARE 1. Prescrizioni generali Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti tra le aziende esercenti l industria delle carni, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, vini, liquori, acque e bevande analcoliche e alcoliche, caffè, prodotti alimentari vari e surgelati, nonché l industria molitoria, della plastificazione, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole. Il presente contratto è stato siglato nel giugno 2007, di cui copia le Aziende debbono distribuire a ciascun lavoratore, ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Per la parte economica il primo biennio ha vigore fino a tutto il 31 maggio Il contratto nazionale di categoria definisce anche la tempistica, secondo il principio dell autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui si articola la contrattazione aziendale. Al sistema contrattuale, così disciplinato, corrisponde l impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto nazionale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni Industriali ai vari livelli sono impegnate ad adoperarsi per l osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori, ivi comprese le loro articolazioni periferiche, si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli. La contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione. In applicazione degli accordi di settore, 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le RSU (rappresentanti sindacali unitari) e secondo le indicazioni fornite dal Protocollo del 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. 1

2 2. Contratto di occupazione L assunzione dei lavoratori avverrà in conformità alle disposizione di legge in vigore. Al lavoratore assunto dovrà essere data comunicazione scritta della tipologia del contratto di assunzione, della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata del periodo di prova, della qualifica e livello cui viene assegnato, del luogo di lavoro, del trattamento economico e di altri eventuali dati previsti da norme di legge. Prima dell assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro. Il lavoratore dovrà notificare alla ditta la sua residenza e il suo domicilio e sarà tenuto a comunicare anche le eventuali successive variazioni. Il periodo di prova varia da 12 giorni lavorativi ad un massimo di sei mesi, a seconda della qualifica e del livello. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso e di indennità ed il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati. Qualora alla scadenza del periodo di prova l azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell anzianità. L assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle disposizioni di legge e non si può superare il 14% della media annua dei lavoratori a tempo indeterminato. Nei casi in cui la % fosse inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. Part-time: allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell intento di favorire l occupazione e la flessibilità, le parti concordano sull opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale. L instaurazione di un rapporto di lavoro ad orario ridotto dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati oltre gli elementi previsti per ogni lavoratore all atto dell assunzione anche la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell orario. Il parttime potrà essere di tipo: verticale, orizzontale o misto; il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all entità della prestazione lavorativa. Contratto formativo professionalizzante: può essere instaurato con i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, destinati a svolgere le mansioni proprie comprese tra il 5 ed il 1 livello. La durata dell apprendistato varia a secondo del livello di riferimento, con un minimo 24 mesi ed un massimo di 60 mesi. L inquadramento ed il relativo trattamento economico è così determinato: nel 1 periodo 2 livelli sotto quello di destinazione finale; nel 2 periodo 1 livello sotto, nel 3 periodo inquadramento al livello di destinazione finale 2

3 3. Orario di lavoro La durata settimanale dell orario di lavoro è fissata in 40 ore. Per i lavoratori giornalieri in 39 ore, utilizzando i riposi individuali successivamente descritti. L orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giornate, diverse distribuzioni dello stesso saranno contrattate in sede aziendale. Le ore non lavorate per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali saranno computate ai fini del raggiungimento dell orario settimanale. Ai lavoratori, in sostituzione delle ex festività abolite verranno riconosciute 32 ore di riposo individuale, maturabili per dodicesimi. Fermo restando l orario di 40 ore settimanali, il monte ore annuo di riduzione di riposi individuali è dal 1 ottobre 1994 pari a 76 ore annue, maturabili in dodicesimi. Sia nel caso di ex festività che di rol, si maturano anche durante le assenze per le quali corre l obbligo della retribuzione a carico dell Azienda nonché per l assenza obbligatoria per maternità. Ulteriori rol vengono riconosciuti a coloro che operano su più turni: 3 turni per 5 giornate: + 4 ore al raggiungimento di 50 notti nell anno solare. 3 turni per 6 giornate: +16 ore dal 1 gennaio turni per 7 giornate: + 20 ore dal 1 gennaio 2005 Flessibilità degli orari: per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti ed in relazione alle peculiarità del sistema produttivo alimentare, caratterizzato anche da stagionalità, l orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può essere realizzato come media annua fino ad un massimo di 72 ore annue. Pertanto, previa informazione alla RSU, l azienda potrà prevedere per l intera azienda o parte di essa orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e per un massimo di 48 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore. Le ore eccedenti, in regime di flessibilità, le 40 ore settimanali, avranno una maggiorazione del 20%. La durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. Tale periodo può essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale. Lavoro straordinario: quello prestato oltre le 40 ore settimanali e deve avere carattere eccezionale. Deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea. Al di là delle motivazioni sopraelencate, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente con la RSU, nei limiti di 80 ore pro-capite. Prevista la maggiorazione 45% Lavoro festivo: si intende quello effettuato nei giorni festivi. Non viene considerato festivo il lavoro prestato alla domenica da quei lavoratori che godono del riposo compensativo in un altro giorno 3

4 della settimana e che pertanto sarà retribuito con una maggiorazione del 10%. Prevista la maggiorazione 50%. Lavoro notturno: dalle ore alle ore Prevista la maggiorazione: 40% per i giornalieri e il 30% per i lavoratori turnisti. Sono esclusi dalle prestazioni di lavoro notturno: donne, dall accertamento della gravidanza e fino ad un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente; la lavoratrice o il lavoratore che sia l unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge Ferie Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo retribuito pari a: 22 giorni lavorativi(173 ore) con orario settimanale su 5 giorni 26 giorni lavorativi(173 ore) con orario settimanale su 6 giorni Le festività cadendi nel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento delle stesse. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Il periodo di ferie sarà concordato con la direzione aziendale, entro il 1 trimestre di ogni anno, in modo di assicurare un periodo minimo continuativo feriale di almeno 2 settimane, purchè maturato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spettano i dodicesimi delle ferie annuali per il periodo lavorato. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso. Se richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l azienda sarà tenuta a rimborsare le spese effettivamente sopportate e documentate. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi di origine di lavoratori extracomunitari, le aziende accoglieranno, salvo esigenze tecnico-organizzative, la richiesta dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza attraverso l utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal CCNL. 5. Formazione Le parti riconoscono l importanza ed il ruolo strategico della formazione e che debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche per rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; cogliere opportunità, con particolare riferimento al personale femminile, onde facilitare la domandaofferta; 4

5 rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori; facilitare il reinserimento di lavoratrici e lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. Le aziende forniranno alla RSU informazioni sui programmi di formazione attuati o da attuare, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede ed ai contenuti. Le RSU potranno fornire proprie valutazioni. 6. Sindacato La RSU è l unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando quanto disposto dall art. 6 che comprende in tale diritto anche le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto nazionale. Possono presentare liste per i candidati RSU le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale e dell accordo interconfederale in tema di RSU. Possono presentare liste anche associazioni sindacali che aderiscano formalmente alla disciplina e procedure previste dagli accordi succitati. La RSU viene eletta direttamente dai lavoratori, con voto segreto e secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993 e dall accordo di settore del 12 maggio Durata: 3 anni; oppure decade quando vengono sostituite più del 50% delle RSU elette; o di fronte ad una richiesta formale di decadenza anticipata sottoscritta da almeno 50% dei lavoratori. I 2/3 della stessa vengono eletti direttamente dai lavoratori in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell ambito delle liste, dai singoli candidati ed 1/3 è assegnato alle Associazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale. Viene costituita nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti. 3 RSU fino a 100 dipendenti 4 fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a oltre 30 Assemblea: indetta dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale o dalla RSU. Aziende con almeno 10 dipendenti: 6 ore annue retribuite Aziende con più di 15 dipendenti: 10 ore annue retribuite 5

6 Permessi sindacali: in aziende da 16 a 200 dipendenti: 4 ore annue per dipendente; 3 ore a disposizione della RSU e 1 ora a disposizione delle organizzazioni sindacali per i membri dei comitati direttivi. Diritto di affissione e di avere a disposizione locali idonei allo svolgimento dell attività sindacale. Contributi sindacali: L azienda provvederà alla trattenuta: 1% del minimo tabellare per 14 mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega sottoscritta dal lavoratore e fatta pervenire all azienda. Trattenuta che mensilmente deve essere versata sui conti correnti dell organizzazione sindacale alla quale la delega si riferisce. 7. Diritto all informazione Annualmente a livello nazionale informazioni complessive riguardanti: andamenti del settore, prospettive produttive e produttività, utilizzo impianti, andamento qualitativo lavoro stagionale, occupazione femminile ed interventi di azioni positive. Annualmente a livello regionale: informazioni riguardanti prospettive del settore a livello regionale, tendenze occupazionali, processi di ristrutturazione e conversione, programmi di nuovi insediamenti industriali. Annualmente a livello aziendale: prospettive produttive, trasformazioni tecnologiche, modifiche organizzazione del lavoro, investimenti, assetti occupazionali con riferimento al numero e la finalizzazione dei contratti di inserimento, il numero dei contratti a termine e part-time, l andamento dell occupazione femminile. 8. Ambiente di lavoro igiene e sicurezza In tutte le aziende con più di 15 dipendenti, all interno della RSU, deve essere nominato il RLS (rappresentante della sicurezza dei lavoratori). Le aziende devono mettere a disposizione del RLS, che è tenuto a non rivelare notizie ed informazioni riservate, la mappa dei rischi,informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, la formazione effettuata dai lavoratori. Per l espletamento delle sue funzioni il RLS ha a disposizione 40 ore annue di permesso retribuito e 32 ore per la formazione a carico aziendale. Obbligo aziendale di fornire ai propri dipendenti, in uso gratuito, indumenti di lavoro idonei alle mansioni svolte e gli utensili necessari per il disimpegno delle stesse. 9. Retribuzione ed altri redditi 6

7 Dal 1 gennaio 2009 Minimi contingenza edr Premi per obiettivi Scatti ogni 2 anni per un tabellari Massimo di 5 valore scatto 1s 1.709,83 545,72 10,33 28,55 51, ,80 538,70 10,33 24,83 44, ,64 530,51 10,33 20,48 36, ,96 525,83 10,33 18,00 32, ,44 522,32 10,33 16,14 29, ,08 519,99 10,33 14,90 26, ,76 517,65 10,33 13,66 24, ,42 515,31 10,33 12,41 22,35 Minimi tabellari, contingenza e scatti x 14 mensilità EDR per 13 mensilità Premio per 12 mensilità valido in quelle aziende dove non c è stata contrattazione aziendale. Inoltre relativo a determinate mansioni: indennità maneggio denaro: 7% del minimo + la contingenza disagio freddo disagio caldo 10. Licenziamento e dimissioni Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, salvo il caso di licenziamento disciplinare. Tanto il licenziamento che le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. La parte che risolve il rapporto senza l osservanza dei previsti termini di preavviso, deve corrispondere all altra un indennità pari all importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il lavoratore licenziato/dimesso ha diritto: pagamento dei ratei 13ma e 14ma mensilità maturati pagamento delle ferie, ex festività, rol maturate e non godute pagamento del trattamento fine rapporto 7

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