CITTÀ DI VALMONTONE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ALLEGATO A. (Provincia di Roma)

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1 (Provincia di Roma) SETTORE III - SERVIZIO 3.3 Via Nazionale n. 5, Valmontone (Roma) - telefono fax Indirizzo posta elettronica SUE: urbanistica@comune.valmontone.rm.gov.it Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it Cod. fiscale Partita Iva IBAN - IT18K CC Banca Popol. del Lazio ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABILITATIVI Gli interventi edilizi sono definiti dall art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente dispone: 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (nota: punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003) e.5) l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo

2 Pag. 2 ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 29, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 2004 ) Fatte salve le disposizioni della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, nonché le Disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 recante le norme e le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella seguente tabella sono riportati i titoli abilitativi edilizi necessari per eseguire i più comuni interventi edilizi: Tipologia edilizia Manutenzione ordinaria (opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli impianti). Esempi: 1. il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino ed anche la sostituzione integrale, purché con ugual materiale e senza modificare la volumetria, la forma e l aspetto della copertura; 2. la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia esterni; 3. il rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dai precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche e coloriture dei precedenti; 4. la riparazione o sostituzione dei canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie; 5. la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione; 6. la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; 7. il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private; 8. la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici; 9. ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze di normale uso del fabbricato; Eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Titolo abilitativo o altro adempimento Attività Edilizia libera Realizzabili senza alcun titolo abilitativo edilizio ma, comunque, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore (antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, beni culturali e paesaggio). Movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola. Installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw; Installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (art. 17 D. Lgs. n. 128/2006)

3 Tipologia edilizia Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati. Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al D.M. n. 1444/68. Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Manutenzione straordinaria, consistente in riparazioni/sostituzioni di finiture e impianti, o della facciata, o di pavimenti esterni, che comportino modifiche delle caratteristiche preesistenti; opere interne quali l apertura di porte interne e lo spostamento di pareti, sempre che l intervento non riguardi le parti strutturali dell edificio. Esempi: 1. il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiali; 2. l'inserimento ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni; 3. l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre, solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze; 4. il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso; 5. il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse; 6. la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi o grate; 7. l'inserimento di vespai, di isolamenti termoacustici e di altre impermeabilizzazioni; 8. la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi ignienico-sanitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti; 9. l inserimento ex-novo degli impianti tecnici o la sostanziale modifica degli impianti esistenti. Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d uso dei locali adibiti ad esercizio d impresa. Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d impresa e interventi di Manutenzione straordinaria che implicano interventi sulle parti strutturali dell edificio senza alterarne, tuttavia, le caratteristiche e la funzione e sempre che l intervento non ricada nel restauro e risanamento conservativo o nella ristrutturazione edilizia. Esempi: 1. il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale; 2. il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forma e di quote (d'imposta e di colmo); 3. la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota; 4. la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche della quota di calpestio; 5. la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali. Titolo abilitativo o altro adempimento Pag. 3 Comunicazione di inizio lavori semplice (senza asseverazione) Realizzabili, comunque, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore (antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, beni culturali e paesaggio). Alla C.I.L. vanno allegate le autorizzazioni obbligatoriamente previste dalle norme di settore, salvo nel caso di applicazione dell art. 23 bis del D.P.R. n. 380/2001. Comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) (con asseverazione) Realizzabili, comunque, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore (antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, beni culturali e paesaggio). Alla C.I.L. vanno allegate le autorizzazioni obbligatoriamente previste dalle norme di settore, salvo nel caso di applicazione dell art. 23 bis del D.P.R. n. 380/2001, nonché la comunicazione dei dati identificativi dell impresa alla quale si intende affidare la realizza-zione dei lavori. Alla C.I.L. vanno altresì allegati l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

4 Tipologia edilizia Interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 6 ed all art.10 del D.P.R. n. 380/2001 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Varianti non essenziali al permesso di costruire come definite dall art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001: varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Varianti non essenziali al permesso di costruire come definite dall art. 22, comma 2bis, del D.P.R. n. 380/2001: varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanisticoedilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Restauro e risanamento conservativo: interventi volti a conservare l edificio con un insieme sistematico di opere. Comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio. Esempi: 1) consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura, balconi); vanno considerate parte integrante dell'edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che - pur risultando conseguenti ad alterazioni dell'impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo; 2) ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare; 3) inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locali caldaie, ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell organismo edilizio; 4) l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre; 5) il riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto distributivo interno. Ristrutturazione edilizia leggera : ossia gli interventi di trasformazione anche profonda di edifici che, tuttavia, NON COMPORTINO: modifiche del volume e dei prospetti; il mutamento della destinazione d uso per gli immobili in zona A; la modificazione della sagoma di immobili sottoposti a vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/2004. Pag. 4 Titolo abilitativo o altro adempimento Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Ai fini dell attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, la S.C.I.A. costituisce parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Le varianti non essenziali che comportano la modifica della sagoma e sono relative ad edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 sono soggette a Permesso di Costruire o D.I.A. (prima dell esecuzione della variante) a seconda della consistenza e delle caratteristiche della variante proposta. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti senza il rispetto della sagoma, il Comune può individuare, entro il 30 giugno 2014, parti della zona A (Centro Storico) all interno delle quali l intervento è ammissibile solo previa acquisizione di un permesso di costruire. Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e ricostruzione di edifici crollati o demoliti, dei quali sia possibile accertarne la preesistente consistenza, con obbligo di rispetto del volume, della sagoma e dei prospetti.

5 Pag. 5 Tipologia edilizia Ristrutturazione edilizia pesante (art. 10, comma 1 lett. c, del D.P.R. n. 380/2001): ossia gli interventi di trasformazione di edifici esistenti che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche del volume e/o modifiche dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nella zona omogenea A (Centro Storico), comportino mutamenti della destinazione d uso Interventi che comportino la modificazione della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Ristrutturazione urbanistica consistente in un insieme sistematico di interventi edilizi su un area urbana edificata, anche con modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Nuova edificazione (nuovi edifici, ampliamenti, opere di urbanizzazione a scomputo ed altre trasformazioni permanenti del suolo), in esecuzione diretta dello strumento urbanistico generale. Nella nuova edificazione è compresa la demolizione e ricostruzione di edifici non sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 se non viene rispettato il volume preesistente, senza obbligo del rispetto della sagoma. Nella nuova edificazione è compresa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e la ricostruzione di edifici crollati o demoliti sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 se, oltre al volume, non viene rispettata la sagoma dell edificio preesistente. Ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione prevista da PRG o piani attuativi privi di disposizioni dettagliate. Interventi previsti dalle leggi regionali (art. 22, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001). Mutamento della destinazione d uso strutturale, eseguito con opere edilizie (art. 7 della legge regionale n. 36/87). La nuova destinazione d uso deve essere consentita dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona territoriale omogenea (DM n. 1444/68) in cui ricade l edificio: - se comporta mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, con riferimento a quanto disposto in proposito dal Regolamento edilizio o dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente o dai Piani Attuativi nella zona interessata - fuori dai centri storici, se comporta il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea - nei centri storici, anche se comporta il mero mutamento della destinazione d'uso all'interno di una categoria urbanistica omogenea Mutamento della destinazione d uso funzionale, eseguito senza opere edilizie. La nuova destinazione d uso deve essere consentita dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona territoriale omogenea (DM n. 1444/68) in cui ricade l edificio. Titolo abilitativo o altro adempimento Permesso di Costruire o, in alternativa, Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) Permesso di Costruire E ammessa la realizzazione con D.I.A. in caso di PRG o di piani attuativi che contengano previsioni di dettaglio Permesso di Costruire E ammessa la realizzazione con D.I.A. in caso di PRG o di piani attuativi che contengano previsioni di dettaglio Permesso di Costruire D.I.A. Permesso di Costruire S.C.I.A. Permesso di Costruire S.C.I.A. NOTA: costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, risultante dal titolo edilizio in forza del quale l edificio è stato realizzato, anche se non non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. Tutti gli altri interventi che non siano riconducibili al regime dell attività edilizia libera (art. 6 del D.P.R. n. 380/2001) o che non siano soggetti alla Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) o al Permesso di Costruire (P.d.C.) o alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in base a leggi statali o regionali. S.C.I.A.

6 Pag. 6 POSSIBILITA DI RICHIEDERE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTI SOGGETTI AL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA D.I.A. O DELLA S.C.I.A. Ai sensi dell art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 è comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi soggetti al regime della D.I.A. o della S.C.I.A., senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del medesimo D.P.R. n. 380/2001, salvo nei casi previsti dal comma 5 del medesimo art. 22, ossia nel caso in cui la Regione individui altri interventi soggetti al regime della D.I.A. o della S.C.I.A. assoggettati al pagamento del contributo di costruzione e definendo i criteri ed i parameri per la determinazione dell ammontare del suddetto contributo. Per gli interventi di cui al punto precedente, la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 380/2001 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 e dalla legge regionale n. 15/2008. Il rilascio del permesso di costruire in luogo della D.I.A. o della S.C.I.A. va espressamente richiesto dall avente titolo ed è soggetto, comunque, al pagamento del relativo diritto di segreteria nella misura fissata dal Comune nonché all imposta di bollo nella misura corrente. Il permesso di costruire, per gli interventi di cui all art. 22 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001, viene rilasciato entro il termine massimo di 75 (settantacinque) giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva l eventuale sospensione dei termini necessaria ad acquisire pareri, autorizzazioni, nullaosta ed atti di assenso comunque denominati che non siano di competenza del Comune. EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Nel permesso di costruire sono sempre indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori che, ai sensi dell art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, determinano l efficacia del titolo edilizio: - il termine per l inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; - il termine per l ultimazione dei lavori, entro il quale l opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, solamente nei seguenti casi: - per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Deve trattarsi, in ogni caso, di impedimenti assoluti all'esecuzione dei lavori, segnalati o comunque conosciuti all'amministrazione, e l'impedimento non deve essere riferibile alla condotta del titolare del titolo edilizio, per cui devono essere tali da costituire una causa di forza maggiore; essi, peraltro, non hanno rilievo automatico e non determinano, quindi, automaticamente, una proroga dell efficacia del permesso di costruire; - in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori o quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. La proroga può essere accordata solamente qualora sia richiesta prima della scadenza del permesso di costruire. Essa è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Decorsi i termini per l inizio o per l ultimazione dei lavori, il titolo edilizio decade per la parte non eseguita. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell art. 22 del D.P.R. n. 380/2001. In occasione del rilascio del nuovo titolo abilitativo si procede, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Il permesso di costruire decade, altresì, con l entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

7 Pag. 7 In merito alla durata dell efficacia del permesso di costruire si ricordano le disposizioni dell art. 30, comma 3, della legge n. 98/2013 che introduce una misura eccezionale e temporanea. Tale norma prevede la proroga di due anni dei termini decadenziali di inizio e fine lavori relativi a permessi di costruire rilasciati prima dell entrata in vigore del decreto legge n. 69/2013 (21 agosto 2013) nonché del termine di conclusione dei lavori relativi a D.I.A. e S.C.I.A. presentate entro la stessa data. La suddetta proroga si attiva unicamente su comunicazione del soggetto interessato senza necessità di valutare se ricorrono i presupposti e le condizioni previste dall art. 15 del D.P.R. n. 380/2001: tale proroga, tuttavia, è soggetta alla duplice condizione che i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell interessato e che il titolo abilitativo edilizio non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici che, nel frattempo, siano stati adottati o approvati. Viene fatta salva, in ogni caso, la disciplina regionale. DISPOSIZIONI IN MERITO AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Per ottenere il rilascio del permesso di costruire occorre presentare apposita istanza, in bollo nella misura corrente, indirizzata al Comune di Valmontone Settore III, Servizio Sportello Unico per l Edilizia, Via Nazionale n. 5, Valmontone (Roma) L istanza, sottoscritta dal richiedente, deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati: 1. le generalità complete, l indirizzo ed il codice fiscale del richiedente; 2. le generalità complete, l indirizzo, il codice fiscale ed i dati relativi all iscrizione all Albo professionale di competenza del progettista abilitato; 3. la natura dell intervento e la sua ubicazione, completa di indirizzo e riferimenti catastali; 4. l elenco dettagliato della documentazione allegata all istanza, come di seguito indicata; 5. l indicazione del domicilio eletto dal richiedente per l invio delle comunicazioni relative alla pratica edilizia. Ai sensi dell art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, all istanza di cui sopra va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 1) copia del titolo che abilita il richiedente ad ottenere il permesso di costruire. Al riguardo si ricorda che è legittimato a richiedere il rilascio del permesso di costruire il proprietario dell immobile o chiunque altro vi abbia titolo, in base alle leggi in vigore. L esecuzione degli interventi edilizi, quando sia richiesta da privati su aree/immobili appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato o di enti pubblici, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell ente cui le aree/immobili appartengono. A titolo esemplificativo si considerano aventi titolo legittimati a richiedere il titolo abilitativo, tra gli altri: a) il titolare del diritto di superficie al di sopra del suolo; b) il titolare del diritto di superficie al di sotto del suolo, limitatamente agli interventi di realizzazione di opere sotterranee; c) l usufruttuario, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo; d) il titolare del diritto di uso, ai sensi dell art del C.C., o del diritto di abitazione, ai sensi dell art del C.C., limitatamente agli interventi di cui alla lettera precedente; e) il titolare del diritto reale di servitù, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria ovvero agli altri interventi edilizi che siano indispensabili all esercizio del diritto; f) l enfiteuta; g) il comproprietario munito del consenso di tutti i comproprietari; h) il titolare di un diritto reale di godimento, compreso l affittuario di fondo rustico; i) l amministratore del condominio, per le parti comuni, sulla base di specifico mandato espresso da regolari assemblee condominiali; j) la persona fisica o giuridica autorizzata da provvedimento dell Autorità Giudiziaria; k) la persona delegata ad intervenire dal possessore del titolo; l) il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento del bene, limitatamente alle richieste che riguardino interventi direttamente connessi a tale godimento; m) il locatario, sulla base di espresso consenso ad intervenire da parte del possessore del titolo; n) i rappresentanti legali o volontari di uno degli aventi titolo sopra elencati.

8 Pag. 8 La copia del titolo di proprietà può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata obbligatoriamente dalla fotocopia leggibile del documento d identità - in corso di validità - del dichiarante, indicante espressamente che il dichiarante è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci, nonché delle disposizioni di cui all art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 2) dichiarazione per elezione del domicilio [Modello G]. Per l invio delle comunicazioni relative alla pratica edilizia. Il richiedente deve indicare obbligatoriamente un numero di telefax ed un indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eleggendo il proprio domicilio presso il progettista incaricato e/o presso il direttore dei lavori qualora sia già stato individuato; 3) relazione asseverata di cui all art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001. La relazione, redatta dal progettista abilitato nei modi e nelle forme di legge, deve contenere l asseverazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti ed alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare: alle norme antisismiche; alle norme di sicurezza; alle norme antincendio; alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali; alle norme relative all'efficienza energetica. Quando l intervento riguarda attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l ambiente, in conformità alle direttive regionali, all asseverazione deve essere allegata copia del parere favorevole dell AUSL circa gli aspetti sanitari ed igienico - ambientali e l esecuzione delle opere asseverate è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni contenute nel parere stesso. In relazione alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la suddetta dichiarazione dovrà elencare le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso, comunque denominati, che risulta necessario acquisire e che la legge considera propedeutici al rilascio del titolo abilitativo edilizio; 4) elaborati grafici. Gli elaborati progettuali, in triplice copia, devono essere redatti in scala adeguata e comunque non inferiore ad 1:100 e/o ad 1:50. Essi devono indicare lo stato di fatto (ante operam) e di progetto (post operam), nonché gli interventi edilizi che si prevede di realizzare. Tali elaborati dovranno essere redatti in osservanza delle specifiche indicazioni in materia impartite dallo Sportello Unico per l Edilizia [vedi, al riguardo, le Disposizioni in merito al contenuto degli elaborati progettuali PdC DIA SCIA consultabile e liberamente scaricabile dal sito nella relativa sezione dedicata (Sportello Unico Edilizia), unitamente alla relazione tecnica di cui al punto successivo, devono rappresentare gli interventi da realizzare in tutti i loro aspetti dimensionali, costruttivi e morfologici in modo da consentire di individuare compiutamente, in maniera univoca ed inequivocabile, gli interventi stessi, senza dare adito a dubbi e/o ad incertezze, nonché di classificare correttamente i medesimi interventi con riferimento alle definizioni di cui all art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Tali elaborati, se possibile, devono essere prodotti su unico elaborato continuo o reso tale e, in questo caso, munito di timbri di continuità in corrispondenza delle giunzioni tra le diverse tavole progettuali; 5) relazione tecnica dell intervento. La relazione, in triplice copia, deve essere adeguatamente sviluppata e deve descrivere in dettaglio l intervento da realizzare nei suoi vari e diversi aspetti e nelle modalità realizzative: la relazione tecnica, infatti, unitamente agli elaborati grafici di cui al punto precedente, deve consentire di individuare compiutamente, in maniera univoca ed inequivocabile, gli interventi stessi, senza dare adito a dubbi e/o ad incertezze, nonché di classificare correttamente i medesimi interventi con riferimento alle definizioni di cui all art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Qualora non contenuti negli elaborati grafici, la relazione deve essere comprensiva: dei conteggi delle superfici e dei volumi esistenti e di progetto, elaborati sulla scorta di adeguati schemi grafici; dell eventuale analisi metodologica per interventi in edifici soggetti a vincolo di tutela o ubicati in zona omogenea A o soggetti a particolari norme di tutela. La relazione tecnica, eventualmente articolata in una relazione illustrativa ed in una o più relazioni specialistiche, deve anche descrivere gli interventi sugli impianti e sulle strutture, nonché le finiture esterne dell edificio (coloriture, intonacature, infissi, eccetera), con la rappresentazione grafica (qualora già non contenuta negli elaborati grafici) dei prospetti nella situazione ante operam e post operam e la simulazione delle coloriture e delle finiture superficiali;

9 Pag. 9 6) documentazione fotografica. La documentazione fotografica, relativa allo stato di fatto (ante operam) dell immobile e dei luoghi oggetto d'intervento nonché alla situazione degli immobili e manufatti contermini interessati o che potrebbero essere interessati dall intervento, deve documentare anche le preesistenze vegetazionali; tale documentazione deve essere prodotta a colori ed in formato non inferiore a 15 x 10 cm; 7) attestazione del versamento relativo ai diritti segreteria, nella misura corrente fissata dall Amministrazione Comunale; inoltre, in relazione allo specifico intervento, è necessario allegare la seguente ulteriore documentazione obbligatoria [vedi, al riguardo, le Disposizioni in merito al contenuto degli elaborati progettuali PdC DIA SCIA consultabile e liberamente scaricabile dal sito nella relativa sezione dedicata (Sportello Unico Edilizia) 8) relazione asseverata contenente il calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, se dovuto, suddiviso nelle singole quote relative agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria ed al costo di costruzione ed eventuale richiesta e calcolo delle quote relative alla monetizzazione degli standard se prevista dalle NTA degli strumenti urbanistici e/o dai regolamenti comunali. Il calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire va eseguito in base alle vigenti disposizioni comunali che sono tutte consultabili e/o scaricabili dal sito internet del comune sito nella relativa sezione dedicata (Sportello Unico Edilizia) 9) documentazione in ordine alla conformità delle opere in ordine al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi della vigente legislazione in materia, e precisamente: nel caso il progetto si riferisca ad un edificio privato deve essere corredato dalla dichiarazione asseverata del progettista che, ai sensi dell art comma 4 - del D.P.R. n. 380/2001 e del D.P.R. n. 445/2000, attesta la conformità degli elaborati progettuali alle disposizioni adottate ai sensi della Parte II Capo III del D.P.R. n. 380/2001; nel caso il progetto si riferisca ad un edificio pubblico o privato aperto al pubblico deve essere corredato dalla perizia giurata, ai sensi dell art. 82 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, redatta dal progettista o da un tecnico abilitato all esercizio della professione ed operante nell ambito delle rispettive competenza, corredata dalla necessaria documentazione grafica, che attesta la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche; 10) originale o copia dichiarata conforme all originale (ex D.P.R. n. 445/2000) dei pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati [vedi art. 5, comma 3 lettere a) b) c) d) g) i) - l) ed m), del D.P.R. n. 380/2001], rilasciati dai competenti Enti ed Amministrazioni, che la legge considera propedeutici al rilascio del titolo abilitativo edilizio, qualora questi non siano già stati trasmessi al Comune dai suddetti Enti/Amministrazioni ed acquisiti dallo Sportello Unico per l Edilizia: in quest ultimo caso è sufficiente allegare una copia fotostatica dei suddetti pareri (completa dei relativi allegati) e/o indicare gli estremi degli stessi; oppure, in alternativa: documentazione tecnica e progettuale, redatta nei modi e nelle forme previsti dalla vigente legislazione o secondo le prescrizioni ed indicazioni impartite dagli enti ed amministrazioni compenti nonché nel numero di copie necessario e prescritto, necessaria al Responsabile del Procedimento per l acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, propedeutici al rilascio del titolo abilitativo edilizio (art. 20, comma 3, e art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001); i costi necessari ad acquisire gli atti di assenso secondo le procedure di cui all art. 20, comma 3 e comma 5bis, del D. Lgs. n. 380/2001, saranno posti a carico del richiedente; oppure, in alternativa: dichiarazione con la quale il richiedente manifesta la propria volontà di provvedere direttamente all acquisizione dei suddetti atti di assenso esonerando espressamente il Responsabile del Procedimento dalla necessità di provvedere in merito;

10 Pag. 10 Nota informativa: In relazione all autorizzazione paesaggistica prevista dall art. 146 del D. Lgs. n, 42/2004, si ricorda che il comma 4 dell art. 146 prevede essa è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. 11) deroghe e/o richieste di deroghe in genere (per quanto attiene le deroghe di competenza comunale potrà essere citato solo il protocollo di riferimento della richiesta se assentita); 12) rilievo quotato del lotto, riferito al verbale di quote e linee quando l intervento interessa i limiti di zona di PRG, compresa la sistemazione esterna esistente e di progetto, con indicate le essenze arboree con i relativi diametri e aree di rispetto; 13) relazione geotecnica e/o geologica per interventi di nuova costruzione o interventi di ristrutturazione che interessino interi edifici; 14) dimostrazione grafica del rispetto delle distanze e distacchi, redatta in conformità alle indicazioni ed ai contenuti del vigente Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del P.R.G.; 15) autorizzazione dei confinanti nel caso di costruzione posta a distanze inferiori dal confine di proprietà rispetto alle previsioni del Codice Civile o delle NTA degli strumenti urbanistici o del Regolamento Edilizio; tale autorizzazione deve essere comprensiva degli elaborati di progetto vistati dagli stessi confinanti per accettazione; 16) progetto corredato da relativa relazione tecnica completa dei calcoli di dimensionamento degli impianti tecnici di cui è prevista la realizzazione, redatto ai sensi dell art. 5 e dell art. 11 del D.M. n. 37/2008 e successivi aggiornamenti o, in alternativa, dichiarazione del progettista con la quale vengono dettagliatamente illustrate, con riferimento alle vigenti disposizioni normative, le ragioni in forza delle quali non sussiste l obbligo di progettazione; 17) progetto corredato da relativa relazione tecnica completa dei calcoli di dimensionamento degli impianti relativi all impiego delle fonti rinnovabili di energia per la copertura dei consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento degli ambienti, di cui all art. 11 ed all Allegato 3 al D. Lgs. n. 192/2005, all art. 11 del D. Lgs. n. 28/2001 ed all art. 5 della legge regionale n. 6/2008 e successivi aggiornamenti. Si ricorda che l inosservanza degli obblighi posti dal D. Lgs. n. 28/2011 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Note informative: Si ricorda che tali disposizioni prevedono l obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia. In particolare il D. Lgs. n. 28/2011 introduce le seguenti definizioni: edificio di nuova costruzione, inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc.), sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 28/2011. Quindi, non solo un semplice nuovo edificio, ma, più in generale, un edificio per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo successivamente al 29 marzo 2011; edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, inteso come edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; e disciplina la produzione di energia termica in termini di percentuali di copertura e tempi di intervento.

11 Pag. 11 Il D. Lgs. n. 192/2005 fornisce le seguenti definizioni: "riqualificazione energetica di un edificio" : un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate al punto successivo; "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture. Produzione di Energia Termica da fonte rinnovabile Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria (ACS) e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: Periodo di richiesta del titolo edilizio Edifici privati Acqua calda sanitaria (ACS) Per Edificio in Centro Storico si intende un edificio ubicato in zona omogenea A, come definita dal D.M. n. 1444/68. Obblighi per nuovi edifici o edifici soggetti a ristrutturazioni rilevanti - Produzione di Energia Elettrica da fonte rinnovabile (Fotovoltaico, Idroelettrico, Eolico, etc.. ) Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all interno dell edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kw, è calcolata secondo la seguente formula: P = S / K S - è la superficie in pianta dell edificio al livello del terreno, misurata in mq. K - è un coefficiente (mq/kw) che assume i seguenti valori: Coperura Riscald. + ACS + Raffrescam % 20% % 35% dal % 50% Edifici pubblici % 22% % 38,5% dal % 55% Periodo di richiesta del titolo edilizio Edifici privati situati nel Centro Storico Acqua calda sanitaria (ACS) Coperura Riscald. + ACS + Raffrescam % 10% % 17,5% dal % 25% Edifici pubblici situati nel Centro Storico ,5% 11% ,5% 19,25% dal ,5% 27,5%

12 Pag. 12 Periodo di richiesta del titolo edilizio Per gli edifici pubblici i valori sono incrementati del 10% Coefficiente K (mq/kw) dal Gli obblighi descritti non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento (ad es. Solare Fotovoltaico che alimenta una resistenza elettrica o una pompa di calore che non soddisfi i requisiti di SPF >1,15*1/ [fattore di rendimento stagionale medio v. Allegato 1 punto 4 del D.Lgs. 28/2011]). I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Gli obblighi relativi alla copertura del consumo termico non si applicano qualora l edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. L impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione evidenziati deve essere esaurientemente illustrata dal progettista nella relazione tecnica di cui all articolo 4, comma 25 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (relazione ex legge 10/91) e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tale caso è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell edificio (EPi) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi nel rispetto della seguente formula: EP i (calcolato) EP i (D.Lgs. 192) x [ 0,50 + 0,25 x (% effettiva : % obbligo + P effettiva : P obbligo)] Dove: % effettiva: è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall intervento % obbligo: è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, visti precedentemente, tramite fonti rinnovabili; P obbligo: è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati (Produzione di Energia Elettrica da Fonte rinnovabile ). P effettiva: è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull edificio. EPi : indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kwh/m2 anno o kwh/m3 anno) Tali obblighi non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. Le Regioni e i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri atti normativi alle disposizioni del D. Lgs. n. 28/2011 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25 settembre 2011). Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni previste dal decreto stesso. 18) progetto corredato da relativa relazione tecnica completa dei calcoli di dimensionamento finalizzato a dimostrare che la costruzione soddisfa le disposizioni vigenti in ordine al risparmio idrico di cui all art. 4 della legge regionale n. 6/2008 e successivi aggiornamenti; 19) progetto corredato da relativa relazione tecnica completa dei calcoli di dimensionamento delle opere relative allo smaltimento delle acque reflue ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nazionali e regionali, ed alla normativa vigente; 20) relazione sul contenimento dei consumi energetici di cui all art. 28 della legge n. 10/91, al D. Lgs. n. 192/2005 ed alle normative correlate. Tale relazione deve essere completa del progetto dell impianto di riscaldamento e/o di climatizzazione di cui all art. 26 della legge n. 10/91 e, ai sensi dell art. 8 del D. Lgs. n. 192/2005, deve contenere i calcoli e le verifiche previste dallo stesso decreto nonché l attestazione della rispondenza degli edifici e dei relativi impianti termici alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia. (Tale documentazione può anche essere presentata nei termini indicati dall art. 28 comma 1 della legge n. 10/91 contestualmente all inizio dei relativi lavori).

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