Polizza R.C.Capofamiglia
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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Polizza R.C.Capofamiglia dedicata ai Soci della Cassa Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato all Assicurato Chiara Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Banco Desio - Sede Legale: Via Rovagnati, DESIO (MB), Direzione Generale: Via Galileo Galilei, MILANO, Cap. Soc. Euro ,00 i.v. - CF, P.IVA e Reg. Imprese Monza Brianza , Numero REA della CCIIAA di Monza Brianza , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
2 Polizza R.C.Capofamiglia dedicata ai Soci della Cassa NI_RCFAM008_01 Polizza R.C.Capofamiglia dedicata ai Soci della Cassa Nota Informativa La presente nota informativa è aggiornata alla data del 31/01/2011 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Banco Desio. Sede legale in Via Rovagnati Desio (MB). Sede della Direzione Generale in via Galileo Galilei Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: sito internet: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 10,2 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 8,2 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 2,0 milioni di euro (comprensivo del riporto utili/perdite). L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,86. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai Clienti Soci per conto e nell interesse dei quali la spetta.le Contraente ha sottoscritto la Polizza. Nei confronti di ciascun assicurato la copertura assicurativa può avere durata massima di 1 anno, infatti ha come: DATA DECORRENZA le ore 24:00 del 28/02/2011 per tutti coloro che a tale data già rivestono la qualifica di Socio; le ore 24:00 del giorno in cui assumono la qualifica di Socio per coloro che si associano in data successiva. DATA SCADENZA le ore 24:00 del 28/02/2012, ad eccezione del caso in cui l Assicurato abbia cessato di rivestire la qualifica di Socio in una data antecedente. In tal caso la copertura dalle ore 24:00 dl giorno di decadenza dalla qualifica di Socio. AVVERTENZA: non è previsto pertanto il tacito rinnovo del contratto. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione offre all assicurato la seguente garanzia: Responsabilità Civile della Famiglia tiene indenne l'assicurato e il suo nucleo familiare, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per: a) morte, lesioni personali, b) distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della vita privata. Si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio legati alle garanzie assicurative offerte all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; si rinvia agli artt. 8, 9, 10 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. Pagina 1 di 3
3 Polizza R.C.Capofamiglia dedicata ai Soci della Cassa NI_RCFAM008_01 AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di franchigia, per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. La garanzia Responsabilità Civile della Famiglia prevede la presenza di una franchigia assoluta di 150 per i danni a cose. Esempio: Franchigia assoluta Entità del danno Franchigia Rimborso Erogabile = Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: Poiché il contratto è stipulato dalla Contraente non vi sono dichiarazioni che devono essere rese dall Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede circostanze rilevanti che determino l aggravamento o la diminuzione del rischio. Si esonera pertanto l Assicurato dall onere della relativa comunicazione. 6. Premi La copertura viene fornita in modo completamente gratuito all Assicurato in quanto il premio della copertura assicurativa viene pagato dalla Contraente alla Società. Per maggiori dettagli si rimanda all art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. 7. Rivalse Il contratto non prevede in nessun caso la presenza di rivalse. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il contratto non prevede alcun diritto di recesso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime Fiscale I premi pagati dalla Contraente alla Società sono soggetti ad una aliquota d imposta del 22,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: si segnala l esistenza di specifiche modalità e di termini per la denuncia del sinistro. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Chiara Assicurazioni S.p.A. Controlli e qualità Via G. Galilei, Milano Tel Fax Indirizzo segnalazioni@chiaraassicurazioni.it Possono essere presentati all ISVAP (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; Pagina 2 di 3
4 Polizza R.C.Capofamiglia dedicata ai Soci della Cassa NI_RCFAM008_01 individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'isvap o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet * * * GLOSSARIO Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. RELATIVE ALL ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione. CHIARA/SOCIETÀ CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A.: la compagnia che presta le coperture assicurative. CONDIZIONI DI il documento che riporta i ASSICURAZIONE termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. CONTRAENTE Cassa di Risparmio di Asti, il soggetto che stipula la Polizza con Chiara e che paga il relativo premio. POLIZZA il contratto di assicurazione stipulato, ai sensi dell art c.c dalla Contraente per conto e nell interesse degli Assicurati PREMIO la somma dovuta dalla Contraente a Chiara. RISCHIO SINISTRO la possibilità che si verifichi il sinistro. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA COSE gli oggetti materiali e gli animali. DIMORA ABITUALE l abitazione dove l Assicurato dimora abitualmente. FRANCHIGIA l'importo espresso in valore assoluto che l'assicurato tiene a suo carico. INDENNIZZO la somma dovuta da Chiara in caso di sinistro. MASSIMALE la somma fino alla cui concorrenza Chiara presta la garanzia. NUCLEO FAMILIARE l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'assicurato e con lui stabilmente conviventi. Si rinvia al sito internet della Compagnia per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative Chiara Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa Il Direttore Generale Rosalba Granieri Pagina 3 di 3
5 Polizza R.C.Capofamiglia dedicata ai Soci della Cassa CGA_RCFAM008_01 Polizza R.C.Capofamiglia dedicata ai Soci della Cassa Condizioni di Assicurazione Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 31/01/2011 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti condizioni contrattuali si applicano esclusivamente ai clienti Soci per conto e nell interesse dei quali la spett.le Contraente ha sottoscritto la Polizza. Pertanto la copertura viene risolta di diritto dalle ore 24:00 del giorno di decadenza dalla qualifica di Socio. Art. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Nei confronti di ciascun assicurato la copertura assicurativa decorre: dalle ore 24:00 del 28/02/2011 per tutti coloro che a tale data già rivestono la qualifica di Socio; dalle ore 24:00 del giorno in cui assumono la qualifica di Socio per coloro che si associano in data successiva. La copertura assicurativa scade per tutti gli Assicurati indistintamente alle ore 24:00 del 28/02/2012, salvo che l Assicurato abbia cessato di rivestire la qualifica di Socio nel periodo antecedente tale data. In tal caso la copertura cessa dalle ore 24:00 del giorno in cui cessa di essere Socio. Art. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato è esonerato dal comunicare a Chiara l esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art C.C. Art. 5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA COSA ASSICURIAMO Art. 6 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Chiara tiene indenne, sino alla concorrenza del massimale indicato all art. 7, l'assicurato e il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per: a) morte, lesioni personali, b) distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della vita privata. La garanzia prestata dalla presente polizza comprende, altresì, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti imputabili ai seguenti soggetti: 1) figli minorenni dell Assicurato non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio; 2) figli naturali minorenni dell Assicurato non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, risultino ufficialmente riconosciuti, a sensi di legge, dall Assicurato; 3) minori in affidamento familiare all Assicurato, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell affidamento; 4) figli dell Assicurato, di età non superiore a 26 anni, non facenti parte del nucleo familiare in quanto residenti altrove per motivi di studio. La garanzia comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i danni: a) dalla conduzione della dimora abituale e saltuaria; b) da uso di camere in albergo o in case private; c) da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti; d) dall'uso di apparecchi domestici in genere; e) dalla detenzione ed uso di armi, escluso l'impiego per la caccia; f) dall'attività svolta dagli addetti ai servizi descritti al punto l), g) dalla pratica di sport in genere; h) dalla proprietà o uso di velocipedi, di animali da sella e da traino di calessi, di animali domestici e da cortile, compresa la responsabilità di terzi soggetti che abbiano temporaneamente in affido gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione; i) dall'uso di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autovetture, natanti, sia di proprietà che di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di legge per la guida dei veicoli e natanti, alla condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica assicurazione; j) dalla proprietà del fabbricato, destinato a dimora abituale e saltuaria, del nucleo familiare assicurato, comprese pertinenze quali: dipendenze, piscine, giochi ed attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi e strade private, purché realizzale nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. È compresa la responsabilità civile dell'assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 494/96; k) da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; l) per danni fisici involontariamente cagionati, durante l espletamento dell attività presso l Assicurato, agli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici, alla cura e all assistenza dei minori (baby-sitting), assistenza e cura agli anziani, ammalati e disabili del nucleo familiare (cd. badanti ), al giardinaggio e ordinari lavori manutentivi; m) da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché dalla mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti, ma ferma l'esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso. Art. 7 MASSIMALE La garanzia della presente polizza è prestata sino a concorrenza di (Cinquecentomila) per ogni assicurato e per ciascun sinistro. Art. 8 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale in tutto il mondo. Limitatamente al rischio inerente la proprietà del fabbricato, la garanzia opera a condizione che questo sia ubicato in territorio italiano, Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano. Art. 9 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: a) le persone la cui responsabilità è coperta dall assicurazione; b) il coniuge o il convivente di fatto; c) i figli ed i genitori dell Assicurato e del coniuge; d) se conviventi gli ascendenti e i discendenti ed ogni altro parente dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b); e) i minori in affidamento familiare. Pagina 1 di 3
6 Polizza R.C.Capofamiglia dedicata ai Soci della Cassa CGA_RCFAM008_01 COSA NON ASSICURIAMO Art. 10 DELIMITAZIONI Sono esclusi i danni: a) da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato. In ogni caso la garanzia non comprende i danni: a. causati da umidità e stillicidio; b. derivanti da insufficiente smaltimento dell acqua piovana; c. derivanti da rotture o da occlusione di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione; b) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; c) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell assicurato; d) derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell atomo o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici; e) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto. f) provocati dall esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite; g) da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali; h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili salvo quanto previsto dall Art. 6 lettera i); i) ai trasportati su autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore in genere. Art. 11 FRANCHIGIA Per ogni sinistro indennizzabile e per i soli danni a cose, è applicata una franchigia di 150. NORME IN CASO DI SINISTRO Art. 12 DENUNCIA DEI SINISTRI In caso di sinistro il contraente o l assicurato deve fare denuncia scritta, compilando l apposito modulo, reperibile chiamando il entro 10 giorni dal fatto o giorno in cui l Assicurato ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Art. 13 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI L assicurato è responsabile verso Chiara di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto obblighi in caso di sinistro. Art. 14 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO SPESE LEGALI Chiara assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno Chiara a richiesta dell assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell avvenuta transazione. Sono a carico di Chiara le spese per resistere all azione promossa contro l assicurato, entro i limiti di un importo pari ad un quarto del massimale indicato all art.7; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Chiara ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Chiara non riconosce le spese sostenute dall assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano in Italia o all estero come autonomi titolari (7) : il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (8) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a Pagina 2 di 3
7 Polizza R.C.Capofamiglia dedicata ai Soci della Cassa CGA_RCFAM008_01 cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9) ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via Galileo Galileo 7, Milano, tel , fax , infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it (11). promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. (8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. (11) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet NOTE (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e Pagina 3 di 3
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