Provincia di Bologna. N. 15 Reg. Del. C O P I A VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

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1 Affissa all'albo Pretorio per 15 gg dal 12/05/2016 al 27/05/2016 Provincia di Bologna N. 15 Reg. Del. C O P I A VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA OGGETTO N. 6: APPROVAZIONE DELLA FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DI SOCIETA' DI AREA TERRE DI FAENZA SOC. CONS. A R.L. IN SOCIETA' TURISMO AREA IMOLESE SOC. CONS. A R.L. L'anno 2016 (Duemilasedici) addì Sei del mese di Maggio alle ore 18:30 presso presso la sala del Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del "Regolamento dell'assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'assemblea del Nuovo Circondario Imolese. Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati: Baldazzi Alberto Baricordi Valentina Borsari Simone Carapia Simone Cattani Michele Cavina Patrik Ceroni Claudia Galassi Graziano Giannella Nicola Ottavio Giovannini Stefano Grandi Simone Lanzoni Fosca Linguerri Romano PRE ASS X X X X X X X X X X X X X Manca Daniele Marchetti Francesca Miranda Brigida Murru Nicola Ponti Athos Rambaldi Onelio Rivola Gisella Romanelli Savino Spadoni Daniela Tinti Fausto Trevisan Andrea Vecchio Vito Antonio PRE X ASS TOTALI X X X X X X X X X X X Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia. Il Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'assemblea del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Giovannini Stefano, Grandi Simone.

2 Deliberazione n. 15 del Oggetto n. 6: Approvazione della fusione mediante incorporazione di Società di Area Terre di Faenza soc. cons. a r.l. in Società Turismo Area Imolese soc. cons. a r.l. All appello risultano presenti n. 13 componenti come da frontino. Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti: V. Baricordi, S. Giovannini, S. Grandi In prosecuzione d adunanza, Posto in trattazione il punto, il Presidente apre la discussione. Intervengono: - La consigliera B. Miranda - Il Consigliere O. N. Giannella - Il Consigliere G. Galassi - Il Presidente D. Manca Esauriti gli interventi, il Presidente dispone per le votazioni. Di conseguenza, L ASSEMBLEA Premesso che: - Il Nuovo Circondario Imolese partecipa nella misura del 1,10% al capitale sociale della Società Turismo Area Imolese soc. cons. a r.l.; - Il Consiglio di Amministrazione della Società Turismo Area Imolese soc. coop. a r.l. ha elaborato uno schema di progetto di fusione mediante incorporazione della Società di Area Terre di Faenza soc. cons. a r.l. (incorporanda) in Società Turismo Area Imolese soc. cons. a r.l (incorporante) ai sensi degli artt e ss del c.c.; - In dipendenza della fusione l incorporante modificherà la propria denominazione in Imola Faenza Tourism Company soc. cons. a r.l. adottando un nuovo statuto; - L operazione di fusione risulta idonea a realizzare un processo di integrazione volto ad incrementare e migliorare i servizi resi ai consorziati, nonché a rendere più efficienti a livello territoriale, il complesso aziendale esito dall integrazione, realizzando al contempo economie di costo; - L operazione di fusione è frutto del cambiamento degli scenari turistico, economico e normativo, che ha imposto alle società partecipanti all operazione un analisi riguardante un riassetto delle loro funzioni, assolte a favore dei territori cui sono legate; - Le società operano nello stesso settore economico, in quanto svolgono attività di promozione e sviluppo delle potenzialità economiche e turistiche dei propri territori per cui va evidenziata la complementarità ed omogeneità del bacino ricettivo sia in termini di presenze turistiche annuali sia in termini di fattori di attrazione potenzialmente sinergici tra loro; - L operazione di fusione risulta idonea a realizzare un processo di integrazione volto a fare sistema nel settore turistico attraverso la promozione delle eccellenze turistiche dei territori al fine di valorizzare gli assets strategici dei territori stessi, lo sviluppo di un progetto di promozione e commercializzazione dei servizi turistici comuni ai due territori e sinergici in termini di economie di scala, l incremento ed il miglioramento dei servizi resi ai consorziati

3 attraverso un operatività più efficiente, a livello territoriale, del complesso aziendale esito dell integrazione; dato atto che il c.d.a. di Terre di Faenza nella seduta del e il c.d.a. di Stai nella seduta del hanno approvato il suddetto progetto di fusione con i relativi allegati e redatto ai sensi dell art e ss c.c. e sulla base della situazione patrimoniale al ; acquisiti ed allegati al presente provvedimento: Il progetto di fusione (all.a) redatto ai sensi dell art ter c.c. e sulla base della situazione patrimoniale al contenente tra gli allegati lo statuto (all. b) della società incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione e il calcolo delle quote da assegnare ai soci delle società fuse (all.c); La relazione degli amministratori (all. d) La relazione sulla congruità di cambio ( all.e) dato atto che: - La fusione per incorporazione consente in sintesi e come sopra riportato di avere una struttura di grandezza adeguata al mercato, ottenendo sinergie, economie di scala e il miglioramento dei servizi resi ai consorziati; - L operazione di fusione così come delineata traguarda gli obiettivi di razionalizzazione delle partecipazione societarie previsti dalla legge di stabilità 2015 e costituisce misura di attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione assembleare n. 9/2015; visto il D. Lgs. N. 267/2000; visti i pareri resi ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; Con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Presidente: presenti e votanti: n. 13 di cui n. 9 di maggioranza e n. 4 di minoranza per un totale di n. 22 voti attributi favorevoli: n. 19 (Gruppi: PD- Indipendenti, Progetto Civico ) contrari: n. 3 (Gruppi: La Tua Castel Guelfo, Gente in Comune, Il Tuo Comune) astenuti: / DELIBERA - Di approvare per quanto esposto in premessa la fusione per incorporazione di Società di Area Terre di Faenza soc. cons. a r.l. in Società Turismo Area Imolese soc. cons. a r.l. - Di approvare il progetto di fusione con i relativi allegati e redatto ai sensi dell art e ss. c.c. e sulla base della situazione patrimoniale al il tutto approvato dai cda delle suddette società e allegato alla presente quale parte integrante sostanziale sub A); - Di approvare il testo dello statuto della società derivante dalla fusione allegato sub B) - Di autorizzare il presidente o suo delegato all espletamento degli adempimenti necessari e di tutti gli atti inerenti e conseguenti, incluso l intervento nell assemblea dei soci di STAI, per dare integrale attuazione ed esecuzione in nome e per conto di questa amministrazione alla presente deliberazione. Indi stante l urgenza di attuazione, con separata votazione con il seguente esito proclamato dal Presidente: presenti e votanti: n. 13 di cui n. 9 di maggioranza e n. 4 di minoranza per un totale di n. 22 voti attributi

4 favorevoli: n. 19 (Gruppi: PD- Indipendenti, Progetto Civico ) contrari: n. 3 (Gruppi: La Tua Castel Guelfo, Gente in Comune, Il Tuo Comune) astenuti: / Delibera inoltre Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della rt. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. (il verbale degli interventi è riportato in allegato all originale della presente trascritto così come registrato su supporto informatico)

5 Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA F.to MANCA DANIELE IL SEGRETARIO DIRETTORE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: è pubblicata all'albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2016 al 27/05/2016 Imola, lì 12/05/2016 IL SEGRETARIO DIRETTORE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA che la presente deliberazione: è immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 Imola, lì 12/05/2016 IL SEGRETARIO DIRETTORE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA Copia conforme all'originale. Imola, lì 12/05/2016 IL SEGRETARIO DIRETTORE Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

6 Allegato alla delibera n. 15 del 06/05/2016 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA X ASSEMBLEA OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DI SOCIETA' DI AREA TERRE DI FAENZA SOC. CONS. A R.L. IN SOCIETA' TURISMO AREA IMOLESE SOC. CONS. A R.L. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000) (X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. ( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni: Imola, 06/05/2016 IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000) (X) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica. ( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. ( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni: Imola, 06/05/2016 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO F.to GUALANDI BRUNA

7 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 15 DEL 06/05/2016 SOCIETA TURISMO AREA IMOLESE Soc.Cons. a r.l. Con sede legale in Imola (BO), Via Boccaccio n. 27 Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro Imprese di Bologna: Partita IVA REA n. BO Capitale Sociale Euro ,00, i.v.. **** SOCIETA DI AREA TERRE DI FAENZA Soc.Cons. a r.l. Con sede legale in Riolo Terme (RA), Via G. Matteotti n. 40 Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna: Partita IVA REA n. RA Capitale Sociale Euro ,00 i.v. * * * * * * PROGETTO UNITARIO DI FUSIONE redatto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt ter * * * * * * Il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA TURISMO AREA IMOLESE Soc.Cons. a r.l. (di seguito Incorporante) con sede in Imola (BO), Via Boccaccio n. 27, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro Imprese di Bologna: ed il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA DI AREA TERRE DI FAENZA Soc.Cons. a r.l. (di seguito Incorporanda), con sede legale in Riolo Terme (RA), Via G. Matteotti n. 40, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna: , congiuntamente di seguito definite le Parti premesso - che le Parti operano nello stesso settore economico, in quanto svolgono attività di promozione e sviluppo delle potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano, 1

8 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 15 DEL 06/05/ che le Parti hanno dato vita ad un progetto di fusione per incorporazione di SOCIETA DI AREA TERRE DI FAENZA Soc.Cons. a r.l. in SOCIETA TURISMO AREA IMOLESE Soc.Cons. a r.l., - che la progettata fusione risulta idonea a realizzare un processo di integrazione volto ad incrementare e migliorare i servizi resi ai consorziati, nonché rendere più efficiente, a livello territoriale, il complesso aziendale esito dell integrazione, realizzando al contempo maggiori economie di costo; - che la progettata fusione per incorporazione determinerà l estinzione della Incorporanda; tutto ciò premesso e considerato hanno redatto e predisposto, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali redatte alla data del 31/12/2015, il seguente progetto unitario (di seguito anche il Progetto ) di fusione, redatto ai sensi dell articolo 2501-ter, per il deposito presso il Registro delle Imprese competente per ciascuna società, che espone: 1) TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETA PARTECIPANTI ALLA FUSIONE Società incorporante SOCIETA TURISMO AREA IMOLESE Soc.Cons. a r.l., con sede legale in Imola (BO), Via Boccaccio n. 27, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro Imprese di Bologna: , Partita IVA REA n. BO , Capitale Sociale Euro ,00 i.v., indirizzo PEC: STAI.IMOLA@PEC.; Società incorporanda 2

9 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 15 DEL 06/05/2016 SOCIETA DI AREA TERRE DI FAENZA Soc.Cons. a r.l., Con sede legale in Riolo Terme (RA), Via G. Matteotti n. 40, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna: , Partita IVA REA n. RA , Capitale Sociale versato Euro ,00 i.v., indirizzo PEC: SDA.TERREDIFAENZA@PEC.FASTMAIL.IT; 2) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA INCORPORANTE La Fusione avverrà mediante incorporazione di SOCIETA DI AREA TERRE DI FAENZA Soc.Cons. a r.l. in SOCIETA TURISMO AREA IMOLESE Soc.Cons. a r.l.. La società risultante dalla fusione avrà la seguente denominazione: IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY Società Consortile a r.l., in breve IF Società Consortile a r.l. con sede in Imola (BO), Via Fratelli Rosselli n. 2, e adotterà il testo di Statuto Sociale che viene depositato unitamente al Progetto (allegato A). 3) RAPPORTI DI CAMBIO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE. EFFETTI SUI PATRIMONI NETTI CONTABILI Gli Amministratori delle società interessate all operazione di fusione sono pervenuti di comune accordo alla determinazione del rapporto di cambio di quote della società Incorporanda in quote della società Incorporante. I valori economici delle due società, di Euro ,66 (Incorporanda) ed Euro ,19 (Incorporante), sono inferiori ai rispettivi Capitali Sociali che ammontano ad Euro ,00 (Incorporanda) ed Euro ,00 (Incorporante). Ai soci della società Incorporanda verranno quindi assegnate quote di nuova emissione nella società Incorporante IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY Società Consortile a r.l., per complessivi Euro ,66, secondo un rapporto di cambio pari a n. 1,00, in quanto tale aumento corrisponde al patrimonio netto di fusione di competenza dei soci dell Incororanda. 3

10 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 15 DEL 06/05/2016 In particolare, considerati i valori economici delle due società, risulta che, sul nuovo capitale sociale pari ad Euro ,85, il peso della società Incorporanda è pari al 43,03% del capitale delle società fuse ed il peso della società Incorporante è pari al 56,97% dello stesso. Non sono previsti conguagli in denaro. 4) DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE Gli effetti della Fusione, ai sensi dell art bis, comma 2, del codice civile, decorreranno dal giorno in cui verrà effettuata l ultima delle iscrizioni dell atto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese ovvero da una data successiva stabilita in sede di atto di fusione. Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Incorporanda saranno imputate al bilancio della Incorporante a decorrere dal primo giorno dell anno in cui avrà efficacia la Fusione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali, ai sensi dell art. 172, comma 9, del del DPR n. 917/ ) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI Non sussistono categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato né esistono possessori di titoli diversi dalle azioni. 6) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA PARTECIPANTI ALLA FUSIONE Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione. * * * * * * 4

11 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 15 DEL 06/05/2016 Ai sensi dell art septies del Codice Civile vengono depositati presso le sedi delle società partecipanti alla fusione, in data odierna, il presente Progetto di Fusione, la Relazione indicata nell art quinquies, le situazioni patrimoniali redatte con riferimento alla data del 31/12/2015, unitamente ai bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014. * * * * * * 4 aprile 2016 p.. SOCIETA TURISMO AREA IMOLESE Soc.Cons. a r.l. Il Presidente e legale rappresentante 4 aprile 2016 p. SOCIETA DI AREA TERRE DI FAENZA Soc.Cons. a r.l Il Presidente e legale rappresentante Allegati Allegato A): Statuto di IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY Società Consortile a r.l.; 5

12 S T A T U T O DELLA SOCIETÀ IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in breve IF SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Costituzione 1.1 E' costituita una Società Consortile ai sensi dell'art ter del c.c. nella forma di responsabilità limitata con la denominazione: IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in breve IF SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA. ART. 2 Sede Sociale 2.1 La Società ha sede legale in Imola (BO). 2.2 Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dello statuto e potrà essere deliberato dall'organo amministrativo; l'organo amministrativo, inoltre, potrà istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; spetta, invece, ai soci decidere, con le maggioranze previste per le modifiche all'atto costitutivo, il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello precedentemente indicato ovvero decidere in

13 merito all'istituzione di sedi secondarie. ART. 3 Durata 3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea dei soci. ART. 4 Oggetto sociale 4.1 La società si propone di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci, attraverso: a) la promozione di un offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti del perimetro territoriale dei soci consorziati e l individuazione e lo sviluppo di nuovi mercati; b) lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione; c) l attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici, ambientali del territorio; d) la realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e diffondere la conoscenza del territorio. Ciò, attraverso l individuazione di un marchio di immagine coordinata del territorio, l attuazione di

14 campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promocommercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche; e) la realizzazione di iniziative atte a promuovere la nascita e lo sviluppo di categorie di operatori turistici (agriturismo, bed & breakfast, ristoranti, artigiani, etc.); f) la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all informazione, promozione e commercializzazione turistica; g) la definizione, nel rispetto delle finalità anzidette, di un disciplinare di gestione della costituita Società; h) l attuazione di ogni altra attività ed iniziativa in grado di concorrere a realizzare la promozione e la promo commercializzazione dell offerta turistica del territorio; i) l attuazione di uno sviluppo turistico che tenga conto delle implicazioni connesse ai temi della cultura, dell'ambiente, dello sport, della cooperazione, nelle attività economiche complessivamente intese, della solidarietà internazionale, curando la vendita per conto dei soci, persone giuridiche o fisiche che siano, dei loro prodotti e servizi, compiendo le necessarie operazioni di promozione commerciale, industriale e finanziaria e curando la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali di

15 settore per conto proprio o per conto dei soci. 4.2 La società potrà compiere tutte le operazioni strumentali per il migliore svolgimento di ciascuna delle attività di cui sopra. 4.3 La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società od enti finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, a mero scopo di investimento e non di collocamento e nel rispetto della vigente legislazione speciale in materia, o connesse al raggiungimento degli scopi sociali. 4.4 La società potrà prestare fideiussioni od altre garanzie equivalenti solo in via occasionale limitatamente ad operazioni inerenti l'oggetto sociale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 4.5 Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività: - la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione; - lo svolgimento di attività di credito al consumo sia nei confronti del pubblico che nei confronti dei propri soci, così come previste dalla Legge 5 luglio 1991 n. 197; - l'attività di intermediazione immobiliare ex legge 3 febbraio 1989 n I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, o a titolo di finanziamento che si considerano infruttiferi, salvo diversa

16 pattuizione scritta, con obbligo di rimborso nei limiti e con i criteri e le condizioni consentite dalle disposizioni normative in materia applicabili, in particolare della Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) del 3 marzo 1994, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dalle istruzioni della Banca d'italia in materia di raccolta di risparmio da soggetti diversi dalle Banche. Il trattamento di tali somme ai soli fini fiscali, sarà regolato dall articolo 46, primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. 4.7 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. 4.8 La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci. 4.9 La società può emettere titoli di debito nel rispetto

17 delle vigenti normative e fatto salvo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dai soci a maggioranza assoluta degli stessi, i quali stabiliranno le condizioni relative. Titolo II - CAPITALE SOCIALE, QUOTE SOCIALI ART. 5 Capitale Sociale 5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro ,85. Eventuali aumenti di capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. 5.2 L'assemblea potrà deliberare annualmente, a carico dei soci, la prestazione di contributi in danaro, qualora necessaria per la realizzazione dei programmi di attività della società e per il conseguimento degli scopi sociali. Tale deliberazione dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta del capitale sociale. 5.3 Nell ambito del capitale sociale, in conformità dell art. 41, c. 1, della L.R. n. 32/1988, è garantita la prevalenza della partecipazione dei soci privati. ART. 6 Soci 6.1 Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di gestione di stabilimenti termali, attività di ristorazione, alberghiere, e strutture ricettive in genere, sportive, ricreative o commerciali, le rispettive

18 associazioni rappresentative, le banche e le imprese che svolgono attività economiche connesse al turismo in genere nonché gli Enti Pubblici, anche in forma associata o consorziata, con competenza sul territorio di riferimento. Possono essere soci pure le associazioni volontaristiche abilitate alla promozione del turismo locale come, ad esempio, le Associazioni Pro-Loco. ART. 7 Procedura di ammissione Soci 7.1 Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, intenda essere ammesso alla società, deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: a) dati anagrafici o ragione sociale, domicilio o sede; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) le quote di partecipazione che intende sottoscrivere; d) l'impegno a sottoscrivere il Regolamento interno se deliberato; e) di essere a piena conoscenza del presente statuto sociale e delle deliberazioni già adottate dalla società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità. 7.2 Se la domanda proviene da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della delibera dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

19 7.3 Il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica della corrispondenza dei requisiti e, nel caso di riscontro positivo, nei limiti dell'ultimo aumento di capitale sociale non ancora interamente sottoscritto, accoglie la domanda e procede a dare immediata comunicazione all'interessato. Nel caso di completa sottoscrizione del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione procede a dare comunicazione diretta all'interessato della eventuale disponibilità di uno o più soci di cedere quote, salvo esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci. In tale ipotesi la cessione e quindi l'ingresso del nuovo socio ha luogo secondo le modalità di cui all'art 11. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni dinanzi precisate il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea idoneo aumento di capitale sociale quale presupposto per l'ammissione dei nuovi soci. 7.4 Nel caso in cui il numero delle richieste superi quello delle quote disponibili, il Consiglio di Amministrazione effettuerà l'assegnazione mediante sorteggio. ART. 8 Oneri nuovi soci 8.1 Il socio ammesso deve versare, oltre alla quota sociale sottoscritta, il contributo eventualmente deliberato dall'assemblea medesima ai sensi del precedente art Il termine per il versamento del contributo, qualora dovuto, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione col

20 provvedimento di ammissione. 8.3 Nel caso di mancato pagamento della quota ovvero di mancato versamento del contributo annuale deliberato ai sensi del precedente art. 5.2, nei termini prescritti, al socio moroso si applica il procedimento di esclusione di cui al successivo art. 10 del presente statuto. ART. 9 Recesso 9.1 Oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l ammissione. 9.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R.ovvero posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data in cui si sono verificati i presupposti del recesso a norma di quanto previsto all art Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra. 9.4 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente,

21 per individuare concordemente un terzo acquirente. Se le richieste sono superiori alla quota per le quali viene esercitato il diritto di recesso, questa verrà assegnata ai richiedenti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Nel caso in cui non sia possibile la cessione totale o parziale della quota per la quale è stato esercitato il diritto di recesso, il rimborso dovrà avvenire con riserve disponibili o in mancanza con corrispondente riduzione del capitale sociale. La determinazione del valore della quota del socio receduto sarà pari alla quota proporzionalmente a questi spettante del patrimonio netto contabile della società quale risultante dall ultimo bilancio approvato. ART. 10 Esclusione Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, l Assemblea delibera l esclusione del socio - che abbia perduto i requisiti per l ammissione senza essersi avvalso della facoltà di recesso di cui all art. 9; - che sia venuto a trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo Può inoltre essere escluso il socio, con deliberazione dell Assemblea, qualora: - non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

22 - senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la società; - svolga attività in contrasto con quella della società; - ricorrano le condizioni per far luogo all esclusione, ai sensi del precedente art L'esclusione viene proposta dal Consiglio di Amministrazione e deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta La deliberazione di esclusione deve essere notificata immediatamente, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta la decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace In caso di esclusione il socio non ha diritto al rimborso della quota sociale e la quota del medesimo si accresce proporzionalmente agli altri soci. ART. 11 Trasferimento quote sociali

23 11.1 Ai fini del presente articolo, nella dizione "trasferimento" si intende compreso ogni trasferimento per atto tra vivi a qualunque titolo, anche gratuito, o per permuta o conferimento, della proprietà delle quote, o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse Il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità qui di seguito specificate: a) il socio che intende alienare tutta o parte della propria quota deve offrire la stessa in prelazione a tutti gli altri soci: a tal fine dovrà comunicare l'intenzione di alienare corredata del prezzo o nel caso di cessione gratuita o di cessione contro il corrispettivo di beni diversi dal denaro corredata del valore, e di tutte le altre modalità al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale la dovrà comunicare agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo raccomandata A.R., e- mail, fax o comunque qualsiasi altro mezzo di comunicazione, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La prelazione dovrà essere esercitata dagli altri soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso detto termine, in assenza di richiesta di prelazione, il socio che intende alienare la propria quota è libero di cederla a chi riterrà più opportuno, purché rientri nelle

24 condizioni di cui all'art. 6 del presente statuto; b) il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale; c) ove taluno dei soci rinunci al diritto di prelazione o non eserciti nel termine sopraddetto in tutto o in parte il diritto di prelazione tale diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo, in via proporzionale tra loro; d) qualora vi siano uno o più soci disposti a cedere le loro quote e nessuno degli altri intenda esercitare il diritto di prelazione, di cui al presente statuto, ovvero qualora la prelazione sia esercitata solo parzialmente, la cessione e conseguentemente l'ingresso del nuovo socio ha luogo secondo le modalità concordate fra il/i cedente/i ed il subentrante, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 6 e In caso di trasferimento a qualunque titolo della propria impresa, il socio dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, offrendo in prelazione la quota ai soci rimanenti. Entro un mese dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare il socio o i soci che hanno interesse ad esercitare la prelazione, come sopra precisato. In mancanza di esercizio del diritto di prelazione e nello stesso termine di cui al paragrafo che precede, il consiglio

25 valuterà, secondo i criteri stabiliti per l'ammissione di nuovi soci l'ammissione o l'esclusione dal Consorzio dell'acquirente della impresa Le decisioni relative alla esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento dell'impresa, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dalla decisione. Titolo III - ORGANI ART. 12 Organi sociali Sono organi della società: - l'assemblea dei soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - l Organo di controllo, se nominato per legge o per volontà dell'assemblea. ART. 13 Decisioni dei soci 13.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

26 a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina degli amministratori; c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell organo di controllo o del revisore; d) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art c.c.; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 4 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) gli indirizzi generali dell'attività della società; g) la riduzione del capitale per perdite di cui all'art 2482 bis c.c.; h) l'emissione di titoli di debito; i) la determinazione dei contributi di cui all'art 5.2; l) la delibera di scioglimento della società e la nomina dei liquidatori. ART. 14 Assemblea dei soci 14.1 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano La convocazione dell'assemblea, a cura del Consiglio di Amministrazione, è fatta mediante lettera raccomandata, fax, o posta elettronica certificata, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio

27 risultante dal Registro Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà prevedere una seconda convocazione qualora la prima andasse deserta indicandone il luogo, il giorno e l'ora. Qualora il giorno della seconda convocazione non sia indicato nell'avviso e nel caso in cui andasse deserta la prima convocazione, l'assemblea deve essere convocata a norma dell'art. 2369, comma 2, c.c.. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri d) e e) dell'art del presente statuto, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni concernenti i contributi in denaro di cui all'art 5.2, sono approvate con la maggioranza assoluta del capitale sociale. Ai fini del presente procedimento, l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea;

28 14.5 Per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi del capitale sociale In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, l organo di controllo, se nominato, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, l organo di controllo sono stati informati della riunione. ART. 15 Convocazione Assemblea 15.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea ogni volta che lo riterrà opportuno per la gestione sociale e qualora sia richiesto dalla legge L'assemblea dovrà essere inoltre convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale oppure dall organo di controllo, se nominato L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora lo

29 richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto sociale, ai sensi dell'art 2478 bis c.c., accertate dall'organo amministrativo con deliberazione presa prima della scadenza del termine ordinario, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ART. 16 Diritto d'intervento e di voto 16.1 Hanno diritto di intervenire i soci che, alla data dell'assemblea, risultino iscritti nel Registro Imprese. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta anche da persona non socia e la relativa documentazione è conservata dalla società Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. ART. 17 Presidenza dell'assemblea 17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

30 Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento da ciascun vice-presidente in ordine di età o in mancanza di essi da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati della votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal Presidente e, dal Segretario od eventualmente dal notaio. ART. 18 Verbali assemblea 18.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci le loro dichiarazioni. ART. 19 Impugnazioni 19.1 Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge. Titolo IV AMMINISTRAZIONE ART. 20 Consiglio di Amministrazione 20.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, anche non soci, nominati dall'assemblea; essi durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

31 relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Nel caso che vi siano cessazioni di amministratori nel corso del mandato per qualsiasi titolo, purché permanga la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, potranno essere nominati in sostituzione per cooptazione altri amministratori con delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art C.C.. Gli amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla prima assemblea che si terrà Il Consiglio nomina, nel proprio seno, il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti e può anche nominare, sempre al suo interno, uno o più amministratori delegati ai sensi dell'art. 21.2, nonché un Comitato Esecutivo, al quale può delegare le proprie attribuzioni delimitando il limite e stabilendo i contenuti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate all'art 2475 ultimo comma e quelle di cui all'art 2482 bis e 2482 ter c.c Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da tre consiglieri ovvero dall'organo di Controllo se nominato Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-

32 Presidente. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera ovvero posta elettronica certificata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telefax o comunicazione telefonica, telegramma od , almeno un giorno prima a ciascun amministratore ed all'organo di Controllo se nominato Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito registro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario, nominato dal consiglio anche tra non soci Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte unicamente con il metodo collegiale. ART. 21 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 21.1 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società consortile, pertanto esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano ad altri organi societari.

33 21.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri a determinati amministratori stabilendo se questi possono essere espletati congiuntamente o disgiuntamente. ART. 22 Rappresentanza della Società 22.1 La rappresentanza anche giudiziale della società è attribuita al Presidente ed al Vice-Presidente o ai Vice- Presidenti e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori. ART. 23 Organo di controllo Qualora se ne ravvisi la necessità o sia necessario ai sensi di legge, è nominato dall'assemblea ordinaria l'organo di controllo o il revisore ai sensi dell'art del Codice Civile. Titolo V - CONTROLLO DEI SOCI ART. 24 Diritto di controllo 24.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, a proprie spese, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Titolo VI - BILANCIO ED UTILI ART. 25 Bilancio

34 25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale. ART. 26 Utili 26.1 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati: a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria; b) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini consortili determinati dall'assemblea Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società. Titolo VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ART. 27 Liquidazione 27.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori Salvo che nei casi di cui all'art 2484, 1 comma nn. 2) 4) e 6) non abbia già provveduto l'assemblea, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci

35 perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. ART. 28 Revoca di liquidazione 28.1 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 9 del presente statuto La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della

36 società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso. ART. 29 Clausola compromissoria 29.1 Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto saranno sottoposte preliminarmente al procedimento di mediazione. Qualora la conciliazione non sia esperita o non dia esiti positivi le stesse saranno risolte in via definitiva da un arbitro che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del luogo ove la società ha sede L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano Sede dell'arbitrato sarà quella della società. Titolo VIII - COMPETENZA GIUDIZIARIA ART. 30 Foro competente 30.1 Per tutte le controversie che non possono essere demandate all'arbitro, l'autorità giudiziaria competente è il Foro di Bologna. Titolo IX - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 31 Disposizioni finali 31.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

37 ART. 32 Regolamento interno 32.1 Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà disciplinato da un apposito regolamento interno, se deliberato, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea dei soci Il regolamento andrà in vigore quando sarà compilato dal Consiglio di Amministrazione, ma dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione della prima assemblea ordinaria dei soci, la quale potrà anche apportarvi le modifiche del caso.

38 BILANCI COMPARATI AL 31/12/2015 TERRE DI FAENZA STAI BILANCIO CONTABILE RETTIFICATO RETTIFICATO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.400, , costi R&S e pubblicità , ,30 - f.do costi R&S e pubblicità , ,30 - RETTIFICA - - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.234, , , ,14 impianti macchinari 6.431, , , ,00 f.do impianti macchinari , , , ,00 attrezzature ind.li commerciali 9.287, , , ,00 f.do attrezzature ind.li commerciali , , , ,00 altri beni , , , ,66 f.do altri beni , , , ,52 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 986,50 986, , ,68 partecipazioni , ,00 depositi cauzionali 986,50 986,50 46,68 46,68 RIMANENZE FINALI 905,00 905,00 495,00 495, CLIENTI CREDITI FT.EMESSE , , , ,23 clienti , , , ,27 clienti ft. da emettere , , , ,50 contributi progetti da incassare , ,29 - fondo svalutazione crediti tassato , ,61 - fondo svalutazione crediti dedotto , ,53 - RETTIFICA CLIENTI FT.DA EMETTERE ,54 RETTIFICA CONTRIBUTI PROGETTI - - RETTIFICA CLIENTI - - SOCI C/CONTRIBUTI , , soci c/contributi da incassare , ,57 - f.do svalutazione crediti diversi , ,00 - RETTIFICA - - CREDITI TRIBUTARI , , , ,61 erario c/irap acconto 2.654, , , ,52 erario c/ires 703,99 703, erario c/iva comnpensazione , , erario c/iva 3.996, , , ,42 erario c/ra int att. 0,68 0,68 1,14 1,14 altri crediti vs erario 9.814, ,28 58,52 58,52 erario c/ritenute , ,01 credito ires anticipata , ,72 - erario c/rimborsi 1.228, , ALTRI CREDITI , ,97 nc da ricevere crediti diversi , ,97 LIQUIDITA' , , , ,63 CASSA 509,49 509, , ,64 BANCA , , , ,99 RATEI e RISCONTI ATTIVI 839,54 839,54 763,34 763, TOTALE ATTIVITA' , , , , F.DO TFR , , , ,35 BANCHE , , MUTUI , , BANCA FORNITORI , , , ,42 debiti vs fornitori , , , ,05 fatture da ricevere , , , ,37 RETTIFICA - - DEBITI TRIBUTARI , , , ,17 erario c/rit dipendenti , ,11 r.acconto 5.400, , , ,25 erario c/ires 8.919, , , ,00 erario c/irap , ,00 erario c/iva imposte sostitutive ,13 74,13 sindacati c/ritenute 35,17 35,17 33,68 33,68 DEBITI VS DIPENDENTI 9.565, , , ,01 DEBITI ISTITUTI PREVID , , , ,93 STIPENDI DA LIQUIDARE 4.381, , , ,08 DEBITI DIVERSI , , RATEI PASSIVI , , , , TOTALE PASSIVITA' , , , , TERRE DI FAENZA STAI BILANCIO CONTABILE RETTIFICATO BUZ BILANCIO CONTABILE RETTIFICATO BUZ CAPITALE SOCIALE , , , ,00 RISERVE 455,99 455, RISULTATO ES.PRECEDENTI , ,36 RISULTATO , ,33 571, ,45 TOTALE PN , , , ,19 TOTALE RETTIFICHE PATRIMONIALI ,54 CAPITALE SOCIALE , , , ,19 RISERVE 455,99 455, RISULTATO ES.PRECEDENTI , ,36 RISULTATO , ,33 571, ,45 g/c da capitale , , , , , , , ,19

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