DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA PARTE DI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA PARTE DI"

Transcript

1 DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA PARTE DI SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI ESENTI Sommario: 1. Il comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del 2 novembre Interpretazione (errata) della normativa e della giurisprudenza comunitaria 3. Art. 13 della VI Direttiva comunitaria del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, sentenza della Corte di giustizia C-45/95 del 25 giugno 1997 e adeguamento della normativa nazionale 4. La più avveduta giurisprudenza di merito. 1. IL COMUNICATO STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 2 NOVEMBRE 2005 L Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 2 novembre 2005 ha fornito chiarimenti su un pericoloso fenomeno di depistaggio, giuridico e mediatico, recentemente verificatosi in materia di detrazione dell Iva sugli acquisti di beni e servizi da parte di soggetti che effettuano operazioni esenti, in particolare nel caso di aziende ospedaliere e case di cura. L Agenzia ha dunque ribadito che: - in merito alla sentenza n. C-45/95 con la quale si contestava all Italia di non aver applicato l esenzione nella rivendita dei beni la cui Iva non è stata detratta all atto dell acquisto, con la modifica, mediante l introduzione del numero 27 quinquies, dell art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, l Italia si è adeguata alla decisione dei giudici comunitari; - la Corte di cassazione, su tale questione, non ha mai emesso sentenze contrarie all Amministrazione Finanziaria; è stata in proposito citata in modo del tutto errata la sentenza n /05 1 con cui la Corte Suprema non ha affrontato il problema della detrazione a fronte di operazioni esenti, ma la questione del mancato riconoscimento della detrazione Iva a fronte di operazioni sia esenti che non imponibili; - quanto, infine, alla presunta acquiescenza dell Amministrazione Finanziaria ad alcune sentenze delle commissioni di merito che hanno concluso in senso opposto, l Agenzia (e l Avvocatura di Stato) ha sempre indicato l obbligo di prosecuzione delle liti e la necessità di impugnare queste eventuali determinazioni giurisprudenziali. 2. INTERPRETAZIONE (ERRATA) DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA La necessità per l Agenzia delle Entrate di ricorrere ad un perentorio comunicato stampa quale quello sopra riportato è stata dovuta al fatto che in questi ultimi tempi si sono moltiplicate le istanze di rimborso IVA di soggetti che, richiamandosi alla VI Direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio , art. 13, affermano che tale normativa prevede non solo l esenzione per le prestazioni di servizi rese dalle case di riposo, enti assistenziali, ospedalieri ecc., ma anche, nella parte B), alla lettera c) dello stesso articolo, ulteriori esenzioni per le forniture di beni destinati esclusivamente ad un attività esentata. Ad avviso dei richiedenti quindi lo spirito della direttiva sarebbe quello della esenzione delle prestazioni che vengono rese nell esercizio dell attività delle case di riposo, compresa l esenzione sulle forniture di beni destinati all esercizio delle stesse attività. Sempre ad avviso dei richiedenti tali disposizioni comunitarie non sarebbero state recepite dal legislatore italiano, tanto è vero che lo Stato italiano risulterebbe inadempiente e per questo motivo sarebbe stato condannato dalla Corte di giustizia CEE con sentenza del 25 giugno Essendo dunque le norme comunitarie sufficientemente chiare e precise, si imporrebbe, a loro avviso, la disapplicazione della contrastante normativa nazionale. 1 In Servizio di documentazione e economica e tributaria. 2 In Servizio di documentazione e economica e tributaria. 3 In Servizio di documentazione e economica e tributaria. 1

2 Per tali motivi, avendo pagato dunque all Erario IVA cui non sarebbero stati tenuta in base al diritto comunitario, viene richiesto il rimborso dell IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati senza possibilità di recupero. Tali soggetti vorrebbero dunque semplicemente realizzare il sogno di ogni contribuente che opera nei settori dell'esenzione, quello cioè di poter comprare tutto senza pagare l'imposta sul valore aggiunto. Ma tali soggetti non hanno capito che, se da una parte, essi, laddove dovessero cedere beni ad altro soggetto esente, potranno essere interessati dalla disposizione in esame, non lo saranno invece di certo coloro che a tali soggetti esenti vendono e per i quali (salvo eccezioni), non si realizza la condizione di non avere diritto alla deduzione". 3. ART. 13 DELLA VI DIRETTIVA COMUNITARIA DEL 17 MAGGIO 1977, N. 77/388/CEE, SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA C-45/95 DEL 25 GIUGNO 1997 E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE Tali richieste non solo sono dunque del tutto infondate, ma si basano su vere e proprie aberrazioni giuridiche, spesso al limite della lite temeraria. Le azioni di tali soggetti infatti sono impostate su uno stravolgimento del disposto della normativa nazionale e comunitaria e su un camuffamento delle reali disposizioni enunciate dalle stesse sentenze della Corte di Giustizia. E necessario dunque fare chiarezza su come stanno veramente le cose. Con il D.lgs. 2 settembre 1997, n. 313 sono state formulate le disposizioni che dichiarano esenti da Iva la rivendita di beni acquistati con imposta totalmente indetraibile. In particolare il n. 27-quinquies) dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, proprio per adempiere all'obbligo imposto dalla Corte di giustizia con sentenza C-45/95 del 25 giugno 1997, ha adeguato le norme interne a quelle della VI Direttiva comunitaria. Paradossalmente tali disposizioni di adeguamento vengono però oggi invocate per cercare di sovvertire principi basilari del tributo IVA, visto che a quanti effettuano operazioni esenti, si vuole in sostanza riconoscere lo stesso trattamento di totale detassazione che compete invece solo agli esportatori ed ai soggetti ad essi assimilati. Ma in realtà ciò non è assolutamente possibile. In presenza di attività esenti non può essere riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta assolta, per rivalsa, sugli acquisti di beni afferenti lo svolgimento di attività anch esse esenti. Sono infatti le stesse norme comunitarie che negano in modo assoluto il diritto alla detrazione dell'imposta a monte". L'art. 13 della VI Direttiva comunitaria del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE enumera dunque le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che gli Stati membri debbono esentare dall'iva nei loro ordinamenti interni. La citata Sezione B, lettera c) dell art. 13 della suddetta Direttiva afferma dunque semplicemente che gli Stati membri debbono prevedere al loro interno l'esenzione dall'iva per le rivendite di beni per i quali il cedente, in occasione del loro acquisto, non ha detratto la relativa imposta, o perché i beni stessi erano inizialmente destinati ad un'attività esente, oppure perché colpiti da indetraibilità oggettiva dell'iva. Vero è che, prima dell'emanazione del D.lgs. n. 313 del 1997, la legislazione nazionale aveva recepito le citate disposizioni solo parzialmente ed in modo non del tutto conforme alla VI Direttiva. L'intassabilità delle cessioni era infatti prevista solo a favore dei beni per i quali era stabilita l'indetraibilità oggettiva dell'imposta, ai sensi dell'ex art. 19, comma 2 (ora art. 19-bis1), del D.P.R. n. 633 del 1972; nessuna norma era stata invece introdotta per le cessioni di beni per i quali l'indetraibilità dell'imposta derivava dall'attività esente svolta dal soggetto acquirente-rivenditore. Per la rivendita dei beni esclusi oggettivamente dalla detrazione la norma nazionale prevedeva inoltre l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta [ex art. 2, comma 3, lettera h), del D.P.R. n. 633 del 1972] e non l'esenzione. 2

3 Per tali motivi, con sentenza C-45/95 del 25 giugno 1997, la Corte dichiarava la Repubblica italiana obbligata a recepire nel proprio ordinamento le norme in questione. Con l'emanazione del D.lgs. n. 313 del 1997, l'italia ha quindi provveduto ad adeguare la normativa del D.P.R. n. 633 del 1972 a quella prevista dall'art. 13, Sezione B), lettera c), della VI Direttiva, stabilendo un trattamento di esenzione per la cessione di tutti i beni privi del diritto a detrazione. È stato quindi inserito all'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 il n. 27-quinquies), con il quale sono state ricomprese tra le esenzioni tutte le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2". Alla luce di quanto sopra esposto, non può dunque sussistere più alcun dubbio che l'esenzione dall'iva prevista dalla più volte citata disposizione dell'art. 13, Sezione B, lettera c), della VI Direttiva, trasfusa nel nostro ordinamento al n. 27-quinquies dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, si riferisce soltanto alle rivendite di beni per i quali non è stata operata alcuna detrazione dell'imposta a monte e non certo alle cessioni di beni effettuate nei confronti di chi svolge attività esenti. La Direttiva, possiamo concludere, non consente l'esenzione della cessione del bene alla struttura sanitaria effettuata da un soggetto che opera detraendo l'imposta a monte (come avviene abitualmente nel caso di tutti i fornitori), ma prevede che debba essere esente la cessione del bene effettuata dalla struttura sanitaria o da chiunque non abbia potuto detrarre l'imposta assolta a monte, quando il bene ceduto è destinato esclusivamente ad una attività esentata. 4. LA PIÙ AVVEDUTA GIURISPRUDENZA DI MERITO Dopo l'indicato adeguamento normativo, era lecito insomma attendersi che le incertezze manifestatesi in passato sull'interpretazione dell'art.13, Sezione B), lettera c), fossero definitivamente superate. Ma così evidentemente non è. Secondo la tesi artatamente diffusa (e in certe Commissioni di merito incredibilmente accolta) infatti, gli acquisti effettuati non dovevano essere assoggettati ad Iva e ciò proprio in forza dell'art. 13, Sezione B, lettera c), della VI Direttiva comunitaria, il quale esenterebbe da imposta, non le rivendite di beni per i quali non spetta la detrazione, ma tutte le cessioni di beni poste in essere nei confronti di chi svolge attività esenti da Iva. L'interpretazione che viene data alla disposizione di cui all'art. 13, Sezione B, lettera c), della VI Direttiva (oltre a non corrispondere assolutamente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia) è però paradossale e, sotto alcuni profili, appare addirittura aberrante! Dal semplice esame della norma emerge infatti, come visto, la logica conclusione che l'esenzione in parola si riferisce ai soggetti esenti quando rivendono beni per i quali non hanno operato alcuna detrazione e non invece ai loro fornitori i quali (salvo casi eccezionali), svolgendo un'attività imponibile, la detrazione dell'imposta relativa ai beni ceduti ai settori esenti l'hanno certamente operata. Comunque, per fortuna, non tutte le Commissioni di merito interpellate sulla questione in esame sono cadute nel tranello dei ricorrenti. Tale giurisprudenza più avveduta (v. CTR Toscana n. 20 del 18 ottobre 2004 e CTR Toscana n. 41 del 1 ottobre 2005) ha comunque risolto la questione in via pregiudiziale, sulla base di una evidente carenza di legittimazione attiva del soggetto acquirente che intende far valere la non debenza dell'imposta pagata o dovuta per rivalsa. In conformità alla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n del 10 giugno 1998, è stato infatti giustamente evidenziato come il D.P.R. n. 633 del 1972 dispone che l'iva è dovuta dal cedente, il quale è quindi il contribuente di diritto; il cedente deve quindi rivalersi sul cessionario, il quale è il contribuente di fatto. L'operazione imponibile cioè dà luogo a tre distinti rapporti: uno tra il cedente e l'amministrazione finanziaria, uno tra il cessionario e l'amministrazione Finanziaria e uno tra il cedente e il cessionario. 3

4 Per effetto di quanto sopra, secondo la Corte le tre azioni sono autonome e quindi non interferiscono tra loro, con la conseguenza che l'amministrazione non potrebbe opporre al cedente che agisca per il rimborso il fatto che costui si sia rivalso sul cessionario; che il cedente non potrebbe opporre al cessionario che agisca in restituzione il fatto che esso (cedente) abbia pagato l'imposta all'amministrazione; che il cessionario non potrebbe opporre all'amministrazione che escluda la detrazione né il fatto che lui abbia pagato in via di rivalsa ai cedente né il fatto che costui abbia pagato l'imposta. La sentenza n del 19 febbraio 2004 della Sezione tributaria della Corte di cassazione 4 ha infine definitivamente ribadito che nel sistema dell'iva, soggetto passivo del tributo, e quindi legittimato a richiederne il rimborso, ove il pagamento non sia dovuto, è - ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del il cedente del bene o il prestatore del servizio, non già il cessionario od il committente, i quali ultimi, quali semplici soggetti d'iva, cioè soggetti solo economicamente incisi e consumatori finali, rimangono estranei al rapporto con l'amministrazione finanziaria". La evidente carenza di legittimazione attiva deriva dunque da due differenti ordini di ragioni: a) sulla base della corretta lettura dell art. 13, parte B, lett. c) della VI Direttiva Cee ai ricorrenti in questi casi non spetta alcun rimborso, in quanto, per la stessa ratio della Direttiva essi rivestono la figura di consumatori finali e definitivi; b) nel sistema dell IVA il soggetto passivo del tributo e quindi legittimato a chiederne il rimborso in caso di indebito è il cedente del bene o il prestatore del servizio, non il cessionario o il committente i quali, come semplici soggetti economicamente incisi, rimangono estranei al rapporto con l Amministrazione Finanziaria. I ricorsi (laddove presentati) sono quindi comunque inammissibili. Alcune Commissioni però (vista probabilmente la estrema pericolosità delle richieste dei contribuenti), pur accogliendo la suddetta eccezione di carenza di legittimazione attiva, hanno ritenuto comunque opportuno affrontare incidentalmente anche il merito. È per esempio da evidenziare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sez. VI, n. 105 del 20 ottobre 2004, che, nel rigettare per difetto di legittimazione la domanda di rimborso dell'iva a monte presentata da una casa di cura, si è soffermata ugualmente sul merito della causa con argomentazioni che evidenziano la corretta lettura dell'art. 13, Sezione B, lettera c), della VI Direttiva Iva Afferma infatti la CTP di Foggia che la Direttiva, non consente l'esenzione della cessione del bene alle strutture sanitarie effettuata da un soggetto che detrae l'iva a monte, ma prevede l'esenzione della cessione del bene effettuata da chi non abbia potuto detrarre l'imposta assolta a monte in forza dell'esenzione della sua attività, come avviene per le case di cura, quando il bene ceduto è destinato esclusivamente ad una attività esentata. La CTP sottolinea inoltre un altro importante aspetto della questione che non deve essere sottovalutato, evidenziando che nel caso in cui la Casa di cura opera nell'ambito dei servizio sanitario nazionale, la Casa di cura stessa operando in un regime particolare di mercato cosiddetto governato", nel quale le Case di cura accreditate col servizio nazionale o regionale (transitoriamente perché già convenzionate a norma dell'art. 6 della L. n. 724/1994 ovvero definitivamente o provvisoriamente a norma dell'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.) non sono libere di stabilire il prezzo (o tariffa del ricovero) per le prestazioni rese ai cittadini con oneri a carico del servizio sanitario stesso a seguito di accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del citato decreto legislativo. Queste tariffe, denominate DRG (Diagnostic Related Groups) o ROD (Raggruppamenti omogenei di diagnosi) sono determinate con provvedimenti statali e sono utilizzate dalle Regioni le quali hanno anche la facoltà di determinarle autonomamente, per la remunerazione dei ricoveri dei cittadini nelle case di cura. Le tariffe sono quantificate sulla base del costo standard degli episodi di ricovero raggruppati col criterio iso-risorse (cioè per livello di risorse assorbite). In sostanza con tale metodo si procede alla determinazione del costo pieno dei vari raggruppamenti dando luogo alla determinazione delle tariffe DRG. Tale costo assomma quello dei fattori produttivi che comprende anche l'iva. Tale criterio è estensibile alle tariffe per prestazioni ambulatoriali. Periodicamente il valore delle prestazioni effettuate in favore dei cittadini 4 In Servizio di documentazione e economica e tributaria. 4

5 residenti nel territorio italiano viene addebitato alle Aziende unità sanitarie locali che di fatto si accollano anche l'onere dell'iva, al pari del consumatore finale, sgravando la Casa di cura da questo onere. Per effetto di quanto sopra, un eventuale, in ogni caso non dovuto, rimborso dell'iva andrebbe a concretizzare anche un indebito arricchimento. L indirizzo comunitario, quindi, è esclusivamente volto ad evitare la doppia imposizione IVA sul bene destinato ad attività esente nella fase eventuale di rivendita degli stessi e non già nella fase di acquisto. L esenzione in questione pertanto riguarda soltanto le cessioni di beni per i quali il cedente non ha avuto diritto ad alcuna detrazione e non riguarda conseguentemente le cessioni di beni per i quali l acquirente non avrà avuto diritto alla detrazione dell imposta a monte. Tenuto conto della confusione che si è venuta a creare nella giurisprudenza di merito, non è inutile dunque sottolineare ancora una volta che il soggetto passivo nei rapporti sopra delineati è il cedente che abbia in precedenza acquistato senza diritto a detrazione e non già l acquirente esercitante attività esente e che, a valle, intenda procedere alla rivendita. Insomma, tali richieste di rimborso non sono soltanto infondate, ma addirittura aberranti e, laddove accolte, come visto, comporterebbero per l Erario un doppio danno (e, corrispondentemente, un duplice indebito arricchimento per il contribuente). Giovambattista Palumbo Funzionario dell Agenzia delle Entrate 5

Alcune riflessioni sulla detraibilità Iva per i soggetti esenti

Alcune riflessioni sulla detraibilità Iva per i soggetti esenti Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Attualità Alcune riflessioni sulla detraibilità Iva per i soggetti esenti Il filone contenzioso riguarda soprattutto gli operatori sanitari e sorge

Dettagli

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011 CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione

Dettagli

CIRCOLARE N. 52/E INDICE

CIRCOLARE N. 52/E INDICE CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente

Dettagli

L art. 19 del D.P.R. 633/72 e la spinosa questione della indetraibilità dell IVA per i soggetti che effettuano operazioni esenti.

L art. 19 del D.P.R. 633/72 e la spinosa questione della indetraibilità dell IVA per i soggetti che effettuano operazioni esenti. L art. 19 del D.P.R. 633/72 e la spinosa questione della indetraibilità dell IVA per i soggetti che effettuano operazioni esenti. SOMMARIO: 1 Premessa. 2 Normativa di riferimento. 2.1 Normativa italiana.

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 16 del 3 Febbraio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: modifiche alla disciplina IVA applicabile alle locazioni e cessioni di immobili abitativi Gentile

Dettagli

Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari

Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari 30/06/2016 Avvocato GB ultima la prestazione 30/6/2016 Momento di effettuazione del servizio 15/7/2016 Termine ultimo per il britannico di

Dettagli

La Partita IVA: Cos'è e come funziona

La Partita IVA: Cos'è e come funziona La Partita IVA: Cos'è e come funziona Prosegue il nostro cammino alla scoperta dei piccoli e grandi segreti del fisco. Negli articoli precedenti abbiamo parlato abbondantemente di partita IVA, regimi fiscali,

Dettagli

L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI

L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI n. 11/2015 Aggiornata al 29.10.2015 STUDIO EFFEMME SRL L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. Pertanto va applicata esclusivamente

Dettagli

Lettera Informativa Novità in materia di immobili Riforma dell imposizione indiretta su locazioni e cessioni immobiliari

Lettera Informativa Novità in materia di immobili Riforma dell imposizione indiretta su locazioni e cessioni immobiliari STUDIO PERETTI CARCATERRA COMMERCIALISTI ASSOCIATI Dott. Paolo Peretti Dott. Andrea Zanotti Avv. Anna Peretti Dott. Roberto Carcaterra Rag. Giovanni Mannoni Rag. Rossella Peretti Dott. Stefano Volpi Dott.

Dettagli

L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 1 La detrazione dell imposta assolta sugli acquisti e il diritto/dovere di rivalsa, nonché, il diritto al rimborso dell eventuale eccedenza di Iva a credito, rendono il tributo

Dettagli

CIRCOLARE N. 5/E. Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali

CIRCOLARE N. 5/E. Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali CIRCOLARE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA Roma, 17 febbraio 2011 Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali Agli Uffici territoriali e, p.c. Al Ministero

Dettagli

IVA oggettivamente indetraibile (art. 19bis1 D.P.R. 633/72)

IVA oggettivamente indetraibile (art. 19bis1 D.P.R. 633/72) Secondo il principio generale sancito dall art. 19 del D.P.R. 633/72, l Iva che ad un soggetto viene addebitata l acquisto o l importazione di un bene o la prestazione di un servizio è detraibile dall

Dettagli

Detrazione Art. 19 dpr 633/72. Rivalsa. Art. 18 dpr 633/72. Neutralità

Detrazione Art. 19 dpr 633/72. Rivalsa. Art. 18 dpr 633/72. Neutralità Detrazione Art. 19 dpr 633/72 Rivalsa Art. 18 dpr 633/72 Neutralità 1 La detrazione dell imposta assolta sugli acquisti e il diritto/dovere di rivalsa, nonché, il diritto al rimborso dell eventuale eccedenza

Dettagli

IVA e immobili: cosa cambia dopo il D.L. sviluppo e crescita convertito in legge

IVA e immobili: cosa cambia dopo il D.L. sviluppo e crescita convertito in legge COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C - 50019 Osmannoro - Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399 Cod. Fiscale 80011550482 E-mail - comtoscanogeometri@libero.it

Dettagli

RISOLUZIONE N. 64 /E

RISOLUZIONE N. 64 /E RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell

Dettagli

Risoluzione n.194 Roma 17/06/2002

Risoluzione n.194 Roma 17/06/2002 Risoluzione n.194 Roma 17/06/2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Disciplina IVA applicabile alla cessione a terzi ed all assegnazione ad un socio di due immobili strumentali, entrambi

Dettagli

Risoluzione n. 40/E. Roma,09 marzo 2007

Risoluzione n. 40/E. Roma,09 marzo 2007 Risoluzione n. 40/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 marzo 2007 Oggetto: Istanza di interpello - IVA - Presupposto soggettivo - Articolo 10, numero 8), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -

Dettagli

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $ !!" # "%& '(' ) #!"!" # % & ' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + * / «volume d'affari non superiore a 2.000.000,00 di euro 0 0 1 0 0 1 La citata Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/2012, al punto 2,

Dettagli

S T U D I O D I S P I R I T O. MARIO DI SPIRITO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

S T U D I O D I S P I R I T O. MARIO DI SPIRITO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Roma S T U D I O D I S P I R I T O CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE MARIO DI SPIRITO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Roma Circolare n. 2 del 09/02/2015

Dettagli

Reverse Charge pallet

Reverse Charge pallet Milano, 27 ottobre 2015 Reverse Charge pallet Nuovo trattamento IVA delle cessioni di pallets destinati ai cicli di utilizzo successivi al primo INQUADRAMENTO TECNICO LEGISLATIVO La legge di stabilità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 108/E

RISOLUZIONE N. 108/E RISOLUZIONE N. 108/E Roma, 24 NOVEMBRE 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Soggetto non residente Possibilità di recuperare il credito IVA maturato dalla posizione di identificazione diretta nelle

Dettagli

Risoluzione n. 279/E

Risoluzione n. 279/E Risoluzione n. 279/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2007/138604 Roma, 04 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell Interno Trattamento

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone PROT. N. 2006/135798 Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all articolo 35, comma 10 quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 104/E

RISOLUZIONE N. 104/E RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle

Dettagli

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NELLE ASSEGNAZIONI DI TERRENI A SOCI

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NELLE ASSEGNAZIONI DI TERRENI A SOCI Quesito tributario n. 183-2012/T DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NELLE ASSEGNAZIONI DI TERRENI A SOCI Una società deve sciogliersi e assegnare ai soci i terreni di proprietà della medesima aventi

Dettagli

Roma, 17 febbraio 2009

Roma, 17 febbraio 2009 RISOLUZIONE N. 42/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 febbraio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 variazione dell imponibile o dell imposta-

Dettagli

OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico

OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico RISOLUZIONE 352/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico Con l istanza di interpello di cui all oggetto,

Dettagli

SPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3

SPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3 I N D I C E NORMATIVA... 2 Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3 Le operazioni rilevanti... 3 Le operazioni escluse... 3 Verifica della soglia... 4 Contratti d appalto e con corrispettivi periodici...

Dettagli

PERMUTA BASE IMPONIBILE. Norme. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile)

PERMUTA BASE IMPONIBILE. Norme. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile) PERMUTA BASE IMPONIBILE Norme D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile) Art. 40, n. 2 (Atti relativi ad operazioni soggette a Iva) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (T.U.I.V.A)

Dettagli

Risoluzione N.107/E QUESITO

Risoluzione N.107/E QUESITO Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 145/E QUESITO. La X s.r.l. ha in affitto il complesso aziendale della Xi Ceramiche s.p.a., in liquidazione.

RISOLUZIONE N. 145/E QUESITO. La X s.r.l. ha in affitto il complesso aziendale della Xi Ceramiche s.p.a., in liquidazione. RISOLUZIONE N. 145/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 ottobre 2005 Oggetto: istanza di interpello imposte ipotecaria e catastale - decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 cessione

Dettagli

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,

Dettagli

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)

Dettagli

Capitolo I CARATTERI GENERALI DELL IMPOSTA. I.1 Concetti di base sul funzionamento del tributo.

Capitolo I CARATTERI GENERALI DELL IMPOSTA. I.1 Concetti di base sul funzionamento del tributo. INTRODUZIONE La disciplina del reverse charge a partire dal 1/01/2007 viene estesa anche alle prestazioni di servizi rese nel settore edile. Il meccanismo del REVERSE CHARGE può essere applicato solo nell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011 RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e

Dettagli

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LEGISLAZIONE Forum PA E stato siglato un protocollo di intesa tra

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 NOTA OPERATIVA N. 1/2013 OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 - Introduzione La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all

Dettagli

Nuovo regime Iva delle lavorazioni intracomunitarie: le novità della Legge Europea 2014

Nuovo regime Iva delle lavorazioni intracomunitarie: le novità della Legge Europea 2014 Nuovo regime Iva delle lavorazioni intracomunitarie: le novità della Legge Europea 2014 Dott.ssa G. Lapenna 25 novembre 2015 Sviluppo d Impresa, Innovazione ed Economia Area Fiscale e Societario Entrata

Dettagli

LEZIONE N. 4 venerdì ore L IVA

LEZIONE N. 4 venerdì ore L IVA 1 LEZIONE N. 4 venerdì 30.01.2015 ore 16.00 L IVA Base imponibile. Le aliquote dell imposta. Soggetti passivi. Detrazione e rivalsa. Volume d affari. Relatori: Patrizia FLORE Commercialista Maurizio Stefano

Dettagli

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale

Dettagli

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA Seconda parte: Le Esportazioni e le Importazioni Torino, 25 marzo 2014 Dott. Marco Bodo Le Esportazioni di beni Le esportazioni sono cessioni di

Dettagli

IVA - BENI IMMOBILI STRUMENTALI - CESSIONI A TERZI - ISTANZA D'INTERPELLO

IVA - BENI IMMOBILI STRUMENTALI - CESSIONI A TERZI - ISTANZA D'INTERPELLO www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Agenzia delle Entrate Risoluzione 17 giugno 2002, n.194/e IVA - BENI IMMOBILI STRUMENTALI - CESSIONI A TERZI - ISTANZA D'INTERPELLO Quesito La società istante è proprietaria

Dettagli

IVA È UN IMPOSTA INDIRETTA SUGLI SCAMBI: COLPISCE MANIFESTAZIONI INDIRETTE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEI SOGGETTI

IVA È UN IMPOSTA INDIRETTA SUGLI SCAMBI: COLPISCE MANIFESTAZIONI INDIRETTE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEI SOGGETTI IVA L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SI APPLICA ALLE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO, NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE O NELL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI, E SULLE

Dettagli

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 ottobre 2003

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 ottobre 2003 RISOLUZIONE N. 204/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 ottobre 2003 Oggetto: Art. 203, comma 11, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 trattamento tributario dei convitti nazionali equiparazione

Dettagli

Territorialità nel territorio dello Stato luogo di destinazione fisica del bene luogo di identificazione Iva dell acquirente

Territorialità nel territorio dello Stato luogo di destinazione fisica del bene luogo di identificazione Iva dell acquirente Territorialità Acquisti effettuati «nel territorio dello Stato», id est l Italia deve essere: - il luogo di destinazione fisica del bene (criterio di collegamento fisico) ovvero - il luogo di identificazione

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 380 13.12.2016 Operazioni soggette a reverse charge: il regime sanzionatorio A cura di Diana Pérez Corradini Categoria: Iva Sottocategoria: Reverse

Dettagli

premesso che ritenuto che

premesso che ritenuto che Istanza rimborso tributi 1990-1992 Pag. n. 1 All Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Oggetto: istanza di rimborso del 90 per cento delle somme pagate in relazione al triennio 1990-1992. Articolo 9,

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014 Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014 E addebitabile in via di rivalsa l IVA corrisposta in presenza di un accertamento divenuto definitivo

Dettagli

Comunicato stampa * Terza indagine sul contenzioso tributario in Puglia *

Comunicato stampa * Terza indagine sul contenzioso tributario in Puglia * Comunicato stampa * Terza indagine sul contenzioso tributario in Puglia * «Accelerano» le commissioni tributarie provinciali della Puglia I ricorsi pendenti scendono da 33.337 a 26.206 Giustizia/Ecco tutti

Dettagli

BASE IMPONIBILE. Disposizioni generali

BASE IMPONIBILE. Disposizioni generali D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Articolo 13 BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente

Dettagli

RISOLUZIONE N.184/E. Roma, Roma,24 settembre 2003

RISOLUZIONE N.184/E. Roma, Roma,24 settembre 2003 RISOLUZIONE N.184/E Roma, Roma,24 settembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - IVA Erogazione di farmaci, ausili e dispostivi vari. Azienda Unità Sanitaria

Dettagli

CIRCOLARE DEL 24/12/1997 N. 328

CIRCOLARE DEL 24/12/1997 N. 328 CIRCOLARE DEL 24/12/1997 N. 328 Oggetto: I.V.A. - Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313. Modifiche alle disposizioni generali e ai regimi speciali I.V.A. Sintesi: Vengono forniti chiarimenti in

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2013/2014

CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2013/2014 CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2013/2014 MODULO A LEZIONE N. 4 LE SCRITTURE CONTABILI Le operazioni di acquisto I FATTORI PRODUTTIVI: LE MERCI Per merci si intendono quei fattori produttivi a fecondità semplice

Dettagli

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto

Dettagli

OGGETTO: IVA. Art. 7 del D.P.R. n. 633 del Territorialità delle prestazioni di servizio relative all organizzazione di un convegno.

OGGETTO: IVA. Art. 7 del D.P.R. n. 633 del Territorialità delle prestazioni di servizio relative all organizzazione di un convegno. RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 novembre 2006 Prot. 2005/ OGGETTO: IVA. Art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Territorialità delle prestazioni di servizio relative

Dettagli

LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI IVA (a cura Vincenzo D Andò)

LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI IVA (a cura Vincenzo D Andò) LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI IVA (a cura Vincenzo D Andò) Provvedimento del 14.09.2006: per la locazione di immobili strumentali, l opzione IVA si effettua entro novembre 2006 e per il

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16 /E

RISOLUZIONE N. 16 /E RISOLUZIONE N. 16 /E ROMA, 06/02/2017 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212- Acquisti senza applicazione dell Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE LILLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2011 Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi

Dettagli

Circolare 4/2011. Nuovi elenchi clienti fornitori. Rovereto, 11 aprile Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Circolare 4/2011. Nuovi elenchi clienti fornitori. Rovereto, 11 aprile Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Circolare 4/2011 Nuovi elenchi clienti fornitori Rovereto, 11 aprile 2011 Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Il legislatore ha di fatto reintrodotto l adempimento che in passato

Dettagli

dott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Ricercatore Fondazione Aristeia Dottore commercialista Pubblicista

dott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Ricercatore Fondazione Aristeia Dottore commercialista Pubblicista MANOVRA VISCO DL 223/2006 CONVERTITO NELLA L. 248/2006 IVA e imposte d atto sulle operazioni immobiliari delle imprese dott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Ricercatore Fondazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 6/E. Roma, Roma 19 febbraio 2015 Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 6/E. Roma, Roma 19 febbraio 2015 Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 6/E Roma, Roma 19 febbraio 2015 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore

Dettagli

SECONDO UNA GIURISPRUDENZA DI MERITO IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE ESENTI PER GLI ATTI NOTARILI ROGITATI IN ESECUZIONE DI ACCORDI DI MEDIAZIONE

SECONDO UNA GIURISPRUDENZA DI MERITO IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE ESENTI PER GLI ATTI NOTARILI ROGITATI IN ESECUZIONE DI ACCORDI DI MEDIAZIONE Segnalazioni Novità Giurisprudenziali SECONDO UNA GIURISPRUDENZA DI MERITO IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE ESENTI PER GLI ATTI NOTARILI ROGITATI IN ESECUZIONE DI ACCORDI DI MEDIAZIONE La Commissione tributaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 370/E

RISOLUZIONE N. 370/E RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni

OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni Risoluzione n. 50/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità

Dettagli

SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT. Trattamento dei contributi pubblici alla luce della circolare

SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT. Trattamento dei contributi pubblici alla luce della circolare SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT Trattamento dei contributi pubblici alla luce della circolare dell'agenzia delle Entrate n.20/e dell'11 maggio 2015 Torino, 22 giugno

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003

RISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di. IVA- Trattamento tributario applicabile

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 23 Dicembre 2009 E - MAIL: segreteria2@studiocastelli.com NOVITA IVA NEI RAPPORTI INTRACOMUNITARI E CON SOGGETTI EXTRA UE Il Consiglio dei Ministri del 12.11.2009 ha approvato lo schema di D.lgs..che

Dettagli

dott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Dottore commercialista Pubblicista

dott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Dottore commercialista Pubblicista MANOVRA VISCO DL 223/2006 CONVERTITO NELLA L. 248/2006 IVA e imposte d atto sulle operazioni immobiliari delle imprese dott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Dottore commercialista

Dettagli

Milano, 20 settembre 2010

Milano, 20 settembre 2010 !!" " # " " # # # Milano, 20 settembre 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 26/2010: Gli elenchi clienti / fornitori "black-list" dopo le esclusioni / estensioni disposte dal MEF. $%&$&" '!(

Dettagli

OGGETTO: Immobili all asta: rimborso imposta di registro

OGGETTO: Immobili all asta: rimborso imposta di registro Roma, 31.12.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Immobili all asta: rimborso imposta di registro Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: RISCRITTO L ARTICOLO 26 DEL DECRETO IVA SULLE NOTE DI VARIAZIONE La Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015 all articolo 1, commi 126-127,

Dettagli

Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44

Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44 Prot. 318/2012 Milano, 29-11-2012 Circolare n. 115/2012 AREA: Circolari, Fiscale Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44 Con la circolare n. 44 del 26/11/2012

Dettagli

E X P O T R A I N I N G

E X P O T R A I N I N G Profili fiscali e rendicontuali E X P O T R A I N I N G 2 0 1 2 Fiera Milano, 26 Ottobre 2012 Sommario IVA IRAP Esenzione dall'iva per "prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62. RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi

Dettagli

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto IVA: rapporti con l estero e adempimenti Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto L ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Plafond IVA Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero

Dettagli

IL SISTEMA VIES. Dott.ssa Nadia Gentina

IL SISTEMA VIES. Dott.ssa Nadia Gentina Dott.ssa Nadia Gentina NORMATIVA DI RIFERIMENTO Disposizioni nuove dell art. 35 DPR 633/72: lettera e-bis DPR 633/72 stabilisce che i soggetti che chiedono la partita IVA devono indicare nella dichiarazione

Dettagli

Iva: detrazione per le auto

Iva: detrazione per le auto Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 342 21.11.2014 Iva: detrazione per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Iva Ai fini IVA, con la Legge n. 244/2007 è stato regolamentato il

Dettagli

OGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA

OGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA OGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA Gentile Cliente, la Legge di Stabilità per l anno 2016 (L. n. 208/2015) all articolo 1, commi 126-127, modifica la disciplina

Dettagli

RISOLUZIONE N.127/E QUESITO

RISOLUZIONE N.127/E QUESITO RISOLUZIONE N.127/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Trattamento fiscale applicabile ai contributi erogati dalla Regione e dagli

Dettagli

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano www.rossiassociati.it Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377 NEWS SETTIMANALE Febbraio 2015 nr.

Dettagli

PER I CONTRIBUENTI MINIMI NON VALGONO LE NOVITÀ SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

PER I CONTRIBUENTI MINIMI NON VALGONO LE NOVITÀ SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE PER I CONTRIBUENTI MINIMI NON VALGONO LE NOVITÀ SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE a cura Antonio Gigliotti La manovra estiva (D. L. n. 112/2008, conv. con modiff. L. 133/2008) ha sancito, a partire

Dettagli

Area 2 - Servizi Economico Finanziari - Settore Ragioneria

Area 2 - Servizi Economico Finanziari - Settore Ragioneria ORIGINALE C O M U N E D I M E S T R I N O P R O V I N C I A D I P A D O V A Area 2 - Servizi Economico Finanziari - Settore Ragioneria DETERMINAZIONE NR. 41 DEL 11/07/2016 AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO

Dettagli

C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014

C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014 C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / 2 0 1 4 A: Da: V E Z Z A N I & A S S O C I A T I Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014 LA CONVENIENZA DI ACQUISTARE IMMOBILI ASSOGGETTATI A IVA O A IMPOSTA DI REGISTRO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO RISOLUZIONE N. 136/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 giugno 2007 OGGETTO:Istanza di interpello. Atto di divisione del patrimonio ereditato, con assegnazione di beni di valore eccedente

Dettagli

CESSIONE DI AZIENDA COMPRENSIVA DI FABBRICATO STRUMENTALE OPZIONE IVA DETRAZIONE

CESSIONE DI AZIENDA COMPRENSIVA DI FABBRICATO STRUMENTALE OPZIONE IVA DETRAZIONE Quesito Tributario n. 212-2015/T CESSIONE DI AZIENDA COMPRENSIVA DI FABBRICATO STRUMENTALE OPZIONE IVA DETRAZIONE Si chiede di conoscere se, nell ipotesi di una cessione da parte di una società di un ramo

Dettagli

"REVERSE CHARGE" (Inversione contabile)

REVERSE CHARGE (Inversione contabile) "REVERSE CHARGE" (Inversione contabile) A sensi del 1 comma dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 i soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili sono tenuti

Dettagli

INDICE PREMESSA DEFINIZIONI... 11

INDICE PREMESSA DEFINIZIONI... 11 INDICE PREMESSA... 9 1. DEFINIZIONI... 11 1. Introduzione... 11 2. Tipologie di immobili... 11 2.1 Fabbricati abitativi e strumentali... 11 2.2 Immobili di lusso... 13 2.3 Fabbricati Tupini... 15 2.4 Pertinenze...

Dettagli

Sportello di assistenza IRAP per gli psicologi del Lazio

Sportello di assistenza IRAP per gli psicologi del Lazio Sportello di assistenza IRAP per gli psicologi del Lazio Lo sportello di assistenza tributaria IRAP per gli psicologi iscritti all Ordine Lazio è ufficialmente attivo. Ringraziamo l Ordine per aver accolto

Dettagli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;

Dettagli

Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972

Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 La formulazione dell art.26 in vigore dal 2/3/1997, come modificato dal D.L. n.669/1996, prevedeva la possibilità di emettere la nota di variazione Iva nel caso

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 179

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 179 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 179 Limiti di rivalsa e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 86/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 86/E. Quesito RISOLUZIONE N. 86/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 marzo 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Rappresentanza Generale per l Italia -

Dettagli

RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO RISOLUZIONE N. 254/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 settembre 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Regime fiscale applicabile, ai fini delle

Dettagli

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata

Dettagli

IVA - PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE RESA DA SOGGETTO NON RESIDENTE - ISTANZA D'INTERPELLO

IVA - PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE RESA DA SOGGETTO NON RESIDENTE - ISTANZA D'INTERPELLO Agenzia delle Entrate Risoluzione 12 novembre 2008, n.437/e Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Prestazioni di intermediazione rese da soggetto non residente

Dettagli