IL PUNTO.#3. Voluntary Disclosure: il tempo stringe! Speciale VD: tutto sui Frontalieri

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1 IL PUNTO.#3 NEWSLETTER D INFORMAZIONE ECONOMICA E GIURIDICA Luglio 2015 Voluntary Disclosure: il tempo stringe! Speciale VD: tutto sui Frontalieri Inoltre: Svizzera: la nuova Legge GAFI Scambio automatico di informazioni Amnistia fiscale in Svizzera? Cassette di sicurezza private

2 Albula Advisors SA Via Ferruccio Pelli 13 A Casella postale 5127 CH-6901 Lugano Phone +41 (0) Fax +41 (0) info@albula-advisors.com

3 Editoriale VD: Andamento lento Non si riferisce ad un cognac d annata o all anno di una battaglia risorgimentale, ma è il numero delle adesioni alla VD al 3 giugno. Nulla! Se si stima che, solo in Svizzera, i potenziali interessati alla VD sono circa 150'000, si può certamente affermare che finora non si è mosso granché e che una proroga al termine del 30 settembre appare decisamente verosimile, nonché indispensabile, pena un clamoroso flop della Disclosure. Sempre che poi non vi sia un clamoroso dietrofront sugli accordi del 23 febbraio scorso, come ammonito a fine maggio da parte italiana, secondo la quale l'accordo fiscale tra la Svizzera e l'italia - tra cui quello sui frontalieri - potrebbe non entrare in vigore, in tutto o in parte, qualora la Svizzera ponesse un freno alla libera circolazione delle persone. Freno che peraltro il governo svizzero dovrà tirare, ossequiando la volontà espressa dal sovrano (ossia il popolo svizzero) lo scorso anno con l approvazione dell iniziativa contro l immigrazione di massa (che necessariamente dovrà portare a limitare l immigrazione e a rinegoziare l accordo di libera circolazione con l UE). Quindi questa partita di poker chiamata VD continua, a suon di battage mediatico con l imperversare di politici dell una e dell altra sponda che a turno lanciano strali contro quello che fu il mondo del segreto bancario e dell evasione a gogo, nonché delle pesanti pene che attendono gli irriducibili dell offshore. Cosa dire agli ormai sfiniti clienti che chiedono chiarezza? Beh, che sicuramente i bei tempi sono finiti e che comunque vada a finire da parte italiana, la Svizzera imperterrita procede speditamente verso una trasparenza cristallina che solo pochi anni fa sembrava impensabile. Le cosiddette alternative sono poche o nulle e sulla loro tenuta non c è da scommetterci granché. Proseguiamo quindi lungo il tortuoso e accidentato cammino della VD, preludio di un futuro ormai prossimo all insegna della trasparenza e costellato da scabrosi scambi automatici di informazioni e sinistre richieste di gruppo. E non sorprendiamoci qualora arrivi un colpo di scena! Non sarebbe la pri- ma volta per chi vive alle nostre latitudini... Buona lettura! Andrea Artioli Lic.oec. HSG, MBA (Bocconi), Swiss Certified Public Accountant Fiduciario commercialista e finanziario Amministratore unico di Albula Advisors SA andrea.artioli@albula-advisors.com

4 La nuova Legge GAFI La Svizzera si adegua alle Raccomandazioni del GAFI: a partire dal 1 gennaio 2016 il reato fiscale qualificato diventerà reato preliminare al riciclaggio di denaro. La Legge GAFI comporterà inoltre importanti cambiamenti anche per il settore finanziario, in particolare per gli intermediari finanziari, attraverso le modifiche della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD).

5 Il Gruppo d Azione Finanziaria Internazionale (GA- FI o FTAF, Financial Action Task Force) è un organismo intergovernativo formato da esperti e fondato dal G7 nel Scopo del GAFI è la promozione di politiche per il contrasto del riciclaggio di denaro di origine illecita, del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il Segretariato del GAFI è ospitato presso l OCSE, mentre la presidenza, di durata annuale, è assegnata a funzionari di alto livello espressi dagli Stati membri. Nel mese di febbraio del 2012, il GAFI ha rivisto e modificato i propri standard internazionali nell ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo finanziario. In qualità di Stato membro del GAFI, la Svizzera ha conseguentemente approvato le 40 rivedute Raccomandazioni, recependole nel proprio diritto interno. In questo contesto, il 12 dicembre 2014, il Parlamento svizzero ha adottato la nuova Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria rivedute nel 2012, che riguarda essenzialmente la modifica di alcune leggi già esistenti. Essendo il termine di referendum scaduto infruttuosamente lo scorso 2 aprile 2015, non vi sono più ostacoli in merito all entrata in vigore di questa legge, che sta avvenendo in due tappe. Una prima parte delle nuove disposizioni è entrata in vigore a decorrere dal 1 luglio 2015: il governo ha voluto anticipare all estate l introduzione delle nuove norme in previsione del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, previsto nell autunno di quest anno. In questo modo il governo elvetico si potrà presentare all esame del Forum con i compiti fatti. Il punto. #3 5

6 Tra le misure già entrate in vigore il 1 luglio, si evidenziano le modifiche al Codice delle obbligazioni (CO), alla Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e alla Legge federale sui titoli contabili, che riguardano, in particolare, la trasparenza in materia di persone giuridiche e di azioni al portatore: Trasparenza delle azioni al portatore Chi acquista delle azioni al portatore di una società non quotata in borsa deve dichiarare l acquisto dei titoli alla società (in alternativa ad un intermediario finanziario ai sensi della LRD) la quale ha l obbligo di identificare l azionista. La società deve, inoltre, tenere un registro degli azionisti. L obbligo di dichiarare i titoli non sussiste se le azioni sono emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili. L inosservanza dell obbligo di annunciare la proprietà dei titoli comporta la sospensione dei diritti sociali e patrimoniali. La legge sui servizi finanziari (LSF) ha l obiettivo di creare condizioni di concorrenza omogenee e di migliorare la protezione dei clienti. La LSF stabilisce all art. 6 che i fornitori di servizi finanziari devono agire nell interesse del cliente, con dovere di fedeltà e buona fede, evitando conflitti di interessi. Vi è inoltre il dovere di diligenza e competenze specifiche. Identificazione dell Avente Diritto Economico (ADE) Le persone giuridiche che esercitano un attività operativa sono tenute ad identificare i loro aventi diritto economico dettagliatamente e con un approccio basato sul rischio. In particolare, si devono indicare in un apposito registro i titolari di partecipazioni di almeno il 25% del capitale o dei voti. La seconda parte delle modifiche introdotte dalla Legge GAFI entrerà in vigore il 1 gennaio 2016, in quanto gli adeguamenti di legge necessitano dell'elaborazione di disposizioni esecutive a livello di ordinanza, nonché il recepimento da parte degli interessati, in primis gli intermediari finanziari e gli organismi di autodisciplina secondo la legge sul riciclaggio di denaro. Questa seconda tranche comprende alcune modifiche al Codice penale (CP), alla Legge federale sul diritto penale amministrativo per le disposizioni sul reato preliminare in materia fiscale, alla Legge federale sull esecuzione e sul fallimento e alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Limite di 100'000 franchi per le transazioni cash I commercianti che riceveranno più di 100'000 franchi in contanti dovranno sottostare agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD (in caso contrario, l operazione dovrà essere effettuata presso un intermediario finanziario autorizzato). Il limite di 100'000 franchi varrà anche per le vendite all asta nell ambito di una procedura di esecuzione fallimentare. Estensione anche agli svizzeri del concetto di Politically Exposed Persons (PEP) Finora la definizione di PEP, ossia di persone esposte politicamente, era circoscritta a funzionari e dirigenti all estero. Ora questa definizione viene estesa anche alle persone politicamente esposte in Svizzera e a quelle facenti parte di organizzazioni intergovernative e di federazioni sportive internazionali (come ad esempio la FIFA). Blocco automatico dei beni da parte dell intermediario finanziario Finora il blocco dei valori patrimoniali avveniva al momento della comunicazione all Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) da parte dell intermediario finanziario. La modifica legislativa prevede che, in futuro, esso avvenga solo dopo che l MROS avrà informato l intermediario finanziario della trasmissione della comunicazione alle autorità penali. In caso di sospetto di terrorismo, il blocco degli averi continuerà ad avvenire immediatamente. 6 Il punto. #3

7 Il reato fiscale grave quale reato preliminare al riciclaggio di denaro L introduzione del reato fiscale qualificato quale reato preliminare al riciclaggio di denaro rappresenta senza dubbio la modifica più importante e con le conseguenze più dirompenti per le banche e gli intermediari finanziari (quali, ad esempio, i gestori patrimoniali e i fiduciari). Fino ad oggi, in Svizzera, i reati fiscali sono considerati tuttalpiù delitti o reati di comportamento, sanzionati con multe fino a 30'000 franchi o pene detentive fino a 3 anni. Dal 1 gennaio 2016 la frode fiscale potrà essere considerata un reato fiscale grave e qualificata quale reato preliminare al riciclaggio, divenendo così un crimine ai sensi del Codice penale svizzero. In particolare, i nuovi elementi introdotti dall art. 305bis cpv. 1 e 1bis CP ( evasione fiscale perpetrata per un ammontare di almeno CHF 300'000 per periodo fiscale ) in combinazione con gli elementi qualificanti la frode fiscale quale delitto o reato comportamentale e contenuti all art. 186 LIFD e all art. 59 cpv. 1 LAID ( qualsiasi persona che, per commettere una sottrazione d imposta, utilizzi documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti con lo scopo di ingannare le autorità fiscali ) conducono al nuovo reato fiscale qualificato o grave nonché preliminare al riciclaggio di denaro ai sensi della legislazione svizzera. Tuttavia la modifica descritta dell articolo 305bis CP non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi dell art. 305bis cpv. 1bis commessi prima dell entrata in vigore della modifica del 12 dicembre Conseguentemente, solo i reati fiscali gravi o qualificati commessi a partire dal 1 gennaio 2016 saranno considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro. Conseguenze per gli intermediari finanziari L arrivo della Legge GAFI comporta onerose conseguenze per banche, gestori patrimoniali indipendenti, gestori di fondi e avvocati (nella misura in cui essi agiscano quali intermediari finanziari). Ancora una volta, la Svizzera non ha voluto rinunciare al cosiddetto Swiss Finish, ossia ad un recepimento ancora più severo delle statuizioni dell organismo promotore della normativa in questione (in questo caso il GAFI), andando ben oltre a quanto richiesto oggigiorno nella maggior parte dei Paesi europei. Gli intermediari finanziari saranno tenuti a raccogliere informazioni dettagliate e puntuali, nonché a mantenerle aggiornate, in merito alla propria clientela. Know Your Client (Conosci Il tuo Cliente, abbreviato nello slang bancario in KYC ) non sarà più un optional, ma una conditio sine qua non per l apertura della relazione d affari. I relationship manager, moderna espressione con cui si indicano i consulenti alla clientela, dovranno essere in grado di comprendere le transazioni dei loro clienti e raccogliere supporti documentali a comprova delle stesse, assicurandosi che l origine dei fondi non sia provento di reato fiscale qualificato (o altro reato preliminare al riciclaggio di denaro). Il limite di 300'000 franchi di evasione (per anno fiscale) richiederà ovviamente tutt altra attenzione alla source of funds e alle transazioni dei clienti rispetto al passato, nonché un adeguata conoscenza della normativa tributaria del Paese di residenza del cliente. Nello svolgimento delle proprie verifiche, l intermediario finanziario dovrà servirsi di un risk based approach, ossia utilizzare un sistema di approccio basato sui rischi. Il che significa che la presenza di determinati indizi (quali, ad esempio, l utilizzo di strutture offshore, la richiesta di trattenere presso la banca la corrispondenza relativa al conto, la richiesta di prelevare grandi importi in contanti, eccetera) comporterà un esame più approfondito della situazione del cliente e, in caso di esito negativo, la segnalazione all Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Va da sé che le strutture di gestione finanziaria di piccole dimensioni si vedranno confrontate con importanti oneri organizzativi (leggasi compliance e risk management ) che porterà inevitabilmente ad una concentrazione degli operatori sulla piazza finanziaria. Non da ultimo è evidente che, alla luce di queste nuove disposizioni, non sarà più possibile detenere averi non dichiarati fiscalmente presso le banche svizzere. È in questa luce che vanno considerate le nuove, rigide disposizioni interne delle banche svizzere, con le quali la clientela italiana si sta confrontando in questo periodo. L adesione alla Voluntary Disclosure non è pertanto un opzione, ma una scelta obbligata, se si intende mantenere il proprio capitale in Svizzera. Andrea Artioli andrea.artioli@albula-advisors.com Il punto. #3 7

8 Scambio automatico di informazioni: i rimedi giuridici a disposizione del contribuente contro la trasmissione dei dati In previsione dell arrivo dello scambio automatico di informazioni in Svizzera nel 2018, in molti si chiedono se e quali saranno gli strumenti giuridici difensivi a disposizione dei contribuenti. Di seguito sono forniti alcuni spunti su come cambierà la disciplina normativa elvetica in materia di scambio automatico di informazioni tra i Paesi aderenti agli accordi OCSE. Il Consiglio d Europa e l OCSE hanno predisposto un quadro normativo di riferimento entro cui gli Stati aderenti agli accordi dovranno uniformare le loro legislazioni (Convenzione sull assistenza amministrativa, CAA). Nella suddetta Convenzione (modello) sono previsti tre possibili forme di scambio di informazioni che possono combinarsi e integrarsi vicendevolmente: lo scambio di informazioni su domanda (art. 5), che corrisponde allo standard OCSE che la Svizzera ha ripreso dal 2009 in numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e negli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA); lo scambio spontaneo di informazioni (art. 7), per cui la Svizzera potrà trasmettere e ricevere informazioni anche in assenza di una domanda preliminare, se si suppone che queste informazioni siano di interesse per un altra controparte aderente alla Convenzione; lo scambio automatico di informazioni (art. 6). Per consentire tale forma di cooperazione occorre implementare ulteriori, specifici accordi internazionali. Si tratta dell Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA, firmato dalla Svizzera il ). L MCAA prevede che siano scambiate le informazioni ottenute in conformità delle regole definite dalla Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza sulle informazioni relative a conti finanziari (Norma comune di dichiarazione, NCD), sviluppata dall OCSE quale parte integrante dello standard sullo scambio automatico di informazioni. L OCSE prevede che i singoli Stati aderenti agli accordi elaborino un contesto normativo interno riguardo ai diritti e alle garanzie a favore delle persone interessate dal provvedimento. Parliamo dunque di regole in materia di notificazioni, contestazioni e misure applicate, facendo attenzione che tali diritti procedurali non siano strumentali a ritardare le procedure di scambio di informazioni. 8 Il punto. #3

9 Nel diritto svizzero esistono già delle leggi in materia che andranno opportunamente modificate-integrate per renderle compatibili agli accordi sopra citati. Nello specifico parliamo della Legge sull assistenza amministrativa in materia fiscale (LAAF) e della (nuova) Legge federale sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (LSAI). Quanto alla LAAF, sono previste una serie di modifiche per renderla compatibile con le novità degli accordi OCSE. La principale variazione dovrà recepire il concetto di scambio spontaneo di informazioni differenziandolo, fornendo le necessarie norme procedurali. Lo scambio di informazioni spontaneo o su richiesta, prima di essere inviato allo Stato partner, sarà oggetto di un analisi e di una decisione da parte del fisco svizzero (Amministrazione Federale delle Contribuzioni, AFC) che ne analizzerà la legittimità e la pertinenza ai fini degli accordi previsti in materia (CAA e CDI), evitando la raccolta indiscriminata di prove (fishing expeditions) ed evitando la trasmissione di segreti commerciali, industriali o professionali. La decisione finale dell AFC sarà notificata ai soggetti interessati che avranno 30 giorni per ricorrere al Tribunale amministrativo federale (TAF) e successivamente al Tribunale federale (TF); quest ultimo si pronuncerà solo su questioni di diritto di importanza fondamentale. Il termine per ricorrere in giudizio, in quest ultimo caso, è di soli 10 giorni. Quanto allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera ed un Paese partner (definito secondo l MCAA), la Svizzera dovrà implementarlo concludendo puntuali accordi bilaterali o multilaterali. Sul fronte interno, la LSAI prevede una procedura temporale di notifica e trasmissione a tutela del soggetto interessato. In particolare gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti informeranno le parti interessate su quali informazioni ed a chi (Stato partner) verranno trasmesse con riferimento agli accordi che autorizzano tale scambio. L istituto finanziario dovrà, entro il 31 gennaio dell anno relativo alla prima trasmissione, notificare le informazioni al soggetto interessato e dovrà poi trasmettere il dossier informativo all AFC entro il 30 giugno dello stesso anno. L AFC trasmetterà tali dati allo Stato partner entro il 30 settembre dello stesso anno. Questo al fine di permettere alla parte interessata di far eventualmente capo a strumenti di tutela nei diversi stadi della procedura (parte che ha quindi otto mesi di tempo per far valere i propri diritti prima che le informazioni escano dalla Svizzera). Gli istituti finanziari potranno quindi decidere di informare annualmente i soggetti interessati in merito a tutte le informazioni che successivamente verranno trasmesse. Curzio Toffoli Avvocato, Master of Advanced Studies in Tax Law Studio legale notarile Toffoli&Sala Chiasso Tel.: curzio@toffolisala.ch Il punto. #3 9

10 Verso un amnistia fiscale in Svizzera? L introduzione dello scambio automatico di informazioni nel 2018 permetterà alle autorità fiscali svizzere di venire a conoscenza delle somme finora non dichiarate detenute all estero da cittadini elvetici. A ciò si potrebbe aggiungere anche un indebolimento del segreto bancario per i contribuenti svizzeri. In previsione di ciò, recentemente Berna ha rilanciato la discussione politica in merito ad un amnistia fiscale generale che permetta di sanare il passato prima dell entrata in vigore dei cambiamenti descritti. Tipologia e cronistoria delle amnistie fiscali in Svizzera La Svizzera conosce due tipi di amnistia fiscale: l amnistia generale e quella parziale. Nel secolo scorso, vi sono state in Svizzera tre amnistie fiscali generali, di cui l ultima nel Le precedenti due amnistie erano avvenute a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, nel 1940 e nel 1945, quest ultima rivelatasi un vero e proprio fallimento. Successivamente, l idea di un amnistia fiscale generale è stata rilanciata più volte in parlamento, venendo tuttavia regolarmente bocciata. Lo scoglio rappresentato dall'imperativo della giustizia fiscale per tutti si rivelava ogni volta troppo alto da superare. Inoltre l istituto di un segreto bancario pressoché inoppugnabile metteva al riparo gli evasori dallo sguardo indiscreto del fisco. All inizio del nuovo millennio, il governo elvetico ha però invertito la rotta, aprendosi al tema amnistia, giustificando questo passo con il cambiamento generazionale avvenuto a partire dagli anni Settanta, che comportava, inter alia, l esigenza delle giovani generazioni di legalizzare le eredità in nero ricevute, talvolta importanti. Si arriva così all approvazione, nel 2008, della Legge federale relativa alla semplificazione del recupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena (chiamata anche autodenuncia esente da pena o semplicemente mini amnistia ), entrata in vigore il 1 gennaio Il punto. #3

11 L autodenuncia esente da pena L autodenuncia esente da pena è, in sostanza, un amnistia fiscale parziale, valida per tutti i Cantoni, della quale il contribuente può avvalersi una sola volta nell arco della sua vita. L autodenuncia esente da pena riguarda i tre livelli d imposta svizzeri, ossia l imposta federale diretta, le imposte dirette cantonali e quelle comunali. Tre sono le condizioni imposte dalla legge, da soddisfare cumulativamente, affinché il contribuente pentito possa richiedere la mini amnistia, con il relativo recupero semplificato d imposta: Al momento della denuncia, la sottrazione d imposta non deve essere nota ad alcuna autorità fiscale. Il contribuente deve collaborare con le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti. Il contribuente deve adoperarsi per pagare l imposta dovuta. Qualora le tre condizioni precedentemente menzionate siano adempiute, il contribuente dovrà pagare le imposte arretrate più gli interessi di mora. In tal caso si prescinderà dall apertura di un procedimento penale e dall applicazione di multe. Taluni Cantoni, quali il Ticino, il Vallese e il Giura, hanno approvato delle leggi cantonali più vantaggiose rispetto a quelle previste dall autodenuncia. Bocciata l amnistia del Canton Ticino cpv. 2 Cost.) e sono, inoltre, contrarie ad alcuni principi della Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID). Amnistie fiscali cantonali: discorso chiuso La sentenza del Tribunale federale in merito all amnistia fiscale ticinese porta con sé importanti conseguenze per altre amnistie fiscali cantonali in fase di progetto. È di inizio giugno la notizia che il Consiglio di Stato del Canton Friburgo ha deciso di accantonare il progetto di amnistia fiscale, in seguito alla decisione del Tribunale federale di bocciare l amnistia ticinese. Infatti, anche l iniziativa friborghese avrebbe rischiato di essere dichiarata anticostituzionale. Accantonata dunque ogni ipotesi di amnistia fiscale cantonale, l unica speranza, a questo punto, è che venga approvata in tempi rapidi un amnistia generale. Resta salvo il diritto, once in a lifetime, di ricorrere alla procedura di autodenuncia, sempre che il contribuente soddisfi le condizioni richieste. Andrea Artioli andrea.artioli@albula-advisors.com Il Gran Consiglio del Canton Ticino aveva approvato, a fine 2013, un amnistia fiscale cantonale, valida a partire dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, per le persone fisiche e per le persone giuridiche, che avrebbero potuto beneficiare di una riduzione del 70% delle aliquote applicabili al recupero delle imposte cantonali e comunali sottratte negli ultimi 10 anni. Nonostante il referendum promosso contro questa legge, l amnistia cantonale era stata approvata in votazione popolare nel mese di maggio del A ciò era seguito un ricorso di diritto pubblico promosso davanti al Tribunale federale che, nel mese di aprile di quest anno, è stato favorevolmente accolto e ha di fatto impedito l entrata in vigore della legge. Secondo il Tribunale federale, le disposizioni previste dall amnistia ticinese ledono i principi costituzionali dell'eguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), della generalità, dell'uniformità e dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 Il punto. #3 11

12 Frontalieri e VD Anche i frontalieri, gli ex frontalieri e gli eredi di frontalieri sono chiamati all autodenuncia, secondo le modalità previste dalla Voluntary Disclosure, per la regolarizzazione della loro posizione nei confronti del fisco italiano. [Speciale VD] Caro Signor Bussenghi, probabilmente anche Lei ha ricevuto recentemente una lettera dalla banca svizzera presso cui detiene il Suo conto corrente con l invito a sottoscrivere una dichiarazione di conformità fiscale, confermando così la regolarità della Sua relazione bancaria secondo i dettami della normativa tributaria italiana (e con l ammonimento che, in caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, la banca provvederà al blocco del conto, ai fini della successiva ed imminente chiusura dello stesso, con il trasferimento dei fondi a favore unicamente di una relazione bancaria a Lei intestata in Italia o in altro Paese purché white list e chi più ne ha più ne metta!). Migliaia sono i Signori Bussenghi, semplici eroi di tutti i giorni portati alla ribalta dalla celebre saga cinematografica realizzata a cavallo della ramina, che si stanno interrogando sul da farsi nell ambito della Voluntary Disclosure. Nel susseguirsi di voci, interrogativi e perplessità serpeggianti tra tutti coloro che, quotidianamente, valicano il confine per recarsi al lavoro, cerchiamo di portare un po di chiarezza, delineando un breve quadro riassuntivo. 12 Il punto. #3

13 A decorrere dal periodo d imposta 2009, il frontaliere è esonerato dagli obblighi di monitoraggio fiscale limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute all estero se, nell anno di riferimento, ha prestato la propria attività lucrativa all estero per almeno 183 giorni, anche non consecutivi. Attenzione: nessuna esenzione è prevista in caso di redditi generati dalle attività estere, quali ad esempio gli interessi maturati sui conti correnti, dividendi incassati, canoni di locazione percepiti, etc Pagamento dell IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere Quadro RM) È fatta salva l ordinaria esenzione per i conti correnti e libretti di risparmio con giacenza media non superiore a 5'000 euro. Tale imposta ammonta in misura fissa a 34,20 euro sul conto corrente salario e al 2 per mille (1,5 per mille fino al ) del valore di mercato al 31 dicembre dell anno di riferimento - rispettivamente del valore di vendita dei titoli, se ceduti prima - di altri conti di risparmio, deposito o altri investimenti (azioni, obbligazioni, etc ). In caso di mancata osservanza degli obblighi dichiarativi succitati, anche il frontaliere in senso stretto, ossia residente nella fascia dei 20 chilometri, dovrà provvedere ad inoltrare l istanza di VD entro il 30 settembre. Status quo: in ragione di quanto previsto dall Accordo del 1974, i frontalieri senza alcun reddito prodotto al di fuori della Svizzera tramite la propria attività lavorativa e residenti nella cosiddetta fascia di confine (ossia nel raggio di 20 chilometri dal confine) sono tassati, in via esclusiva, nella Confederazione Elvetica. Al di fuori di tale fascia, il frontaliere soggiace al regime generale e, quindi, deve dichiarare i propri redditi in Italia, fruendo della soglia di esenzione prevista e del credito d imposta per quanto già pagato in Svizzera, in proporzione al reddito tassabile in Italia. Frontalieri, ex frontalieri ed eredi di frontalieri sono chiamati a regolarizzare la loro posizione nei confronti del fisco italiano in caso di mancata osservanza degli obblighi dichiarativi e più precisamente: 1. Dichiarazione di eventuali redditi italiani. 2. Comunicazione circa la detenzione ed il valore di beni patrimoniali detenuti all estero (conti correnti, titoli, etc...) all interno del quadro RW ( Investimenti e attività finanziarie all estero, monitoraggio ). Frontalieri pensionati: Molti ex frontalieri, attualmente in pensione e residenti in Italia, continuano a detenere una relazione bancaria sul territorio elvetico, ove viene accreditata la pensione svizzera (AVS), senza ritenuta fiscale a titolo definitivo pari al 5% come, invece, avverrebbe in caso di accredito presso una banca italiana. Tali importi sono da qualificare quali redditi derivanti da pensione, imponibili, ai sensi dell art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni, soltanto nello Stato di residenza del ricevente, quindi in Italia, scontando l applicazione delle aliquote marginali progressive, previste per i redditi delle persone fisiche. Aderendo alla VD, verrà applicata una sanzione in misura ridotta di ¼ sull imposta calcolata sulle somme percepite a titolo di pensione, nonché le sanzioni per la violazione del monitoraggio fiscale e per l IVAFE sulle somme rimaste in giacenza sul conto corrente. Cassa pensione (LPP, secondo pilastro ): le somme versate, per obbligo di legge, a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, qua- Il punto. #3 13

14 li ad esempio il cosiddetto "secondo pilastro svizzero", non sono oggetto di monitoraggio fiscale, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria, seppure complementare (Circolare n.45 dell Agenzia delle Entrate del , paragrafo 2.3). All ex frontaliere, attualmente in pensione e residente in Italia, che percepisce il secondo pilastro (LPP) su una relazione bancaria sul territorio elvetico, non viene applicata la ritenuta fiscale a titolo definitivo pari al 5% come, invece, avverrebbe in caso di accredito presso una banca italiana. Come nel caso dell AVS, tali importi sono da qualificare quali redditi derivanti da pensione, imponibili, ai sensi dell art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni, soltanto nello Stato di residenza del ricevente, quindi in Italia, scontando l applicazione delle aliquote marginali progressive, previste per i redditi delle persone fisiche. Aderendo alla VD, verrà applicata una sanzione in misura ridotta di ¼ sull imposta calcolata sulle somme percepite a titolo di pensione, nonché le sanzioni per la violazione del monitoraggio fiscale e per l IVAFE sulle somme rimaste in giacenza sul conto corrente. Polizze assicurative: un soggetto fiscalmente residente in Italia che abbia sottoscritto una polizza vita (di capitale o di rendita) presso una compagnia di assicurazione di diritto estero ha l obbligo di: a) Indicare nel quadro RW la consistenza della polizza al 31 dicembre (o alla data di riscatto); b) Versare l IVAFE, calcolata sul valore di riscatto o di rimborso al 31 dicembre oppure sul valore effettivamente riscattato o rimborsato nel corso dell anno; c) Dichiarare il reddito del capitale in caso di riscatto (salva l esenzione delle prestazioni erogate ai beneficiari delle polizze, in caso di morte dell assicurato, fino al ). Aderendo alla VD, verranno applicate sanzioni ridotte del 25% sull imposta calcolata sulle somme percepite, nonché le sanzioni per il monitoraggio fiscale e per l IVAFE. Per poter usufruire della riduzione al 50% delle sanzioni relative al quadro RW, le attività dovranno essere trasferite in Italia o in Stati che consentono lo scambio di informazioni con l Italia ed il contraente dovrà sottoscrivere il waiver (autorizzazione alla trasmissione delle informazioni all Amministrazione Finanziaria, in caso di richiesta), controfirmato dalla compagnia assicurativa. Dovranno, infine, essere accertati eventuali interessi maturati e, ove sussistenti, saranno comminate le relative sanzioni. Cosa succederà in futuro: a seguito dei nuovi accordi tra Svizzera e Italia, l attuale trattamento fiscale dei frontalieri muterà. Verrà abbandonato il sistema di tassazione esclusiva in Svizzera, a favore di una tassazione basata sul principio di ripartizione (splitting), secondo il quale i frontalieri saranno soggetti ad un imposizione limitata in Svizzera pari, al massimo, al 70% del totale dell imposta prelevabile alla fonte. Per la parte restante saranno assoggettati all imposizione ordinaria in Italia. Non troverà più applicazione il ristorno, da parte del Canton Ticino, del 38.8% delle imposte alla fonte versate dai frontalieri residenti nella fascia dei 20 chilometri. Concludendo, caro Signor Bussenghi, a meno che Lei non abbia mai percepito alcun reddito di nessun tipo al di fuori di quello che soggiace all imposta alla fonte in Svizzera, è molto probabile che, anche se abita nella fascia di confine dei 20 chilometri, anche Lei debba aderire alla Voluntary Disclosure. Poiché il tempo stringe, si affretti dunque a raccogliere la documentazione bancaria necessaria, si affidi a un valido professionista e buona VD! Ornella Pianezza ornella.pianezza@albula-advisors.com 14 Il punto. #3

15 Voluntary Disclosure: in attesa dei chiarimenti bis A luglio iniziato siamo ancora in attesa della Circolare bis che dovrebbe sciogliere i molti nodi, ancora da chiarire, e permettere la conclusione della VD entro il 30 settembre. [Speciale VD] La percentuale deludente di successo in termini di istanze ad oggi presentate (al 3 giugno solo 1836 domande di regolarizzazione, principalmente relative ad importi contenuti), ha dato manforte alle richieste fatte dalla maggior parte degli operatori coinvolti nelle procedure di regolarizzazione. Di seguito i principali argomenti ancora da chiarire e che ci si auspica siano contenuti nella Circolare bis: Immobili oggetto di VD. Ad oggi la tendenza è di consigliarne l intestazione ad una fiduciaria italiana che assolva gli obblighi fiscali (cosiddetto mandato senza intestazione ). Tale operazione rende la regolarizzazione ancor più onerosa per il contribuente. Si spera, invece, in una gestione diretta mediante dichiarazione nel quadro RW negli anni successivi alla regolarizzazione. Le società esterovestite potranno essere attratte alla procedura di VD nazionale in riferimento all istanza presentata da un socio. In questo caso, oltre alla responsabilità degli amministratori, da valutare in termini di coperture penali, ci sarebbe il tema della società estera e dei suoi soci (a volte i professionisti del cliente, residenti all estero) che si vedrebbero fiscalmente attratti alla procedura italiana. La fattispecie risulta complessa e si attende un chiarimento in merito. Sui soggetti interposti si aspetta una presa di posizione circa l incongruenza esistente per cui, se uno schermo societario si trova in un Paese black list (ad es. Panama), con conto bancario in un Paese divenuto collaborativo (ad es. Svizzera), non vale il raddoppio dei termini, in quanto, ai fini della procedura si considera come Paese di riferimento quello in cui si trova il conto. Stessa matrice, ma con conto bancario italiano, farebbe scattare il raddoppio dei termini. Apertura sull eventuale possibilità di detrarre dal dovuto i crediti per imposte pagate all estero (ad es. l euroritenuta). Resta infine aperta la questione del mancato raddoppio dei termini in presenza di alcuni reati penali-tributari coperti dalla procedura, che si auspica venga presto chiarita in un decreto dedicato. Operatori e diretti interessati sperano in una veloce ed incisiva risposta ai temi aperti, auspicando che le risposte date rendano la procedura più appetibile e certa. Per le cassette di sicurezza, ad oggi, l unica certezza è quella di constatarne il contenuto attuale in presenza di un notaio e due testimoni. Resta aperto il tema della valorizzazione della consistenza iniziale e dei successivi prelievi/apporti, difficili da dimostrare se si dovesse invertire l onere della prova. Deleghe e procure sui conti oggetto di VD. È auspicabile un esonero dalla procedura dei soggetti delegati, se si dimostra la loro inattività sul conto. L onere delle prova potrebbe consistere in una dichiarazione degli intestatari oppure in una più efficace dichiarazione da parte della banca depositaria che attesti la situazione. Richiesta quest ultima più onerosa ed a volte impossibile. Caterina Diglio caterina.diglio@albula-advisors.com Il punto. #3 15

16 Conti correnti: intestatari, delegati e semplificazioni Delegati e procuratori su conti bancari svizzeri sono tenuti a presentare l istanza di VD? La risposta non è sempre univoca e molteplici sono le sfaccettature del problema che affligge coniugi, figli e consulenti di titolari di conti offshore. [Speciale VD] Il gruppo di studio Voluntary Disclosure, costituito presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, di cui faccio parte, ha predisposto lo studio n. 1/2015 che mira ad analizzare alcuni aspetti relativi alla Legge sulla collaborazione volontaria e che si prefigge lo scopo di fornire alcune soluzioni operative, tecnicamente orientate, che rendano più semplice avviare la nuova fase di compliance fiscale dei contribuenti italiani. Sono numerosi i temi che vengono affrontati nel documento (prelievi e norme presuntive, cassette di sicurezza, immobili, società interposte, società esterovestite, soggetti collegati, metodi di calcolo, crediti di imposta, raddoppio dei termini, waiver, IVAFE, etc.): in questo articolo mi soffermerò sulla problematica dei soggetti con delega ad operare sul conto estero (cosiddetti delegati o procuratori ). Innanzitutto, il documento suggerisce che nel caso in cui le istanze presentate siano riferibili a soggetti delegati ad operare sui conti, potrebbe non essere necessario procedere alla consegna degli elementi documentali da utilizzare per la determinazione dei redditi: infatti, i documenti finalizzati alla determinazione dei redditi da assoggettare ad imposizione sono già trasmessi dall'intestatario del conto su cui grava, in maniera esclusiva, la competenza del pagamento delle imposte e delle sanzioni. In sostanza, la procedura di Voluntary Disclosure (VD) dovrebbe interessare la documentazione a disposizione nella sola misura sufficiente a rendere fondatamente ricostruibili le diverse situazioni, in modo tale che le spiegazioni date nella relazione di accompagnamento (N.d.R. da trasmettere entro trenta giorni dall invio dell istanza) possano dare contezza del collegamento con la documentazione medesima. In secondo luogo, lo studio propone una semplificazione in merito alla posizione dei soggetti delegati che non hanno materialmente operato sul conto estero. Come è noto, infatti, la Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 10 del 2015 ricorda in via di principio come vi sia sostanziale coincidenza soggettiva tra coloro che dovevano compilare il quadro RW e coloro che, a fronte di questa omissione, oggi procedono con la VD, poiché la disponibilità del conto o delle attività estere che rende obbligatoria la compilazione del quadro RW è rinvenibile anche nella figura del soggetto delegato. Certo, la stessa Circolare afferma che è possibile produrre prova contraria a questa assunzione onde suddividere nel concreto l'onere della sanzione sulla mancata compilazione del quadro RW in capo ai soli intestatari.

17 Al riguardo, lo studio dell ODCEC di Milano osserva che, in simili casi, potrebbe essere sufficiente una dichiarazione resa congiuntamente dal delegato e dall intestatario del conto, in cui si dichiari che non vi sia stato un sostanziale utilizzo della delega e che pertanto l intestatario del conto, conformemente a quanto riportato nella circolare ai fini della propria istanza, non terrà conto della presenza del delegato ai fini della ripartizione del possesso dell attività. Del resto, come ricordato in precedenza, con riferimento al soggetto delegato, non si pone il problema di determinare redditi, ma soltanto quello di determinare le sanzioni sul quadro RW non compilato, suddivise pro quota tra i vari soggetti interessati dalla sanatoria: ipotizzando un quadro RW non compilato per 450 mila Euro, un intestatario e due delegati, la sanzione in capo ad ogni soggetto andrà calcolata su 150 mila Euro in quanto la disponibilità, nell'ambito della sola VD, deve essere suddivisa pro quota sui tre soggetti. Concludendo, il mio personale convincimento, peraltro condiviso da parte della dottrina italiana, è che la soluzione della suddivisione tra tutti i soggetti di riferimento (quindi intestatari e delegati) sia quella più pratica anche in ragione di due motivi: 1. a regime, nel caso di attività detenute all'estero e non oggetto di rimpatrio, il quadro RW dovrà essere comunque compilato da tutti quei soggetti; 2. in caso di eventuali e futuri controlli, avendo operato in questo modo si potrà «opporre» il fatto di aver sanato la propria posizione attraverso la VD, ottenendo una possibile semplificazione in termini di difesa. Qualora, invece, la proposta di semplificazione dello studio n. 1/2015 non dovesse essere accolta dall'agenzia delle Entrate, i soggetti delegati saranno tenuti comunque alla presentazione dell'istanza, considerata la difficoltà di ottenimento e/o ricostruzione per altra via di prove contrarie. In tal senso, non si può non considerare che l analisi delle prime risposte fornite dalla Direzione Regionale (DRE) della Lombardia ai quesiti posti dal Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti Lombardi e dell'italia centro settentrionale (CODIS), pur con le doverose precisazioni del caso ( L'Osservatorio Regionale sulla Voluntary Disclosure, creato dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale - con gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Lombardia, ha prodotto le soluzioni operative che si trovano nel documento allegato. Allo stato si tratta di un lavoro condiviso nell'ambito dell'osservatorio tra i funzionari e gli Ordini lombardi che troverà un recepimento totale o parziale anche in una circolare della Agenzia delle Entrate, a cui il lavoro è stato presentato prima della divulgazione, di prossima emanazione. Ovviamente la posizione ufficiale e formale dell Agenzia delle Entrate potrà trovare compimento solo con quest'ultimo atto amministrativo ), non sembra lasciare molte speranze (in alcune risposte a domande sul medesimo tema l Agenzia afferma infatti che salva la possibilità di dimostrare, per tabulas, la presenza di una mera delega ad operare per conto dell intestatario in esecuzione di un mandato. Di contro, invece, la presenza di una delega di firma, indipendentemente dalle effettive modalità di esercizio, comportava l osservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale ). Luca Luigi Tomasini Dottore Commercialista Partner Tresa Consulting SA luca.tomasini@tresaconsulting.com Il punto. #3 17

18 In pillole Bocciata dal popolo svizzero l imposizione delle successioni La maggioranza dei cittadini elvetici ha bocciato, nel referendum tenutosi lo scorso 14 giugno, l'iniziativa popolare "Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS". I voti contrari sono stati oltre il 70%, un vero e proprio plebiscito! Conseguentemente, i singoli Cantoni continueranno ad essere sovrani in materia di imposizione di successioni e donazioni. Si ricorda che, al momento, quasi tutti i Cantoni riscuotono un imposta sulle successioni e sulle donazioni. La proposta di tassare donazioni e successioni, portata avanti dai promotori dell iniziativa (Partito Socialista, Verdi, Unione sindacale svizzera e Partito evangelico) e osteggiata dal Consiglio federale e dal Parlamento, prevedeva l'introduzione di un imposta a livello nazionale applicabile dopo la detrazione di una franchigia unica di 2 milioni di franchi. Per le donazioni l'imposta sarebbe scattata a partire da regali di 20'000 franchi per anno e per donatario. L'aliquota prevista sarebbe stata del 20%, della quale due terzi sarebbero stati destinati all'avs, mentre il restante terzo ai Cantoni. Svizzera e UE: firmato l accordo sullo scambio automatico di informazioni La Svizzera e l'unione europea hanno firmato il 27 maggio 2015 a Bruxelles l'accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. L accordo dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2017 e i primi scambi di dati con i 28 Stati membri dell UE potrebbero avvenire a decorrere dal 1 gennaio Questo accordo deve ancora essere ratificato dal Parlamento svizzero ed è sottoposto a referendum facoltativo. Nell ambito della procedura di consultazione avviata dal Consiglio federale, gli ambienti interessati e i Cantoni avranno tempo fino al 17 settembre di quest anno per prendere posizione in merito all Accordo. Successivamente il Consiglio federale lo sottoporrà, unitamente al relativo messaggio, alle Camere federali per l approvazione definitiva. Parallelamente proseguono i lavori per la creazione delle basi legali per lo scambio automatico di informazioni con l estero. Il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio che approva la Convenzione multilaterale del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e il messaggio sulle necessarie basi legali per l attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. La maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici e degli ambienti interessati hanno accolto positivamente questi progetti nell ambito della procedura di consultazione. Nuova CDI tra Svizzera e Liechtenstein Svizzera e Liechtenstein hanno firmato il 10 luglio 2015 una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI). Questa nuova CDI entrerà in vigore il 1 gennaio 2017 previa l approvazione da parte dei rispettivi parlamenti e andrà a sostituire l attuale CDI (il cosiddetto Rumpfabkommen ), risalente al Questo nuovo accordo è conforme alle raccomandazioni dell'ocse, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni. Inoltre esso regola l'imposizione dei frontalieri, la tassazione delle prestazioni della previdenza professionale e delle rendite AVS, così come quella di dividendi, interessi e royalties. La nuova CDI permetterà di evitare la doppia imposizione nell ambito dell imposta preventiva: in particolare l'imposta preventiva svizzera non verrà più applicata ai pagamenti di interessi a favore di imprese e privati residenti nel Principato. Inoltre, gli istituti di previdenza così come le società residenti nel Liechtenstein con filiali in Svizzera potranno percepire dividendi senza più ritenuta alla fonte da parte elvetica. Per i dividendi di portafoglio e i dividendi percepiti da parte delle persone fisiche, l'aliquota dell imposta preventiva sarà ridotta dal 35 al 15 per cento. Cassette di sicurezza private Il Consiglio federale è attualmente allo studio per verificare la necessità di contromisure volte a impedire l'aggiramento delle norme antiriciclaggio e, quindi, l'occultamento di averi derivanti da reati o da evasione fiscale. In Svizzera e, in particolare, nel Canton Ticino si è assistito negli ultimi anni al proliferare di società private che affittano cassette di sicurezza. Queste società sfuggono a ogni forma di controllo in quanto non rientrano nella categoria degli intermediari finanziari. Inoltre queste attività non sono contemplate dalle norme della legge sul riciclaggio di denaro (si tratta di un semplice contratto d affitto). I tempi di attuazione di un eventuale normativa in merito alle cassette private non sono al momento noti. 18 Il punto. #3

19 Assistenza in Svizzera per la pratica di Voluntary Disclosure Qualora il Cliente intenda regolarizzare il proprio patrimonio detenuto in Svizzera, attivando la procedura di Voluntary Disclosure, Tresa Consulting SA potrà fornire assistenza in loco con un team italo-svizzero. Il processo si articolerà in due fasi distinte. Fase 1 Raccolta delle informazioni e della documentazione. Ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio e delle fonti di reddito, sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Cliente. Determinazione delle imposte e delle sanzioni dovute per i periodi fiscali non ancora soggetti a prescrizione. Incontri con il Cliente per analizzare gli esiti. Predisposizione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria da sottoporre all'agenzia delle Entrate. Le attività sopra indicate saranno svolte presso la sede di Lugano di Tresa Consulting SA. Fase 2 Il deposito dell istanza presso gli uffici dell Agenzia delle Entrate di competenza del Cliente e la successiva gestione del contraddittorio saranno affidati a studi di dottori commercialisti di fiducia di Tresa Consulting SA, a cui dovrà essere conferito apposito mandato. In alternativa, nel caso in cui il Cliente ritenga di affidare incarico in tal senso ad un professionista di sua fiducia, Tresa Consulting SA fornirà la documentazione, frutto dell'attività svolta, per il completamento della Fase 1. Eventuali problematiche di carattere legale potranno essere gestite da avvocati penalisti italiani e svizzeri, con cui Tresa Consulting SA è già in stretto contatto. Onorari Gli onorari previsti per la gestione della Fase 1 da parte di Tresa Consulting SA si differenziano a seconda dell applicazione della procedura forfettaria ovvero analitica e della difficoltà della pratica, secondo il preventivo che verrà fornito al Cliente prima della sottoscrizione del mandato. Per chiarimenti e informazioni: Tresa Consulting SA Via Ferruccio Pelli 13 A, 6901 Lugano Tel.: Fax: info@tresaconsulting.com Albula Advisors SA Via Ferruccio Pelli 13 A Casella postale 5127 CH-6901 Lugano Phone +41 (0) Fax +41 (0) info@albula-advisors.com Ogni sforzo è stato fatto per assicurare l accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di rivolgersi ai propri consulenti di fiducia per l esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non rappresentano un offerta, né sono in alcun modo vincolanti. Si declina pertanto ogni responsabilità. Per ottenere gratuitamente Il Punto in versione elettronica, è sufficiente collegarsi al sito web e scaricare il file pdf. Il punto. #3 19

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