Come e dove dovrebbero andare a finire i rifiuti C&D?

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1 Cap. 2.A Come e dove dovrebbero andare a finire i rifiuti C&D? Nella parte denominata Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del D.lgs. 152/2006, di cui all art.183, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, si danno le definizioni atte a esplicare le quattro macrofasi del ciclo dopo le operazioni di costruzione/demolizione e/o smontaggio: A) Raccolta e trasporto B) Deposito temporaneo C) Stoccaggio e recupero D) Smaltimento Diagramma dei residui d lavorazione (fonte Confindstria) i residui delle lavorazioni (compresi i rifiuti C&D) subiscono un inversione di rotta nel ciclo di riuso. A) RACCOLTA E TRASPORTO Le ipotesi del trasporto di rifiuti da e verso il cantiere Premesso che all interno di un cantiere temporaneo possono riscontrarsi le seguenti situazioni : - trasporto di rifiuti dalla effettiva e circoscritta sede di produzione verso l impianto di conferimento (recupero/smaltimento) a mezzo di imprese abilitate alle operazioni di trasporto di rifiuti prodotti da terzi ed adeguatamente iscritte all Albo Nazionale Gestori Ambientali (fattispecie disciplinata dall art. 212 commi 5 e 6, D.lgs. 152/06 e dal D.M. 28 Aprile 1998, n.406) - trasporto di rifiuti dalla effettiva e circoscritta sede di produzione verso l impianto di conferimento (recupero/smaltimento) attraverso l impiego di automezzi dello steso produttore di rifiuti (trasporto in conto proprio), munito di iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali (fattispecie disciplinata dall art. 212 commi 5 e 6 del D. lgs. 152/06 per le ipotesi di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, con previsione di iscrizione all Albo con procedura semplificata) - trasporto di rifiuti limitato all area interna e delimitata del cantiere di lavorazione (ad esempio nell ipotesi di trasporto di rifiuti con propri automezzi dalla effettiva sede di produzione al luogo deputato a deposito temporaneo oppure al centro di stoccaggio provvisorio ( messa in riserva ), in tal caso debitamente autorizzato Chi e quando deve emettere il formulario di identificazione e verificarne la ricezione della quarta copia nei termini prescritti, e nell eventualità notificare alla provincia la mancata ricezione? Per le ipotesi di trasporto di rifiuti dal luogo di produzione dal luogo di produzione verso un centro di stoccaggio occorre sempre il formulario di identificazione, tranne che nelle circostanze di trasporto di rifiuti derivati da attività di manutenzione, ai sensi degli art. 230 e 266, in virtù dei quali i rifiuti medesimi si intenderanno prodotti presso il luogo di produzione come inteso in tali disposti normativi dal contenuto fortemente derogatorio, potendo anche coincidere con una sede diversa da quella di effettiva formazione del rifiuto. In tale ipotesi specifiche la fase del trasporto compiuto dal luogo in cui i rifiuti sono stati materialmente generati sino alla sede del soggetto che svolge tali attività, giuridicamente non rientra nella effettiva fase di gestione dei rifiuti in quanto per essa, ai sensi dell art. 183, comma 1, lett. D), viene inteso quel complesso di operazioni comprendente le fasi della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni. Inoltre sulla base delle previsioni legislative di cui al medesimo art. 183, il deposito temporaneo viene definito come il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta (nel luogo in cui gli stessi sono prodotti), mentre la raccolta viene definita come l operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. Attività di manutenzione Luogo di produzione rifiuti coincidente con la sede legale dell impresa no formulario Altre attività Luogo di produzione fuori dall area delimitata dal cantiere con passaggio su pubblica strada per il trasporto rifiuti in un altra area che verrà configurata come area di stoccaggio provvisorio si formulario Altre attività Luogo di produzione con trasporto degli stessi da un cantiere ad un altro in un area delimitata no formulario ma necessario individuare il secondo cantiere come impianto di stoccaggio provvisorio. Altre attività Luogo di produzione con trasporto degli stessi da un cantiere ad un altro in un area delimitata no formulario ma necessario individuare il secondo cantiere come deposito provvisorio purché ivi siano depositati solo i rifiuti della medesima impresa. 1

2 Imprese artigiane che effettuano attività di manutenzione ai sensi dell art. 266, comma 4, nel trasporto di rifiuti eseguito attraverso propri automezzi (es. il furgoncino aziendale) dalla sede effettiva di produzione (es. il cantiere presso il cliente/committente) a quella giuridicamente eletta come luogo di produzione e quindi anche di deposito temporaneo, dove il rifiuto sarà assunto in carico sul relativo registro di carico e scarico de tenersi ai sensi e secondo le modalità definite dagli art. 189 e 190 del T.U.A.; i prodotti in tal caso possono essere considerati presso la sede (o domicilio) del soggetto che svolge tale attività concedendosi quindi la possibilità di esonero dalla compilazione del formulario di cui all art E' da rilevare che la responsabilità del produttore cessa solo al ricevimento della copia del formulario che attesta il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti: qualora infatti entro tre mesi dal conferimento al soggetto autorizzato non abbia ricevuto tale copia, il produttore è tenuto a comunicare alla provincia la mancata ricezione del formulario. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. Chi dovrà verificare il possesso, in capo al trasportatore di rifiuti, di un iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali? Fra le novità contenute nel nuovo codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) vi è anche l obbligo di iscrizione all Albo dei Gestori Ambientali per tutte le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri. Questa novità è istituita dall articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006. (restano dunque esonerate dall iscrizione le imprese edili che per proprio conto effettuino sul proprio cantiere operazioni di trasporto, smaltimento e recupero di inerti). L'iscrizione è necessaria per poter svolgere questi trasporti a partire dal 29 aprile; è rilasciata dalla sezione regionale dell'albo, istituita presso la Camera di Commercio di Firenze. Questa iscrizione avviene in forma semplificata, tramite una semplice comunicazione all albo dei Gestori Ambientali ed ha effetto immediato dalla data di ricezione della citata domanda. B) IL DEPOSITO TEMPORANEO Le principali prassi da adottare L art. 183, comma 1, lett. m, del D. lgs. 152/06 disciplina l istituto giuridico del deposito temporaneo, definito raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e stabilisce le condizioni da rispettare al fine di non uscire dal regime derogatorio ed incorrere in sanzioni. Anche la definizione di luogo di produzione dei rifiuti viene fornita dal D.lgs. 152/06 che all art. 183, lett. i, lo individua come uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti. È utile sottolineare il fatto che il D.T., sotto il punto di vista giuridico, non è considerato rientrante nell alveo della gestione dei rifiuti, bensì è un operazione ad essa propedeutica e preliminare; un attività che può essere esercitata naturalmente nel rispetto di una serie di precise condizioni in assenza di qualsiasi autorizzazione/comunicazione (vedi anche le disposizioni dell art. 187, del D. lgs. 152/06). Va però detto che nell ambito della conduzione di questa particolare forma di deposito, appare doveroso il rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti: i rifiuti cioè devono essere recuperati o smaltiti, e per analogia depositati, senza pericolo per la salute umana e senza procedure dannose per l ambiente. Modalità del deposito temporaneo (escludendo le fattispecie derogatorie previste dagli artt. 230 e 260, c. 6, D. lgs 152/06) - Il D.T può essere effettuato solo dal proprietario dei rifiuti - Non risulta essere ammissibile la forma del D.T. cumulativo composto da rifiuti prodotti da diversi produttori (coinvolti ad esempio nel medesimo cantiere di lavoro), sia pure costituiti dalle medesime tipologie di rifiuti. - Non risulta essere ammissibile la forma del D.T. cumulativo composto da rifiuti prodotti da uno stesso produttore ma provenienti da diverse attività oppure derivanti dalla medesima attività ma provenienti da diversi luoghi (ad es. diversi cantieri). - Il D.T. deve essere effettuato nel luogo di produzione; anche uno o più edifici o siti infrastrutturali collegati tra di loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono generati i rifiuti presupponendo che non avvengano movimentazioni di rifiuti ed operazioni di trasporto al di fuori di tale area in particolare su strada pubblica anche se essa attraversi l ara delimitata dai cantieri: in tal caso, anche solo per il tragitto di pochi metri, sussiste l obbligo di accompagnare il trasporto con il formulario di identificazione Ogni impresa esecutrice in un cantiere dovrà delimitare la propria area da adibire a D.T. eccezion fatta per alcune province italiane dove specifici accordi di programma danno la facoltà di eleggere a D.T. uno o più luoghi a servizio di più cantieri della stessa impresa, secondo norme tecniche specifiche degli accordi. C) STOCCAGGIO E RECUPERO Quesiti fondamentali che si pongono i professionisti privati Iter per la dichiarazione di operazioni di recupero 1. Dichiarazione d'inizio attività L'impresa che intenda procedere al recupero di rifiuti deve trasmettere alla provincia la comunicazione d'inizio attività, allegando la dichiarazione del rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche previste dalla vigente normativa. Art. 216, D.lgs 152/06, comma 3. La sezione regionale dell'albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle nonne tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; 2

3 b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attività di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. La comunicazione alla provincia è effettuata su un modulo a tal fine appositamente predisposto dalla direzione regionale competente. comma 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantità massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; Per i rifiuti pericolosi (limitatamente a quelli derivanti dalle attività individuate dal decreto ministeriale 5 settembre 1994) sono definiti: 1) le quantità massime; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni in relazione ai limiti di sostanze pericolose contenute, ai limiti di emissione per ciascun tipo di rifiuto, di attività, d'impianto; 4) requisiti per forme diverse di recupero; le condizioni che assicurano l'assenza di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio per l'ambiente. N.B.: si attende l'emanazione del decreto ministeriale che renderà possibile la dichiarazione anche per le attività non individuate dal decreto ministeriale 5 settembre Non è soggetto alla dichiarazione d'inizio attività il recupero di rifiuti urbani, ad eccezione di: 5) riciclaggio e recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità da rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; 6) trattamento per ottenere combustibile da rifiuto; 7) impiego di combustibile da rifiuto. 2. Istruttoria ed iscrizione al registro (90 giorni) La provincia, entro novanta giorni, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti; qualora la verifica dia esito positivo, iscrive l'impresa in un apposito registro, dichiarando (in una relazione che deve essere allegata alla dichiarazione d'inizio attività): 1) il rispetto delle norme tecniche specifiche; 2) il possesso dei requisiti soggettivi; 3) le attività di recupero che si intendono svolgere; 4) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione; 5) caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero. Nel caso in cui la verifica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni prescritte dalla vigente normativa, la provincia dispone il divieto d'inizio (o di prosecuzione) di attività. Resta all'interessato la possibilità di conformare la propria attività alla vigente normativa, entro il termine fissato dalla provincia. 3. Inizio Attività L'impresa può dare inizio all'attività di recupero di rifiuti decorsi novanta giorni dalla comunicazione alla provincia. Art. 216, D.lgs 152/06, comma1 : A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione Regionale dell'albo, di cui all'articolo 212, che ne (là notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. 4. Rinnovo La comunicazione d'inizio attività deve essere rinnovata, a cura dell'impresa, ogni cinque anni ovvero in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. N.B.: sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997. Art. 216, D.lgs 152/06, comma 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. comma 6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. 3

4 Mancato rispetto delle norme (Art. 216, D.lgs 152/06, comma 4) Qualora la competente Sezione regionale dell'albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, [ ] A chi indirizzare le domande per il recupero e smaltimento dei rifiuti (Procedure semplificate Artt )? Con il D.lgs 152/06 viene mantenuto l impianto giuridico attuale (ex 31 e 33 del Ronchi). La modifica subentra all art. 214 del D.lgs 152/06 dove si dice che le comunicazioni vanno indirizzate alle sezione dell Albo e non più alle Province ma con il nuovo D.lgs 4/08 il comma 3 è abrogato e le domande e comunicazioni per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata tornano ad essere inviate alla Provincia (art. 32). Altra novità apportata dal D.lgs 4/08 è all articolo 215 (autosmaltimento). Anche per l autosmaltimento la comunicazione è effettuata alla Provincia e non più all Albo Nazionale (art. 33). L istruttoria è effettuata dalle Province, compresa la tenuta dei relativi elenchi. Chi sarà il soggetto tenuto ad avviare i rifiuti al recupero e allo smaltimento e come? Secondo la normativa vigente è il produttore (la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale, la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti) che li avvia secondo una delle seguenti modalità alternative, a sua scelta, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Inoltre devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Chi dovrà provvedere all attribuzione del corretto codice CER al rifiuto e in seguito gestirlo come pericoloso o non pericoloso? Il compito di assegnazione del codice CER e la classificazione del rifiuto resta sempre in capo al produttore e non è delegabile mai al trasportatore neppure quando questo campiona il rifiuto da gestire per far effettuare analisi presso gli impianti di destinazione: analisi che non escludono l obbligo del produttore di eseguire personalmente (affidandola a laboratori specializzati per suo nome e suo conto) la caratterizzazione analitica del proprio rifiuto da conferire; sovente gli si affida la compilazione del formulario con l unico impegno di doverlo firmare ad occhi chiusi anche quando incompleto se non addirittura per niente compilato. Chi, se necessario, deve provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico e registrare su di esso le relative operazioni? Le imprese edili sono escluse dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per i soli rifiuti non pericolosi che provengono dall'attività di demolizione e costruzione (es. inerti, calcinacci, mattonelle, infissi, ecc ) e che provengono dalle attività di scavo (terre e rocce). Con il D.lgs 152/06 vengono modificate le modalità di compilazione dei registri c/s per chi avente obbligo (rifiuti pericolosi) : - I registri seguono le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA; - Possibile utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata; - Non è più necessario indicare sia i Kg o litri e i mc, ma solo 1 dei tre. Allungati i tempi di registrazione : - Produttori: entro 10 gg. lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico (era una settimana); - Raccoglitori/trasportatori: entro 10 gg. Lavorativi dal trasporto (era una settimana); - Commercianti e intermediari: entro 10 gg. lavorativi dalla transazione (era una settimana) ; - Recuperatori e smaltitori: entro 2 gg. Lavorativi dalla presa in carico (erano 24 ore). Con il D.lgs 4/08 si modifica l art. 190 (registri di carico e scarico), e al comma 6, è previsto di nuovo esplicitamente che i registri di c/s rifiuti debbano essere numerati e vidimati. Viene introdotto un nuovo comma 6 bis, secondo cui le registrazioni relative alla gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi può essere anche effettuata sui registri IVA (art. 24 bis). Chi dovrà compilare il MUD li dove le tipologie di prodotto rendano necessario tale adempimento?? Le novità introdotte all art.189 del D.lgs 152/06 e le modifiche apportate dal D.lgs 4/08 : Si reintroduce l'obbligo di presentazione del Mud per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi (ex art. 24, D.lgs. 4/08) con più di 10 dipendenti derivanti: da lavorazioni industriali; da lavorazioni artigianali; dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. [ ] Questi produttori, tuttavia, sono esclusi dall'obbligo - esclusivamente in relazione alla produzione di rifiuti non pericolosi, nell'ipotesi in cui non superino i 10 dipendenti. Si specifica che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono soggette all'obbligo di presentazione del Mud con riferimento a tale attività (fermo restando l obbligo, nei casi sopra individuati, per quanto riguarda la fase di produzione). Sono tenuti all'obbligo di presentazione del MUD i produttori di rifiuti pericolosi. 4

5 All art.189, c. 3 bis (modif. al D.lgs. 152/06), secondo cui tutti coloro che redigono registri c/s rifiuti, formulari e compilano il M.U.D. devono dotarsi di strumenti informatici tali da poter gestire in tal modo le informazioni. Il tutto, però, è subordinato alla emanazione di un futuro decreto ministeriale (art. 24). Per la compilazione del MUD occorrono Registro di carico/scarico compilato; ovvero con tutte le operazioni di carico e scarico riferite all anno precedente Formulari di smaltimento, sia la prima copia (compilata al momento del ritiro del rifiuto) che la quarta copia ( restituita all azienda a smaltimento/recupero avvenuto ed in cui il destinatario, al punto 11 indica il peso verificato a destino) D) SMALTIMENTO Oneri del produttore dei rifiuti relativamente al conferimento in discarica Ogni impresa che produce rifiuti ha l'obbligo di smaltire gli stessi, mediante una delle seguenti modalità: autosmaltimento (previa autorizzazione/comunicazione, qualora fosse approvato lo specifico decreto ministeriale); conferimento a terzi autorizzati; conferimento a gestori di servizio pubblico di raccolta (previa stipula di apposita convenzione); esportazione mediante spedizione transfrontaliera. Lo smaltimento costituisce, nelle intenzioni del legislatore comunitario e nazionale, la fase residuale della gestione dei rifiuti sempre col rispetto di precisi criteri di ammissibilità e tali attività sono disciplinate dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 e del D.M. 3 Agosto 2005, n.201 dove, all art. 2 si da la definizione di rifiuti inerti che invece risulta assente nell apporto definitorio fornito dall art. 183 del D.lgs. 152/06. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell ammissione degli stessi in discarica, il detentore è tenuto a presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal citato D.M. 201/2005, per la specifica categoria di discarica. In merito alla tempistica è prescritto che i suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati per gli ulteriori conferimenti, che avvengano almeno una volta l anno e che siano conservati dal gestore. Al fine di determinare l ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall art. 4 del D.Lgs. 36/2003, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base, obbligatoria e da effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell allegato 1 al presente decreto. Tale caratterizzazione è da effettuarsi al primo conferimento e va ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti, e comunque una volta l anno. Riguardo i rifiuti C&D l art. 5 del D.M. 201/2005 dice che sono smaltiti in discarica : a) i rifiuti elencati nella Tab. 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto considerati già conformi Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione (da Tab. 1 D.M. Agosto 2005) Codice Descrizione Restrizioni Scarti di materiali in fibra a base di vetro ** Solo se privi di leganti organici Imballaggi in vetro Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) Mattoni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) Mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) Vetro Terra e rocce*** Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati Vetro Vetro Solamente vetro raccolto separatamente Terre e rocce Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba (*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice L'origine dei rifiuti deve essere nota. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole. (**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo. (***) Inclusi i rifiuti di cui al codice b) I rifiuti inerti C&D che a seguito della caratterizzazione di base soddisfano i seguenti requisiti : 5

6 - sottoposti a test di cessione di cui all All. 3, D.M.201/2005 presentano valore conforme a quelli fissati nella Tab.2 del presente decreto - non contengono contaminati organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella Tab.3 del presente decreto. È invece vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste nella Tab. 1, All. 1, D.M. 471/1999 in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite. Gli oneri del conferimento in discarica sono a carico del produttore dei rifiuti e nel caso li conferisca in un impianto di recupero sottoposto alle procedure semplificate di cui all art. 216 del D.lgs. 152/06 si consideri che oltre a quelli di carattere generale previsti all art. 188, spettano a carico del produttore/conferitore, ulteriori e specifici oneri previsti dalla normativa settoriale. Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti 1. Presentazione dell'istanza L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero è presentata alla regione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/1997. Le aziende interessate alla procedura in questione sono: discariche; inceneritori; stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi; attività d recupero; impianti di inertizzazione; 2. Istruttoria (90 giorni) Gli uffici regionali competenti dispongono di 90 giorni per l'istruttoria, che deve consentire l'individuazione di condizioni e prescrizioni da imporre ai fini del rispetto dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. 3. Rilascio dell'autorizzazione L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della giunta regionale e deve indicare: tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare; requisiti tecnici; precauzioni in materia di sicurezza ed igiene ambientale; luogo di smaltimento; metodo di trattamento e recupero; limiti di emissioni in atmosfera (previa autorizzazione regionale ex d.p.r. 203/1988); prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; garanzie finanziarie. 4. Rinnovo (180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione) L'autorizzazione ha una validità fissata dal D.lgs 22/1997 in cinque anni. Il rinnovo deve essere richiesto dall'impresa entro centottanta giorni dalla scadenza mediante presentazione alla regione di apposita domanda. Il rinnovo è rilasciato dalla regione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa. N.B.: qualora l'autorizzazione sia richiesta per l'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall'art. 28 del d.lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione che le attività di gestione non comportino un utile economico e che gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate/giorno. In tal caso l'autorizzazione ha validità per un anno.(sono previste proroghe, che non possono comunque superare i due anni). Sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal D.lgs 22/1997. Iter per l'iscrizione alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 1. Comunicazione d'inizio attività Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati al riciclaggio ed al recupero devono comunicare, ai fini dell'iscrizione all'albo, l'inizio dell'attività alla sezione regionale dell'albo stesso. Dalla comunicazione devono risultare: quantità, natura, origine e destinazione dei rifiuti; frequenza media di raccolta; rispondenza del mezzo di trasporto ai requisiti previsti per la tipologia dei rifiuti trasportati; rispetto di condizioni e requisiti soggettivi. 2. Iscrizione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono l'impresa in appositi elenchi. 3. Rinnovo La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni, completa della documentazione attestante la rispondenza dell'impresa ai requisiti richiesti dalla vigente normativa. Sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal D.lgs 22/

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