LA DIRETTIVA MACCHINE

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1 LA DIRETTIVA MACCHINE Obiettivi della direttiva 2006/42/CE SCOPO DELLA DIRETTIVA E E QUELLO DI CREARE LE CONDIZIONI AFFINCHE NELL AMBITO DELL U.E. IL PRODOTTO MACCHINA RISPONDA AI MEDESIMI REQUISITI DI SICUREZZA REQUISITI DI SICUREZZA CHE DEVONO POSSEDERE LE MACCHINE PER POTER CIRCOLARE LIBERAMENTE ALL INTERNO DEI PAESI DELL U.E. macchine intese in senso lato, in quanto si devono comprendere le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine 1

2 Il 29 dicembre 2009 è entrata in vigore in Europa la nuova Direttiva Macchine in sostituzione della Dir. 98/37/CE Attuazione della Direttiva 2006/42/CE D.Lgs.. 27 gennaio 2010 N. 17 Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 Campo di applicazione Le norme del presente decreto si applicano alle macchine attrezzature intercambiabili componenti di sicurezza accessori di sollevamento catene, funi e cinghie dispositivi amovibili di trasmissione meccanica quasi-macchine immessi separatamente sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (e dopo il 6/3/2010 per le novità della dir.2006/42/ce) e ne stabilisce i RES ai fini della sicurezza e della salute (allegato 1) 2

3 Definizioni: macchina 1. insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; ad esempio per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali. SCALE AEREE PONTE SVIILUPPABILE (piattaforma lavoro mobile elevabile) 3

4 Definizioni: macchina 2. insieme di cui al numero 1, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; Definizioni: macchina 3. insieme di cui ai numeri 1 e 2, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; 4

5 Macchine montate su mezzo di trasporto macchine installate su strutture ascensore da cantiere ponteggio autosollevante 5

6 Definizioni: macchina 4. insieme di macchine di cui ad 1,2,3 o di quasi-macchine che, per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale es. un impianto ind.le, linea produttiva Impianto produzione 6

7 Definizioni: macchina 5. insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; Definizioni: attrezzatura intercambiabile attrezzatura intercambiabile: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile 7

8 Cestello con sistema di aggancio a gru Definizioni: componente di sicurezza componente: 1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 2) immesso sul mercato separatamente; 3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone; 4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. 8

9 Componente di sicurezza associato a un riparo Alcuni componenti di sicurezza Scanner laser per la sicurezza delle zone pericolose Barriera fotoelettrica di sicurezza Dispositivo di sicurezza ottica Bordura sensibile di sicurezza 9

10 Elenco indicativo componenti di sicurezza 1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone. 3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV. 4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza. 5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando dei movimenti pericolosi delle macchine. 6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine. 7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine. 8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento. 9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile. 10. Dispositivi di arresto di emergenza. 11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose. 12. Limitatori di energia e disp. sicurezza citati ai p.ti 157,347 e 4126 all.to I. Elenco indicativo componenti di sicurezza 13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e vibrazioni. 14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). 16. Dispositivi di comando a due mani. 17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all'altro e inclusi nel seguente elenco: a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti ascendenti incontrollati; c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva; d) ammortizzatori ad accumulazione di energia: - a caratteristica non lineare o con smorzamento del movimento di ritorno; e) ammortizzatori a dissipazione di energia; f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute; g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici. 10

11 Definizioni: accessori di sollevamento componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento che consentono la presa del carico disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento Alcuni accessori di sollevamento 11

12 Definizioni: catene, funi, cinghie catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento Definizioni: dispositivi amovibili di trasmissione meccanica componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto. 12

13 Definizioni: quasi-macchine insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla direttiva macchine Definizioni: immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato CE a a titolo oneroso o gratuito a a fini distributivi o di utilizzo la macchina messa a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione 13

14 Definizioni: messa in servizio La prima utilizzazione sul territorio CE L utilizzo della macchina già in servizio alla data del e costruiti sulla base della legislazione precedente, qualora assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo-funzione funzione-prestazione non previste dal costruttore ESCLUSIONI i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina ; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; d) le armi, incluse le armi da fuoco; 14

15 ESCLUSIONI i seguenti mezzi di trasporto: 1) trattori agricoli e forestali ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 2) veicoli a motore e loro rimorchi ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 3) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli. le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; ESCLUSIONI le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere (ma rientrano a. da cantiere e con vel >0,15 m/s); le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva BT: 1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 2) apparecchiature audio e video; 3) apparecchiature nel sett.tecnologie informaz.; 4) macchine ordinarie da ufficio; 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione e motori elettrici 15

16 ESCLUSIONI le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 1) apparecchiature di collegamento e di comando; 2) trasformatori. Quando per una macchina i pericoli di cui all allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli. LA SICUREZZA DELLA MACCHINA Le macchine immesse sul mercato o messe in servizio devono: ESSERE CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO 17 ESSERE CONFORMI AI R.E.S. ( ALL. 1 ) NORME ARMONIZZATE Disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione su mandato della commissione dell U.E. Tipo A: Concetti e principi generali Tipo B: Aspetti di sicurezza comuni Tipo C: Requisiti sicurezza specifici ESSERE IN POSSESSO: DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA ISTRUZIONI L USO PER FASCICOLO TECNICO MARCATURA DI CONFORMITA CE 16

17 Obblighi del fabbricante e del mandatario Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti RES ex-allegato I; b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile; c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9; e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina; f) appone la marcatura CE ai sensi dell'articolo 12. Obblighi del fabbricante e del mandatario Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato VII, parte B; b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI; c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B. 2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale. 17

18 Impatto della direttiva macchine Accurata Analisi dei Rischi presenti sulla macchina e identificare i requisiti essenziali ad essa applicabili; Applicare il principio di integrazione della sicurezza: eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili; Allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l'uso e la manutenzione (ALLEGATO I); Costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta il soddisfacimento di tutti i requisiti essenziali applicabili (ALLEGATO V); Se la macchina rientra nell'allegato IV, sottoporre la macchina all'esame da parte di un Organismo Notificato; Allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza (CE di conformità o del fabbricante) secondo l'allegato II; Se tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti, apporre la marcatura CE sulla macchina (Allegato III) 18

19 La dichiarazione di conformità La Direttiva ( art.2 e ALL.2 D.Lgs.17/2010) prescrive che ogni macchina, prima dell immissione sul mercato o della messa in servizio, sia provvista di una Dichiarazione sottoscritta dal Fabbricante, che attesta che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza ad esso applicabili. Il documento assume denominazioni e contenuti diversi in funzione del prodotto cui si riferisce La procedura di certificazione Processo da attuare prima di redigere la dichiarazione di conformita e la marcatura di conformita CE MACCHINE CON RISCHIO: MEDIO BASSO Fascicolo tecnico (all.v) Risk Analysis ALTO (ALL.IV) Fascicolo tecnico (all.vi) Ricorso organismo notificato Dichiarazione Conformità Dichiarazione Conformità 19

20 La dichiarazione di conformità SCOPO DELLA DICHIARAZIONE 1. Identificare la macchina 2. Definire a cosa è conforme la macchina 3. Identificare il fabbricante 4. Definire il soggetto responsabile LA DICHIARAZIONE CE E DISTINTA IN FUNZIONE DEL PRODOTTO A CUI SI RIFERISCE: Le diverse dichiarazioni di conformità DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA (TIPO A ALL. II) Si applica a tutte le MACCHINE che soddisfano i requisiti essenziali applicabili Per macchine singole indipendenti, per impianti complessi (linee produttive ),.. - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella UE - descrizione della macchina (tipo modello n.matricola) - elenco delle disposizioni alle quali la macchina è conforme + - ev. nome e indirizzo org. notificato e il n. attestato di certif. CE - ev. nome e indirizzo org. notificato a cui è stato trasmesso il fascicolo - ev. nome e indirizzo org. notificato che ha effettuato la verifica - ev. riferimento alle norme armonizzate - ev. norme e specificazioni tecniche nazionali applicate - identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell UE. A 20

21 La direttiva 2006/42 CE e il decreto 17 / 2010 hanno aggiunto: - un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea - nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità - luogo e data della dichiarazione; INSIEME DI MACCHINE SINGOLE (serie produttiva) Macchina A Sistema comando Ripari e disp sicurezza Imp elettrici Imp pneumatici Imp idraulici Dip emergenza Interferenze Macchina B Sistema comando Ripari e disp sicurezza Imp elettrici Imp pneumatici Imp idraulici Dip emergenza Valutazione del rischio utilizzatore Macch. A Macch. B 21

22 Le diverse dichiarazioni di conformità DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE (TIPO B ALL. II) Si applica alle quasi-macchine che sono destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire una macchina (salvo il caso in cui possano funzionare in modo indipendente) B - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella UE - descrizione della macchina o delle parti di macchine - all occ. nome e indirizzo org. notific e il n. attestato di certif. CE - all occ. nome e indirizzo org. notificato trasmesso il fascicolo con la dir 2006/42CE - all occ. nome e indirizzo org. notific che ha effettuato la verifica - all occ. il riferimento alle norme armonizzate - identificazione del firmatario - menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle direttive ad essa applicabili La direttiva 2006/42 CE e il decreto 17 hanno aggiunto: - nome/indirizzo della persona autorizzata costituire la documentazione tecnica pertinente (stabilito nella CE) - un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali RES della dir. 2006/42/CE sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità del l'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive CE. - un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta motivata delle autorità naz.li,, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine macchine.. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante. - luogo e data della dichiarazione; 22

23 MACCHINA COMPLESSA (linea produttiva) Macch C Macch A Macch B Macch compl. C Le diverse dichiarazioni di conformità DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA PER I COMPONENTI DI SICUREZZA (TIPO C ALL. II) C Si applica a tutti i COMPONENTI DI SICUREZZA che vengono immessi separatamente sul mercato - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella UE - descrizione del componente di sicurezza (tipo mod. n.matricola) - funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza - ev. nome e indirizzo org. notificato e il n. attestato di certif. CE del tipo - ev. nome e indirizzo org. notificato a cui è stato trasmesso il fascicolo - ev. nome e indirizzo org. notificato che ha effettuato la verifica - ev. riferimento alle norme armonizzate - ev. norme e specificazioni tecniche nazionali applicate - identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell UE. 23

24 La direttiva 2006/42 CE e il decreto 17 / 2010 hanno aggiunto: - nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità.. E' nuova figura introdotta per avere il collegamento con i fabbricanti extra CE in merito al fascicolo tecnico e la responsabilità su questo per conto del fabbricante. - luogo e data della dichiarazione; La marcatura CE Attesta che il prodotto e stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformita Attesta la conformita a tutti i res imposti al fabbricante Non puo essere apposta se non a controlli ultimati Conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione e utilizzo Deve essere visibile, leggibile e indelebile e figurare direttamente sul prodotto Non sono ammesse marcature che possono indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico Qualora un prodotto industriale sia oggetto di più direttive che riguardano diversi aspetti e che prevedono la marcatura CE, quest'ultima indica che il prodotto è conforme alle disposizioni di tutte le direttive applicabili 24

25 Nota Nei casi in cui nén il costruttore né alcun mandatario residente nell'unione europea abbiano ottemperato a tali obblighi, essi incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio. Motivi di costrizione: Clausola di salvaguardia Qualora uno stato membro constata ( attraverso i suoi ministeri e organi tecnici di controllo ) che una macchina o c.s. rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ( anche degli animali domestici o dei beni ) ne ordina, previa verifica dell esistenza esistenza dei rischi segnalati, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione a) NON CONFORMITA AI RES di cui ALLEGATO 1 b) LACUNA o APPLICAZIONE NON CORRETTA delle NORME ARMONIZZATE 25

26 Valutazione della conformità delle macchine art.9 D.Lgs. 17/ 10 e all.ti VIII, IX, X Macchine fuori dall all.to all.to IV : fabbricante applica il controllo interno di fabbricazione (previsto nel fascicolo tecnico all.to VII) Macchine più pericolose ex all.to IV ESAME CE del TIPO ex all.to IX: procedura secondo la quale un organismo notificato verifica ed attesta che un modello rappresentativo della macchina soddisfa i requisiti della direttiva Oppure (novità dir. 2006/42/CE) Macchine più pericolose ex all.to IV GARANZIA QUALITA TOTALE ex all.to X: se la macchina è fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale, l organismo l notificato valuta e approva tale sistema GQT e ne controlla l applicazione Macchine più pericolose ex all.to IV seghe circolari, seghe a lama spianatrici per la lavorazione del legno piallatrici per la lavorazione del legno seghe a nastro per la lavorazione del legno e simili o carne macchine combinate dei tipi precedenti per la lavorazione del legno e simili tenonatrici a mandrini multipli per la lavorazione del legno fresatrici ad asse verticale "toupies" ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e simili seghe a catena portatili da legno presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione 26

27 formatrici della gomma a iniezione o compressione macchine per lavori sotterranei benne di raccolta di rifiuti domestici dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica ponti elevatori per veicoli apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone ripari mobili automatici interbloccati blocchi logici per funzioni di sicurezza strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) LE MACCHINE GIA IN SERVIZIO PERTANTO LA DIRETTIVA SI APPLICA ANCHE ALLE MACCHINE USATE ( GIÀ IN SERVIZIO AL ) ASSOGGETTATE A MODIFICHE COSTRUTTIVE O A VARIAZIONI DI UTILIZZO : INTERVENTI CHE MODIFICANO SOSTANZIALMENTE LA MACCHINA IN OGGETTO MODIFICHE CHE INTRODUCONO ELEMENTI DI RISCHIO PER I QUALI NON E STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE IN SEDE DI PROGETTAZIONE LE MACCHINE CHE VEDRANNO MODIFICATA: La loro modalità di utilizzo Le loro prestazioni La loro funzione specifica NUOVA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE Al di fuori di quanto previsto dal costruttore 27

28 LE MACCHINE GIA IN SERVIZIO Modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione Richiesta marcatura CE Modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es. un tornio trasformato in rettifica); Modifiche funzionali della macchina: aumento della potenza installata o erogata aumento della velocità organi lavoratori aumento del n dei colpi incremento sollecitazioni sulla struttura (+ portata) Installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM); LE MACCHINE GIA IN SERVIZIO Modifiche costruttive NON richiesta marcatura CE Sostituzione di componenti della macchina (carrello, motori, funi, ecc.) tali da non determinare incrementi di sollecitazioni sulle strutture; Installazione di un sistema di comando ad onde elettromagnetiche; Adeguamenti alle norme che comportano installazione di: ripari fissi e mobili arresto di emergenza, freni dispositivi elettrosensibili L aumento dei livelli di sicurezza non richiede la marcatura CE D.Lgs.81/08 art.71 c. 5: Le modifiche apportate alle macchine (.), per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato (. ). sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 28

29 Applicazione Linea di accatastamento cassoni prima dell intervento Aumento livello di sicurezza Installazione ripari fissi, mobili con microcontatto di blocco, barriere immateriali rilevamento persone. LE MACCHINE GIA IN SERVIZIO LE MACCHINE O C.S. GIÀ IMMESSE SUL MERCATO O GIA IN SERVIZIO ALLA DATA DEL E PRIVI DI MARCATURA CE CHE VENGONO : VENDUTE NOLEGGIATE O CONCESSE IN USO LOCATE FINANZIARIAMENTE DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA LEGISLAZIONE PREVIGENTE L ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA E A CURA DI CHIUNQUE CEDA IL BENE Attestazione di conformità prodotto 29

30 LE MACCHINE GIA IN SERVIZIO LE MACCHINE O C.S. GIÀ IMMESSE SUL MERCATO O GIA IN SERVIZIO, PER I QUALI, NEL PERIODO FRA IL E E STATA PRESENTATA ALL ISPESL DOMANDA DI OMOLOGAZIONE, SI INTENDONO LEGITTAMEMTE IMMESSI SUL MERCATO O MESSI IN SERVIZIO SE: GESTIONE REGIME TRANSITORIO REGIME TRANSITORIO SPECIALE ISPESL HA CONCLUSO PROC. OMOLOGAZIONE ENTRO 60 GG VENGA TRASMESSO ALL ISPESL DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E F.T. CHIUNQUE UTILIZZI MACCHINE SOGGETTE AL D.M , MESSE IN SERVIZIO DOPO IL , HA OBBLIGO DELLA DENUNCIA INSTALLAZIONE ALL ISPESL. LE MACCHINE DI SOLLEVAMENTO O DI SPOSTAMENTO PERSONE ED I C.S. COSTRUITI IN CONFORMITA ALLA LEGISALZIONE PREVIGENTE POSSONO ESSERE IMMESSE SUL MERCATO O MESSE IN SERVIZIO FINO AL Soggetti coinvolti e responsabilità Fabbricante: Colui che assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione o della modifica di un prodotto al fine della sua immissione sul mercato nella Comunità per suo conto. Mandatario (Rappresentante autorizzato): Soggetto, stabilito nella Comunità Europea, designato dal fabbricante per poter agire in suo nome. Importatore: Persona fisica o giuridica, stabilito nella Comunità, che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo 30

31 Soggetti coinvolti e responsabilità Distributore: Le direttive N.A. in genere non prevedono disposizioni per la distribuzione. Soggetto che procede alle azioni commerciali successive all immissione sul mercato; deve agire con attenzione per evitare di commercializzare prodotti palesemente non conformi Responsabile assemblaggio e installazione: Nei casi previsti, deve garantire la continuità di conformità del prodotto ai r.e.s. al momento del suo primo utilizzo Utilizzatore: Le direttive N.A. non prevedono disposizioni per gli utilizzatori se non quelle relative alla messa in servizio; ci sono però le direttive sociali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (uso, manutenzione ) Legame tra D.Lgs 17/2010 e D.Lgs.81/08 Obblighi dei progettisti ( art.22 ) 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (art.23 ) 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Obblighi degli installatori ( art.24 ) 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. 31

32 ATTIVITA DI VIGILANZA D.Lgs ITER AMMINISTRATIVO Fabbricante Mandatario Installatore ISPEZIONI INFORTUNI art C.P. VALUTAZIONE MACCHINE COMUNICAZIONE D.Lgs. 81/08 ITER PENALE Costruttore Installatore Progettista Venditore Utilizzatore MINISTERI COMPETENTI Dlgs 17 / 2010 Operano il controllo della conformità ai R.E.S delle macchine e c.s. marcati PROCURA COMPETENTE D.Lgs.758/94 C.P.P. art.347 DATORE LAVORO ATTIVITA DI VIGILANZA Macchine CE non conformi: responsabilità soggetti CONTRAVVENZIONE ART. 71 c.1 D.LGS.81/08 per aver messo a disposizione una macchina non idonea ai fini della sicurezza che non soddisfa alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute ad essa applicabili (art.70 c.1 D.lgs.81/08) PROCED.. 758/94 VERIFICATORE VENDITORE Verifica inosservanza non dovuta a modifiche effettuate dall utilizzatore ed utilizzo secondo indicazioni del costruttore COSTRUTTORE INFORTUNIO: Ipotesi di responsabilità per lesioni personali colpose CONTRAVVENZIONE ART. 23 D.LGS. 81/08 per aver venduto una macchina non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. INFORTUNIO: Ipotesi di responsabilità per lesioni personali colpose CONTRAVVENZIONE ART. 23 D.LGS. 81/08 per aver costruito una macchina non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza in particolare ai R.E.S. di cui all ALL.1 del D.Lgs. 17 / 2010 INFORTUNIO: Ipotesi di responsabilità per lesioni personali colpose CONTR. MERCATO: Segnalazione ministeri competenti e regione PR. PEN PROCED /94 PR. PEN PROCED /94 PR. PEN PROCED... NOTA BENE: Si ricorda che possono essere coinvolti: i progettisti per non avere rispettato i principi generali di prevenzione ( art. 22 D.Lgs.81/08 e 1.1 all. 1 Dlgs 17/2010 ) e gli installatori per non essersi attenuti alle norme di sicurezza nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti ( art. 24 D.Lgs.81/08)) 17/

33 La certificazione della direttiva macchine Dimostrare la conformità macchina ai requisiti essenziali di sicurezza tramite il fascicolo tecnico della costruzione (analisi rischi) Garantire la conformità della macchina a tali requisiti tramite la dichiarazione di conformità Dichiarazione Conformità CE Dare evidenza della conformità della macchina con l apposizione sulla stessa della marcatura Informare l utilizzatore per una corretta gestione della macchina durante tutto il ciclo di vita tramite il manuale di istruzioni per l uso e la manutenzione Manuale Uso Requisiti Essenziali di Sicurezza PER OGNUNA DELLE POSSIBILI SITUAZIONI PERICOLOSE CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA, LA DIRETTIVA FISSA DEI PRINCIPI DA RISPETTARE DEFINITI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA IL LORO RISPETTO E OBBLIGATORIO DA PARTE DEL FABBRICANTE GLI OBBLIGHI PREVISTI DAI R.E.S. SI APPLICANO SE SUSSITE IL RISCHIO CORRISPONDENTE 33

34 R.E.S. e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine Principi generali Titolo I: R.E.S. E DI TUTELA DELLA SALUTE 1.1 Considerazioni Generali 1.2 Sistemi di comando 1.3 Misure di protezione contro i pericoli meccanici 1.4 Caratteristiche richieste per i ripari e i dispositivi di protezione 1.5 Rischi dovuti ad altri pericoli 1.6 Manutenzione 1.7 Informazioni R.E.S. e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine Titolo II: R.E. SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE 2.1 Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici 2.2 Macchine portatili tenute e/o condotte a mano 2.3 Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili 34

35 R.E.S. e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine Titolo III: R.E. SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITA DELLE MACCHINE 3.1 Considerazioni generali 3.2 Posti di lavoro 3.3 Sistemi di comando 3.4 Misure di protezione contro i pericoli meccanici 3.5 Misure di protezione contro altri pericoli 3.6 Informazioni ed indicazioni R.E.S. e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine Titolo IV: R.E. SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO 4.1 Considerazioni generali 4.2 Requisiti per le macchine mosse da energia diversa da quella umana 4.3 Informazioni e marcatura 4.4 Istruzioni 35

36 R.E.S. e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine Titolo V: R.E. SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI 5.1 Rischi dovuti alla mancanza di stabilità 5.2 Circolazione 5.3 Dispositivi di comando 5.4 Arresto dello spostamento 5.5 Incendio 5.6 Emissioni di gas di scarico R.E.S. e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine Titolo VI: R.E. SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE 6.1 Considerazioni generali 6.2 Dispositivi di comando 6.3 Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso 6.4 Macchine che collegano piani definiti 6.5 Marcature 36

37 R.E.S. e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine Principi generali 1. Il fabbricante di una macchina o il suo mandatario deve garantire: - sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i R.E.S. della macchina in costruzione e in particolare: - stabilire i limiti della macchina; - individuare i pericoli; - stimare i rischi; - valutare i rischi; - eliminare o ridurre i rischi (già in fase di progettazione) R.E.S. e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine Principi generali 3. I R.E.S. sono INDEROGABILI o comunque, tenendo conto dello stato dell arte tendere verso gli obiettivi che i R.E.S. stabiliti dalla direttiva si prefiggono; 4. Nella progettazione/costruzione rispettare sia i RES generali che quelli supplementari a seconda della tipologia di macchina. I RES generali valgono per TUTTE le macchine mentre quelli SUPPLEMENTARI solamente per alcune tipologie codificate dalla direttiva. 37

38 I fattori da integrare FUNZIONALITA SICUREZZA ERGONOMICITA MANUTENIBILITA La sicurezza deve essere conseguita integrandola nelle fasi di progettazione e costruzione della macchina; deve poi essere estesa e conservata nelle fasi di installazione e manutenzione Titolo I: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE 1.1 Considerazioni generali Principi d integrazione delle sicurezza a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell uso scorretto ragionevolmente prevedibile (es. comportamento lavoratori). Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione. UNI EN ISO :2005 Sicurezza del macchinario Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Parte 1: Terminologia di base, metodologia. UNI EN ISO :2005 Sicurezza del macchinario Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Parte 2: Principi tecnici UNI EN ISO :2007 Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 1: Principi. 38

39 I quattro aspetti della sicurezza La macchina è progettata e costruita bene SICUREZZA INTRINSECA La macchina viene messa in opera in modo idoneo Modalità di garanzia nel tempo Secondo le indicazioni del costruttore e relativa formazione/addestramento operatore CORRETTA INSTALLAZIONE CORRETTA MANUTENZIONE CORRETTO UTILIZZO La valutazione dei rischi Individuare dei limiti operativi del sistema uomo-macchina Identificare i pericoli I limiti operativi della macchina e i possibili usi scorretti vanno indicati nelle istruzioni Fonti di pericolo : Stato di fatto presente sulla macchina, Situazione particolare che si verifica sulla macchina, Comportamento umano, Coinvolgimento persone estranee, Errori di funzionamento,. Identificare i rischi Valutare i rischi accertati La stima del rischio prende in considerazione tutti i rischi In termini di prevedibilità in relazione agli obbiettivi di sicurezza contenuti nella direttiva Interventi di abbattimento dei rischi In coerenza con i principi di integrazione della sicurezza 39

40 L aiuto delle norme armonizzate Pericolo 9 Rischio 9 Pericolo 9 Rischio 1 UNI EN terminologia e metodi generali di progettaz. UNI EN principi sicurezza per progettazione macchine UNI EN ( ex 1050 ) principi generali per la valutazione dei rischi UNI EN Rischi meccanici Rischi elettrici Rischi vibrazioni Requisiti Essenziali Sicurezza UNI EN pericolo Identificazione del rischio dove quando Zona della macchina Fase di lavorazione Tipologia della lavorazione 40

41 Metodologia per l analisi dei rischi UNI EN Gravità del pericolo probabilità RISCHIO ir=(gxpxes)/ev esposizione evitabilità UNI EN Possibili livelli e relativi valori numerici per la stima dei rischi Gravità danno Probabilità di accadimento Probabilità di esposizione Possibilità di evitare il danno Nulla Danno lieve Danno grave Mortale Nulla Bassa Media Alta Nulla Raramente Frequentemente Completa Possibile Scars poss

42 LA VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO IL FABBRICANTE, PER DIMOSTRARE LA CONFORMITA DELLA SUA MACCHINA ALLA DIRETTIVA, DEVE REALIZZARE IL FASCICOLO TECNICO CHE DOVRA CONTENERE TRA L ALTRO: LA DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI ADOTTATE PER PREVENIRE I RISCHI PRESENTATI DALLA MACCHINA Relazione compiti di sicurezza costruttore e utilizzatore nella Direttiva macchina Riduzione rischio attraverso la progettazione Uni en 12100/2 Protezioni Uni en 12100/2 Mezzi personali protezione Istruzioni per l uso Uni en 12100/2 Addestramento Procedure di lavoro Sorveglianza Autorizzazione metodi lavoro Precauzioni supplementari Uni en 12100/2 Misure sicurezza utilizzatore 42

43 1.1 Considerazioni generali Principi d integrazione della sicurezza b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato: -eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina); -adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati; - informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se e necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale Principi d integrazione della sicurezza c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi. d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni imposte all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale. e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza 43

44 1.2 Sistemi di comando Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l insorgere di situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che: - resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni, - un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose, - errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose, - errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose. UNI EN 954-1:1996 Sicurezza del macchinario Parte dei sistemi di comando legate alla sicurezza Principi generali per la progettazione Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando Particolare attenzione richiede quanto segue: - la macchina non deve avviarsi in modo inatteso, - i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può portare a situazioni pericolose, - non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è già stato dato, - nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso, - l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito, - i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto, - le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo coerente all'interezza di un insieme di macchine e/o di quasi macchine. In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono i segnali di comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione. 44

45 1.2.2 Dispositivi di comando I dispositivi di comando devono essere: - chiaramente visibili, individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi, - disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida, - progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia coerente con l'azione del comando, - situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni dispositivi di comando, come un arresto di emergenza o una pulsantiera pensile, - sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari, - progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in seguito ad un'azione deliberata, - fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grosse sollecitazioni. UNI EN :1998 Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Principi generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando Dispositivi di comando La macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter leggere i suddetti indicatori. Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa. Qualora nessuna di tali possibilità sia applicabile, prima dell'avviamento della macchina deve essere emesso un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo di abbandonare la zona pericolosa o impedire l'avviamento della macchina.... Quando vi sono più posti di comando, il sistema di comando deve essere progettato in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto e degli arresti di emergenza. Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno di essi deve disporre di tutti i dispositivi di comando necessari, senza ostacolare né mettere in situazione pericolosa mutuamente gli operatori. 45

46 1.2.4 Arresto Arresto normale La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza [ ]. Il comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento. Ottenuto l'arresto della macchina o delle sue funzioni pericolosi, si deve interrompere l'alimentazione dei relativi azionatori Arresto di emergenza La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo. Sono escluse da quest'obbligo: -le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede, Arresto Arresto di emergenza [...] Detto dispositivo deve: - Provocare l arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari, - Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione. UNI EN 418: Sicurezza del macchinario. Dispositivi di arresto d'emergenza, aspetti funzionali. Principi di progettazione 46

47 1.2.5 Selezione del modo di comando o di funzionamento Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, salvo l'arresto di emergenza. Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A ciascuna posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento. [ ] Guasto del circuito di alimentazione di energia L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, di qualsiasi tipo, dell'alimentazione di energia della macchina non deve creare situazioni pericolose. Particolare attenzione richiede quanto segue: - la macchina non deve avviarsi in modo inatteso, - i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può portare a situazioni pericolose, - non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è già stato dato, - nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso, - l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito, - i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto. UNI EN 1037 : Sicurezza del macchinario. Prevenzione dell'avviamento inatteso 47

48 1.3 Misure di protezione contro i pericoli meccanici Rischio di perdita di stabilità La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina. Se la forma stessa della macchina o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio. 1.3 Misure di protezione contro i pericoli meccanici Rischio di rottura durante il funzionamento Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione. I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione. Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione. [ ] Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi. [ ] 48

49 1.3 Misure di protezione contro i rischi meccanici Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti. [ ] Rischi dovuti agli elementi mobili Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione. Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. [ ] UNI EN ISO :2005 Sicurezza del macchinario Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Parte 2: Principi tecnici 1.3 Misure di protezione contro i rischi meccanici Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti Elementi mobili di trasmissione I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere: -ripari fissi di cui al punto , oppure -ripari mobili interbloccati, di cui al punto Se si prevedono interventi frequenti, dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione. [ ] UNI EN 953:2000 Sicurezza del macchinario Ripari Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili UNI EN 1088:1997 Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e di scelta 49

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