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2 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Indice LEGGI DECRETI CIRCOLARI Imposte sui redditi di lavoro dipendente Detassazione. Accordo per il Addizionale regionale. Nuove aliquote Rapporti di lavoro Commissione paritetica apprendistato. Richiesta di assunzione on line Lavoratori extracomunitari Ammortizzatori sociali Malattia. Visita di controllo. Verbale informatico Apprendistato professionalizzante. Disciplina transitoria Disabili. Prospetto informativo GIURISPRUDENZA Costituzione del rapporto di lavoro Rapporto di lavoro da parttime a fulltime Estinzione del rapporto di lavoro Licenziamento per giusta causa Pag. 1 Pag. 4 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Pag. 10 Pag. 33 Pag. 33 SINDACALE / WELFARE In primo piano IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Detassazione Firmato lʼaccordo territoriale sulla detassazione 2012 per la provincia di Milano In data 16 dicembre 2011, Unione Confcommercio Milano e le Organizzazioni sindacali FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil hanno sottoscritto, per l anno 2012, l'accordo territoriale per la provincia di Milano relativo alla detassazione delle somme erogate a fronte di incrementi di produttività. Fermo restando che i limiti e le condizioni del sostegno fiscale verranno definiti con apposito decreto ministeriale e che sino a quando tale determinazione non avverrà non sarà possibile applicare l aliquota sostitutiva, si sottolinea che: la detassazione viene applicata ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'unione Confcommercio Milano; i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l azienda; le aziende dovranno comunicare l'applicazione dell'agevolazione fiscale a Rsa/Rsu o, in assenza, ai singoli lavoratori interessati; in qualsiasi caso le aziende dovranno comunicare a Ebiter Milano Corso Buenos Aires 77, Milano, Tel Fax l'applicazione dell'agevolazione ai fini istituzionali di osservatorio. Pubblichiamo il testo dell accordo e alleghiamo un fac simile di comunicazione da inviare a Ebiter Milano.6 1

3 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari VERBALE DI ACCORDO Oggi, 22 dicembre 2011 presso la sede di Unione Confcommercio Imprese per l'italia delle province di Milano, Lodi, Monza Brianza (di seguito Unione Confcommercio Milano) si sono incontrati: Unione Confcommercio Milano Gianroberto Costa, Daniela Ceruti; Filcams/Cgil Milano Graziella Carneri; Fisascat/Cisl Milano Luigino Pezzuolo; Uiltucs/Uil Milano Giovanni Gazzo. Premesso che: con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'agenzia delle Entrate ed il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione per il periodo d'imposta 2011 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività; che l'art. 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha esteso a tutto il 2012 la medesima disciplina; le parti hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività; qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012; si conviene quanto segue. Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti a Unione Confcommercio Milano nel territorio della Provincia di Milano sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 sono riconducibili ad incrementi di produttività. qualità, redditività. innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva. I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o dall'accordo quadro di cui in premessa, applicati in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfetaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009,2010 e I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttività situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda. I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno comunicarlo per iscritto alle Rsa/Rsu o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all'ente bilaterale territoriale ai fini istituzionali di osservatorio. Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento. 2

4 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Facsimile comunicazione Comunicazione di applicazione dellʼimposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività CARTA INTESTATA DELLʼAZIENDA Fac simile di lettera da trasmettere a: Ebiter Milano Corso Buenos Aires, Milano Tel: Fax: info@ebitermilano.it SINDACALE / WELFARE Dati Anagrafici Azienda: Legale rappresentante: Sede legale: Sede operativa: Partita IVA: Con la presente in applicazione di quanto previsto dai Verbali di Accordo del 22 dicembre 2011 sottoscritti da Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e Filcams/Cigl, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil, Vi informiamo che assoggetteremo a tassazione agevolata, nel periodo dʼimposta 2012, le componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti connesse ad incrementi delle produttività, nei limiti e alle condizioni che verranno previste dalla normativa e dalle indicazioni dellʼagenzia delle Entrate. Consapevole che lʼadesione allʼunione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza è condizione necessaria per lʼapplicazione della detassazione, si dichiara la scrivente azienda è regolarmente associata. Data Firma del legale rappresentante 3

5 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Regione Lombardia Addizionale regionale allʼirpef Sul proprio sito ( la Regione Lombardia ha comunicato che le aliquote dellʼaddizionale allʼirpef per il 2011 risultano aumentate a seguito del decreto legge n. 201/2011. La nuova aliquota base prevista dalla normativa statale è stata fissata allʼ1,23 per cento, rispetto al previgente 0,9 per cento. Conseguentemente per i seguenti scaglioni di reddito saranno applicate queste percentuali: fino a ,14 1,23 % oltre ,14 fino a ,71 1,23 % oltre ,71 fino a ,41 1,63 % oltre ,41 fino a ,68 1,73 % oltre ,68 1,73 % Si ritiene opportuno ricordare che il decreto nel momento in cui si scrive è in corso di conversione in legge e opportuni chiarimenti al provvedimento potrebbero rendersi necessari. RAPPORTI DI LAVORO Commissione paritetica apprendistato Compilazione online della richiesta di assunzione Ebiter Milano ha attivato un sistema di compilazione online delle richieste del parere di conformità per lʼassunzione di apprendisti. Il sistema consente una semplificazione delle procedure e, attraverso il controllo automatico, ridurrà la possibilità di compilazioni errate. Per accedere al sistema di compilazione online è sufficiente collegarsi alla pagina internet Al termine della procedura sarà possibile stampare il modulo della richiesta e il profilo formativo della qualifica scelta. Il solo modulo della richiesta dovrà essere firmato ed inviato via fax o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo apprendistato@pec.ebitermilano.it. La richiesta sarà valutata dalla prima commissione utile e l'esito sarà comunicato ai recapiti indicati nella stessa. Per alcuni mesi sarà comunque possibile presentare la richiesta su supporto cartaceo. 4

6 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Lavoratori extracomunitari Comunicazioni obbligatorie per l'assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia Il ministero del Lavoro, con nota prot. n del 28 novembre 2011, informa che, a partire dal 15 novembre 2011, i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario, regolarmente soggiornante in Italia, non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno gli obblighi previsti dallʼart. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla legge n. 296/2006, e precisamente entro le ore 24 del giorno antecedente allʼassunzione. NOTA ministero del Lavoro prot. n del 28 novembre Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia. SINDACALE / WELFARE Il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio generale della comunicazione unificata in cao di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro e, come tale, si applica anche ai rapporti di lavoro con cittadini non comunitari. In tali casi, infatti, la comunicazione, effettuata dal datore di lavoro al centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro, è valida anche per assolver agli obblighi prima esistenti nei confronti delle prefetture (art. 22 del Testo unico per l'immigrazione) che ricevono la stessa per il tramite del sistema di cooperazione applicativa. Permaneva l'obbligo del datore di lavoro di presentare alle prefetture il modello Q in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in quanto con tale documento il datore di lavore assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza e indica la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero. Recentemente gli standard del sistem adottati con il decreto ministeriale del 30 ottobre 2007, sono stati implementati, comprendendo altresì anche i dati del modello Q. Pertanto, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il modello Q, ma assolveranno gli obblighi revisti dall'art. 36 bis del regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione inviando il modello Unificato Lav nei tempi previsti dalla legge n. 296/06, ovvero entro le 24 ore del giorno antecedente all'assunzione. Tale semplificazione si applica anche ai rapporti speciali per i quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione: rapporti di lavoro che riguardano le pubbliche amministrazioni, che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento, secondo quanto introdotto dalla legge n. 183/10; rapporti di lavoro che si svolgono a vario titolo su una nave, che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento attraverso il modello Unimare, secondo quanto previsto dalla legge n. 133/08; rapporti di somministrazione che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento attraverso il modello UniSomm, secondo quanto previsto dalla legge n. 296/06; variazioni del rapporto di lavoro conseguenti a una modifica aziendale (variazione della denominazione sociale, cessione dell'azienda, o del ramo di essa), che devono esere comunicate entro 5 giorni secondo quanto previsto dalla citata legge Finanziaria Anche in caso d rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'inps con le modalità previte dalla legge n. 2/00dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello Q. L'introduzione di questa importante semplificazione non fa venir men l'obbligo i esibire la comunicazione debitamente compilata agli organi di vigilanza e controllo. 5

7 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Tale semplificazione, resa possibile grazie alla collaborazione interistituzionale tra ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ministero dell'interno e Inps permetterà anche di avere a disposizione dati utili per il monitoraggio del lavoro dei cittadini non comunitari. Ammortizzatori sociali Competenza delle sedi Inps alla trattazione delle domande di Cigo, Cigs e Cig in deroga LʼInps, con messaggio n del 29 novembre 2011, informa che la competenza a ricevere ed a trattare le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e cassa integrazione in deroga, è cosi definita: per le aziende che richiedono l'intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati nella provincia nell'ambito della quale è anche presente la struttura territoriale Inps presso cui è iscritta l'azienda, la domanda deve essere presentata alla struttura territoriale Inps presso cui è iscritta l'azienda; per le aziende che richiedono l'intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al di fuori della provincia dove risulta iscritta l'azienda, la domanda deve essere presentata alla struttura territoriale Inps del capoluogo di provincia nella cui competenza territoriale è presente il cantiere/stabilimento per il quale si presenta la richiesta. MESSAGGIO Inps del 29 novembre 2011, n Competenza delle sedi alla trattazione delle domande di Cigo Cigs Cig in deroga Premessa Al fine di assicurare una omogenea gestione dei flussi delle domande di cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga sono stati implementati, nelle applicazioni di invio domande via web, (circ. n. 91/2011, circ. n. 141/2011, circ. n. 148/2011) i controlli che fissano, in maniera univoca, la competenza esclusiva della struttura territoriale Inps a ricevere e definire le richieste. Gli stessi controlli riguardano anche l'input delle residue domande cartacee presentate agli sportelli. A breve, non sarà più possibile, procedere alla memorizzazione sul data base delle domande da gestire se la domanda risulterà di competenza di altra struttura. La competenza a ricevere ed a trattare le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia e lapidei, cassa integrazione straordinaria e cassa integrazione in deroga, fatte salve le eccezioni di cui a successivi punti, è cosi definita: 1 Criteri generali a) per le aziende che richiedono l'intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati nella provincia nell'ambito della quale è anche presente la struttura territoriale Inps presso cui è iscritta l' azienda, la domanda deve essere presentata alla struttura territoriale Inps presso cui è iscritta l'azienda. b) per le aziende che richiedono l'intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al di fuori della provincia dove risulta iscritta l'azienda, la domanda deve essere presentata alla struttura territoriale Inpss del capoluogo di provincia nella cui competenza territoriale è presente il cantiere/stabilimento per il quale si presenta la richiesta Eccezioni Fanno eccezione ai criteri generali precedenti: 1 domande presentate per mancanza lavoro / fine lavoro/eventi meteo (intervento ordinario): domanda di intervento per cantiere di breve durata (identificato dal tipo di lavorazione, ad es: (impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche): la competenza è, della struttura territoriale Inps ove è iscritta l'azienda; si differenzia quindi dal cantiere di lunga durata 6

8 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari (individuato in base ad un contratto di appalto specifico) per cui la competenza è della struttura territoriale Inps ove è ubicato il cantiere/unità produttiva; 2 domande presentate per personale trasfertista: le richieste di intervento ordinario in cui siano interessate maestranze cosiddette trasfertiste dovranno essere presentate, indipendentemente dall'ubicazione del cantiere/unità produttiva, alla struttura territoriale Inps ove è iscritta l'azienda. Poiché la valutazione degli elementi necessari per determinare correttamente le tipologie previste ai precedenti punti 1 e 2 non è effettuabile in automatico dalla procedura, si precisa che l'applicazione inoltrerà comunque le domande utilizzando i criteri generali: sarà cura della struttura destinataria valutare tutti gli elementi disponibili, integrandoli eventualmente con ulteriori informazioni, che potranno essere reperite anche da altri soggetti della pubblica amministrazione (ad esempio Inail, per i cantieri di breve durata etc.). Nel caso in cui la struttura territoriale che ha in carico domande per le suindicate tipologie, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri non si ritenga competente, provvederà a trasferirle, telematicamente, alla struttura territoriale competente secondo i predetti criteri. Si coglie l'occasione per ribadire, inoltre, che autorizzazioni per cassa integrazione guadagni, a qualsiasi titolo concesse, debbono essere fruite esclusivamente dal richiedente, sia essa l'azienda stessa, sia una sua unità operativa, se titolare di matricola Inps autonoma. Particolari situazioni che richiedano l'applicazione di deroghe dovranno essere rappresentate alla Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, per la necessaria approvazione. SINDACALE / WELFARE Malattia Verbale informatico delle visite mediche di controllo domiciliare L'Inps, con circolare n. 150 del 28 novembre 2011, comunica le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari, così da conoscere, in tempo reale, lʼesito delle visite mediche di controllo effettuate sia su iniziativa dellʼistituto che del datore di lavoro. Infatti, al termine della visita, i medici di controllo, attraverso lʼutilizzo di personal computer portatili, redigeranno, presso il domicilio del lavoratore, lʼapposito verbale informatico che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dellʼistituto e del quale ne verrà data copia al lavoratore. CIRCOLARE Inps n. 150 del 28/11/2011. Visite mediche di controllo domiciliare Verbale informatico delle visite. 1. Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari. LʼIstituto, come è noto, ha da tempo intrapreso un complesso e dinamico processo orientato alla progressiva telematizzazione dei flussi procedurali rivolti allʼutenza fino a rendere esclusiva questa modalità di colloquio, anche in ossequio alle recenti disposizioni normative di cui alla legge 30 luglio 2010, n In particolare, per quanto attiene al flusso relativo alla certificazione di malattia, tale processo, dopo averne interessato la fase iniziale rappresentata dal certificato telematico consente attualmente anche la conoscenza in tempo reale dellʼesito del controllo disposto sullo stato di malattia sia su iniziativa dellʼistituto che del datore di lavoro. Sui certificati di malattia opera il sistema Data Mining per lʼindividuazione di quelli che suggeriscono lʼinvio di visita medica di controllo domiciliare; tale sistema è in grado di recepire anche le visite mediche di controllo domiciliare richieste tramite portale. Al termine della visita, i medici di controllo, attraverso lʼutilizzo di personal computer portatili, di cui saranno dotati dallʼinps, redi 7

9 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari geranno presso il domicilio del lavoratore lʼapposito verbale informatico che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dellʼistituto. In tal modo, lʼesito della visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza dellʼinps e reso contestualmente accessibile dal datore di lavoro che lʼabbia eventualmente richiesta. I medici saranno dotati anche di unʼapposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale. Le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari consentiranno così un netto miglioramento di rapporto con lʼutenza globalmente intesa. 2. Istruzioni operative Le nuove modalità prevedono unʼinterazione telematica tra il medico ed i sistemi informatici dellʼistituto, consentendo un più efficiente ed efficace svolgimento delle visite mediche di controllo. Al fine di rendere possibile la nuova modalità di lavoro, ai medici di controllo convenzionati per la verifica dello stato di salute dei lavoratori in malattia saranno fornite, in comodato dʼuso, le seguenti dotazioni: un personal computer portatile di classe netbook ; una stampante portatile per la produzione di documenti in formato A4 su carta termica; un mouse esterno; un dispositivo simcard per la connessione alla rete dellʼistituto integrato nel netbook. Il netbook è configurato (software di base e dispositivi di sicurezza) per lʼuso esclusivo dellʼapposita applicazione per la gestione delle visite mediche di controllo. Il medico di controllo, collegandosi ai sistemi centrali Inps attraverso il netbook, riceverà giornalmente on line la notifica delle visite domiciliari di propria competenza da effettuare. Le liste delle visite da effettuare in fascia mattutina ed in fascia pomeridiana saranno definite rispettivamente entro le 9.30 ed entro le ore Il medico di controllo, attraverso lʼapplicazione presente sul netbook, per ognuna delle visite assegnate, dovrà comunicare la relativa accettazione o il rifiuto: in tale ultimo caso dovrà dichiararne la motivazione. Per le visite prese in carico, svolgerà poi, come di consueto, la visita medica annotandone le risultanze nel verbale informatico aperto a nome del lavoratore in malattia. Il verbale ed il relativo esito sono trasmessi in tempo reale e registrati sugli archivi gestionali dellʼistituto, a disposizione per le attività: delle Unità operative complesse/unità operative semplici territoriali; del datore di lavoro, solo nellʼipotesi in cui abbia richiesto la visita, per la consultazione del relativo esito sul portale Inps; dellʼoperatore amministrativo Psr, per quanto di propria competenza. Le attività successive alla ricezione degli esiti dei verbali telematici, da effettuare a cura degli operatori Inps, dovranno essere gestite tramite la nuova applicazione intranet Visite mediche di controllo domiciliari, raggiungibile su Intranet usando il percorso: Direzione generale Coordinamento generale medico legale Visite mediche di controllo domiciliari. Il manuale dellʼapplicazione è reso disponibile in Intranet usando il percorso: Utilità Manuali, software e documentazione Prestazioni non pensionistiche Visite mediche di controllo domiciliari. Nella citata applicazione sono disponibili funzioni gestionali e di consultazione. Le funzioni gestionali previste, per le attività delle Uoc/Uost, ai fini della liquidazione delle competenze ai medici di controllo, sono: visione dei verbali telematici per consentire agli infermieri, nei casi in cui vengano riscontrate incongruenze, di sottoporli al medico legale; validazione da parte dei medici Inps dei verbali telematici, ai fini della liquidazione delle competenze ai medici di controllo; 8

10 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari verifica del corretto chilometraggio sulla base delle distanze percorse per effettuare le visite, necessaria sia per la liquidazione delle competenze ai medici di controllo che per lʼeventuale emissione delle fatture per i datori di lavoro. Le funzioni di consultazione consentono di: elencare le visite ambulatoriali previste per la giornata, in seguito ad invito lasciato dal medico di controllo in caso di assenza alla visita domiciliare o in caso di contestazione dellʼesito della visita effettuata; elencare le visite rifiutate o comunque non effettuate da parte dei medici di controllo; monitorare le attività, sia da parte del coordinamento provinciale con funzioni di coordinamento regionale che del coordinamento generale. È stata prevista una fase di sperimentazione del nuovo sistema, per la quale sono stati individuati 100 professionisti medici convenzionati su alcune Uoc/Uost del territorio nazionale, che utilizzeranno le nuove modalità per quindici giorni. Successivamente a tale sperimentazione, il sistema verrà esteso a tutti i medici di controllo per lʼapplicazione definitiva. Sulla Intranet dellʼistituto, nella sezione Assistenza sistemistica della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, sarà disponibile la documentazione relativa alla gestione delle apparecchiature. Per eventuali problematiche tecniche relative alla gestione degli strumenti informatici è possibile fare riferimento via mail allʼindirizzo supportovmc@inps.it. Le apparecchiature sopra indicate, destinate ai medici di controllo, sono in via di distribuzione presso le strutture sul territorio (cfr. messaggio n del 12/8/2011) e dovranno essere prese in carico dai direttori delle Strutture di competenza e registrate nella procedura gestione beni. SINDACALE / WELFARE Apprendistato professionalizzante Accordo sulla disciplina transitoria È stato sottoscritto tra Confcommercio e FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil l'accordo sulla disciplina transitoria in materia di apprendistato professionalizzante. Al fine di garantire alle imprese certezze circa la disciplina contrattuale applicabile, si è confermata la vigenza dellʼattuale disciplina del Ccnl Terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dallʼart. 7, comma 7, Dlgs 167/11 (25 aprile 2012). Contestualmente si è convenuto di avviare il confronto per il recepimento della disciplina contenuta nel Testo Unico sullʼapprendistato con lʼintento di confermare la centralità del ruolo della bilateralità e di definire le figure professionali del comparto del terziario, della distribuzione, dei servizi, che, qualora sovrapponibili alle figure dellʼartigianato, avranno stessa durata della formazione (si veda in tal senso la nota del direttore generale n. 46 del 27 ottobre 2011 e la risposta ad Interpello n. 40 del 2011 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Infine si precisa che le parti si sono impegnate a tutti i livelli a seguire la stessa linea di azione in tutte le Regioni con lo scopo di garantire una entrata in vigore uniforme e concomitante della disciplina. Analogo accordo è stato sottoscritto con lʼugl. ACCORDO SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Le parti, che rappresentano imprese e lavoratori dei settori terziario della distribuzione e servizi, il 23 settembre 2009 hanno raggiunto un accordo nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale dell'apprendistato professionalizzante, i attuazione dell'articolo 49 comma 5ter del Dlgs 276/2003, con l'obiettivo di realizzare un percorso efficace di incontro tra domanda e offerta di lavoro, diretto ad avvicinare le esigenze delle aziende alle potenzialità del capitale umano. 9

11 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Le medesime parti intendono favorire il ricorso all'istituto dell'apprendistato garantendo a imprese e lavoratori certezze circa la disciplina contrattuale applicabile, alla luce dell'evoluzione legislativa. Viste le disposizioni di cui all'articolo 7,del decreto 14 settembre 2011, n. 167, comma 7: per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data i entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovo immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti ; comma 10: i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono far riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale ; la circolare del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 29 prot. 28/ dell'11 novembre 2011; l'interpello del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano di confermare le vigenti discipline del Ccnl terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, del Dlgs 167/11; di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al Dlgs 167/11; di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, Dlgs 167/11. Disabili Prospetto informativo 2012 Modalità operative per l'invio telematico A seguito delle rilevanti novità in materia di collocamento obbligatorio dei disabili introdotte dallʼart. 9 della legge 148/2011 (Lavoronews del n. 47) il ministero del Lavoro illustra i nuovi standard tecnici per la presentazione on line del prospetto informativo La legge 148/2011 è intervenuta modificando integralmente la normativa in materia di compensazioni territoriali prevedendo che gli obblighi debbano essere rispettati a livello nazionale e che la compensazione territoriale venga effettuata direttamente dai datori di lavoro, portando in via automatica, le eccedenze di una o più sedi a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive. La compensazione deve essere comunicata, in via telematica, ai servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive interessate, attraverso l'invio del prospetto. La stessa disposizione vale per i c.d. "gruppi di imprese" disciplinati dall'art. 31 del Dlgs n. 276/2003 ove la compensazione può avvenire anche all'interno delle diverse imprese del gruppo soggette allʼobbligo. Al fine di facilitare questa gestione, il prospetto informativo permette di indicare presso quale azienda verranno portate in eccedenza o in riduzione le unità assunte utilizzando l'apposita sezione "Compensazioni territoriali" indicando, nel caso di compensazione intergruppo, il codice fiscale del datore di lavoro interessato alla compensazione. 10

12 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Il ministero prevede che lʼimpresa capogruppo possa presentare il prospetto informativo per le aziende facenti parte del gruppo di impresa sia in qualità di soggetto abilitato ad agire in nome e per conto delle aziende facenti parte del gruppo di impresa, sia per comunicare le compensazioni tra imprese del gruppo secondo le disposizioni introdotte dalla legge n. 148/2011. Aspetti relativi alla semplificazione del prospetto Nella nuova procedura telematica il datore di lavoro procederà ad inserire i dati nei relativi quadri provinciali; il sistema telematico provvederà a effettuare i calcoli che determineranno la situazione occupazione nazionale e provinciale rispetto agli obblighi. Al termine della procedura verrà poi richiesto al datore di lavoro di inserire le compensazioni territoriali, sia all'interno della propria impresa, nel caso di imprese multilocalizzate, che presso unità produttive di imprese appartenenti al gruppo di impresa. Il ministero precisa che il calcolo cui fare riferimento per la gestione degli obblighi è quello nazionale. Conseguentemente, il sistema rideterminerà automaticamente la situazione provinciale eventualmente applicando i correttivi necessari nei casi in cui i conteggi comportino arrotondamenti non coerenti con il calcolo nazionale. SINDACALE / WELFARE Termini e modalità per la presentazione del prospetto A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 9 della legge n. 148/2010, i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2012 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15. NOTA ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 14/12/2011. Decreto direttoriale del 15 dicembre 2011, presentazione del prospetto informativo ai sensi dellʼarticolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dallʼarticolo 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n Nota operativa. Premessa Il decreto interministeriale del 2 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 novembre 2010, concernente Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili, ha individuato gli standard tecnici necessari per lʼinvio telematico di tale prospetto. A seguito dellʼentrata in vigore dellʼart. 9 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente la gestione delle compensazioni territoriali, si è reso necessario adeguare gli standard citati al fine di armonizzare le modalità di presentazione del prospetto con le innovazioni contenute nella citata legge 148 che per chiarezza si riportano di seguito. Tali standard sono contenuti nel decreto direttoriale del 15 dicembre 2011, pubblicato su Nuova gestione delle compensazioni territoriali Lʼart. 9 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è intervenuto sul comma 8 dellʼart. 5 della legge n. 68/1999, modificando, integralmente, la normativa in materia di compensazioni territoriali previsto dagli art. 3 e 18. Ora si afferma che gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale e che la compensazione territoriale è fatta direttamente dai datori di lavoro privati che, ferme restando le aliquote dʼobbligo, possono assumere un numero di aventi diritto presso una unità produttiva eccedente la percentuale del numero di lavoratori assegnabile in quella realtà, portando, in via automatica, le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive. Sugli stessi incombe lʼonere della comunicazione, in via telematica, ai servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive interessate, attraverso lʼinvio del prospetto previsto dallʼart. 9, comma 6. La stessa disposizione vale per i cosiddetti gruppi di imprese disciplinati dallʼart. 31 del Dlgs n. 276/2003 ove la compensazione può avvenire anche allʼinterno delle diverse imprese del gruppo. La circolare n. 27 del 24 ottobre 2011 ha chiarito gli aspetti procedurali introdotti dalla nuova disciplina, ribadendo tra lʼal 11

13 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari tro che lʼonere di comunicazione di cui al comma 8bis del medesimo articolo è assolto con la presentazione del prospetto informativo secondo le modalità già introdotte dal citato decreto interministeriale del 2 novembre 2011, secondo gli standard tecnici che per effetto della disciplina in parola risultano adeguati con il citato decreto direttoriale del 15 dicembre Per le modalità di compilazione e le regole di calcolo si rimanda al documento Modelli e regole Versione gennaio 2012 allegato alla presente nota operativa; di seguito si illustrano, in via esemplificativa, le novità più salienti. Rispetto alla gestione precedente, nellʼattuale prospetto informativo vi è la possibilità di dichiarare le compensazioni territoriali anche con riferimento ad altre aziende facenti parte del gruppo di impresa. Infatti i datori di lavoro possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote dʼobbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. Al fine di facilitare questa gestione, il prospetto informativo permette di indicare presso quale azienda verranno portate in eccedenza o in riduzione le unità assunte utilizzando lʼapposita sezione Compensazioni territoriali indicando, nel caso di compensazione intergruppo, il codice fiscale del datore di lavoro interessato alla compensazione. Si sottolinea che la compensazione allʼinterno del gruppo di imprese riguarda le imprese soggette allʼobbligo e quindi i datori di lavoro che si collocano in una delle fasce previste dallʼart. 3 comma 1 della legge 68/99. La presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si sostanzia solo a seguito della valutazione dellʼinsieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dellʼanno precedente a quello dellʼinvio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare lʼobbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. I servizi informatici di cui allʼart. 1, lett e) del decreto interministeriale del 2 novembre 2010 provvederanno a trasmettere ai servizi competenti, oltre ai prospetti di competenza territoriale, anche quelli in cui è stata indicata una compensazione intergruppo. Ciò per permettere agli stessi servizi di effettuare i controlli di coerenza rispetto alla situazione occupazionale dei datori di lavoro. Lʼimpresa capogruppo può presentare il prospetto informativo per le aziende facenti parte del gruppo di impresa sia in qualità di soggetto abilitato ad agire in nome e per conto delle aziende facenti parte del gruppo di impresa, secondo quanto già indicato nella nota n del 14 dicembre 2010, sia per comunicare le compensazioni tra imprese del gruppo secondo le disposizioni introdotte dalla legge n. 148/2011. Il prospetto telematico prevede una specifica funzionalità che collega le aziende alla capogruppo. Aspetti relati alla semplificazione del prospetto Al fine di rendere più semplice la presentazione del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro il decreto direttoriale del 15 dicembre 2011 ha apportato una serie di semplificazioni per permettere al datore di lavoro di ottenere la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi in modo automatico, a seguito dellʼinserimento dei dati occupazionali. La logica attuale prevede infatti che il datore di lavoro proceda a inserire i dati nei relativi quadri provinciali, avendo cura di inserire 8sommandoli) allʼinterno degli stessi quadri i dati di tutte le unità produttive presenti sul territorio provinciale; il sistema telematico provvederà a effettuare i calcoli che determineranno la situazione occupazionale nazionale e provinciale rispetto agli obblighi. Al termine della procedura verrà poi richiesto al datore di lavoro di inserire le compensazioni territoriali, sia allʼinterno della propria impresa, nel caso di imprese multilocalizzate, che presso unità produttive di imprese appartenenti al gruppo di impresa. Si precisa che il calcolo cui fare riferimento per la gestione degli obblighi è quello nazionale. Conseguentemente, i, sistema rideterminerà automaticamente la situazione provinciale eventualmente applicando i correttivi necessari in casi in cui i conteggi comportino arrotondamenti non coerenti con il calcolo nazionale. Il documento Modelli e regole, oltre alle modalità di compilazione del prospetto e a quelle di calcolo, contiene anche le indicazioni sulla formazione della base di computo per lʼindividuazione degli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99; in particolare, si evidenzia come la base di computo per lʼindividuazione degli obblighi di cui allʼart. 18 è determinata secondo le disposizioni contenute nellʼarticolo 3, commi 3 e 4 e nellʼarticolo 4, commi 1, 2 e 3 della medesima legge n. 68/99. Infine, rispetto alla gestione delle sospensioni degli obblighi occupazionali il prospetto telematico metterà in evidenza che 12

14 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari il datore di lavoro ha dichiarato una sospensione, a carattere provinciale o nazionale, in modo tale che i servizi provinciali possano prendere in considerazione tale informazione ai fini della gestione delle eventuali scoperture dellʼazienda. Termini e modalità per la presentazione del prospetto Lʼarticolo 9 della citata legge n. 148/2010 ha profondamente inciso sulle informazione contenute nel prospetto informativo dei disabili. Tali modifiche sono contenute nel più volte citato decreto direttoriale del 15 dicembre In considerazione che tale decreto ha modificato profondamente sia i servizi informatici messi a disposizione dei servizi competenti sia, soprattutto, quelli dei datori di lavoro obbligati, si informa che i servizi informatici sono disponibili a partire dal 15 gennaio 2012 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15. PROSPETTO INFORMATIVO L 68/99. Modelli e regole Versione gennaio 2012 SINDACALE / WELFARE Note generali Il servizio informatico per la gestione del prospetto informativo L'art. 40 comma 4 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 prevede l'invio telematico dei prospetti informativi relativi alla gestione dei lavoratori disabili di cui alla legge 68/99. Viene pertanto istituito il Servizio informatico per lʼinvio telematico del prospetto informativo dei lavoratori disabili, che si basa sulla interoperabilità dei sistemi informatici realizzati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, secondo gli standard tecnologici definiti con il decreto interministeriale del 2 novembre Tale decreto introduce una regolamentazione organica, definendo il modulo di comunicazione, i dizionari terminologici, le modalità di trasmissione e di trasferimento dei dati. Scopo del presente documento è quello di specificare in forma analitica e sistematica le regole dʼuso del sistema, con riguardo ai singoli aspetti procedurali, tecnici e gestionali. Obbligo di trasmissione informatica La trasmissione dei dati avviene per via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e provincia autonoma. Le Regioni e province autonome devono in ogni caso assicurare che i soggetti obbligati ed abilitati accedano ai servizi informatici da un unico punto di accesso in ciascuna Regione. Il prospetto è unico a livello nazionale e deve essere inviato al nodo regionale ove è ubicata la sede legale del datore di lavoro. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un sistema sussidiario per consentire lʼinvio telematico del prospetto informativo nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali. Al fine di una maggiore divulgazione, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblica, sul portale lʼelenco e lʼindirizzo dei servizi informatici di ciascuna regione e provincia autonoma. Regole dʼuso I paragrafi seguenti contengono le disposizioni alle quali i servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare in modo corretto il Servizio informatico per lʼinvio telematico del prospetto informativo dei lavoratori disabili. In particolare sono esplicitati i processi di registrazione ed accreditamento, le regole per la compilazione dei moduli, le 13

15 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari procedure di trasmissione, le ipotesi di indisponibilità dei servizi informatici, le regole di interoperabilità interne ed esterne al sistema. Registrazione dei soggetti obbligati ed abilitati I principali utenti del Servizio informatico per lʼinvio telematico del prospetto informativo dei lavoratori disabili sono i soggetti obbligati e i soggetti abilitati. Per usufruire dei servizi informatici, tali soggetti devono registrarsi ai fini del riconoscimento, con le modalità indicate da ciascuna Regione e provincia autonoma ove è ubicata la sede legale. La registrazione è necessaria per poter adempiere agli obblighi di comunicazione. Fermo restando le specifiche modalità di registrazione, ogni Regione e provincia autonoma deve provvedere ad identificare, ai sensi della normativa vigente, i soggetti obbligati ed abilitati ed acquisire il seguente set minimo di dati: codice fiscale, ragione sociale, sede legale del datore di lavoro o del soggetto abilitato; autocertificazione dei titoli che autorizzano il soggetto abilitato ad agire per conto del datore di lavoro; informativa sul trattamento dei dati personali. Lʼutente risponde della veridicità dei dati e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta. Regole per lʼinvio delle comunicazioni I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in unʼunica Regione o provincia autonoma e che adempiono allʼobbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o provincia autonoma. I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o province autonome e che adempiono allʼobbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dellʼazienda. Nel caso di invio del prospetto da parte di unʼazienda capogruppo, la regola di invio segue quella dellʼazienda capogruppo stessa. I soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso. Il modulo per la comunicazione del prospetto informativo Aspetti generali Lʼinvio dei dati del prospetto informativo dei lavoratori disabili, per il tramite dei servizi informatici, avviene secondo gli standard definiti ed allegati al decreto direttoriale 14 dicembre Il decreto adotta uno specifico modulo, secondo predefiniti sistemi di classificazione e formato di trasmissione, che gli utenti sono tenuti a compilare. Premesso che per modulo si intende il modello in base al quale devono essere redatti i documenti di comunicazione, ad integrazione della disciplina regolamentare e per garantire comportamenti uniformi, si rende, tuttavia, necessario fornire una descrizione dei contenuti e delle funzioni del modulo stesso, unitamente alle regole di compilazione. Prospetto Informativo È il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati con 15 o più dipendenti costituenti base di computo adempiono allʼobbligo di comunicazione della situazione occupazionale direttamente o tramite i soggetti abilitati. Nel dettaglio, il modulo è formato dai seguenti quadri: 14

16 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari 1 Quadro 1 dati aziendali 1.1 dati del prospetto informativo 1.2 dati aziendali 1.3 indicazione dati sulla gradualità 1.4 indicazione sulla sospensione a carattere nazionale per mobilità 1.5 assunzioni mediante pubblica selezione 2 Quadro 2 dati provinciali 2.1 dati relativi alla provincia ove sono presenti le unità operative o la sede legale 2.2 dati relativi al personale in forza 2.3 posti di lavoro disponibili 2.4 compensazioni territoriali 2.5 sospensioni 2.6 gradualità 2.7 esonero parziale 2.8 convenzioni in atto 3 Quadro 3 riepilogo 3.1 riepilogo nazionale 3.2 elenco riepilogativo provinciale SINDACALE / WELFARE 4 Dati di invio Quadro 1 dati aziendali Dati del prospetto informativo Data riferimento prospetto La data a cui fare riferimento è sempre il dellʼanno precedente allʼanno di presentazionedel prospetto. Si precisa che tale data non è la data di invio Prospetto presentato dalla capogruppo Indicare se il prospetto in questione viene inviato dallʼazienda capogruppo per unʼaltra azienda facente parte del gruppo dʼimprese qualora lʼazienda debba indicare compensazioni allʼinterno del gruppo stesso Codice fiscale azienda capogruppo Inserire il codice fiscale dellʼazienda capogruppo in caso lʼazienda che presenta il prospetto faccia parte di un gruppo di imprese qualora lʼazienda debba indicare compensazioni allʼinterno del gruppo stesso N lavoratori in forza nazionale Indicare il numero totale dei lavoratori in forza a livello nazionale Categoria azienda L 68/99 art.3 c.1 La categoria di ampiezza dell'azienda viene determinata dal sistema rispetto alla base computo nazionale Data prima assunzione (Dpr 333/2000) Per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti indicare la data dell'eventuale prima assunzione ad incremento dell'organico effettuata dopo l'entrata in vigore della norma (18/1/2000) Data seconda assunzione (Dpr 333/2000) Per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti indicare la data dell'eventuale seconda assunzione ad incremento dell'organico effettuata dopo l'entrata in vigore della norma (18/1/2000) 15

17 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Quadro 1 dati aziendali (segue) Nessuna assunzione aggiuntiva Per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti fornire l'indicazione se lʼazienda ha effettuato assunzioni aggiuntive successive alla data di entrata in vigore della L 68/99. Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive allʼentrata in vigore della L 68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i data prima assunzione e eventualmente la data seconda assunzione. Dati aziendali Tipologia del dichiarante Codice fiscale Denominazione datore di lavoro Settore CCNL Comune Cap Indirizzo sede legale Telefono Fax sede legale Codice fiscale Cognome e nome indirizzo e riferimenti referente Indicare la tipologia del datore di lavoro scegliendolo dall'apposita tabella. In caso di azienda appartenente ad un gruppo di imprese, anche nel caso di azienda capogruppo, va selezionata la voce D Datore lavoro privato appartenente a gruppo d'impresa qualora lʼazienda debba indicare compensazioni allʼinterno del gruppo stesso. Si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali ed i professionisti inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico Si inserisce la ragione sociale del datore di lavoro ovvero il cognome e il nome in caso di ditta individuale o di professionista Si inserisce il settore merceologico selezionando un codice della tabella Ateco2007 Si inserisce il contratto collettivo applicato, selezionando dalla tabella Ccnl. Per tutte le situazioni in cui non venga applicato alcuno dei contratti collettivi indicati in tabella si utilizza il codice CD. Qualora non venga applicato alcun contratto si utilizza il codice ND Si inseriscono i dati di localizzazione della sede legale del datore di lavoro. Il comune viene selezionato dalla tabella comuni e stati esteri Si inserisce almeno una di queste informazioni. Inserire i dati del referente aziendale a cui fare riferimento in caso di comunicazioni Indicazione sulla gradualità Da compilare solo per le aziende che possono beneficiare della gradualità delle assunzioni (art. 4, comma 11bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236 e Dm 15/5/2000) Data atto Inserire la data di autorizzazione alla gradualità rilasciata dallʼamministrazione competente Estremi atto Inserire gli estremi dell'autorizzazione alla gradualità N. assunzioni di lavoratori non disabili Inserire il numero di assunzioni di lavoratori non effettuate prima della trasformazione rientranti nelle categorie dei disabili o protette effettuate prima della trasformazione della natura giuridica della società 16

18 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Data trasformazione Percentuale Quadro 1 dati aziendali (segue) Inserire la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato Inserire la percentuale di riserva autorizzata, tenendo presente che il calcolo deve essere effettuato con tali modalità solo per il periodo successivo all'autorizzazione alla gradualità. Sospensione a carattere nazionale Da compilare solo in caso di sospensione per mobilità Assunzioni mediante pubblica selezione Da compilare solo per la Banca d'italia (art.7 comma 3 L 68/99) SINDACALE / WELFARE Quadro 2 dati provinciali Dati relativi alla provincia ove sono presenti le unità operative o la sede legale. Il quadro relativo alla sede legale dovrà essere sempre compilato. Provincia Indicare la provincia scegliendola dall'apposita tabella Comune Cap Indirizzo sede di Si inseriscono i dati di localizzazione della sede riferimento di riferimento. Nel caso di più sedi a livello provinciale dovrà essere indicata una sede di riferimento per le comunicazioni con i servizi competenti. Il comune viene selezionato dalla tabella comuni e stati esteri Telefono Fax sede di riferimento Si inserisce almeno una di queste informazioni. Cognome e nome Inserire i dati del referente aziendale a cui fare riferimento in caso di comunicazioni N. posti previsti per centralinisti Indicare il numero di posti per i centralinisti non non vedenti (113/85) vedenti, se previsti N. posti previsti per massofisioterapisti Indicare il numero di posti per i massofisioterapisti non vedenti (403/71) non vedenti, se previsti Dati relativi al personale in forza nella provincia di riferimento N. totale lavoratori dipendenti Indicare il totale del personale in forza nella provincia di riferimento Disabili in forza L 68/99 Indicare il totale del personale disabile in forza nella provincia di riferimento escludendo centralinisti telefonici non vedenti e terapisti della riabilitazione / massofisioterapisti non vedenti. N. centralinisti telefonici non vedenti Indicare il totale del personale assunto come centralinista non vedente in forza nella provincia di riferimento N. terapisti della riabilitazione e Indicare il totale del personale assunto come massofisioterapisti non vedenti (L 29/94) terapista della riabilitazione emassofisioterapista non vedente in forza nella provincia di riferimento 17

19 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Categoria esclusa dal computo N. di lavoratori appartenenti alla categoria Scegliere dall'apposita tabella la categoria di personale non computabile ai fini della riserva e indicare il numero totale per categoria. Il sistema provvederà ad escludere dalla base di computo i lavoratori sia ai fini dellʼart. 3 L 68/99 che dellʼart. 18 L 68/99 rispetto alle differenti categorie non computabili. N. parttime Indicare il numero totale dei lavoratori assunti a tempo parziale non rientranti nelle categorie suddette Orario settimanale contrattuale Indicare l'orario settimanale ordinario come previsto dal contratto di lavoro Orario settimanale part time Indicare le ore di lavoro medie settimanali del singolo lavoratore N. intermittenti Indicare il numero totale dei lavoratori assunti Orario settimanale contrattuale Orario settimanale svolto con contratto intermittente Indicare l'orario settimanale ordinario come previsto dal contratto di lavoro Indicare le ore di lavoro medie settimanali del singolo lavoratore utilizzando come base di calcolo le attività svolte nell'ultimo semestre rispetto al periodo di riferimento N. categorie protette in forza Indicare il numero dei lavoratori assunti come (L 68/99 art.18 ) categoria protetta (ad es. orfani per lavoro o servizio, profughi, ecc.). Di cui in forza al Quadro 2 dati provinciali (segue) Indicare il numero dei lavoratori assunti come categoria protetta in servizio alla data di entrata in vigore della L 68/99 Elenco dei lavoratori in forza nella quota di riserva nella provincia di riferimento, ai sensi della L 68/99 Codice fiscale Cognome nome sesso data di nascita comune o stato estero di nascita Data inizio rapporto Tipologia contrattuale Data fine rapporto (rapporti TD) Qualifica professionale (CP2011) Tipo assunzione protetta Indicare il codice fiscale del lavoratore anche nel caso in cui lo stesso viene rilasciato in via provvisoria. In questʼultimo caso esso ècomposto da 11 caratteri numerici Indicare le informazioni anagrafiche del lavoratore. I campi relativi al sesso e comune o stato estero di nascita vengono selezionati dalle tabelle di riferimento Indicare la data di inizio del rapporto di lavoro come disabile o categoria protetta Inserire la tipologia contrattuale scegliendola dall'apposita tabella Inserire la data di fine rapporto in caso di lavoro a tempo determinato Indicare la qualifica professionale assegnata al lavoratore allʼatto dellʼassunzione, selezionando lal dalla tabella CP2011 (Indicare la qualifica che più si avvicina allʼattività lavorativa oggetto del rapporto ossiaallʼinsieme delle mansioni svolte) Indicare la tipologia di assunzione protetta scegliendola dall'apposita tabella 18

20 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Orario settimanale contrattuale Orario settimanale svolto Categoria soggetto Categoria assunzione Quadro 2 dati provinciali (segue) Indicare l'orario settimanale ordinario come previsto dal contratto di lavoro Indicare l'orario settimanale svolto dal lavoratore Indicare D se trattasi di lavoratore disabile oppure C se trattasi di lavoratore appartenente alle categorie protette Indicare NU se il lavoratore è stato inserito in organico con assunzione numerica oppure NO se inserito in organico con assunzione nominativa Posti di lavoro disponibili Qualifica professionale (CP2011) Indicare la qualifica professionale della pozione lavorativa disponibile, selezionandola dalla tabella CP2011 Mansione/descrizione compiti Indicare i compiti e le mansioni a cui sarà assegnato il lavoratore N. posti Inserire il numero di posti disponibili per la qualifica/mansione prevista. Categoria soggetto Indicare D se la qualifica/mansione prevista è relativa ad un lavoratore disabile oppure C se realtiva alle categorie protette Comune di assunzione Indicare il comune ove si svolgerà la prestazione lavorativa scegliendolo dall'apposita tabella Capacità richieste/controindicazioni Indicare le capacità richieste/controindicazioni relative ai posti di lavoro disponibili Presenza di barriere architettoniche Indicare con SI/NO per le informazioni Turni notturni Raggiungibilità mezzi pubblici Categoria assunzione aggiuntive dei posti di lavoro disponibili Indicare NU se il lavoratore verrà inserito in organico con assunzione numerica oppure NO se con assunzione nominativa SINDACALE / WELFARE 19

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

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