LOTTO N 1 Rct/o Rc auto e ARD Infortuni cumulativa. 1a) RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

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1 CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CER - LOTTO N 1 Rct/o Rc auto e ARD Infortuni cumulativa 1a) RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) 1b) RCA, garanzie accessorie ed ARD 1c) INFORTUNI CUMULATIVA

2 CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CER - LOTTO N 1 1a) RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) 2

3 INDICE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1: Prova del contratto Art. 2: Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie - tracciabilità Art. 3: Durata del contratto e rescindibilità Art. 4: Anticipata risoluzione del contratto - recesso Art. 5: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 6: Comunicazioni alla Società Art. 7: Regolazione del premio Art. 8: Altre assicurazioni Art. 9: Clausola Broker gestione del contratto Art. 10: Interpretazione del contratto Foro competente Art. 11: Oneri fiscali Art. 12: Rinvio alle norme di legge Art. 13: Indicizzazione CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1: Oggetto dell assicurazione A) Responsabilità civile verso terzi B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Art. 2: Novero dei terzi Art. 3: Danni esclusi dalla garanzia RCT Art. 4: Danni esclusi dalla garanzia R.C.O. Art. 5: Estensione territoriale Art. 6: Rinuncia alla rivalsa Art. 7: Malattie professionali Art. 8: Danni a cose in consegna e custodia Art. 9: Lavori presso terzi Art. 10: Rc postuma Art. 11: Danni da incendio Art. 12: Inquinamento accidentale Art. 13: Committenza auto Art. 14: Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione Art. 15: Responsabilità Civile Personale dei Prestatori d Opera Art. 16: Subappaltatori e cottimisti Art. 17: Danni ai veicoli Art. 18: Infortuni subiti dai dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL Art. 19: Danni a mezzi sotto carico o scarico Art. 20: Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne Art. 21: Danni a condutture ed impianti sotterranei Art. 22: Danni da cedimento o franamento del terreno Art. 23: Danni da interruzione o sospensioni di attività Art. 24: Terrorismo e sabotaggio Art. 25: Danni alle cose consegnate di cui l'assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C. Art. 26: Franchigia Art. 27: Precisazioni di garanzia 3

4 DEFINIZIONI I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi: Società/Compagnia: Contraente: Assicurato: Appaltatore: Operatori: Cose: La Compagnia assicuratrice Il soggetto che ha stipulato il contratto Il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa Il soggetto al quale l'assicurato cede la esecuzione di lavori I soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricati od autorizzati dal Contraente a partecipare ad attività o lavori oggetto dell assicurazione Sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante Premio: Sinistro: Indennizzo: Prestatori di lavoro: La somma dovuta alla Società Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, all Assicurato e/o agli aventi diritto Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell attività dichiarata in polizza, incluse: quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza; quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'inail e/o all ENPAIA ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'assicurato; i corsisti, i borsisti e gli stagisti Retribuzioni Lorde: Tutto ciò che i prestatori di lavoro ricevono dall Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL e/o ENPAIA. 4

5 Danni Patrimoniali: Comunicazioni: Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose Si intendono le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l avvenuta comunicazione 5

6 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1: Prova del contratto L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito. Art. 2: Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie - tracciabilità Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio della polizza, se il Contraente ha pagato il premio o la prima rata stabilita dal contratto entro sessanta giorni dalla data di effetto, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed esigere il pagamento dei premi scaduti. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le relative transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della legge n. 136/2010. Tale circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del Governo competente per territorio. Art. 3: Durata del contratto e rescindibilità La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del fino alle ore 24,00 del con scadenze annuali intermedie al 31 gennaio di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente. É facoltà di ciascuna delle parti risolvere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia (recesso annuale) mediante comunicazione raccomandata inviata dall una all altra parte e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Resta sin d ora concordato tra le Parti che l eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente assicurazione varrà per l intero Lotto di polizze aggiudicate in sede di gara insieme alla presente, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette assicurazioni, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali. É facoltà della Amministrazione notificare alla Società, che si obbliga a concederla, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la proroga dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. É altresì facoltà della Amministrazione richiedere alla Società la ripetizione del servizio alla sua scadenza laddove ritenuto opportuno e conveniente secondo quanto previsto dalla 6

7 normativa vigente in materia, per un periodo massimo non superiore alla durata iniziale (tre anni). Art. 4: Anticipata risoluzione del contratto - recesso In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Art. 5: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo nè riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile, sempreché il Contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Art. 6: Comunicazioni alla Società La disdetta del contratto da parte del Contraente va inviata con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'assicurato sono tenuti possono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della Società, oppure ai suoi Ispettorati o all'agenzia o Broker, cui la polizza è assegnata, fermo quanto disposto alla Clausola Broker, ove prevista in polizza. Art. 7: Regolazione del premio II premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto è calcolato in base al tasso del.. (comprensivo di accessori e di imposte) applicato ad un preventivo di retribuzioni di Euro ,00 corrispondente ad un premio anticipato di ed é assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa. A tale scopo, non oltre 90 giorni dopo la scadenza, il Contraente deve inviare alla Società l ammontare delle retribuzioni di riferimento per la regolazione del premio, fermo il pagamento tempestivo di quello risultante per il periodo precedente; l'eventuale differenza deve essere regolata entro 30 giorni. In caso di mancato invio della dichiarazione relativa all ammontare delle retribuzioni, come in caso di mancato pagamento della differenza, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento. Art. 8: Altre assicurazioni II Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altre Compagnie, di altre polizze che assicurano il 7

8 medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art Cod. Civ. Art. 9: Clausola Broker gestione del contratto La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e affidata al broker di assicurazione. Anche ai sensi del d.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10 giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.). Al Broker verranno retrocesse dall Impresa, o dall Agenzia mandataria dell Impresa, provvigioni pari al 10% del premio complessivamente pagato. Art. 10: Interpretazione del contratto Foro competente Il contenuto contrattuale deve essere interpretato secondo il criterio letterale e quello del collegamento logico delle parole e delle espressioni. Nei soli casi di dubbio sui significati delle clausole, le medesime vanno interpretate secondo il criterio di buona fede e secondo i criteri integrativi previsti dal Codice Civile. In caso di ulteriore dubbio o incertezza o in caso di disposizioni contrastanti e/o incoerenti tra loro all interno del contratto, le clausole devono essere interpretate, in ogni caso, nel senso più favorevole all Assicurato e/o Contraente ai sensi dell art.1370 C.C. Per le controversie riguardanti l applicazione del contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l Amministrazione. Il procedimento stragiudiziale di Mediazione (d.lgs. 28/2010) dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Bologna. Art. 11: Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 12: Rinvio alle norme di legge I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge. Art. 13: Indicizzazione Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati. 8

9 CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1: Oggetto dell assicurazione A) Responsabilità civile verso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nei casi di colpa grave, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a: a) tutte le attività e prestazioni che il CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO svolge, gestisce ed eroga in applicazione dell art. 2 e dell art. 3 del proprio Statuto (detti articoli costituiscono parte integrante del contratto), delle leggi e delle delibere dei propri organi: sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione d interventi unitari, cui l Ente partecipi con propri mezzi e/o costi anche se non deliberati con atto specifico; b) proprietà, conduzione, locazione e/o altre forme di affittanza e/o di esercizio di beni immobili per destinazione, uso e natura, quali, a titolo indicativo e non limitativo: aree, terreni, strade, ponti, bacini, laghetti, canali, tubazioni, condutture, pozzi, insediamenti, infrastrutture, impianti e fabbricati (comprese le pertinenze tutte quali parcheggi, recinzioni, cancelli, parchi ed alberi nonché eventuali attrezzature e/o strutture in genere). Si intendono inoltre comprese in garanzia le attività tutte sia interne che esterne svolte dalla Contraente/Assicurata comprese quelle preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative nulla escluso né eccettuato nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, esercente, organizzatore, committente. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per: fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; azioni di rivalsa esperite dall'i.n.p.s. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e/o da altri Enti/Organi aventi titolo. B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965, n (d.lgs. 38/2000) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa, a titolo esemplificativo, anche ai lavoratori/prestatori di lavoro (compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza) parasubordinati, con contratto a termine, apprendistato, lavoro intermittente, a progetto, contratto di inserimento, lavoro accessorio e a tutte le forme e tipologie contrattuali previste dalla legge in materia di lavoro. 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, eccedenti e/o non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n e del d.lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un invalidità permanente. 9

10 L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. L assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite da ENPAIA ai sensi dell art. 27 del Regolamento delle prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dell Ente medesimo. Art. 2: Novero dei terzi Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il legale rappresentante; b) limitatamente alle lesioni personali, i soggetti citati dalla precedente Condizione Particolare 1) Oggetto dell assicurazione lettera B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività garantite in polizza devono intendersi terzi tra loro. Art. 3: Danni esclusi dalla garanzia RCT L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 1) per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi del Codice delle Assicurazioni d.lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; 2) da furto, salvo quanto previsto alla Condizione particolare 24 Altri limiti di risarcimento punto danni da perdita, sottrazione e deterioramento di cose consegnate ; 3) derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all attività dell Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l osservanza delle norme vigenti in materia; 4) conseguenti ad inquinamento, non causato da evento di natura accidentale dell'aria dell'acqua o del suolo; 5) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 6) derivanti direttamente o indirettamente dall esposizione e/o contatto con l asbesto e l amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati. Art. 4: Danni esclusi dalla garanzia R.C.O. La garanzia R.C.O. non vale: 1) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 10

11 2) derivanti direttamente o indirettamente dall esposizione e/o contatto con l asbesto e l amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati; 3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.) ovvero da produzione, detenzione di sostanze radioattive fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all attività dell Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l osservanza delle norme vigenti in materia. Art. 5: Estensione territoriale Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero. Art. 6: Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettantele ai sensi dell art C.C., nei confronti di dipendenti, collaboratori e operatori in genere, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, salvo il caso di dolo. Art. 7: Malattie professionali A deroga di quanto previsto alla precedente Condizione Particolare 1) Oggetto dell assicurazione lettera B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), l assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro viene estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall INAIL e dall ENPAIA nonché al rischio delle malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore al 31/01/2008 e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 11

12 La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Art. 8: Danni a cose in consegna e custodia Le garanzie si intendono estese ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all Assicurato anche se sollevate, traslate, caricate o scaricate, con esclusione di quelle in lavorazione al momento del verificarsi del danno o che costituiscono strumento di lavorazione. Restano esclusi i danni da furto, incendio e/o smarrimento ed i danni conseguenti a difetti, errori od omissioni di lavorazione. Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di ,00 e fino ad un massimo di risarcimento per anno assicurativo di ,00. Art. 9: Lavori presso terzi L assicurazione è estesa ai danni: a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute, avvenuti durante lavori effettuati all esterno degli insediamenti dell Assicurato; b) ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovatesi nell ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume e peso, non possono essere rimosse; Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di ,00 per ogni sinistro, e con il massimo risarcimento di ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Art. 10: Rc postuma La garanzia viene prestata anche per la responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurata per i danni avvenuti dopo il compimento dei lavori e ciò esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Questa specifica estensione vale per la responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurata quale installatore, costruttore, manutentore e riparatore delle opere e degli impianti, per i danni verificatisi dopo l ultimazione dei lavori e non oltre dodici mesi dal collaudo o, se antecedente, dalla consegna delle opere e degli impianti: detta garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva al 31/01/2011. L assicurazione non comprende: - le spese di rimpiazzo dell impianto o di sue parti e le spese di riparazione e gli importi pari al controvalore dell impianto; - le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini svolte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano preventivamente autorizzate dalla Società; La Contraente/Assicurata è esonerata dalla preventiva denuncia dei lavori, per la cui identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri della Contraente/Assicurata, registri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta della persona incaricata dalla Società di fare accertamenti. Questa garanzia è prestata con una scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di 2.500,00 e fino ad un massimo risarcimento di ,00 per sinistro ed anno assicurativo. 12

13 Art. 11: Danni da incendio Le garanzie prestate con la polizza suindicata devono intendersi estese ai danni a terzi conseguenti ad incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi. Nel caso esista, in nome e per conto dell Assicurato, polizza incendio con copertura ricorso terzi e/o vicini, tale estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di ,00 per sinistro e fino ad un massimo risarcimento di ,00 per sinistro ed anno assicurativo. Art. 12: Inquinamento accidentale Relativamente ai danni conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e/o improvvisa, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro ,00 con uno scoperto pari al 10% del sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 5.000,00. L'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso all'assicuratore. La garanzia di "inquinamento accidentale" comprende i danni di cui l Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi dell art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ed altre successive disposizioni in tema di Danno Ambientale. Art. 13: Committenza auto La garanzia prestata con la presente polizza si estende alla responsabilità civile incombente all Assicurato a sensi dell Art del Codice Civile, anche quando i dipendenti fanno uso di autovetture, intese anche come veicoli ad uso promiscuo, motocicli e ciclomotori di loro proprietà od in loro locazione o in leasing o in prestito nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti per ordine e conto dell Assicurato stesso. La validità dell assicurazione di cui alla presente condizione particolare, per quanto riguarda la guida di autovetture, è subordinata al fatto, che il dipendente/conducente sia regolarmente munito di patente di guida. La Società rinuncia al diritto alla rivalsa nel confronti dei dipendenti dell Assicurato. Art. 14: Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione L assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione inclusi tra questi l ampliamento, la costruzione a nuovo e il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari in cui si svolgono le attività dedotte in polizza purché si tratti di lavori effettuati in economia. Si prende inoltre atto che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza dei lavori di cui sopra nonché di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell'attività esercitata dall'assicurato con effetto e nei termini previsti dal d.lgs. n. 81/08. 13

14 Art. 15: Responsabilità Civile Personale dei Prestatori d Opera La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti, dipendenti, lavoratori interinali, collaboratori occasionali, stagisti, tirocinanti e amministratori del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e di mandato con ricomprensione anche dei seguenti incarichi: - Responsabile della sicurezza (di cui al d.lgs. n. 81/2008) - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori - Direttore lavori - RUP Responsabile unico del procedimento - Coordinatore della progettazione o esecuzione dei lavori (di cui al d.lgs. n. 81/2008). Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice Penale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Art. 16: Subappaltatori e cottimisti Premesso che l assicurato cede in appalto o subappalto parte dei lavori del proprio fatturato complessivo, è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori subappaltatori e/o cottimisti e tutte le persone che prestino nel cantiere opera professionale o comunque non subordinata, per fatti da essi commessi, mentre svolgono i lavori nel cantiere dell Assicurato Contraente. Ciò comunque entro il limite del massimale convenuto in polizza, il quale resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurato Contraente ed altri Assicurati e tra Assicurati. Art. 17: Danni ai veicoli La garanzia comprende i danni ai veicoli di terzi compresi i dipendenti in sosta nell ambito dell azienda, cantiere, magazzino o deposito, fermo restando che si intendono esclusi danni da furto o da incendio. Tale garanzia viene prestata con una franchigia di ,00 per sinistro e per veicolo. Art. 18: Infortuni subiti dai dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL Sono considerati terzi, anche per gli Infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n e d.l.gs 38/2000, per le lesioni corporali (escluse le malattie Professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio. Art. 19: Danni a mezzi sotto carico o scarico La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. 14

15 Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di ,00 per ogni mezzo danneggiato. Art. 20: Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne La Società si obbliga ad indennizzare i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture, impianti fissi di estinzione automatici a pioggia incluse relative alimentazioni. Questa estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di ,00. La Società inoltre, in caso di responsabilità del Contraente, si obbliga ad indennizzare i danni a cose prodotti da spargimento di acqua e/o da rigurgito di fogne avvenuti a seguito di ingorgo e/o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. Questa estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di ,00 per sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ,00. Art. 21: Danni a condutture ed impianti sotterranei La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di ,00 e con un massimo risarcimento di ,00 per sinistro. Il massimale indicato in polizza per danni a cose rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo. Art. 22: Danni da cedimento o franamento del terreno La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di ,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo: per danni ad altre cose in genere si applica una franchigia assoluta di ,00 per ogni sinistro. Art. 23: Danni da interruzione o sospensioni di attività La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di ,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Art. 24: Terrorismo e sabotaggio La garanzia per i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio è prestata con il limite di risarcimento di Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo 15

16 anno assicurativo. Art. 25: Danni alle cose consegnate di cui l'assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C. A parziale deroga della Condizione Particolare 3) Danni esclusi dalla garanzia RCT, la garanzia si estende ai danni da perdita, sottrazione e deterioramento di cose consegnate di cui l'assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C. qualora eserciti un servizio di guardaroba o di deposito ed è prestata con il limite di risarcimento di Euro ,00 per sinistro con un massimo di Euro ,00 per più sinistri verificatisi nel medesimo anno assicurativo. La presente garanzia non è però operante per oggetti preziosi, denaro, valori, titoli di credito, veicoli e natanti in genere o cose in essi contenuti; sono altresì esclusi dalla garanzia i danni causati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Art. 26: Franchigia Per tutti i danni, ove non sia prevista una franchigia diversa, l assicurazione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di ,00. In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l intero importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) e con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previste dal contratto al Contraente, che effettuerà il pagamento nei termini previsti dall art.4 Pagamento del Premio. Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia, ove contrattualmente prevista, nel quel caso la Compagnia richiederà al Contraente l intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma. Art. 27: Precisazioni di garanzia A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l assicurazione comprende espressamente: a) la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti; b) la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande, anche distribuiti con macchine automatiche; c) la responsabilità civile derivante all assicurato, per le attività svolte dal proprio personale, nell ambito di apposite convenzioni, anche per prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati; d) la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi in genere; e) la responsabilità civile derivante al Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione; 16

17 f) la garanzia si intende altresì operante, salvo le ipotesi di dolo, per la responsabilità civile personale dei lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, obiettori in servizio civile e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti; g) la responsabilità civile derivante all assicurato dalla circolazione di veicoli non a motore, compresi i velocipedi; h) la responsabilità civile derivante all assicurato dall esistenza di servizi di sorveglianza anche armata e dal possesso di cani da guardia; i) la responsabilità civile derivante all assicurato dall esistenza di servizi medici ed infermieristici aziendali, compresa la responsabilità personale dei medici ed infermieri in occasione di attività svolta per esclusivo conto dell assicurato; j) la responsabilità civile derivante all assicurato dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, comprese le attività di allestimento e smontaggio degli stands; k) la responsabilità civile derivante all assicurato dall organizzazione di corsi, convegni, seminari, e congressi, eventi, spettacoli. 1. MASSIMALI IPOTESI A) MASSIMALI R.C.T. Euro ,00 per ogni sinistro con il limite di: Euro ,00 per ogni persona; Euro ,00 per danni a cose e/o animali MASSIMALI R.C.O. Euro ,00 per ogni sinistro con il limite di: Euro ,00 per ogni persona IPOTESI B) MASSIMALI R.C.T. Euro ,00 per ogni sinistro con il limite di: Euro ,00 per ogni persona; Euro ,00 per danni a cose e/o animali MASSIMALI R.C.O. Euro ,00 per ogni sinistro con il limite di: Euro ,00 per ogni persona 2. LIMITI DI INDENNIZZO Resta inteso che in nessun caso la Società pagherà importi complessivi, per anno assicurativo, e tenendo conto di tutte le sezioni del presente contratto superiori a: per Ipotesi A) Euro ,00; per Ipotesi B) Euro ,00; 17

18 3. SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO Riferimento polizza Art. 8 Garanzia / Tipologia di danno Per sinistro ed anno assicurativo, se di seguito non diversamente previsto Danni a cose in consegna e in % sul danno Scoperti e franchigie con il minimo/ franchigia 1.000,00 Con il massimo Limite di indennizzo 1.000, ,00 custodia Art. 9 Lavori presso terzi 2.500, ,00 Art. 10 Rc postuma 10% 2.500, ,00 Art. 11 Danni da incendio 1.000, ,00 Art. 12 Inquinamento accidentale 10% 5.000, ,00 Art. 20 Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne Art. 21 Danni a condutture ed impianti sotterranei Art. 22 Danni da cedimento o franamento del terreno -Danni ai fabbricati 1.000, , , ,00 10% 2.500, ,00 Art. 23 Art. 24 Art. 25 -ad altre cose in genere 1.500,00 Danni da interruzione o 10% 2.500, ,00 sospensioni di attività Danni alle cose che si 1.000, ,00 trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori Danni derivanti da atti di 1.000, ,00 terrorismo e sabotaggio Danni da perdita, sottrazione 1.000,00 10,000,00 per e deterioramento di cose sinistro consegnate di cui ,00 per l'assicurato deve rispondere anno ai sensi degli arti. 1783, assicurativo 1784, 1785 bis e 1786 del C.C. 18

19 CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CER - LOTTO N 1 1b) RCA, garanzie accessorie ed ARD

20 INDICE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1: Prova del contratto Art. 2: Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie - tracciabilità Art. 3: Durata del contratto e rescindibilità Art. 4: Anticipata risoluzione del contratto - recesso Art. 5: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 6: Comunicazioni alla Società Art. 7: Regolazione del premio Art. 8: Altre assicurazioni Art. 9: Clausola Broker gestione del contratto Art. 10: Interpretazione del contratto Foro competente Art. 11: Oneri fiscali Art. 12: Rinvio alle norme di legge Art. 13: Indicizzazione Art Procedura per la valutazione del danno Art Determinazione e liquidazione dei danni Art Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell indennizzo Art Informativa sui sinistri DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE R. C. A. E GARANZIE ACCESSORIE Art. 1: Oggetto dell assicurazione e massimali Art. 2: Tipologia di polizza Art. 3: Tipologia del rischio RCA Art. 4: Forma del contratto Art. 5: Variazione parco veicoli Art. 6: Regolazione premio Art. 7: Condizioni particolari Art. 8: Estensione territoriale Art. 9: Garanzie accessorie a) tutela giudiziaria, dissequestro e custodia b) ricorso terzi da incendio c) spese di recupero, custodia e rimpatrio d) responsabilità civile dei trasportati e) imbrattamento della tappezzeria f) rottura cristalli g) perdita delle chiavi h) spese di immatricolazione, assicurazione R.C.A., tassa automobilistica i) trasporto in ambulanza j) traino k) auto in sostituzione (solo in Italia) Art. 10 : Rischio incendio, furto, kasko ed eventi speciali (A. R. D.) - (ove previsto) Precisazioni di garanzia per il rischio furto Precisazioni di garanzia per il rischio kasko Somme assicurate Esclusioni relative alle garanzie incendio, furto e kasko Esclusioni relative alla sola garanzia kasko Rinuncia al diritto di surrogazione Franchigie Computo del premio 20

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