1) IL GIUDICE TRIBUTARIO

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1 1) IL GIUDICE TRIBUTARIO Le Commissioni tributarie sono articolate in: CTP (commissioni tributarie provinciali), aventi sede in ogni capoluogo di provincia; CTR (commissioni tributarie regionali), aventi sede in ogni capoluogo di regione. Occorre precisare che le CTR possono avere sedi distaccate: a) nei comuni che sono sede di Corte d Appello o di sezione staccata di Corte d Appello (ad es. CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia); b) nei comuni che sono sede di sezione staccata di TAR (Tribunale Amministrativo Regionale); c) nei comuni con oltre abitanti e distanti oltre 100 Km. dal capoluogo di Regione ( ad es. CTR Toscana, sezione staccata di Livorno). A Trento e Bolzano, invece, vi sono in ciascuna provincia Commissioni tributarie di I e di II grado aventi competenza per il territorio provinciale. Alle suddette commissioni si applicano le norme disciplinanti le CTP e le CTR, rispettivamente. 1

2 1.1) La composizione delle Commissioni tributarie I Giudici tributari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell Economia e delle Finanze, a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che provvede alla designazione sulla scorta di graduatorie formate in base a criteri e punteggi predeterminati. A capo di ciascuna CTP e CTR è posto un Presidente (cosiddetto primo Presidente) che presiede anche la 1 sezione. Ogni commissione esercita le proprie funzioni in un numero di sezioni prefissato in ragione del numero degli abitanti e delle cause pendenti al momento della riforma. Ad ogni sezione viene assegnato un Presidente, un Vicepresidente, e non meno di quattro giudici tributari. Ogni collegio giudicante è composto dal Presidente (o dal Vicepresidente) e da due ulte riori membri (tre componenti). I Presidenti delle CTP e delle CTR, nonché i Presidenti di sezione, debbono essere scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo. I Vicepresidenti di sezione, invece, possono essere scelti: Sia in CTP che in CTR, coloro che hanno i requisiti per essere nominati quali Presidenti; In CTP, coloro che hanno esercitato per almeno 5 anni la funzione di Giudice Tributario, purché in possesso di Laurea in Giurisprudenza o in Economia; In CTR, coloro che hanno esercitato per almeno 10 anni la funzione di Giudice Tributario, purché in possesso di Laurea in Giurisprudenza o in Economia. Ulteriori differenze sono previsti per la nomina dei Giudici della CTP (art. 4 del D.Lgs. 545/92) e della CTR (art. 5 del D.Lgs. 545/92). 2

3 Per quanto riguarda i soggetti indicati nella lett. L) dell art. 4 del D.Lgs. 545/92 ( gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni ), mentre si comprende (in astratto) il loro inserimento nell elenco per la loro qualificazione professionale con riferimento alle controversie aventi natura catastale o comunque afferente i redditi fondiari, occorre osservare, in concreto: Che gli attuali criteri di assegnazione delle cause alle sezioni non garantiscono che, nei collegi chiamati a giudicare controversie in materia catastale o afferente i redditi fondiari, vi sia uno di tali esperti; D altro canto, uno dei soggetti indicati nella lett. l) dell art. 4 del D.Lgs. 545/92 può essere chiamato a giudicare su materie lontanissime dalla sua pratica professionale (ad esempio in materia di elusione). Si osservi poi come nessuna garanzia di conoscenza in materia tributaria si abbia per i soggetti indicati 1 alla lett. b) dell art. 4, nonché per quelli indicati 2 alla lett. c) dell art. 5 (sempre del D.Lgs. 545/92). Infine, si osservi che i soggetti indicati alla lettera i) dell art. 4 del D.Lgs. 545/92 sono i semplici laureati in Economia o in Giurisprudenza da almeno due anni, senza che sia richiesta loro una qualche competenza professionale. Si deve concludere, dunque, come non vi sia nessuna reale garanzia che i membri delle commissioni tributarie siano dotati di adeguata preparazione giuridica nelle materie da esaminare. 1 i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente. 2 i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree. 3

4 Il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l adeguata preparazione specialistica, è ora criterio direttivo contenuto nell art. 10, 1 c., lett. b), punto 8, della L. 11/3/2014, n 23 (cosiddetta delega fiscale). E stato infatti previsto che l attribuzione di nuovi posti da conferire sia attuata in modo da assicurare la presenza, nelle commissioni, dei due terzi dei giudici selezionati tra magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili. 4

5 1.2) Le incompatibilità del giudice Il reclutamento dei giudici tributari in aree professionali in cui operano esperti del diritto tributario (Notai, Avvocati, Dottori commercialisti), ha posto il delicato problema di evitare che svolgano la funzione di giudici tributari quei professionisti che esercitino la consulenza, l assistenza e la rappresentanza in materia tributaria. L art. 8 del D.Lgs. 545/92 prevede a tal riguardo che non possano essere componenti delle Commissioni tributarie: i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori [1-bis] Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria>>. 5

6 Sempre l art. 8 del D.Lgs. 545/92 prevede ulteriori rilevanti incompatibilità (da cui discende la impossibilità di essere nominati giudici tributari) a carico di: Membri del parlamento nazionale o europeo; i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi; i dipendenti dell' Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio; gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte; coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia. Inoltre, non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado. 6

7 Le responsabilità del giudice L art. 14 del D.Lgs. 545/92 prevede che: <<[1] Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della legge , n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali>>. Si tratta di una previsione assai importante e severa, considerato che si rivolge ad un giudice non professionale, il quale per l attività che svolge percepisce una remunerazione piuttosto modesta. E prevista la possibilità per il singolo giudice di non condividere la decisione assunta a maggioranza dal collegio, facendo verbalizzare il proprio dissenso (ex art. 131, comma 3, c.p.c.), così da separare la propria responsabilità. 3 Art. 2 - Responsabilità per dolo o colpa grave [1] Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. [2] Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. [3] Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. 7

8 1.3) Le sanzioni disciplinari Nel caso di condotte non conformi ai propri doveri, oppure alla dignità del proprio ufficio, ai giudici tributari possono essere comminate le seguenti sanzioni (art. 15 del D.Lgs. 545/92): a) ammonimento, per lievi trasgressioni; b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a); c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione dopo l inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per più di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell' incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico; d) rimozione dall' incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c). Quanto alla vigilanza circa la condotta dei giudici tributari, il primo comma dell art. 15 del D.Lgs. 546/92 stabilisce che la stessa sia esercitata dal presidente di ciascuna commissione tributaria, il quale segnala altresì alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione. Il presidente di ciascuna CTR esercita infine la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 8

9 1.4) Astensione e ricusazione del giudice Il nostro assetto costituzionale pone come requisito essenziale del giudice la sua terzietà (ovvero la sua imparzialità). Il giudice deve essere estraneo sia all oggetto della controversia, sia all esito della controversia ( indifferenza del giudice), sia alle parti del giudizio. Se però un giudice si viene a trovare in una situazione oggettiva o soggettiva che potenzialmente possa minarne l imparzialità, ha il dovere di astenersi, ovvero può essere ricusato. L art. 6 richiama la disciplina del codice di procedura civile (art. 51 c.p.c.) secondo la quale il giudice ha il dovere di astenersi: a) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto b) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; c) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; d) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; e) se è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. f) Inoltre, in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi (astensione facoltativa); quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. 9

10 Il giudice tributario ha infine l'obbligo di astenersi - e può essere ricusato - in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti, ovvero abbia fatto parte di una commissione per l assistenza tecnica gratuita che ha esaminato controversie riconducibili a quella che deve essere decisa (art. 6, comma 2, D.Lgs. 546/92). Ciascuna parte, in tutti i casi in cui il giudice avrebbe il dovere (e non la mera facoltà) di astenersi, può proporre la ricusazione del giudice mediante ricorso motivato (ex art. 52 c.p.c., richiamata dall art. 6 del D.Lgs. 546/92) che deve essere presentato due giorni prima dell udienza se al ricusante è noto il nome dei componenti del collegio giudicante, e, in caso contrario, prima dell inizio della discussione del ricorso. Il ricorso per la ricusazione sospende il processo ed è deciso con ordinanza non impugnabile adottata dal collegio senza la partecipazione del giudice oggetto di ricusazione, ed integrato da un terzo membro designato dal presidente. 10

11 1.5) Il procedimento disciplinare avanti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria Il procedimento disciplinare è normato dall art. 16 del D.Lgs. 546/92, il quale prevede che: il procedimento disciplinare sia promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato; A questo punto, il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni; In seguito, sulla base delle risultanze emerse, il Consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le proprie giustificazioni; se non ritiene di archiviare gli atti a seguito delle giustificazioni fornite, il Consiglio di presidenza incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria dandone immediata comunicazione all' incolpato; Il presidente del Consiglio di presidenza fissa la data della discussione con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione; Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza che ha curato l istruttoria, svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria. 11

12 1.6) La composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (art. 17 del D.Lgs. 545/92) ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. Si tratta di un organo elettivo, composto da quindici membri, e dura in carica quattro anni. Undici componenti sono eletti dai giudici tributari (da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili), mentre quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. 12

13 1.7) Le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria L art. 24 del D.Lgs. 546/92 attribuisce al Consiglio di presidenza le seguenti funzioni e poteri: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie; d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie; e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni; f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni; h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie; l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento; m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1; m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; 13

14 n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. Il consiglio di presidenza vigila altresì sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l' incarico ad uno dei suoi componenti. 1.8) Gli organi ausiliari del giudice Presso ogni commissione tributaria è istituito un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell esercizio dell attività giurisdizionale (artt. Da 31 a 35 del D.Lgs. 545/92). Il personale di segreteria che assiste i giudici nell espletamento delle loro attività è soggetto alle disposizioni del codice di rito aventi ad oggetto la figura del cancelliere (art. 9 del D.Lgs. 546/92). E altresì istituito, presso ciascuna CTR un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa CTR e delle CTP comprese nella propria circoscrizione. La elaborazione e la raccolta delle massime è finalizzata ad alimentare una banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero dell Economia e delle Finanze (art. 40 del D.Lgs. 545/92). 14

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