Code of Conduct for Securities Dealers Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari

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1 Code of Conduct for Securities Dealers Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari SCHWEIZERISCHE BANKIERVEREINIGUNG ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI BANCHIERI SWISS BANKERS ASSOCIATION

2 Code of Conduct for Securities Dealers governing securities transactions Swiss Bankers Association Guidelines of nd January, 1997

3 Preamble 1 The Board of Directors of the Swiss Bankers Association established the following guidelines in an effort to maintain and foster the good reputation and high standards of the Swiss securities trading business in Switzerland and abroad. Clients effecting securities transactions in Switzerland must be able to rely on receiving a professional, fair and transparent service. This Code of Conduct constitutes the professional ethics for all securities dealers subject to the Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading (Stock Exchange Act). It substantiates the duties of disclosure, due diligence and trust as set forth fundamentally in Art. 11 of the Stock Exchange Act. This Code of Conduct obliges securities dealers to ensure efficient business organisation, professional training and compliance rules appropriate to their corporate structure and activities. 3 Moreover, securities dealers must disclose their services to the effect that their clients are able to assess adequately the rights and duties arising from securities transactions as well as special risks inherent in particular types of securities transactions. 4 The Code of Conduct does not otherwise affect the legal relationship between securities dealers and their clients, which is governed by civil law (in particular the provisions of the Swiss Code of Obligations governing purchases, mandates and commissions) as well as the relevant terms of agreement between the securities dealers and their clients. 5 The Code of Conduct is not applicable to securities transactions among securities dealers.

4 A. General guidelines to the Code of Conduct Art. 1 Legal basis Art. 11 of the Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading (Stock xchange Act) stipulates that *) : The securities dealer has vis-à-vis his clients: a. a duty of disclosure; he shall in particular inform them of the risks associated with certain types of transactions; b. a duty of diligence; he shall in particular ensure the best possible execution of his clients orders and that they are able to retrace the steps taken in the execution of their orders; c. a duty of loyalty; he shall ensure that in the event of any potential conflict of interests his clients interests are not adversely affected. In discharging these duties the clients business expertise and professional knowledge shall be taken into account. Annotations: 1 Where this Code of Conduct quotes terms used by the Stock Exchange Act, the accompanying ordinances and the circulars issued by the Federal Banking Commission (e.g. securities, securities dealer, derivatives), such terms are deemed to have the same meaning as in the relevant regulations. The term securities is based on the legal definition as per the Stock Exchanges and Securities Trading ordinance of nd December, 1996). Derivatives as governed by this Code of Conduct include in particular standardized forward and options contracts (futures and traded options) as well as standardized structured products (i.e. hybrids such as the combination of fixed-interest investments and derivatives). 3 The term securities does in particular not apply to bank-issued medium-term notes nor currency spot and forward transactions. 4 The Code of Conduct applies to stock-exchange as well as over-thecounter transactions in both spot and forward trading. Securities lending and borrowing are not deemed securities transactions. Moreover, certain transactions and markets may be subject to special regulations and guidelines (e.g. regulations on best execution), stockexchange requirements concerning transaction settlement state- *) Translation by the Swiss Exchange,

5 ments, guidelines on trading in options and financial futures. Foreign legislations may also contain special regulations on securities transactions involving persons from such countries. Art. Scope 1 This Code of Conduct applies exclusively to the execution of securities transactions. In executing securities transactions, the securities dealer assumes duties of disclosure, due diligence and trust, as defined in Art. 11 of the Stock Exchange Act and this Code of Conduct. 3 This Code of Conduct does not govern any special rights and duties that may arise for the securities dealer and the client from additional services such as custodian services, investment counselling or asset management which the securities dealer may provide on the basis of other agreements with the client or on his/her own accord. Annotation: 5 The phrase execution of securities transactions refers to all activities associated directly with the purchase and sale of securities, in particular to the contract, execution, settlement, delivery and payment of the transaction. 4

6 B. Duty of disclosure Art. 3 Variability of the Duty of Disclosure 1 The securities dealer must attune the disclosure to the client s business knowledge and experience. In principle, the securities dealer may assume that the client is aware of the risk commonly associated with the purchase, sale and holding of securities, in particular the credit and market risks of equities, bonds and investment fund units. 3 The duty of disclosure applies to the special risk structure of particular types of transactions and not to any specific risks inherent in individual securities transactions. 4 The securities dealer may provide standardized or individual disclosure with regard to types of transactions where the risk potential exceeds the common risk level of purchase, sale and holding of securities. Standardized risk disclosure must be presented in a readily comprehensible manner appropriate to all clients. The securities dealer must attune individual disclosure to the client s business knowledge and experience which the securities dealer ought to determine as thoroughly as circumstances permit. 5 The securities dealer is not deemed liable to disclose risks, provided that the client declares in writing that he/she is aware of the explicitly defined risk inherent in individual transactions and refrains from receiving any supplementary information related thereto. Annotations: 6 For bonds, the common risks that the client may be assumed to be aware of include in particular the credit risk, i.e. the risk that the borrower may default on the repayment of the nominal amount at maturity. For equities, bonds, investment fund units etc. the common risks also include in particular market risks arising from interest rate fluctuations and currency movements and general factors influencing the markets. Consequently, the duty of disclosure applies, above and beyond such common risks, to risk factors inherent in types of transactions with greater risk potential (e.g. derivatives) or a more complex risk profile (e.g. structured products, hybrids). The depth of disclosure must expand in proportion to the size of the risk potential and complexity of risk profile of the respective transaction. 5

7 7 The securities dealer may assume that the client is aware of the common risks, provided that he/she has no firm evidence of the contrary. 8 The disclosure of risk structure is restricted to the description of the risks inherent in a specific type of security. 9 The securities dealer is deemed to have fulfilled his/her duty of disclosure in standardized form by providing the client with a copy of the risk disclosure statements drawn up specifically for the relevant types of securities and markets. The Swiss Bankers Association maintains a set of specimen risk disclosure statements applicable to the Swiss securities markets. 10 The duty of disclosure may also be fulfilled by referring to prospectuses, publications, legally binding sales documentation or equivalent, publicly available information relative to the issue or initial placement, provided that such material refers adequately to the risk potential of the relevant type of transaction. 11 The securities dealer should keep a record of the manner in which the client has been informed as evidence for having fulfilled the duty of disclosure. The form of such record is at the security dealer s discretion. 1 The securities dealer must inform the client of any lack of adequate personal understanding of or standardized risk disclosure statements about the risk structure of any securities transactions that the client may instruct the securities dealer to effect in foreign markets and where the inherent risk exceeds the common level. 6

8 Art. 4 Timing and contents of disclosure The securities dealer must fulfil the duty of disclosure as set forth in Art. 3 pro-actively and in good time prior to the execution of the transaction, by informing the client fully and accurately of the fundamental risks inherent in the relevant type of transaction. Annotation: 13 If the securities dealer fulfills his/her duty of disclosure in standardized form, a risk disclosure statement must be furnished to the client when he/she first enters into a securities transaction. Such disclosure must be complemented when the client announces his/her intention to engage in new types of securities transactions with a substantially different risk structure. C. Duty of diligence Art. 5 Best execution in terms of price, timing and quantity 1 The securities dealer must execute the securities transaction on a generally recognised exchange where proper execution is warranted. Subject to the relevant market regulations, the securities dealer may execute the securities transaction for his/her own account on behalf of the client, provided that this is not to the client s detriment. Annotations: 14 Essentially, the securities dealer must execute client transactions immediately, completely and at the best possible market rate, taking into account any limits, special instructions and reservations as laid down by the client. The securities dealer may delay the execution in part or in full only if this is in line with market conditions (lack of liquidity) or in the client s best interest. Transactions with securities traded over the counter must be executed at a price which is consistent with the market price. The securities dealer must advise the client of any deviations from the market price. 7

9 15 In the absence of any client instructions to the contrary, the securities dealer is deemed to have fulfilled the duty of diligence by executing the securities transactions on the local stock exchange (or the local OTC market) where he/she usually trades, or on the domestic stock exchange (or the domestic OTC market) for the respective security, or on another market with according liquidity. 16 Unless specifically agreed with the client, securities transaction may not be executed at a price that deviates substantially from the market price. Art. 6 Immediate allocation and accountability Executed securities transactions must be allocated and recorded without delay, settled within the customary period and documented accordingly. Annotation: 17 Generally, the execution of a transaction should be confirmed and settled by the close of trading of the same day and the corresponding note should be dispatched to the client s mailing address within one banking day upon contractual execution of the transaction. 8

10 Art. 7 Transparence of settlement 1 The transaction settlement note for the client must disclose at least the number of securities traded, place of execution, the price or rate as well as transaction costs (commissions, fees, taxes, charges etc.). With the client s consent, the securities dealer may base the settlement note on a flat charge for his/her services (own commission) and services provided by third parties (third party commissions) including all expenses incurred. Official fees and taxes (stock exchange fees, stamp duty etc.) may be either included in the flat charge or charged separately. Annotations: 18 Art. 7, Para. 1 stipulates the information which the securities dealer must automatically include in the transaction settlement note, unless otherwise agreed with the client. Within the duty of accountability, the securities dealer must also comply with the client s request for all such additional information about the execution of the transaction as is available from the dealer s mandatory day-book, such as the time of execution, market (stock exchange or OTC) and trading for the dealer s own account on behalf of the client. 19 Unless otherwise agreed with the client, a detailed transaction note must contain all third party commissions, fees, taxes and charges actually incurred by the client. The agreement on flat charges must specify the elements of the total transaction cost covered by the flat charge. However, details of the cost calculation involved need not be divulged. 0 The transaction costs may vary depending on the market or country of execution, type of security, trade volume etc. Where flat charges apply, the securities dealer may accommodate such variations by establishing an appropriate scale of flat charges. 9

11 D. Duty of loyalty Art. 8 Handling conflicts of interest 1 The securities dealer must take appropriate organizational measures to either prevent conflicts of interest between him/herself or his/her colleagues and the client altogether, or to ensure that such conflicts of interest are not detrimental to the client s interests. The securities dealer must apprise the client in an appropriate manner of any disadvantage the client has incurred as a result of a conflict of interest which was inevitable due to exceptional circumstances. Annotations: 1 Based on the corporate size and structure of the securities trading firm, the choice of organizational measures is at the securities dealer s discretion. Where conflicts of interest cannot be ruled out entirely, the securities dealer must take appropriate measures to prevent such conflicts of interest from resulting in a detriment to the client s interests. Depending on the corporate size and structure of the securities trading firm, such measures include operational segregation of proprietary and client trading business, restriction on information flows (Chinese wall regulations) and the execution of transactions in strict chronological order. The securities dealer must implement appropriate rules governing securities transactions effected by his/her employees, so as to prevent conflicts of interest that may arise from such transactions from resulting in a detriment to the client s interests. 10

12 Art. 9 Execution of client transactions Clients must be treated fairly and equally. Annotation: 3 Client transactions must be treated equally under equal circumstances. The securities dealer must be in a position to furnish the client with all explanatory information if due to prevailing market conditions (with respect to price, volume, or timing) he/she was unable to execute competing client transactions in line with the instructions received. Art. 10 Chronological execution of transactions Securities transactions must be executed or scheduled for execution by the order of instruction entry, irrespective of whether such transactions are being executed for a client s account, the dealer s own account or an employee s account. Annotation: 4 The principle of chronology applies unless a conflict of interest is prevented by operational segregation (e.g. of proprietary from client trading business). Acting in the client s best interest, the securities dealer may deviate from the policy of chronological execution of securities transactions. 11

13 Art. 11 Prohibition of front-running The securities dealer must not exploit confidential information about clients transactions for prior execution of transactions for his/her own account. This restriction also applies to transactions effected by employees. Art. 1 Prohibition of price fraud Price fraud is prohibited. Annotation: 5 The securities dealer may, however, make trading profits from price fluctuations or spreads if he/she assumes an element of risk associated with this transaction. The securities dealer may also make trading profits from spreads if he/she quotes bid and ask prices in his/her capacity as market maker, even though an individual transaction viewed separately may appear to be free of risk. Art. 13 Cover for short positions entered into by the securities dealer The securities dealer must fulfil any and all delivery obligations arising from proprietary trading exclusively from his/her own holdings. He/she may cover short positions by lending or borrowing securities. Subject to corresponding agreement with the client, the securities dealer may lend out securities from client holdings. 1

14 E. Transitional provisions Art. 14 Enactment 1 This Code of Conduct enters into effect as at 1st August, It applies to all securities transactions effected as from that date. 13

15

16 Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari applicabili all esecuzione di transazioni su titoli Direttive dell Associazione svizzera dei banchieri del gennaio 1997

17 Preambolo 1 Le presenti regole di condotta sono state emanate, sottoforma di direttive, dal consiglio d amministrazione dell Associazione svizzera dei banchieri, allo scopo di preservare e promuovere, sia in Svizzera che all estero, la buona reputazione e l alto livello di qualità del commercio di valori mobiliari in Svizzera. I clienti che effettuano delle transazioni su titoli in Svizzera devono poter contare su servizi professionali, basati su principi di equità e di trasparenza. Le presenti direttive costituiscono regole di condotta vincolanti per tutti i commercianti di valori mobiliari soggetti alla Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse). Esse concretizzano gli obblighi di informazione, di diligenza e di lealtà previsti all art. 11 della legge sulle borse. Le presenti regole di condotta obbligano i commercianti di valori mobiliari a garantire un organizzazione, una formazione e delle procedure di controllo (Compliance) adeguate alle proprie strutture e attività. 3 I commercianti di valori mobiliari sono inoltre tenuti a rendere adeguatamente trasparenti le prestazioni offerte, in modo da permettere ai clienti di valutare opportunamente i diritti e gli obblighi connessi con il commercio di valori mobiliari e i rischi particolari legati a determinate tipologie di operazioni su titoli. 4 Per il resto, le presenti regole di condotta non concernono le relazioni di diritto privato tra i commercianti di valori mobiliari e i loro clienti. Tali relazioni si fondano sulle norme di legge (in particolare su quelle contenute nel Codice delle obbligazioni relative al contratto di vendita, al mandato e alla commissione) nonché sugli accordi contrattuali particolari stipulati tra il commerciante e il cliente. 5 Le presenti regole di condotta non si applicano alle transazioni su titoli tra commercianti di valori mobiliari. 16

18 A. Direttive generali Art. 1 Base legale L art. 11 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari stabilisce quanto segue: «Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha: a. un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al genere di transazione effettuata; b. un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo svolgimento delle operazioni; c. un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non venga lesa da eventuali conflitti di interesse. Nell adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell esperienza e delle conoscenze della clientela in materia.» Commento: 1 I concetti contenuti nella legge sulle borse, nelle relative ordinanze e nelle circolari della Commissione federale delle banche (p.es. valori mobiliari, commercianti di valori mobiliari, derivati) e utilizzati nell ambito delle presenti regole di condotta assumono lo stesso significato di quello utilizzato nelle rispettive norme. Il concetto di «valori mobiliari» è riferito alla definizione contenuta nell ordinanza sulle borse (Ordinanza del Consiglio federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del dicembre 1996). Rientrano nei «derivati» soggetti alle presenti regole di condotta, in particolare, i contratti a termine standardizzati e le opzioni (Futures e Traded Options) nonché i prodotti strutturati standardizzati (ovvero i prodotti ibridi, quali ad esempio la combinazione di un investimento a reddito fisso con un derivato). 3 Non rientrano invece nel concetto di valori mobiliari, in particolare, le obbligazioni di cassa e le operazioni su divise a contanti e a termine. 4 Le presenti regole di condotta si applicano al commercio di valori mobiliari in borsa e fuori borsa; ciò vale sia per le operazioni a contanti che per quelle a termine. Il prestito di titoli (Securities Lending and Borrowing) non rientra nel commercio di valori mobiliari. Direttive e prescrizioni speciali possono esistere inoltre per alcuni tipi di operazioni e mercati (p.es. le regole per la migliore esecuzione possi- 17

19 bile [«best execution»], i requisiti delle borse in relazione al contenuto delle conferme delle transazioni, le direttive sul commercio di opzioni negoziabili e di financial futures). Ordinamenti giuridici stranieri possono inoltre contenere norme particolari per le operazioni di commercio di valori mobiliari con persone provenienti da tali paesi. Art. Oggetto 1 Le presenti regole di condotta regolano esclusivamente l esecuzione di transazioni su valori mobiliari. Eseguendo le operazioni in titoli, il commerciante si assume gli obblighi di informazione, di diligenza e di lealtà previsti dall art. 11 della legge sulle borse e dalle presenti direttive. 3 Qualora il commerciante fornisca, in base ad altre convenzioni con il cliente o di sua stessa iniziativa, prestazioni supplementari quali l amministrazione di depositi, la consulenza agli investimenti o la gestione patrimoniale, sia per lui che il cliente possono sorgere ulteriori diritti e obblighi che non costituiscono oggetto delle presenti regole di condotta. Commento: 5 Per esecuzione di operazioni su titoli s intendono tutte le attività in diretta relazione con l acquisto e la vendita di titoli, in particolare la stipulazione di contratti, l esecuzione di transazioni, la loro contabilizzazione, consegna e pagamento. 18

20 B. Obbligo di informazione Art. 3 Gradazione dell obbligo di informazione 1 Il commerciante è tenuto ad adempiere all obbligo di informazione in funzione dell esperienza dei clienti e delle loro conoscenze negli ambiti specifici. Per principio, il commerciante può partire dal presupposto che ogni cliente conosca i rischi normalmente legati all acquisto, alla vendita e alla detenzione di titoli. Ne fanno parte, in particolare, i rischi d insolvenza e di corso delle azioni, delle obbligazioni e delle quote di fondi d investimento. 3 L obbligo di informazione si riferisce alla struttura di rischio specifica di alcune operazioni e non ai rischi specifici legati alle singole transazioni su titoli. 4 Per quelle transazioni il cui potenziale di rischio supera la misura abitualmente legata all acquisto, alla vendita e alla detenzione di titoli, ciascun commerciante può adempiere al proprio obbligo di informazione in modo standardizzato o individuale. Se il commerciante vi adempie in forma standardizzata, l informazione dev essere fornita in una forma generalmente comprensibile e nello stesso modo per tutti i clienti. Qualora il commerciante opti per la forma individuale, deve stabilire il grado di esperienza e le conoscenze della materia di ciascun cliente con la cura richiesta dalle circostanze e basandosi sulle informazioni possedute. 5 Il commerciante non ha alcun obbligo di informare in merito ai rischi di alcuni tipi di operazioni qualora il cliente confermi, per mezzo di un apposita dichiarazione scritta, di essere a conoscenza dei rischi legati a questi tipi di operazioni, che devono essere indicate esattamente, e di rinunciare a informazioni supplementari. Commento: 6 Tra i rischi considerati noti e abituali rientrano, nel caso di prestiti obbligazionari, in particolare il rischio d insolvenza, ovvero il rischio che il debitore non sia in grado di rimborsare l importo nominale dell obbligazione alla scadenza. Nel caso di azioni, obbligazioni, quote di fondi d investimento, ecc. rientrano nei rischi abituali, in particolare, i rischi di corso legati a oscillazioni dei tassi d interesse o di cambio o a fattori generali di mercato. L obbligo di informazione si riferisce pertanto ai fattori di rischio che superano questi rischi di natura generale nel caso di operazioni con un potenziale di rischio superiore (p.es. 19

21 derivati) o con un profilo di rischio complesso (p.es. prodotti strutturati, ibridi). La portata dell obbligo di informazione aumenta con l aumentare del potenziale di rischio e della complessità della struttura di rischio di un dato tipo di titoli. 7 Il commerciante di valori mobiliari può supporre che il cliente sia a conoscenza dei rischi abituali se non dispone di indicazioni concrete sul fatto che il cliente sia completamente inesperto in materia. 8 L informazione relativa alla struttura di rischio è limitata all esposizione dei rischi legati a una tipologia concreta di titoli. 9 Il commerciante può assolvere al proprio obbligo di informazione in forma standardizzata mettendo a disposizione del cliente dei prospetti informativi riguardanti categorie di titoli e mercati particolari (Risk Disclosure Statements). L Associazione svizzera dei banchieri mantiene aggiornata una serie di testi modello delle pubblicazioni sui rischi esistenti per i mercati svizzeri dei titoli 10 Per alcuni tipi di transazione l obbligo di informazione può essere assolto anche rinviando ai prospetti, agli annunci, ai documenti contrattuali di vendita o ad altri documenti informativi equivalenti accessibili al pubblico e pubblicati all atto dell emissione o del collocamento iniziale, nella misura in cui essi forniscono informazioni sul potenziale di rischio legato a questo tipo di operazioni. 11 Il commerciante documenta in quale forma ha informato il cliente al fine di poterne fornire la prova. La scelta della forma di tale documentazione è lasciata al suo libero apprezzamento. 1 Se il cliente desidera effettuare su un mercato estero un operazione su titoli che presenta una struttura di rischio non abituale e se il commerciante non dispone né delle conoscenze specifiche necessarie né di un informazione standardizzata sulla struttura del rischio, deve rendere attento il cliente su tale circostanza. 0

22 Art. 4 Momento e contenuto dell informazione Il commerciante deve adempiere attivamente al proprio obbligo di informazione ai sensi dell art. 3 e informare il cliente in tempo utile prima dell esecuzione della transazione, in modo completo e materialmente corretto, riguardo ai principali rischi legati al tipo di transazione corrispondente. Commento: 13 Nell ambito di un informazione standardizzata il cliente dev essere informato nel caso in cui un attività di commercio di valori mobiliari è intrapresa per la prima volta. Tale informazione dev essere aggiornata qualora il cliente desideri intraprendere nuove operazioni che presentino una struttura di rischio sostanzialmente diversa. C. Obbligo di diligenza Art. 5 Migliore esecuzione possibile in termini di corso, di momento di esecuzione e di quantità 1 Il commerciante esegue le transazioni su un mercato generalmente riconosciuto che presenta tutte le garanzie per un esecuzione conforme alle usanze. Sui mercati in cui tale pratica è ammessa, il commerciante può eseguire le transazioni intervenendo personalmente quale controparte, a condizione che ciò non comporti alcun pregiudizio per il cliente. Commento: 14 Per principio, le operazioni su titoli devono essere stipulate dal commerciante immediatamente, completamente, e, nel rispetto dei limiti, degli oneri e delle restrizioni imposte dal cliente, al miglior corso possibile sul mercato. Non è possibile derogare a un esecuzione immediata e completa se non nel caso in cui questa risulti impossibile a fronte della situazione del mercato (liquidità) o se il suo differimento va a vantaggio del cliente. Per i titoli trattati fuori borsa, il commerciante deve eseguire la transazione a un corso basato su quello del mercato. Le eventuali divergenze al ribasso o al rialzo rispetto al corso di mercato devono essere portate a conoscenza del cliente. 1

23 15 Qualora il cliente non abbia fornito alcuna ulteriore istruzione, il commerciante adempie al proprio obbligo di diligenza eseguendo le transazione tramite la borsa locale (rispettivamente tramite il locale mercato fuori borsa) alla quale tratta abitualmente o tramite la borsa nazionale (rispettivamente tramite il mercato fuori borsa nazionale) per i rispettivi titoli o, ancora, su un altro mercato con un grado di liquidità equivalente. 16 Nella misura in cui ciò non sia stato espressamente convenuto con il cliente, non può essere stipulata alcuna transazione a un prezzo sensibilmente divergente da quello di mercato. Art. 6 Allocazione immediata e obbligo di rendere conto Le transazioni su titoli eseguite devono essere immediatamente assegnate, registrate nonché contabilizzate e documentate entro i termini conformi alle usanze del mercato. Commento: 17 In linea generale, la conferma e la contabilizzazione dovrebbero essere effettuate entro lo stesso giorno e inviate all indirizzo convenuto con il cliente entro il giorno di banca successivo all esecuzione dell operazione conformemente al contratto.

24 Art. 7 Trasparenza in materia di contabilizzazione di transazioni 1 Con la contabilizzazione delle transazioni, il commerciante deve fornire al cliente almeno le indicazioni relative alla quantità di titoli trattati, al luogo di esecuzione, al corso e ai costi della transazione (commissioni, diritti, imposte, spese, ecc.). Al posto di un conteggio dettagliato di tutti i costi delle transazioni, il commerciante può convenire un conteggio basato su tariffe forfetarie per i propri servizi (commissioni proprie) e quelli di terzi (commissioni a favore di terzi) comprensive delle spese. I diritti e le imposte (commissioni di borsa, imposte di bollo, ecc.) possono essere comprese in tali costi forfetari oppure contabilizzate separatamente. Commento: 18 L art. 7, par. 1 enumera le informazioni che il commerciante deve fornire spontaneamente al cliente, salvo accordo contrario, con la contabilizzazione delle transazioni. A fronte del suo obbligo di rendere conto, il commerciante è inoltre tenuto a fornire al cliente, su richiesta, altre indicazioni relative all esecuzione delle transazioni, nella misura in cui egli ne disponga a fronte del proprio obbligo di tenere un giornale. Rientrano in questa categoria le indicazioni relative al momento di esecuzione, il fatto che la transazione sia stata eseguita in borsa o fuori borsa e l intervento del commerciante in qualità di controparte. 19 Nella contabilizzazione dettagliata delle transazioni, le commissioni a favore di terzi, i diritti, le imposte e le spese effettivamente sostenute devono essere fatturate. E fatta riserva di eventuali convenzioni di diritto privato aventi contenuto diverso. Qualora sia stata convenuta l applicazione di tariffe forfetarie, occorre stabilire quali elementi dei costi globali delle transazioni siano coperti dai forfait. I dettagli del calcolo dei costi non devono tuttavia essere indicati. 0 I costi delle transazioni possono variare a seconda dei mercati o dei paesi nei quali le transazioni sono effettuate, dei tipi di titoli, dei volumi trattati, ecc. Ove siano applicabili tariffe forfetarie, il commerciante può tenere conto di tali circostanze fissando dei forfait differenziati. 3

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