proposta di legge n. 199
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- Gianleone Scarpa
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1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 199 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 3 ottobre 2003 TRASFORMAZIONE IN COSTRUZIONI A CARATTERE PERMANENTE DEGLI ALLOGGI PREFABBRICATI TEMPORANEI INSTALLATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 26 SETTEMBRE 1997 (521)
2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, l articolo 7 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo 1998, n. 61, stabilisce che le Regioni predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre Il programma ricomprende piani di recupero urbano, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione. Il programma può prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili in seguito agli eventi sismici. Il Consiglio regionale con deliberazione del 29 settembre 1998, n. 216 ha approvato il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell articolo 7 della legge 61/1998 ed ha posto come obiettivo primario quello di contribuire al superamento dell emergenza abitativa mettendo a disposizione con urgenza nuovi alloggi ai nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili o alloggiati mediante autonoma sistemazione che beneficiano del contributo previsto con ordinanza del Ministero dell interno. Nelle zone con maggiore intensità di nuclei familiari alloggiati in moduli abitativi mobili, a causa del danneggiamento di gran parte del patrimonio edilizio è risultato difficile reperire abitazioni da acquisire o recuperare in tempi brevi ed inoltre il ricorso a nuove costruzioni avrebbe richiesto ulteriore dispendio di risorse e tempi lunghi per l urbanizzazione delle relative aree. Per questi motivi, la Regione ha valutato la possibilità di ricorrere, in sostituzione dei moduli abitativi mobili, alla realizzazione di unità abitative provvisorie prefabbricate in legno in grado di garantire un comfort abitativo adeguato anche in condizioni climatiche estive ed invernali particolarmente sfavorevoli. A tal fine è stato chiesto al Dipartimento della protezione civile se tale soluzione fosse realizzabile utilizzando i fonti previsti dal citato articolo 7 della legge 61/1998. Il Gruppo di lavoro sisma Marche ed Umbria, istituito presso il Dipartimento della protezione civile, con nota del 22 aprile 1999, ha espresso parere favorevole alla soluzione prospettata dalla Regione nella considerazione che l articolo 7, comma 2, della legge 30 marzo 1998, n. 61, identifica come prioritario l obiettivo di utilizzare le disponibilità finanziarie stanziate per il programma residenziale pubblico anche per assicurare, in casi limitati e fino alla ricostruzione, l ospitalità temporanea dei nuclei familiari precariamente in moduli abitativi mobili. Con ordinanza del Ministro dell interno n del 31 maggio 1999 sono state autorizzate le deroghe alle norme vigenti in materia urbanistica, paesistica, edilizia e sugli appalti di lavori pubblici e pubbliche forniture per la realizzazione dei suddetti alloggi provvisori prefabbricati (articolo 5). Con deliberazione n. 988 del 26 aprile 1999 la Giunta regionale ha stabilito di realizzare alloggi prefabbricati da consegnare chiavi in mano, destinati all esclusiva sistemazione dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili adiacenti i centri e i nuclei abitati delle zone montane, da installare nelle aree già attrezzate dalla Protezione civile in sostituzione dei moduli stessi. L attuazione del programma costruttivo è stata affidata agli Istituti autonomi case popolari di Ancona e Macerata competenti per territorio, che quindi sono i proprietari degli alloggi realizzati. Con piano operativo, approvato con delibera di Giunta regionale del 17 maggio 1999, n. 1179, sono state stabilite le caratteristiche tecniche, i requisiti e le specifiche prestazionali degli alloggi, tali da garantire standard abitativi e comfort ambientale superiori a quelli dei moduli abitativi mobili. Inoltre con deliberazione del 15 giugno 1999, n la Giunta ha stabilito l ampliamento delle aree attrezzate nelle frazioni di Belvedere e Cupo nel comune di Fabriano per rendere più agevoli le operazioni di smontaggio dei moduli abitativi mobili e l installazione dei prefabbricati in legno. Sono stati pertanto realizzati 201 alloggi prefabbricati in legno, di due tipologie della dimensione di 60 e 45 mq. nelle frazioni di Taverne, Acquapagana, Costa, Forcella, San Martino, Civitella, Cesi, Collecurti, Dignano del comune di Serravalle di Chienti, nelle frazioni di Fematre, Rasenta, Croce, Riofreddo, Aschio del comune di Visso; nelle frazioni di Belvedere, Campodonico, Cupo, Vallina del comune di Fabriano e nelle frazioni di Coccore e San Felice del comune di Sassoferrato. Con ordinanza del Ministro dell interno n del 20 dicembre 1999 è stato autorizzato l utilizzo delle disponibilità di cui all articolo 15 della legge 61/1998 e dell articolo 50 della legge 448/1998, per un importo non superiore al 10 per cento dell ammontare complessivo dei fondi già attribuiti ai sensi dell articolo 7 della legge 61/1998, per il completamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili. Sulla base del fabbisogno residuo, individuato dai Comuni, ed ai sensi della delibera di Giunta regionale del 30 maggio 2000, n. 1064, sono stati quindi realizzati complessivamente 18 alloggi prefabbricati in legno nelle seguenti località: Vallina, Cortina San Nicolò, Belvedere, Paterno e Campodiegoli del comune di Fabriano; Abbiano e Cammoiano del comune di Matelica; capoluogo del comune di Mergo; Massaprofoglio e Starnacchio del comune di Muccia; Pian Palente del comune di Camerino; Torricchio e Gabbiano del comune di Pievetorina; Vallone del comune di Gagliole; capoluogo del comune di Fiordimonte. Questi ultimi alloggi prefabbricati sono stati installati anche in aree private in prossimità delle abitazioni danneggiate e sgomberate, come previ-
3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE sto dalla citata deliberazione, al fine di non costringere gli agricoltori ad abbandonare i propri fondi. Per l attuazione di questi ulteriori interventi sono stati confermati gli Istituti autonomi case popolari delle province di Ancona e Macerata. In seguito al rilascio di alcuni prefabbricati in legno per il rientro nell originaria abitazione riparata, o per il decesso degli assegnatari più anziani la Giunta regionale ha stabilito i criteri e le modalità per la loro esclusione temporanea dal regime di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell articolo 3 della l.r. 44/1997, al fine della locazione degli stessi edifici ad alcune categorie di soggetti (delibera di Giunta regionale del 6 novembre 2001, n. 2647) Ai sensi dell articolo 2 dell Ordinanza del Ministro dell interno 21 marzo 2000, n i Comuni sono stati autorizzati ad acquisire le aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati ad uso abitativo o altre esigenze di carattere pubblico, già urbanizzate con i fondi dei Commissari delegati per la predisposizione di aree attrezzate di protezione civile, per insediamenti di edilizia residenziale pubblica, per attività turistico-ricreative, per centri polifunzionali o per altre finalità di pubblico interesse. I Comuni interessati stanno procedendo ad acquisire tutte le aree suddette. Poiché le aree sulle quali insistono questi prefabbricati in legno sono in gran parte divenute pubbliche, si ritiene opportuno trasferire, senza oneri, ai Comuni anche la proprietà degli edifici, in modo che vi sia corrispondenza fra la proprietà del suolo e la proprietà degli edifici che vi insistono sopra ed al fine di consentire un razionale utilizzo di questo patrimonio pubblico che altrimenti rischia di deteriorarsi. Infatti, una volta cessata l emergenza abitativa nelle frazioni montane dove sono ubicati gli alloggi prefabbricati, a notevole distanza dai capoluoghi, difficilmente gli stessi alloggi potrebbero essere utilizzati come edilizia residenziale pubblica. Con la presente proposta di legge si intende trasformare i predetti alloggi prefabbricati in costruzioni a carattere permanente, per i due seguenti principali motivi: 1) il loro smontaggio, trasporto e rimontaggio in altre sedi comporterebbero dei costi troppo elevati rispetto al loro valore e, comunque, una loro diminuzione patrimoniale poiché diverse componenti diverrebbero inutilizzabili; 2) la loro trasformazione in costruzioni permanenti permette ai Comuni di utilizzare quelle site nelle aree urbanizzate ed acquisite per gli scopi di carattere generale indicati nell articolo 1, comma 5, lettera a) e di porre in vendita le altre, principalmente quelle nelle vicinanze delle abitazioni di agricoltori, a favore del proprietario del fondo su cui insistono. Ciò consente ai Comuni di usare questo patrimonio per valorizzare le zone in cui sono ubicati, tutte montane ed economicamente svantaggiate e di vendere gli edifici non utilizzabili per tali finalità, acquisendo somme che saranno riversate alla Regione, al netto delle spese sostenute, per essere destinate alle finalità dell edilizia residenziale pubblica (vedi articolo 1, comma 7). La trasformazione avverrà senza opere, fatta eccezione soltanto per quelle necessarie alla sistemazione ambientale delle aree in cui insistono gli alloggi e nel rispetto della normativa paesaggistica, sismica ed urbanistica. Viene infatti stabilito che i Comuni provvedano ad acquisire le eventuali autorizzazioni paesaggistiche che si rendessero necessarie, a depositare i progetti ai sensi della normativa sulle zone sismiche e ad apportare le necessarie varianti ai propri strumenti urbanistici, esonerandoli dal richiedere il parere della Provincia di cui all articolo 26 della l.r. 34/1992 (vedi articolo 1, commi 3 e 4 e articolo 3). Quanto consentito dalla presente proposta di legge è perciò conforme ai principi che regolano la materia urbanistica-edilizia e paesaggistica, in quanto la trasformazione degli alloggi in costruzioni a carattere permanente avverrà con le autorizzazioni ed i provvedimenti a tale fine necessari. La proposta di legge prevede inoltre, come sopra accennato, interventi di piantumazione, rinaturalizzazione e, in generale, di sistemazione ambientale a cura dei Comuni stessi, attraverso le risorse derivanti dalla vendita degli immobili. Il secondo articolo della proposta di legge consente la trasformazione in costruzioni a carattere permanente, ferma restando la volumetria esistente, delle stalle e dei fienili provvisori costruiti dagli agricoltori in seguito al danneggiamento, causato dalla crisi sismica, delle strutture zootecniche preesistenti. La trasformazione in costruzioni a carattere permanente dei suddetti edifici comporta l adeguamento alla vigente normativa igienico-sanitaria e per tale finalità si prevede la concessione di contributi ai proprietari secondo le modalità determinate dalla Giunta. La realizzazione delle stalle e dei fienili provvisori è avvenuta a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale del 27 ottobre 1997, n. 2739, del 17 novembre 1997, n e del 27 luglio 1998, n attingendo ai fondi di cui alla lettera a) del comma 2 dell articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Fondo di solidarietà nazionale). Dopo gli eventi sismici sono stati infatti realizzati 97 stalle e fienili nella provincia di Macerata e 10 stalle e fienili nella provincia di Ancona ed in particolare: n. 20 nel comune di Visso; n. 25 nel comune di Serravalle di Chienti; n. 5 nel comune di Pievebovigliana; n. 16 nel comune di Pievetorina; n. 3 nel comune di Muccia; n. 4 nel comune di Montecavallo; n. 1 nel comune di Fiordimonte; n. 1 nel comune di Fiastra; n. 1 nel comune di Castelsantangelo sul Nera; n. 9 nel comune di Camerino; n. 2 nel comune di Bolognola;
4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE n. 3 nel comune di Fiuminata; n. 1 nel comune di Gagliole; n. 1 nel comune di Matelica; n. 1 nel comune di San Severino Marche; n. 1 nel comune di Belforte del Chienti; n. 2 nel comune di Tolentino; n. 1 nel comune di Apiro; n. 2 nel comune di Serra San Quirico; n. 3 nel comune di Sassoferrato; n. 5 nel comune di Fabriano. Alcuni proprietari di questi edifici hanno presentato domanda per la concessione di contributi in conto capitale per la loro manutenzione ordinaria come previsto dall articolo 36 della l.r. 6/2002, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2002, n
5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE Art La proprietà degli alloggi prefabbricati temporanei, costruiti dagli IACP con i fondi della legge 30 marzo 1998, n. 61, è trasferita senza oneri ai Comuni dove sono localizzati. 2. Possono essere trasformati in costruzioni a carattere permanente gli alloggi di cui al comma 1 realizzati: a) sulle aree, acquisite dai Comuni, di cui all articolo 2 dell ordinanza del Ministro dell interno delegato per il coordinamento della protezione civile n del 31 marzo 2000, ivi compresi gli ampliamenti necessari per la realizzazione degli alloggi prefabbricati; b) sulle aree di proprietà privata diverse da quelle di cui alla lettera a). 3. La trasformazione avviene senza opere, anche in deroga alle prescrizioni di base di cui all articolo 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale ed alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento della Provincia. 4. La trasformazione è disposta dai Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l individuazione degli interventi di piantumazione, rinaturalizzazione e, in generale, di sistemazione ambientale da realizzare dai Comuni stessi, nonché con l avvio dei procedimenti per le eventuali autorizzazioni paesaggistiche da rilasciare o da richiedere e con la predisposizione e approvazione, ove necessarie, delle procedure di variante ai propri strumenti urbanistici, provvedendo, inoltre, al deposito del progetto presso il centro operativo di Muccia e di Fabriano, ai sensi della l.r. 3 novembre 1984, n. 33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), e successive modificazioni, se questo non è stato effettuato in precedenza. 5. Completati gli adempimenti di cui al comma 4 e cessato lo scopo per il quale gli alloggi erano stati installati, i Comuni sulla base di un apposito programma: a) utilizzano gli edifici di cui al comma 2, lettera a), come alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, per attività di protezione civile, per attività turistico ricreative, culturali o di ricerca scientifica, per centri polifunzionali, per altre finalità di pubblico interesse. Le medesime finalità possono essere conseguite mediante convenzione con la comunità montana, con l ente parco, con altri enti pubblici, con associazioni e fondazioni senza fini di lucro; b) pongono in vendita gli edifici di cui al comma 2, lettera b), a favore del proprietario del fondo su cui insistono. 6. I Comuni individuano gli edifici di cui al comma 2, lettera a), che non si prestano alle finalità indicate al comma 5, lettera a), e procedono alla loro alienazione con procedure di evidenza pubblica. L alienazione comprende anche il diritto di proprietà dell area di sedime dell edificio, salvo il caso in cui l acquirente dichiari di voler trasferire l allog-
6 REGIONE MARCHE 6 CONSIGLIO REGIONALE gio su area diversa nella sua disponibilità. In tal caso l alienazione ha ad oggetto soltanto l alloggio senza trasferimento del diritto di proprietà o di superficie sull area di sedime e si applica quanto disposto dai commi 8 e 9, con le spese di smontaggio e rimozione a carico dell acquirente e con decorrenza dei termini dalla data di alienazione. 7. Il prezzo di alienazione è determinato dall ufficio tecnico comunale d intesa con gli uffici tecnici della Regione. Nei casi di alienazione del diritto di proprietà sulle aree si tiene conto delle spese sostenute a carico dei fondi pubblici per la loro acquisizione, per le urbanizzazioni e gli allacciamenti ai pubblici servizi effettuati. Le somme provenienti dalle alienazioni sono riversate alla Regione per essere destinate alle finalità dell edilizia residenziale pubblica, al netto delle spese sostenute direttamente dai Comuni per la vendita, per gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 4, per gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a). 8. I Comuni dispongono lo smontaggio e la rimozione delle costruzioni di cui al comma 2, lettera a), qualora non siano state acquisite le relative aree. I Comuni dispongono, inoltre, lo smontaggio e la rimozione delle costruzioni di cui al comma 2, lettera b), qualora i proprietari dei fondi su cui insistono non abbiano proceduto all acquisto. 9. Lo smontaggio e la rimozione debbono in ogni caso essere disposti entro novanta giorni dalla scadenza dei termini fissati dai Comuni per le acquisizioni ovvero dal diniego dei provvedimenti abilitativi edilizi o delle autorizzazioni paesaggistiche o delle varianti urbanistiche. Art Le stalle e i fienili a carattere provvisorio costruiti in seguito agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 con i fondi di cui all articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), possono essere trasformati in costruzioni a carattere permanente anche in deroga alle prescrizioni di base di cui all articolo 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale ed alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento della Provincia. 2. Le costruzioni di cui al comma 1 devono essere comunque adeguate, ferma restando la volumetria esistente, alla vigente normativa a carattere igienico-sanitario. Per tale finalità sono concessi ai proprietari delle costruzioni i contributi previsti dall articolo 36 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Legge finanziaria 2002) secondo modalità determinate dalla Giunta regionale. 3. I proprietari delle aree sulle quali insistono le costruzioni di cui al comma 1 inoltrano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune territorialmente competente la domanda di trasformazione dell autorizza-
7 REGIONE MARCHE 7 CONSIGLIO REGIONALE zione edilizia provvisoria di cui al comma 3 dell articolo 20 dell ordinanza del Ministro dell interno delegato per il coordinamento della protezione civile n del 13 ottobre 1997, come integrata dall articolo 13, comma 1, dell ordinanza n. 2706/1997, in permesso di costruire oppure, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ottengono tale trasformazione in seguito alla presentazione di regolare denuncia di inizio attività. Ove necessario i proprietari, prima di trasformare le costruzioni in permanenti, richiedono all autorità competente l autorizzazione paesaggistica, provvedendo, contestualmente al deposito del progetto presso il centro operativo di Muccia e di Fabriano, ai sensi della l.r.33/1984 e successive modificazioni, se questo non è stato effettuato in precedenza. 4. Ove necessario, il Comune provvede alla predisposizione e approvazione delle procedure di variante ai propri strumenti urbanistici. Art Le varianti urbanistiche di cui agli articoli 1 e 2 sono approvate in via definitiva dal Consiglio comunale senza necessità di richiedere il parere di conformità della Provincia di cui all articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e successive modificazioni.
Art (1). Art (1) (1) (2). Art (1) Art (1) 2...(2) Art (1) 2...(2)
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