STATUTO DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE PRINCIPÎ ISPIRATORI, FINALITÀ E OGGETTO
|
|
- Virginio Giannini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE Articolo 1 1. E costituita l associazione di volontariato denominata ALTOTEVERE SENZA FRONTIERE ONLUS in seguito per brevità chiamata associazione, ai sensi dell articolo 18 della Costituzione repubblicana e del D.Lgs. 460/97. L'associazione usa nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l acronimo ONLUS. 2. La durata dell associazione è a tempo indeterminato. 3. L associazione ha sede in Città di Castello, via Maestri del lavoro d Italia. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione di sede nell ambito dello stesso comune non modifica il presente statuto, qualora le vigenti disposizioni di legge lo consentano. PRINCIPÎ ISPIRATORI, FINALITÀ E OGGETTO Articolo 2 L associazione è aconfessionale e apartitica e si attiene ai seguenti principî: assenza di fini di lucro anche indiretti, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, trasparenza, solidarietà, nonviolenza, collaborazione e uguaglianza tra gli associati. Articolo 3 1. L associazione persegue in maniera esclusiva finalità di solidarietà e di assistenza sociale e di beneficenza. 2. L associazione si propone di porre in essere progetti di solidarietà e di sostegno materiale, economico, sociale o umanitario verso soggetti bisognosi in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari anche attraverso la collaborazione con altre associazioni o istituzioni che abbiano finalità analoghe. 3. In particolare l associazione potrà svolgere le seguenti attività: assistenza, anche domiciliare, ad anziani non autosufficienti e ad altri soggetti portatori di handicap consistente nell aiuto degli stessi al disbrigo delle normali attività quotidiane quali l alzarsi dal letto, lavarsi, cambiare gli indumenti, mangiare, passeggiare, giocare, partecipare ad attività ricreative, nonché attraverso servizi di trasporto finalizzati al raggiungimento di servizi medici e/o amministrativi al fine di alleviare le loro afflizioni psicologiche e materiali assistenza materiale e sociale nei confronti di soggetti colpiti da calamità naturali e/o da eventi bellici e/o di carattere straordinario attraverso la costruzione di campi-tenda attrezzati di quanto necessario per vivere temporaneamente nonché mediante la distribuzione di vestiario e cibo precedentemente raccolti per ogni singola occasione presso centri anche temporanei appositamente allestiti dall associazione stessa - 1 -
2 assistenza sociale per l affrancazione dello stato di emarginazione ed abbandono nei confronti di immigrati con disagi di integrazione e con modeste capacità economiche, comprovate da risultanza ISEE o comunque da strumenti equivalenti riconosciuti dalla Pubblica amministrazione, che verrà esplicata attraverso l aiuto al disbrigo delle pratiche per ottenere e/o rinnovare il permesso di soggiorno, l allestimento di centri o l utilizzo di quelli già esistenti per facilitare occasioni di incontro con cittadini italiani, l allestimento di punti di raccolta di vestiario e cibo da distribuire agli stessi assistenza materiale nei confronti di soggetti di modeste capacità economiche, comprovate da risultanza ISEE o comunque da strumenti equivalenti riconosciuti dalla Pubblica amministrazione, attraverso l allestimento di punti di raccolta di vestiario e cibo da distribuire agli stessi, l erogazione gratuita di servizi di imbiancatura, manovalanza, giardinaggio, trasporto e similari. assistenza sociale e materiale a giovani che vivono in situazioni di disagio psicologico e/o fisico per situazioni di tossicodipendenza, problematiche economiche comprovate da strumenti riconosciuti dalla Pubblica amministrazione come l ISEE, e di abbandono. L assistenza verrà espletata attraverso l allestimento di punti di ascolto in modo da individuare per ciascuna tipologia la possibile soluzione, anche indirizzando gli stessi presso centri istituzionali di recupero della tossicodipendenza, nell ipotesi in cui tale problematica dovesse ricorrere, e/o fornendo gratuitamente servizi psicologici. assistenza materiale rivolta a studenti di famiglie disagiate di modeste capacità economiche, comprovate da risultanza ISEE o comunque da strumenti equivalenti riconosciuti dalla Pubblica amministrazione, attraverso la fornitura di libri scolastici o articoli di cancelleria. ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE 4. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l associazione, in via strumentale e accessoria, potrà: a) partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell associazione medesima b) effettuare, in via occasionale, raccolte pubbliche di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell articolo 143, comma 3, lettera a) del DPR n. 917/86, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto c) promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione organica fra l associazione e gli enti e le istituzioni pubbliche e private, gli enti ed associazioni operanti nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale ed il pubblico di ogni categoria sociale, professione ed età d) dare massima diffusione mediante ogni mezzo di informazione alle iniziative di cui sopra promosse dall associazione e) compiere, promuovere, organizzare, dibattiti, incontri, tavole rotonde, convegni, quali eventi accessori e tesi alla sensibilizzazione della pubblica opinione riguardo alle finalità dell associazione f) Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l espletamento della propria attività g) Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui purché finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari - 2 -
3 h) Stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti i) Favorire, mediante sovvenzioni, lo sviluppo di altri enti senza scopo di lucro, che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell associazione o tali da facilitare all associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini j) svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi istituzionali, nei limiti dell articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 460/97 5. All associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie, a eccezione di quelle che vi siano direttamente e strettamente connesse. I SOCI Articolo 4 1. Possono far parte dell associazione tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al consiglio direttivo, che si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, orientamento sessuale, religione, cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all associazione. Colui al quale sia stata rifiutata l ammissione può presentare ricorso al collegio dei probiviri entro 30 giorni. 2. Lo status di socio ha durata a tempo indeterminato. I nominativi dei soci sono annotati dal segretario nel libro soci dell associazione. 3. Il socio dovrà versare la quota di ingresso come annualmente determinata dal consiglio direttivo entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione e, successivamente, le quote annuali. 4. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall associazione, a riunirsi in assemblea per discutere e per votare sulle questioni riguardanti l associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali. Articolo 5 La qualifica di socio si perde per: - recesso - mancato pagamento della quota sociale, qualora prevista dal consiglio direttivo, per una (o più) annualità - espulsione da parte del consiglio direttivo per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali o materiali arrecati all associazione e comunque in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell associazione. In caso di espulsione, il socio può presentare ricorso entro 30 giorni al collegio dei probiviri. Articolo 6 I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo. L associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l attività da essa svolta
4 Al socio possono essere rimborsate dall associazione le spese sostenute per l attività prestata in nome o per conto dell associazione, idoneamente documentate. Articolo 7 I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto a una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell attività dell associazione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. ORGANI SOCIALI Articolo 8 Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell associazione: - assemblea generale degli iscritti - consiglio direttivo - presidente - collegio dei probiviri - collegio dei revisori dei conti, se istituito dall assemblea generale. L ASSEMBLEA Articolo 9 L assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi, l assemblea elegge tra i presenti un proprio presidente. Il presidente dell assemblea accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Articolo 10 L assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il presidente convoca l assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all anno, entro il trenta aprile, per l approvazione del bilancio consuntivo. L assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori dei conti, se istituito. La convocazione avviene, con avviso scritto fatto pervenire tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell avvenuto ricevimento. L avviso viene fatto pervenire agli associati al domicilio dichiarato al momento dell ingresso (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l avviso viene spedito al numero di telefax, all indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall associato). La comunicazione della convocazione viene spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l adunanza e contiene il luogo, la data e l ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l ordine del giorno
5 Articolo Ai sensi dell art. 21 codice civile l assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione l assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; l assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. 2. L assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione l assemblea stessa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; l assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell associazione l assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. Articolo L assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, e in particolare: - nomina (o sostituzione) degli organi sociali - approvazione dei rendiconti, preventivi e consuntivi, e delle relazioni annuali del consiglio direttivo - approvazione dei programmi dell attività da svolgere - redazione, modifica, revoca di eventuali regolamenti interni 2. L assemblea straordinaria delibera su: - scioglimento dell associazione - modifica dello statuto - ogni altro atto per il quale la normativa vigente la preveda. Articolo 13 Le decisioni prese dall assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare e di avere copia, a sue spese, del verbale dei lavori dell assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Articolo 14 Le delibere avvengono a scrutinio palese, eccetto l elezione degli organi sociali, e salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. E ammessa una sola delega per ciascun socio. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo Il consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 13 (tredici) membri eletti dall assemblea ordinaria dei soci e, contestualmente all elezione, ove non vi abbia provveduto l assemblea stessa, nomina al suo - 5 -
6 interno un presidente e può nominare un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. La carica di membro del consiglio direttivo è incompatibile con quella di revisore contabile o di probiviro. Possono essere eletti membri del consiglio direttivo soltanto gli associati. 2. Il consiglio direttivo dura in carica per due esercizi e può venire rieletto. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri, il consiglio direttivo ne provvede alla temporanea sostituzione fino alla successiva assemblea. 3. Il consiglio direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese, e viene convocato dal presidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri tramite richiesta scritta motivata al presidente. La convocazione avviene, salvo casi di urgenza, mediante comunicazione scritta o per posta elettronica, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo. 4. Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario o, in sua assenza, un altro membro nominato dal presidente, redige il verbale di ogni riunione. 5. Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando sia totalitario. Articolo 16 Il consiglio direttivo è l organo esecutivo dell associazione e ad esso spettano tutti i compiti di amministrazione dell associazione finalizzati all attuazione dello statuto e dei programmi di attività approvati dall assemblea. In particolare il consiglio direttivo: - redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all assemblea. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio verrà approvato entro la fine dell anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell anno successivo, tenuto conto che l esercizio dell associazione inizia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno. - stende una relazione annuale sull attività svolta da presentare all assemblea - stipula ogni genere di atto e di contratto inerente all attività sociale - nomina e revoca eventuali collaboratori, consulenti e dipendenti - determina l ammontare delle quote associative - delibera sull ammissione dei soci e sulla loro eventuale esclusione. Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti. Al consiglio direttivo spettano in definitiva tutti i compiti ed i poteri per il perseguimento delle finalità dell associazione, per l amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie. Articolo 17 Il presidente è il legale rappresentante dell associazione con potere di firma. Egli presiede e convoca l assemblea ed il consiglio direttivo nei limiti disposti dallo statuto, sottoscrive gli atti amministrativi, sovrintende alla gestione ed al buon andamento dell associazione. In caso di impedimento, il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua mansione
7 Articolo Il segretario, se nominato, redige i verbali dell assemblea e del consiglio direttivo, che annota nel libro adunanze dell associazione. Cura inoltre la tenuta del libro soci dell associazione e provvede alla comunicazione della convocazione dell assemblea e del consiglio direttivo. 2. Il tesoriere, se nominato, cura la gestione della cassa e ogni atto relativo alla contabilità dell associazione, coadiuvato dai membri del consiglio direttivo o eventualmente da altri soci o da consulenti esterni all associazione. 3. In caso di impedimento del segretario e del tesoriere o di loro mancata nomina, le rispettive mansioni spettano al presidente o ad altro socio da lui nominato. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Articolo Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall assemblea. 2. Il suo compito è quello di dirimere qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, tra questi e l associazione o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi o tra gli organi stessi. Il collegio giudica altresì sul ricorso presentato entro 30 giorni dal socio espulso ai sensi dell art. 5 e sul ricorso presentato da colui al quale sia stata rifiutata l ammissione da parte del consiglio direttivo. 3. Il collegio dei probiviri giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Articolo Il collegio dei revisori, se istituito dall assemblea, è composto da tre membri eletti dall assemblea anche tra persone non socie. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo e di probiviro. Il collegio dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri, il presidente nomina un sostituto ad interim fino alla successiva assemblea. 2. Spetta al collegio dei revisori dei conti accertare la regolare tenuta della contabilità e di tutti gli atti amministrativi dell associazione. Essi possono procedere, in qualsiasi momento ad anche singolarmente, ad atti di ispezione e di controllo, che annotano nella relazione che il collegio redige annualmente. BILANCIO E UTILI Articolo L esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. L'associazione impiega gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che tale destinazione non sia prevista per legge o sia effettuata a beneficio di altre ONLUS che, per legge, statuto sociale o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura
8 PATRIMONIO ED ENTRATE Articolo Il patrimonio dell associazione è costituito da: beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell associazione eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilanci eventuali avanzi netti di gestione donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati dall assemblea che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali o direttamente connessi le quote di ingresso iniziali degli associati. 2. Le entrate dell'associazione sono costituite da: le quote associative annuali, qualora previste dal consiglio direttivo liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni ogni altra entrata che concorra al perseguimento delle finalità sociali, quali proventi derivanti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore. SCIOGLIMENTO Articolo Lo scioglimento dell associazione viene deliberato dall assemblea straordinaria dei soci, in conformità all art. 11 comma In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra i soci. NORME APPLICABILI Articolo 24 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice civile in tema di associazioni, nonché le disposizioni del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n
ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE (Testo integrato e modificato rispetto al precedente del 2010, approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci del 9 novembre 2015 e dal
DettagliCOMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliSTATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16.04.2008 (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.
STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16.04.2008 (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato Art. 1: Denominazione Il dono Titolo I Disposizioni generali L Associazione
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
DettagliSTATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS
1 STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS ART.1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Fiori di Cactus, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ( UN SORRISO PER TE ) ART. 1- l Associazione di volontariato UN SORRISO PER TE più avanti
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ( UN SORRISO PER TE ) ART. 1- l Associazione di volontariato UN SORRISO PER TE più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Montefalco Via Camiano 4, Montefalco
DettagliSTATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
DettagliSTATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.
STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.
DettagliSTATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI
STATUTO Capo 1 Costituzione- Sede- Durata-Oggetto 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI 2. L Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159 3. La durata dell Associazione
DettagliSTATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
DettagliASSOCIAZIONE BETULLA onlus
ASSOCIAZIONE BETULLA onlus STATUTO testo emendato assemblea del 25/11/2012 ART. 1 (Denominazione e Sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo
DettagliAi sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione
STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE e SEDE Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA PIOVEGA avente
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora vigente registrato il 25 marzo 2011 presso l Agenzia delle Entrate di Padova;
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO Pagina 1 di 5 Art. 1 (Denominazione e sede) È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliSTATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.
STATUTO Art. 1 NOME E SEDE In data 15 maggio 2007 è costituita a Bellinzona l'associazione denominata "CAMPERISTI SVIZZERA ITALIANA" (in seguito CSI), ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile
DettagliHR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione
HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione 1) Costituzione, denominazione e sede E' costituita in Cuneo una libera Associazione privata apolitica denominata
DettagliStatuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Art. 1 Costituzione La Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori, di seguito Forum, è costituita su iniziativa dell ANIA Associazione Nazionale
DettagliTITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.
STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.
DettagliINSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE
Testo dello statuto della associazione di volontariato INSIEME PER L INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE con sede in Manerbio in via Palestro n. 49, modificato dall Assemblea Generale
DettagliSEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
DettagliStatuto DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE
Statuto DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE Articolo 1 1. E costituita l associazione denominata ALTOTEVERE SENZA FRONTIERE ONLUS, in seguito per brevità chiamata associazione, ai sensi dell art. 18 della Costituzione
DettagliStatuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE L Albero Segreto Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale L ALBERO SEGRETO. L Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale,
DettagliSTATUTO dell Associazione di Volontariato
STATUTO dell Associazione di Volontariato CENTRO DI REGISTRAZIONE DEL LIBRO PARLATO approvato dall Assemblea Straordinaria del 14 Dicembre 2006 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II FINALITÀ TITOLO
DettagliVICENZA TUTOR ONLUS. Statuto
VICENZA TUTOR ONLUS Statuto ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di associazione apartitica
DettagliFederazione Toscana dei Volontari per i Beni
Statuto della Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 266/91 Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Culturali SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART.
DettagliCOMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO Gruppo Provinciale STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Organizzazione e scopi Sul territorio dello Stato Italiano, l'associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA Articolo 1 - E costituita l ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI, siglabile in A.M.V. -
DettagliREGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE
Il Consiglio Direttivo dell Associazione 100 Km del Passatore, nel rispetto di quanto previsto dall Articolo 18 dello Statuto Societario, intende definire, organizzare e regolamentare l attività di coloro
DettagliSTATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.
STATUTO Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C. Art. 1 COSTITUZIONE È costituita, l associazione politico e culturale denominata Associazione Nazionale dei Consiglieri e Assessori
DettagliStatuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera
DettagliS T A T U T O APPROVATO il
ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LINEA GOTICA DELLA LUCCHESIA S T A T U T O APPROVATO il 30.11.2008 Art.1 COSTITUZIONE L Associazione, che non ha fini di lucro, è costituita da appassionati di storia, proprietari
DettagliStatuto Associazione Prematuri Alto Adige
Statuto Associazione Prematuri Alto Adige Art. 1 Denominazione L Associazione è denominata Prematuri Alto Adige. Si tratta di un associazione di pubblica utilità senza fini di lucro. Art. 2 Scopo dell
DettagliAmici del Cammino di Santiago
Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago Fondata nel 2007 Piazza San Giovanni, 9-38013 FONDO (TRENTO) TITOLO I Della costituzione, della sede, degli scopi Art. 1 - E' costituita 1'Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE APS MAYA SALUTE E BENESSERE ONLUS SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE APS MAYA SALUTE E BENESSERE ONLUS SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di
DettagliATTO COSTITUTIVO TITOLO I - SEDE-SCOPO
ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE PROGETTO MADAGASCAR TITOLO I - SEDE-SCOPO - ART. 1 E costituita l Associazione PROGETTO MADAGASCAR. L Associazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA") Denominazione Sede Scopo Durata ART. 1. DENOMINAZIONE È costituita l Associazione "ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA"). ART. 2. SEDE
DettagliSTATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE
STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Fonti normative Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nella legge n 267/2000, T.U.
DettagliBOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO
BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO COSTITUZIONE Art. 1: è costituito in... il circolo di cultura cinematografica denominato.... aderente all Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani ANCCI. Il
DettagliRegolamento Consulta delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato. V Municipalità Arenella/Arenella. Norme di carattere generale ART 1
Regolamento Consulta delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato. V Municipalità Arenella/Arenella Norme di carattere generale ART 1 Istituzione e sede 1. La Consulta dell associazionismo
DettagliFORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO Art. 1 Sede legale e sede operativa 1.1 La sede legale e operativa è in Roma, via in Miranda n. 1. 1.2 Per motivate esigenze l Assemblea dei Soci,
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA Pescara, il 5.12.2003 ARTICOLO 1: COSTITUZIONE Il data 5 dicembre 2003 tra i sottoscritti si costituisce
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE.
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE. Art. 1 - Costituzione E costituita l Associazione denominata S.A.R.A. Project
DettagliRegolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
DettagliSTATUTO. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.D.A. (Associazione per i diritti degli anziani)
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.D.A. (Associazione per i diritti degli anziani) ART. 1 (Denominazione e sede) 1. L associazione di promozione sociale denominata A.D.A assume la forma giuridica
DettagliArt. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.
STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994. Art.
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO denominata. È costituita l Associazione di volontariato denominata..
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta e
DettagliFondazione Piamarta Onlus
Fondazione Piamarta Onlus Allegato B all atto N. 115874/30970 di rep. del Dr. F. Treccani Via Enrico Ferri, 75-25123 Brescia Tel: 0302312836 - Fax: 0302314561 Mail: info@fondazionepiamarta.it http://www.fondazionepiamarta.it
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Genitorinsieme
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Genitorinsieme Art.1 Costituzione In base alla legge 266/91 sul volontariato è costituita una Associazione con la denominazione: Genitorinsieme più avanti chiamata
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l Associazione denominata: 2.
DettagliFEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
DettagliART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.
ALLEGATO "B" AL N. 60314 DI FASCICOLO ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE È costituita l Associazione denominata Torino Internazionale per la promozione della realizzazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE 1.1 È costituita in Milano, ai sensi dell art. 18 della Costituzione e dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA ART. 1- E' costituita ai sensi della legge 266/91, della L.R. 28/93 e successive modificazioni,
DettagliAssociazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Calabria
Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Calabria BOZZA STATUTO REGIONALE Art. 1 Costituzione e scopi E costituito il Gruppo regionale A.I.A.C. CALABRIA che persegue i seguenti scopi: la tutela degli
DettagliSTATUTO dell associazione di promozione sociale onlus denominata: Accanto al Prossimo ONLUS
STATUTO dell associazione di promozione sociale onlus denominata: Accanto al Prossimo ONLUS ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, del Decreto
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LA RADICE ONLUS TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA SCOPO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LA RADICE ONLUS TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA SCOPO Articolo 1) E costituita una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sottoforma di associazione denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia. 1. Costituzione e denominazione E costituita un associazione tra
DettagliCOMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA GIOVANILE Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 15/10/2015 1 Articolo 1 - Istituzioni e scopi 1.E istituita dal Comune di Artegna
DettagliSTATUTO. Dell ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S.
STATUTO Dell ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S. Art. 1 DURATA L Associazione Autismo Pavia O.N.L.U.S. ha durata illimitata. Art. 2 USO LOCUZIONE ONLUS La Locuzione organizzazione non lucrativa di utilità
DettagliASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO
ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO approvato dall Assemblea degli Associati il 4 luglio 2013 TITOLO I (Denominazione, scopi, sede) Art. 1 Art. 2 È costituita
DettagliStatuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo. Art. 1 - Costituzione e denominazione
Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo Art. 1 - Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI Art. 1 Costituzione È costituita, con sede in Casalnuovo di Napoli, l Associazione denominata Sindacato Sociale e Lavoro
DettagliSTATUTO I CAMMINI DI FRANCESCO IN TOSCANA Associazione di promozione sociale Onlus. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO I CAMMINI DI FRANCESCO IN TOSCANA Associazione di promozione sociale Onlus ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle disposizioni in materia
DettagliSTATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva
articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata 1. È costituita una associazione di volontariato denominata Associazione Protezione Civile Volontari Minerva, con sede sociale a Minerbio (BO) in via
DettagliRegolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce
Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce Art.1 Istituzione della Consulta 1) Nell ambito della Consulta per la tutela sociale e promozione umana di cui art. 9 del Regolamento degli
DettagliAssociazione MusicAle
Associazione MusicAle Statuto Premessa Premesso che nel 2005 a seguito della scomparsa di Alessandro Lupoli, gli amici, l Associazione Alessandro Lupoli e l Associazione Cascinemà decisero di istituire
DettagliSTATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione
STATUTO E ATTO COSTITUTIVO ART. 1 Denominazione L'Associazione ManagerNoProfit, costituita a norma dell articolo 18 della Costituzione Italiana è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro diretto
DettagliSTATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE
STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE 1. Con riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
DettagliSTATUTO SOCIALE. ART. 1 E costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata Piemonte Africa.
STATUTO SOCIALE ART. 1 E costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata Piemonte Africa. ART. 2 L'Associazione non ha fini di lucro; è apolitica e aconfessionale.
DettagliREGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI Approvato dal Consiglio Direttivo del 10 maggio 2011 Art. 1 Disposizioni generali 1. Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è istituito a norma dell
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 224/21.12.2006 In vigore dal 1 febbraio 2007 SOMMARIO Articolo 1 - Compiti
DettagliCostituzione di comitato tecnico
Costituzione di comitato tecnico Si sono riuniti in Correggio, al civico numero 15 di Corso Mazzini negli uffici dello Studio Legale Orlandi, i signori: Severi Arch. Mauro Orlandi Avv. Giovanni Prandi
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO Art. 1 - Competenze La Consulta Comunale del Lavoro è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti della Amministrazione Comunale in materia di politiche
DettagliSTATUTO ONLUS avente forma giuridica di Associazione. Articolo 1 Denominazione
STATUTO ONLUS avente forma giuridica di Associazione Articolo 1 Denominazione 1. E costituita l Associazione denominata Marco Pietrobono Onlus, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, di seguito
DettagliAllegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO
Allegato lettera A all Atto Costitutivo dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita nel rispetto del Codice Civile
DettagliSTATUTO DEL C.S.V.M.
STATUTO DEL C.S.V.M. Approvato dall Assemblea Costituente il CSVM in data 3 luglio 1997 e così modificato dalle Assemblee Straordinarie dei Soci del CSVM in data 14 aprile 1998, 6 aprile 2001, 10 aprile
DettagliStatuto. Dell Associazione Culturale Trastevere Attiva. Art. 1. E costituita l associazione denominata Associazione Culturale Trastevere Attiva
Statuto Dell Associazione Culturale Trastevere Attiva Art. 1 E costituita l associazione denominata Associazione Culturale Trastevere Attiva con sede in Roma, Via San Francesco a Ripa 4/A; essa potrà modificare
DettagliAssociazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto
Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi Statuto Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE Art. 2 SOCI ORDINARI Art. 3 SOCI SOSTENITORI Art. 4 SCOPI Art. 5 ORGANI Art. 6 ASSEMBLEA Art. 7 CONVOCAZIONE
DettagliINGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.
Art.1 - Costituzione, denominazione e sede 1. È costituita l associazione denominata INGEGNERIA SENZA FRONTIERE, siglabile negli atti e nella corrispondenza ISF, senza fini di lucro, con sede presso il
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE UNIVERSITA PER LA PACE. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Costituzione) Art. 2 (Sede e strutture organizzative)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE UNIVERSITA PER LA PACE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Costituzione) 1. In attuazione dell articolo 15 della legge regionale Marche 18 giugno 2002 n. 9 (Attività regionali
DettagliSTATUTO FORZA SOCIALE CONFEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DANNEGGIATI (C.A.NA.DA.) ARTICOLO 1
STATUTO FORZA SOCIALE CONFEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DANNEGGIATI (C.A.NA.DA.) ARTICOLO 1 È costituita da ANADMA onlus, AMEV, ASSOEPATITE C, Città Solidale, CTDM, Associazione i Delfini onlus, EPAC
DettagliSegreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili
In ottemperanza a quanto previsto dall art. 10 della Legge n. 91 del 30 luglio 2007, su proposta della con delega per, viene emanato il seguente Regolamento che disciplina l organizzazione ed il funzionamento
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA Art.1 Denominazione e sede E costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l Associazione ASSOIRIDE di seguito denominata Associazione, con sede
DettagliAICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI
AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI Regolamento Sezioni AICA 1/5 INDICE 1. Finalità delle Sezioni Territoriali...3 2. Costituzione di
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AQUILONI (ONLUS) Art. 1 - Sede. Art. 2 - Finalità
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AQUILONI (ONLUS) Art. 1 - Sede L Associazione ha sede in Verona, Italia. Opera principalmente a Verona, ma anche in Italia e nel resto del mondo. Potrà pertanto istituire altre
DettagliASSOCIAZIONE Gruppo di ricerca filosofica Chora STATUTO
ASSOCIAZIONE Gruppo di ricerca filosofica Chora STATUTO Denominazione ART. 1 - È costituita l Associazione Gruppo di ricerca filosofica Chora. Sede ART. 2 - L Associazione ha sede in Tortona, Corso Romita,
DettagliAssociazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I
Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO 2 dicembre 2013 Articolo Contenuto Pagina I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione, sede, anno amministrativo
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione
DettagliALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)
ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE) ART. 1 FINALITA - E costituita con durata illimitata una Associazione non lucrativa di utilità
DettagliASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale
DettagliSTATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia
STATUTO PER We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Sede Legale: San Polo 1866 30125 Venezia Studio: Cannaregio 6154 30121 Venezia www.weareherevenice.org info@weareherevenice.org!1 ART.
DettagliCOMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA PER NIDI FAMIGLIA
P21/e MODULISTICA MD04 Rev. 0 del 21/02/08 Al Dirigente del Settore Territorio e LL.PP. Sportello Unico per le Attività Produttive SS PP OO RR TT EE LL LL OO LL AA VV OO RR OO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico
Allegato A STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico Art. 1 E' costituita una Associazione denominata Il numero magico. L Associazione ha sede in Bracciano (RM), Via della cacciarella n. 1. Art.
Dettagli