REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE I SAPORI DEL SACRO MONTE ANNO 2012

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1 REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE I SAPORI DEL SACRO MONTE ANNO 2012 Pag.1 di 9

2 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell attività in occasione della manifestazione fieristica locale denominata I Sapori del Sacro Monte anno Art. 2 -Tipologia della manifestazione 1. La manifestazione ha lo scopo di promuovere l esposizione di prodotti agroalimentari tipici locali, con il coinvolgimento prevalentemente di operatori e visitatori essenzialmente riconducibili all ambito territoriale delle provincie di Biella e Vercelli, con l attività di vendita al minuto con valenza non prevalente rispetto alle precipue finalità di promozione e nel rispetto delle vigenti norme generali e settoriali relative all imprenditoria agricola e del commercio su area pubblica del genere alimentare. 2. È vietata l esposizione e la vendita di articoli del genere alimentare non inerenti alla specifica connotazione territoriale. Art. 3 - Localizzazione, configurazione ed articolazione 1. La manifestazione è organizzata da ASCOM Confcommercio della provincia di Biella in qualità di ente gestore ed in collaborazione con l Amministrazione del Santuario di Oropa, che ne assume parzialmente gli oneri organizzativi relativi e che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione; si svolge con la qualifica di Manifestazione fieristica locale con indirizzo agroalimentare nel Comune di Biella, nell area individuata nella planimetria allegata al presente regolamento, con l articolazione dei posteggi ivi riprodotti, la cui quantificazione è determinata in numero massimo di 19 e nel rispetto delle norme in materia di traffico, circolazione stradale e di pubblica sicurezza. 2. I posteggi avranno le seguenti dimensioni: a) n. 14 di 6 mt. x 3,50 mt. ad uso esclusivo degli imprenditori agricoli autorizzati al commercio su aree pubbliche; b) n. 5 di 6 mt. x 5 mt. ad uso esclusivo dei commercianti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche del genere alimentare. 3. Per esigenze tecniche e di servizio l Amministrazione Comunale e l ente gestore si riservano la facoltà di cambiare o ridurre l area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio. 4. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza, modifiche temporanee nella durata e localizzazione della manifestazione e nel numero e dimensioni dei posteggi. Art. 4 - Modalità di svolgimento 1. la manifestazione si svolge, domeniche escluse, nel periodo tra il 1 Agosto 2012 ed il 31 Agosto L orario di attività è stabilito come segue: dalle ore 09:00 alle ore 19:30. Pag.2 di 9

3 3. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato. 4. Le tende di protezione dei banchi e quant altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1,50 dalla verticale del limite di allineamento del fronte di vendita indicato al suolo. I pali di sostegno e quant altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia non devono essere inferiori a mt. 2, L occupazione del posteggio, da parte degli operatori partecipanti, deve avvenire almeno mezz ora prima dell orario di inizio delle attività, con l obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato. 6. È fatto inoltre obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce, nell area della manifestazione, entro le ore 09:00; i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori devono sostare nello spazio assegnato per l esposizione soltanto nelle aree della manifestazione per le quali è stata prevista tale possibilità. Lo spazio globalmente occupato deve, comunque, rientrare nelle dimensioni dello spazio assegnato. 7. Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle ore 19:00 salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali. 8. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della manifestazione, non sia presente nel posteggio entro le ore 08:30, è considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie, all assegnazione del posteggio ad altro operatore presente. 9. I concessionari di posteggio devono completare lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati entro un ora dal termine dell orario di attività. 10. L operatore assegnatario non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. 11. È concesso, previa comunicazione degli operatori interessati e successiva autorizzazione del soggetto gestore, lo scambio del posto fra concessionari. 12. L assegnatario dello spazio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l esercizio dell attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito nell occupazione dello spazio assegnato. 13. L operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall uso degli impianti. Art. 5 - Operatori partecipanti 1. I posteggi nella manifestazione sono assegnati in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli, agli: a) esercenti il commercio su aree pubbliche di generi alimentari riconducibili al territorio che siano titolari di autorizzazione amministrativa alla vendita; b) imprenditori agricoli di cui all art del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che siano titolari di autorizzazione a vendere i propri prodotti e che rispettino le seguenti condizioni: I. che l ubicazione dell'azienda agricola insista nell'ambito territoriale amministrativo delle provincie di Biella e Vercelli considerando, come sede aziendale, quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita secondo le previsioni della legge 9 febbraio 1963, n.59; II. che effettuino esclusivamente la commercializzazione, con successiva vendita, di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui al punto Pag.3 di 9

4 precedente, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art del codice civile; III. che i prodotti trasformati posti in vendita ed ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, debbano essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell impresa; qualora la produzione e/o la trasformazione non avvengano in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l origine aziendale della materia prima; IV. che i soggetti partecipanti garantiscano la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita, rispettando le norme igienico sanitarie (in particolare quelle recate dall Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002) e le norme sull etichettatura in vigore per i singoli prodotti, garantendo l assenza di prodotti OGM, indicando il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell impresa produttrice ed il prezzo di vendita; V. che le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dimostrino attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l assenza di farine animali nell alimentazione degli animali; VI. il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; VII. che l attività di vendita venga esercitata esclusivamente dai titolari dell impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Art. 6 - Criteri per la partecipazione 1. La partecipazione, alla manifestazione è subordinata alla presentazione di domanda di ammissione e delega alla presentazione atti, previa effettuazione del versamento di cui all art. 9, comma 4 da inviarsi direttamente alla segreteria organizzativa di ASCOM Confcommercio della provincia di Biella. 2. ASCOM Confcommercio della provincia di Biella, sulla base delle proprie autonome valutazioni, comunica in tempo utile, ai singoli interessati, la relativa decisione. Art. 7 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi per gli operatori Commerciali su Area Pubblica Alimentari 1. Le domande di ammissione alla manifestazione devono essere presentate ad ASCOM Confcommercio della provincia di Biella, Via Tripoli, 1 entro il 10 giorno antecedente la data di effettuazione della manifestazione; l ente gestore provvederà quindi ad inoltrarle all amministrazione comunale entro e non oltre il 15 giorno del summenzionato termine, per i necessari adempimenti amministrativi collegati. 2. Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno di norma contenere: a) l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale; Pag.4 di 9

5 b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o p.iva, nonché le generalità, il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica; c) il recapito telefonico; d) l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione di azienda; e) l'esatta indicazione della merce trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art.2, del presente regolamento; f) copia dell autorizzazione di commercio su area pubblica e copia della certificazione del registro Imprese oppure autocertificazione delle stesse, eseguita a norma di legge; g) copia del documento di verifica di regolarità contributiva in corso di validità o documentazione equipollente (VARA); h) ogni altra informazione ritenuta utile. 3. La data di presentazione, ai fini dell ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, in caso di invio della domanda per posta con raccomandata; altrimenti dalla data del protocollo generale. 4. L assegnazione del relativo posteggio avverrà sulla base della graduatoria per gli operatori commerciali su area pubblica definita dall'amministrazione comunale, seguendo nell ordine: a) al richiedente con maggior numero di presenze nella manifestazione, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione; b) in caso di richiedenti che abbiano lo stesso numero di presenze, il posteggio sarà assegnato, nell ordine, al richiedente con la maggior anzianità di iscrizione, nell attività di commercio su area pubblica, al registro delle imprese già registro ditte; c) in subordine ai richiedenti che abbiano il minor numero di posteggi settimanali assegnati; d) in caso di parità dei suesposti criteri, lettere a) b) e c), si procederà mediante sorteggio; e) la graduatoria degli operatori su area pubblica non ha scadenza 5. Ulteriori domande di partecipazione alla manifestazione riferite esclusivamente ai singoli giorni di svolgimento della manifestazione stessa, relativamente ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria o resisi liberi per qualsivoglia giustificazione, potranno essere presentate almeno 10 giorni prima del periodo in cui si svolge la manifestazione a partire dalla quale si chiede la concessione temporanea del posteggio 6. La concessione del posteggio avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata, e la sua durata sarà pari a quella dell'atto istitutivo della manifestazione. Nel caso che la manifestazione venga riconfermata con ulteriore delibera, tale concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. 7. Le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione, di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente regolamento, non potranno essere accolte. 8. Gli ulteriori posteggi non occupati, entro le ore 08:30 del giorno di svolgimento della manifestazione, potranno essere assegnati direttamente agli operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica, sempre secondo la graduatoria di partecipazione, lo stesso giorno della manifestazione. Art. 8 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi per gli Imprenditori Agricoli. 1. Le domande di ammissione alla manifestazione devono essere presentate ad ASCOM Confcommercio della provincia di Biella, Via Tripoli, 1 entro il 10 giorno antecedente la data di effettuazione della manifestazione; l ente gestore provvederà quindi ad inoltrarle Pag.5 di 9

6 all amministrazione comunale entro e non oltre il 15 giorno del summenzionato termine, per i necessari adempimenti amministrativi collegati. 2. Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno di norma contenere: a) l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale; b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o p. iva, nonché le generalità, il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica; c) il recapito telefonico; d) l'esatta indicazione della merce trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art.2, del presente regolamento; e) copia della comunicazione disciplinata dall art. 4 del D. Lgs.vo 18 maggio 2001, n. 228 o copia della segnalazione di inizio attività e copia della certificazione del registro Imprese, oppure autocertificazione delle stesse, eseguita a norma di legge; f) ogni altra informazione ritenuta utile. 3. La data di presentazione, ai fini dell ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, in caso di invio della domanda per posta con raccomandata; altrimenti dalla data del protocollo generale. 4. L assegnazione del relativo posteggio avverrà sulla base della graduatoria per gli imprenditori agricoli definita dall'amministrazione comunale, seguendo nell ordine: a) agli Imprenditori agricoli già titolari di concessione nel mercato in Oropa Santuario di cui alla deliberazione C.C. n. 54 del , nell ordine risultante dalla maggiore anzianità di frequenza, desumibile dalla data della concessione di posteggio originaria; b) aziende agricole iscritte nell elenco o nell albo degli operatori dell agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991 e delle vigenti norme in materia; c) aziende agricole aventi sede nella valle Oropa del Comune di Biella; d) aziende agricole aventi sede nel Comune di Biella; e) aziende agricole aventi sede nei Comuni limitrofi a Biella; f) aziende agricole aventi sede in Provincia di Biella, in Comuni diversi da Biella e limitrofi; g) aziende agricole aventi sede fuori dalla Provincia di Biella; h) titolarità aziendale in capo ad una donna e/o ad agricoltori di età inferiore a quaranta anni; in caso di società, il titolo di priorità è riconosciuto all impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di sesso femminile e/o di età inferiore ai quarant anni; i) in caso di richiedenti che abbiano i medesimi criteri di cui alla lettera h), la priorità è riconosciuta a coloro con il maggior numero di presenze nella manifestazione, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione; 5. Ai fini dell applicazione dei requisiti di priorità si considera la sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita, secondo le previsioni della legge 9 febbraio 1963, n.59; inoltre gli interessati devono dichiarare l eventuale sussistenza dei suesposti criteri nella domanda di ammissione e delega; la mancata indicazione, comporta l impossibilità di far valere i titoli stessi; 6. Ulteriori domande di partecipazione alla manifestazione riferite esclusivamente ai singoli giorni di svolgimento della manifestazione stessa, relativamente ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria o resisi liberi per qualsivoglia giustificazione, potranno essere presentate almeno 10 giorni prima del periodo in cui si svolge la manifestazione a partire dalla quale si chiede la concessione temporanea del posteggio. Pag.6 di 9

7 7. I soggetti utilmente collocati nella graduatoria, ma esclusi dall assegnazione per esaurimento dei posteggi, conservano priorità assoluta nell assegnazione dei posteggi che si rendessero successivamente disponibili in seguito a cessazione dell attività agricola da parte del titolare del posteggio o per altri motivi. 8. La concessione del posteggio avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata e la sua durata sarà pari a quella dell'atto istitutivo della manifestazione. Nel caso che la manifestazione venga riconfermata con ulteriore delibera, tale concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. 9. Le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione, di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente regolamento, non potranno essere accolte. 10. Gli ulteriori posteggi non occupati, entro le ore 08:30 del giorno di svolgimento della manifestazione, potranno essere assegnati direttamente agli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, sempre secondo la graduatoria di partecipazione, lo stesso giorno della manifestazione. 11. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo, coltivatori diretti e piccoli coloni, comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo. Art. 9 - Assegnazione dei posteggi 1. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Qualora, a causa di forza maggiore, l'amministrazione comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi verranno assegnati posteggi sostitutivi scegliendoli fra quelli più similari, per caratteristiche e localizzazioni, a quelli annullati. Non appena siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente. 3. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento annuale della Tassa di occupazione di suolo pubblico e dello smaltimento dei rifiuti solidi, al pagamento dell'eventuale allacciamento e consumo elettrico nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché, al pagamento di una quota di sottoscrizione a favore di ASCOM Confcommercio della provincia di Biella, a fronte delle spese organizzative di pubblicità o comunque connesse al corretto espletamento delle pratiche amministrative della manifestazione. Art. 10 Impegni e compiti dell organizzatore Sono a carico del soggetto gestore, ASCOM Confcommercio della provincia di Biella, i seguenti compiti: a) garantire l organizzazione e il funzionamento della manifestazione (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita esclusiva di prodotti alimentari di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita) prevedendo anche eventualmente attività di comunicazione, promozione e valorizzazione della manifestazione; b) pubblicizzare l iniziativa presso i diversi produttori e commercianti fornendo agli stessi le dovute informazioni riguardanti le modalità, il costo di partecipazione e le regole per lo svolgimento della manifestazione; c) comunicare al Comune: la graduatoria di assegnazione dei posteggi con il numero identificativo del posteggio scelto dall operatore, l elenco delle presenze degli agricoltori e dei commercianti su area pubblica del settore alimentare che partecipano alle giornate di svolgimento della manifestazione; d) organizzare la pubblicità della manifestazione e di iniziative promozionali e pubblicitarie, anche col patrocinio del Comune; e) organizzare eventuali attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali del territorio di riferimento; Pag.7 di 9

8 f) porsi come soggetto referente nei confronti del Comune, degli operatori partecipanti, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza; g) provvedere a trasmettere al Settore Sportello Unico ed Attività Produttive l elenco nominativo dei partecipanti ammessi alla manifestazione con i relativi dati anagrafici, prodotti messi in vendita, nonché gli aggiornamenti sulle nuove ammissioni o estromissioni, ai fini del controllo circa il rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale; h) corrispondere la tassa per l occupazione del suolo pubblico; i) ripartire i costi per: l eventuale consumo di energia elettrica, acqua e della raccolta rifiuti; j) esercitare attività di controllo sul rispetto del regolamento da parte degli operatori, in particolare su ogni modifica dell impresa commerciale o dell attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti; k) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività di compravendita non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione; l) Elaborare ulteriori proposte rivolte all Amministrazione Comunale sul funzionamento della manifestazione. Art.11 - Oneri per la partecipazione 1. L occupazione dei posteggi è assoggettata rigorosamente al pagamento di un corrispettivo comprensivo: della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tariffa di igiene ambientale nella misura stabilita dalle vigenti norme e del pagamento della quota di sottoscrizione a favore di ASCOM Confcommercio della provincia di Biella come compensazione delle spese organizzative. 2. Per la partecipazione, oltre al pagamento anticipato in un unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, è ammesso anche il pagamento giornaliero nella giornata di insediamento, esclusivamente per i soli operatori non assegnatari di concessione all interno della manifestazione ed anticipatamente all atto dell assegnazione occasionale del posteggio, all addetto della manifestazione il quale rilascerà regolare ricevuta. 3. La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant altro eventualmente dovuto, comporta la mancata assegnazione del posteggio e la decadenza della concessione di posteggio. 4. In caso di assegnazione di un posteggio per tutta la durata della manifestazione, il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento e delle altre spese ed oneri inerenti l utilizzo dello stesso posteggio assegnato comportano la sospensione dell assegnazione del posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo dello spazio assegnato si computa, a tutti gli effetti, come assenza. Art.12- Obblighi dei partecipanti 1. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento. 2. Non può essere occupata un area superiore a quella assegnata. 3. In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell orario prestabilito. 5. L operatore ha l obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti. 6. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito. 7. È vietato dividere il proprio spazio con altri operatori. 8. È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. 9. È vietato arrecare, con il proprio comportamento, disturbo o molestie: ai clienti, agli altri operatori ed al personale comunale ivi presenti. 10. Nell area della manifestazione è vietato l uso di generatori di corrente muniti di motore a scoppio. Pag.8 di 9

9 Art.13 - Sanzioni 1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00: a) esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento; b) esercitare il commercio itinerante; c) dividere lo spazio assegnato con altri soggetti; d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ; e) collocare i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un area superiore alle dimensioni dello spazio assegnato; f) sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori in aree per i quali non è prevista tale possibilità; g) collocare veicoli, merci o attrezzature sui marciapiedi o nelle corsie previste per l accesso ai posteggi; h) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita; i) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento; l) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio assegnato prima dell orario prestabilito; m) abbandonare lo spazio assegnato prima dell orario prestabilito senza l autorizzazione degli agenti del locale comando di PM; n) non lasciare pulita l area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto; o) lasciare lo spazio assegnato incustodito durante l orario di svolgimento della manifestazione; p) utilizzare generatori di corrente muniti di motore a scoppio. Pag.9 di 9

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