2. I CONTRATTI E LA NUOVA TRASPARENZA PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI
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- Marino Messina
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1 2. I CONTRATTI E LA NUOVA TRASPARENZA PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI 2.2. Brevi cenni sulla nuova trasparenza per banche e 1 intermediari finanziari GLOSSARIO 7 APPROFONDIMENTI 9 NORMATIVA 10
2 2.2 BREVI CENNI SULLA NUOVA TRASPARENZA PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere i principali obiettivi, le novità e i tratti essenziali dalla nuova disciplina sulla trasparenza per banche e intermediari finanziari Principali obiettivi e novità della nuova disciplina A conclusione di questo corso, ti sarà utile conoscere, anche se in linea generale, le principali novità introdotte dal Provvedimento della Banca d Italia sulla normativa in materia di trasparenza, che si applica a banche e intermediari finanziari, con i quali svolgi quotidianamente la tua attività. La Banca d Italia ha proposto nel 2009 una nuova disciplina applicabile a banche e intermediari finanziari in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - di cui puoi conoscere i principali obiettivi facendo clic sui testi attivi. Tale normativa è stata poi integrata nel febbraio 2011 con l inserimento della nuova sezione VII del Provvedimento, che ha a oggetto la trasparenza dei contratti di credito ai consumatori. Innalzamento del livello di tutela della clientela Tale obiettivo è stato perseguito attraverso una accentuata semplificazione dei documenti di trasparenza, la comparabilità delle offerte degli intermediari e l utilizzo diffuso di indicatori sintetici di costo. 1
3 Aggiornamento della normativa in materia di trasparenza L aggiornamento è stato effettuato sulla base dei provvedimenti normativi adottati a far data dal 2003 (gran parte dei quali sono poi stati razionalizzati e raccolti nel T.U.B. mediante il Decreto Legislativo n. 141/10). Ad esempio: in materia di mutui immobiliari per l acquisto dell abitazione principale, commissione di massimo scoperto e remunerazione dell affidamento (artt. 2 e 2-bis del D. l. 185/2008 convertito con modificazioni nella L. 2/2009); stabilizzazione delle rate dei mutui (D. l. 93/2008, convertito con modificazioni nella L. 126/2008); estinzione anticipata dei mutui immobiliari e portabilità dei finanziamenti (D. l. 7/2007, convertito con modificazioni nella L. 40/2007 e successive modificazioni); ius variandi (art. 118 del Testo Unico Bancario) e divieto di richiedere ai clienti penali o altre spese in occasione dell estinzione dei rapporti di durata (art. 10 del D. l. 223/2006, convertito con modificazioni, nella L. 248/2006); commercio elettronico (D. lgs. 70/2003); commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (D. lgs. 190/2005); disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Provvedimento della Banca d Italia del 18 giugno 2009); il contenimento del costo delle condizioni bancarie (art. 2 del D. l. 78/2009). Graduazione degli obblighi di trasparenza Non tutti i clienti e non tutti i rapporti necessitano del medesimo livello di tutela. Da ciò ne consegue che gli obblighi di trasparenza devono essere graduati in funzione della categoria di clientela e delle caratteristiche dei servizi prestati (cosiddetto principio di proporzionalità ). Ad esempio, quando un intermediario interagisce con un cliente al dettaglio e offre un prodotto articolato, dovrà assicurare una maggiore assistenza al fine di rendere il cliente stesso consapevole delle caratteristiche e dei costi del prodotto stesso. Diversamente, gli obblighi di trasparenza sono agevolati quando l intermediario interagisce con un cliente rappresentato da un impresa di grandi dimensioni. Comparabilità dei prodotti e dei servizi La comparabilità dei prodotti e dei servizi degli intermediari è perseguita attraverso una estesa standardizzazione e confrontabilità delle informazioni rese attraverso la documentazione di trasparenza. 2
4 Utilizzo del canale Internet Internet è considerato uno strumento utile in tutte le fasi del rapporto (informativa precontrattuale, conclusione del contratto e comunicazioni periodiche) che può garantire un informazione corretta e completa, favorendo la concorrenza tra intermediari e il contenimento dei costi. Valorizzazione delle iniziative di autoregolamentazione È promossa la valorizzazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte di banche e intermediari (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), ritenute strumenti particolarmente efficaci per favorire la trasparenza nelle relazioni con la clientela e la comparabilità delle informazioni rese al pubblico. Vediamo ora le principali novità introdotte dalla vigente disciplina in materia di trasparenza. Norme Adozione di un unico provvedimento applicabile a tutte le diverse categorie di intermediari con riferimento alla disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Documenti 1. Previsione di standard minimi e generali di redazione, impaginazione e struttura dei documenti di trasparenza. 2. Semplificazione della documentazione che gli intermediari pongono a disposizione del pubblico, sia per ridurre i costi sia per rendere l informativa più chiara e comprensibile. La prassi applicativa riferita alla disciplina previgente aveva infatti mostrato un eccesso di informazione e di documenti cartacei forniti dagli intermediari ai clienti. 3. Predisposizione di Guide dei prodotti e servizi più diffusi (conto corrente e mutui ipotecari offerti ai consumatori, nonché l accesso all Arbitro Bancario Finanziario). 4. Standardizzazione dei documenti di trasparenza quali il Documento generale sui principali diritti del cliente e, per i conti correnti, i mutui ipotecari offerti ai consumatori e l accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste ai sensi dell art. 128-bis del TUB, le Guide e il foglio informativo. Prodotti e servizi Accentuata comparabilità dei costi e condizioni dei servizi prestati da banche e intermediari. Introduzione dell indicatore sintetico di costo per il conto corrente offerto ai consumatori e le aperture di credito offerte alla clientela al dettaglio. Previsione di un estratto conto annuale con l indicazione omnicomprensiva di tutte le spese sostenute dal cliente al dettaglio. Possibilità per gli intermediari di offrire un conto corrente semplice destinato a fasce di clientela con esigenze finanziarie elementari e con caratteristiche standardizzate in termini di servizi minimi e di tariffazione flat. 3
5 Clientela Introduzione di definizioni e categorie di clientela, quali clienti al dettaglio, consumatore, cliente. Previsione della gratuità della consegna di copia del contratto, a eccezione di casi tassativamente previsti, in fase pre-contrattuale e abolizione dell attestazione con la quale il cliente dichiarava, in calce al contratto, se intendeva o meno avvalersi del diritto in questione. Introduzione del diritto del cliente di scegliere, al momento della conclusione del contratto, se intende ricevere le comunicazioni periodiche in via telematica o cartacea, prendendo visione dei relativi costi. Disciplina interna Predisposizione di una compiuta e organica disciplina della commercializzazione di prodotti e servizi bancari e finanziari mediante tecniche di comunicazione a distanza. Previsione di una specifica disciplina sull organizzazione e i controlli interni I tratti essenziali della nuova disciplina Per esaminare le disposizioni in materia di trasparenza, è opportuno distinguere tre nuclei essenziali che sono l informazione precontrattuale, i contratti e le comunicazioni alla clientela. Gli obblighi di informazione precontrattuale previsti in capo a banche e intermediari finanziari si sostanziano nella messa a disposizione e consegna gratuita alla clientela dei seguenti documenti: un documento generale denominato Principali diritti del cliente redatto secondo il modello predisposto da Banca d Italia. Tale documento è destinato a sostituire l avviso denominato principale norme di trasparenza ; 4
6 le Guide relative ai contratti di conto corrente, ai mutui ipotecari e ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste ai sensi dell art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario). Tali Guide costituiscono una novità e conterranno indicazioni pratiche sul prodotto o servizio. Anche le Guide dovranno essere redatte secondo i modelli predisposti da Banca d Italia; i fogli informativi contenti informazioni sull intermediario, una breve descrizione del servizio e dei rischi tipici a esso connessi, l elenco completo delle condizioni economiche offerte nonché le clausole contrattuali concernenti il diritto di recesso e i mezzi di reclamo, nonché il foglio comparativo dei mutui offerti. Anche in tal caso Banca d Italia predisporrà dei modelli standard di fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente e mutui ipotecari; la copia completa del testo contrattuale ovvero del solo documento di sintesi. In relazione ai contratti di mutuo, anticipazione bancaria, altri finanziamenti, conti correnti destinati ai consumatori e aperture di credito offerte a clienti al dettaglio, il foglio informativo e il documento di sintesi devono riportare un indicatore sintetico di costo (ISC). Mentre per i contratti di mutuo, anticipazione bancaria e altri finanziamenti l ISC coincide con il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto dalla disciplina del credito al consumo, per i contratti di conto corrente e di apertura di credito l ISC rappresenta una novità della nuova disciplina e sarà calcolato secondo le modalità stabilite dalla Banca d Italia indicate nello stesso Provvedimento. L ISC è un utile strumento che permette ai clienti un raffronto agevole tra le condizioni applicate dai diversi intermediari. Con riferimento ai requisiti di trasparenza dei contratti, si ribadisce che gli stessi devono essere redatti per iscritto sotto pena di nullità. 5
7 In relazione alle comunicazioni alla clientela è in primo luogo ribadito, ai sensi dell art. 118 del Testo Unico Bancario, che l intermediario è tenuto a comunicare espressamente al cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, con evidenziata la formula Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di 30 giorni. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Con riferimento alle comunicazioni periodiche, si segnala la novità rappresentata dall obbligo dell intermediario di inviare ai clienti al dettaglio un estratto conto al 31 dicembre di ogni anno che riporti il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell anno solare in relazione alla tenuta del conto corrente e ai servizi di gestione della liquidità e di pagamento, con separata evidenza dei costi sostenuti in relazione ad affidamenti e sconfinamenti. È altresì opportuno segnalare che il cliente dovrà espressamente scegliere, al momento della conclusione del contratto, se ricevere comunicazioni in via telematica o cartacea, prendendo visione dei costi relativi alle due distinte modalità. Rappresenta, infine, una ulteriore novità del provvedimento Banca d Italia, l introduzione di specifici requisiti organizzativi e procedurali in relazione alla trasparenza dei rapporti con la clientela, con particolare riferimento alle fasi di predisposizione dei prodotti, commercializzazione e gestione dei reclami. 6
8 GLOSSARIO Annuncio pubblicitario Messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere l'attività del mediatore creditizio. CICR Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal Testo Unico bancario o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell Economia e delle Finanze, che lo presiede, dal Ministro dello Sviluppo Economico - Commercio Internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro per le Politiche Comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'italia. Cliente Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce cliente qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio. Nella nozione di cliente non rientrano i seguenti soggetti: le banche, gli intermediari finanziari, gli IMEL, le imprese di assicurazione, le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV), le SGR, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, le Poste italiane S.p.A., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Locale aperto al pubblico (o dipendenza) Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce il locale aperto al pubblico come il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l esercizio di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Mediatore creditizio È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività sopra indicata (o quelle connesse o strumentali) e non può essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. 7
9 I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Nullità Una delle forme che può assumere l invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio giuridico determina l inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri. Le cause che determinano la nullità di un negozio sono: la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità; l illiceità della causa; l illiceità dei motivi ex art del Codice civile; l impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell oggetto; la contrarietà a norme imperative; altri casi stabiliti dalla legge. La nullità si dice relativa quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto. Offerta fuori sede Secondo la definizione del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 l attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore. Servizi accessori Secondo la definizione prevista nel Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria. Supporto durevole Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. 8
10 APPROFONDIMENTI Consegna della copia del contratto (argomento trattato a pagina 4 della dispensa) Nei contratti di finanziamento, considerato che la determinazione delle condizioni economiche è preceduta da un istruttoria, il cliente può scegliere tra: 1. la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo); 2. la consegna gratuita dello schema di contratto privo delle condizioni economiche e di un preventivo contenente le condizioni economiche elaborate in base alle informazioni fornite dal cliente. Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio. 9
11 NORMATIVA Delibera CICR 4 marzo 2003 Banca d'italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, del 29 luglio 2009 (come integrato e modificato con il Provvedimento in data 9/2/2011) Provvedimento dell'ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n Gazzetta Ufficiale 20/05/2005, n. 116 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico Banca D'Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, del 10 febbraio 2011 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Decreto Ministro dell'economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n
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