Il permesso di costruire Dalla presentazione del progetto al permesso di costruire
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- Gino Grilli
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1 Il permesso di costruire Dalla presentazione del progetto al permesso di costruire Prime di iniziare ad analizzare il procedimento che dalla richiesta porta al permesso di costruire, è opportuno rivedere velocemente quali sono in edizilia oggi i diversi titoli abilitativi. Senza ripercorrere le singole tappe (che hanno via via introdotto la c.d. super DIA, la comunicazione di inizio lavori e la segnalazione certificata di inizio attività), possiamo affermare che oggi vige il seguente regime edificatorio: I. attività edilizia libera (art. 6, comma 1, T.U.ED., come modificato, di recente, dall'art. 5, del D.L , n. 40): manutenzione ordinaria; interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico, ad esclusione dell'attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro abitato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; II. interventi soggetti a comunicazione di inizio attività (art. 6, comma 2 e 3): opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dalla strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici; le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; III. interventi soggetti a comunicazione di inizio attività certificata con relazione asseverata (art. 6, comma 2 e 4): interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; IV. interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (art. 22, comma 1 e 2, e art. 19 L. 241/90): interventi edilizi non riconducibili alle ipotesi contemplate dagli articoli 6 e 10 del
2 T.U.ED.; varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; V. interventi soggetti a denuncia di inizio attività (art. 22, comma 3 e 4, art. 37, comma 5); interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (art. 10, comma 1, lett. c); gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza, si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche; l'edificazione di serre fisse, destinate alla forzatura e protezione delle colture; gli ampliamenti in forza della c.d. legge regionale sul piano casa; VI. interventi soggetti a permesso di costruire (art. 10): gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. A questi potrebbero aggiungersi anche gli interventi relativi all utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, assoggettati, a seconda delle loro caratteristiche, a comunicazione, PAS o autorizzazione unica. E importante avere chiaro e utilizzare correttamente i diversi titoli. Una delle critiche che viene di sovente rivolta agli uffici tecnici riguarda il tempo di evesione delle pratiche. Ma se in luogo di una DIA, che si perfeziona in 30 giorni, viene presentata la richiesta di 2/12
3 un permesso di costruire che, ben che vada, si perfeziona per silenzio assenso in 90 giorni, è evidente che il committente ha atteso inutilmente almeno 60 giorni per iniziare i lavori. Se poi l intervento fosse stato realizzabile con SCIA, l inizio dei lavori sarebbe stato immediato e il committente non avrebbe dovuto attendere 90 giorni. Stabilito, quindi, che l intervento che si intende realizzare è assoggettato a permesso di costruire, entriamo nel vivo del procedimento. Il procedimento inizia su istanza di parte. Benchè la norma nulla dica sulle modalità in cui deve essere presentata la domanda, la maggior parte dei Regolamenti edilizi prescrive che l istanza debba essere presentata utilizzando i modelli predisposti dal Comune e che oggi, normalmente, si trovano pubblicati sui siti dell Ente. Questo perchè l ufficio, nel predisporre il modello, dovrebbe fornire una traccia che permette al tecnico e al richiedente non solo di fornire tutte le notizie necessarie, ma anche di sapere quale documentazione allegare (in tal senso, è buona norma ricordare che i Regolamenti edilizi contengono l elenco completo dei documenti ed elaborati che devono essere depositati in relazione al tipo di intervento che si deve realizzare. Purtroppo, vista l intensa attività normativa che negli ultimi due anni ha sconvolto il sistema dei titoli abilitativi, non tutti i Regolamenti sono aggiornati, ma forniscono, comunque, un utila traccia per la predisposizione del fascicolo che verrà allegato all istanza di permesso di costruire). Predisposto il progetto e compilato il modulo, la richiesta di permesso di costruire viene depositata in Comune. Da questo momento (chiamiamolo, per comodità, T 0 ) inizia a decorrere il tempo che porterà al permesso di costruire, sia esso rilasciato in forma esplicita o attestato per silenzio assenso. Ora il procedimento è in carico all Ente, anzi al Responsabile del Procedimento 1, il cui nominativo viene comunicato al richiedente entro dieci giorni. Non solo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.n. 241/90, al richiedente devono essere comunicati anche: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 1 Art 6, L.n. 241/90 Compiti del responsabile del procedimento. 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (27). 3/12
4 d) la data di presentazione dell istanza; e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Entro 30 giorni da T 0 il responsabile del procedimento può INTERROMPERE i termini stabiliti dalla norma per la conclusione del procedimento esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Ora, è lo stesso articolo 20, al comma 1, a dirci quali documenti devono essere allegati alla richiesta del permesso di costruire: a) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio; b) (quando ne ricorrano i presupposti) documenti previsti dalla parte II del DPR n. 380/01; c) dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all efficienza energetica. E interessante vedere quali sono i documenti che il più delle volte non sono allegati fin da subito all istanza di permesso di costruire. Questa analisi, per la verità, ha portato alcune sorprese. A più di anno dall entrata in vigore delle modifiche all art. 20, ancora molte istanze giungono prive dell asseverazione del tecnico (mediamente, nei Comuni analizzati, l asseverazione manca o è incompleta nel 60% dei casi). Cosa che forse soprende ancora di più è che molte istanze giungono prive della documentazione richiesta dalla L.n. 13/89 o dalla L.R. n. 21/96, laddove si dovrebbe ritenere che tali norme siano oramai patrimonio condiviso. Più grave ancora è il fatto che non venga verificata la conformità del progetto con gli strumenti adottati (PAT, PI, varianti). Inoltre, spesso, mancano proprio quei documenti specifici previsti dalla normativa locale (sia che si tratti delle Norme Tecniche che del Regolamento edilizio). E opportuno prestare particolare attenzione alla dichiarazione asseverata. E questo documento che permette il formarsi del silenzio-assenso. Con la dichiarazione asseverata il progettista assume ruolo di esercente un servizio di pubblica necessità, sostituendosi all ufficio nell effettuare l istruttoria del progetto e nel certificarne la conformità alla normativa vigente e adottata. E evidente che, in mancanza dell asseverazione, il silanzio della Pubblica Amministrazione non può assumere il valore di un atto di assenso, dal momento che manca proprio la fase di verifica del progetto. L asseverazione deve, pertanto, garantire la conformità del progetto 1.agli strumenti urbanistici approvati ed adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, 2.alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, 4/12
5 2.a alle norme antisismiche, 2.b alle norme di sicurezza, 2.c alle norme antincendio, 2.d alle norme igienico-sanitarie 2.e alle norme relative all efficienza energetica nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, Quanto al primo punto (verifica della conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati e ai regolamenti edilizi vigenti) ho già avuto modo di dire che molte istanze giungono prive della verifica della conformità del progetto agli strumenti adottati (sia che si tratti del PAT o di varianti al PRG/PI). Nei Comuni esaminati (che non vogliono e non possono avere la presunzione di fotografare tutta la realità della Provincia), tale verifica mancava nel 50% dei casi. La percentuale non è irrilevante e può assumere diversi significati. Vi è l ignoranza che il Comune abbia adottato uno strumento urbanistico. Ciò può significare che: a. Il Comune non ha pubblicato sul sito istituzionale tutti gli strumenti; b. Vi è una certa disattenzione da parte del progettista, che si limita a verificare lo strumento vigente. Questa seconda ipotesi sembra, talora, confermata dal fatto che almeno nel 30% delle pratiche esaminate mancano documenti specificatamente richiesti dagli strumenti urbanistici locali. Quanto al secondo punto (verifica della conformità del progetto alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia), il legislatore elenca alcune norme che hanno incidenza sull attività edilizia. Tale elencazione non è esaustiva ed è proprio la locuzione in particolare a farcelo capire. Quindi, a seconda del progetto, il professionista dovrà asseverare la conformità alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie e relative all efficienza energetica, senza, però, dimenticare tutte le latre norme che hanno conformato il progetto. Può essere iteressante analizzare assieme alcunio esempi di asseverazione. RELAZIONE ASSEVERATA Il sottoscritto...(cognome e nome)... cod. fisc.... P.IVA... nato a... il..., residente a... con studio professionale in... tel.... fax... posta elettronica certificata... iscritto all albo/ ordine de della Provincia di... al n.... ASSEVERA CHE Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, e alle norme relative all efficienza energetica. Data... 5/12 Timbro e firma
6 Nel primo esempio il tecnico si è limitato a copiare la formulazione del 1 comma dell art. 20: Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, e alle norme relative all efficienza energetica. RELAZIONE ASSEVERATA Il sottoscritto...(cognome e nome)... cod. fisc.... P.IVA... nato a... il..., residente a... con studio professionale in... tel.... fax... posta elettronica certificata... iscritto all albo/ ordine de della Provincia di... al n.... Esperiti i necessari accertamenti di cui alla presente e consapevole della responsabilità che con la presente relazione assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale ASSEVERA CHE Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e alle norme relative all efficienza energetica. Data... Timbro e firma Nel secondo esempio il tecnico, innanzitutto, dichiara di aver esperiti i necessari accertamenti e di essere consapevole della responsabilità che... assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale. Inoltre, nell asseverazione vera e propria scompare la locluzione nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Il tecnico, cioè, ha esperito i necessari accertamenti ed ha potuto valutare che il progetto presenta aspetti la cui valutazione non ha margini di discrezionalità tecnica. Nel terzo esempio abbiamo, finalmente, un primo riferimento al tipo di intervento in merito al quale viene rilasciata l asseverazione. 6/12
7 RELAZIONE ASSEVERATA Il sottoscritto...(cognome e nome)... cod. fisc.... P.IVA... nato a... il..., residente a... con studio professionale in... tel.... fax... posta elettronica certificata... iscritto all albo/ ordine de della Provincia di... al n.... Esperiti i necessari accertamenti di cui alla presente e consapevole della responsabilità che con la presente relazione assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale Con riferimento al progetto di Nuova costruzione Ampliamento Ristrutturazione edilizia Ristrutturazione urbansitica ASSEVERA CHE Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e alle norme relative all efficienza energetica. Data... Timbro e firma Si tratta, ancora, di una relazione alquanto sintetica, ma, perlomeno, il tecnico comincia col dirci di che intervento si tratta. Credo che questo sia un aspetto affatto trascurabile. Ricordiamoci che è tutt ora in vigore il comma 7 dell art. 22 del DPR 380/01, che fa salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 (oggi assoggettati a SCIA). Ciò significa che il progetto potrebbe riguardare un intervento per il quale le normative antincendio, antisismiche o energetiche (solo per fare alcuni esempi) hanno scarsa o nessuna rilevanza. Non ha quindi senso asseverarne la conformità. La dichiarazione asseverata, quindi, dovrebbe prendere avvio proprio dal tipo di intervento ed iniziare con una sua descrizione sintetica. In tal modo, il professionista stesso può meglio individuare le diverse norme di settore cui ha dovuto rapportarsi nel redigere il progetto. 7/12
8 Uno schema di relazione sufficientemente esaustiva potrebbe essere il seguente: Il professionista, relativamente all intervento che descrive sinteticamente, assevera che, in materia di: CONFORMITA' EDILIZIA VINCOLI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE RISPETTO AL CODICE DELLA STRADA VALUTAZIONI IGIENICO-SANITARIE (ASL) PREVENZIONE INCENDI (VV.FF.) - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI IN QUOTA (art. 79-bis della L.R. 61/85) SCARICHI ACQUE/FOGNATURE COMPATIBILITA IDRAULICA INQUINAMENTO ACUSTICO REQUISITI ACUSTICI PASSIVI TERRE E ROCCE DA SCAVO ELETTROMAGNETISMO VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE EDILIZIA SOSTENIBILE INQUINAMENTO LUMINOSO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTISTICA (D.M. 37/2008) ANTISISMICA OPERE STRUTTURALI il progetto è conforme alle norme (ed elenca quali) afferenti i singoli argomenti. E evidente che l impegno richiesto è ben maggiore, presupponendo la conoscenza delle norme specifiche di ogni singolo argomento richiamato. Appare altrettanto evidente che, in un progetto complesso, l asseverazione non potrà più essere resa dal solo progettista architettonico, perchè difficilmente un unica figura professionale avrà tutte le competenze necessarie. Ritornando al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, prima di questa lunga digressione eravamo giunti al momento T , termine ultimo entro il quale il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni ed interromepre i termini (una richiesta di integrazioni successiva a questo momento potrebbe, al più, sospendere i termini del procedimento). Quando le integrazioni richieste giungono al Comune, ci si può trovare in due diverse situazioni: 8/12
9 a) Le integrazioni prodotte sono complete. I termini (cioè: i 60 giorni per l istruttoria) iniziano a decorrere da questo momento; b) Le integrazioni prodotte non sono complete. I termini rimangono, quindi, interrotti. Sarebbe prudente, nel secondo caso, ossia quando le integrazioni sono incomplete, avvisare il richiedente che i termini rimangono interrotti, onde evitare spiacevoli equivoci. Mentre nel caso a) il responsabile del procedimento deve effettuare l istruttoria entro i successivi 60 giorni, nel caso b) può valutare se la documentazione è sufficiente per effettuare comunque l istruttoria. Effettuata l istruttoria, possono presentarsi i seguenti scenari: 1. la documentazione è completa: - il progetto è corretto e la documentazione è completa. Il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Nei 30 giorni successivi il dirigente rilascia il permesso di costruire. - il progetto non è conforme, ma può essere conformato con modifiche di modesta entità. Il responsabile del procedimento richiede tali modifiche illustrandone le ragioni. Questa richiesta SOSPENDE i termini del procedimento. Ciò significa che, se il richiedente aderisce e apporta le modifiche richieste, i termini riprendono dal punto in cui sono stati sospesi nel momento in cui le integrazioni vengono depositate in Comune. Quindi, se il responsabile del procedimento dovesse richiedere tali modifiche al 55 giorno, una volta ricevute le integrazioni avrebbe a disposizione altri 5 giorni per concludere l istruttoria e formulare la proposta di provvedimento. 2. la documentazione non è completa: - il progetto è corretto, ma i termini non hanno mai ripreso a decorrere. Si dovrà comunicare al richiedente che il progetto è assentibile, facendo però presente che i termini sono rimasti interrotti, in quanto non è stata prodotta tutta la documentazione già richiesta in sede di prima richiesta di integrazioni e interruzione dei termini. - il progetto non è conforme, ma può essere conformato con modifiche di modesta entità. Il responsabile del procedimento richiede tali modifiche illustrandone le ragioni. Poichè i termini sono rimasti interrotti, il responsabile del procedimento, oltre alle necessarie modifiche, richiederà ancora tutta la documentazione non prodotta, in mancanza della quale non solo non è rilasciabile il permesso di costruire, ma non si perfeziona neppure il silenzio-assenso. 3. il progetto non è conforme alla normativa di settore e non può essere reso conforme con modifiche di modesta entità. Il responsabile del procedimento, oltre alla proposta di provvedimento negativa, provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi ai sensi dell art. 10-bis della L.n. 241/90. Decorsi 10 giorni dalla notifica dei motivi ostati, il dirigente, nei successivi 30 giorni, denega formalmente il rilascio del permesso di costruire. La norma assegna al responsabile del procedimento 60 giorni per curare l istruttoria e formulare una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnicogiuridica dell intervento. Ovviamente, il responsabile del procedimento può effettuare quanto sopra 9/12
10 in un termine inferiore ai 60 giorni concessi. Al dirigente rimangono, comunque, sempre e soltanto 30 giorni dal momento in cui riceve la proposta di provvedimento per emettere il permesso di costruire (40 giorni in caso di diniego). Ciò significa che il termine massimo di 90 giorni potrebbe essere ridotto nel caso di un provvedimento esplicito (rilascio del permesso di costruire). Infatti, al richiedente non viene comunicata la conclusione della fase istruttoria con la data della formulazione della proposta motivata al dirigente, momento da cui decorrono gli ultimi 30 giorni per il rilascio formale del provvedimento. Pertanto il richiedente non può sapere se l istruttoria si è conclusa in un termine inferiore ai 60 giorni. E, quindi, opportuno attendere comunque il compiersi dei 90 giorni per avere la certezza del provvedimento tacito (silenzio-assenso). In tutto ciò, non è stato affrontato il tema del contributo di costruzione, ossia in quale momento determinarli e cosa implica il loro mancato pagamento rispetto alla disciplina generale del permesso di costruire e quindi, in ultima analisi, rispetto al formarsi del silenzio-assenso. In attesa che il legislatore (nazionale o regionale) dica qualcosa a tale proposito (o meglio, in atteso delle prime sentenze del giudice amministrativo), un utile suggerimento proviene dalla Provincia autonoma di Trento. Art. 102 L.P n. 1, comma 4: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, la domanda di concessione per interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o di un piano di lottizzazione in vigore s'intende accolta se, entro il termine stabilito per il rilascio della concessione, non è stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. Il richiedente (il tecnico progettista), cioè, determina autonomamente e in via provvisoria il contributo di costruzione e provvede al suo pagamento. Il Comune dovrà poi verificare l esattezza del calcolo e chiedere l eventuale conguaglio. Va da sé che ogni Comune dovrà pubblicare sul sito istituzionale le tabelle contenenti gli importi degli oneri concessori e del costo di costruzione, oltre alle modalità di calcolo e di rateizzazione. Fin ora si è affrontato il procedimento che dalla richiesta porta al rilascio di un permesso di costruire per un immobile non assoggettato a vincoli particolari. Prima di passare, però, al procedimento relativo ad immobili vincolati, vorrei richiamare velocemente il 7 comma dell art. 20. Questo comma prevede il raddoppio dei tempi per Comuni con oltre abitanti, caso che non si verifica nella Provincia di Treviso. Prevede, però, anche la possibilità per il responsabile del procedimento di raddoppiare i termini nel caso di procedimenti particolrmente complessi. Di questo fatto, cioè del raddoppio dei termini del procedimento, deve essere data comunicazione al richiedente con l avvio del procedimento che, ricordiamo, deve contenere l indicazione del tempo entro cui il procedimento stesso si conclude. E opportuno che in questo atto (avvio del procedimento) sia contenuta anche la motivazione che ha spinto il responsabile del procedimento a raddoppiare i termini. 10/12
11 Ritornando agli immobili vincolati, il comma 8 specifica che nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il silenzio-assenso non si forma e si applicano le disposizioni dei successivi commi 9 e 10. Il comma 9 disciplina il procedimento in caso di vincoli la cui tutela compete, anche in via di delega, al Comune. Il comma 10, invece, riguarda i vincoli la cui tutela non compete al Comune. Nel primo caso, pensiamo al vincolo paesaggistico, la norma stabilisce che il termine di cui al comma 5 decorre dal rilascio dell atto di assenso. Ciò significa che, dal momento del rilascio dell autorizzazione ambientale 2 decorrono i 30 giorni a disposizione del dirigente per il rilascio del provvedimento finale. Decorso tale termine, tuttavia, non si perfeziona il silenzio-assenso, perché ciò è esplicitamente escluso dal comma 8. Si è portati a supporre che in questo caso, così come in quello contemplato dal comma 10, il silenzio della P.A. abbia valore di silenzio-inadempimento. Vi è, tuttavia, un buco normativo, dal momento che il legislatore, al contrario di quanto aveva fatto nel passato, non ha normato i comportamenti del privato a fronte di un silenzio-inadempimento. Il comma 10 stabilisce che il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela del vincolo (pensiamo al nulla osta della Soprintendenza per immobili vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004) possa essere: - o acquisito autonomamente dal richiedente ed allegato all istanza di permesso di costruire; - o acquisito dal competente ufficio comunale attraverso l istituto della conferenza di servizi. Nei casi in cui il parere favorevole sia allegato all istanza di permesso di costruire, il procedimento, non dicendo nulla in merito il comma 10, sarà quello già analizzato. Nel caso in cui venga acquisito in conferenza di servizi, dall esito della stessa decorrono i 30 giorni assegnati al dirigente per emettere il provvedimento conclusivo. Sia nel caso del comma 9 che in quello del comma 10, laddove il parere favorevole viene acquisito dal competente ufficio comunale attraverso la conferenza di servizi, i 60 giorni assegnati al responsabile del procedimento per effettuare l istruttoria decorrono parallelamente al tempo necessario ad acquisire il parere favorevole. Non è quindi, corretto, sostenere che, dal momento in cui viene rilasciata (per esempio) l autorizzazione ambientale, l ufficio ha a disposizione tutti i 90 giorni per il riulascio del permesso di costruire. Se poi il parere dell Ente competente alla tutela del vincolo (anche nel caso di tratti del Comune) è negativo, decorsi i termini di cui al comma 6, e cioè i 30 giorni entro i quali il dirigente deve emettere l atto conclusivo, quello che si forma è il silenzio-rifuito. 2 Il procedimento per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica è disciplinata dall art. 146, commi 7 e seguenti, del D.Lgs.n. 42/2004. I tempi stabiliti dalla legge per il rilascio dell autorizzazione sono fissati in 120 giorni. L autorizzazione, poi, diviene efficace trascorsi 30 giorni dal rilascio. L autorizzazione paesaggistica semplificata, invece, è disciplinata dal DPR n. 139/2010. In questo caso, i termini per il rilascio dell autorizzazione sono fissati in 60 giorni. 11/12
12 Vale la pena infine di ricordare, prima di chiudere l argomento, quanto previsto dall art. 36, comma 3, del DPR n. 380/01, in materia di permesso di costruire in sanatoria: Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende respinta. Sostenere, quindi, che il permesso di costruire si perfeziona per silenzio-assenso per il semplice decorso dei termini è impreciso. Vi sono, infatti, casi niente affatto marginali nei quali il silenzio-assenso non si forma. Si tratta degli interventi su immobili per i quali sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e dei permessi di costruire in sanatoria ai sensi dell art. 36 del DPR n. 380/01. 12/12
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