Periodico informativo n. 138/2016
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- Alessia Sasso
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1 Periodico informativo n. 138/2016 Lavoratori addetti ai videoterminali. Come rispettare gli obblighi Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che gli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, prevedono agli articoli delle particolari premure per quanto riguarda i lavoratori addetti al videoterminale. In caso di violazione dei predetti obblighi le sanzioni sono molto severe, per cui la invitiamo a rispettare e seguire le indicazioni fornite. Premessa Il datore di lavoro, ha un ruolo di assoluto primo piano nel tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori a contatto con i videoterminali, al punto che nella valutazione del rischio di cui all articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, deve analizzare: a) i rischi per la vista e per gli occhi; b) i problemi legati alla postura ed all affaticamento fisico o mentale; c) le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale; procedendo ad adottare quelle misure che reputa appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni in questione. Per fare ciò il datore di lavoro deve tenere in considerazione i requisiti minimi di conformità del luogo di lavoro previsti all interno dell allegato XXXIV del TU. Tale allegato ha infatti un ruolo fondamentale in quanto dà al datore di lavoro le linee guida per tutelare la sicurezza dei videoterminalisti.
2 Ma nello specifico, chi sono i videoterminalisti? Il videoterminalista è quel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale (anche portatile), in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali. Rimangono esclusi dall obbligo i lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all utilizzazione da parte del pubblico; d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all uso diretto di tale attrezzatura; e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. Gli obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, all atto della valutazione del rischio di cui all articolo 28 del D.Lgs. 81/2008: 1. analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale; 2. adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui sopra, tenendo conto della somma ovvero della combinazione dell incidenza dei rischi riscontrati; 3. organizza e predispone i posti di lavoro di cui all articolo 173 (per cui si intende l insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l ambiente di lavoro immediatamente
3 circostante), in conformità ai requisiti minimi di cui all allegato XXXIV (di cui si tratterà nelle prossime pagine). Inoltre il datore di lavoro ha altri obblighi specifici per cui: 1. deve far rispettare la pausa ex art. 175 del Testo Unico Salute e Sicurezza, per cui Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale e quindi dal contratto collettivo; se quest ultimo nulla prevedesse sul tema, l art. 175 specifica che comunque il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale; si ricorda ancora, che qualora il medico competente ne evidenzi la necessità, si ha la possibilità di prevedere modalità e durata diverse e comunque temporanee delle interruzioni anche a livello individuale; la pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell orario di lavoro; 2. deve fornire a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell attività svolta, quando l esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 dell art. 176 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione; 3. deve fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all analisi dello stesso effettuata tenendo in considerazione l allegato XXXIV al TU Salute e sicurezza; b) le modalità di svolgimento dell attività; c) la protezione degli occhi e della vista; 4. assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto al punto 3. ALLEGATO XXXIV. I requisiti minimi
4 Per evitare di incorrere in sanzioni il datore di lavoro deve rispettare i requisiti minimi previsti dall allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e che vengono riassunte all interno dello schema riportato. Attrezzature Attrezzatur a L utilizzazione in sé non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. Deve avere una risoluzione tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità, e lo schermo deve essere orientabile Schermo Tastiera e dispositivi di puntament o Lo schermo deve essere posizionato di fronte all operatore in maniera che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po più in basso dell orizzontale che passa per gli occhi dell operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa cm, deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Sullo schermo inoltre non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. La tastiera deve essere separata dallo schermo, facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza e deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell operatore, e inoltre deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione
5 facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Piano di lavoro L altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare un adeguata distanza visiva dallo schermo. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell utilizzatore. Esso deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell utilizzatore. Sedile di lavoro Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorsolombare dell utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell ambito di tali regolazioni l utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati e i materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell utente e pulibili. Un poggiapiedi deve essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.
6 Computer portatili Qualora si utilizzassero pc portatili per lungo tempo, sarà necessario provvedere alla fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. Ambiente di lavoro Spazio Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Illuminazio ne Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Si dovrà tener conto dell esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. Rumore Radiazioni Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale. Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Parametri microclimatic i Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.
7 INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori: a. il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; b. il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; c. il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell attività; d. i sistemi devono fornire l informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; e. i principi dell ergonomia devono essere applicati in particolare all elaborazione dell informazione da parte dell uomo. Le fattispecie specifiche di rischio La vista e gli occhi - Lavorare al videoterminale richiede una grande concentrazione per lunghi periodi sullo schermo del pc: questo comporta un rischio non indifferente per la vista. Le cause possono essere ad esempio la luminosità sia dello schermo che dell ambiente, e la disposizione delle fonti luminose ma anche la necessità di spostare lo sguardo per seguire quanto appare sullo schermo o ancora, per leggere documenti cartacei durante l attività al VDT. Ma non solo, si ricordi che anche la presenza di sistemi di condizionamento che creano correnti d aria vicino al viso, o condizioni ambientali particolarmente secche possono essere la causa di problemi alla vista così come possono portare a un alterazione della funzionalità lacrimale. I sintomi più comuni sono infatti:
8 bruciore agli occhi; arrossamento; stanchezza della vista; visione annebbiata o sdoppiata (fuori fuoco); ammiccamento frequente o lacrimazione; fastidio alla luce (anche in condizioni di luce adeguate); mal di testa, dolore al collo e alle spalle. A volte alcuni di questi sintomi si trovano associati, e in questo caso si ha la sindrome da visione al computer. La postura - La posizione che si mantiene davanti al videoterminale durante il lavoro può comportare rischi anche per il sistema muscolo-scheletrico a causa delle posizioni assunte e mantenute per tempi prolungati, e dei movimenti spesso sbagliati - che vengono compiuti. La colonna vertebrale in particolar può essere interessata da un alternazione delle curve fisiologiche derivanti da una postura scorretta, e portare finanche alla comparsa di artrite o ernie discali sia a livello lombare che cervicale. Rischi non indifferenti anche a carico del polso, soprattutto in appoggio, in quanto una postura scorretta può portare all aumento del rischio di sviluppare la sindrome del tunnel carpale. Posizioni scorrette delle mani e delle dita durante l uso di tastiera e mouse possono portare a fenomeni di artrite ai polsi o alla mano, o tendiniti. A carico delle spalle possono presentarsi fenomeni di artrite, o dolori dovuti alla tensione muscolare, che si originano: sia da posizioni scorrette del collo e delle spalle (spalle non rilassate, torsioni del collo, movimenti o posizioni scorrette delle braccia); sia dall uso prevalente di una mano (come nell uso del mouse); che da situazioni di tensione mentale che comportano irrigidimento del collo. Per quanto riguarda le gambe, è assolutamente necessario che sia possibile cambiare posizione, e le gambe non devono trovarsi senza appoggio per evitare uno stress dei tendini del ginocchio e dell anca. Infine, non vanno mantenute a lungo le posizioni a gambe incrociate allo scopo di evitare problemi circolatori.
9 Problemi a carico del sistema nervoso - Lo stress eccessivo, come ben sapranno tutti i soggetti che lavorano con scadenze e adempimenti, è una delle cause dei malesseri sul luogo di lavoro. L affaticamento mentale danneggia l efficienza generale nello svolgimento dell attività, ma anche comporta un peggioramento di tutti gli eventuali disturbi fisici. L affaticamento mentale può trovare la sua origine: 1. nelle caratteristiche proprie dell attività lavorativa (quali richieste del compito, tempi stretti, scarso controllo sul proprio lavoro, ecc.); 2. da condizioni generali dell ambiente o della postazione di lavoro (posizioni scomode, temperatura non adeguata, rumori, ecc.); 3. ma anche dalle relazioni sociali presenti sul posto di lavoro (rapporti con i capi o i colleghi). Un eclatante esempio di lavoro fortemente stressante è quello che comporta un attività a stretto contatto con il pubblico. Le sanzioni per il datore di lavoro Per comprendere la stringente necessità di provvedere con quanto in dovere del datore di lavoro, le indichiamo anche le sanzioni previste per ciascuna violazione. Esistono numerose sanzioni a carico del datore di lavoro che non rispetta gli obblighi necessari per assicurare la tutela della salute dei soggetti addetti al videoterminale. L articolo 178 D.Lgs. 81/2008 indica che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da fino a euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 750 a euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
10 La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata un unica violazione ed è punita con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da fino a euro. L organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Riepiloghiamo le sanzioni: Art. 174 comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. Art. 174 comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all allegato XXXIV. Art. 175 comma 1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Art. 175 comma 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Art. 176 comma 1. Arresto da tre a sei mesi Ammenda da fino a euro I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l apparato muscolo-scheletrico. Art. 176 comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. Art. 176 comma 5.
11 Art. 176 comma 6 Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell attività svolta, quando l esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Art In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: Arresto da due a quattro mesi Ammenda da 750 a euro a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1. le misure applicabili al posto di lavoro, in base all analisi dello stesso di cui all articolo 174; 2. le modalità di svolgimento dell attività; 3. la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a). L informativa al dipendente Le ricordiamo che sulla base delle sanzioni esposte sarà necessario provvedere a fornire informazioni per quanto riguarda: 1. le misure applicabili al posto di lavoro, in base all analisi dello stesso di cui all articolo 174; 2. le modalità di svolgimento dell attività; 3. la protezione degli occhi e della vista. Fac-simile - Obbligo di informazione Informativa per il lavoratore addetto al videoterminale Ex Art. 177 comma 1. a) del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
12 In esecuzione all art. 177, comma 1, lettera a) del D.Lgs 9 aprile 2008, n 81 e s.m.i., si restituiscono le seguenti informazioni per il corretto uso delle attrezzature munite di videoterminali, in dotazione alla scrivente società. Utilizzare una risoluzione dello schermo tale da garantire una buona definizione, una forma chiara e una grandezza dei caratteri sufficiente e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. Ciò potrà essere garantito effettuando la seguente procedura al proprio PC: cliccare con il tasto destro del mouse in un punto vuoto del desktop scegliendo > Proprietà dal menu di scelta rapida, oppure scegliere Schermo dalla finestra Start/Impostazioni/Pannello di Controllo, oppure doppio click su Pannello di Controllo della finestra Risorse del computer. Di qui, utilizzando le schede Aspetto e Impostazioni, sarà possibile modificare a piacimento le impostazioni e la risoluzione dello schermo in dotazione. Evitare instabilità, farfallamento o tremolii dello schermo, tenendo lontano qualsiasi fonte magnetica o elettromagnetica (calamita per spallette, palmari, radio, unità centrale, ecc.). Regolare la brillanza ed il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo mediante i regolatori dello schermo, in base alle condizioni ambientali. Modificare l orientamento e l inclinazione dello schermo in modo da garantire una corretta postura. (Si ricorda che nessuna postura può definirsi corretta se tenuta indefinitamente e, dunque, cambiare la propria posizione più volte nel corso della giornata). Porre lo schermo in posizione ortogonale alla luce diretta, al fine di evitare riflessi o riverberi fastidiosi. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un poco più in basso dell orizzontale che passa per gli occhi dell operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta. Assumere una posizione di lavoro con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare. Utilizzare i sistemi di variazione della pendenza della tastiera, in modo da assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l affaticamento delle braccia e delle mani.
13 Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione. Qualora si notasse una diminuzione del contrasto dei caratteri dei tasti per usura, si prega di voler mettere al corrente la società in modo da procedere con opportuna sostituzione della tastiera. Evitare di riempire il piano di lavoro oltre lo stretto necessario, in modo da lasciare sempre un adeguato spazio per l uso della tastiera e del mouse. Segnalare le necessità di disporre di un supporto per i documenti, di un poggiapiedi, di illuminazione specifica del posto di lavoro, di tempi di attesa troppo lunghi per le elaborazioni. È fatto divieto di utilizzo del videoterminale per un periodo superiore ai 120 minuti consecutivi ai sensi dell art. 175 del D.Lgs. 81/2008: ogni 120 minuti di attività sarà necessario rispettare la pausa per 15 minuti (salvo diversa previsione del CCNL adottato). Distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo. Utilizzare gli eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti. Di seguito si riportano le norme riguardanti quanto esposto, ai fini di una completa informativa del dipendente. NOTA INFORMATIVA Articolo Svolgimento quotidiano del lavoro 1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al Comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
14 applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Articolo Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi b) ai rischi per l apparato muscolo-scheletrico 2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al Comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell Articolo 41, Comma Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al Comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all Articolo 41, Comma 2, Lettera c. 6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese i dispositivi speciali di correzione visiva, in
15 funzione dell'attività svolta, quando l esito delle visite di cui ai Commi 1, 3 e 4, ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Articolo Informazione e formazione 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall Articolo 18, Comma 1, lettera l, il Datore di Lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174 2) le modalità di svolgimento dell'attività 3) la protezione degli occhi e della vista b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al Comma 1, Lettera a Data / / Firma del Datore di Lavoro Firma del Lavoratore per accettazione Ravenna 05 ottobre 2016 Flavia Valmorra - Roberto Garavini
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