COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari"

Transcript

1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) GIRINO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore GIRINO EMILIO Nella seduta del 18/09/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO In data 5 novembre 2013, dal conto corrente della società ricorrente, veniva disposto un bonifico on-line di ,20 con beneficiario estero. In seguito al disconoscimento dell operazione da parte della parte ricorrente, il successivo 11 novembre, la banca resistente presso cui era appoggiato il rapporto, provvedeva a restituirle (in data 30 dicembre 2013) la somma recuperata dall intermediario estero presso cui era appoggiato il conto del beneficiario, pari ad ,90. Il 9 gennaio 2014, la parte ricorrente lamentava la mancata restituzione della differenza tra quanto disconosciuto e quanto riaccreditatole, e di tale somma, pari ad ,70, chiedeva alla resistente un pronto ristoro unitamente ad 9.760,00 quale compenso corrisposto ad una società di consulenza per la formattazione dell hard disk aziendale così come richiesto dalla resistente, e ad 414,50 a titolo di spese sostenute per il compimento di operazioni allo sportello stante la sospensione disposta dalla resistente dell operatività del conto on-line. Nel riscontro, datato 27 marzo 2014, la resistente sosteneva che l accaduto era riconducibile ad una frode informatica perpetrata mediante l ausilio di specifici virus presenti nei computer della società ricorrente. Comunicava, tuttavia, di aver accolto la Pag. 2/7

2 richiesta della ricorrente in ordine all accredito, con valuta 5 novembre 2011, della differenza tra il bonifico disconosciuto e quanto recuperato previa sottoscrizione di quietanza liberatoria da parte della cliente, mentre rigettava le ulteriori istanze restitutorie. In pari data, la parte ricorrente presentava ricorso in cui inizialmente evidenziava come vi fosse all interno della società un unica persona incaricata delle operazioni di remote banking, la quale, una volta accortasi dell accaduto, aveva immediatamente sporto denuncia e disposto il richiamo del bonifico. A proposito del quale, la società ricorrente rilevava sia l incoerenza con gli importi delle operazioni usualmente effettuate, sia, sempre in contrasto con quanto solitamente avvenuto, la negoziazione sul circuito SEPA. Incongruenze delle quali la resistente avrebbe dovuto quantomeno informare la ricorrente. In merito poi alla piattaforma di remote banking predisposta dalla resistente, la ricorrente precisava come la stessa prevedesse l installazione una tantum di un certificato, l autenticazione dell utente mediante codice azienda, codice personale e password e, per la definitiva disposizione di ogni operazione, l inserimento di altra password modificata mensilmente. Tale procedura era stata palesemente violata dal soggetto criminale senza che tuttavia la resistente ne avesse rilevato la fraudolenta intromissione. La ricorrente passava poi ad una dettagliata disamina dei fatti; in particolare, faceva presente come, in seguito all incontro avvenuto nei locali della resistente il 13 novembre 2013, con il direttore di filiale durante il quale la ricorrente veniva informata circa la probabile presenza di malware nei propri pc e circa la necessità di denunciare formalmente quanto occorso alla dirigenza della banca, avesse comunicato alla resistente di essere dotata di ogni presidio di sicurezza previsto dalla legge e di aver incaricato una ditta terza specializzata per la conservazione forense dell hard disk del pc da cui era stata disposta l operazione fraudolenta, nonché di aver inviato la dovuta richiesta di ripetizione della somma illecitamente bonificata. Successivamente, grazie all intervento congiunto delle competenti forze dell ordine nazionali ed estere, la ricorrente si era vista accreditare la somma di ,90 dal conto corrente di una persona fisica straniera chiaramente identificata, per cui aveva proceduto ad un integrazione della denuncia precedentemente sporta contro ignoti, in cui, tra l altro, dichiarava di aver ricevuto qualche giorno prima, una richiesta di chiarimenti da parte della resistente circa l assenza di causale valutaria inerente l appena citato bonifico in entrata. Questo a riprova, proseguiva la ricorrente, della presenza di un ufficio di controllo a servizio della resistente che, però, non si era attivato per la fraudolenta operazione in uscita del precedente novembre. In merito alla verifiche tecniche eseguite dalla ditta incaricata dalla ricorrente, nella relazione tecnica presentata si sosteneva che il computer della ricorrente fosse stato molto probabilmente compromesso mediante tecniche assai avanzate di attacco, c.d. man in the browser, volte ad ingannare l utente dirottandone il collegamento verso siti identici agli originali ma progettati per carpirne i dati, senza che il soggetto frodato ne avesse consapevolezza alcuna. Inoltre, la società ricorrente deduceva tanto la cura e diligenza della propria dipendente nella custodia e corretto utilizzo delle credenziali d accesso e dispositive, quanto la carenza di dotazione, da parte della resistente, di presidi sicuri e strumenti più sofisticati come in uso presso molti altri intermediari. Nel concludere, ribadendo l inadempimento della resistente ai doveri di diligenza nella verifica e controllo sulle operazioni, la ricorrente chiedeva al Collegio il versamento di ,70 quale differenza tra il bonifico non autorizzato e l importo recuperato, 649,00 quale rimborso dei costi sostenuti per le operazioni di bonifico effettuate allo sportello dalla data di blocco del conto on-line alla data del ricorso o quantomeno il rimborso dei costi così sostenuti fino alla data del reclamo e pari a 414,50, 9.760,00 pari al costo della perizia sopradescritta, 5.709,60 per spese legali, oltre a 20 quale rimborso delle spese della presente procedura. Pag. 3/7

3 In data 3 giugno 2014, la resistente depositava le controdeduzioni in cui ribadiva quanto sostenuto nel riscontro del 27 marzo circa l offerta di rimborso integrale della differenza tra il maltolto e il recuperato, senza che ciò configurasse peraltro ammissione di responsabilità alcuna nell accaduto da parte della banca ma solamente nell ottica di buona gestione dei rapporti con la clientela. Quanto alle ulteriori istanze della ricorrente, la resistente rilevava come la richiesta di ristoro delle spese legali non fosse stata formulata nel reclamo e, pertanto, fosse da ritenersi ingiustificata, le spese della consulenza tecnica fossero da attribuirsi ad un autonoma scelta della ricorrente e, quindi, nessun obbligo risarcitorio ne nascesse in capo alla resistente, così come frutto di una decisione della ricorrente sarebbe stata la non riattivazione del servizio di home banking e il conseguente pagamento delle operazioni allo sportello. Pertanto, la resistente chiedeva al Collegio la reiezione del ricorso. DIRITTO L odierna controversia concerne un classico caso di frode informatica perpetrata attraverso la forzatura di sistemi di home banking. I fatti litigiosi sono pacifici tra le parti. È indubbio che il sistema informatico della società ricorrente (ente pubblico preposto ad attività di sviluppo economico territoriale e internazionale) sia stato colpito da un intrusione fraudolenta ad opera di soggetti terzi. E parimenti pacifico che l ingente bonifico, illegittimamente disposto da terzi e pari a poco meno di , non è ascrivibile ad una scelta della ricorrente, così come è pacifico che, a seguito di denuncia da parte della ricorrente alla banca resistente, quest ultima, con la collaborazione della polizia postale italiana e di quella del paese estero presso il quale era stato accreditato il bonifico fraudolento, è riuscita a recuperare ed ha fatto trasferire alla ricorrente ,90 sul totale del bonifico pari invece a ,60. Tale recupero si è reso possibile posto che, individuato il conto corrente beneficiario dell operazione in frode, le autorità del paese estero hanno posto sotto sequestro ciò che rimaneva sul conto di destinazione consentendone così la restituzione parziale alla ricorrente. È infine pacifico che la banca resistente, nello stesso giorno di presentazione del ricorso, abbia offerto alla società ricorrente il rimborso integrale della differenza pari a ,70: non risulta tuttavia che detta offerta sia stata accettata. Nel ricorso, la parte ricorrente domanda, in aggiunta alla rifusione della predetta differenza, altresì il risarcimento del danno principalmente consistito, a suo dire, nel sostenimento di costi di sportello per l esecuzione di bonifici compiuti durante la sospensione del servizio per un ammontare complessivo di 649, nel ristoro di 9770 pari ai costi sostenuti per l installazione di un hard disk esterno all azienda al fine di evitare il ripetersi di simili incidenti ed infine nella diffusione di 5709,60 a titolo di spese legali. Come ben noto, avendo il tema costituito oggetto di plurime decisioni da parte dell Arbitro Bancario Finanziario, la ripartizione di responsabilità fra cliente e intermediario in occasione del verificarsi di simili episodi è regolata dal d. lgs. 11/2010, che ha dato attuazione in Italia alla c.d. direttiva PSD. In particolare, l articolo 10 del predetto decreto, dopo aver chiarito che l autenticazione di una operazione non equivale di per sé a legittimità della stessa, esclude in via generale la responsabilità del cliente con la sola eccezione delle ipotesi riconducibili a colpa grave o dolo del cliente medesimo. Tale principio viene costantemente interpretato nel senso di escludere la responsabilità dell intermediario nel solo caso in cui quest ultimo abbia adottato tutti gli accorgimenti possibili alla luce delle esperienze tecnologiche al fine di prevenire la fraudolenta intrusione di terzi nei sistemi e il compimento di operazioni da parte di altri che non sia il Pag. 4/7

4 cliente legittimato. Più precisamente, l orientamento costante dei Collegi tende ad escludere responsabilità di sorta in capo all intermediario nel caso in cui quest ultimo abbia approntato un sistema di autenticazione cosiddetto forte, per tale intendendosi il cosiddetto sistema a due fattori, dove, accanto allo username e/o alla password fissa di accesso, vengono affiancati strumenti di impossibile clonazione o forzatura altrimenti noti come token o OTP, ossia strumenti di generazione automatica di password dispositivi mobili ossia soggette a continua modificazione in base ad appositi algoritmi. Nel caso di specie, non è dato riscontrare un effettivo sistema di autenticazione forte. Dalla documentazione prodotta in atti, sia dalla ricorrente che dalla resistente, emerge con chiarezza che gli ordini dispositivi impartibili attraverso il sistema on-line approntato dalla resistente presuppongono l impiego di una password cosiddetta statica, vale a dire una parola d ordine che il sistema obbliga a modificare al primo accesso nonché, successivamente, con cadenza mensile, ma non anche per ogni singola operazione, come invece assicurato dei predetti strumenti token o OTP. Tanto comporta, per definizione, una maggior vulnerabilità del sistema e, dal punto di vista strettamente giuridico, un non perfetto assolvimento, da parte della ricorrente, dell obbligo di approntare strumenti effettivamente tali da precluderne l uso fraudolento ad opera di terzi. Non rispondendo a siffatti requisiti, la predisposizione di una password dispositiva statica non esprime quel rafforzato livello di sicurezza che la tecnologia oggi consente di perseguire e che, come tale, risulta perseguito da più parte degli intermediari che offrano servizi finanziari su base informatica, sicchè la carenza di siffatta rafforzata cautela è sufficiente, in assenza di prove circa un presunto dolo o colpa grave del cliente, a recidere il caso in radice consentendo di affermare la responsabilità del resistente per mancata adozione delle suesposte soluzioni di accresciuta protezione. Del resto, la stessa offerta che la resistente conferma di aver formulato alla ricorrente e consistente nella disponibilità a versare l intero residuo non recuperato testimonia, va detto, in modo estremamente corretto da parte della resistente, la coscienza in capo a quest ultima della fragilità del proprio sistema di autenticazione. A tale insufficiente livello di sicurezza del sistema si aggiunge, poi, una condotta della banca non propriamente tempestiva nella risoluzione dell accaduto. Consta, infatti, che, dopo la denuncia dell evento ad opera della ricorrente avvenuta in data 11 novembre 2013, la resistente non si sarebbe immediatamente attivata. La ricorrente ha riportato - e la resistente non ha contestato, la sequenza degli scambi intervenuti tra l 11 e il 21 novembre Nel corso di questi 10 giorni sono avvenuti scambi e incontri tra le parti culminati poi con la richiesta della presentazione di una formale istanza di restituzione che la ricorrente perfezionerà il 21 novembre Con ogni probabilità, una più immediata attivazione e un minor puntiglio burocratico avrebbero consentito un più celere recupero della somma che forse avrebbe raggiunto un ammontare superiore a quello poi effettivamente restituito. Tuttavia, a parte ciò, non ci si può esimere dal rimarcare come, anche sotto il profilo della sorveglianza del sistema, la banca resistente abbia denotato una certa lacunosità procedurale. Fra i compiti e le potestà, che il citato decreto 11/2010 attribuisce all intermediario che presti servizi di pagamento, rientrano anche la sorveglianza dei dispositivi di pagamento e il loro eventuale blocco in caso di sospetto di operazioni fraudolente (in caso di sospetto, dunque prima e non già dopo il loro compimento). Va qui osservato che l ammontare del bonifico era in sé particolarmente rilevante in assoluto e che il destinatario, rispetto peraltro all operatività di un ente pubblico, era una persona fisica residente all estero, stilema questo alquanto ricorrente nelle frodi informatiche online. Né si dica che un siffatto controllo non sarebbe tecnicamente possibile. Quivi prescindendo dall avanzato stato della tecnologia informatica, che consente il Pag. 5/7

5 monitoraggio in automatico di operazioni poste in essere attraverso sistemi remoti, coglie nel segno il rilievo formulato da parte ricorrente in merito alla fase di restituzione parziale dell importo fraudolentemente sottratto. La società ricorrente deduce infatti che, non appena il bonifico di oltre venne disposto in suo favore, un funzionario della resistente, con una mail addirittura anteriore alla data di accredito del bonifico stesso, aveva richiesto specifiche informazioni alla ricorrente circa la provenienza di detta somma in entrata, probabilmente per le dovute finalità di controllo ai fini antiriciclaggio. Ma se una simile tempestività era stata dispiegata in fase di recupero, ciò significa che la banca doveva e deve essere dotata di sistemi capaci di individuare a priori operazioni astrattamente anomale. Se altrettanto fosse accaduto in fase di disposizione del bonifico, molto probabilmente la banca avrebbe potuto rilevare l anomalia dell operazione (in ragione, come si è detto, dell importo e della residenza del destinatario) e agire di conseguenza. Pare, dunque, potersi concludere che il sistema di monitoraggio adottato dalla banca resistente sia basato su un modello di controllo casuistico e umano anziché automatizzato e sistematico. Il concomitare delle circostanze che precedono induce questo collegio A ritenere che la responsabilità dell accaduto vada interamente ascritta all intermediario resistente, escludendosi dunque la ricorrenza di qualsivoglia colpa grave in capo al cliente (frontiera questa che, insieme ovviamente al dolo, rappresenta il punto di esenzione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento). Per altro verso, la stessa offerta transattiva formulata dalla banca e consistente nell offerta dell intera rifusione del rimanente, offerta, ripetesi, estremamente corretta e responsabile da parte della banca, conferma appieno la ricostruzione operata da questo Arbitro. Dal complessivo importo rimanente deve dedursi la franchigia prevista dalla legge e replicata nel contratto fra le parti pari ad euro 150. Pertanto l intermediario sarà tenuto a restituire alla ricorrente importo di euro ,70. Non appaiono, invece, risarcibili le altre voci di danno invocate da parte ricorrente. Quanto al costo sostenuto per i bonifici effettuati allo sportello invece che on-line, costo quantificato in 649, non può ascriversi alcuna responsabilità alla banca. Se è vero che l articolo 6 comma 4 del cit. d.lgs. 11/2010 prevede un obbligo da parte del prestatore di servizi di pagamento di sostituire il dispositivo bloccato, non è meno vero che tale sostituzione non è stata negata dalla banca: semplicemente non risulta essere stata richiesta dalla ricorrente. Quanto invece al costo di 9760, che la ricorrente afferma di aver sostenuto per adeguare il proprio sistema informatico e per trasferire i propri hard-disk al di fuori dell azienda, trattasi di scelta certamente prudenziale e opportuna da parte della cliente ma non indispensabile ai fini della fruizione del servizio, per cui il Collegio non vede motivo di addebitare il costo natale scelta alla banca resistente. Quanto infine alle spese legali, quantificate in 5709,60, l orientamento dell arbitro è ormai noto. Le Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi bancari e finanziari (in breve Reg. ABF) non contemplano alcuna espressa previsione in merito al rimborso delle spese legali, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile, e di norma instaurato, senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie, tuttavia, che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema Pag. 6/7

6 prudenza, che includono l accertamento dell effettivo sostenimento dell onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch esso in via equitativa. A questo riguardo, il Collegio non ritiene che, nel caso specifico, sussistano i presupposti per integrare il risarcimento dovuto alla ricorrente con l importo equivalente al costo dichiaratamente sostenuto per spese legali. Ciò in ragione di almeno tre considerazioni: in primo luogo, la circostanza che la banca resistente avesse già offerto di soddisfare l intera richiesta risarcitoria relativa al bonifico fraudolento escludeva la necessità del ricorso ad un legale; in secondo luogo, tanto il reclamo quanto il ricorso, risultano essere stati presentati direttamente dalla società ricorrente senza dunque nello specifico il diretto intervento del legale; in ultimo luogo, tenuto conto della tipicità della fattispecie e la sua agevole soluzione, l importo esposto non appare congruo rispetto all impegno teoricamente profuso. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di ,70. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio. Avv. Alessandro Leproux... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente

Dettagli

UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT. In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro

UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT. In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro Bancario Finanziario (ABF), al quale rivolgersi per risolvere stragiudizialmente le controversie

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

Decisione N. 255 del 17 gennaio 2014

Decisione N. 255 del 17 gennaio 2014 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Presidente Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Decisione N. 7731 del 20 novembre 2014

Decisione N. 7731 del 20 novembre 2014 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato

Dettagli

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. avv. Diego Corapi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 160/E

RISOLUZIONE N. 160/E RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 Oggetto: Interpello Art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Rendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami

Rendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami Rendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami Anno 2014 Indice 1. Introduzione pag. 3 2. Assetto organizzativo/procedurale dell Ufficio Reclami pag. 4 3. Reclami pervenuti nell esercizio 2014

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

Decisione N. 694 del 28 gennaio 2015

Decisione N. 694 del 28 gennaio 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Relazione Reclami. Anno 2013. Pianificazione Controllo e Compliance

Relazione Reclami. Anno 2013. Pianificazione Controllo e Compliance Relazione Reclami Anno 2013 Pianificazione Controllo e Compliance Spett.le C.d.A., La presente relazione è predisposta dalla funzione Pianificazione, Controllo e Compliance, come rendicontazione annuale

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

Dettagli

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Collegio di Milano. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Membro designato dalla Banca d Italia

Collegio di Milano. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Membro designato dalla Banca d Italia Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Membro designato dalla Banca d Italia Guastalla (Estensore) - Avv. Maria Elisabetta

Dettagli

PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA

PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26/06/2013 1 Indice 1. Modalità di trattamento dei reclami... 3 2. Registro dei reclami... 5 3.

Dettagli

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

Problemi applicativi riscontrati nel computo delle garanzie fideiussorie di cui alla DGR n. 1635 del 7 dicembre 2011

Problemi applicativi riscontrati nel computo delle garanzie fideiussorie di cui alla DGR n. 1635 del 7 dicembre 2011 Problemi applicativi riscontrati nel computo delle garanzie fideiussorie di cui alla DGR n. 1635 del 7 dicembre 2011 In vista della scadenza del 21 febbraio 2012 per la prestazione delle garanzie fideiussorie,

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

DOTE SCUOLA FAQ. Posso avere una valutazione indicativa del mio ISEE prima di fare richiesta della certificazione formale?

DOTE SCUOLA FAQ. Posso avere una valutazione indicativa del mio ISEE prima di fare richiesta della certificazione formale? DOTE SCUOLA FAQ REQUISITI E RICHIEDENTI Cosa è l'isee e come lo posso ottenere? L ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento di valutazione della situazione economica che

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Decisione N. 1131 del 16 febbraio 2015

Decisione N. 1131 del 16 febbraio 2015 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato da Associazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE COMPLESSIVA DEI RECLAMI DELL ANNO 2014

INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE COMPLESSIVA DEI RECLAMI DELL ANNO 2014 INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE COMPLESSIVA DEI RECLAMI DELL ANNO 2014 ESTRATTO DALLA RELAZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITA SULL ATTIVITA SVOLTA NEL 2014 1 Informazioni generali Banca Mediolanum

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Documento di consultazione n. 3/2014

Documento di consultazione n. 3/2014 Documento di consultazione n. 3/2014 SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI,

Dettagli

2b - Partite Vincolate a tasso concordato

2b - Partite Vincolate a tasso concordato Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 2b - Partite Vincolate a tasso concordato INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca della

Dettagli

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Corso di formazione per RLS Corso di aggiornamento per RLS Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 Comunicazione nominativo Rappresentanti dei

Dettagli

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LECCE Via Augusto Imperatore n. 16-73100 Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273 ROMA Corso del Rinascimento n. 11-00186 Tel. 06-68134939 (4linee) Fax 06-68135991

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio 1 La normativa Il D. lgs. 231/07 ha dato attuazione

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006 Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 3247

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 3247 Oggetto: Acquisto autovetture di servizio, D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, articolo 5. Richiesta autorizzazione all utilizzo dell avanzo di amministrazione. IL DIRETTORE

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 22.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 51/3 III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 novembre 2013 in merito a una proposta di direttiva del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica

OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica RISOLUZIONE N. 203/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 agosto 2009 OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica

Dettagli