VADEMECUM SULL ANTI-CONTRAFFAZIONE

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1 VADEMECUM SULL ANTI-CONTRAFFAZIONE

2 INDICE INTRODUZIONE... 5 PARTE I - I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE La proprietà intellettuale e i diritti di proprietà industriale Il Ministero dello Sviluppo Economico e l'uibm Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura La Guardia di Finanza L'Agenzia delle Dogane La Commissione Europea Lo European Patent Office (EPO) L'Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) La World Intellectual Property Organization (WIPO) I diritti di proprietà industriale: quali sono e come proteggerli Il marchio d'impresa Il brevetto per invenzione Il disegno industriale Le indicazioni geografiche Registrare è bene, sorvegliare è meglio PARTE II - LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA L'azionamento dei diritti di proprietà industriale e la lotta alla contraffazione in Italia La Guardia di Finanza e il portale S.I.A.C La tutela giudiziale La tutela doganale PARTE III - LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE ALL'ESTERO Premessa:adempimenti preliminari utili contro la contraffazione all'estero La lotta alla contraffazione in Cina Come registrare le privative industriali in Cina La tutela civile La tutela penale La tutela doganale La tutela amministrativa La lotta alla contraffazione negli Stati Uniti d'america Vademecum sull anti-contraffazione 2

3 2.1. Come registrare le privative negli USA La tutela civile La tutela penale La tutela doganale La tutela amministrativa La lotta alla contraffazione in Russia Come registrare le privative in Russia La tutela civile La tutela penale La tutela doganale La tutela amministrativa La lotta alla contraffazione in Brasile Come registrare le privative in Brasile La tutela civile La tutela penale La tutela doganale La lotta alla contraffazione in Argentina Come registrare le privative in Argentina La tutela civile La tutela penale La tutela doganale La lotta alla contraffazione in Sud Africa Come registrare le privative in Sud Africa La tutela civile La tutela penale La tutela doganale La tutela amministrativa La lotta alla contraffazione in India Come registrare le privative in India La tutela civile La tutela penale La tutela doganale La lotta alla contraffazione in Canada Come registrare le privative in Canada Vademecum sull anti-contraffazione 3

4 8.3. La tutela civile La tutela penale La tutela doganale CONTATTI Vademecum sull anti-contraffazione 4

5 INTRODUZIONE La proprietà intellettuale è lo strumento in grado di valutare la nostra capacità di essere creativi e innovativi. E la misura di quanto pensiamo di essere diversi dalla massa, della nostra possibilità di creare qualcosa di unico, in grado di influenzare il progresso e il nostro futuro e di generare benefici per noi stessi, per le persone intorno a noi - a volte per tutta l'umanità. Nell'attuale epoca di economia basata sulla conoscenza, il fatto che il valore principale delle imprese sia rappresentato dai cosiddetti "beni immateriali", e che tale tipo di asset sia diventato fondamentale per le imprese, è un dato ormai ampiamente riconosciuto. L'evidenza empirica frutto dell'esperienza professionale degli esperti del settore, così come molteplici studi di ricerca scientifica, hanno illustrato come un'adeguata protezione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale sia in grado di generare un notevole incremento del valore delle imprese innovative e creative e, conseguentemente, dei loro prodotti. Innovazione, creatività, know-how, ricerca, ma anche l'aspetto dei prodotti, così come il carattere attrattivo dei marchi, sono tutti fattori chiave in grado di consentire alle aziende di essere competitive in un mercato fortemente globalizzato che seleziona i prodotti in base alla qualità. Sempre più spesso, per esempio, i consumatori scelgono un prodotto con particolare attenzione al suo aspetto estetico, per il suo design. Anche i marchi e la loro reputazione sono in grado di attirare i consumatori così come accade con Armani, Versace, Gucci, Valentino e tutti gli altri marchi leader del settore della moda italiana, che, sulla base della reputazione che le rispettive società sono state in grado di creare e mantenere nel corso degli anni, hanno raggiunto quote significative del mercato. In altri casi sono invece le idee innovative i principali fattori di successo del business: basti pensare alla crescita esponenziale di Google o del successo globale di Facebook. Tralasciando gli innumerevoli esempi che si potrebbero citare, ciò che è importante sottolineare è che al fine di proteggere gli investimenti in ricerca, innovazione e creatività e per operare con successo sui mercati internazionali è fondamentale sviluppare una piena consapevolezza del valore dei diritti di proprietà intellettuale, uno dei beni più preziosi e spesso trascurato dalle aziende, da cui discende la necessità di un adeguata protezione attraverso i meccanismi offerti dalle leggi nazionali ed internazionali. In via generale, si può affermare che i diritti di proprietà intellettuale ed in particolar modo quelli di proprietà industriale si caratterizzano per essere iura excludendi alios, vale a dire diritti esclusivi che garantiscono al loro titolare la facoltà di goderne senza turbative da parte di terzi. Da tale peculiarità deriva il nome di "privative industriali" con cui sono comunemente indicati all interno dei documenti legislativi, denominazione che rimanda storicamente alle Leggi privative introdotte e diffuse in epoca medioevale. Questa prerogativa di esclusiva, garantita al titolare dei diritti di proprietà intellettuale, e la conseguente esigenza di tutela della stessa, hanno fatto assumere alla lotta alla contraffazione un ruolo primario nell'ambito degli obiettivi del legislatore europeo ed italiano in materia di proprietà industriale. Vademecum sull anti-contraffazione 5

6 La contraffazione infatti, si sostanzia nella commercializzazione di prodotti recanti, senza autorizzazione, il marchio (o altro segno distintivo) di un altra impresa, la commercializzazione di prodotti recanti indicazioni di provenienza false o mendaci, la commercializzazione di prodotti con caratteristiche identiche o simili a quelli di prodotti innovativi protetti da brevetti. Tale pratica illecita causa non pochi danni economici alle industrie che, a fronte di ingenti investimenti per l innovazione, la ricerca e le campagne pubblicitarie per i propri prodotti, si trovano nella condizione di dover tagliare posti di lavoro a causa dei mancati introiti provocati dalla vendita di prodotti contraffatti. Vanno inoltre segnalati gli ingenti danni alle finanze dello Stato, i rischi dovuti alla totale mancanza di sicurezza negli impianti dell'industria del falso, la mancanza di tutela sindacale e delle coperture assicurative per i lavoratori impiegati, nonché danni in termini di salute e sicurezza dei consumatori. Sul versante del comparto agroalimentare, particolarmente diffusa è la pratica contraffattoria internazionale denominata"italian Sounding", che consiste nel dare un immagine italiana ad un prodotto non italiano, al fine di indurre i consumatori in errore circa la sua origine. Tale fine confusorio si ottiene utilizzando su packaging o in etichetta parole italiane, richiami espliciti ad origini italiane, colori o immagini e riferimenti geografici al Bel Paese. Nel corso di questa trattazione si farà riferimento agli attori della proprietà industriale enti nazionali ed internazionali dediti alla protezione delle privative industriali ed alle procedure per il conseguimento di un titolo valido ed efficace, in Italia come all estero, necessario al fine di tutelarsi contro eventuali contraffazioni in territori a rischio. Successivamente, si passerà ad osservare le differenti modalità di azionamento dei diritti di proprietà industriale e le strategie di lotta alla contraffazione nel nostro Paese e nei mercati esteri più rilevanti. Vademecum sull anti-contraffazione 6

7 PARTE I - I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SOMMARIO: 1. Proprietà intellettuale e diritti di proprietà industriale 2. I soggetti attivi nella tutela della proprietà industriale 2.1. Il Ministero dello Sviluppo Economico e l'uibm 2.2. Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione 2.3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 2.4. La Guardia di Finanza 2.5. L'Agenzia delle Dogane 2.6. La Commissione Europea 2.7. Lo European Patent Office (EPO) 2.8. L'Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) 2.9. La World Intellectual Property Organization (WIPO) 3. I singoli diritti di proprietà industriale e loro protezione 3.1. Il marchio di impresa 3.2. Il brevetto per invenzione 3.3. Il disegno industriale 3.4. Le indicazioni geografiche 4. L'attività di sorveglianza delle privative industriali. 5. Registrare è bene, sorvegliare è meglio. 1. LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE. La proprietà intellettuale è quella branca del diritto che ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle molteplici forme dell innovazione e della creatività, frutto dell impiego di tempo e risorse economiche. All interno di tale macro-area sono distinguibili due grandi categorie, quella del diritto d autore e quella della proprietà industriale. Nell'alveo della proprietà intellettuale rientrano, inoltre, la disciplina della concorrenza sleale, la tutela del know-how e delle nuove varietà vegetali, istituti che l'ordinamento italiano reputa meritevoli di protezione in quanto connotati da un quid innovativo. Andando più nello specifico, il diritto d autore disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modifiche può essere considerato come un "fascio di diritti" morali e patrimoniali riconosciuti dal nostro ordinamento in capo agli autori di opere dell ingegno quali, ad esempio, opere letterarie, opere musicali, opere coreografiche o pantomimiche, opere figurative, disegni e opere architettoniche, opere cinematografiche audiovisive, opere fotografiche, programmi per elaboratore e banche dati. Esso protegge le opere creative colte nella loro forma espressiva, vale a dire le particolari modalità di espressione in cui si concretizza la creatività dell autore, non essendo proteggibili le idee che ne stanno alla base. La proprietà industriale, d altro canto, raggruppa quelle norme poste a tutela delle innovazioni dotate di caratteristiche tecniche (brevetti e modelli di utilità), estetiche/funzionali (disegni e modelli c.d. ornamentali ) e/o distintive (marchi).la complessa materia della proprietà industriale è disciplinata unitariamente dal decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, che coerentemente prende il nome di Codice della proprietà industriale. E importante sapere che i diritti di proprietà industriale non vanno considerati in termini di alternativa - vale a dire come se la tutela di uno escludesse la protezione di un altro ma in termini di complementarietà, in quanto la loro efficacia in termini di tutela passa da una corretta Vademecum sull anti-contraffazione 7

8 gestione e valorizzazione e, conseguentemente, da un azionamento congiunto di tutte quelle privative potenzialmente adatte a proteggere il determinato prodotto cui si riferiscono. In sostanza, considerando la complessità tecnica della normativa e le varie opportunità di tutela legale, offerte anche dalle convenzioni internazionali, sarebbe opportuno che il titolare valutasse come proteggere al meglio il proprio prodotto o servizio immesso sul mercato, indipendentemente dal singolo strumento giuridico (marchio, brevetto, design o altro) appositamente e istituzionalmente creato per la specifica protezione. Questo è quanto hanno capito ed attuato i produttori dei più celebri beni industriali, che possono beneficiare di livelli di protezione plurimi, mediante la contestuale tutela offerta dalle registrazioni di marchi, brevetti e design. Pertanto, il principio dell interdipendenza dei diritti di proprietà intellettuale consente di assicurare, soprattutto nei Paesi esteri ad elevato rischio di potenziale contraffazione, la massima difesa dei prodotti attraverso la protezione di ciascun singolo elemento innovativo e distintivo dei prodotti stessi. 2. I SOGGETTI ATTIVI NELLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE Nell'ambito nazionale ed internazionale sono vari gli enti, istituzionali o privati, coinvolti nella tutela delle privative industriali e nella lotta alla contraffazione Il Ministero dello Sviluppo Economico e l'uibm Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), è il dicastero preposto a definire politiche industriali nazionali, incentivare l innovazione, predisporre e gestire programmi di utilizzo dei fondi comunitari nei settori dell industria, artigianato e dei servizi e a finanziare l innovazione delle imprese. La lotta alla contraffazione riveste un ruolo primario tra gli obiettivi del Ministero, che, infatti, nel suo Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, accoglie la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione. Questa Direzione nella quale è inquadrato l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è spesso impegnata nello svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo, nonché in una costante attività di sensibilizzazione dei consumatori sui rischi derivanti dall'acquisto di merce contraffatta. La gestione e la tutela dei diritti di proprietà industriale, in Italia, passano per il già menzionato UIBM. Esso rappresenta un ente di riferimento che offre i servizi necessari al deposito ed alla registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità e nuove varietà vegetali sul territorio italiano, nonché la loro eventuale estensione all estero. L Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, inoltre, provvede alla creazione e gestione di banche dati, alla formazione del personale della Pubblica Amministrazione operante nel settore, alla sensibilizzazione delle imprese sull importanza della tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale ed allo svolgimento di studi, ricerche ed altre indagini in materia di proprietà intellettuale. Vademecum sull anti-contraffazione 8

9 2.2. Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) Istituito con decreto interministeriale del 15 aprile 2010, ai sensi dell art. 19, comma 12 della legge Sviluppo 23 luglio 2009, n. 99, ora art. 145 del Codice della proprietà industriale; il CNAC si è insediato solo a partire da dicembre 2010, ed è divenuto operativo da inizio Il CNAC ha funzione di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, con lo scopo di ottimizzare l'insieme dell'azione di contrasto alla contraffazione a livello nazionale. Ne fanno parte undici Ministeri e l Associazione dei Comuni Italiani. Il Consiglio si compone di due Commissioni permanenti: una in rappresentanza delle forze dell ordine ed una delle forze produttive e dei consumatori; entrambe hanno funzioni di supporto nell attuazione delle linee strategiche del Consiglio. La presidenza del CNAC è supportata da un gruppo di esperti giuridici nella riflessione sull orientamento della legislazione anticontraffazione. L approccio seguito dal CNAC nelle sue attività è di tipo partecipativo (bottom-up): sono state costituite tredici Commissioni Tematiche, specializzate per settore economico e costituite da rappresentanti del mondo associativo e delle forze dell ordine, nonché da esperti in materia di contraffazione per ciascun settore e ambito tematico. Sono poi state individuate 41 priorità in materia di lotta alla contraffazione, espressione delle quali è il Piano Nazionale Anticontraffazione che identifica a sua volta sei macro-priorità(comunicazione/informazione ai consumatori, rafforzamento del presidio territoriale, lotta alla contraffazione in Internet, formazione alle imprese in materia di PI, tutela del Made in Italy da fenomeni di usurpazione all estero, ed enforcement) e le buone pratiche in materia di contrasto alla contraffazione già realizzate dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati nel Consiglio Nazionale Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Il sistema camerale, presente a livello locale con enti dotati di autonomia funzionale, è nato con lo scopo di assicurare una crescita equilibrata dell'economia, garantendo servizi, strategie di sviluppo e progetti, e rappresenta il cardine di una fitta rete di organismi che collaborano con istituzioni, enti ed associazioni. Sul versante della proprietà industriale, le Camere di commercio sono preposte all'accoglimento delle domande relative a marchi, invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli - nazionali, internazionali, europei e loro traduzioni La Guardia di Finanza La Guardia di Finanza (GdF) è uno speciale corpo di polizia dello Stato italiano alle dirette dipendenze del Ministero dell Economia e delle Finanze. Nell ambito delle proprie competenze,la GdF svolge attività di contrasto alla contraffazione di marchi e alla pirateria audiovisiva, a garanzia dello sviluppo economico del Paese. In particolare, nell ambito del Nucleo Speciale Tutela Mercati, è stato costituito il gruppo Marchi, Brevetti e proprietà intellettuale, con la funzione di svolgere analisi operative relativamente alla contraffazione. Vademecum sull anti-contraffazione 9

10 2.5. L'Agenzia delle Dogane L Agenzia delle Dogane è un agenzia pubblica dello Stato Italiano che svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di circolazione delle merci e della fiscalità connessa agli scambi internazionali, di dogane e di imposte di fabbricazione, con particolare riferimento alla lotta alla contraffazione. Nell ambito della Cooperazione istituzionale a livello nazionale,oltre alla tradizionale collaborazione con il Corpo della Guardia di Finanza, l Agenzia ha instaurato rapporti con altre strutture specialistiche delle Forze di Polizia, con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero dei Beni Culturali ed il Ministero dello Sviluppo Economico. L Agenzia partecipa con un proprio rappresentante ai lavori del Consiglio Nazionale Anti contraffazione (CNAC). L Agenzia delle Dogane prende altresì parte ai lavori della Commissione Parlamentare d inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, con un proprio funzionario che svolge funzioni di consulente esperto in materia. 2.6.La Commissione Europea Organo esecutivo dell Unione Europea composto da rappresentanti provenienti da ogni singolo Stato membro, ma indipendente dai governi nazionali posto a rappresentanza e a tutela degli interessi dell Unione nella sua interezza, propone l adozione di atti normativi comunitari ed è responsabile dell attuazione delle decisioni degli organi legislativi. La Commissione è particolarmente attiva nell ambito della proprietà intellettuale e si segnala il suo coinvolgimento nella fase finale della procedura di riconoscimento delle DOP e delle IGP a seguito di una prima fase, nazionale, di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Tra i recenti testi normativi adottati nell ambito della lotta alla contraffazione occorre sicuramente menzionare il nuovo Regolamento(UE) n. 608/2013, adottato in data 12 giugno 2013, che ha avuto piena attuazione dal 1 gennaio 2014, sostituendo le precedenti regole in materia, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. Tale nuovo regolamento individua e definisce i concetti di merci contraffatte e di merci usurpative, fissando allo stesso tempo i poteri che le Amministrazioni doganali possono esercitare nelle loro attività di controllo. 2.7.Lo European Patent Office (EPO) A livello europeo, lo European Patent Office (EPO, l Ufficio Brevetti Europeo) è nato con l'obiettivo di favorire la cooperazione internazionale tra gli Stati contraenti nel settore della protezione delle invenzioni. L'EPO, con sede a Monaco, è parte della European Patent Organisation organizzazione intergovernativa istituita nel 1977 in base alla Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973 ed i suoi compiti sono il rilascio di brevetti europei, lo svolgimento di ricerche di anteriorità con Vademecum sull anti-contraffazione 10

11 riferimento alle invenzioni oggetto delle domande di brevetto e l'esame di eventuali opposizioni presentate avverso tali brevetti europei L'Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) Altra istituzione europea rilevante ai fini della tutela della proprietà industriale è l'uami (Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno), con sede ad Alicante (Spagna), che dal 1996 è competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutto il territorio dell'unione Europea. Dal punto di vista giuridico, esso è un organismo dell Unione Europea, un ente pubblico dotato di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria, con il compito di promuovere e gestire i marchi, i disegni e i modelli dell'unione Europea, nonché di tenere il registro dei relativi titoli La World Intellectual Property Organization (WIPO) L'organizzazione sovranazionale che amministra le convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale è il WIPO (World Intellectual Property Organization) o OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, nella dizione italiana), con sede a Ginevra; si tratta di un'agenzia specializzata dell ONU creata nel 1967 per assicurare lo sviluppo equilibrato ed accessibile della proprietà intellettuale. L'OMPI gestisce i più importanti trattati aventi ad oggetto la proprietà intellettuale: il PCT (Patent Cooperation Treaty) in materia di registrazione internazionale dei brevetti, e sovrintende alle procedure di registrazione internazionale di marchi, brevetti, disegni e modelli; il Protocollo di Madrid del 1891 e l'accordo di Madrid del 1989, che insieme costituiscono il sistema normativo che governa la registrazione internazionale dei marchi. Sono due trattati indipendenti e paralleli tra loro, applicabili contestualmente, congiuntamente o separatamente, sulla base degli Stati designati nella domanda di registrazione. Pertanto, le domande di registrazione internazionale possono essere disciplinate dal solo Accordo (anche se, ad oggi, l'algeria è il solo Paese ad aver firmato esclusivamente l'accordo, che dunque non trova più applicazione fuori dai casi di domande internazionali che interessino la sola Algeria), dal solo Protocollo, o da entrambi. Nel caso in cui la designazione riguardi Paesi membri di entrambi i trattati, è prevista la prevalenza delle disposizioni del Protocollo su quelle dell'accordo; l'accordo dell'aia (comprendente tre diversi trattati distinti, denominati Atti, ossia: l atto di Londra del 1934; l atto dell Aia del 1960; l atto di Ginevra del 1999). Tale sistema regola la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali e consente di depositare e proteggere un disegno o modello,indipendentemente dall'esistenza di un precedente design nazionale, depositando un unica domanda contenente l'indicazione di tutti o solamente alcuni degli Stati contraenti; la Convenzione di Lisbona per la Protezione delle Designazioni di Origine e per la loro Registrazione Internazionale del Vademecum sull anti-contraffazione 11

12 3. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: QUALI SONO E COME PROTEGGERLI Prima di procedere alla registrazione di un marchio, un brevetto o un design, o di un altro segno distintivo registrabile, è opportuno valutare se essi siano dotati di quei requisiti che la legge pone come presupposti per la loro tutela. Inoltre, è raccomandato lo svolgimento di una ricerca di anteriorità, ossia di un'indagine che consenta di verificare, nei limiti del massimo aggiornamento possibile, che marchi, design o brevetti identici o confondibilmente simili (per i brevetti sarebbe più corretto parlare di equivalenti ) a quello interessato non siano già stati depositati da terzi. Le ricerche di anteriorità sono svolte accedendo a banche dati gratuite (in quanto messe a disposizione dagli Uffici Marchi internazionali, regionali e nazionali) o a pagamento. Per quanto riguarda le singole procedure di deposito e registrazione di marchi, brevetti e design, occorre distinguere a seconda che esse avvengano a livello nazionale presso gli Uffici Brevetti e Marchi all uopo preposti (in Italia, anche presso le Camere di commercio), a livello comunitario presso EPO o presso UAMI e a livello internazionale presso OMPI Il marchio d'impresa Il marchio è un segno che permette di identificare i prodotti e i servizi di un impresa distinguendoli da quelli prodotti e/o distribuiti dalle altre imprese. In virtù della sua funzione distintiva, il marchio consente di creare un legame tra i prodotti e/o servizi di un impresa e i consumatori, in quanto questi ultimi saranno portati a ricollegare determinate qualità ad un prodotto o ad un servizio semplicemente sulla base del marchio che lo contraddistingue. Ai sensi del nostro ordinamento, possono costituire marchi d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, come parole (compresi i nomi di persona),disegni, lettere, cifre,suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni o tonalità cromatiche (purché idonei a distinguere i prodotti/servizi di un'impresa da quelli altrui e rappresentabili graficamente).si possono altresì registrare come marchio lettere dell alfabeto e/o cifre (purché venga adottata una stilizzazione grafica particolare), colori (ove rappresentabili graficamente e idonei a ricollegare ad un'impresa determinata i prodotti/servizi contraddistinti), suoni. Inoltre sono registrabili le forme dei prodotti (c.d. marchio di forma), purché siano molto caratterizzate, non imposte dalle caratteristiche tecniche del prodotto, ma che abbiano il fine principale di identificare una determinata impresa produttrice. Secondo quanto stabilito dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), un segno può essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di determinati requisiti o caratteristiche: la novità, ossia la non confondibilità con segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali); la distintività, concepita come l'idoneità del segno a consentire al consumatore di ricollegare all impresa del titolare i prodotti/servizi contraddistinti; la liceità, vale a dire la non contrarietà alla legge, all ordine pubblico e al buon costume e, come ultimo requisito, la non decettività. Vademecum sull anti-contraffazione 12

13 Prima di procedere al deposito di una qualsiasi domanda di registrazione per marchi, brevetti e design, è raccomandato lo svolgimento di una ricerca di anteriorità: tale indagine consente, infatti, di verificare, nei limiti del massimo aggiornamento possibile, che marchi, brevetti o design, identici o confondibilmente simili a quello interessato non siano già stati depositati da terzi. Le ricerche di anteriorità sono svolte accedendo a banche dati gratuite (in quanto messe a disposizione dagli Uffici Marchi internazionali, regionali e nazionali) o a pagamento e possono essere svolte a livello mondiale oppure per determinate aree regionali (UE, USA) o per ciascun singolo paese di riferimento. Per quanto concerne la protezione del marchio d'impresa, esso può essere depositato e successivamente registrato solo per determinati prodotti o servizi i quali, secondo la c.d. Classificazione di Nizza introdotta dall Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modifiche (attualmente è in vigore la decima edizione) sono formalmente ripartiti in 45 classi merceologiche (dalla 1 alla 34 per i prodotti e dalla 35 alla 45 per i servizi). Va evidenziato, al riguardo, come un marchio d impresa possa essere depositato in più classi merceologiche, con la conseguenza che l ambito di protezione dello stesso marchio dipenderà dal numero di classi nel quale è stato depositato (e successivamente registrato). La domanda di registrazione di un marchio a livello italiano è depositabile presso tutti gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio, o, alternativamente, presso l'uibm a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda di marchio comunitario, redatta sull'apposito modulo anche in italiano, con l'indicazione di una seconda lingua tra inglese, francese, tedesco o spagnolo,può essere depositata, anche in via telematica, presso l'uami o presso l'uibm, che provvede ad inoltrarla all'uami. La domanda di registrazione di un marchio a livello internazionale può essere presentata presso le Camere di Commercio provinciali, una volta redatta su uno degli appositi moduli alternativamente in lingua inglese o francese e deve obbligatoriamente contenere: una riproduzione del marchio conforme a quella proposta all'uibm, una lista di beni e servizi di cui si chiede la protezione, stilata sulla base della Classificazione di Nizza, l'indicazione dello Stato estero firmatario dell'accordo o del Protocollo di Madrid in cui si richiede la protezione. Uno dei presupposti per depositare una domanda di marchio internazionale è il possesso di un valido titolo nazionale: a tal fine i richiedenti possono utilizzare come "base" per la registrazione internazionale anche una semplice domanda di marchio nazionale e non solo un marchio nazionale già registrato a tutti gli effetti. Con la registrazione di un marchio il titolare acquisisce un diritto di esclusiva della durata di dieci anni, monopolio rinnovabile attraverso il pagamento delle tasse previste e purché sussista un effettivo utilizzo per non incorrere nella decadenza per mancato uso Il brevetto per invenzione Vademecum sull anti-contraffazione 13

14 Per brevetto si intende un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale il suo titolare gode di un monopolio temporaneo di sfruttamento, in relazione ad un invenzione nuova, oggetto di un'attività inventiva, suscettibile di applicazione industriale, non divulgata prima del deposito. Per "invenzione" si intende una soluzione nuova ad un problema tecnico, che non faccia parte della conoscenza tecnica anteriore - una soluzione che non è né conoscibile né evidente ad una persona esperta del ramo in base a soluzioni tecniche già rivelate in passato - e che può consistere in un nuovo prodotto, un nuovo procedimento o un miglioramento di un prodotto o di un procedimento già esistente. Non sono, tuttavia, da considerarsi invenzioni, e pertanto non brevettabili, le mere intuizioni, oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta. Si ricorda che tra i brevetti vengono ricompresi anche quelli per modello di utilità, vale a dire nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti atti a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere. I modelli di utilità si proteggono con un brevetto concesso all esito di un procedimento di brevettazione analogo a quello per la brevettazione delle invenzioni. Prima di depositare una domanda di registrazione, è necessario comprendere se l invenzione sia dotata di altezza inventiva per poter essere protetta come brevetto o modello di utilità, ovvero se essa costituisca una soluzione tecnica complessa (per il brevetto) ovvero pur non essendo brevettabile sia pur sempre innovativa (per il modello di utilità) per un esperto del ramo, quindi un avanzamento dello stato dell arte, rispetto a tutte le invenzioni depositate, divulgate o pubblicate fino a quel momento. Inoltre, è necessario accertarsi che il brevetto o il modello di utilità che si intende registrare siano dotati di novità, ossia che alla data del deposito della domanda di registrazione, nessuna soluzione tecnica identica o equivalente per risolvere il medesimo problema tecnico sia già stata depositata, pubblicata o comunque divulgata. La domanda di brevetto nazionale, redatta sul modulo apposito (quello per le invenzioni o quello per i modelli di utilità) va depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio, oppure inviata direttamente all'uibm mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda di brevetto europeo che origina dall'italia deve essere depositata presso la Camera di Commercio di Roma, che poi la inoltrerà all'uibm. Nel caso in cui si rivendichi la priorità di una domanda di brevetto nazionale, la domanda di brevetto può essere inviata direttamente all'epo. A differenza di quanto avviene per marchi e design comunitari, la concessione di un brevetto europeo non offre una protezione automaticamente estesa a tutti i Paesi membri dell'unione Europea, bensì questa è limitata ai soli Stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo designati dal richiedente. La brevettazione internazionale, per i cittadini dei Paesi aderenti al PCT, è conseguibile tramite il deposito della domanda (redatta in inglese, francese o tedesco) presso l'uibm o, in alcuni casi, direttamente presso l'ufficio Internazionale OMPI di Ginevra o presso l'epo in qualità di ufficio ricevente PCT. Vademecum sull anti-contraffazione 14

15 Il brevetto per invenzione, così ottenuto al termine dell'iter di registrazione, è un diritto esclusivo consistente in un monopolio di sfruttamento della durata di 20 anni (10 per il brevetto per modello), non rinnovabile,condizionato al pagamento delle tasse annuali di mantenimento Il disegno industriale Il disegno industriale, o design, è l aspetto estetico o decorativo di un prodotto (o di una sua parte) che consiste, in particolare, nelle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso. Il design può costituire oggetto di registrazione solo se dotato di novità e carattere individuale, vale a dire se l impressione generale che suscita nell utilizzatore informato è diversa da quella suscitata nello stesso da disegni industriali depositati o in qualsiasi modo divulgati fino a quel momento. Inoltre,è necessario comprendere se il disegno sia dotato di novità, vale a dire se alla data del deposito della domanda di registrazione, nessun disegno o modello identico (o con irrilevanti modifiche) sia stato divulgato ovvero reso accessibile al pubblico con ogni mezzo. Non possono costituire oggetto di registrazione quelle caratteristiche dell aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (pertanto l'aspetto estetico del prodotto deve essere il frutto di una scelta arbitraria e creativa del designer, e non deve essere imposto da una necessità tecnica) o che devono essere riprodotte esattamente in quel modo per consentire al prodotto di essere unito, connesso, incorporato o messo a contatto con un altro prodotto. La registrazione in Italia si ottiene con il deposito dell'apposito modulo presso una qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o, alternativamente, inviata direttamente tramite raccomandata all'uibm. Per fruire della protezione in tutto il territorio dell Unione Europea, la domanda di design comunitario, redatta sull'apposito formulario, va depositata presso l UAMI, anche tramite e-filing, oppure presso l Ufficio Italiano brevetti e marchi di Roma. Per registrare un disegno industriale internazionale,in base all Accordo dell Aja, il modulo di domanda (compilato in lingua inglese o francese) va depositato presso la sede dell'ompi a Ginevra oppure presso l'uibm, pagando un unica tassa in franchi svizzeri. La protezione di un disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, rinnovabili per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni Le indicazioni geografiche Le indicazioni geografiche consistono in segni atti a garantire la provenienza del prodotto da una zona determinata, cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante che deriva da una serie di fattori ambientali e umani. Ai sensi della normativa vigente, basata sul modello comunitario delle DOP e delle IGP introdotto con il Reg. CE 2081/1992 e riformato recentemente dal Reg. CE 1151/2012,la registrazione di una denominazione protetta è riservata alle associazioni. Vademecum sull anti-contraffazione 15

16 Le persone fisiche o giuridiche possono inoltrare una domanda di registrazione solo in casi eccezionali, in particolare quando dimostrino di essere gli unici produttori in una determinata zona. Esistono tre tipologie di indicazioni geografiche: le Denominazione di Origine Protetta (DOP), l Indicazione Geografica Protetta (IGP) e la Specialità Tradizionale Garantita (STG).Tale suddivisione riflette una gradazione nel legame con la terra di origine del prodotto, più forte nella DOP, potenzialmente assente nella STG. La DOP identifica un prodotto agroalimentare attraverso un luogo geografico: una regione, una località specifica o, in casi eccezionali, un intero Stato. Per ottenere tale certificazione un prodotto deve avere i seguenti requisiti: essere originario della zona indicata, possedere qualità o caratteristiche che siano dovute alla zona geografica di provenienza, essere preparato e prodotto nell area indicata secondo le regole contenute nel disciplinare di produzione. Per quanto attiene la certificazione di IGP, il prodotto deve rispettare i seguenti requisiti: essere originario della zona indicata, possedere qualità o caratteristiche che siano assegnabili alla sua origine geografica, essere preparato o prodotto (almeno per una delle fasi) nell area indicata e secondo le regole contenute nel disciplinare di produzione. Infine, la STG, che non è una denominazione geografica in senso stretto, poiché non si riferisce infatti alla zona di produzione ovvero all origine del prodotto, ma mette in risalto la composizione o i mezzi di produzione in quanto tradizionali, per certificare quei prodotti non necessariamente collegati ad un determinato territorio. I requisiti per l ottenimento di tale certificazione sono: l utilizzo di ingredienti tradizionali, la composizione tradizionale, un metodo di produzione legato a processi tradizionali. La richiesta della certificazione deve essere presentata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) ed alla Regione e deve comprendere: atto costitutivo e, ove presente, statuto; disciplinare di produzione; relazione tecnica (deve mostrare il legame con il territorio) e relazione storica; cartografia in scala atta a individuare l area geografica di riferimento. A livello internazionale si segnala la possibilità di registrare le denominazioni di origine sulla base della Convenzione di Lisbona per la Protezione delle Designazioni di Origine e per la loro Registrazione Internazionale del 1958, attualmente siglata da 28 paesi tra cui l'italia. Qualora una denominazione di origine sia già registrata in uno Stato aderente, la stessa può essere registrata nell'apposito registro tenuto presso l OMPI, ed essere così riconosciuta quale denominazione di origine in tutti gli Stati aderenti che non abbiano rifiutato la protezione, per una durata di tempo illimitata. 4. REGISTRARE È BENE, SORVEGLIARE È MEGLIO Vademecum sull anti-contraffazione 16

17 L'attività di sorveglianza si pone a valle dell'adempimento delle procedure di deposito e dell'ottenimento di un valido titolo di marchio/brevetto/design. Si tratta di un'indagine volta ad individuare e fermare tempestivamente la registrazione di privative confondibili, in tutti i Paesi del mondo,che si svolge utilizzando banche dati. Quest'attività è essenziale per il mantenimento di un titolo di proprietà industriale con caratteri di ampiezza ed esclusività Così, ad esempio, per quanto riguarda il marchio, laddove il titolare di un segno valido riscontrasse eventuali depositi, pubblicazioni o registrazioni di marchi identici o confondibilmente simili al proprio, potrà proporre opposizione amministrativa avverso tali domande di registrazione, nel Paese in cui sono state depositate, o, nel caso di registrazioni già concesse, la strada da percorrere sarà quella dell azione di cancellazione o di nullità, se applicabile nel caso concreto. Il titolare, ancora, potrà scegliere altre soluzioni come l'invio di una lettera di diffida o l avvio di un azione giudiziale finalizzata all ottenimento di provvedimenti cautelari, come descrizione, sequestro e inibitoria. Tutto questo gli consentirà di evitare che potenziali competitor si approprino illegittimamente di nomi simili a quello adottato o utilizzato, ovvero si aggancino alla rinomanza acquisita dal proprio marchio. Allo stesso modo, l'attività di sorveglianza in ambito di disegni e modelli industriali permette al titolare di conoscere e prevenire l'attività dei competitor relativamente a design industriali - depositati ovvero divulgati - potenzialmente in conflitto con il proprio, onde prevenire anche eventuali azioni di contraffazione. Tali ricerche vengono svolte con riferimento ad una o più classi di prodotti della classificazione di Locarno e ad ambiti territoriali determinati. Passando ai brevetti, la sorveglianza sulle domande permette di essere costantemente al corrente di tutte le domande di brevetto rese pubbliche ovvero giunte a concessione, nonché delle pubblicazioni scientifiche divulgate e delle invenzioni comunque diffuse sul mercato in qualsiasi paese del mondo. Un'indagine in materia brevettuale permette di conoscere le innovazioni tecnologiche più recenti, di individuare e seguire le direzioni di sviluppo di tali settori e, conseguentemente, di conoscere variazioni nella compagine dei concorrenti. Pertanto, il dato che emerge dalla sorveglianza ed il relativo avviso inviato al titolare della privativa merita un approfondimento ed un'istruttoria dettagliati per valutare se, effettivamente, il marchio, brevetto o design segnalato possa rappresentare un rischio, anche sotto il profilo del contrasto alla contraffazione. Vademecum sull anti-contraffazione 17

18 PARTE II - LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA SOMMARIO: 1. L'azionamento dei diritti di proprietà industriale e la lotta alla contraffazione in Italia La Guardia di Finanza e il portale S.I.A.C La tutela giudiziale La tutela doganale. 1. L'AZIONAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA Nei paragrafi precedenti abbiamo illustrato come le leggi sulla proprietà industriale attribuiscano ai titolari dei frutti dell attività creativa, dei diritti di utilizzo esclusivo su questi ultimi. Così, una volta registrato il marchio, il legittimo titolare potrà impedire a terzi di utilizzare un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili (ovvero prodotti o servizi destinati a soddisfare bisogni simili) e, ove il marchio possa essere ritenuto rinomato, anche per prodotti o servizi non affini (si tratta di una tutela estremamente ampia con la funzione di impedire a terzi lo sfruttamento parassitario della forza attrattiva e della fama acquisita nel tempo dal segno notorio). In tutti questi casi, il titolare potrà impedire ai terzi non autorizzati di fabbricare i prodotti recanti tale segno, apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni, immettere in commercio tali prodotti o detenerli a tali fini, importare o esportare i prodotti contraddistinti dal segno, utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità. Oppure, in caso di un disegno o modello registrato, il suo titolare acquisterà il diritto esclusivo ad utilizzare il disegno o modello e di vietarne l utilizzo ai terzi non autorizzati, facoltà che si estende ai disegni e modelli che non suscitino nel consumatore informato un impressione generale diversa. Allo stesso modo al titolare del brevetto verrà assicurato, entro determinati limiti territoriali e temporali, il diritto di sfruttamento esclusivo dell invenzione, ossia la possibilità di dare ad essa attuazione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (ove trattasi di brevetto nazionale) o nel diverso ambito territoriale di pertinenza del brevetto (ad es. i singoli Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo indicati nella domanda di brevetto europeo). Il brevetto, pertanto, conferisce il diritto di vietare ad altri di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'oggetto brevettato o di applicare un procedimento brevettato. Nell'ambito delle indicazioni geografiche, in base alla normativa europea richiamata, la certificazione di origine conferisce il diritto di utilizzazione esclusivo ed illimitato, conferendo un indubbio valore aggiunto per i produttori e una garanzia per il consumatore in merito alla genuinità del prodotto. L'indicazione geografica è protetta da qualsiasi impiego commerciale da parte di soggetti non autorizzati, ma anche da qualsiasi usurpazione, evocazione o imitazione,sia che venga tradotta sia che venga accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo o simili. Vademecum sull anti-contraffazione 18

19 Ecco, dunque, che la violazione di tali iura excludendi alios apre la strada all'esercizio, da parte del loro titolare, di una serie di rimedi diretti alla cessazione di eventuali turbative da parte di terzi. Come si è visto parlando delle procedure di opposizione sollecitate a seguito dell'attività di sorveglianza, l azionamento dei diritti di privativa può avvenire impedendo la registrazione da parte di terzi di marchi, brevetti o design, che si assumono violare un diritto anteriore, mediante i procedimenti amministrativi all uopo previsti dagli Uffici Marchi e Brevetti dei vari Paesi. Ove tali rimedi non siano esperibili, o comunque in alternativa ad essi, in presenza di un'attività di contraffazione riguardante i propri prodotti, il titolare del diritto di proprietà industriale che ritenga leso il proprio diritto di privativa ha a disposizione diversi mezzi di tutela a cui ricorrere, posto che l'ausilio di un consulente di proprietà intellettuale è indispensabile al fine di scegliere la migliore strategia da adottare in caso di contraffazione. In via preventiva, è sempre possibile avvalersi della costante attività di monitoraggio e di soppressione delle condotte contraffattorie posta in essere dalla Guardia di Finanza. Poi, in primo luogo, è consigliabile l'invio di lettere di diffida al presunto contraffattore, informandolo della supposta esistenza di un conflitto tra l'attività da lui perpetrata ed una propria privativa protetta. Nel caso in cui la condotta contraffattoria si protragga, è utile adire le vie giudiziali per ottenere una serie di provvedimenti volti ad accertare la nullità di un titolo di privativa altrui o l illiceità di una determinata condotta turbativa. Una volta ottenuto il relativo accertamento da parte del giudice, questi può condannare la parte soccombente, oltre al risarcimento del danno, ad una serie di sanzioni civili che hanno lo scopo di evitare che si verifichi nuovamente la violazione accertata. Un'altra possibilità offerta ai titolari di privative industriali è rappresentata dalla tutela in ambito doganale che prevede, ad esempio, la facoltà di richiedere all Agenzia delle Dogane il monitoraggio, per dodici mesi, delle merci in ingresso e il blocco della distribuzione di quelle contraffatte. Tale attività rappresenta un valido supporto al contrasto del fenomeno della contraffazione proveniente dall'estero 1.1. La Guardia di Finanza e il portale S.I.A.C. La Guardia di Finanza, in generale, opera le attività di contrasto alla contraffazione nell'ambito delle frontiere. In particolare, essa è attiva negli spazi doganali presso i porti e gli aeroporti in collaborazione con l Agenzia delle dogane e sul suolo nazionale tramite l utilizzo dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall art. 2, comma 3, del D.Lgs. 68/2001. Inoltre, il Corpo ha recentemente proceduto ad una rivisitazione della sua componente specialistica prevedendo, da un lato, la costituzione nell'ambito del Nucleo Speciale Tutela Mercati del Gruppo marchi, brevetti e proprietà intellettuale, cui è assegnato principalmente il compito di svolgere analisi operative e, dall'altro, all'elevazione a rango di Nucleo Speciale del Gruppo Anticrimine Tecnologico, cui è affidata, tra l'altro, l'azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari commessi a mezzo della rete Internet. Vademecum sull anti-contraffazione 19

20 Sul versante della cooperazione con i titolari di privative registrate, la Guardia di Finanza ha predisposto la piattaforma tecnologica S.I.A.C., il Sistema Informativo Anti Contraffazione. Gli obiettivi di questo sistema sono il rafforzamento della lotta alla contraffazione, la difesa legalità, del Made in Italy, delle regole della concorrenza, della libera attività d'impresa e del diritto alla salute dei cittadini, con particolare riferimento ai minori. Il S.I.A.C. rappresenta uno strumento che consente ai titolari di fornire, sul portale loro dedicato, informazioni generali sui propri prodotti come, ad esempio, le caratteristiche tecniche, la forma e le dimensioni, la data di immissione in commercio, notizie e immagini relative all'imballaggio solitamente utilizzato per le spedizioni ed eventuali dettagli sulla filiera produttiva e distributiva. Oltre all'immissione di dati sul profilo positivo della merce da proteggere, è altresì possibile immettere elementi di comparazione con la merce contraffatta, anche attraverso il raffronto visivo tra immagini, con l'esposizione dettagliata dei particolari difformi. I richiedenti la protezione sono così in grado di dialogare direttamente con la Guardia di Finanza, ricevendo e gestendo feedback su sequestri e altre azioni di protezione. Il portale anticontraffazione della Guardia di Finanza, eventualmente combinato con eventuali domande di monitoraggio doganale (illustrate di seguito), rappresenta uno strumento molto efficace di tutela preventiva dei diritti di proprietà intellettuale, consentendo di fruire di una tutela rinforzata per i marchi e prodotti segnalati La tutela giudiziale Al fine di sanzionare eventuali comportamenti lesivi del proprio diritto di privativa, il titolare del marchio ha innanzitutto accesso a particolari misure cautelari efficaci per evitare che la lentezza del giudizio di merito comprometta i propri diritti. Si tratta dei provvedimenti cautelari "ante causam", che si svolgono in tempi brevi e possono risultare definitivi nel caso in cui non venga iniziata la causa di merito. In sede civile, il titolare di un diritto di privativa può, dunque, rivolgersi al Tribunale per le imprese (ex Sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale) al fine di ottenere provvedimenti cautelari in via d urgenza, più specificatamente di descrizione, sequestro e inibitoria, generalmente concessi sulla base della sussistenza dei presupposti richiesti dal Codice di Proprietà Industriale agli artt , in particolare del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il titolare di una privativa industriale può, pertanto, chiedere al Tribunale competente il sequestro sia degli oggetti che costituiscono violazione dei propri diritti (ad esempio le merci contraffatte) sia dei mezzi utilizzati per produrli (ad esempio i macchinari utilizzati per riprodurre i marchi del licenziante) sia dei relativi elementi di prova. Inoltre, il titolare che assuma violato il proprio diritto di proprietà industriale può richiedere al giudice un provvedimento di inibitoria, vale a dire l ordine rivolto al contraffattore di astenersi dal comportamento lesivo, sotto pena di ulteriori sanzioni. Un ulteriore strumento a tutela del titolare del diritto è rappresentato dalla descrizione delle cose che costituiscono oggetto della violazione (le merci contraffatte), dei mezzi utilizzati per produrle Vademecum sull anti-contraffazione 20

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